Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3895 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Massimo Cavuoto, come da mandato in atti,
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. Ivana Orsini, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza dell'11/11/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento l'11/10/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 19/09/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in OL (LE) il 25/02/1991;
- che dalla loro unione sono nate due figlie: , nata il [...] e Per_1
, nata l'[...] entrambe maggiorenni;
Persona_2
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza.
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1) La figlia si è staccata dal nucleo familiare avendo intrapreso una Persona_2 stabile convivenza col suo compagno pertanto nulla si dispone in merito;
2) La figlia svolge attività stagionale di baby – sitter ed è occupata a tempo Per_1 determinato presso una famiglia, giusta dichiarazione sostitutiva CU;
la stessa coabiterà col padre nella ex casa coniugale, sita in OL alla Corte Pt_2
Fondaco n. 5;
3) I coniugi, laddove alla figlia non venisse rinnovato il contratto di lavoro, Per_3 divideranno in parti uguali le spese mediche, quelle relative al vestiario stagionale, quelle ordinarie e/o straordinarie necessarie, previa specifica documentazione delle stesse;
4) Entrambi i coniugi fanno espressa rinuncia reciproca alla corresponsione di assegni di mantenimento;
5) Le spese relative alle utenze domestiche (Enel, Gas, AQP), quelle ordinarie e straordinarie dell'abitazione sita in OL alla Corte Fondaco saranno a carico del Sig. ; Parte_2
6) Il ciclomotore Piaggio Vespa c.c. 50 tg X8NDRH in uso al Sig. e Parte_2 intestato allo stesso, rimarrà nella sua esclusiva disponibilità;
7) Il Sig. rinuncia espressamente alla divisione dei beni mobili, Parte_2 suppellettili, elettrodomestici etc acquistati e ricevuti durante il matrimonio che rimarranno nella esclusiva proprietà e disponibilità della Sig.ra ; Pt_1
8) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale dando atto dia vere regolato e disciplinato ogni aspetto patrimoniale con quest'atto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
2 Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio in OL (Le), il Parte_2
25/02/1991 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 24, parte
II, serie A, anno 1991), alle condizioni di cui in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9/12/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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