TAR Milano, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 221
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 e 10 della legge 241/90 e della legge regionale 8 agosto 1998, eccesso di potere per inadeguata valorizzazione delle controdeduzioni e mancata congrua motivazione

    Il procedimento è stato ispirato al pieno rispetto della normativa vigente e alla massima partecipazione dei soggetti interessati. La ricorrente ha partecipato attivamente e le sue osservazioni sono state valutate e parzialmente accolte (aumento del volume assegnato all'ATEg26). La Regione ha condiviso la valutazione della Città Metropolitana, evidenziando le criticità ambientali e paesaggistiche dell'area. La stima dei fabbisogni è stata dettagliata e immune da censure di ordine logico, considerando la consistenza del giacimento e gli obiettivi di sostenibilità. Il piano prevede un sistema di monitoraggio continuo e verifiche periodiche. La stima dell'incidenza dei materiali di recupero è ragionevole. Il rigetto della richiesta di ricomprendere aree agricole è motivato dalla necessità di mantenere la connessione con le aree circostanti e dalla presenza di vincoli paesaggistici e ambientali.

  • Rigettato
    Errata valutazione dei fabbisogni e sovrastima dell'apporto dei materiali da riciclaggio

    La stima dei fabbisogni è stata dettagliata nella relazione istruttoria della Regione, che ha considerato il fabbisogno per il decennio, la riduzione dei volumi rispetto al piano precedente e ha ipotizzato una maggiorazione per contenere i prezzi e il rischio di importazione. La consistenza del giacimento e il volume dell'ATE sono stati determinati sulla base di parametri descritti nel documento. La relazione tecnica evidenzia l'obiettivo di preservare le materie prime non rinnovabili. La stima dell'incidenza dei materiali di recupero appare ragionevole, promuovendo l'utilizzo di aggregati riciclati in linea con la normativa sull'economia circolare.

  • Rigettato
    Lesione del legittimo affidamento

    La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il privato non può vantare alcun legittimo affidamento sulla conferma del contenuto della precedente pianificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 221
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 221
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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