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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5999/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
19/04/1977) Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA PIETRO NENNI 1 a SEGRATE con l'Avv. Dora BALLABIO presso il cui studio in Via Abbadesse n. 20 ha eletto domicilio Pt_1 telematico
e
, 03/12/1979) Parte_2 Pt_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIALE VITTORIO VENETO NR. 30 a CASSINA DE CP_1 con gli Avv.ti Stefania LOMBARDI e Federica MARTINI con domicilio telematico eletto presso lo studio dell'Avv. LOMBARDI in Via Monte Suello n. 5 Pt_1
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito a AVIATICO (BG) il 26/05/2007 con rito concordatario (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Aviatico A. 2007-N.
2-P.II-S.A ) Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: nato il [...] e nata il [...] Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data omologato con decreto del 22/10/2020 dal tribunale di Milano
Nell'ambito del procedimento per divorzio instaurato con ricorso iscritto a ruolo in data 15/02/2024 da nei confronti di e parti, all'udienza ex art. 473 Parte_1 Parte_2 bis. 21 celebrata in data 29.01.2025, hanno accettato la seguente proposta conciliativa formulata dal
Giudice Delegato:
1.affido condiviso di e con collocamento prevalente presso e con la mamma Per_1 Per_2
2.conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla madre che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli
3.tempi di permanenza dei minori con il papà: a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 19.30; nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materna il giovedì dall'uscita da scuola al venerdì ore 19.30
4.conferma delle statuizioni di cui alla separazione per quanto concerne i periodi di festività infra- annuali ed estive, con la precisazione che- quanto alle vacanze estive – in difetto di accordo i minori trascorreranno con il papà i primi 15 giorni di agosto e con la mamma la restante parte del mese
5.contributo paterno al mantenimento dei minori € 850,00 (€ 425,00 a figlio) oltre al 50% delle spese extra assegno
6.AU alla mamma in ragione del 100%
7.le parti concordano che il mutuo gravante sulla ex casa coniugale verrà sostenuto da entrambi i comproprietari in ragione del 50%
8.spese di lite compensate
I difensori delle parti, visto l'accordo raggiunto, hanno dichiarato congiuntamente di rinunciare alle istanze istruttorie formulate in atti
All'esito della discussione il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisone senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa
I difensori delle parti hanno chiesto congiuntamente che il tribunale si pronunci in conformità all'accordo oggi raggiunto dalle parti in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice
La causa, trattenuta in decisone, è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 29.01.2025
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili: i coniugi si i coniugi si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata con decreto del
Tribunale di Milano del 22.10.2020 e il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 13/02/2024 Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, accettata delle parti nel contesto dato rappresenti la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di e . Per_1 Per_2
Detti provvedimenti devono, pertanto, essere confermati in sentenza
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti / visto l'esito del giudizio le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
5999 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a AVIATICO (BG) il26/05/2007 , atto trascritto negli atti di Parte_2 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di AVIATICO (BG) all'anno 2007 ,
R 01, n.387, parte I;
2. Conferma l'affido condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso e con la mamma
3. conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla madre che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli
4. dispone che, salvi diversi e miglio accordi tra i genitori, e trascorrano con Per_1 Per_2 il papà: fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 19.30; nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materna il giovedì dall'uscita da scuola al venerdì ore 19.30
5. conferma le statuizioni di cui al decreto di omologa della separazione personale dei coniugi per quanto concerne i periodi di festività infra-annuali ed estivi, con la precisazione che- quanto alle vacanze estive – in difetto di accordo tra i genitori i minori trascorreranno con il papà i primi 15 giorni di agosto e con la mamma la restante parte del mese
6. pone a carico di , con decorrenza dalla data della decisione giudiziale, Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre della somma mensile di €
850,00 (€ 425,00 a figlio), soggetta a rivalutazione annuale automatica secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano
7. dispone che l'assegno unico universale venga percepito dalla mamma in ragione del 100%
8. dà atto che le parti concordano che il mutuo gravante sulla ex casa coniugale verrà sostenuto da entrambi i comproprietari in ragione del 50% 9. Compensa tra le parti le spese di lite
10. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AVIATICO (BG) , affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 29.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
19/04/1977) Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA PIETRO NENNI 1 a SEGRATE con l'Avv. Dora BALLABIO presso il cui studio in Via Abbadesse n. 20 ha eletto domicilio Pt_1 telematico
e
, 03/12/1979) Parte_2 Pt_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIALE VITTORIO VENETO NR. 30 a CASSINA DE CP_1 con gli Avv.ti Stefania LOMBARDI e Federica MARTINI con domicilio telematico eletto presso lo studio dell'Avv. LOMBARDI in Via Monte Suello n. 5 Pt_1
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito a AVIATICO (BG) il 26/05/2007 con rito concordatario (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Aviatico A. 2007-N.
2-P.II-S.A ) Dal matrimonio sono nati i seguenti figli: nato il [...] e nata il [...] Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data omologato con decreto del 22/10/2020 dal tribunale di Milano
Nell'ambito del procedimento per divorzio instaurato con ricorso iscritto a ruolo in data 15/02/2024 da nei confronti di e parti, all'udienza ex art. 473 Parte_1 Parte_2 bis. 21 celebrata in data 29.01.2025, hanno accettato la seguente proposta conciliativa formulata dal
Giudice Delegato:
1.affido condiviso di e con collocamento prevalente presso e con la mamma Per_1 Per_2
2.conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla madre che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli
3.tempi di permanenza dei minori con il papà: a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 19.30; nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materna il giovedì dall'uscita da scuola al venerdì ore 19.30
4.conferma delle statuizioni di cui alla separazione per quanto concerne i periodi di festività infra- annuali ed estive, con la precisazione che- quanto alle vacanze estive – in difetto di accordo i minori trascorreranno con il papà i primi 15 giorni di agosto e con la mamma la restante parte del mese
5.contributo paterno al mantenimento dei minori € 850,00 (€ 425,00 a figlio) oltre al 50% delle spese extra assegno
6.AU alla mamma in ragione del 100%
7.le parti concordano che il mutuo gravante sulla ex casa coniugale verrà sostenuto da entrambi i comproprietari in ragione del 50%
8.spese di lite compensate
I difensori delle parti, visto l'accordo raggiunto, hanno dichiarato congiuntamente di rinunciare alle istanze istruttorie formulate in atti
All'esito della discussione il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisone senza bisogno dell'assunzione di mezzi di prova, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa
I difensori delle parti hanno chiesto congiuntamente che il tribunale si pronunci in conformità all'accordo oggi raggiunto dalle parti in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice
La causa, trattenuta in decisone, è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 29.01.2025
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili: i coniugi si i coniugi si sono separati consensualmente e la separazione è stata omologata con decreto del
Tribunale di Milano del 22.10.2020 e il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 13/02/2024 Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Il Collegio ritiene che la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, accettata delle parti nel contesto dato rappresenti la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di e . Per_1 Per_2
Detti provvedimenti devono, pertanto, essere confermati in sentenza
Sulle spese di lite.
Come da accordo delle parti / visto l'esito del giudizio le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
5999 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a AVIATICO (BG) il26/05/2007 , atto trascritto negli atti di Parte_2 matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di AVIATICO (BG) all'anno 2007 ,
R 01, n.387, parte I;
2. Conferma l'affido condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso e con la mamma
3. conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla madre che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli
4. dispone che, salvi diversi e miglio accordi tra i genitori, e trascorrano con Per_1 Per_2 il papà: fine settimana alternati dal giovedì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 19.30; nelle settimane che terminano con il fine settimana di competenza materna il giovedì dall'uscita da scuola al venerdì ore 19.30
5. conferma le statuizioni di cui al decreto di omologa della separazione personale dei coniugi per quanto concerne i periodi di festività infra-annuali ed estivi, con la precisazione che- quanto alle vacanze estive – in difetto di accordo tra i genitori i minori trascorreranno con il papà i primi 15 giorni di agosto e con la mamma la restante parte del mese
6. pone a carico di , con decorrenza dalla data della decisione giudiziale, Parte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre della somma mensile di €
850,00 (€ 425,00 a figlio), soggetta a rivalutazione annuale automatica secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano
7. dispone che l'assegno unico universale venga percepito dalla mamma in ragione del 100%
8. dà atto che le parti concordano che il mutuo gravante sulla ex casa coniugale verrà sostenuto da entrambi i comproprietari in ragione del 50% 9. Compensa tra le parti le spese di lite
10. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AVIATICO (BG) , affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 29.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato