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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/12/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1137 /2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 02/12/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa EN UN, viene chiamata la causa iscritta al n. 1137/2025 R.G.
È presente l'avv. Giovannella Gattuso, per delega dell'avv. RE EC, per parte ricorrente
, l'avv. Marilena Abramo, per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente Parte_1
, l'avv. Nicola Modafferi, per delega dell'avv. Emanuele Verghini, per parte resistente CP_1
. Controparte_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
L'avv. Gattuso si riporta al ricorso e chiede la decisione.
L'avv. Modafferi eccepisce la tardività della produzione documentale relativa al passaggio in giudicato della sentenza, depositata in atti dalla parte ricorrente e, in ogni caso, se superatala preliminare eccezione, chiede volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio per intervenuto giudicato di cui alla sentenza depositata in atti.
L'avv. Abramo si riporta alla memoria di costituzione dell' . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa EN UN, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
Pag. 1 di 5 SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1137/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Nazionale Pentimele, 202, presso lo studio dell'avv. RE EC, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato e Angela Laganà, che lo CP_1
rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_1
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in in Roma, Piazza Euclide, 2, presso lo studio dell'avv. Emanuele Verghini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da
Responsabile atti introduttivi del giudizio Calabria, giusta procura autenticata dal Controparte_4 notaio – Roma, reperto rio n. 181515, raccolta n. 12772 del 25/07/2024. Persona_2
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di ritenere e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 094 2024
90136135 76 000, relativamente all'avviso di addebito n. 394 2016 0001707503 000000 di €
1.375,14, poiché il credito in esso portato è già stato dichiarato prescritto unitamente ad ogni altro importo consequenziale e/o connesso;
di condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore dell'avvocato costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Parte resistente chiede di essere estromessa dal giudizio e di dichiarare inammissibile CP_1
l'opposizione nei suoi confronti;
con vittoria, o quanto meno con compensazione di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via preliminare, di dichiarare la Controparte_5 tardività/l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio;
in via subordinata, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e, valutata la Controparte_2
Pag. 2 di 5 cessazione della materia del contendere stante l'annullamento dell'atto impugnato da parte della sentenza n. 11/2024 del Tribunale del Lavoro di Palmi;
con vittoria o comunque con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90136135 76 000, notificata il 21 febbraio 2025, limitatamente all'avviso di addebito n. 394 2016 0001707503 000 di € 1.375,14, emesso per la riscossione di contributi previdenziali relativi all'anno 2014. CP_1
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito il giudicato sul credito e, in subordine la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile del credito portato dal suddetto avviso di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito il giudicato CP_1
sul credito richiesto contenuto nella sentenza n. 11/2024, emessa da questo tribunale e, pertanto,
l'inammissibilità dell'azione proposta e la responsabilità dell'agente della riscossione nella richiesta di pagamento del credito dichiarato prescritto e coperto da giudicato.
Si è costituita anche l ed ha eccepito, fra l'altro, che la sentenza Controparte_2
n. 11/2024 non è stata emessa nei suoi confronti ma soltanto nei confronti dell' . CP_1
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto.
Con l'opposizione, parte ricorrente ha, dunque, eccepito la mancanza di idoneo ed efficace titolo esecutivo, essendo stata giudizialmente, con sentenza n. 11/2024, passata in giudicato, dichiarata la prescrizione del credito portato dal suddetto avviso di addebito n. 394 2016 0001707503 000 e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Innanzitutto va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell Controparte_2
, poiché l'art. 29 del D.L.gs n. 46/1999, come modificato dalla legge n. 203/2024,
[...]
entrata in vigore il 12 gennaio 2025, dispone che, anche in materia di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, il ricorso va notificato al solo ente creditore.
La suddetta sentenza n. 11/2024 è intervenuta tra la parte ricorrente e l' ed è passata in CP_1
giudicato il 9 luglio 2024, prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, non essendo stata impugnata nei termini di legge, come attestato dal cancelliere.
Pag. 3 di 5 Precisamente, il Tribunale di Palmi, a definizione del giudizio iscritto al numero di RG 2498/2023, con sentenza n. 11/2024 depositata e resa pubblica in data 9.01.2024 ha dichiarato prescritto e quindi non più esigibile il credito portato dal suddetto avviso di addebito.
La presente controversia riguarda, dunque, l'accertamento della violazione del giudicato, che ha dichiarato l'estinzione dell'obbligo di pagamento, per intervenuta prescrizione, che, secondo l'art. 2909 cc, fa stato tra le parti, loro eredi o aventi causa.
Conseguentemente l' , che è stata parte nel giudizio definito dalla sentenza n. 11/2024, avrebbe CP_1
dovuto comunicare all' che non è stata parte, la non più Controparte_2
esigibilità del credito per cui è causa.
Agli atti di causa non vi è prova di una tale comunicazione, per cui l Controparte_2
non poteva essere a conoscenza del giudicato, per cui la responsabilità della notifica
[...]
dell'intimazione di pagamento contenente il suddetto avviso di addebito, in contrasto con il giudicato, grava sull' che non ha informato l'agente della riscossione. CP_1
Il ricorso non è, dunque, inammissibile per come eccepito dall' . CP_1
Non siamo neppure in presenza di una fattispecie di cessazione della materia del contendere, poiché la stessa, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a seguito della sopravvenienza, in corso di causa, di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
La cessazione della materia del contendere è, quindi, collegata all'interesse ad agire che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
Nel caso di specie, l'interesse ad agire e proseguire il giudizio è presente fin dalla proposizione del ricorso e continua a sussistere fino alla decisione in quanto il giudicato si era già formato prima del deposito introduttivo del presente giudizio.
Il diritto a riscuotere il credito portato dal suddetto avviso di addebito non era, dunque, esistente alla data di proposizione del ricorso e, in corso di causa, non è sopravvenuto alcun fatto che abbia inciso sull'interesse ad agire della parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 886,00, considerando,
l'importo dell'avviso di addebito, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da
€.
1.101 ad €. 5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, ed a favore della parte ricorrente, , con distrazione all'avv. RE Parte_1
EC, che ha fatto richiesta.
PQM
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
EN UN, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
2. Accoglie il ricorso;
3. Dichiara illegittima, inefficace per la riscossione, l'intimazione di pagamento n. 094 2024
90136135 76 000, limitatamente all'avviso di addebito n. 394 2016 0001707503 000000 di
€ 1.375,14,
4. Condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli CP_1 onorari, che liquida in complessivi €. 886,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da distrarsi in favore dell'avv. Parte_1
RE EC, che ha fatto richiesta.
Palmi, 02/12/2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
EN UN
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 02/12/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa EN UN, viene chiamata la causa iscritta al n. 1137/2025 R.G.
È presente l'avv. Giovannella Gattuso, per delega dell'avv. RE EC, per parte ricorrente
, l'avv. Marilena Abramo, per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente Parte_1
, l'avv. Nicola Modafferi, per delega dell'avv. Emanuele Verghini, per parte resistente CP_1
. Controparte_2
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
L'avv. Gattuso si riporta al ricorso e chiede la decisione.
L'avv. Modafferi eccepisce la tardività della produzione documentale relativa al passaggio in giudicato della sentenza, depositata in atti dalla parte ricorrente e, in ogni caso, se superatala preliminare eccezione, chiede volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio per intervenuto giudicato di cui alla sentenza depositata in atti.
L'avv. Abramo si riporta alla memoria di costituzione dell' . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa EN UN, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
Pag. 1 di 5 SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1137/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Nazionale Pentimele, 202, presso lo studio dell'avv. RE EC, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato e Angela Laganà, che lo CP_1
rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del 22.3.2024; Persona_1
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in in Roma, Piazza Euclide, 2, presso lo studio dell'avv. Emanuele Verghini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da
Responsabile atti introduttivi del giudizio Calabria, giusta procura autenticata dal Controparte_4 notaio – Roma, reperto rio n. 181515, raccolta n. 12772 del 25/07/2024. Persona_2
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di ritenere e dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 094 2024
90136135 76 000, relativamente all'avviso di addebito n. 394 2016 0001707503 000000 di €
1.375,14, poiché il credito in esso portato è già stato dichiarato prescritto unitamente ad ogni altro importo consequenziale e/o connesso;
di condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore dell'avvocato costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Parte resistente chiede di essere estromessa dal giudizio e di dichiarare inammissibile CP_1
l'opposizione nei suoi confronti;
con vittoria, o quanto meno con compensazione di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via preliminare, di dichiarare la Controparte_5 tardività/l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio;
in via subordinata, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e, valutata la Controparte_2
Pag. 2 di 5 cessazione della materia del contendere stante l'annullamento dell'atto impugnato da parte della sentenza n. 11/2024 del Tribunale del Lavoro di Palmi;
con vittoria o comunque con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2024 90136135 76 000, notificata il 21 febbraio 2025, limitatamente all'avviso di addebito n. 394 2016 0001707503 000 di € 1.375,14, emesso per la riscossione di contributi previdenziali relativi all'anno 2014. CP_1
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito il giudicato sul credito e, in subordine la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile del credito portato dal suddetto avviso di addebito.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito il giudicato CP_1
sul credito richiesto contenuto nella sentenza n. 11/2024, emessa da questo tribunale e, pertanto,
l'inammissibilità dell'azione proposta e la responsabilità dell'agente della riscossione nella richiesta di pagamento del credito dichiarato prescritto e coperto da giudicato.
Si è costituita anche l ed ha eccepito, fra l'altro, che la sentenza Controparte_2
n. 11/2024 non è stata emessa nei suoi confronti ma soltanto nei confronti dell' . CP_1
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto.
Con l'opposizione, parte ricorrente ha, dunque, eccepito la mancanza di idoneo ed efficace titolo esecutivo, essendo stata giudizialmente, con sentenza n. 11/2024, passata in giudicato, dichiarata la prescrizione del credito portato dal suddetto avviso di addebito n. 394 2016 0001707503 000 e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Innanzitutto va dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell Controparte_2
, poiché l'art. 29 del D.L.gs n. 46/1999, come modificato dalla legge n. 203/2024,
[...]
entrata in vigore il 12 gennaio 2025, dispone che, anche in materia di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, il ricorso va notificato al solo ente creditore.
La suddetta sentenza n. 11/2024 è intervenuta tra la parte ricorrente e l' ed è passata in CP_1
giudicato il 9 luglio 2024, prima della notifica dell'intimazione di pagamento opposta, non essendo stata impugnata nei termini di legge, come attestato dal cancelliere.
Pag. 3 di 5 Precisamente, il Tribunale di Palmi, a definizione del giudizio iscritto al numero di RG 2498/2023, con sentenza n. 11/2024 depositata e resa pubblica in data 9.01.2024 ha dichiarato prescritto e quindi non più esigibile il credito portato dal suddetto avviso di addebito.
La presente controversia riguarda, dunque, l'accertamento della violazione del giudicato, che ha dichiarato l'estinzione dell'obbligo di pagamento, per intervenuta prescrizione, che, secondo l'art. 2909 cc, fa stato tra le parti, loro eredi o aventi causa.
Conseguentemente l' , che è stata parte nel giudizio definito dalla sentenza n. 11/2024, avrebbe CP_1
dovuto comunicare all' che non è stata parte, la non più Controparte_2
esigibilità del credito per cui è causa.
Agli atti di causa non vi è prova di una tale comunicazione, per cui l Controparte_2
non poteva essere a conoscenza del giudicato, per cui la responsabilità della notifica
[...]
dell'intimazione di pagamento contenente il suddetto avviso di addebito, in contrasto con il giudicato, grava sull' che non ha informato l'agente della riscossione. CP_1
Il ricorso non è, dunque, inammissibile per come eccepito dall' . CP_1
Non siamo neppure in presenza di una fattispecie di cessazione della materia del contendere, poiché la stessa, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a seguito della sopravvenienza, in corso di causa, di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
La cessazione della materia del contendere è, quindi, collegata all'interesse ad agire che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
Nel caso di specie, l'interesse ad agire e proseguire il giudizio è presente fin dalla proposizione del ricorso e continua a sussistere fino alla decisione in quanto il giudicato si era già formato prima del deposito introduttivo del presente giudizio.
Il diritto a riscuotere il credito portato dal suddetto avviso di addebito non era, dunque, esistente alla data di proposizione del ricorso e, in corso di causa, non è sopravvenuto alcun fatto che abbia inciso sull'interesse ad agire della parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 886,00, considerando,
l'importo dell'avviso di addebito, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da
€.
1.101 ad €. 5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, ed a favore della parte ricorrente, , con distrazione all'avv. RE Parte_1
EC, che ha fatto richiesta.
PQM
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
EN UN, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
2. Accoglie il ricorso;
3. Dichiara illegittima, inefficace per la riscossione, l'intimazione di pagamento n. 094 2024
90136135 76 000, limitatamente all'avviso di addebito n. 394 2016 0001707503 000000 di
€ 1.375,14,
4. Condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli CP_1 onorari, che liquida in complessivi €. 886,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente, da distrarsi in favore dell'avv. Parte_1
RE EC, che ha fatto richiesta.
Palmi, 02/12/2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
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