Art. 2.
Il testo dell' art. 423 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
Art. 423 (Limiti del risarcimento). - "Il risarcimento dovuto dal vettore non puo', per ciascuna unita' di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco.
Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione e' inesatta, non e' responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa".
Il testo dell' art. 423 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
Art. 423 (Limiti del risarcimento). - "Il risarcimento dovuto dal vettore non puo', per ciascuna unita' di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco.
Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione e' inesatta, non e' responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa".