Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 dicembre 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 settembre 2024 |
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- 1. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Di Anna Andreani. La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1932/2024 del 18 gennaio è tornata ad occuparsi del contenuto necassario dell'atto di appello ai fini della sua ammissibilità. Il caso: Il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ. l'appello di ADER avverso la sentenza del Giudice di pace di Salerno che aveva accolto l'opposizione di Tizio avverso un estratto ... Leggi tutto… Di Anna Andreani. In tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato in sede di autotutela, dopo la definizione del giudizio di merito non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese. …
Leggi di più… - 2. Art. 321 c.p.c.: DecisioneAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 3. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/
- 4. Il reclutamento della magistratura onoraria (giudici e vice procuratori onorari) di Ernesto AghinaErnesto Aghina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. L'accesso alla magistratura onoraria prima della riforma “Orlando” (d,lgs.vo n. 116/2017) - 2. Le vigenti modalità di reclutamento - 3. Il tirocinio dei magistrati onorari - 4. Considerazioni finali. 1. L'accesso alla magistratura onoraria prima della riforma “Orlando” (d,lgs.vo n. 116/2017) L'accesso alla magistratura onoraria, rispetto al suo esordio nel nostro ordinamentale, datato 1988 per i viceprocuratori onorari, 1991 per i giudici di pace e 1998 per i giudici onorari di tribunale, è stato ripetutamente modificato nel tempo, del resto in linea con i progressivi mutamenti di status che hanno caratterizzato la platea dei magistrati non professionali, a quanto sembra non …
Leggi di più… - 5. L. Buffoni | La legge di bilancio stabilizza i magistrati onorari di lungo corsohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Per leggere il testo della legge, clicca qui. 1. L'articolo 1, commi 629 e ss. della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) contiene un'articolata disciplina volta a dare una risposta alle sollecitazioni provenienti dalla Commissione europea in ordine alle problematiche relative al rapporto di impiego dei magistrati onorari in servizio, a seguito della lettera di costituzione in mora inviata in data 15 luglio 2021, con la quale viene preannunciato l'avvio di una procedura d'infrazione contro l'Italia. In particolare, la Commissione europea, sulla scorta di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia con la sentenza C-658/18 UX, ha contestato allo Stato italiano la …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/09/2018, n. 22440Provvedimento: nte V- InJ te-k SENTENZA sul ricorso 12222-2017 proposto da: SCARPATI Avvocato Alberto, difeso da se medesimo nonché rappre- sentato e difeso dall'Avvocato Pellegrino Cavuoto, con domicilio eletto in Roma, via Andrea Bafile, n. 5, presso lo studio dell'Avvocato Simo- na Martinelli; - ricorrente - contro CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Sta- to, con domicilio presso gli Uffici di questa in Roma, via dei Portoghe- si, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 4421/2016 in data 24 ottobre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza …Leggi di più...
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- valutazione Consiglio Superiore Magistratura·
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/07/2018, n. 17533Provvedimento: 17533-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto VINCENZO DI CERBO - Primo Pres.te f.f. - Notificazione eseguita dall'ufficiale - Presidente Sezione giudiziario "extra AN LL districtum" - Effetti Ud. 22/05/2018 - Presidente Sezione - ANTONIO MANNA PU - Presidente Sezione - R.G.N. 279/2015 CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere - LUCIA TRIA Rep. Ca 17533 ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere - см. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 279-2015 proposto da: …Leggi di più...
- artt. 106 e 107 d.p.r. n. 1229 del 1959 – violazione – mera irregolarità – fondamento – conseguenze·
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2018, n. 10261Provvedimento: E 1 0261-18 T N REPUBBLICA ITALIANA E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OPPOSIZIONE RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - ESECUZIONE STEFANO SCHIRO' - Presidente Sezione - Ud. 21/11/2017 - BRUNO BIANCHINI - Consigliere - PU R.G.N. 16038/2016 ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Ram 1026-1 Rep.Rel. Consigliere - ULIANA ARMANO - ANTONIO MANNA - Consigliere - PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - MARIA ACIERNO - Consigliere - - Consigliere -ALBERTO GIUSTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16038-2016 per regolamento di competenza proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE DI ROMA, con …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/05/2017, n. 13721Provvedimento: E 137 2 1 1 17 T N REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Giudice di pace - cassa forense contributo esclusione. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - Giudice di pace compenso rivalsa i.v.a. - giurisdizione ordinaria. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - BIAGIO VIRGILIO - Consigliere - Ud. 09/05/2017 - PU - Rel. Consigliere - ETTORE CIRILLO R.G.N. 19184/2011 LUCIA TRIA - Consigliere - hon 13721 Rep. CARLO DE CHIARA - Consigliere - C.U. RAFFAELE FRASCA - Consigliere - MARIA ACIERNO - Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente …Leggi di più...
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 05/09/2025, n. 722Provvedimento: Sentenza n. 722/2025 Depositato il 05/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: PIOMBO BRUNO, Presidente CHITI ALFREDO, Relatore VENTURINI MARIO CARLO, Giudice in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 474/2024 depositato il 17/07/2024 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale La Spezia - Piazza Europa 11 19100 La Spezia SP elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente_1 Spa - 00488410010 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente …Leggi di più...
- sentenza di rigetto·
- art. 8 Tariffa DPR 131/86·
- valore della controversia·
- contributo unificato·
- esenzione imposta di registro·
- art. 46 legge 374/91·
- art. 37 DPR 131/86·
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Versioni del testo
- Capo I : Del giudice di pace
- Art. 1. Istituzione e funzioni del giudice di pace 1. E' istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.
2. L'ufficio del giudice di pace e' ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (( (Sede e circondario degli uffici del giudice di pace). )) (( 1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalita' possono essere costituiti in un unico ufficio due o piu' uffici contigui. Nel decreto e' designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace. )) ((17)) ------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 acquistano efficacia successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero, nel caso in cui il Ministro non vi abbia provveduto, decorso il termine di cui alla medesima disposizione. Fino alla medesima data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Nei sei mesi successivi al termine di efficacia indicato al comma 1, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 1, comma 2".