Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 dicembre 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 settembre 2024 |
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- 1. GIUDICI ONORARI: conferimento dello status di componenti dei collegi delle corti d’appello.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli da 62 a 72 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, promossi dalla Corte di cassazione con due ordinanze del 9 dicembre 2019, iscritte, …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/09/2018, n. 22440Provvedimento: nte V- InJ te-k SENTENZA sul ricorso 12222-2017 proposto da: SCARPATI Avvocato Alberto, difeso da se medesimo nonché rappre- sentato e difeso dall'Avvocato Pellegrino Cavuoto, con domicilio eletto in Roma, via Andrea Bafile, n. 5, presso lo studio dell'Avvocato Simo- na Martinelli; - ricorrente - contro CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Sta- to, con domicilio presso gli Uffici di questa in Roma, via dei Portoghe- si, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 4421/2016 in data 24 ottobre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza …Leggi di più...
- sindacato di legittimità·
- conferma giudice di pace·
- art. 362 cod. proc. civ.·
- valutazione Consiglio Superiore Magistratura·
- giurisdizione amministrativa·
- discrezionalità amministrativa·
- eccesso di potere·
- art. 111 Cost.·
- art. 10-bis legge 241/1990·
- giudizio di merito
Versioni del testo
- Capo I : Del giudice di pace
- Art. 1. Istituzione e funzioni del giudice di pace 1. E' istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.
2. L'ufficio del giudice di pace e' ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (( (Sede e circondario degli uffici del giudice di pace). )) (( 1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalita' possono essere costituiti in un unico ufficio due o piu' uffici contigui. Nel decreto e' designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace. )) ((17)) ------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 acquistano efficacia successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero, nel caso in cui il Ministro non vi abbia provveduto, decorso il termine di cui alla medesima disposizione. Fino alla medesima data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Nei sei mesi successivi al termine di efficacia indicato al comma 1, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 1, comma 2".