Legge 21 novembre 1991, n. 374

Commentari162

Mostra tutto (162)
  • 1Avviso di conclusione delle indagini preliminari
    https://www.eius.it/articoli/

  • 2Art. 321 c.p.c.: Decisione
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

    LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo II DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Art. 321 c.p.c. Decisione. 1.Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281-sexies, ma se non dà lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione. [4] [5] [6]. 2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164. [6] [2] [3] [1] La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si …

     Leggi di più…

  • 3Conciliazione in sede non contenziosa
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

    LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo II DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Art. 322 c.p.c. Conciliazione in sede non contenziosa. 1.L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo. 2.Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace. 3.Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio. [2] [3] [1] La L. 26 novembre 1990, n. 353, …

     Leggi di più…

  • 4Il reclutamento della magistratura onoraria (giudici e vice procuratori onorari) di Ernesto Aghina
    Ernesto Aghina · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Sommario: 1. L'accesso alla magistratura onoraria prima della riforma “Orlando” (d,lgs.vo n. 116/2017) - 2. Le vigenti modalità di reclutamento - 3. Il tirocinio dei magistrati onorari - 4. Considerazioni finali. 1. L'accesso alla magistratura onoraria prima della riforma “Orlando” (d,lgs.vo n. 116/2017) L'accesso alla magistratura onoraria, rispetto al suo esordio nel nostro ordinamentale, datato 1988 per i viceprocuratori onorari, 1991 per i giudici di pace e 1998 per i giudici onorari di tribunale, è stato ripetutamente modificato nel tempo, del resto in linea con i progressivi mutamenti di status che hanno caratterizzato la platea dei magistrati non professionali, a quanto sembra non …

     Leggi di più…

  • 5Esenzione dall’imposta di registro per tutte le cause sotto 1.033 euroAccesso limitato
    Francesco Diana · https://www.eutekne.info/
Mostra tutto (162)

Giurisprudenza+500

Mostra tutto (+500)
  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/09/2018, n. 22440
    Provvedimento: nte V- InJ te-k SENTENZA sul ricorso 12222-2017 proposto da: SCARPATI Avvocato Alberto, difeso da se medesimo nonché rappre- sentato e difeso dall'Avvocato Pellegrino Cavuoto, con domicilio eletto in Roma, via Andrea Bafile, n. 5, presso lo studio dell'Avvocato Simo- na Martinelli; - ricorrente - contro CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Sta- to, con domicilio presso gli Uffici di questa in Roma, via dei Portoghe- si, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 4421/2016 in data 24 ottobre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza …
     Leggi di più...
    • sindacato di legittimità·
    • conferma giudice di pace·
    • art. 362 cod. proc. civ.·
    • valutazione Consiglio Superiore Magistratura·
    • giurisdizione amministrativa·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • art. 111 Cost.·
    • art. 10-bis legge 241/1990·
    • giudizio di merito

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/07/2018, n. 17533
    Provvedimento: 17533-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto VINCENZO DI CERBO - Primo Pres.te f.f. - Notificazione eseguita dall'ufficiale - Presidente Sezione giudiziario "extra AN LL districtum" - Effetti Ud. 22/05/2018 - Presidente Sezione - ANTONIO MANNA PU - Presidente Sezione - R.G.N. 279/2015 CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere - LUCIA TRIA Rep. Ca 17533 ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere - см. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 279-2015 proposto da: …
     Leggi di più...
    • artt. 106 e 107 d.p.r. n. 1229 del 1959 – violazione – mera irregolarità – fondamento – conseguenze·
    • ufficiale giudiziario diverso da quello competente per legge·
    • procedimento civile·
    • notificazione

  • 3Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2018, n. 10261
    Provvedimento: E 1 0261-18 T N REPUBBLICA ITALIANA E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OPPOSIZIONE RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - ESECUZIONE STEFANO SCHIRO' - Presidente Sezione - Ud. 21/11/2017 - BRUNO BIANCHINI - Consigliere - PU R.G.N. 16038/2016 ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Ram 1026-1 Rep.Rel. Consigliere - ULIANA ARMANO - ANTONIO MANNA - Consigliere - PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - MARIA ACIERNO - Consigliere - - Consigliere -ALBERTO GIUSTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16038-2016 per regolamento di competenza proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE DI ROMA, con …
     Leggi di più...
    • codice della strada – opposizione a verbale di accertamento·
    • limiti·
    • ingiunzione·
    • impugnazione del preavviso di fermo – competenza per materia del giudice di pace·
    • opposizione ad ordinanza·
    • opposizione·
    • procedimento·
    • competenza·
    • sanzioni amministrative·
    • applicazione

  • 4Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/05/2017, n. 13721
    Provvedimento: E 137 2 1 1 17 T N REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Giudice di pace - cassa forense contributo esclusione. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - Giudice di pace compenso rivalsa i.v.a. - giurisdizione ordinaria. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - BIAGIO VIRGILIO - Consigliere - Ud. 09/05/2017 - PU - Rel. Consigliere - ETTORE CIRILLO R.G.N. 19184/2011 LUCIA TRIA - Consigliere - hon 13721 Rep. CARLO DE CHIARA - Consigliere - C.U. RAFFAELE FRASCA - Consigliere - MARIA ACIERNO - Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente …
     Leggi di più...
    • controversia·
    • fattispecie in tema di compenso del giudice di pace·
    • sussistenza·
    • giurisdizione ordinaria·
    • assoggettamento a contribuzione per la cassa nazionale di previdenza·
    • esclusione·
    • ragioni·
    • trattamento economico percepito·
    • fondamento·
    • giudice di pace·
    • rivalsa iva·
    • redditi assimilati·
    • tributi erariali diretti·
    • giurisdizione civile·
    • lavoro dipendente

  • 5TAR Roma, sez. I, sentenza breve 13/01/2025, n. 479
    Provvedimento: Pubblicato il 13/01/2025 N. 00479/2025 REG.PROV.COLL. N. 11292/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 11292 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Consiglio superiore della magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, …
     Leggi di più...
    • art. 60 cod. proc. amm.·
    • condotta inappropriata·
    • giurisdizione amministrativa·
    • art. 21 d.lgs. 116/2017·
    • mancata vaccinazione·
    • improcedibilità ricorso·
    • ritardi deposito provvedimenti·
    • revoca giudice onorario di pace·
    • Consiglio superiore della magistratura·
    • carenza di potere di revoca
Mostra tutto (+500)

Versioni del testo

  • Capo I : Del giudice di pace
  • Art. 1. Istituzione e funzioni del giudice di pace 1. E' istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge.
    2. L'ufficio del giudice di pace e' ricoperto da un magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario.
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
  • Art. 2. (( (Sede e circondario degli uffici del giudice di pace). )) (( 1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato.
    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalita' possono essere costituiti in un unico ufficio due o piu' uffici contigui. Nel decreto e' designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace. )) ((17)) ------------- AGGIORNAMENTO (17)
    Il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 acquistano efficacia successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero, nel caso in cui il Ministro non vi abbia provveduto, decorso il termine di cui alla medesima disposizione. Fino alla medesima data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti".
    Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Nei sei mesi successivi al termine di efficacia indicato al comma 1, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 1, comma 2".