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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/06/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 681 / 2021
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 5.6.2025, comunicato in pari data, l'udienza del
18.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalla parte opposta;
considerata l'inammissibilità della deduzione contenuta nelle note ex art. 127-ter c.p.c. del 17.6.2025 con la quale la parte opposta, dopo aver insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate negli scritti difensivi, chiede di non essere considerata presente all'udienza cartolare nel caso di mancato deposito delle note di controparte, come già rilevato nella precedente ordinanza del
5.6.2025; osservato, invero, che, con l'ordinanza del 5 giugno 2025, questo giudice, stante l'equivoco contenuto delle note del 3.6.2025 depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha invitato l'opposta a manifestare l'interesse alla decisione della causa;
ritenuto, pertanto, che il deposito delle note sostituive d'udienza, unitamente alla richiesta di accoglimento delle conclusioni formulate negli scritti difensivi, impedisce a questo giudice di ritenere assente la parte opposta;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 681 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 18.6.2025 e vertente tra tra (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
ER MB
-opponenti-
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti
LU PO e UI NO
-opposta-
e (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., e per essa la mandataria (C.F. Controparte_3
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. P.IVA_3
NT TI LA IN
-terza intervenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la parte opposta precisava le conclusioni come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Pt_1
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...] Parte_2
n. 1148/2020, notificato in data 12.1.2021, con il quale l'intestato Tribunale ingiungeva ai predetti il pagamento, in favore di della Controparte_4 somma di euro 11.524,76, oltre le spese della procedura, in virtù del contratto di finanziamento n. 10541155 sottoscritto dagli opponenti con la in Controparte_5 data 18.1.2008 per l'importo di € 20.000,00.
A sostegno dell'opposizione, e deducevano che Parte_1 Parte_2
l'importo finanziato era di euro 21.344,00, comprensivo di euro 1344,00 per premio assicurativo, di euro 200 per commissioni di istruttoria, da restituirsi in
84 rate di ì euro 338,01 ciascuna (comprendenti TAN 8,50% - TAEG 9,16 %, e premio assicurativo); che dalla Gazzetta Ufficiale depositata in atti non era possibile verificare se la cessione “in blocco” dei crediti intervenuta tra la e l'opposta includesse anche la posizione debitoria degli Controparte_5 opponenti;
che il pagamento delle rate avveniva tramite addebito bancario sul c/c n. 000400523740 intestato al sig. di non aver mai ricevuto Parte_2 alcuna costituzione in mora.
Alla luce delle suddette deduzioni e chiedevano Parte_1 Parte_2 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi così decidere: IN VIA PRINCIPALE NEL
MERITO, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto da e Parte_1 [...]
a per i motivi esposti nel corpo del presente atto, Pt_2 Controparte_1 in particolare perché la domanda è assolutamente sfornita di prova;
IN VIA
SUBORDINATA, NEL MERITO, nella denegata ipotesi in cui il Giudice accerti la posizione debitoria di e ridurre la pretesa Parte_1 Parte_2 avversa delle somme non dovute e comunque non provate fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati in premessa.”
Si costituiva in giudizio la contestando la domanda Controparte_4 degli opponenti, chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Respinta l'istanza di chiamata in causa della proposta dagli Controparte_5 opponenti con le note di trattazione scritta del 24.1.2022, concessa la provvisoria
3 esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1148/2020, con l'ordinanza del 2.2.2022 questo giudice onerava le parti di introdurre la procedura di mediazione obbligatoria.
In data 17.4.2023 la e per essa la mandataria Controparte_2 [...] depositava atto di intervento quale cessionaria del credito Controparte_3 azionato dalla in virtù di atto di cessione di crediti pro Controparte_1 soluto stipulato in data 13.12.2022, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
149 del 24.12.2022.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. all'udienza del 18.6.2025.
2. La domanda principale va rigettata per difetto di prova della legittimazione sostanziale di Controparte_4
Giova premettere che l'opposta ha agito in giudizio in qualità di cessionaria del credito di euro 11.524,76, oltre interessi e spese, derivante dalla presunta esposizione debitoria del contratto di finanziamento n. 10541155 concluso dagli opponenti il 18.11.2008 con in forza di un'operazione di cessione Controparte_5 di crediti pecuniari "individuabili in blocco", ai sensi e per gli effetti dell'art. 58
TUB, i cui obblighi pubblicitari previsti dall'art 58 TUB venivano assolti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Parte seconda, n. 74 del 24.6.2017.
A fronte di ciò, gli opponenti, nelle note del 24.1.2022, hanno eccepito che dalla documentazione acquisita non emerge che il credito in oggetto sia incluso nella cessione del 16.6.2017.
Ciò posto, si evidenzia che il nucleo della questione proposta dagli opponenti concerne il problema della prova giudiziale del credito ceduto nell'ambito delle operazioni di cessioni “in blocco” regolate dall'art. 58 TUB.
Per offrire una completa ricostruzione della questione occorre fare qualche breve considerazione in merito al regime probatorio della titolarità sostanziale del diritto azionato in giudizio.
Com'è noto, la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda
(Sulla differenza tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale v. Cass., S.U.,
n. 2951/2016).
4 Il problema di merito è, invero, quello di verificare se il diritto azionato in giudizio
– o se quello presupposto del diritto azionato in giudizio- appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
Dal canto suo, il convenuto potrà negare l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite.
La difesa con la quale il convenuto si limita a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato è, secondo la giurisprudenza di legittimità, una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile dal giudice dagli atti di causa
(Cass., S.U., n. 2951/2016).
In tale prospettiva, è costante il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass., n. 3765 /2021).
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., n. 25798/2020).
Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è, quindi, tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi.
Al riguardo, occorre considerare che la prova della titolarità del diritto azionato dal cessionario non è una questione puramente formale se si considera l'interesse
5 del debitore a compiere un efficace pagamento liberatorio e, quindi, la sua facoltà di indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca formale della cessione (Cass.
n. 28093/2021; Cass. n. 18016/2018; Cass. n. 13253/2006).
Deve, quindi, segnalarsi che la dimostrazione circa l'effettività della cessione del credito è necessaria non solo per la verifica della reale e attuale titolarità del credito, ma anche per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico debitore (Trib. Prato,
n. 70/2022).
Ecco allora che la questione della prova giudiziale dei singoli rapporti rientranti nella cessione “in blocco” ex art. 58 TUB e del valore probatorio ascrivibile all'avviso di pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale va analizzata nella prospettiva dell'interesse del debitore al giusto pagamento.
Ciò posto, si evidenzia che il meccanismo pubblicitario delineato dal comma 2 dell'art. 58 TUB determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione.
Secondo l'attuale formulazione della norma, il cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia.
L'art. 58 TUB, quindi, dando per presupposto che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica.
La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al “blocco” opponibile al debitore,
a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c.
La “ratio” di tale disciplina viene individuata dalla dottrina nell'esigenza di agevolare la circolazione dei crediti “in blocco”, posta la particolare onerosità per gli intermediari bancari e finanziari della notificazione individuale o dell'acquisizione del consenso del debitore ceduto.
6 Tuttavia, “una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., n. 2780/2019).
La pubblicazione dell'atto di cessione in Gazzetta Ufficiale, invero, si pone sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., sicché essa “è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, rilevando al sol fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente” (Cass., n. 22548/2018).
In tale prospettiva, la giurisprudenza più recente sembra ritenere che l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non sia sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla cessionaria.
Rilevante è la recente pronuncia di legittimità n. 5857/2022 che, ponendosi in linea di continuità con i principi affermati dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 24798/2020, ha ribadito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (v. anche Cass. n. 26127/2024; Cass., n. 24047/2021; Cass., n.
10200/2021; Cass., n. 5617/2020; Cass., n. 22151/2019; Cass., n. 22268/2018;
Cass., n. 4453/2018; Cass., n. 4116/2016. Nella giurisprudenza di merito v. App.
Catania, n. 49/2022; App. Ancona, n. 90/2022; Trib. Salerno, n. 729/2022 e n.
765/2022; Trib. Teramo, n. 162/2022; Trib. Parma, n. 278/2022; Trib. Roma, n.
2728/2022; Trib. Rieti, n. 9/2022; Trib. Termini Merese, n. 119/2022).
Tanto premesso in punto di diritto, si evidenzia che nel caso in esame
[...]
a riprova della titolarità del rapporto dedotto in lite, ha Controparte_1 prodotto in giudizio l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 24.6.2017.
Tale avviso includeva nelle posizione cedute crediti che soddisfacevano i seguenti criteri “(i) originati da (ii) non inclusi in operazioni di Controparte_5 cartolarizzazione;
(iii) il cui finanziamento non sia stato erogato, in tutto o in parte, da terzi o con fondi di terzi, per tali intendendosi anche altri istituti di credito e/o intermediari finanziari;
(iv) nascenti da rapporti giuridici regolati dal diritto italiano;
7 (v) denominati in Euro;
(vi) non assistiti all'origine da ipoteche di primo grado;
(vii) non derivanti da contratti assistiti da una garanzia consortile;
(viii) non derivanti da contratti che hanno usufruito o usufruiscono di contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o altra normativa applicabile, per tali intendendosi anche i contratti per cui
l'agevolazione sia stata concessa in data successiva alla relativa erogazione;
(ix) liberamente cedibili;
(x) in gestione a o Do Bank;
(xi) non derivanti da CP_5 contratti in relazione ai quali siano in corso azioni revocatorie fallimentari;
(xii) classificati come “in sofferenza””; (xiii) in relazione ai quali non sussistevano: (1) procedimenti penali pendenti nei confronti del Cedente e dei suoi dipendenti, funzionari o dirigenti in relazione ai crediti, ovvero (2) procedimenti civili intentati dai debitori nei confronti del Cedente in relazione ai crediti ad esclusione di (x) procedimenti di opposizione (y) impugnazioni di provvedimenti giudiziari emessi su iniziativa del Cedente, ovvero (z) altri procedimenti iniziati per opporsi a azioni di recupero del Cedente;
(xiv) i cui debitori abbiano un numero identificativo clienti diverso da uno di quelli sotto indicati: (…)”.
Tale estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non si ritiene sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla cessionaria, tenuto conto del fatto che esso non reca l'indicazione del credito dedotto in lite ma solo
"tipologie di crediti", individuando criteri “generali” di identificazione dei singoli crediti ceduti in blocco non sufficientemente precisi e concludenti al fine di affermare che lo specifico credito in questione è stato oggetto della cessione, tenuto altresì conto dell'assenza di riferimenti all'arco temporale entro il quale sono stati collocati i rapporti oggetto di cessione (in arg. Cass. n. 17944/2023).
Né valore probatorio può riconoscersi all'elenco delle posizioni cedute prodotto dall'opposto, trattandosi di un atto di formazione unilaterale, senza data, di provenienza incerta, privo di elementi rappresentati il collegamento tra l'atto è la cessione dedotta in lite.
A fronte della specifica contestazione svolta dagli opponenti nelle note del
24.1.2022, l'opposta non ha prodotto alcuna ulteriore documentazione comprovante l'inclusione del credito azionato nella cessione in oggetto.
Invero, l'opposta non ha introdotto nel giudizio nessun altro elemento idoneo al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, come il
8 contratto di cessione accompagnato dall'elenco delle posizioni cedute o eventuali comunicazioni stragiudiziali della cedente (In argomento v. Cass., n. 5997/2006;
Cass., n. 14610/2004; App. Torino, n. 297/2022; App. l'Aquila, n. 268/2022;
Trib. Verona, 14.11.2020).
Tuttavia, come visto, nel caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto dedotto in lite, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Tale dimostrazione non è stata fornita dall'opposta.
Le stesse conclusioni valgono con riferimento alla posizione della terza intervenuta Controparte_2
La mancanza di prova in ordine alla legittimazione sostanziale dell'opposta ha valenza preliminare rispetto agli altri motivi di opposizione ed esime il Tribunale dall'esaminarli.
Alla luce delle argomentazioni svolte, la spiegata opposizione va accolta per difetto di prova della titolarità in capo alla del rapporto Controparte_1 dedotto in lite.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01– 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore minimo, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (cfr. art. 4 d.m.), seguono la soccombenza.
3.1. Considerata la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, degli opponenti al procedimento di mediazione esperito dall'opposta, si dà atto della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 8, comma 4 bis, d.lgs n. 28/2010, nella versione ratione temporis vigente, per porre a carico della parte opponente il versamento all'entrata del bilancio della Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
9 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1148/2020;
2)condanna l'opposta e la terza intervenuta, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del giudizio di opposizione in favore degli opponenti, che liquida in euro 3.627,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
3) dà atto della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 8, comma 4 bis, d.lgs n. 28/2010 per porre a carico della parte opponente del versamento all'entrata del bilancio della Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Cassino, 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
10
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Considerato che con decreto del 5.6.2025, comunicato in pari data, l'udienza del
18.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; verificata la regolarità delle comunicazioni di cancelleria;
lette le note scritte depositate dalla parte opposta;
considerata l'inammissibilità della deduzione contenuta nelle note ex art. 127-ter c.p.c. del 17.6.2025 con la quale la parte opposta, dopo aver insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate negli scritti difensivi, chiede di non essere considerata presente all'udienza cartolare nel caso di mancato deposito delle note di controparte, come già rilevato nella precedente ordinanza del
5.6.2025; osservato, invero, che, con l'ordinanza del 5 giugno 2025, questo giudice, stante l'equivoco contenuto delle note del 3.6.2025 depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha invitato l'opposta a manifestare l'interesse alla decisione della causa;
ritenuto, pertanto, che il deposito delle note sostituive d'udienza, unitamente alla richiesta di accoglimento delle conclusioni formulate negli scritti difensivi, impedisce a questo giudice di ritenere assente la parte opposta;
Il G.I. decide la causa mediante sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., allegata alla presente ordinanza.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 681 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 18.6.2025 e vertente tra tra (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
ER MB
-opponenti-
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti
LU PO e UI NO
-opposta-
e (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., e per essa la mandataria (C.F. Controparte_3
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. P.IVA_3
NT TI LA IN
-terza intervenuta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la parte opposta precisava le conclusioni come da note ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Pt_1
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...] Parte_2
n. 1148/2020, notificato in data 12.1.2021, con il quale l'intestato Tribunale ingiungeva ai predetti il pagamento, in favore di della Controparte_4 somma di euro 11.524,76, oltre le spese della procedura, in virtù del contratto di finanziamento n. 10541155 sottoscritto dagli opponenti con la in Controparte_5 data 18.1.2008 per l'importo di € 20.000,00.
A sostegno dell'opposizione, e deducevano che Parte_1 Parte_2
l'importo finanziato era di euro 21.344,00, comprensivo di euro 1344,00 per premio assicurativo, di euro 200 per commissioni di istruttoria, da restituirsi in
84 rate di ì euro 338,01 ciascuna (comprendenti TAN 8,50% - TAEG 9,16 %, e premio assicurativo); che dalla Gazzetta Ufficiale depositata in atti non era possibile verificare se la cessione “in blocco” dei crediti intervenuta tra la e l'opposta includesse anche la posizione debitoria degli Controparte_5 opponenti;
che il pagamento delle rate avveniva tramite addebito bancario sul c/c n. 000400523740 intestato al sig. di non aver mai ricevuto Parte_2 alcuna costituzione in mora.
Alla luce delle suddette deduzioni e chiedevano Parte_1 Parte_2 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi così decidere: IN VIA PRINCIPALE NEL
MERITO, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto da e Parte_1 [...]
a per i motivi esposti nel corpo del presente atto, Pt_2 Controparte_1 in particolare perché la domanda è assolutamente sfornita di prova;
IN VIA
SUBORDINATA, NEL MERITO, nella denegata ipotesi in cui il Giudice accerti la posizione debitoria di e ridurre la pretesa Parte_1 Parte_2 avversa delle somme non dovute e comunque non provate fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati in premessa.”
Si costituiva in giudizio la contestando la domanda Controparte_4 degli opponenti, chiedendone il rigetto, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Respinta l'istanza di chiamata in causa della proposta dagli Controparte_5 opponenti con le note di trattazione scritta del 24.1.2022, concessa la provvisoria
3 esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1148/2020, con l'ordinanza del 2.2.2022 questo giudice onerava le parti di introdurre la procedura di mediazione obbligatoria.
In data 17.4.2023 la e per essa la mandataria Controparte_2 [...] depositava atto di intervento quale cessionaria del credito Controparte_3 azionato dalla in virtù di atto di cessione di crediti pro Controparte_1 soluto stipulato in data 13.12.2022, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
149 del 24.12.2022.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art.281-sexies c.p.c. all'udienza del 18.6.2025.
2. La domanda principale va rigettata per difetto di prova della legittimazione sostanziale di Controparte_4
Giova premettere che l'opposta ha agito in giudizio in qualità di cessionaria del credito di euro 11.524,76, oltre interessi e spese, derivante dalla presunta esposizione debitoria del contratto di finanziamento n. 10541155 concluso dagli opponenti il 18.11.2008 con in forza di un'operazione di cessione Controparte_5 di crediti pecuniari "individuabili in blocco", ai sensi e per gli effetti dell'art. 58
TUB, i cui obblighi pubblicitari previsti dall'art 58 TUB venivano assolti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Parte seconda, n. 74 del 24.6.2017.
A fronte di ciò, gli opponenti, nelle note del 24.1.2022, hanno eccepito che dalla documentazione acquisita non emerge che il credito in oggetto sia incluso nella cessione del 16.6.2017.
Ciò posto, si evidenzia che il nucleo della questione proposta dagli opponenti concerne il problema della prova giudiziale del credito ceduto nell'ambito delle operazioni di cessioni “in blocco” regolate dall'art. 58 TUB.
Per offrire una completa ricostruzione della questione occorre fare qualche breve considerazione in merito al regime probatorio della titolarità sostanziale del diritto azionato in giudizio.
Com'è noto, la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda
(Sulla differenza tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale v. Cass., S.U.,
n. 2951/2016).
4 Il problema di merito è, invero, quello di verificare se il diritto azionato in giudizio
– o se quello presupposto del diritto azionato in giudizio- appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
Dal canto suo, il convenuto potrà negare l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o ancora articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite.
La difesa con la quale il convenuto si limita a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato è, secondo la giurisprudenza di legittimità, una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile dal giudice dagli atti di causa
(Cass., S.U., n. 2951/2016).
In tale prospettiva, è costante il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass., n. 3765 /2021).
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., n. 25798/2020).
Il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è, quindi, tenuto a dare prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi.
Al riguardo, occorre considerare che la prova della titolarità del diritto azionato dal cessionario non è una questione puramente formale se si considera l'interesse
5 del debitore a compiere un efficace pagamento liberatorio e, quindi, la sua facoltà di indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca formale della cessione (Cass.
n. 28093/2021; Cass. n. 18016/2018; Cass. n. 13253/2006).
Deve, quindi, segnalarsi che la dimostrazione circa l'effettività della cessione del credito è necessaria non solo per la verifica della reale e attuale titolarità del credito, ma anche per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico debitore (Trib. Prato,
n. 70/2022).
Ecco allora che la questione della prova giudiziale dei singoli rapporti rientranti nella cessione “in blocco” ex art. 58 TUB e del valore probatorio ascrivibile all'avviso di pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale va analizzata nella prospettiva dell'interesse del debitore al giusto pagamento.
Ciò posto, si evidenzia che il meccanismo pubblicitario delineato dal comma 2 dell'art. 58 TUB determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione.
Secondo l'attuale formulazione della norma, il cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia.
L'art. 58 TUB, quindi, dando per presupposto che il trasferimento del credito vi sia stato, senza prevedere alcunché in ordine al titolo sotteso alla cessione, stabilisce, con riguardo ai crediti, una disciplina parzialmente in deroga a quella civilistica.
La pubblicità della cessione effettuata mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale rende, invero, la cessione dei crediti trasferiti insieme all'azienda, o al ramo, o al “blocco” opponibile al debitore,
a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c.
La “ratio” di tale disciplina viene individuata dalla dottrina nell'esigenza di agevolare la circolazione dei crediti “in blocco”, posta la particolare onerosità per gli intermediari bancari e finanziari della notificazione individuale o dell'acquisizione del consenso del debitore ceduto.
6 Tuttavia, “una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass., n. 2780/2019).
La pubblicazione dell'atto di cessione in Gazzetta Ufficiale, invero, si pone sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., sicché essa “è estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, rilevando al sol fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente” (Cass., n. 22548/2018).
In tale prospettiva, la giurisprudenza più recente sembra ritenere che l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non sia sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla cessionaria.
Rilevante è la recente pronuncia di legittimità n. 5857/2022 che, ponendosi in linea di continuità con i principi affermati dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 24798/2020, ha ribadito che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (v. anche Cass. n. 26127/2024; Cass., n. 24047/2021; Cass., n.
10200/2021; Cass., n. 5617/2020; Cass., n. 22151/2019; Cass., n. 22268/2018;
Cass., n. 4453/2018; Cass., n. 4116/2016. Nella giurisprudenza di merito v. App.
Catania, n. 49/2022; App. Ancona, n. 90/2022; Trib. Salerno, n. 729/2022 e n.
765/2022; Trib. Teramo, n. 162/2022; Trib. Parma, n. 278/2022; Trib. Roma, n.
2728/2022; Trib. Rieti, n. 9/2022; Trib. Termini Merese, n. 119/2022).
Tanto premesso in punto di diritto, si evidenzia che nel caso in esame
[...]
a riprova della titolarità del rapporto dedotto in lite, ha Controparte_1 prodotto in giudizio l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 24.6.2017.
Tale avviso includeva nelle posizione cedute crediti che soddisfacevano i seguenti criteri “(i) originati da (ii) non inclusi in operazioni di Controparte_5 cartolarizzazione;
(iii) il cui finanziamento non sia stato erogato, in tutto o in parte, da terzi o con fondi di terzi, per tali intendendosi anche altri istituti di credito e/o intermediari finanziari;
(iv) nascenti da rapporti giuridici regolati dal diritto italiano;
7 (v) denominati in Euro;
(vi) non assistiti all'origine da ipoteche di primo grado;
(vii) non derivanti da contratti assistiti da una garanzia consortile;
(viii) non derivanti da contratti che hanno usufruito o usufruiscono di contributi o agevolazioni in conto capitale e/o interessi ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale) o altra normativa applicabile, per tali intendendosi anche i contratti per cui
l'agevolazione sia stata concessa in data successiva alla relativa erogazione;
(ix) liberamente cedibili;
(x) in gestione a o Do Bank;
(xi) non derivanti da CP_5 contratti in relazione ai quali siano in corso azioni revocatorie fallimentari;
(xii) classificati come “in sofferenza””; (xiii) in relazione ai quali non sussistevano: (1) procedimenti penali pendenti nei confronti del Cedente e dei suoi dipendenti, funzionari o dirigenti in relazione ai crediti, ovvero (2) procedimenti civili intentati dai debitori nei confronti del Cedente in relazione ai crediti ad esclusione di (x) procedimenti di opposizione (y) impugnazioni di provvedimenti giudiziari emessi su iniziativa del Cedente, ovvero (z) altri procedimenti iniziati per opporsi a azioni di recupero del Cedente;
(xiv) i cui debitori abbiano un numero identificativo clienti diverso da uno di quelli sotto indicati: (…)”.
Tale estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non si ritiene sufficiente ad integrare la prova della titolarità del diritto dedotto in lite in capo alla cessionaria, tenuto conto del fatto che esso non reca l'indicazione del credito dedotto in lite ma solo
"tipologie di crediti", individuando criteri “generali” di identificazione dei singoli crediti ceduti in blocco non sufficientemente precisi e concludenti al fine di affermare che lo specifico credito in questione è stato oggetto della cessione, tenuto altresì conto dell'assenza di riferimenti all'arco temporale entro il quale sono stati collocati i rapporti oggetto di cessione (in arg. Cass. n. 17944/2023).
Né valore probatorio può riconoscersi all'elenco delle posizioni cedute prodotto dall'opposto, trattandosi di un atto di formazione unilaterale, senza data, di provenienza incerta, privo di elementi rappresentati il collegamento tra l'atto è la cessione dedotta in lite.
A fronte della specifica contestazione svolta dagli opponenti nelle note del
24.1.2022, l'opposta non ha prodotto alcuna ulteriore documentazione comprovante l'inclusione del credito azionato nella cessione in oggetto.
Invero, l'opposta non ha introdotto nel giudizio nessun altro elemento idoneo al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, come il
8 contratto di cessione accompagnato dall'elenco delle posizioni cedute o eventuali comunicazioni stragiudiziali della cedente (In argomento v. Cass., n. 5997/2006;
Cass., n. 14610/2004; App. Torino, n. 297/2022; App. l'Aquila, n. 268/2022;
Trib. Verona, 14.11.2020).
Tuttavia, come visto, nel caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto dedotto in lite, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
Tale dimostrazione non è stata fornita dall'opposta.
Le stesse conclusioni valgono con riferimento alla posizione della terza intervenuta Controparte_2
La mancanza di prova in ordine alla legittimazione sostanziale dell'opposta ha valenza preliminare rispetto agli altri motivi di opposizione ed esime il Tribunale dall'esaminarli.
Alla luce delle argomentazioni svolte, la spiegata opposizione va accolta per difetto di prova della titolarità in capo alla del rapporto Controparte_1 dedotto in lite.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01– 26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore minimo, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (cfr. art. 4 d.m.), seguono la soccombenza.
3.1. Considerata la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, degli opponenti al procedimento di mediazione esperito dall'opposta, si dà atto della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 8, comma 4 bis, d.lgs n. 28/2010, nella versione ratione temporis vigente, per porre a carico della parte opponente il versamento all'entrata del bilancio della Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
9 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1148/2020;
2)condanna l'opposta e la terza intervenuta, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite del giudizio di opposizione in favore degli opponenti, che liquida in euro 3.627,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.;
3) dà atto della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 8, comma 4 bis, d.lgs n. 28/2010 per porre a carico della parte opponente del versamento all'entrata del bilancio della Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Cassino, 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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