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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
III^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Cristina Fasano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale Ordinario di
Bari, per l'anno 2016 sotto il numero d'ordine 5427, avente ad oggetto: “Altre ipotesi di responsabilità
Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali),”
TRA
in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Luca Leoncini, in virtù di mandato in atti;
Persona_1
-attori-
CONTRO
, in persona del p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
-convenuta-
///
Conclusioni: come rassegnate dalle parti all'udienza del 06.03.2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 221 co. 4, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, conv., con modif., con la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 (GU
n. 180 del 18 luglio 2020) e nei rispettivi scritti difensivi.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 08.04.2016 e regolarmente notificato, Parte_1
, , nelle rispettive qualità di coniuge e figli e, quindi , di eredi
[...] Parte_2 Parte_3 di convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il per ivi Persona_1 Controparte_1 sentirlo condannare, previo accertamento della sua responsabilità, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali ad essi spettanti iure proprio e iure hereditatis derivanti dal decesso della propria congiunta avvenuto il 31.03.2008 a seguito di “sindrome epatorenale quale conseguenza diretta di epatopatia cronica
HCV correlata”, causata da emotrasfusione a cui la de cuius era stata sottoposta nell'anno 1990 presso il reparto di chirurgia dell'Ospedale di Gravina in Puglia.
1.1. A sostegno della domanda i ricorrenti esponevano che:
- -nel periodo dal 21.07.1990 al 04.08.1990 coniuge di e madre di Persona_1 Parte_1
e , era stata ricoverata presso il reparto di Chirurgia dell'Ospedale di Parte_2 Parte_3
Gravina di Puglia ed ivi sottoposta a trasfusioni di sangue;
- -nell'aprile del 1993 alcuni esami di routine avevano rivelato la positività della de cuius all'anti HCV ed a ciò era seguita, in data 16.09.1998, domanda per ottenere l'indennizzo previsto dalla L. n.210/92;
- -con verbale n. 242 del 11.05.2002, la Commissione Medica Ospedaliera le aveva riconosciuto l'indennizzo assegnando la patologia all'8^ categoria della Tabella A di cui al D.P.R. n. 834/81 e successivo D.M. del
10.09.2004;
- -nel 2005 le era stata diagnosticata un' “epatite cronica HCV” che si era successivamente aggravata in cirrosi epatica, fino al decesso del 31.03.2008 avvenuto per “sindrome epatorenale quale conseguenza diretta di epatopatia cronica HCV correlata di origine post- trasfusionale”;
- -in data 18.04.2008 in qualità di coniuge, aveva proposto domanda di assegno una Parte_1 tantum che gli era stato poi riconosciuto dalla Commissione Medica Ospedaliera con verbale n. 792 del
31.12.2010;
- -le richieste di risarcimento formulate al con raccomandate del 10.04.2003, Controparte_1
14.03.2008 e 12.02.2013 erano rimaste inevase.
- 1.2. Ciò premesso, adivano l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
1. 2. Con ordinanza del 14.04.16 era fissata l'udienza di comparizione delle parti al 22.12.16.
2. 3.Con comparsa del 12.12.2016 si costituiva il il quale eccepiva, in via pregiudiziale, Controparte_1
l'inammissibilità del procedimento sommario di cognizione ex art 702 bis c.p.c. per incompatibilità delle difese svolte dalla parti con l'istruzione sommaria.
3. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda di risarcimento danni iure hereditatis per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto, decorrente dalla richiesta di riconoscimento dell'indennizzo ex l. n.
210/92 del 16.09.1998 e l'assenza di nesso di causalità tra la condotta del ed il danno. CP_1
4. Analogamente deduceva l'infondatezza della domanda di risarcimento danni iure proprio e l' insussistenza di prova dei pregiudizi subiti dalla perdita del rapporto parentale.
5. 3.1.Pertanto concludeva chiedendo, in via pregiudiziale, l'accertamento e declaratoria di inammissibilità del procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c., nel merito il rigetto della domanda, previo accertamento e declaratoria di assenza di responsabilità da parte del ed, in via Controparte_1 subordinata, lo scomputo dalle somme riconosciute a titolo di risarcimento danni dell'indennizzo eventualmente riconosciuto. 6. 4.Disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, la causa veniva istruita a mezzo di CTU medico legale e prove documentali prodotte dalle parti ed all'udienza del 06.03.2025 trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
7. 5.La sola parte attrice depositava la comparsa conclusionale con la quale dichiarava che la de cuius aveva percepito in vita l'importo di € 80.000,00 a titolo di indennizzo ex l.210/92 e, pertanto, rinunciava alla domanda di risarcimento danni iure hereditatis, insistendo per il solo risarcimento dei danni iure proprio.
///
6. SULLA CESSAZIONE DELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO IURE HEREDITATIS
Preliminarmente occorre dare atto della rinuncia di parte attrice alla richiesta di risarcimento dei danni iure hereditatis sicchè per essa può dichiararsi cessata la materia del contendere.
7. SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO IURE PROPRIO: L'AN
7.1. Va premesso che in merito a tale domanda il non ha sollevato alcuna eccezione di prescrizione CP_1 limitandosi a dedurne l'infondatezza .
Ne deriva che occorre valutare la prova, da parte degli attori, degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria invocata , ossia quella di cui all'art. 2043 cc.
7.2. Innanzitutto è necessario soffermarsi sull'esistenza di una condotta colposa ascrivibile al danneggiante.
Sul punto , come evidenziato dalle Sezioni Unite nelle numerose sentenze pronunciate in materia nell'anno
2008 (v. in particolare le note sentenze n. 576/2008 e n. 581/2008), occorre ricordare che, anche prima dell'entrata in vigore della Legge 4 maggio 1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, sussisteva in materia, sulla base della legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano da parte del Ministero della Salute, anche strumentale alla funzione di programmazione e coordinamento in materia sanitaria.
Ebbene, tale obbligo già vigeva all'epoca delle trasfusioni somministrate a nei mesi di Persona_1 luglio e agosto 1990.
Del resto lo stesso CTU ha evidenziato che “all'epoca delle emotrasfusioni luglio-agosto 1990, i Centri trasfusionali cominciavano a disporre dei test diagnostici anche per l'epatite C” e che “non è possibile verificare se le precauzioni previste per lo screening del sangue e dei relativi donatori siano state adottate”.
Nel caso di specie , quindi, a fronte del dovere di controllo gravante sul , quest'ultimo non ha CP_1 dimostrato di avervi adempiuto là dove sarebbe stato onere del convenuto provare l'avvenuta sottoposizione dei donatori, presso il suddetto centro, ai controlli già previsti all'epoca dell'evento.
Risulta, invece, che l'Ospedale di Gravina procedette alla somministrazione del sangue limitandosi a prendere atto della esecuzione delle prove crociate attestate dall'unica bolla di accompagnamento delle emazie in atti senza verificare l'espletamento di verifiche sui donatori ad opera del centro di raccolta e, soprattutto, senza eseguire i test già disponibili.
Non vi è dubbio alcuno , pertanto, circa l'integrazione della condotta stigmatizzata dall'art. 2043 cc. da parte del convenuto-danneggiante. 7.3. Passando ad esaminare il nesso di causalità tra la condotta del ed il danno derivatone al CP_1 danneggiato (la vittima primaria), si svolgono le seguenti considerazioni.
E' pacifico, e non contestato tra le parti, che moglie e madre degli odierni attori, in Persona_1 occasione del ricovero avvenuto presso l'Ospedale di Gravina dal 21.07.1990 al 04.08.1990 per “melena” , venne sottoposta ad alcune trasfusioni di sangue nei giorni 21 luglio e 01 agosto come, peraltro, emerge dalla cartella clinica in atti (cfr. doc. n. 1 fasc. attori).
Dalla documentazione prodotta è emerso che la positività agli anticorpi del virus HCV di è Persona_1 stata diagnosticata già il 07.05.1991 e successivamente confermata, a seguito di esami di routine, nell'anno
1993.
Sempre dalla documentazione è emerso che la de cuius fu ricoverata presso l'U.O. di Medicina Interna dell'Ospedale di Gravina dal 15.03.2008 al 18.03.2008 con diagnosi di ammissione per “sindrome epatorenale in soggetto con febbre, diabete scompensato e F.A. cronica” e successivamente trasferita nel reparto di Diabetologia con diagnosi di “Diabete mellito complicato da IRC, insufficienza epatica, F.A. cronica” per poi essere dimessa il 31.03.2008 con diagnosi di “Stato soporoso in soggetto affetto da epatopatia cronica, F.A. cronica, insufficienza renale”, stessa data in cui decedeva presso il proprio domicilio per arresto cardiocircolatorio collegato all'epatopatia cronica (cfr. verbale CMO n. 242 del
11.05.2002 e doc. n. 2, 3 e11 fasc. attori).
Ancora è documentato che la Commissione Medica Ospedaliera, con verbale n. 242 del 11.05.2002, aveva riconosciuto un nesso tra le trasfusioni praticate nell'anno 1990 e l'“epatopatia cronica HCV correlata”, nesso confermato anche dalla diagnosi di “epatopatia cronica HCV correlata” riportata nel verbale della
Commissione Medica del Ministero del Tesoro del 17.11.2005.
Tale nesso di causalità tra le trasfusioni somministrate presso il reparto di chirurgia dell'Ospedale di Gravina in occasione del ricovero nel periodo 21.07.- 04.08 1990, l'infezione HCV e l'epatopatia cronica derivata, è stato ritenuto sussistente anche dal Consulente d'ufficio nominato, dott. il quale ha Persona_2 affermato che “la patologia epatica cronica da HCV può essere correlata, causalmente e con un criterio probabilistico, alle due emotrasfusioni effettuate in data 21.07.1990 e 01.08.2010” e “pur in presenza di altri fattori di rischio di contagio apparentemente non parenterali, le emotrasfusioni possono essere state, col criterio del più probabile che non, il veicolo di contagio dell'HCV” e, quindi, che “La patologia epatica può essere ricondotta all'infezione da HCV nel momento in cui emerse la positività degli anticorpi anti-
HCV, ossia in data 16.04.1993” (cfr. pagg.22, 26 e 58 relazione CTU).
Lo stesso consulente ha però evidenziato che “le criticità cliniche che condussero al decesso la paziente furono soprattutto correlate con lo stato diabetico (tanto da essere trasferita dal reparto di Medicina a quello di diabetologia) e dai subentrati episodi di fibrillazione atriale. Pertanto è possibile ritenere che : - dal 2002 la paziente presentava una epatopatia cronica HCV correlata”, come risulta dal verbale n. 242 dell'11.05.2002 della Commissione Medica Ospedaliera del Ministero della Difesa;
- il decesso, avvenuto il
31.03.2008, è da correlare con uno scompenso di tipo cardiaco” e che, dunque, “il quadro clinico che condusse al decesso la paziente fu causato da patologie di natura cardiologica (subentranti episodi di fibrillazione atriale, insufficienza mitralica e tricuspidale, con cadute al suolo verosimilmente sincopali), da ipertensione arteriosa, da poliartrite deformante e da diabete mellito con angiosclerosi sistemica ( tanto da essere trasferita dal reparto di Medicina a quello di Diabetologia) in soggetto con epatopatia cronica HCV
– correlata” (cfr. pagg. 21 e 23 relazione CTU).
Secondo il CTU , in definitiva ,“la causa principale del decesso, avvenuto il 31.03.2008, è da correlare con uno scompenso di tipo cardiaco con insufficiente gittata cardiaca da fibrillazione atriale cronica, in assenza di significative alterazioni dei parametri di funzionalità epato-renale”.
L'ausiliario del giudice, pertanto, pur avendo riconosciuto sussistente il nesso di causalità tra le trasfusioni somministrate a in data 21.07.1990 e 01.08.1990 (in occasione del ricovero presso il reparto Persona_1 di chirurgia dell'ospedale di Gravina) e la positività all'infezione HCV evidenziata dagli esami siero- virologici del 16.04.1993 e della conseguente epatopatia cronica riscontrata anche dalla Commissione
Medico Ospedaliera, ha ritenuto esclusa la sussistenza del nesso di causalità tra tale patologia e il decesso.
In buona sostanza il predetto ha attribuito un ruolo preponderante allo scompenso di tipo cardiaco e alle ulteriori patologie di natura cardiologica (subentranti episodi di fibrillazione atriale, insufficienza mitralica e tricuspidale, con cadute al suolo verosimilmente sincopali), ipertensione arteriosa, poliartrite deformante e diabete mellito con angiosclerosi sistemica, attribuendo all'epatopatia cronica derivata dalle emotrasfusioni un ruolo di mera concausa.
Orbene, al riguardo occorre preliminarmente ricordare che “la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente, non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi
(consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 13.03.2009, n. 6155, in senso conforme, Cass. civ., Sez. 3, n. 8989 del
19/04/2011, per la quale “la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti;
la stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con
l'ausilio di un perito”).
Ciò posto, giova sottolineare che nel nostro ordinamento vige il principio dell' “judex peritus peritorum” in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio e ciò, sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche, e in ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (cfr. Cass. civ., sez. 1, 22.11.2010, n. 23592 per cui “È poi possibile che il giudice di merito non condivida le valutazioni effettuate dalla consulenza tecnica d'ufficio e decida di disattenderla pervenendo a valutazioni con quelle divergenti (Cass. 13426/03, Cass.
14849/04), qualora, nel suo libero apprezzamento, ritenga le conclusioni dell'ausiliario non sorrette da adeguata motivazione o per altre convincenti ragioni (Cass. n. 5665 del 1998). Il Giudice del merito deve, tuttavia, dare conto, con adeguata motivazione, delle fonti e delle ragioni poste a base del suo convincimento indicando l'iter logico - argomentativo seguito che permetta di verificarne congruità ed esattezza (Cass. n. 13863 del 1999; Cass 19661/06). Il giudice di merito, sia quando si attiene alle valutazioni ed alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio respingendo le osservazioni a questa avanzate da una delle parti, sia quando ritiene di discostarsi e disattendere le dette valutazioni e conclusioni, si avvale della sua veste di peritus peritorum, riconosciutagli dall'ordinamento, in virtù della quale gli è consentito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella relazione del consulente tecnico
d'ufficio: e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie o basate su accertamenti di fatto erronei, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche o da una diversa ristrutturazione logica degli accertamenti peritali. In ambedue i casi,
l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (Cass. 14759/07; Cass. 1440/97; Cass. 8256/87; Cass. 3734/83)”).
In considerazione dei suesposti principi, sebbene nel caso in esame le conclusioni del CTU appaiano pertinenti e aderenti ai quesiti posti dal giudice, non può , comunque, condividersi la dedotta esclusione del nesso di causalità tra l'epatopatia cronica HCV correlata e il decesso, nesso che, invece, si appalesa sussistente alla luce della documentazione in atti e per i motivi di seguito esposti.
Occorre premettere che, ai fini dell'accertamento del nesso causale, in materia di responsabilità civile non vige la regola applicata ai fini dell'affermazione della responsabilità penale della prova “oltre il ragionevole dubbio” (Cass. Pen. SS.UU. n. 30328/02, Franzese), bensì quella della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (cfr. Cass. Civ. SS.UU.
584/2008).
A tale regola la giurisprudenza affianca quella della c.d. prevalenza relativa ovvero quella per la quale tutte le volte in cui più fatti rappresentino dei possibili fattori causali di un medesimo evento, risultando ciascuno di essi come più probabile che non causa dello stesso evento, spetta al giudice individuare sulla base delle prove disponibili quella che sotto il profilo probabilistico ha ricevuto maggiore conferma (v. Cass. Civ., Sez.
3, 05.05.2009 n. 10285; Cass. civ., sez. 3, 15.05.2012, n. 7554; Cass. civ. 13872/20: Detto standard di
"certezza probabilistica" in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana). Nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma
(c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni). Esigenze di coerenza e di armonia dell'intero processo civile comportano che tale principio della probabilità prevalente si applichi anche allorché vi sia un problema di scelta di una delle ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie, sul fatto, quando tali ipotesi abbiano ottenuto gradi di conferma sulla base degli elementi di prova disponibili. In questo caso la scelta da porre a base della decisione di natura civile va compiuta applicando il criterio della probabilità prevalente. Bisogna in sede di decisione sul fatto scegliere l'ipotesi che riceve il supporto relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili. Trattasi, quindi, di una scelta comparativa e relativa all'interno di un campo rappresentato da alcune ipotesi dotate di senso, perché in vario grado probabili, e caratterizzato da un numero finito di elementi di prova favorevoli all'una o all'altra ipotesi”).
Giova aggiungere che, in virtù del combinato disposto degli artt. 40 e 41 c.p. , nell'ipotesi di concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute che, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non escludono il rapporto di causalità fra l'azione o omissione e l'evento, affinché si abbia imputazione è sufficiente che il soggetto abbia realizzato una condotta necessaria e l'imputazione a lui del fatto non è esclusa dall'operatività di altri fattori causali, salvo che uno di essi non sia stato da solo idoneo a realizzare l'evento e le altre siano mere occasioni, senza autonoma efficienza.
Orbene, nel caso di specie, è emerso dalla documentazione in atti, richiamata dallo stesso CTU, che
[...]
in occasione del ricovero avvenuto presso l'U.O. di Medicina Interna dell'Ospedale di Gravina dal Per_1
14.01.2005 al 02.02.2005 (di cui manca, tuttavia, la cartella clinica) risultava affetta da “cirrosi epatica HCV correlata in fase di scompenso ascitico. Colelitiasi. Diabete mellito tipo 2 insulinotrattato. Cardiopatia sclero-ipertensiva. Fibrillazione atriale. Ulcera cruris a sin.” e che, dal 15.03.2008 al 18.03.2008, veniva ricoverata presso l'U.O. di Medicina Interna dell'Ospedale di Gravina con diagnosi di ammissione per
“sindrome epatorenale in soggetto con febbre, diabete scompensato e F.A. cronica”.
Successivamente dimessa per trasferimento presso il reparto di Diabetologia con diagnosi di “Diabete mellito complicato da IRC, insufficienza epatica, F.A. cronica” , dalla scheda di morte esibita in atti emerge che l'epatopatia cronica è stata la causa iniziale che ha dato luogo al decesso avvenuto per arresto cardiocircolatorio.
Invero, dal referto dell' EGC addome del 20.03.2008, in atti, eseguito durante il ricovero precedente al decesso, emerge la presenza di ascite ed ecostruttura del fegato “grossolanamente disomogenea”, mentre, dal referto cardiologico dello stesso 20.03.2008 ,emerge “ fibrillazione atriale a risposta ventricolare media sostanzialmente controllata 120/mm”.
Del resto, anche la diagnosi di dimissioni del 31.03.2008, riferisce “Stato soporoso in soggetto affetto da epatopatia cronica, F.A. cronica, insufficienza renale” e la scheda di morte (sempre del 31.03.2008) riporta l'epatopatia cronica e il diabete mellito quali cause iniziali del processo conclusosi con la morte per decesso cardiocircolatorio.
Non vi è dubbio che lo scompenso cardiaco e la fibrillazione atriale, a cui il CTU attribuisce ruolo di causa preponderante del decesso di costituiscano, invece, cause naturali del decesso in un Persona_1 soggetto gravemente compromesso proprio per la patologia epatica cronica HCV correlata . Né vi sono emergenze istruttorie che dimostrino l'efficacia esclusiva della patologia cardiaca nella verificazione del decesso, o ulteriori riscontri, il cui onere della prova gravava in capo al CP_1 convenuto, circa eventuali ed alternative cause del decesso di , in grado di interrompere il Persona_1 nesso eziologico fra epatopatia e decesso.
A tali considerazioni deve aggiungersi che la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia epatica cronica HCV correlata, le trasfusioni somministrate e il decesso della de cuius trova conferma anche nel verbale della Commissione Medica n. 792 del 31.05.2010, nel quale è riportato “considerato che : -
l'interessata è deceduta anche a seguito dell'instaurarsi di sindrome epatorenale in soggetto con insufficienza epatica ed ascite e delle complicanze ad esse conseguenti;
- la sindrome epatorenale rappresenta un'evoluzione peggiorativa di un quadro di insufficienza epatica la quale verosimilmente è diretta conseguenza dell'epatopatia cronica HCV correlata preesistente, questa CMO esprime parere favorevole alla concessione poiché il decesso della sig.ra può essere CP_3 Persona_1 considerato come conseguenza dell'aggravarsi della patologia già indennizzata ai fini della l.
210/92”.(cfr.doc. n. 12, 8 e 16 fasc. attori).
Sul punto, giova ribadire che il recente arresto delle S.U. n. 19129/2023 ha chiarito che il verbale delle
Commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992, pur non avendo valore confessorio nei confronti del , costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare Controparte_1 il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere dimostrato, per tale via, il nesso causale sicché il , CP_1 per contrastarne l'efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano (in linea con tale pronuncia vedasi Cass. civ. n. 36504/23 per cui “Il verbale della Commissione medica di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, pur non rivestendo efficacia di prova legale, può essere utilizzato, nel giudizio contro il per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ai fini della Controparte_1 dimostrazione del nesso causale tra queste ultime e l'insorgenza della patologia, trattandosi di diritti (quello all'indennizzo di cui alla legge citata e quello al risarcimento ex art. 2043 c.c.) che l'ordinamento riconosce come concorrenti, siccome presupponenti il medesimo fatto lesivo originato dalla stessa attività”).
Ne consegue, dunque, che è possibile in concreto ritenere, secondo la regola della probabilità prevalente, che la de cuius sia deceduta a causa dell'epatopatia cronica HCV correlata che ha dato inizio ad una sequenza causale, certamente non interrotta dalle patologie naturali coesistenti, che ha poi condotto la de cuius al decesso.
Tra l'altro la stessa Suprema Corte ha, di recente, avuto modo di chiarire che “In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno patito dal figlio in conseguenza del decesso della madre, occorso allorquando la stessa si allontanava dalla Pt_4 presso la quale era ricoverata, in conseguenza di un infarto acuto del miocardio scatenato, in presenza di una situazione patologica pregressa, dallo stress psico-fisico dovuto alla condizione di abbandono cagionata dalla omessa sorveglianza della paziente” (Cass. civ., n. 13037/2023).
7.4.Chiarita la sussistenza del nesso causale tra la condotta del ed il danno evento subito dalla CP_1 vittima primaria occorre soffermarsi sul danno parentale da perdita del congiunto invocato iure proprio dagli attori.
Il cd. danno parentale ricorre quando, in conseguenza del rapporto di parentela, del grado della stessa e della convivenza con la vittima, si riconosce una sofferenza di carattere morale/esistenziale per la perdita del congiunto in termini, per l'appunto, di sconvolgimento dell'esistenza e delle normali abitudini di vita, risarcibile in virtù del combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 Cost.
Con riferimento agli oneri probatori si è già detto in precedenza che la responsabilità invocata dagli attori ha carattere extracontrattuale per cui la sussunzione sotto l'art. 2043 cc comporta che essi devono provare in modo rigoroso il nesso di causalità tra la condotta del danneggiante ed il danno -conseguenza da loro subito attraverso il danno-evento subito dal de cuius.
Ebbene , secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Sezioni Unite n. 26972 del
2008), la prova del danno può essere fornita anche con presunzioni semplici, riferita agli elementi fattuali dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Tale profilo è stato espressamente evidenziato dalla Corte Suprema con riferimento al notorio stravolgimento della vita familiare causato dalla perdita improvvisa di un congiunto, e ciò sulla base dello stretto vincolo di parentela, dell'intangibilità della sfera degli affetti e dei verosimili radicali cambiamenti dello stile di vita conseguenti alla sofferenza interiore determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale (così Cass. civ. n. 3904/25 per cui “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur): in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. Ne deriva che per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo)”.
Si ammette, in buona sostanza, la possibilità di provare il danno parentale anche mediante il ricorso a presunzioni legate alla stessa esistenza del vincolo di parentela o coniugio la cui forza logico-deduttiva ha un'intensità via via decrescente quanto più dalla cd. famiglia nucleare, costituita dai congiunti più stretti (a partire dai conviventi), ci si sposta verso soggetti non appartenenti al ristretto ambito del nucleo familiare. Nel caso di specie gli attori, in quanto coniuge e figli della vittima , sono annoverabili tra gli stretti congiunti proprio perché si può presumere , fino a prova contraria (che nel caso di specie è mancata), che siano stati allo stesso vicini fisicamente o quantomeno affettivamente fino alla morte .
Ne deriva che, in assenza di argomenti o prove a confutazione dell'assunto, non vi siano ragioni per non riconoscere l'esistenza di tale danno.
8. SUL QUANTUM DEL RISARCIMENTO IURE PROPRIO
8.1. Per quanto concerne più specificamente i criteri da seguire per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, merita ricordare quanto segue.
In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione.
Pertanto, al fine di assicurare l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, sono state predisposte le cd. tabelle che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale, anche in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
In proposito, l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano aveva già predisposto un sistema tabellare idoneo a fornire parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale tuttavia, differentemente dall'impostazione seguita per la liquidazione del danno biologico, non si faceva ricorso alla tecnica del punto variabile, bensì era prevista una forbice risarcitoria che consentiva di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto tipizzabili.
Tale tecnica di liquidazione del danno è stata censurata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in quanto ritenuta inadeguata a perseguire le esigenze di uniformità sottese ad ogni valutazione equitativa (in tal senso vedasi Cass. n. 10579 del 21.4.2021 per cui: “ In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”).
A seguito di ciò, in data 29.6.2022 sono state pubblicate le nuove tabelle integrate a punti di cui deve essere data applicazione nel caso di specie nella loro versione aggiornata al 4.06.2024.
8.2.Pertanto, in applicazione delle predette tabelle, possono liquidarsi equitativamente per il titolo di cui sopra in favore degli attori le seguenti somme: A) a , coniuge di (79 anni al momento del decesso), di anni 76 Parte_1 Persona_1 al momento dell'evento, l'importo attualizzato di € 262.037,00 pari a € 3911,oo per 67 punti (di cui: punti
12 in ragione dell'età di al momento del decesso;
punti 12 in ragione dell'età di Persona_1 Parte_1
punti 16 in ragione della convivenza;
punti 12 in ragione della presenza di ulteriori superstiti;
punti
[...]
15 in ragione della presunta qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto);
Dalla predetta somma deve, poi, scomputarsi, così come richiesto da parte attrice, quella già percepita da ai sensi del disposto di cui all'art. 2 c. 3 L. n. 210/92, pari ad euro Parte_1
77.468,52, per cui residua un importo finale complessivo e attualizzato di € 184.568,48 oltre interessi legali dalla decisione al saldo.
B) a , figlio di di anni 42 al momento del fatto, l'importo di €. Parte_3 Persona_1
191.639,00 pari ad € 3911,oo per 49 punti (di cui punti 12 in ragione dell'età di al momento Persona_1 del fatto;
punti 20 in ragione dell'età di al momento del fatto;
punto 0 per assenza di Parte_3 convivenza;
punti 12 in ragione della presenza di ulteriori superstiti;
punti 5 in ragione della presunta qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto tenuto conto dell'assenza di ulteriori allegazioni sull'effettivo rapporto affettivo madre – figlio e dell'età oramai avanzata della vittima primaria ed adulta di quella secondaria),oltre interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
C) a , figlia della de cuius , di anni 39 al momento del fatto, l'importo Parte_2 di € 199.461,00 pari ad € 3911,00 per 51 punti (di cui punti 12 in ragione dell'età di al Persona_1 momento del fatto;
punti 22 in ragione dell'età di al momento del fatto;
- punti 0 in Parte_2 assenza di convivenza/abitazione; punti 12 in ragione della presenza di ulteriori superstiti;
punti 5 in ragione della presunta qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto;
sul punto deve valorizzarsi l'assenza di ulteriori allegazioni in merito all'effettiva intensità del rapporto affettivo madre – figlia e dell'età oramai avanzata della vittima primaria ed adulta di quella secondaria),oltre gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
8.4. Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi conformemente al più recente orientamento della Cassazione (vedasi ex multis Cass. civ., n. 6351/2025 per cui “Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi”).
9. SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno integralmente poste a carico del convenuto.
Esse vengono liquidate in base ai valori medi previsti dal d.m. n. 55/14 e succ. modd. per le cause di valore indeterminabile complessità media.
Stesso criterio per le spese di ctu, che devono porsi integralmente a carico del convenuto nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla causa n. RG 5427/2016, in composizione monocratica, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il , in persona Controparte_1 del Ministro pt, al pagamento in favore di dell'importo già attualizzato pari a € Parte_1
184.568,48, oltre interessi come indicati in parte motiva, in favore di dell'importo già Parte_3 attualizzato pari ad € 191.639,00, oltre interessi come indicati in parte motiva, in favore di Parte_2 dell'importo già attualizzato pari ad € 199.461,00 oltre interessi come indicati in parte motiva;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice che si liquidano nella misura di € 11.119,00, di cui € 259 ,00 per borsuali ed € 10.860,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), cap e iva come per legge, da liquidarsi in favore dell'avv. Luca Leoncini dichiaratosi distrattario ex art. 93 c.p.c. ;
- pone definitivamente a carico del le spese di CTU come liquidate con decreto del Controparte_1
11.07.2024.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari il 3.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Cristina Fasano