Rigetto
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 18/03/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02221/2025REG.PROV.COLL.
N. 02232/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2232 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Simone Nocentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuelle II n. 18;
contro
Comune di Campi Bisenzio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Vignolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Centro Edile S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. -OMISSIS- in relazione al ricorso RG n. 1588/2013.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campi Bisenzio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Simone Nocentini e Elena Vignolini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Oggetto del giudizio di primo grado è l’ordinanza n. 327/2013 del 10.07.2013, a firma del Responsabile del P.O. del Servizio Edilizia Privata del Comune di Campi Bisenzio.
2. I fatti salienti della vicenda e del procedimento possono essere compendiati nei termini seguenti:
2.1 Nell’anno 1990, i sig.ri -OMISSIS- hanno concesso in locazione alla Centro Edile S.r.l. un terreno posto in Campi Bisenzio di loro proprietà, recintato e privo di costruzioni.
2.2 Il contratto si è sempre rinnovato tacitamente e, deceduto il sig. -OMISSIS-, sono subentrati nella titolarità al suo posto gli eredi.
2.3 In data 25.3.2013, la Polizia Municipale del Comune di Campi Bisenzio ha svolto un sopralluogo sul lotto di terreno in questione, posto in Via Manderi e individuato al Catasto Fabbricati dalle particelle nn. 760 e 761 del Foglio n. 36. Rinvenuti in tale sede manufatti e volumi senza titolo abilitativo, la Polizia Municipale ha avviato il procedimento sanzionatorio.
2.4 Ricevuta la relativa comunicazione, i signori -OMISSIS- con le note del 30.4.2013 e del 18.6.2013 hanno replicato, evidenziando che i manufatti in questione erano stati installati dalla conduttrice per lo svolgimento dell’attività di noleggio e ricovero attrezzature e che gli stessi consistevano in strutture temporanee ed amovibili semplicemente appoggiate al terreno e prive di fondazione.
2.5 Con ordinanza n. 327 del 10.07.2013, a firma del Responsabile del P.O. del Servizio Edilizia Privata del Comune di Campi Bisenzio è stata ordinata, sia ai proprietari che alla società affittuaria, la demolizione dei manufatti abusivi (una palazzina a due piani fuori terra ad uso uffici e numerose tettoie, in parte chiuse e in parte aperte, casette prefabbricate stabilmente posizionate, manufatti tutti utilizzati quali ricovero di mezzi e attrezzature/officina di manutenzione, area ad uso manovra e posteggio asfaltato).
3. I signori -OMISSIS- hanno impugnato davanti al T.A.R. Toscana l’ordinanza di demolizione, articolando i seguenti tre autonomi motivi di ricorso (estesi da pagina 4 a pagina 7):
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990. Omessa valutazione di memoria partecipativa. Eccesso di potere per omessa istruttoria .
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 79 e 132 della legge regionale n. 1 del 2005. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti .
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 della legge regionale n. 1 del 2005 .
4. Con atto depositato in data 2 maggio 2019 è stato dichiarato il decesso del sig. -OMISSIS- Varo, cui sono subentrati quali eredi i signori Fabrizio -OMISSIS- e Stefano -OMISSIS-, già originari ricorrenti.
5. L’impugnata sentenza del T.A.R. Toscana, Sezione Terza, n. -OMISSIS- pubblicata il 28.7.2021:
a) ha respinto il ricorso, escludendo la natura precaria ed instabile dei manufatti, tra i quali una palazzina a 2 piani f.t., e ritenuto legittimo l’ordine di demolizione intestato al proprietario che ha tollerato o comunque non si è sufficientemente adoperato per evitare l’edificazione abusiva;
b) ha condannato i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Campi Bisenzio, liquidate in euro 5.000,00.
6. I sig.ri -OMISSIS-, soccombenti in primo grado, hanno interposto appello, notificato in data 25 febbraio 2022, sviluppando i seguenti due autonomi motivi di ricorso (estesi da pagina 4 a pagina 12 del gravame):
I. Erroneità della decisione e mancata motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 della legge regionale n. 1 del 2005. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990. Omessa valutazione di memoria partecipativa. Eccesso di potere per omessa istruttoria .
II. Erroneità della decisione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 della legge regionale n. 1 del 2005 .
7. Si è costituito in resistenza il Comune di Campi Bisenzio con atto di stile, insistendo per il rigetto del ricorso in appello, seguito dal deposito di memoria difensiva in data 30 gennaio 2025.
8. All’udienza pubblica del 4 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. Il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto.
9.1. Con il primo motivo di appello i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, affermando che essa si limiterebbe a motivare la decisione di rigetto del primo e del secondo motivo di ricorso facendo riferimento ai riscontri fotografici in atti; che i manufatti non sarebbero “installati” nell’area di proprietà dei ricorrenti, bensì semplicemente appoggiati al suolo, e che da ciò deriverebbe l’inapplicabilità dell’art. 78 della L.R. n. 1/2005 (vigente ratione temporis ) e della correlata sanzione di cui all’art. 132 della medesima legge, richiamato nell’ordinanza unitamente all’art. 134. Infine, affermano che tali richiami normativi non avrebbero consentito “ di comprendere appieno né la contestazione mossa dal Comune né la rilevanza della condotta tenuta dal conduttore né tantomeno le conseguenze della stessa ”.
9.2. Il motivo è inammissibile – come eccepito dal Comune nelle proprie difese- nella parte in cui introduce censure nuove (difficoltà di comprensione della contestazione mossa dal Comune, “parziale descrizione dei manufatti”, “confusa indicazione delle norme ritenute applicabili alla fattispecie” comunque non applicabili). Si tratta di deduzioni e rilievi mai sollevati in primo grado avverso l’ordinanza di demolizione impugnata e dunque inammissibili.
Ai sensi del chiaro disposto di cui all’articolo 104, comma 1, c.p.a., il thema decidendum del giudizio di secondo grado è circoscritto ai motivi dedotti in primo grado con il ricorso introduttivo e con eventuali motivi aggiunti (salva la residua possibilità di proporre motivi aggiunti in appello, nell’eccezionale fattispecie prevista dal comma 3 del medesimo articolo 104), con la conseguenza che il giudizio svolto innanzi al T.a.r. perimetra necessariamente il processo di appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità di qualunque nuova domanda o eccezione.
9.3. Comunque, i profili sono infondati, in quanto l’ordinanza è chiarissima nell’indicare e descrivere puntualmente i manufatti abusivi e le ragioni di antigiuridicità della condotta connesse alla “ assenza di titolo abilitativo ”; come si vede, la carenza del necessario titolo edilizio è stata esplicitata quale ragione dell’ordine di demolizione.
9.4. Il motivo è poi infondato nella parte riferita alla mancata valutazione della memoria procedimentale, alla stregua del pacifico principio giurisprudenziale (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. VI, 5/7/2024, n.5968) secondo il quale l'ordine di demolizione di un abuso edilizio, essendo una conseguenza dell'accertamento dell'illegalità delle opere edilizie, rappresenta un atto obbligatorio e, pertanto, non richiede il preventivo avviso di cui all'art. 7 l. n. 241/1990. Trattandosi di un provvedimento di carattere sanzionatorio per la violazione delle norme urbanistiche, lo stesso costituisce una misura dovuta che segue un procedimento vincolato, precisamente stabilito dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge, non necessitando quindi di alcuna comunicazione conforme all'art. 7 l. n. 241/1990.
9.5. Il motivo è poi infondato nella parte riferita alla pretesa precarietà delle opere, solo labialmente affermata.
Come correttamente rilevato dal Comune, si evince dalla documentazione prodotta in primo grado la realizzazione di uno spazio espositivo stabile e di una palazzina a due piani; la pretesa “precarietà” è affidata a deduzioni generiche, prive di riscontro e smentite dalla documentazione fotografica depositata nel giudizio di primo grado, dalla quale si evince ictu oculi una massiccia trasformazione del suolo.
Questo Consiglio ha ripetutamente affermato (per tutte cfr. Sez. VI, 30 aprile 2024 n. 3498) che l'opera, per essere qualificata come precaria, deve essere finalizzata ad un uso specifico e temporalmente delimitato e, quindi, non può soddisfare esigenze permanenti nel tempo.
In giurisprudenza si segnalano anche Consiglio di Stato, Sez. VII, 2 novembre 2023 n. 9408, secondo cui “ La precarietà dell'opera che esonera dal permesso di costruire postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze, non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo ”; Sez. VI, 27 marzo 2024 n. 2917, laddove precisa che “ La precarietà di un'opera edilizia si evince da un criterio strutturale, per cui il manufatto non deve essere stabilmente infisso al suolo e un criterio funzionale, che postula che l'opera sia destinata a soddisfare un'esigenza temporanea ”.
Nel caso in questione dalle visure catastali prodotte in primo grado dal Comune si evince che le opere nella consistenza contestata erano state accatastate fin dal 2011.
Che le stesse siano coerenti con l’attività imprenditoriale della conduttrice costituisce circostanza meramente dichiarata, e non comprovata, e comunque ininfluente ai fini della valutazione della legittimità o meno delle costruzioni e dei manufatti, realizzati, senza alcun titolo edilizio, in zona pacificamente assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta (fascia di rispetto autostradale).
10. Con il secondo motivo di appello si afferma l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di ricorso, nel quale i ricorrenti esponevano di non aver realizzato i manufatti in questione e, non avendo il possesso dell’area, di non poter neanche porre in essere l’attività ripristinatoria: da ciò l’illegittimità dell’ordine di ripristino nei loro confronti e della eventuale futura acquisizione dei terreni interessati dagli abusi. Inoltre, evidenziavano che il Comune non aveva indicato esattamente l’area che sarebbe stata acquisita in caso di inottemperanza all’ordine di ripristino.
Il Comune eccepisce l’inammissibilità delle deduzioni e rilievi, svolti per la prima volta in atto di appello e dunque in modo tardivo ed inammissibile, in merito alla presunta non comprensibilità dell’effetto afflittivo derivante dall’inottemperanza all’ordine di demolizione.
10.1. L’eccezione coglie nel segno, trattandosi di censura non sollevata dai ricorrenti in primo grado e dunque inammissibile, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., per le ragioni già sopra richiamate.
10.2. Nel merito, la censura è comunque infondata.
Come ribadito recentemente da questa Sezione (sentenza n.1151 del 12/02/2025), le sanzioni urbanistiche ed edilizie hanno natura reale e non carattere personale. L'ordinanza di demolizione va, quindi, rivolta a chiunque si trovi ad essere proprietario dell'immobile al momento dell'emanazione del provvedimento. L'estraneità del proprietario nella realizzazione dell'illecito assume rilevanza non in sede di misura ripristinatoria, bensì nel caso di inottemperanza dell'ordine di demolizione.
Quindi l’ordinanza di demolizione è stata correttamente emessa a carico del proprietario e non è causa di illegittimità che non sia stata emessa anche a carico del responsabile dell’abuso, alla stregua del principio (ribadito da questa Sezione con sentenza n.10404 del 27/12/2024) secondo il quale la pretermissione, in sede di adozione e notifica dell'ordine di demolizione, del responsabile dell'abuso incide sul termine di ricorribilità in giudizio da parte dello stesso ma non inficia la legittimità dell’ingiunzione.
Peraltro, non risultano poste in essere concrete idonee attività finalizzate a ottenere la rimozione delle opere abusive da parte della conduttrice.
10.3. Per quanto attiene alla mancata indicazione dell’area da acquisire al patrimonio del Comune in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, la censura è infondata, in quanto, come ribadito da questa sez. II (sent. n.7935 del 2/10/2024), il provvedimento con il quale viene disposta l'acquisizione gratuita - costituente titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari- può essere adottato senza la specifica indicazione dell'ulteriore area oggetto di acquisizione, potendosi procedere a tale individuazione anche con un successivo separato atto attuativo, adeguatamente motivato sul punto.
11. Conclusivamente, l’appello dev’essere respinto.
12. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte: Consiglio di Stato sez. II, n.8247/2023 e giur. ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati pertanto ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
13. Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante a rifondere al Comune appellato spese ed onorari di questo grado, liquidati in euro quattromila/00, oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti privati menzionati in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.