Articolo 952 del Codice della navigazione
Articolo 951Articolo 953
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21 aprile 1942
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19 agosto 1954
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7 giugno 1987
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29 maggio 2006
Art. 952.
(( (Responsabilita' del vettore per mancata esecuzione del trasporto).)) ((Il vettore e' responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Il risarcimento dovuto dal vettore e' limitato in conformita' della disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica adotta nel regolare la responsabilita' per ritardo.)) ------------ AGGIORNAMENTO (38)
Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[...]
art. 952, primo comma, da lire diecimila a lire trentatremila".
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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