Ordinanza cautelare 28 agosto 2009
Ordinanza collegiale 7 aprile 2011
Sentenza 22 febbraio 2012
Sentenza 23 febbraio 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 23/02/2012, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00368/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00943/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 943 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
NA IO e AR RM, rappresentate e difese dall'avv. Alfonso Esposito, con il quale elettivamente domiciliano in ER, via Piave,1 c/o avv. E. De Vita;
contro
Commissario Ad Acta- Dott.ssa De Asmundis, U.T.G. - Prefettura di ER, rappresentate e difese dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di ER, domiciliata per legge in ER, corso Vittorio Emanuele N.58;
Comune di Nocera Superiore;
nei confronti di
AR IO;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 36675/13.12/GAB/AA.GG./ dell’11.3.2009 con il quale il Commissario ad Acta, nominato dal TAR ER con sentenza n. 845/07 definiva, sfavorevolmente per le ricorrenti, l’istanza di riesame della DIA, presentata dal contro interessato AR IO, in data 14.1.2005 prot. n. 629;
dei motivi aggiunti, notificati il 15.2.2010, depositati il 19.2.2010, proposti per l’annullamento del provvedimento prot. 36675/13.12/GAB/AA.GG./ del 20.11.2009, recante conferma del precedente provvedimento negativo per le ricorrenti ;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di ER;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con sentenza n. 1792/2006 questo Tribunale accoglieva il ricorso r. g. n. 500/06 proposto dalla sig.ra IO NA avverso il silenzio serbato dall’amministrazione comunale di Nocera Superiore sull’istanza (prot. n. 10012 dell’8.11.2005), intesa ad ottenere provvedimenti in ordine alla d.i.a presentata dal contro interessato AR IO (prot. n. 629 del 14.1.2005) per la realizzazione di una rampa di scala utile a superare la barriera architettonica per l’accesso alla propria unità immobiliare.
Dopo l’insediamento del Commissario ad Acta, nominato con sentenza n. 845/ 07, il Comune di Nocera Superiore adottava l’atto prot. n. 4396 del 27.3.2007, ritenuto pregiudizievole dalla parte e come tale gravato innanzi a questo TAR, con separato ricorso r. g. n. 923 del 2007, che, con ordinanza n. 653/07 del 28.6.2007, accoglieva l’istanza cautelare, rimarcando la carenza motivazionale.
2.- Con il provvedimento prot. 36675/13.12/GAB/AA.GG/11.3.2009; il Commissario ad Acta, rideterminandosi sull’istanza di riesame della D.I.A. ribadiva l’esito sfavorevole alle ricorrenti che, con il presente ricorso r. g. n.943 del 2009 ( nonché con motivi aggiunti, notificati il 9.5.2009, depositati il 5.6.2009 nel ricorso r.g. n. 923 del 2007) ne chiedevano l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.
Con Ordinanza n. 803/2009 del 27.8.2009, il TAR accoglieva la domanda incidentale di sospensione per violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90.
3.- Con provvedimento prot. 36675/13.12/GAB/AA.GG/11.3.2009; il Commissario ad Acta, a conclusione del procedimento riattivato nel rispetto della suindicata normativa, confermava il precedente provvedimento dell’11.3.2009, che veniva gravato con motivi aggiunti notificati il 5.2.2010, depositati il 19.2.2010.
4.- Con Ordinanza n. 633/2011 del 21.10.2010 veniva nominato C:T: l’ing. Luigi Pagano che, nel termine assegnato, depositava gli esiti degli accertamenti eseguiti.
5.- Non risultano costituite le parti evocate in giudizio, ad eccezione dell’U.T.G. e del Commissario ad Acta, rappresentati e difesa dall’avvocatura erariale, che ha eccepito il difetto di legittimazione attiva.
6.- All’udienza del 10.11.2011, sulla conclusione delle parti presenti come da verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
1.- Il ricorso ed i motivi aggiunti sono improcedibili, alla stregua delle considerazioni che seguono.
In pari camera di consiglio, il Collegio ha definito, con decisione favorevole alle ricorrenti, il ricorso r. g. n. 923 del 2007, in trattazione alla medesima udienza, sostanzialmente pendente tra le medesime parti ed avente ad oggetto l’impugnazione degli stessi atti di cui al ricorso in esame, per cui non residua alcun interesse alla decisione del presente gravame.
2.- Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ER (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Ferdinando Minichini, Consigliere
Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2012
IL SEGRETARIO