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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2303/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale-contenzioso”, depositato in data 07.10.2024 da:
(C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Valledoria (SS) in Largo Sicilia n.10, ed elettivamente domiciliata in Sassari, in Via Roma
n.31, presso e nello studio dell'Avv. Noemi Cinzia Demuro (C.F. ) dalla quale C.F._2
è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti rilasciata in data 13.09.2024 ed allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
residente a [...]. Buscaresti , Str. Vasile Lucaciu n.5 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. ricorso introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis.12 e ss. c.p.c., depositato il 07.10.2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio . CP_1
pagina 1 di 7 Premesso di aver intrattenuto dall'anno 2012 all'anno 2014 una relazione more uxorio con il resistente, non confluita nel vincolo coniugale, e che dal rapporto era nato il figlio (a Roma il 29.09.2013), Per_1 ha dedotto che la relazione e la convivenza si erano interrotte nell'anno 2014 allorquando il resistente, dopo i frequenti litigi della coppia, si era allontanato, lasciando sia la compagna che il figlio, senza più dare notizie di sé.
Ha allegato che nel 2017 da Roma, ove abitava, si era trasferita in Sardegna e si era unita in matrimonio col nuovo compagno, , dal quale aveva avuto una figlia, , e che la Controparte_3 Per_2
famiglia, unitamente a , viveva in Valledoria (SS). Per_1
Ha rappresentato che poiché il figlio era affetto da disabilità al 100% a causa del “disturbo dello Per_1
spettro autistico di livello III con compromissione cognitiva e del linguaggio” necessitava di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita - tanto che gli era stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento - e che ciò comportava, quindi, dedizione ed impegno assoluti.
Ha dedotto che il resistente non si era mai interessato del figlio, sotto ogni profilo, morale, educativo, e materiale, che aveva incontrato il minore per l'ultima volta nel mese di settembre del 2015, che, Per_1
da sommarie informazioni avute, aveva saputo che viveva in Germania e aveva formato, a sua volta, una nuova famiglia e ha riferito che nonostante le reiterate richieste da parte sua il resistente non le aveva mai comunicato il proprio indirizzo.
Ha quindi riferito che l'assenza e la noncuranza del padre rendevano complicato per la madre relazionarsi con la pubblica amministrazione per le diverse richieste che doveva inoltrare nell'interesse del figlio, tanto che nell'agosto del 2018, stante il disinteresse del padre, aveva dovuto adire l'intestato
Tribunale al fine di essere autorizzata ad aprire un conto corrente intestato al minore per l'accredito dell'indennità di accompagnamento.
Ha concluso chiedendo:
“In via cautelare, inaudita altera parte, ai sensi dell'art 473 bis 15 cpc, stante la sussistenza di pregiudizio imminente e potendo la convocazione delle parti pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti provvisori, autorizzare la sig.ra ad assumere in via esclusiva le Parte_1
decisioni di maggior interesse relativamente alla istruzione, cura, salute e residenza del minore figlio
, Persona_3
***
e quindi, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti avanti a sé, confermare/emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti, in ordine all'affidamento ed al mantenimento del minore previa
pagina 2 di 7 fissazione del termine per la notifica del presente ricorso e dell' emanando decreto ed espletate le formalità di rito, chiede che vengano accolte le seguenti
CONCLUSIONI
1. affidare il minore alla madre con le modalità dell'affidamento “super Persona_3 Parte_1 esclusivo” ragion per cui tutte le scelte, anche quelle di maggiore interesse per il minore, in tema di salute, educazione, istruzione, residenza abituale, potranno essere adottate dalla senza Parte_1
la previa consultazione con il . Autorizzare la a richiedere ed ottenere, presso CP_1 Parte_1
gli Uffici Competenti, senza il consenso del padre, il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità del figlio compreso il passaporto valido per l'espatrio;
2. disporre che il padre possa incontrare il figlio minore, quando lo vorrà, previ accordi fra i genitori, inizialmente alla presenza della madre e, compatibilmente con le esigenze ed abitudini di vita del minore, sempre tenendo in considerazione il superiore interesse di quest'ultimo;
3. porre a carico del , a titolo di mantenimento nei confronti CP_1 del figlio minore, la somma di € 300,00 mensili, rivalutabile ISTAT, oltre alle spese straordinarie come da protocollo CNF.
4. con vittoria di spese ed onorari.
Con Decreto di fissazione di udienza emesso in data 11.10.2024, il Giudice, ritenuto “che nelle more della convocazione delle parti, anche considerato che il resistente risiede in Romania, appare indifferibile garantire il soddisfacimento degli immediati bisogni di cura e assistenza del minore, che subirebbero in difetto un pregiudizio imminente e irreparabile, con il riconoscimento in capo alla madre, odierna ricorrente, del potere di assumere autonomamente in via esclusiva le decisioni relative alla istruzione, cura e salute del minore figlio nei rapporti con le Pubbliche Persona_3
Amministrazioni, Autorità Sanitarie, Autorità scolastiche ed extrascolastiche”, ha autorizzato la ricorrente “ad assumere autonomamente in via esclusiva le decisioni relative alla istruzione, cura e salute del minore figlio nato a [...] il [...] (CF: nei Persona_3 C.F._4
rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, Autorità Sanitarie, Autorità scolastiche ed extrascolastiche” ed ha fissato per la conferma, modifica o revoca del provvedimento l'udienza del
12.11.2023, rinviata al 20.03.25 per consentire il perfezionamento della notifica al resistente.
All'udienza predetta, accertata la regolarità della notifica al resistente (perfezionata per compiuta giacenza), non costituitosi in giudizio, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
È stata quindi sentita la parte ricorrente, la quale ha confermato quanto dichiarato negli scritti difensivi,
e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulle riferite conclusioni.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi in seguito illustrati.
pagina 3 di 7 Ritiene difatti il Collegio che, in accoglimento del ricorso, debba disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con attribuzione alla stessa del potere di decidere autonomamente tutte Per_1 le questioni nell'interesse del figlio, di natura educativa, scolastica, extrascolastica, sanitaria e nei rapporti con la pubblica Amministrazione, anche per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio (c.f.
“affido super esclusivo”), così come richiesto dalla ricorrente.
Si rileva che l'art. 337-ter c.c. dispone che, in caso di divorzio, di separazione (in forza del rinvio contenuto nell'art. 155 c.c.), e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, il giudice
"valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati"; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
Rileva, a tal fine, il protratto e grave disinteresse mostrato dal padre per i bisogni essenziali del minore,
l'assenza di qualsivoglia relazione affettiva, di istruzione e di cure del figlio minore , rispetto al Per_1
quale non ha mai esercitato il diritto/dovere di visita (non vede il figlio dall'anno 2015).
Si osserva che la riferita condotta, da ritenersi provata in difetto di elementi contrari, non può che interpretarsi come manifestazione di una generale carenza nella capacità del genitore di condividere ed affrontare il complesso di responsabilità alle quali egli è tenuto da cui consegue che l'affidamento condiviso appare con tutta evidenza pregiudizievole per l'interesse del minore, da tutelarsi per contro con l'attribuzione dell'affidamento c.d. super esclusivo del medesimo alla madre, con le modalità sopra illustrate.
Il resistente, peraltro, benchè ritualmente citato, non è comparso né si è costituito nel presente giudizio così confermando l'assoluto disinteresse nei confronti della prole.
Considerata la patologia gravemente invalidante da cui è affetto il minore , che richiede Per_1
l'assunzione di decisioni tempestive e celeri e il cui ritardo potrebbe determinare ripercussioni non irrilevanti nella vita del minore, deve pertanto riconoscersi in capo alla madre il potere di assumere autonomamente in via esclusiva tutte le decisioni relative alla istruzione, cura e salute del minore figlio nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, Autorità Sanitarie, Autorità scolastiche ed Per_1
extrascolastiche, (anche per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità del figlio compreso il passaporto valido per l'espatrio) senza la preventiva consultazione del padre: alla ricorrente Pt_1
vengono quindi rimesse le scelte sulle questioni di maggiore interesse per la prole in quanto, alla luce del distacco paterno, è necessario disporre in capo ad essa una concentrazione delle competenze genitoriali riguardanti, tra l'altro, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, le attività sportive e ricreative, come espressamente consentito dall'art. 337 quater, comma III, c.c.
pagina 4 di 7 Quanto alla disciplina del diritto di visita, conformemente a quanto richiesto dalla ricorrente, deve disporsi che il padre potrà incontrare il figlio minore, quando lo vorrà, previo accordo fra i genitori, inizialmente alla presenza della madre e, compatibilmente con le esigenze ed abitudini di vita del minore, sempre tenendo in considerazione il superiore interesse di quest'ultimo in modo da assicurare che le esigenze del minore siano tutelate al meglio.
In merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Deve, quindi, disporsi a carico del resistente, genitore non collocatario, quale contributo per il mantenimento del figlio minore l'assegno mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente sentenza;
tale importo in difetto di costituzione del resistente e di rappresentazione delle relative condizioni reddituali deve considerarsi come il contributo minimo indispensabile stabilito da questo Tribunale per poter provvedere alle esigenze del minore tenuto conto dell'età e delle conseguenti esigenze dello stesso.
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'Assegno Unico Inps verrà percepito in misura integrale dalla madre con cui il minore trascorre la totalità del suo tempo e che si fa carico quotidianamente delle esigenze del minore stesso (cfr. Corte Cass. ordin.4672/25:
“l'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”).
La ricorrente incasserà totalmente anche le somme erogate a favore del figlio in ragione della sua invalidità riconosciuta nella misura del 100%.
pagina 5 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, il valore medio per la fase studio e introduttiva ed il valore minimo per la fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone l'affidamento “super esclusivo” del figlio minore alla madre Persona_3 Parte_1
la quale avrà il potere di decidere autonomamente in via esclusiva le decisioni relative alla
[...]
istruzione, cura e salute del minore figlio nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni,
Autorità Sanitarie, Autorità scolastiche ed extrascolastiche, anche per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità del figlio compreso il passaporto valido per l'espatrio;
2) il padre potrà incontrare il figlio minore, quando lo vorrà, previo accordo con la madre, inizialmente in sua presenza e, compatibilmente con le esigenze ed abitudini di vita del minore, sempre tenendo in considerazione il superiore interesse di quest'ultimo;
3) fissa quale contributo per il mantenimento del figlio minore a carico del padre non collocatario l'assegno mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre con modalità concordate a decorrere dal mese di maggio 2025;
4) le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF;
5) l'Assegno Unico Inps sarà percepito al 100 % dalla madre così come tutte le Parte_1
somme erogate a favore del figlio in ragione della patologia da cui è affetto. Per_1
6) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della CP_1 ricorrente che si liquidano in € 3.387,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale-contenzioso”, depositato in data 07.10.2024 da:
(C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Valledoria (SS) in Largo Sicilia n.10, ed elettivamente domiciliata in Sassari, in Via Roma
n.31, presso e nello studio dell'Avv. Noemi Cinzia Demuro (C.F. ) dalla quale C.F._2
è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti rilasciata in data 13.09.2024 ed allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._3
residente a [...]. Buscaresti , Str. Vasile Lucaciu n.5 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. ricorso introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis.12 e ss. c.p.c., depositato il 07.10.2024, ha convenuto in Parte_1
giudizio . CP_1
pagina 1 di 7 Premesso di aver intrattenuto dall'anno 2012 all'anno 2014 una relazione more uxorio con il resistente, non confluita nel vincolo coniugale, e che dal rapporto era nato il figlio (a Roma il 29.09.2013), Per_1 ha dedotto che la relazione e la convivenza si erano interrotte nell'anno 2014 allorquando il resistente, dopo i frequenti litigi della coppia, si era allontanato, lasciando sia la compagna che il figlio, senza più dare notizie di sé.
Ha allegato che nel 2017 da Roma, ove abitava, si era trasferita in Sardegna e si era unita in matrimonio col nuovo compagno, , dal quale aveva avuto una figlia, , e che la Controparte_3 Per_2
famiglia, unitamente a , viveva in Valledoria (SS). Per_1
Ha rappresentato che poiché il figlio era affetto da disabilità al 100% a causa del “disturbo dello Per_1
spettro autistico di livello III con compromissione cognitiva e del linguaggio” necessitava di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita - tanto che gli era stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento - e che ciò comportava, quindi, dedizione ed impegno assoluti.
Ha dedotto che il resistente non si era mai interessato del figlio, sotto ogni profilo, morale, educativo, e materiale, che aveva incontrato il minore per l'ultima volta nel mese di settembre del 2015, che, Per_1
da sommarie informazioni avute, aveva saputo che viveva in Germania e aveva formato, a sua volta, una nuova famiglia e ha riferito che nonostante le reiterate richieste da parte sua il resistente non le aveva mai comunicato il proprio indirizzo.
Ha quindi riferito che l'assenza e la noncuranza del padre rendevano complicato per la madre relazionarsi con la pubblica amministrazione per le diverse richieste che doveva inoltrare nell'interesse del figlio, tanto che nell'agosto del 2018, stante il disinteresse del padre, aveva dovuto adire l'intestato
Tribunale al fine di essere autorizzata ad aprire un conto corrente intestato al minore per l'accredito dell'indennità di accompagnamento.
Ha concluso chiedendo:
“In via cautelare, inaudita altera parte, ai sensi dell'art 473 bis 15 cpc, stante la sussistenza di pregiudizio imminente e potendo la convocazione delle parti pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti provvisori, autorizzare la sig.ra ad assumere in via esclusiva le Parte_1
decisioni di maggior interesse relativamente alla istruzione, cura, salute e residenza del minore figlio
, Persona_3
***
e quindi, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti avanti a sé, confermare/emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti, in ordine all'affidamento ed al mantenimento del minore previa
pagina 2 di 7 fissazione del termine per la notifica del presente ricorso e dell' emanando decreto ed espletate le formalità di rito, chiede che vengano accolte le seguenti
CONCLUSIONI
1. affidare il minore alla madre con le modalità dell'affidamento “super Persona_3 Parte_1 esclusivo” ragion per cui tutte le scelte, anche quelle di maggiore interesse per il minore, in tema di salute, educazione, istruzione, residenza abituale, potranno essere adottate dalla senza Parte_1
la previa consultazione con il . Autorizzare la a richiedere ed ottenere, presso CP_1 Parte_1
gli Uffici Competenti, senza il consenso del padre, il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità del figlio compreso il passaporto valido per l'espatrio;
2. disporre che il padre possa incontrare il figlio minore, quando lo vorrà, previ accordi fra i genitori, inizialmente alla presenza della madre e, compatibilmente con le esigenze ed abitudini di vita del minore, sempre tenendo in considerazione il superiore interesse di quest'ultimo;
3. porre a carico del , a titolo di mantenimento nei confronti CP_1 del figlio minore, la somma di € 300,00 mensili, rivalutabile ISTAT, oltre alle spese straordinarie come da protocollo CNF.
4. con vittoria di spese ed onorari.
Con Decreto di fissazione di udienza emesso in data 11.10.2024, il Giudice, ritenuto “che nelle more della convocazione delle parti, anche considerato che il resistente risiede in Romania, appare indifferibile garantire il soddisfacimento degli immediati bisogni di cura e assistenza del minore, che subirebbero in difetto un pregiudizio imminente e irreparabile, con il riconoscimento in capo alla madre, odierna ricorrente, del potere di assumere autonomamente in via esclusiva le decisioni relative alla istruzione, cura e salute del minore figlio nei rapporti con le Pubbliche Persona_3
Amministrazioni, Autorità Sanitarie, Autorità scolastiche ed extrascolastiche”, ha autorizzato la ricorrente “ad assumere autonomamente in via esclusiva le decisioni relative alla istruzione, cura e salute del minore figlio nato a [...] il [...] (CF: nei Persona_3 C.F._4
rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, Autorità Sanitarie, Autorità scolastiche ed extrascolastiche” ed ha fissato per la conferma, modifica o revoca del provvedimento l'udienza del
12.11.2023, rinviata al 20.03.25 per consentire il perfezionamento della notifica al resistente.
All'udienza predetta, accertata la regolarità della notifica al resistente (perfezionata per compiuta giacenza), non costituitosi in giudizio, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.
È stata quindi sentita la parte ricorrente, la quale ha confermato quanto dichiarato negli scritti difensivi,
e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulle riferite conclusioni.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi in seguito illustrati.
pagina 3 di 7 Ritiene difatti il Collegio che, in accoglimento del ricorso, debba disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con attribuzione alla stessa del potere di decidere autonomamente tutte Per_1 le questioni nell'interesse del figlio, di natura educativa, scolastica, extrascolastica, sanitaria e nei rapporti con la pubblica Amministrazione, anche per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio (c.f.
“affido super esclusivo”), così come richiesto dalla ricorrente.
Si rileva che l'art. 337-ter c.c. dispone che, in caso di divorzio, di separazione (in forza del rinvio contenuto nell'art. 155 c.c.), e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, il giudice
"valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati"; in ogni caso, i provvedimenti relativi alla prole vanno presi "con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa".
Rileva, a tal fine, il protratto e grave disinteresse mostrato dal padre per i bisogni essenziali del minore,
l'assenza di qualsivoglia relazione affettiva, di istruzione e di cure del figlio minore , rispetto al Per_1
quale non ha mai esercitato il diritto/dovere di visita (non vede il figlio dall'anno 2015).
Si osserva che la riferita condotta, da ritenersi provata in difetto di elementi contrari, non può che interpretarsi come manifestazione di una generale carenza nella capacità del genitore di condividere ed affrontare il complesso di responsabilità alle quali egli è tenuto da cui consegue che l'affidamento condiviso appare con tutta evidenza pregiudizievole per l'interesse del minore, da tutelarsi per contro con l'attribuzione dell'affidamento c.d. super esclusivo del medesimo alla madre, con le modalità sopra illustrate.
Il resistente, peraltro, benchè ritualmente citato, non è comparso né si è costituito nel presente giudizio così confermando l'assoluto disinteresse nei confronti della prole.
Considerata la patologia gravemente invalidante da cui è affetto il minore , che richiede Per_1
l'assunzione di decisioni tempestive e celeri e il cui ritardo potrebbe determinare ripercussioni non irrilevanti nella vita del minore, deve pertanto riconoscersi in capo alla madre il potere di assumere autonomamente in via esclusiva tutte le decisioni relative alla istruzione, cura e salute del minore figlio nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, Autorità Sanitarie, Autorità scolastiche ed Per_1
extrascolastiche, (anche per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità del figlio compreso il passaporto valido per l'espatrio) senza la preventiva consultazione del padre: alla ricorrente Pt_1
vengono quindi rimesse le scelte sulle questioni di maggiore interesse per la prole in quanto, alla luce del distacco paterno, è necessario disporre in capo ad essa una concentrazione delle competenze genitoriali riguardanti, tra l'altro, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, le attività sportive e ricreative, come espressamente consentito dall'art. 337 quater, comma III, c.c.
pagina 4 di 7 Quanto alla disciplina del diritto di visita, conformemente a quanto richiesto dalla ricorrente, deve disporsi che il padre potrà incontrare il figlio minore, quando lo vorrà, previo accordo fra i genitori, inizialmente alla presenza della madre e, compatibilmente con le esigenze ed abitudini di vita del minore, sempre tenendo in considerazione il superiore interesse di quest'ultimo in modo da assicurare che le esigenze del minore siano tutelate al meglio.
In merito al mantenimento, va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. (anche nella attuale sua formulazione) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Deve, quindi, disporsi a carico del resistente, genitore non collocatario, quale contributo per il mantenimento del figlio minore l'assegno mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente sentenza;
tale importo in difetto di costituzione del resistente e di rappresentazione delle relative condizioni reddituali deve considerarsi come il contributo minimo indispensabile stabilito da questo Tribunale per poter provvedere alle esigenze del minore tenuto conto dell'età e delle conseguenti esigenze dello stesso.
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF.
L'Assegno Unico Inps verrà percepito in misura integrale dalla madre con cui il minore trascorre la totalità del suo tempo e che si fa carico quotidianamente delle esigenze del minore stesso (cfr. Corte Cass. ordin.4672/25:
“l'assegno unico può essere attribuito al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo”).
La ricorrente incasserà totalmente anche le somme erogate a favore del figlio in ragione della sua invalidità riconosciuta nella misura del 100%.
pagina 5 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, il valore medio per la fase studio e introduttiva ed il valore minimo per la fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone l'affidamento “super esclusivo” del figlio minore alla madre Persona_3 Parte_1
la quale avrà il potere di decidere autonomamente in via esclusiva le decisioni relative alla
[...]
istruzione, cura e salute del minore figlio nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni,
Autorità Sanitarie, Autorità scolastiche ed extrascolastiche, anche per il rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità del figlio compreso il passaporto valido per l'espatrio;
2) il padre potrà incontrare il figlio minore, quando lo vorrà, previo accordo con la madre, inizialmente in sua presenza e, compatibilmente con le esigenze ed abitudini di vita del minore, sempre tenendo in considerazione il superiore interesse di quest'ultimo;
3) fissa quale contributo per il mantenimento del figlio minore a carico del padre non collocatario l'assegno mensile di € 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre con modalità concordate a decorrere dal mese di maggio 2025;
4) le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo CNF;
5) l'Assegno Unico Inps sarà percepito al 100 % dalla madre così come tutte le Parte_1
somme erogate a favore del figlio in ragione della patologia da cui è affetto. Per_1
6) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della CP_1 ricorrente che si liquidano in € 3.387,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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