Articolo 423 del Codice della navigazione
Articolo 424Articolo 426
Versione
21 aprile 1942
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Versione
19 agosto 1954
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Versione
2 giugno 2005
Art. 423.
(Limiti del risarcimento).

Il risarcimento dovuto dal vettore non puo', per ciascuna unita' di carico, essere superiore a lire duecentomila o alla maggior cifra corrispondente al valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco. ((75))

Il valore dichiarato dal caricatore anteriormente all'imbarco si presume come valore effettivo delle cose trasportate fino a prova contraria; ma il vettore, ove provi che la dichiarazione e' inesatta, non e' responsabile per la perdita o per le avarie delle cose trasportate ovvero per il ritardo, a meno che venga provato che l'inesattezza non fu scientemente commessa.
-------------- AGGIORNAMENTO (75)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 26 maggio 2005, n. 199 (in G.U. 1a s.s. 1/6/2005, n. 22), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 423, comma primo, del codice della navigazione ( regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ), nella parte in cui non esclude il limite del risarcimento dovuto dal vettore marittimo in caso di responsabilita' determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti o preposti".
Entrata in vigore il 2 giugno 2005
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