Decreto cautelare 11 marzo 2025
Ordinanza cautelare 9 aprile 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/06/2025, n. 4237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4237 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04237/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01193/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1193 del 2025, proposto da
CE NE, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO
formatosi sulla Sentenza n. 2316/2023 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 14411/2022, pubblicata in data 16/05/2023 e notificata il 22/02/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato l’11 marzo 2025, l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli nord, in funzione di giudice del lavoro, n. 2316/2023, resa nel giudizio recante R.G. 14411/2022, pubblicata in data 16.5.2023, notificata in data 22.2.2024, recante l’accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per n. 2 anni scolastici (2021-2022 e 2022-2023); più puntualmente, la sentenza ottemperanda prescriveva l’emissione, a carico dell’Amministrazione e in favore della ricorrente, di “due buoni elettronici”, del valore ciascuno di euro 500,00, “da utilizzare entro due anni dalla pubblicazione della sentenza”.
La ricorrente espone che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, è passato in giudicato come da attestazione in atti.
Lamenta, in proposito, l’esito infruttuoso della notifica del 22.2.2024 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.
Il Ministero si è costituito in giudizio in data 24.3.2025 con atto di stile.
Dapprima con decreto n. 496/2025 e poi con ordinanza collegiale n. 704/2025, l’adito TAR respingeva la proposta istanza cautelare.
Alla camera di consiglio del 20.5.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il gravame è fondato e va accolto.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
La sentenza ottemperanda risulta notificata presso la sede della resistente amministrazione (cfr. all. 003 e 004 della produzione di parte ricorrente) ai sensi degli artt. 479 c.p.c., come novellato dal D.lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 34, lett. “e”, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115. c.p.a.
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
La sentenza è passata in giudicato (cfr. all. 005 della produzione di parte ricorrente).
Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Va opportunamente chiarito che non costituisce causa di impossibilità di adempimento la circostanza che la sentenza ottemperanda indichi il termine di due anni dalla pubblicazione per l’utilizzo della “carta docenti”, trattandosi di modalità non esclusiva di riconoscimento di un diritto di natura patrimoniale, reintegrabile e fungibile, che ben può essere surrogata da modalità diverse che spetta al Ministero resistente e inottemperante individuare.
Al riguardo, va precisato che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio (come sopra detto, due anni dalla pubblicazione della pronuncia), l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria, tenuto anche conto che il mancato rispetto del limite temporale fissato dal giudice ordinario non è dipeso dalla parte ricorrente ma è imputabile ad una condotta omissiva dell’amministrazione che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento dell’obbligo.
Sempre in accoglimento della domanda attorea, il Collegio ritiene di nominare sin da ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, il quale, su richiesta di parte ricorrente, provvederà in sostituzione dell’Amministrazione, ove ancora inadempiente, scaduto il predetto termine e nei successivi sessanta giorni.
Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il medesimo organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.
Le spese di lite del presente ricorso seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ha dichiarato di averne fatto anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 300,00 (trecento/00), oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO