Versione
16 novembre 1976
16 novembre 1976
Art. 13.
Nel secondo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , dopo le parole "e successive modificazioni" sono aggiunte le parole: "nonche' ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 , modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707 , avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni".
Nel quinto comma dello stesso articolo la parola "cinquecento" e' sostituita dalla parola "mille".
Con il decreto previsto dal terzo comma del predetto articolo sono altresi' stabilite le modalita' per la trasmissione all'amministrazione dei dati e dei documenti relativi ai pagamenti effettuati in tesoreria.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, puo' stabilirsi che il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta in base alla dichiarazione, ad esclusione di quella applicabile sui redditi di cui all' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , possa essere effettuato anche tramite gli uffici postali secondo modalita' determinate con il decreto medesimo. Le condizioni per l'esecuzione del servizio saranno regolate da apposita convenzione.
Nel secondo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , dopo le parole "e successive modificazioni" sono aggiunte le parole: "nonche' ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 , modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707 , avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni".
Nel quinto comma dello stesso articolo la parola "cinquecento" e' sostituita dalla parola "mille".
Con il decreto previsto dal terzo comma del predetto articolo sono altresi' stabilite le modalita' per la trasmissione all'amministrazione dei dati e dei documenti relativi ai pagamenti effettuati in tesoreria.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, puo' stabilirsi che il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta in base alla dichiarazione, ad esclusione di quella applicabile sui redditi di cui all' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , possa essere effettuato anche tramite gli uffici postali secondo modalita' determinate con il decreto medesimo. Le condizioni per l'esecuzione del servizio saranno regolate da apposita convenzione.
Commentari • 2
- 1. La delega alla banca per il pagamento delle imposte libera il contribuente dall'obbligazione fiscaleAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 9 maggio 2017 · 8.815076
[…]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2017, n. 9811Provvedimento: […] decidendo in tema di giurisdizione, hanno affermato che la delega conferita dal contribuente ad una banca per il versamento dell'imposta sui redditi prevista, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 576 del 1975 e successive integrazioni, dall'art. 13 della legge n. 751 del 1976 e dall'art. 5 della legge n. 657 del 1986, al pari dell'analoga delega per l'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 12 della I. n. 751 del 1976, è modalità di pagamento e pertanto libera il delegante, estinguendo il debito d'imposta, […]Leggi di più...
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