TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/04/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7702/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 7702/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUDOVICO Parte_1 C.F._1
TATULLI, elettivamente domiciliato al Viale S.S. M. Ausiliatrice n. 166 CERIGNOLA, presso il difensore avv. LUDOVICO TATULLI
APPELLANTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCENZO ARGENTO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato alla Via Fratelli Biondi n. 2 FOGGIA, presso il difensore avv. VINCENZO
ARGENTO
APPELLATO nonché contro
.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE nonché contro
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI All'udienza del 13.11.24 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Agendo con atto di citazione spedito in data 19.02.16 e ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio l' , e Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
al fine di veder condannare l' al risarcimento dei danni
[...] Controparte_4 materiali patiti, quantificati in € 4.043,00, allorquando, in data 23.09.15, alle ore 18 circa, mentre viaggiava a bordo della sua biciletta marca “Bianchi” modello “Oltre” sulla S.S. 16bis, veniva attinto dall'autovettura Peugeot 407, tg. GJ22RDA, in proprietà di ed assicurata Controparte_3 con la Controparte_2
In particolare, l'attore asseriva che l'autovettura Peugeot 407, tg. GJ22RDA, nel percorrere la “rampa di decelerazione Cerignola Centro”, si immetteva sulla S.S. 16bis con direzione Bari, omettendo di dargli la precedenza.
pagina 1 di 4 Si costituiva in giudizio l' chiedendo, preliminarmente, che venisse Controparte_4 dichiarata la nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 c.p.c. e, nel merito, il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto, sia in ordine all'an che al quantum. e , sebbene citati in giudizio, non si costituivano. Controparte_2 Controparte_3 Espletata l'istruttoria, consistita nell' escussione dei testi e , Testimone_1 Testimone_2 nonché in C.T.U. tecnica, con sentenza n. 116/2018, depositata in Cancelleria in data 04.04.18, il
G.d.P. di Cerignola rigettava la domanda attorea, considerandola non provata, con conseguente condanna alle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, con atto di appello notificato il 02.11.2018, ha citato in Parte_1 giudizio l' e affinché il Controparte_5 Controparte_3
Giudice adito, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarasse la responsabilità esclusiva o, quantomeno, prevalente della conducente della Peugeot 407, tg. GJ22RDA, nella causazione del sinistro ex artt. 2043 e 2054 c.c., con conseguente condanna dell' al Controparte_4 pagamento della somma di € 2.995,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria a favore del , a Pt_1 titolo di risarcimento per i danni materiali patiti. Nel costituirsi in giudizio, l' chiedeva il rigetto dell'appello poiché Controparte_4 infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata e condanna alle ulteriori spese del giudizio. All'udienza del giorno 11.12.24 il Giudice rimetteva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**** L'odierno appellante ha notificato all' e a Controparte_5 [...]
il presente atto di appello avverso la sentenza del G.d.P. di Cerignola n. 116/2018, Controparte_3 depositata in Cancelleria il 04.04.18, introducendo giudizio di gravame sulla scorta dei seguenti motivi:
- Valutazione errata e/o arbitraria del materiale probatorio;
- Violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2967 c.c.
***** L'appello non è fondato e, pertanto, non merita accoglimento. Il rigetto della domanda attorea da parte del Giudice di prime cure si fonda sulla carenza di elementi probatori atti a dimostrare, in maniera oggettiva, la dinamica dell'evento descritto da parte attrice, con conseguente violazione dell'art. 2697 c.c. Difatti, dall'esame delle prove testimoniali, dal raffronto della documentazione in atti e dalla relazione del C.T.U., il Giudice di primo grado concludeva: “…non sono emersi elementi decisivi a suffragio della ricostruzione della dinamica del sinistro stradale oggetto del giudizio de quo, così come fornita da parte attrice nell'atto di citazione”. Tanto premesso, giova evidenziare che le incertezze rilevate in primo grado circa la ricostruzione della dinamica del sinistro in tanto sussistono in quanto parte appellante non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare incontrovertibilmente che l'evento si è verificato nell'esatta modalità dallo stesso descritta nel proprio atto introduttivo.
Quanto alle deposizioni testimoniali rese dai testi e , emerge che il Testimone_1 Testimone_2
, al momento del sinistro, era in compagnia di altri ciclisti della “ASD CICOGNA BIKE” e Pt_1 procedevano lungo la S.S. 16bis “in fila indiana” (come da dichiarazione resa del teste Testimone_1
all'udienza del 17.10.16).
[...] Tanto trovava conferma anche nella deposizione del teste che, all'udienza 25.01.17, Testimone_2 dichiarava: “Io seguivo il a bordo della mia bici due posizioni dietro la sua;
avevo, quindi, solo Pt_1 un'altra bici dinanzi a me e poi quella del ”. Pt_1 Posto, dunque, che la marcia del danneggiato e degli altri ciclisti avveniva “in fila indiana”, i testi escussi non hanno precisato a che distanza viaggiassero rispetto al mezzo danneggiato.
pagina 2 di 4 Circostanza, quest'ultima, decisiva per comprendere la reale dinamica del sinistro e, soprattutto, per dimostrare l'attendibilità delle loro deposizioni. Infatti, non è chiaro come questi ultimi, procedendo incolonnati, abbiano potuto evitare un sinistro “a catena”. Pertanto, le dichiarazioni testimoniali non hanno fatto luce sulla dinamica del sinistro e, anzi, sono risultate contraddittorie nella parte in cui ricostruiscono temporalmente la verificazione dell'evento. Infatti, mentre il teste precisava “…che il giorno del sinistro stavamo rientrando da un Tes_1 allenamento”, il Maggio dichiarava: “…l'evento si verificava durante un allenamento che abbiamo eseguito qualche giorno prima”. Quanto, invece, al valore probatorio attribuibile al modulo C.A.I., il Tribunale aderisce al principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice”(Cass. SS.UU. sent. n. 103115/2006, confermato da Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/01/2024, n. 2438, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 12/12/2022, n. 36173, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 22/10/2019, n. 26975). Alla luce di siffatto orientamento, è possibile senz'altro affermare che il contenuto del modulo CAI ha la valenza probatoria di una presunzione relativa che, in quanto tale, può essere valutata liberamente dal Giudice, anche a fronte delle altre risultanze istruttorie. Nel caso di specie, il modulo CAI è stato compilato solo in parte e genericamente, senza precisare i punti di impatto dei mezzi coinvolti.
A fronte di tale genericità, lo stesso CTU poteva soltanto ipotizzare la dinamica del sinistro, tanto che concludeva il proprio elaborato peritale relazionando che: “dallo studio degli elementi oggettivi presenti in atti e dagli studi eseguiti, il CTU non può riscontrare o meno la compatibilità dei danni riportati dall'autovettura PEUGEOT e quelli riportati dal veicolo (pag. 10), precisando che Pt_2
“…non è stato possibile effettuare accertamento di alcun tipo sui danni riportati dall'autovettura PEUGEOT, in quanto, non vi sono informazioni di nessun genere sui danni da essa riportati in conseguenza del sinistro” (pag. 10), come ad esempio “le parti dei veicoli che sarebbero entrate in contatto e la tipologia di urto ad esempio se era un urto di tipo posteriore, obliquo o laterale” (pag. 7). Dunque, il CTU si è limitato a “presumere ed ipotizzare che il veicolo sia stato urtato nella Pt_2 sua sezione posteriore da altro veicolo per poi terminare la sua corsa a terra” (pagg.10-11), senza avere alcuna certezza sul veicolo antagonista e sulla tipologia di urto. A ciò si aggiunga che, benché all'udienza del 15.06.2016 l'attore precisava, ad integrazione del contenuto dell'atto di citazione, che la bicicletta era stata urtata nella parte laterale destra (gruppo cambio/forcella posteriore) dallo spigolo anteriore sinistro della Peugeot 407, tg. GJ22RDA, non è possibile rinvenire alcun documento atto a dimostrare la veridicità di quanto asserito. Difatti, l'assenza di documentazione fotografica ritraente il mezzo antagonista e il mancato intervento degli Agenti di Polizia Locale non hanno consentito di realizzare una ricostruzione chiara ed oggettiva del sinistro. In conclusione, poiché parte appellante, in primo grado, non ha adeguatamente provato i fatti a fondamento della propria pretesa risarcitoria, non ha soddisfatto l'onere probatorio su di lui incombente ex art. 2697 c.c. Tale norma impone, a chi voglia far valere un diritto in giudizio, l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (c.d. fatti costitutivi). Viceversa, chi contesta la rilevanza di quei fatti ha l'onere di provarne l'inefficacia o gli altri fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere (c.d. fatti impeditivi, modificativi ed estintivi).
pagina 3 di 4 Dal punto di vista della distribuzione dell'onere probatorio, dunque, siffatta norma grava il danneggiato della prova del danno e del nesso di causalità tra il fatto e l'evento dannoso. Poiché nel caso di specie il , in veste di danneggiato, non ha fornito un'adeguata prova del danno Pt_1 e del nesso eziologico tra il fatto e l'evento, l'appello va rigettato, con conseguente condanna alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda avanzata da parte appellante in quanto non provata, con conseguente integrale conferma della pronuncia di primo grado;
- Condanna, altresì, parte attrice a rimborsare all' , le spese di lite che Controparte_4 liquida per compenso professionale in € 1.701,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
- Dà atto della ricorrenza delle condizioni per il pagamento da parte dell'appellante del doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002.
Foggia, 28.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 7702/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUDOVICO Parte_1 C.F._1
TATULLI, elettivamente domiciliato al Viale S.S. M. Ausiliatrice n. 166 CERIGNOLA, presso il difensore avv. LUDOVICO TATULLI
APPELLANTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCENZO ARGENTO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato alla Via Fratelli Biondi n. 2 FOGGIA, presso il difensore avv. VINCENZO
ARGENTO
APPELLATO nonché contro
.F. ) Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE nonché contro
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI All'udienza del 13.11.24 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Agendo con atto di citazione spedito in data 19.02.16 e ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio l' , e Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
al fine di veder condannare l' al risarcimento dei danni
[...] Controparte_4 materiali patiti, quantificati in € 4.043,00, allorquando, in data 23.09.15, alle ore 18 circa, mentre viaggiava a bordo della sua biciletta marca “Bianchi” modello “Oltre” sulla S.S. 16bis, veniva attinto dall'autovettura Peugeot 407, tg. GJ22RDA, in proprietà di ed assicurata Controparte_3 con la Controparte_2
In particolare, l'attore asseriva che l'autovettura Peugeot 407, tg. GJ22RDA, nel percorrere la “rampa di decelerazione Cerignola Centro”, si immetteva sulla S.S. 16bis con direzione Bari, omettendo di dargli la precedenza.
pagina 1 di 4 Si costituiva in giudizio l' chiedendo, preliminarmente, che venisse Controparte_4 dichiarata la nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 c.p.c. e, nel merito, il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto, sia in ordine all'an che al quantum. e , sebbene citati in giudizio, non si costituivano. Controparte_2 Controparte_3 Espletata l'istruttoria, consistita nell' escussione dei testi e , Testimone_1 Testimone_2 nonché in C.T.U. tecnica, con sentenza n. 116/2018, depositata in Cancelleria in data 04.04.18, il
G.d.P. di Cerignola rigettava la domanda attorea, considerandola non provata, con conseguente condanna alle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, con atto di appello notificato il 02.11.2018, ha citato in Parte_1 giudizio l' e affinché il Controparte_5 Controparte_3
Giudice adito, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarasse la responsabilità esclusiva o, quantomeno, prevalente della conducente della Peugeot 407, tg. GJ22RDA, nella causazione del sinistro ex artt. 2043 e 2054 c.c., con conseguente condanna dell' al Controparte_4 pagamento della somma di € 2.995,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria a favore del , a Pt_1 titolo di risarcimento per i danni materiali patiti. Nel costituirsi in giudizio, l' chiedeva il rigetto dell'appello poiché Controparte_4 infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata e condanna alle ulteriori spese del giudizio. All'udienza del giorno 11.12.24 il Giudice rimetteva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
**** L'odierno appellante ha notificato all' e a Controparte_5 [...]
il presente atto di appello avverso la sentenza del G.d.P. di Cerignola n. 116/2018, Controparte_3 depositata in Cancelleria il 04.04.18, introducendo giudizio di gravame sulla scorta dei seguenti motivi:
- Valutazione errata e/o arbitraria del materiale probatorio;
- Violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2967 c.c.
***** L'appello non è fondato e, pertanto, non merita accoglimento. Il rigetto della domanda attorea da parte del Giudice di prime cure si fonda sulla carenza di elementi probatori atti a dimostrare, in maniera oggettiva, la dinamica dell'evento descritto da parte attrice, con conseguente violazione dell'art. 2697 c.c. Difatti, dall'esame delle prove testimoniali, dal raffronto della documentazione in atti e dalla relazione del C.T.U., il Giudice di primo grado concludeva: “…non sono emersi elementi decisivi a suffragio della ricostruzione della dinamica del sinistro stradale oggetto del giudizio de quo, così come fornita da parte attrice nell'atto di citazione”. Tanto premesso, giova evidenziare che le incertezze rilevate in primo grado circa la ricostruzione della dinamica del sinistro in tanto sussistono in quanto parte appellante non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare incontrovertibilmente che l'evento si è verificato nell'esatta modalità dallo stesso descritta nel proprio atto introduttivo.
Quanto alle deposizioni testimoniali rese dai testi e , emerge che il Testimone_1 Testimone_2
, al momento del sinistro, era in compagnia di altri ciclisti della “ASD CICOGNA BIKE” e Pt_1 procedevano lungo la S.S. 16bis “in fila indiana” (come da dichiarazione resa del teste Testimone_1
all'udienza del 17.10.16).
[...] Tanto trovava conferma anche nella deposizione del teste che, all'udienza 25.01.17, Testimone_2 dichiarava: “Io seguivo il a bordo della mia bici due posizioni dietro la sua;
avevo, quindi, solo Pt_1 un'altra bici dinanzi a me e poi quella del ”. Pt_1 Posto, dunque, che la marcia del danneggiato e degli altri ciclisti avveniva “in fila indiana”, i testi escussi non hanno precisato a che distanza viaggiassero rispetto al mezzo danneggiato.
pagina 2 di 4 Circostanza, quest'ultima, decisiva per comprendere la reale dinamica del sinistro e, soprattutto, per dimostrare l'attendibilità delle loro deposizioni. Infatti, non è chiaro come questi ultimi, procedendo incolonnati, abbiano potuto evitare un sinistro “a catena”. Pertanto, le dichiarazioni testimoniali non hanno fatto luce sulla dinamica del sinistro e, anzi, sono risultate contraddittorie nella parte in cui ricostruiscono temporalmente la verificazione dell'evento. Infatti, mentre il teste precisava “…che il giorno del sinistro stavamo rientrando da un Tes_1 allenamento”, il Maggio dichiarava: “…l'evento si verificava durante un allenamento che abbiamo eseguito qualche giorno prima”. Quanto, invece, al valore probatorio attribuibile al modulo C.A.I., il Tribunale aderisce al principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice”(Cass. SS.UU. sent. n. 103115/2006, confermato da Cass. civ., Sez. III, Ord., 25/01/2024, n. 2438, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 12/12/2022, n. 36173, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 22/10/2019, n. 26975). Alla luce di siffatto orientamento, è possibile senz'altro affermare che il contenuto del modulo CAI ha la valenza probatoria di una presunzione relativa che, in quanto tale, può essere valutata liberamente dal Giudice, anche a fronte delle altre risultanze istruttorie. Nel caso di specie, il modulo CAI è stato compilato solo in parte e genericamente, senza precisare i punti di impatto dei mezzi coinvolti.
A fronte di tale genericità, lo stesso CTU poteva soltanto ipotizzare la dinamica del sinistro, tanto che concludeva il proprio elaborato peritale relazionando che: “dallo studio degli elementi oggettivi presenti in atti e dagli studi eseguiti, il CTU non può riscontrare o meno la compatibilità dei danni riportati dall'autovettura PEUGEOT e quelli riportati dal veicolo (pag. 10), precisando che Pt_2
“…non è stato possibile effettuare accertamento di alcun tipo sui danni riportati dall'autovettura PEUGEOT, in quanto, non vi sono informazioni di nessun genere sui danni da essa riportati in conseguenza del sinistro” (pag. 10), come ad esempio “le parti dei veicoli che sarebbero entrate in contatto e la tipologia di urto ad esempio se era un urto di tipo posteriore, obliquo o laterale” (pag. 7). Dunque, il CTU si è limitato a “presumere ed ipotizzare che il veicolo sia stato urtato nella Pt_2 sua sezione posteriore da altro veicolo per poi terminare la sua corsa a terra” (pagg.10-11), senza avere alcuna certezza sul veicolo antagonista e sulla tipologia di urto. A ciò si aggiunga che, benché all'udienza del 15.06.2016 l'attore precisava, ad integrazione del contenuto dell'atto di citazione, che la bicicletta era stata urtata nella parte laterale destra (gruppo cambio/forcella posteriore) dallo spigolo anteriore sinistro della Peugeot 407, tg. GJ22RDA, non è possibile rinvenire alcun documento atto a dimostrare la veridicità di quanto asserito. Difatti, l'assenza di documentazione fotografica ritraente il mezzo antagonista e il mancato intervento degli Agenti di Polizia Locale non hanno consentito di realizzare una ricostruzione chiara ed oggettiva del sinistro. In conclusione, poiché parte appellante, in primo grado, non ha adeguatamente provato i fatti a fondamento della propria pretesa risarcitoria, non ha soddisfatto l'onere probatorio su di lui incombente ex art. 2697 c.c. Tale norma impone, a chi voglia far valere un diritto in giudizio, l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (c.d. fatti costitutivi). Viceversa, chi contesta la rilevanza di quei fatti ha l'onere di provarne l'inefficacia o gli altri fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere (c.d. fatti impeditivi, modificativi ed estintivi).
pagina 3 di 4 Dal punto di vista della distribuzione dell'onere probatorio, dunque, siffatta norma grava il danneggiato della prova del danno e del nesso di causalità tra il fatto e l'evento dannoso. Poiché nel caso di specie il , in veste di danneggiato, non ha fornito un'adeguata prova del danno Pt_1 e del nesso eziologico tra il fatto e l'evento, l'appello va rigettato, con conseguente condanna alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda avanzata da parte appellante in quanto non provata, con conseguente integrale conferma della pronuncia di primo grado;
- Condanna, altresì, parte attrice a rimborsare all' , le spese di lite che Controparte_4 liquida per compenso professionale in € 1.701,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
- Dà atto della ricorrenza delle condizioni per il pagamento da parte dell'appellante del doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002.
Foggia, 28.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 4 di 4