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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/09/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1395/2023 promosso da
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Termini Imerese, Via Vittorio Amedeo n. 33, presso lo studio dell'Avv. Elisa
Demma che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21,
RESISTENTE CONTUMACE
pag. 1 OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 24.04.2023 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota del 26.05.2022 richiedeva la ripetizione di somme CP_1
indebitamente percepite sulla pensione Cat. SOBANC n. 03711415, pari ad €
9.219,21 per l'anno 2013 e ad € 9.148,36 per l'anno 2014.
Rilevava che:
-in data 27.10.2020 aveva presentato domanda di ricostituzione reddituale;
- in data 16.09.2022 aveva trasmesso all'Agenzia delle Entrate i modelli Unico 2013
ed Unico 2014;
- con disposizione n. 550000-22-0251 del 12.07.2022, notificata in data 08.08.2022,
l' definiva la domanda di ricostituzione per incumulabilità, acquisendo i CP_1
redditi relativi al 2017, da cui emergeva un credito per l'anno 2018 che veniva utilizzato per estinguere il debito relativo al medesimo anno emerso dalla ricostituzione contestata;
pag.
2 - l' convalidava il provvedimento impugnato residuando solo l'indebito CP_1
relativo agli anni 2013 e 2014.
Eccepiva la mancanza dei presupposti per la restituzione e concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito essendo non dovute le somme richieste.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L.
30/12/1991 n.412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce CP_1
per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52,
comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
pag. 3 percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente
pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si
interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai
provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987,
n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Ciò posto si osserva che la missiva del 26.05.2022 (cfr. doc. prod. CP_1
ricorrente) comunica che “…con precedente lettera del 14/09/2020 le abbiamo
comunicato che per il periodo dall'01/01/2013 al 31/12/2018 ha ricevuto un pagamento
non dovuto per un importo complessivo di euro 27.688,20 per i seguenti motivi: Revoca
delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'art. 13 comma 6 lettera c) della legge n.
122 del 2010 a seguito ricalcolo per incomulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1
comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità” senza che emerga alcun dolo da parte dell'odierna parte ricorrente.
L' non ha in alcun modo fornito la prova – com'era suo onere – che le CP_1
somme richieste a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente pag. 4 percepite dal ricorrente, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
Sul punto si richiama la sentenza n. 482 del 22.01.2017 con cui la Corte di
Cassazione ha specificato che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate
dagli enti erogatori in caso di 'errore di qualsiasi natura' commesso in sede di
attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme
corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_1
conosce (cfr. in motivazione Cassazione civile, sez. L, n. 13232/2020).
La ricorrente, come esposto in ricorso, in data 27.10.2020 aveva presentato domanda di ricostituzione reddituale e in data 16.09.2022 aveva trasmesso all'Agenzia delle Entrate i modelli Unico 2013 ed Unico 2014 provvedendo a fornire i dati reddituali necessari all' per procedere alla ricostituzione per CP_1
gli anni 2013 e 2014. Tale circostanza non risulta in alcun modo smentita dall' rimasto contumace. CP_1
Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a restituire le somme indebitamente percepite e che il provvedimento di recupero delle predette somme è da ritenersi illegittimo.
pag. 5 In mancanza della costituzione dell' non si hanno ulteriori notizie circa il CP_1
motivo per cui alla ricorrente sono state corrisposte somme sulla pensione Cat.
SOBANC n. 03711415, pari ad € 9.219,21 per l'anno 2013 e ad € 9.148,36 per l'anno 2014 non spettanti.
Da qui l'accoglimento della domanda.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Elisa Demma,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell nei confronti della ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 9.219,21 per l'anno 2013 e di € 9.148,36 per l'anno 2014
indicata come indebitamente erogata sul trattamento pensionistico Cat.
SOBANC n. 03711415;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Elisa Demma.
Così deciso in Termini Imerese il 2 settembre 2025.
Il Giudice
pag. 6 Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1395/2023 promosso da
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Termini Imerese, Via Vittorio Amedeo n. 33, presso lo studio dell'Avv. Elisa
Demma che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21,
RESISTENTE CONTUMACE
pag. 1 OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 24.04.2023 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva che l' con nota del 26.05.2022 richiedeva la ripetizione di somme CP_1
indebitamente percepite sulla pensione Cat. SOBANC n. 03711415, pari ad €
9.219,21 per l'anno 2013 e ad € 9.148,36 per l'anno 2014.
Rilevava che:
-in data 27.10.2020 aveva presentato domanda di ricostituzione reddituale;
- in data 16.09.2022 aveva trasmesso all'Agenzia delle Entrate i modelli Unico 2013
ed Unico 2014;
- con disposizione n. 550000-22-0251 del 12.07.2022, notificata in data 08.08.2022,
l' definiva la domanda di ricostituzione per incumulabilità, acquisendo i CP_1
redditi relativi al 2017, da cui emergeva un credito per l'anno 2018 che veniva utilizzato per estinguere il debito relativo al medesimo anno emerso dalla ricostituzione contestata;
pag.
2 - l' convalidava il provvedimento impugnato residuando solo l'indebito CP_1
relativo agli anni 2013 e 2014.
Eccepiva la mancanza dei presupposti per la restituzione e concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito essendo non dovute le somme richieste.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
In data 09.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione
Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione la normativa di cui all'art. 52, comma 2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L.
30/12/1991 n.412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce CP_1
per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “1. Le disposizioni di cui all'articolo 52,
comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi
prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo
provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti
viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita
pag. 3 percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta,
che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1
reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni
pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente
pagato in eccedenza.
3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si
interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai
provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987,
n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Ciò posto si osserva che la missiva del 26.05.2022 (cfr. doc. prod. CP_1
ricorrente) comunica che “…con precedente lettera del 14/09/2020 le abbiamo
comunicato che per il periodo dall'01/01/2013 al 31/12/2018 ha ricevuto un pagamento
non dovuto per un importo complessivo di euro 27.688,20 per i seguenti motivi: Revoca
delle prestazioni collegate al reddito ai sensi dell'art. 13 comma 6 lettera c) della legge n.
122 del 2010 a seguito ricalcolo per incomulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1
comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità” senza che emerga alcun dolo da parte dell'odierna parte ricorrente.
L' non ha in alcun modo fornito la prova – com'era suo onere – che le CP_1
somme richieste a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente pag. 4 percepite dal ricorrente, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
Sul punto si richiama la sentenza n. 482 del 22.01.2017 con cui la Corte di
Cassazione ha specificato che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate
dagli enti erogatori in caso di 'errore di qualsiasi natura' commesso in sede di
attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme
corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l' già CP_1 CP_1
conosce (cfr. in motivazione Cassazione civile, sez. L, n. 13232/2020).
La ricorrente, come esposto in ricorso, in data 27.10.2020 aveva presentato domanda di ricostituzione reddituale e in data 16.09.2022 aveva trasmesso all'Agenzia delle Entrate i modelli Unico 2013 ed Unico 2014 provvedendo a fornire i dati reddituali necessari all' per procedere alla ricostituzione per CP_1
gli anni 2013 e 2014. Tale circostanza non risulta in alcun modo smentita dall' rimasto contumace. CP_1
Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non era tenuta a restituire le somme indebitamente percepite e che il provvedimento di recupero delle predette somme è da ritenersi illegittimo.
pag. 5 In mancanza della costituzione dell' non si hanno ulteriori notizie circa il CP_1
motivo per cui alla ricorrente sono state corrisposte somme sulla pensione Cat.
SOBANC n. 03711415, pari ad € 9.219,21 per l'anno 2013 e ad € 9.148,36 per l'anno 2014 non spettanti.
Da qui l'accoglimento della domanda.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Elisa Demma,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- Dichiara l'insussistenza del diritto dell nei confronti della ricorrente a CP_1
ripetere la somma di € 9.219,21 per l'anno 2013 e di € 9.148,36 per l'anno 2014
indicata come indebitamente erogata sul trattamento pensionistico Cat.
SOBANC n. 03711415;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 1.865,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Elisa Demma.
Così deciso in Termini Imerese il 2 settembre 2025.
Il Giudice
pag. 6 Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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