Articolo 446 del Codice penale
Articolo 467Articolo 447
Versione
1 luglio 1931
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Versione
30 dicembre 1975
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Versione
21 giugno 1986
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Versione
11 luglio 1990
Art. 446.

(Confisca obbligatoria).

In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto e' derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 e' obbligatoria.
((123)) ------------ AGGIORNAMENTO (123)
La L. 22 dicembre 1975, n. 685 , come modificata dalla L. 26 giugno 1990, n. 162 , ha disposto (con l'art. 110, comma 1) l'abrogazione del presente articolo.
Tale abrogazione non e' stata riproposta nel testo dell' art. 136, comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 .
Entrata in vigore il 11 luglio 1990
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