Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 11 luglio 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 24 dicembre 1996 |
Commentari • 50
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1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione, con particolar riguardo all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, confermava un'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, con la quale era stata applicata all'indagato la misura cautelare carceraria in relazione ai reati di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e all'art. 73 stesso d.P.R. (capi 35, 36, 37 e 47). Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione l'accusato, per il tramite del suo difensore, che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 274, …
Leggi di più… - 4. Convertito il d.l. 146/2013 sull'emergenza carceri: il nodo dell'art.Angela Della Bella · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per consultare il testo della legge di conversione, clicca qui. Per consultare il testo originario del decreto-legge, clicca qui. Per scaricare l'art. 73 t.u. stup., nelle diverse versioni succedutesi per effetto degli interventi normativi recenti e della sentenza della Corte costituzionale di imminente pubblicazione, clicca qui. 1. Lo scorso 20 febbraio il Senato ha convertito il d.l. 146/2013 (clicca qui per scaricare il relativo commento di A. Della Bella), con il quale il Governo ha introdotto alcune misure finalizzate a fronteggiare il sovraffollamento carcerario, nell'intento di adempiere agli obblighi imposti al nostro ordinamento dalla sentenza Torreggiani della Corte europea dei …
Leggi di più… - 5. Composizione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotropehttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • 154
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- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/05/2020, n. 14722Provvedimento: '} 14722-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Presidente Sent. n. sez. 1 Domenico Carcano Relatore UP 30/1/2020 Giacomo Fumu Giorgio Fidelbo R.G.N. 10332/2019 Ugo De Crescienzo TE Mogini Gastone AZ Giacomo Rocchi TO Dovere UC Pistorelli ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da TO TE RE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 20 giugno 2018 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente Giacomo Fumu; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi che ha …Leggi di più...
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- 3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 10/07/2019, n. 30475Provvedimento: 30475-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Presidente - Sent. n. sez. 15 Domenico Carcano -CC 30/05/2019 Matilde Cammino R.G.N. 979/2019 Anna Petruzzellis Giorgio Fidelbo Giacomo Rocchi Andrea Montagni Relatore - Sergio Beltrani Luca Pistorelli Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona nel procedimento a carico di TI OR, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/11/2018 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal componente Andrea …Leggi di più...
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- 4. Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/11/2018, n. 51063Provvedimento: 5 1063-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Domenico Carcano - Presidente - Sent. n. sez. 21 Francesco Maria S. Bonito UP 27/09/2018 R.G.N. 46299/2017Giovanni LE AN ZE IO BO LU MA AN NI ET De IC LU LI -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MU CI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/03/2017 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente LU LI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'inammissibilità del …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. L' articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
2. Il comitato e' composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane nonche' dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostenze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.
6. Il Comitato, anche con l'eventuale apporto di esperti, formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attivita' amministrative e di competenza delle Regioni nel settore.
7. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto legge 22 aprile 1985, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297 .
8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:
a) sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli Istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attivita' lavorative e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche e private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonche' sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dalla presente legge;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.
10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possono violare il diritto all'anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna Regione possono ottenere informazioni dell'Osservatorio.
12. Il Presidente del consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuovere campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' sull'ampliezza e sulla gravita' del fenomeno criminale del traffico di tale sostanze.
13. Le campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e saranno finanziate nella misura massima di lire dieci miliardi in ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 106, comma 11, della presente legge.
14. Il Presidente del consiglio dei ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, nonche' sugli indirizzi che saranno eseguiti.
2. Ogni tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, il Presidente del consiglio dei ministri, nella sua qualita' di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attivita' nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge n. 685/1975 reca: "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".
- Il testo del comma 4 dell'art. 1-bis del D.L. n. 144/1985 (Norme per l'erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attivita' di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonche' la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate) e' il seguente:
"4. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio, presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - segretario del Consiglio dei Ministri e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministri dell'interno, della sanita', di grazia e giustizia e del lavoro o della previdenza sociale nonche' da tre rappresentanti delle ragioni e dei comuni, designati rispettivamente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del personale del presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e all'ANCI. La commissione, sulla base dei criteri e dei requisiti, formula la proposta al Ministro dell'interno riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate".
N.B. - L' art. 1, comma 2, del D.L. n. 103/1988 , convertito, con modificazioni, dalla legge 176/88 ha integrato la richiamata commissione con un rappresentante dell'Ufficio del Ministro per gli affari sociali.
- Per il testo dell' art. 106 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 32 della legge qui pubblicata. - Art. 2. 1. L'Italia, concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.
3. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Nota all' art. 2:
- La Legge n. 49/1987 reca: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo". - Art. 3. 1. Dopo l' articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis - (Attribuzioni del Ministro della sanita'). - 1 Il Ministro della sanita' nell'ambito delle proprie competenze:
a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attivita' di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;
b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di Controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunita' economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui alla presente legge; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonche' alle quantita' disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;
c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle Regioni, delle province autonome e di Trento e di Bolzano e delle unita' sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione l'impiego il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis;
e) stabilisce con proprio decreto:
1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis;
2) le tabelle di cui all'articolo 11, sentito l'Istituto superiore di sanita', curandone il tempestivo aggiornamento;
3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
4) i limiti e le modalita' di impiego dei farmaci sostitutivi;
f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacita' di indurre dipendenza nei consumatori;
g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;
h) promuove, in collaborazione con le Regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.
Art. 1-ter - (Istituzione del Servizio centrale e per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. E' istituito presso il Ministero della sanita' il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a:
a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle Regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonche' agli interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanita';
c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonche' al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attivita' di recupero e prevenzione messe in atto;
d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali e' competente il Ministro della sanita';
e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanita', il parere motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a diposizione del Ministro della sanita' ai sensi dell'articolo 80-quarter;
g) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili.
h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. Il Servizio centrale, per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanita' o di istituti universitari.
Art. 1-quater - (Composizione del Servizio centrale per le dipedenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1 Al servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope e' proposto un dirigente generale del Ministero della sanita'.
2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo prepondendovi i dirigenti di cui al comma 3.
3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il quadro A, livello di funzione C, e' incrementato di una unita';
b) il quadro C, livello di funzione D, e' incrementato di due unita';
c) il quadro C, livello di funzione E, e' incrementato di quattro unita';
2. Gli indirizzi di cui all' articolo 1-bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , inserito dal comma 1 del presente articolo, sono determinati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di cui al medesimo articolo 1-bis, comma 1, lettera e), e' emanato entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La costituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope ha luogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'onere derivante dalla applicazione dell'articolo 1-quarter della legge 22 dicembre 1975, n. 685 inserito dal comma 1 del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 39, comma 2, della presente legge.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.(1) ((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che sono abrogati gli articoli 1-ter e 1-quater della legge 26 giugno 1990, n. 162 ;
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994".
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 ,convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 nel modificare l' art. 10, comma 2 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che l'abrogazione degli articoli 1-ter e 1-quater della legge 26 giugno 1990, n. 162 hanno "efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".