CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
Massime • 1
In tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio in grado di appello si sia svolto con contraddittorio reale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all'udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 22937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22937 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO MO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22937 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta confermava la condanna di AC GN alle statuizioni civili;
GN veniva condannato anche alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, nonostante queste avessero presentato solo conclusioni scritte, senza partecipare alla discussione orale. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (541 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: le parti civili non avevano partecipato alla discussione orale, il che osterebbe alla liquidazione delle spese sostenute nel grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1. In via generale il collegio riafferma che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in base al quale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi dì alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado. (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Valle, Rv. 276627 - 01). 1.2. Quanto al diritto della parte civile alla liquidazione delle spese "nel grado" il collegio ritiene che lo stesso venga generato dalla "effettiva" partecipazione allo svolgimento della fase, in coerenza con le regole processuali che la governano;
e che, dunque, lo stesso, in grado di appello, maturi solo se la parte civile partecipa all'udienza di discussione prevista dall'art. 523 cod. proc. pen..; non si ritiene cioè estensibile al grado di appello la ratio decidendi espressa dalla giurisprudenza che - limitatamente al giudizio di Cassazione - ritiene liquidabili le spese anche se la parte civile non partecipa all'udienza di discussione, ma presenta solo conclusioni scritte. Tale giurisprudenza, peraltro non univoca, fonda la sussistenza del diritto alla liquidazione sulla natura facoltativa della partecipazione delle parti "private" all'udienza pubblica prevista, in Cassazione, dall'art. 614 cod. proc. pen.: partecipazione espressamente facoltativa, che distingue l'ultimo grado di giudizio da quello di appello, disciplinato dall'alt 523 cod. proc. pen., che prevede la partecipazione obbligatoria delle parti "necessarie" all'udienza pubblica di discussione (tra le altre Sez. 2 , n. 12784 del 2 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; contra tra le altre Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608). Va chiarito che la parte civile è "eventuale", e "non necessaria", sicché può scegliere di non partecipare all'udienza di discussione, non solo in Cassazione, dove tale facoltà è espressamente prevista dall'art. 614 cod. proc. pen., ma anche in appello, senza che questo implichi la revoca della costituzione. E' incontestato infatti che la mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell'immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta di questa (Sez. 2, Sentenza n. 24063 del 20/05/2008, Quìntili, Rv. 240616 - 01). Va detto, peraltro, che - anche con riguardo al giudizio di primo grado - l'assenza della parte civile all'udienza di discussione, se le conclusioni siano state in precedenza formulate in forma scritta, non determina revoca implicita della costituzione (Sez. 4, n. 3746 del 21/01/2020, Marrocu, Rv. 278285). 1.3.Escluso che la mancata partecipazione all'udienza di discussione in appello determini la revoca della costituzione di parte civile, deve essere valutato se la presentazione nel grado di appello di conclusioni scritte "fuori udienza", ove il processo si svolga con le forme ordinarie (ovvero non cartolari), generi il diritto alla liquidazione delle spese. L'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. prevede che «agli effetti dell'articolo 541, comma 1, del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta "al più tardi" insieme alle conclusioni»: il tenore letterale della norma si presta a legittimare la richiesta delle spese anche "prima dell'udienza" di discussione, ovvero a prescindere dalla partecipazione alla stessa. Tuttavia - ed è questo il punto decisivo - la liquidazione delle spese prevede che sia stata svolta una attività processuale "effettiva" e coerente con le regole processuali che governano la fase: pertanto il fatto che la parte civile sia "eventuale", ovvero non necessaria per la perfezione dell'udienza di discussione in appello, non è sufficiente per ritenere che la stessa maturi il diritto alla liquidazione delle spese, se non partecipa all'udienza pubblica di discussione e dunque non si avvale delle prerogative difensive previste dal codice per la fase di appello. Il giudizio di appello prevede infatti, a differenza del giudizio di cassazione, che la discussione si svolga con la presenza obbligatoria dell'accusato, che vanta un interesse processuale antagonista rispetto a quello della parte civile: sicché deve ritenersi che l'esercizio "effettivo" della difesa, capace di generare il diritto alla rifusione delle spese, non possa prescindere dalla partecipazione all'udienza di discussione, dove la parte civile non solo ha la facoltà di "concludere", ma anche di "replicare", dopo avere ascoltato le conclusioni delle altre parti (secondo quanto prevede l'art. 523 cod. proc. pen.). 3 Si ribadisce dunque che in grado di appello, quando lo stesso si sviluppi attraverso il contraddittorio reale e non cartolare, il diritto alla liquidazione delle spese della parte civile è generato solo dalla partecipazione all'udienza di discussione, ovvero dal concreto esercizio delle facoltà e prerogative difensive previste dal codice. 1.2. Nel caso in esame la parte civile presentava conclusioni scritte "fuori udienza", non partecipando alla discussione, nonostante il processo si fosse svolto con le forme ordinarie: deve dunque ritenersi che la stessa non avesse diritto alla rifusione delle spese del grado. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili nel grado di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili in grado d'appello. Così deciso in Roma, il giorno 13 aprile 2023 L'estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.. Penale Sent. Sez. 2 Num. 22937 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 13/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Caltanissetta confermava la condanna di AC GN alle statuizioni civili;
GN veniva condannato anche alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, nonostante queste avessero presentato solo conclusioni scritte, senza partecipare alla discussione orale. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (541 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: le parti civili non avevano partecipato alla discussione orale, il che osterebbe alla liquidazione delle spese sostenute nel grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1. In via generale il collegio riafferma che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in base al quale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi dì alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado. (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Valle, Rv. 276627 - 01). 1.2. Quanto al diritto della parte civile alla liquidazione delle spese "nel grado" il collegio ritiene che lo stesso venga generato dalla "effettiva" partecipazione allo svolgimento della fase, in coerenza con le regole processuali che la governano;
e che, dunque, lo stesso, in grado di appello, maturi solo se la parte civile partecipa all'udienza di discussione prevista dall'art. 523 cod. proc. pen..; non si ritiene cioè estensibile al grado di appello la ratio decidendi espressa dalla giurisprudenza che - limitatamente al giudizio di Cassazione - ritiene liquidabili le spese anche se la parte civile non partecipa all'udienza di discussione, ma presenta solo conclusioni scritte. Tale giurisprudenza, peraltro non univoca, fonda la sussistenza del diritto alla liquidazione sulla natura facoltativa della partecipazione delle parti "private" all'udienza pubblica prevista, in Cassazione, dall'art. 614 cod. proc. pen.: partecipazione espressamente facoltativa, che distingue l'ultimo grado di giudizio da quello di appello, disciplinato dall'alt 523 cod. proc. pen., che prevede la partecipazione obbligatoria delle parti "necessarie" all'udienza pubblica di discussione (tra le altre Sez. 2 , n. 12784 del 2 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834; contra tra le altre Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608). Va chiarito che la parte civile è "eventuale", e "non necessaria", sicché può scegliere di non partecipare all'udienza di discussione, non solo in Cassazione, dove tale facoltà è espressamente prevista dall'art. 614 cod. proc. pen., ma anche in appello, senza che questo implichi la revoca della costituzione. E' incontestato infatti che la mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell'immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta di questa (Sez. 2, Sentenza n. 24063 del 20/05/2008, Quìntili, Rv. 240616 - 01). Va detto, peraltro, che - anche con riguardo al giudizio di primo grado - l'assenza della parte civile all'udienza di discussione, se le conclusioni siano state in precedenza formulate in forma scritta, non determina revoca implicita della costituzione (Sez. 4, n. 3746 del 21/01/2020, Marrocu, Rv. 278285). 1.3.Escluso che la mancata partecipazione all'udienza di discussione in appello determini la revoca della costituzione di parte civile, deve essere valutato se la presentazione nel grado di appello di conclusioni scritte "fuori udienza", ove il processo si svolga con le forme ordinarie (ovvero non cartolari), generi il diritto alla liquidazione delle spese. L'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. prevede che «agli effetti dell'articolo 541, comma 1, del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta "al più tardi" insieme alle conclusioni»: il tenore letterale della norma si presta a legittimare la richiesta delle spese anche "prima dell'udienza" di discussione, ovvero a prescindere dalla partecipazione alla stessa. Tuttavia - ed è questo il punto decisivo - la liquidazione delle spese prevede che sia stata svolta una attività processuale "effettiva" e coerente con le regole processuali che governano la fase: pertanto il fatto che la parte civile sia "eventuale", ovvero non necessaria per la perfezione dell'udienza di discussione in appello, non è sufficiente per ritenere che la stessa maturi il diritto alla liquidazione delle spese, se non partecipa all'udienza pubblica di discussione e dunque non si avvale delle prerogative difensive previste dal codice per la fase di appello. Il giudizio di appello prevede infatti, a differenza del giudizio di cassazione, che la discussione si svolga con la presenza obbligatoria dell'accusato, che vanta un interesse processuale antagonista rispetto a quello della parte civile: sicché deve ritenersi che l'esercizio "effettivo" della difesa, capace di generare il diritto alla rifusione delle spese, non possa prescindere dalla partecipazione all'udienza di discussione, dove la parte civile non solo ha la facoltà di "concludere", ma anche di "replicare", dopo avere ascoltato le conclusioni delle altre parti (secondo quanto prevede l'art. 523 cod. proc. pen.). 3 Si ribadisce dunque che in grado di appello, quando lo stesso si sviluppi attraverso il contraddittorio reale e non cartolare, il diritto alla liquidazione delle spese della parte civile è generato solo dalla partecipazione all'udienza di discussione, ovvero dal concreto esercizio delle facoltà e prerogative difensive previste dal codice. 1.2. Nel caso in esame la parte civile presentava conclusioni scritte "fuori udienza", non partecipando alla discussione, nonostante il processo si fosse svolto con le forme ordinarie: deve dunque ritenersi che la stessa non avesse diritto alla rifusione delle spese del grado. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili nel grado di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili in grado d'appello. Così deciso in Roma, il giorno 13 aprile 2023 L'estensore Il Presidente