Articolo 730 del Codice penale
Articolo 583 quaterArticolo 583 quater
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1 luglio 1931
Art. 730.

(Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive)

Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Soggiace all'ammenda fino a lire mille chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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