Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 novembre 1954 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 novembre 1990 |
Commentari • 23
- 1. Art. 136 testo unico stupefacentihttps://www.brocardi.it/
1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'art. 1, per quanto concerne l'Ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del codice penale e ogni altra forma in contrasto con il presente testo unico. 2. Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685. 3. Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
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Giurisprudenza • 22
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/12/2023, n. 27727Provvedimento: 27727 -24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Margherita Cassano - Presidente - Sent. n. sez. 18 -UP 14/12/2023 Giulio Sarno R.G.N. 27140/2023 Geppino Rago Gastone Andreazza Massimo Ricciarelli Vincenzo Pezzella Relatore - Raffaello Magi Angelo Caputo AN Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. BA RO nato a [...] il [...] 2. ER AN nato a [...] il [...] 3. GI MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/07/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Vincenzo Pezzella; udito il Pubblico …Leggi di più...
- giudizio di legittimità·
- oggetto·
- concorso di persone·
- diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico·
- cessione di sostanze stupefacenti·
- legittimità·
- specialità unilaterale·
- esclusione·
- ragioni·
- art. 15 cod. pen·
- trattazione orale·
- condanna dell'imputato alle spese in favore della parte civile non intervenuta in udienza·
- condizioni·
- ammissibilità·
- danni
Versioni del testo
- Art. 1.
La produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze e preparati ad azione stupefacente sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, che li esercita a mezzo dei propri organi centrali e, nelle Province, a mezzo dei prefetti i quali sono coadiuvati dagli uffici dipendenti, dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto riguarda la vigilanza ed il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle Capitanerie di porto e dai Comandi di aeroporto.
Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e' istituito l'Ufficio centrale stupefacenti che provvede agli atti occorrenti all'applicazione delle disposizioni legislative e degli accordi internazionali in materia, all'esercizio della vigilanza e del controllo sulle sostanze o preparati di cui al primo comma, nonche' alla organizzazione della lotta contro la tossicomania.
L'Ufficio si avvale, per la prevenzione e la repressione di ogni illecita attivita' nel campo della produzione, del commercio e dell'impiego delle sostanze o preparati ad azione stupefacente, di elementi specializzati della Guardia di finanza, del Corpo della pubblica sicurezza e dei Carabinieri, che saranno impiegati secondo le norme del regolamento. (3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 22 dicembre 1975, n.685 ha disposto (con l'art. 108, comma 1) che "Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041 , ad eccezione dell'articolo 1 per quanto concerne l'ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 446 , 447 e 729 del codice penale e ogni altra norma in contrasto con la presente legge." --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 ha disposto (con l'art. 136, comma 1) che "Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041 , ad eccezione dell'art. 1, per quanto concerne l'Ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729 del codice penale e ogni altra forma in contrasto con il presente testo unico." - Art. 2. ((IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N.309 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
- Art. 3. ((IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N.309 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))