Sentenza 15 novembre 2018
Massime • 1
In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell'offensività della condotta non può essere ancorata al comportamento collaborativo del reo "post delictum", ma deve essere correlata alla concreta offensività della condotta desunta dai canoni espressamente indicati dalla norma, cioè, la qualità e quantità della sostanza stupefacente e le modalità e circostanze dell'azione, elementi da valutarsi unitariamente, salva la netta preponderanza di uno di essi ai fini del giudizio.
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1. La valutazione “unitaria e non assolutizzante” dei cinque parametri ex comma 5 Art. 73 TU 309/90 Attualmente, la Corte di Cassazione ha abbandonato questa rigidità interpretativa assoluta ed assolutizzante in tema di lieve entità nella vendita illecita di stupefacenti. Anzitutto, l'introduzione, nel 2015, dell'Art. 131 bis CP, ha dimostrato che, nell'Ordinamento penale italiano, la punibilità non sussiste nei confronti di quelle ipotesi bagatellari connotate da un'offensione minima al bene giuridico costituzionalmente tutelato. Per conseguenza, anche nella fattispecie ex comma 5 Art. 73 TU 309/90, ad una “lieve” lesione della salute pubblica corrisponde una reazione sanzionatoria …
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In materia di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la confisca delle cose che costituiscono il profitto (guadagno) del reato di immediata derivazione causale dal reato presupposto. Di conseguenza, la confisca rimane preclusa quando il reato per cui si procede sia una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una vendita di sostanze stupefacenti. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE (data ud. 19/04/2022) 24/05/2022, n. 20130 SENTENZA sul ricorso proposto da: D.C., nato a (OMISSIS); difeso di fiducia dall'avvocato S; avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2018, n. 3616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3616 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2018 |
Testo completo
انا 03616-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1946 Giacomo Paoloni Presidente - Massimo Ricciarelli -relatore- Angelo Capozzi U.P. 15/11/2018 R.G.N. 27756/2018 Gaetano De Amicis Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CA IA, nata il [...] a [...], nato il [...] ad [...], nata il [...] a [...], nato il [...] a [...], nata il [...] a [...] generale presso la Corte di appello di Bari nei confronti di CA AL, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 22/01/2018 della Corte di appello di Bari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio nei confronti di CA AL e per l'inammissibilità degli altri ricorsi;
4 udito il difensore, Avv. Mariano Fiore, anche in sost. dell'Avv. Cochi Maurizio, per CA IA e per CA AL, che ha insistito nel ricorso per CA IA e chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore generale;
uditi i difensori, Avv. Francesco Paolo Sisto, Nicola De Fuoco Nicola e Gerardo Matera per AR SA, LE DO e AI DO, che si sono risportati ai ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/1/2018 la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato quella del G.U.P. del Tribunale di Trani del 6/3/2017, rideterminando, a fronte della rinuncia degli imputati ai motivi di appello concernenti la penale responsabilità, le pene irrogate a AI DO, AR SA, LE DO, BA UC, CA IA e CA AL per le ipotesi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti loro rispettivamente contestate e, quanto a AI e CA IA, anche per il delitto di cui all'art. 371-bis cod. pen.
2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari in relazione alla posizione di CA AL. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte aveva ravvisato l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 sulla base del riferimento al collaborativo comportamento processuale, che non figura tra i parametri a tal fine valutabili, nel contempo omettendo di procedere ad una sincronica valutazione dei canoni previsti da detta norma;
inoltre erroneamente aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale, sebbene il CA avesse già subito condanna a pena detentiva per delitto, da reputarsi preclusiva.
3. Ha proposto ricorso CA IA, tramite il suo difensore.
3.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aumento a titolo di continuazione con riguardo ai reati sub g) e k), che era stato determinato in assenza di specifica motivazione e di puntuale riferimento alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo.
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata menzione in dispositivo della sanzione accessoria del divieto di espatrio e del ritiro della patente, che erano stati menzionati in motivazione.
4. Ha proposto ricorso AI DO tramite il suo difensore. ? 2 Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'individuazione del reato più grave, che avrebbe dovuto ravvisarsi in quello per il quale era intervenuta separata condanna, avente ad oggetto un quantitativo di g. 50 di cocaina, mentre nel presente processo non erano emersi quantitativi superiori, fermo restando che la Corte non aveva fornito specifica motivazione.
5. Hanno proposto ricorso con atti separati ma di speculare contenuto AR SA e LE DO, tramite il loro difensore. Deducono vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, a fronte dei motivi di appello e degli elementi positivamente valutabili, di cui aveva dato conto la stessa Corte territoriale, giunta con illogica motivazione a comminare una pena severa nei confronti di soggetto che aveva avuto un ruolo subordinato. Altrettanto eccessivo avrebbe dovuto considerarsi l'aumento per la continuazione, come illogica si sarebbe dovuta reputare la mancata revoca della pena accessoria del ritiro della patente, non disposta nonostante la rimodulazione della pena principale.
6. Ha proposto ricorso BA UC tramite il suo difensore.
6.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 649 e 669 cod. proc. pen. Dalle sentenze prodotte risultava che il processo aveva riguardato fatti già oggetto di altri procedimenti, separatamente svoltisi, coinvolgenti gli stessi soggetti sulla base di un omogeneo compendio probatorio. Ingiustificatamente vi era stata una duplicazione delle pene.
6.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, in quanto la Corte non aveva ravvisato i presupposti per un proscioglimento dell'imputato, nonostante l'inidoneità degli elementi di prova, la mancanza di pedinamenti e perquisizioni a carico del ricorrente, l'insufficienza delle conversazioni intercettate, espressive anche dell'astio nei confronti del ricorrente, il modesto tenore di vita, la qualità di assuntore di stupefacenti: del resto la rinuncia ai motivi non avrebbe precluso la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
6.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, in quanto si era trattato di episodi riferiti a soli tre giorni riguardanti modesti quantitativi, compatibili con l'ipotesi della lieve entità.
6.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 69 cod. pen. 3 Nonostante il riconoscimento dell'erroneità della sentenza di primo grado, che aveva proceduto al giudizio di comparazione con un'aggravante non più configurabile, omettendo dunque di calcolare in riduzione le attenuanti generiche, la Corte aveva finito per non modificare il trattamento sanzionatorio, irrogando la pena di anni sei, aumentata di un anno per la continuazione, mentre nei confronti di altri correi, i quali avevano fruito di un giudizio di prevalenza delle attenuanti sull'aggravante contestata, era stata applicata una pena inferiore.
6.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen., in quanto la Corte aveva apoditticamente applicato un aumento di anni uno per la continuazione con reato separatamente giudicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale nei confronti di CA AL è fondato. La Corte territoriale ha ravvisato l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, sulla base del comportamento collaborativo dell'imputato. Si tratta di valutazione giuridicamente erronea, fondata su un parametro inerente al comportamento del reo post delictum, mentre l'ipotesi della lieve entità deve essere correlata alla concreta offensività della condotta (Cass. Sez. U. n. 35737 del 24/6/2010, Rico, rv. 247911), desunta dai canoni espressamente indicati dalla norma, cioè la qualità e quantità della sostanza stupefacente, le modalità e circostanze dell'azione, elementi da valutarsi sincronicamente, salva le netta preponderanza di uno dei essi ai fini del giudizio (sul punto Cass. Sez. 6, n. 13982 del 20/2/2018, Lombino, rv. 272529). L'accoglimento del ricorso sul punto comporta l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del CA AL, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari e con assorbimento dell'ulteriore profilo dedotto nel motivo di ricorso, riguardante il beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Congiuntamente possono essere esaminati i ricorsi di CA IA, AR SA e LE DO, ferma restando l'irrilevanza di deduzioni difensive non contenute nei motivi di ricorso.
2.1. I tre ricorrenti prospettano in primo luogo vizi inerenti alla determinazione della pena, ma in realtà invocano profili volti a sollecitare un diverso esercizio del potere discrezionale spettante al Giudice di merito, dovendosi dunque ritenere che il motivo ecceda i limiti dello scrutinio di legittimità e sia inammissibile. 4 Va in effetti rilevato che la Corte ha dato conto del comportamento collaborativo degli imputati, valorizzandolo al fine di riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche e di rideterminare il trattamento sanzionatorio, muovendo da una pena base sostanzialmente pari al minimo edittale, aumentata in misura modesta per la continuazione. I profili dedotti nei motivi di ricorso non si confrontano con la consistenza dei reati unificati sotto il vincolo della continuazione e con la concreta ricostruzione del ruolo attribuito ai singoli ricorrenti nelle vicende che sono alla base della condanna, come emergente dalla sentenza di primo grado, e, nel segnalare la possibilità di valorizzare taluni aspetti di ordine personologico, non valgono tuttavia ad attestare l'arbitrarietà della valutazione, in realtà correlata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. 2.2. Quanto all'ulteriore tema, riguardante la pena accessoria del ritiro della patente, deve in primo luogo osservarsi come inerisca al merito e non sia deducibile in questa sede, la mancata revoca di tale sanzione. Deve peraltro convenirsi con i ricorrenti che la Corte, se da un lato in motivazione ha ritenuto di poter rideterminare la durata del divieto di espatrio e del ritiro della patente in anni due, dall'altro nel dispositivo ha fatto riferimento al solo divieto di espatrio, senza far menzione del ritiro della patente. Può al riguardo procedersi alla rettifica della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., riducendo nei confronti dei tre ricorrenti ad anni due la durata della pena accessoria del ritiro della patente di guida.
3. Il ricorso presentato nell'interesse di AI DO è inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato. La doglianza riguarda l'individuazione del reato più grave, ma non considera l'orientamento giurisprudenziale consolidato, in forza del quale, nel caso di continuazione tra reati giudicati con sentenza irrevocabile e reati ancora sottoposti al giudizio, deve aversi riguardo al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, al fine di compararne a tale stregua la gravità (Cass. Sez. 6, n. 29404 del 6/6/2018, Assinnata, rv. 273447; Cass. Sez. 2, n. 935 del 23/9/2015, dep. nel 2016, Vella, rv. 265733). Poiché viene invocato un profilo di merito, inerente al quantitativo della sostanza stupefacente movimentata in occasione del fatto oggetto del separato procedimento, definito con condanna irrevocabile, ma non si considerano i profili a tal fine valutati con riguardo ai reati sub iudice e nulla si deduce in ordine agli specifici criteri utilizzati per la determinazione della pena base relativa al reato ritenuto in concreto più grave, nettamente eccedente quella separatamente 5 irrogata e assunta quale parametro di riferimento nel motivo di ricorso, deve ribadirsene la mancanza di specificità e comunque la manifesta infondatezza.
4. Il ricorso presentato nell'interesse di BA UC è nel suo complesso inammissibile.
4.1. Deve premettersi che, pur in assenza di un formale patteggiamento, valido ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen, il BA ha comunque rinunciato ai motivi di appello, volti al proscioglimento o al riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, avendo invece insistito nei motivi riguardanti la determinazione della pena. Posto che tra i motivi di appello oggetto di rinuncia deve intendersi compreso anche quello relativo alla deduzione del divieto di nuovo giudizio, deve ritenersi che i primi tre motivi di ricorso siano inammissibili in conseguenza della preclusione derivante dalla intervenuta rinuncia.
4.2. Va in effetti rimarcato che, a fronte dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, la rinuncia circoscrive la cognizione del giudice ai motivi residui, senza che possa dedursi con ricorso la mancata valutazione dei temi preclusi dalla intervenuta rinuncia (Cass. Sez. 5, n. 2791 del 22/10/2014, dep. nel 2015, Ferlito, rv. 262682). D'altro canto deve ritenersi inammissibile il motivo che, invocando la declaratoria di una causa di non punibilità, non indichi elementi concreti, in forza dei quali avrebbe dovuto giungersi ad una pronuncia liberatoria (Cass. Sez. 2, n. 36870 del 17/4/2018, Di Sarno, rv. 273431).
4.3. Nel caso di specie va per contro rilevata la genericità del primo motivo, che fa leva sullo svolgimento di separati procedimenti per reati in materia di stupefacenti, ma non deduce specificamente che ricorra, con riguardo ai fatti in questa sede sub iudice, identità di condotta e di circostanze spazio-temporali (cfr. Corte cost. n. 200 del 2016), e si limita a prospettare la continuità dei fatti contestati nei vari procedimenti, per lo più commessi in concorso con i medesimi soggetti. Deve peraltro osservarsi che il ricorrente indica i fatti contestati in un primo procedimento come risalenti al novembre 2013 e ancora in corso rispetto all'epoca della prima contestazione, quelli contestati in altro procedimento come avvenuti fino al giugno 2014 e il fatto oggetto di un terzo procedimento come risalente al 27/3/2015, mentre nel caso di specie si è proceduto per fatti commessi in epoca anteriore e prossima al 27/3/2015, il che, in assenza di deduzioni più specifiche, non consente in alcun modo di apprezzare l'invocata medesimezza ed anzi suffraga l'assunto opposto, tanto che lo stesso ricorrente prospetta che i fatti risalgano ad 6 archi temporali contigui, senza che possa assumere per contro rilievo il riferimento ad un analogo contesto di indagine.
4.4. Va inoltre rimarcato, con riferimento al secondo motivo di ricorso, che gli elementi dedotti (mancanza di pedinamenti o perquisizioni, contenuto delle conversazioni intercorse tra terzi, astio nutrito nei confronti del ricorrente, condizioni personali e tenore di vita del predetto) ineriscono tutti alle valutazioni rimesse ai Giudici di merito e presuppongono un giudizio complessivo sulla consistenza del quadro probatorio, senza che peraltro siano posti in luce elementi tali da consentire l'immediato apprezzamento di una causa di non punibilità, in assenza di uno specifico confronto con le ragioni sulle quali si è fondata la condanna da parte del primo Giudice, non contraddette dalla Corte territoriale a seguito della preclusione originata dalla rinuncia ai motivi inerenti al riconoscimento della penale responsabilità.
4.5. Il terzo motivo, concernente la riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, è travolto, come già segnalato, dalla rinuncia al relativo motivo di appello, anche perché le deduzioni, incentrate sul limitato numero di reati, commessi in un lasso di tempo ristretto e riferibili ad asserite cessioni di quantità irrisorie a pochi acquirenti, si fondano su elementi di fatto non prospettabili in questa sede e non si confrontano né con i canoni di valutazione contemplati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 né con gli argomenti alla cui stregua è stato escluso in primo grado che ricorresse l'ipotesi della lieve entità.
4.6. Il quarto motivo risulta manifestamente infondato. La Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha correttamente operato la riduzione per le attenuanti generiche, in assenza di comparazione con aggravanti, muovendo, quanto alla reclusione, da una pena di anni otto, poi ridotta per le attenuanti ad anni sei, prima dell'aumento per la continuazione e della riduzione per il rito, mentre in primo grado il Giudice era partito da anni otto, computando quindi l'aumento per la continuazione e infine la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen., solo per effetto della quale era pervenuto alla reclusione pari ad anni sei. Del resto la pena determinata in grado di appello discende dal riconoscimento della continuazione con reati separatamente giudicati, che hanno comportato un più elevato computo dell'aumento complessivo ai sensi dell'art. 81 cod. pen., dovendosi inoltre rilevare la strutturale omogeneità del calcolo operato ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio applicato nei confronti di altri imputati, cui è stata riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche.
4.7. Il quinto motivo è inammissibile, perché volto a contestare, peraltro genericamente ed oltre i limiti dello scrutinio consentito in questa sede, un profilo inerente all'esercizio del potere discrezionale di determinazione dell'aumento ex 7 art. 81 cod. pen., calcolato in anni uno di reclusione per la continuazione con gli altri reati sub iudice, senza che sia prospettata l'arbitrarietà di quella determinazione, peraltro corrispondente, in parte qua, a quella operata in primo grado.
5. In conclusione, salvo l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di CA AL, deve rettificarsi la durata della pena accessoria del ritiro della patente nei confronti di CA IA, LE DO e AR SA, con declaratoria di inammissibilità dei relativi ricorsi nel resto, e deve infine dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di AI DO e BA UC, con condanna dei predetti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 2.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CA AL e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Riduce, ai sensi dell'art. 619, comma 2 cod. proc. pen, ad anni due la durata della pena accessoria del ritiro della patente di guida nei confronti di CA IA, AR SA e LE DO. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi dei predetti tre ricorrenti. Dichiara inammissibili i ricorsi di AI DO e BA UC che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/11/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Massimo Ricciarelli c i M DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 GEN 2019 M E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P SUB U S S A C I D Pera Esposito 8