Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/1999, n. 9047
CASS
Sentenza 15 giugno 1999

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Massime6

Le eventuali cause di incompatibilità del giudice devono, per acquisire rilievo e produrre conseguenze, sempre esser fatte valere con dichiarazione di ricusazione, ai sensi degli artt. 37 lettera a), 36 lettera g) cod.proc.pen. e questo anche nel caso in cui la situazione che determina incompatibilità non sia tra quelle specificamente previste dall'ordinamento e, proprio per tale motivo, l'interessato intenda sollevare questione di legittimità costituzionale. (Fattispecie nella quale il ricorrente, rappresentando che, durante il giudizio di merito, non era stato possibile avanzare richiesta di ricusazione per non essere la ipotesi concretamente presentatasi prevista dall'art.37 cod.proc.pen., ha, per la prima volta, in Cassazione, lamentato la incostituzionalità della mancata previsione, tra i casi di incompatibilità, di quello in cui uno dei giudici componenti il collegio del dibattimento, aveva composto diverso collegio in altro dibattimento, scaturente, tuttavia, dallo stesso procedimento). (Vedasi Corte cost. sentenze nn. 502 del 1991, 124 del 1992, 186 del 1992, 432 del 1995).

In tema di giudizio di appello, le dichiarazioni rese, in fase di indagini preliminari (e raccolte anche, eventualmente, mediante rogatoria all'estero) da coimputati o imputati di reato connesso ed inserite nel fascicolo del dibattimento nel giudizio di primo grado (celebratosi anteriormente alle modifiche apportate all'art 513 cod.proc.pen. dalla legge 7.8.1997 n. 267) non possono essere utilizzate ai fini della decisione, se esse costituiscono la prova fondamentale per l'affermazione della responsabilità dell'imputato. Deve infatti trovare applicazione la norma transitoria, di cui ai commi 3 e 5 dell'art 6 della suddetta legge, la quale prevede che, se la parte interessata lo richieda, si debba far luogo a parziale rinnovazione del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che tali dichiarazioni hanno reso, e che inoltre precisa che, in caso in cui costoro non compaiano, ovvero si avvalgano della facoltà di non rispondere,le loro dichiarazioni predibattimentali possano essere valutate come prove solo se l'attendibilità delle stesse sia confermata da altri elementi non consistenti in dichiarazioni, a loro volta, rese nella fase delle indagini preliminari. (Nell'enunciare il principio sopra esposto, la Suprema corte ha anche precisato che la difficoltà di ascoltare, entro i tempi previsti per la conclusione del processo, il soggetto già sentito con rogatoria internazionale, non costituisce una impossibilità di ripetizione dell'atto ai sensi degli art 512 e 513 comma 2 cod.proc.pen.) (Vedasi Corte cost. sentenza n. 361 del 1998).

In tema di istruzione dibattimentale, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze, il giudice può ritenere superflua la perizia quando pensi di poter giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove; non gli è viceversa consentito di rinunciare all'apporto del perito per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche , tecniche ed artistiche. Invero,in tal modo non sarebbe consentito alla parte di intervenire a mezzo dei suoi consulenti tecnici e quindi, da un lato, di incidere sull'iter di acquisizione della prova, dall'altro, di esaminare e contrastare, prima della decisione, la prova eventualmente a lui sfavorevole. (Fattispecie in cui il giudice di merito, dopo avere acquisito una consulenza tecnica grafologica, disposta in un giudizio civile e prodotta dall'imputato, ne ha disatteso il contenuto sulla base di una complessa operazione valutativa, esposta in motivazione, avente le caratteristiche di una vera e propria perizia).

In tema di capacità del giudice,poiché nelle sentenze pronunziate a seguito di dibattimento, il momento della decisione (momento nel quale deve sussistere tale capacità)coincide con quello della pubblicazione, mediante lettura in aula, del dispositivo, non ha rilevanza il fatto che, al momento del deposito della sentenza, il magistrato (giudice monocratico o componente del collegio)abbia cessato di far parte, per qualsiasi causa, dell'organo giudicante. (Fattispecie in cui, al momento del deposito della sentenza di appello, l'estensore era stato collocato fuori ruolo in quanto eletto componente del CSM).

La sentenza emessa a seguito di "patteggiamento" non ha natura di provvedimento di condanna e non comporta alcun riconoscimento positivo di responsabilità penale; essa pertanto non può costituire presupposto per la revoca dell'indulto precedentemente concesso all'imputato, nel caso in cui la condizione di tale revoca sia rappresentata proprio dalla condanna a pena non inferiore a quella prevista nel detto provvedimento di clemenza, quale conseguenza della commissione di determinati reati, entro un prescritto periodo di tempo, anche esso indicato nel ricordato provvedimento indulgenziale.

Nel caso in cui il PM intenda procedere ad indagini su fatti oggetto di archiviazione ai sensi dell'art 74 del cod.proc.pen. del 1930, non è necessario alcun provvedimento di autorizzazione da parte del GIP. Invero, poiché l'art. 232 disp. att. cod.proc.pen. del 1988 equipara le sentenze istruttorie di non doversi procedere del "vecchio" codice di rito alle sentenze di non luogo a procedere del codice vigente, ovvero ai provvedimenti -sempre emanati a norma del codice attuale- di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità o per essere rimasti ignoti gli autori del reato, esso è applicabile alle sole sentenze di proscioglimento provenienti dal giudice istruttore e non anche ai decreti di archiviazione dallo stesso emessi.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/1999, n. 9047
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9047
Data del deposito : 15 giugno 1999

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