Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 6
Le eventuali cause di incompatibilità del giudice devono, per acquisire rilievo e produrre conseguenze, sempre esser fatte valere con dichiarazione di ricusazione, ai sensi degli artt. 37 lettera a), 36 lettera g) cod.proc.pen. e questo anche nel caso in cui la situazione che determina incompatibilità non sia tra quelle specificamente previste dall'ordinamento e, proprio per tale motivo, l'interessato intenda sollevare questione di legittimità costituzionale. (Fattispecie nella quale il ricorrente, rappresentando che, durante il giudizio di merito, non era stato possibile avanzare richiesta di ricusazione per non essere la ipotesi concretamente presentatasi prevista dall'art.37 cod.proc.pen., ha, per la prima volta, in Cassazione, lamentato la incostituzionalità della mancata previsione, tra i casi di incompatibilità, di quello in cui uno dei giudici componenti il collegio del dibattimento, aveva composto diverso collegio in altro dibattimento, scaturente, tuttavia, dallo stesso procedimento). (Vedasi Corte cost. sentenze nn. 502 del 1991, 124 del 1992, 186 del 1992, 432 del 1995).
In tema di giudizio di appello, le dichiarazioni rese, in fase di indagini preliminari (e raccolte anche, eventualmente, mediante rogatoria all'estero) da coimputati o imputati di reato connesso ed inserite nel fascicolo del dibattimento nel giudizio di primo grado (celebratosi anteriormente alle modifiche apportate all'art 513 cod.proc.pen. dalla legge 7.8.1997 n. 267) non possono essere utilizzate ai fini della decisione, se esse costituiscono la prova fondamentale per l'affermazione della responsabilità dell'imputato. Deve infatti trovare applicazione la norma transitoria, di cui ai commi 3 e 5 dell'art 6 della suddetta legge, la quale prevede che, se la parte interessata lo richieda, si debba far luogo a parziale rinnovazione del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che tali dichiarazioni hanno reso, e che inoltre precisa che, in caso in cui costoro non compaiano, ovvero si avvalgano della facoltà di non rispondere,le loro dichiarazioni predibattimentali possano essere valutate come prove solo se l'attendibilità delle stesse sia confermata da altri elementi non consistenti in dichiarazioni, a loro volta, rese nella fase delle indagini preliminari. (Nell'enunciare il principio sopra esposto, la Suprema corte ha anche precisato che la difficoltà di ascoltare, entro i tempi previsti per la conclusione del processo, il soggetto già sentito con rogatoria internazionale, non costituisce una impossibilità di ripetizione dell'atto ai sensi degli art 512 e 513 comma 2 cod.proc.pen.) (Vedasi Corte cost. sentenza n. 361 del 1998).
In tema di istruzione dibattimentale, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze, il giudice può ritenere superflua la perizia quando pensi di poter giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove; non gli è viceversa consentito di rinunciare all'apporto del perito per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche , tecniche ed artistiche. Invero,in tal modo non sarebbe consentito alla parte di intervenire a mezzo dei suoi consulenti tecnici e quindi, da un lato, di incidere sull'iter di acquisizione della prova, dall'altro, di esaminare e contrastare, prima della decisione, la prova eventualmente a lui sfavorevole. (Fattispecie in cui il giudice di merito, dopo avere acquisito una consulenza tecnica grafologica, disposta in un giudizio civile e prodotta dall'imputato, ne ha disatteso il contenuto sulla base di una complessa operazione valutativa, esposta in motivazione, avente le caratteristiche di una vera e propria perizia).
In tema di capacità del giudice,poiché nelle sentenze pronunziate a seguito di dibattimento, il momento della decisione (momento nel quale deve sussistere tale capacità)coincide con quello della pubblicazione, mediante lettura in aula, del dispositivo, non ha rilevanza il fatto che, al momento del deposito della sentenza, il magistrato (giudice monocratico o componente del collegio)abbia cessato di far parte, per qualsiasi causa, dell'organo giudicante. (Fattispecie in cui, al momento del deposito della sentenza di appello, l'estensore era stato collocato fuori ruolo in quanto eletto componente del CSM).
La sentenza emessa a seguito di "patteggiamento" non ha natura di provvedimento di condanna e non comporta alcun riconoscimento positivo di responsabilità penale; essa pertanto non può costituire presupposto per la revoca dell'indulto precedentemente concesso all'imputato, nel caso in cui la condizione di tale revoca sia rappresentata proprio dalla condanna a pena non inferiore a quella prevista nel detto provvedimento di clemenza, quale conseguenza della commissione di determinati reati, entro un prescritto periodo di tempo, anche esso indicato nel ricordato provvedimento indulgenziale.
Nel caso in cui il PM intenda procedere ad indagini su fatti oggetto di archiviazione ai sensi dell'art 74 del cod.proc.pen. del 1930, non è necessario alcun provvedimento di autorizzazione da parte del GIP. Invero, poiché l'art. 232 disp. att. cod.proc.pen. del 1988 equipara le sentenze istruttorie di non doversi procedere del "vecchio" codice di rito alle sentenze di non luogo a procedere del codice vigente, ovvero ai provvedimenti -sempre emanati a norma del codice attuale- di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità o per essere rimasti ignoti gli autori del reato, esso è applicabile alle sole sentenze di proscioglimento provenienti dal giudice istruttore e non anche ai decreti di archiviazione dallo stesso emessi.
Commentari • 2
- 1. Le Sezioni Unite Mariotti: tra prospettive e criticità aperteOttavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 13 gennaio 2021
- 2. Precluso l'esercizio dell’azione penale in mancanza della riapertura delle indaginiAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/1999, n. 9047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9047 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Нетре M. AL MASSIMARIO
9047 Udienza pubblica REPUBBLICA ITALIANA
del 15-6-1999 IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
VSEZIONE PENALE SENTENZA
N. 1303 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Presidente Alfonso Malinconico
Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. Bruno Foscarini N. 47514198 2. "
Pierfrancesco RIni
66 3. Giuseppe Sica
LIRE 3000 4. Angelo Di Popole CANCELLERIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso propostodal) LA SI n.. Milano 17-2- CK497668
3) CK497669 2) 1935: XI ED n. Milano 24-2-1934 AR
4) CK497670 TE DI n. Gessate 24-9-1943 Di NA LE CK497666
5) nardo n. Cosenza 28-10-1932 EL Lizio n. Pi- K497665
stoia 21-4-1919 nonché CK497662
K497664 il Procuratore Generale della Repubblica di Milano avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in CK497663
data 7-6-1997 CORTE SUPE
UFF.
Allasciate IL SOLE 24 ORE al SIG. 2400. per diritti
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, 15102 il IL CANCELLIERE
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. SPINOSI ROMA
}
-A dr. Bruno Foscarini CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. STANCH, per diritti L.
11 46 Pe IL CANCELLIERE
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Carmine Di Zenzo
LIRE 2000 ANCELLERIA
che ha concluso per annullamente con rinvio nei confronti di XI ED, LI DI, Di NA LE
AU740836 nardo;
rigetto dei ricorsi di LA SI e EL
LI; rigetto del ricorso del Procuratore Generale AU740837.
Udito, per la parte civile, l'Avv. RIo Pisani per il AN
E385255 OS;
avv.ti Paolo Valerio, LD IU.
LE, FE SI, NF IA
Anna RIa Pizpo LE385254 per le altre partí civili I
Uditi i difensor i avv. Corso Bovio per LA, avv.ti
Vincenzo Lo Giudice e Giannino Guido per XI, avv.
Paolo Emilio Falaschi per LI;
avv. Enzo Zaino
per Di NA;
avv. Luca Saldarelli per EL;
Svølgimento del processo
1) Nel corso della perquisizione effettuata il 17-
3-81 per ordine del Giudice Istruttore di Milano in
GL IB nei confronti di LI EL fu rono tra l'altro sequestrati alcuni documenti sotto forma di appunti riguardanti il c.d. conto "Protezio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE ne" esistente presso l'U.B.S. di Lugano dei quali Richiesta copia studio dal Sig. CEN L i il più significativo recava il seguente testo datti per diritti 720p
Il 16-7 P loscritto "U.B.S..-Lugano C.C. 633369 'Proteziōne' H. CANCELLJERE
DIRITTI D numero corrispondente all'on.le DI LI
per conto di TI XI presso in quale in data
28-10-80 è stato accreditato dal dr. BE CA. A
per la sigla dell'accordo con l'ENI fatta dal dott. AU740822 IO la somma di $ 3.500.000. Alla firma dell'at'
AUZ40823 to che avverrà il 20-11-80 e che sarà fatta dal dr.
C.R. e dal D.D.L. sarà versato un altro importe di AU740824
$ 3.500.000"; altro dattiloscritto, del pari non fir AU740825
mato, era del seguente tenore "Roma 23-5-80 ULTRAFIN-
AT888115
CANADA EDMOND ALBERTA. Alla gentile attenzione del
1313981 dr. BE CA n° 335687 AMBDIG. Con la presente in relazione agli accordi intercorsi precedentemente 1313982 vi affidiamo l'incarico di intrattenere per nostre ti
1313986 contro con le autorità e le istituzioni competenti
1813987 ogni tipo di rapporte utile alla programmazione ed espansione dei nostri interessi e progetti nell'area 1313983 della vostra società e competenze. Distinti saluti.
E385247 Dott. LEnardo Di NA Vice Presidente ENI".
Dopo il ritrovamento dell'archivio di EL erano, E385248
state avviate indagini sul significato dei menziona-
E385249 ti documenti e il 15-4-81 venivano acquisiti l'origi
E385250 a) hale della lettera inviata da Di NA a CA e il contratto stipulato 1'1-12-80; da un late dal AN
OS Andino S.A. con sede in Lima (Perù) insie se me al AN OS.Holding S.A..con sede in Lus
↓ ms semburgo (in veste di garante), e dall'altro da Tra- Im
dinvest Bank and Trust AN of NA ED : $1
(del gruppo ENI), contratto con il quale la Tradin-
. pa a West Bank aveva erogato al AN Andino un prestito In
.de di dollari 50.000.000 sotto forma di acquisto di "no
ཚt tes" a tasso variabile con scadenza al 9-12–85.
to Venivano emesse nei confronti di.IO, Di DO-
Ima na, CA, LI, comunicazioni giudiziarie per i i reati di peculato, corruzione e interesse privato in n
2) 7 atti di ufficio, correlati al versamento di tangenti per la stipulazione di contratto svantaggioso con, con per ce de 'ENI.
e10 All'esito delle indagini il Giudice Istruttore
°
zi del Tribunale di Roma (a seguito di conflitto la Cor
in te di Cassazione con sentenza 26-10-81 aveva attri-
bu: buito la competenza alla Procura della Repubblica
ti presso il Tribunale di Roma) con provvedimenti in data 17-3-83 (riguardante LI) e 29-6-83 (ri- CO)
ne guardante Di NA e altri) dichiarava non doversi promuovere l'azione penale e ordinava la trasmissio- CO]
se me degli atti all'archivio; quanto sopra in sintesi
C 4
avendo rilevato che il finanziamento del 11 AN Am-
| brosían@Andino era stato vantaggio 10 FNL es- 0
+sendo state applicate le condizioni correnti nei sie
_ m ati internazionali, e pertanto priva di fonda-. us mento era 1'ipotesi chè per quel contratte fousė a-
stata versata la "tangente" di 7.000.000 i dollari pari al 14% dei 50,000.000 di dollari di cuiral, fi, n-
nanziamento che nulla di illecito poteva essere 2 to desunto, dalla lettera di intenti trà l'EÑI "no Qua träfin Canada, e chei secondo le risultanze istrut
| torie presso l'Unione Banche Svizzérë non era stato On-
mai aperto alcun conto intestato a LI Fiori- ri nig BioNA. . in ora 10.100 of 2) banquestione del conto. "Protezione "iveniva suci nti cessivamente ripresa in considerazione nell'ambito ber del procedimento penale per bancarotta fraudolenta e altro instaurato-nei confronti di numerosi indi-
ziati a seguito della dichiarazione dello stato di Jor
insolvenza del AN OS pronunciata dal Tri
buñale di Milano con sentenza 25-8-82 (resa defini tiva dalla Corte di Cassazione il 7-7-88); peraltro con l'ordinanza di rinvio a giudizio detta posizio ne veniva separata in quanto l'istruttoria non era conclusa non essendo ancora stato accertato chi fos se l'intestatario del menzionato conto corrente a: si 81 e quant'altro attinente alla destinazione finale:
tc dei 7.000.000 di dollari erogati dal AN Ambrozi
di siano.it on tuntutoriva
—amA]]'esito delle indagini, e delizadi enza pre All
minare il G.I.Po pressoral Tribunale di Milano di +
.99
-sponeva il giudizio hei" confronti di LA, VA ро
no, XI ED, LI UD, Di NAs, bu
LEnardo, EL LI quali imputati del reatoKo qu di cui agli artt. 110-112 In comma;
n°1 CIP. 1953,9 ess
202, 203, 216, comma I n d, 21901 e II commarn°1;:; SP
229 comma RD : 16-3-1942 9 267 per avere con tr
.
BE CA, presidente ed amministratore dele- sel gato del AN OS S.p.A. istituto posto incliquidazione coatta ämministrativa con decreto: e zi! del Ministero del Tesoro in datas6-8-82 e dichia rate in stato di insolvenza con sentenza del Tribu e naleidi Milano in data 25-8-82 -c.concorso, in dan che no della citata azienda di credito, nella distra del zione e comunque nella dissipazione e distruzione nie di beni, ed in specie di fondi liquidiierogati da j nan società panamensi e del Liechtenstein agenti sotto con il controllo di CA e su sue disposizioni
-in
.pre particolare da ZUS Corporation di Panama e Nordeu 1 pos rop Establishement del Liechtenstein - e finanzia dal 2.
te all'uopo da banche costituenti effettive e 'sos. ter *
stanziali emanazioni gestite dall'azienda di credia to italiana ed operanti alliestere come sue filiali di fatto, ossia AN OS Andino di bima, _
OSɓGroup, Bance, Commercialadi Managuase Ban
co, OS Overseas ED di NA, istituti posseduti dal Bance OS Holding di bussen- a burge: fondi che il citate CA, nella sua duplice qualità di Presidenta del AN OS S.n«A. | P
endel AN OS Holding di Lussemburge,
spettivamente società controllante e secietà cont trollata con maggioranza assoluta, disponeva | n!
seguito di accordi conclusi con l'intervento (eskain cooperazione di LI EL di LEnardo di NA to₁ '
e finalizzati alla realizzazione di occulte eroga zioni finanziarie, concordate con ED XI ~ ji
-21
e DI MA per conto del realtivo partito bu che venissero inviati con due distinti accrediti an dell'importo di U.S. 3,5 milioni qiascuno, prove i ei nienti dalla citata panamense ZUS corporation, fi- [ 0
nanziata neietermini sopra indicati, a favore del a conto bancario n° 633369 con sigla "Protezione b ec to
„presso l'Unione Banche Svizzera di Lugano, all'uopo:
↓
posto a disposizione dei citati XI e LI : 12.
ia dal titolare SI LA sil quale provvedeva ma terialmente alla effettiva ricezione di tali somme, 1 (sécondo quanto concordato, nonché alla sucééssivāta
déstíñäzione d i a
:
Gonile aggravanti dėl numero delle personetcon S:
الله corse nel reato danno patrimoniale di vilevan téigrávità e dell'avere commesso più fatti tra quel
.p li indicati nell'art. 219 ep comman pra citato
3) Con sentenza in data 29-7-94 11 Tribunale di Mi e
C lano affermava la responsabilità tutti gli impu tatice, concesse attenuanti generiche, equivalenti, gl zj al solo LA condannava RI ad anni 5 mesi g] di reclusione, XI e NT a an 8 mesi 6
te di reclusione ciascuno, Di NA ad anni 7 di reclu al sione, EL ad ammi 6 mesi 6 di reclusiones tutti di in solido al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile AN OS p1
1'
*།da liquïdarsi in separata sede, ed al risarcimento ·
C. dei danni morali subiti dalle altre parti civili e'
.st liquidati in varie misure de Su impugnazione degli imputati la Corte di Ap
pello di Milano, con sentenza del 7-6 -97, concedeva 74
attenuanti generiche, equivalenti, anche a LI, mo riduceva le pene inflitte ad anni 5 mesi 9 per ora pl xi e EL, anni 4:1 (come da ordinanza di correzione e errore materiale dell'8-10-98) per LI e, per ti
Z l'effetto estensivo anni 4 mesi 6 Her DiNA ed u anni 4 per LA il cui appello dichianaverṇinammis (2
„sibile perſtardività; provvedeva in [tema di penë
accessorie e condono e statuizioni eniguardanti le parti eivil r £ 3 95 pto,
20
4)
- Trattando, specifice motivo di appello di XIt_|
.
le Di DOha, ma estensibile agli altri imputati,irla | 112
Corte di Appello escludeva la "nullità di tutti 272, ou gli atti di indagine per carenza di patare di inis siŷ
ziativa del B.M." (con conseguente nullità di tutti 6 14
gliatti successivi, dibattimente sentenza), dedot ta per avere il P.M. nuovamente procedutorin ardine clu allo stesso fatto di cui alla sentenza istruttoria ti di proscioglimento del 17-3-83. e al decreto di im- 1.12
promovibilità dell'azione penale del 29-6-83 senza.
l'osservanza della procedura prevista dall'art. 434 70:7
C.P.P.; ciò sub rilievo, che i provvedimenti in que ' e
-
.stione non erano sentenze di proscioglimento bensì
decreti di archiviazione emessi ai sensi dell'art..
74 III comma C.P.P. 1930, senza che fosse stata pro eva mossa azione penale, che a detti decreti non era ap Lli, 1
-
plicabile il disposto dell'art. 232 Disp.Att. C.P.P., ra e che quindi, per iniziare l'azione penale per fat one ti archiviati sotto il vecchio codice non occorreva er neppure seguire la procedura di cui all'art. 414 ci
þdel nuovo codice ɔ fi qu
5) Nel merito la sentenza, conforme la quella del s si ad Tribunale, in estrema sintesi ricostruiva leccon dotte degli imputați nei seguenti termini desunti ཟ
dalle dichiarazioni fatte da EL nell'interroga- u Q
tario reso il 17-2493 al P.Modi Milano, e da ha SQ
|rini nell'interrogatorio reso al medesimo P.M, ilə doj
9-2-93 atti acquisiti in giudizio ai sensi dell ec t art 513 CB) lia.
2EL aveva riferito che, stante il fortissimo.
indebitamento del P.S.I. nei confronti del AN Cal
OS intorno alla primavera del 1980. TE nel li, collaboratore di XI, sapendo degli ottami tel rapporti di EL con CA, presidente del AN tro
OS, aveva preso contatto con lui nell'Ho pre tel CE di Roma chidendone l'interessamento esp presso CA;
egli aveva aderito e si era rivolta di a CA in quale, confermato scheil debito del PS. le
--
I nei confronti del B.A. era rilevante e per giun col ta non sufficientemente garantito, aveva prospetta to una via per risolvere i problemi finanziari, debi le partito facendo presente l'interesse del B.A. ... egl 1.
finanziamenti da parte dell/ENI i cui vertici que ed. erano rappresentati da personalità del partito so
C cialista e che manovrano 211'estero who grande IHE
quantità di denaro avrebbe potuto effettuare de sitioa società del gruppo ambrosiano v i te adoóttenere dallªENI, una sorta procure fer alcu ni paesi esteri, in particolare 112Canada, onde as cuparsi◊degli affari bancariodell 'ENI e nello stése,
soitempor curare gli interessi del B.A dichiaran
.1: 5. dosi per questo disposto a riconoscere de benefici economici al P.S.I. scon l'obbiettivo d i enare 150
la situazione debitoria del partito.9' + bx, 190 1 8
Egli aveva riferito a LI le propoяbe di no
CAe insieme avevano concordato un appuntamento Momana) nella casa romana di LI aliquale sarebbe in cel i tervenuto il segretario del partito XI. L'incon tro vi era stato,, XI se LI avevano fatto 352 co presente che il fabbisogno del partito per le sue for
: . esposizioni bancarie era di circa ventuno milioniss ta di dollari, e avevano detto che avrebbero trasmesso
2.5. le proposte di CAcal vertice dell'ENIQ in parti uj
iun colare al vicepresidente LEnardo Di NAts
-
» Alcuni giorni dopo LI aveva comunicèto” che tta le le proposte di CA potevano essere realizzate;
o i egli aveva poi appreso dallo stesso Di/NA che )
questi era stato informato delle proposte discálvi¨”
ed era disponibile ad accoglierle, e quindi che l' SQ. 12
ENI avrebbe fatto un deposito di 50 milioni di dol lari, al B.A.Andi tor ad vi s
EL aveva riportato a Galyi Le dichiarazioniic di LI e Di NAte poco tempo dopo CArloba
+
aveva informato che 11EN aveva effettivamente esem guito un primo depositore gli aveva chiesto di far si indicare un conto estero sul quale far pervenire
+
il Versamento di 3.500.000 dollari a favore del Poh
+
S.I. raccomandando che la somma fosse utilizzata be per ridurre l'esposizione del partito nei confronti del B.A
CofEgli aveva quindi riferito la richiesta ia RI)
TE e questi qualche giorno dopo, siveræ pecato all'Hotel Excelsion e gli aveva consegnatio aina bus sta, intestata Camera dei Deputati, ed un foglietto manoscritto con il numero di conto e la sigla "Pro
P ) e i o tezione"
☐ 1
Egli aveva trasmesso: la segnalazione a CAe :
dallo stesso aveva successivamente saputo che l'aci credito era stato fatto;
oaveya quindi annotato su ci un foglio dattiloscrittori vari dati relativi alle operazioni in corso di attuazioneve questo foglio :.
era state rinvenuto nel corso della perquisizione.
eseguita a Gastiglion IB nel marzo.81, insie me al biglietto con le indicazioni fornite da AR-
От 3
TE e al testo della procura che Di NA aveva mlasciatora CA perila cura degli interessi del ie 'ENI in Canada
Secondo i giudici di merito la corrispondenza: 28
eng Jak vero della ricostruzione della vicenda neister
Imini di cui sopra) era suffragata dalla perfetta an corrispondenza con quanto dichiarato da LA che re nellänterrogatorial del: 91-21-93 aveva riferito di
ER nel 1980 messola disposizione di CR AR 19
til _ TEsil obuto correnteriche aveva presso UBS
Lugano) per il quale utilizzava: un "filtro "Odź. pro. \| 2.
☐☐ tezione adoperando il conto corrente n.633369
0.1 me conto di transito, sintestato alla banca stessa.
j
| 27 Più in particolare aveva riferito LA che tra
_to giugno e settembre 1980, nel corso di una passeg
તા
giata con gli amici XI e LI per il centro:
23 di Milano, gli era stata formulata una specifica richiesta in relazione a degli accredifi da far g pervenire su uniconto svizzero in favore del P.S.I.
0 relativi ad un finanziamento del quale si stava oc cupando direttamente LI;
egli aveva risposto affermativamente e provveduto immediatamente a for nire il numero e l'indicazione della sigla che AR
ه
TE aveva immediatamente appuntato;
quando nell** ن
ا
ottobre del 1980 dalla banca svizzera aveva ricevu̟i rig to la comunicazione del primo accredito di 3.500.000
dollari egli si ana allarmato ed aveva chiesto spie era den gazioni a XI che gli aveva detto trattarsi di un tam finanziamento effettuato all'estero dal AN Am-
brosiane di BE CA al fine di ridurre la p fe
11. sizione debitoria del P.SI nei confronti del pre |
taz detto AN e che llaccreditio non esaurivaid f o nanziamento, ma na costituiva solo la prima metal l ca giacchér la cifra complessiva che LI sxevarov cer concordato con il AN OS ammontavāta ! que
7.000.000" di dollari;
pervenuto il secondo accredi { diI
toodi 3.500.000 di dollari ai primi dio febbraio del. raz
1981 la somma complessiva era, rimasta nella sua o tem disponibilità per essere gestita a megado in atte tat
-
sa di istruzioni per il suo rientro in Italia (del Lar:
la vicenda era stato informato, forse sin dall'ini.. stil zio, NT AL che si occupava dei problemi i economici del partito). dib:
...Il 17 febbraio 1981 egli aveva ritenuto opportu" per no trasferire parte dei fondi;
esattamente 1.000.000 tenţ
"di dollaris sulla (Banca Svizzera ItalianaidicMandri cond posisio dove aveva acceso un nuovo conto corrente con vist la denominazione "Baltimora"; nello stesso mese di febbraio, su istruzioni di AL e di XI, aveva dei frag date disposizioni alla banca di prelevare e trasfe: 15
rire in Italia 1.500.000 di dollari, sommarch igli 000
era stata consegnata a casa suasin valutas Italianas
dentro una valigia successivamente ritirata diret-d un tamente da NT" AT. Questi gli aveva poi ri " 1
.
ferito che aveva inviato un suo incaricato pressood il AN OS: per depositare la sommaza decur tazione del debito del partitó verso la stessa ban'
ca funzionari della quale avevano mostrato un certo stupore per il Versamento di una somma diffe quell'entità in danaro contante, donde il proposite di studiare modalità diverse per le successive coper razioni per le quali peraltro non aveva fatto in tempo a ricevere istruzioni perib fatto, inaspet tato, dell'irrompere di AL a casa dello stesso te 1
LA con l'annuncio del sequestro avvenuto a Ca t el 1
stiglion Fi occhi.
Secondo i giudici di merito sicuramente atten dibili erano le menzionate dichiarazioni, resa da. ia persone, che non si conoscevano fra loro, che appar u
000 tenevano a due mondi completamente diversi, che rac contavano la stessa verità percepita da angoli op ... ri posti di osservazione, l'uno (EL) dal punto di vista degli erogatori, l'altro (LA) da quello
.i dei 'beneficiari della distrazione;
e che erano suf· va fragate dagli appunti sequestrati inaspettatamente 16
a EL il cui contenutoimperfettamente corrisponir dente alla struttura dell'operazione, costituivasto
"un potente elemento di riscontro della prova oralei
6) Quanto alla questione. sullall"provenienza dei fondi e cioè d i 7 000 000 di dollari, dal Barcel
OS, calaisentenga, ›inteonformità a quanto J
1 affermato dai primi giudicine (sulla base, in parti colare, della deposizione del capitano LU no della Guardia di Finanza e del richiami dallo stes?
so fatti al rapporto da lui e dai suoi uomini 'rea datto nell'ambito del procedimento principaleusull“
]
insolvenza, deb B.A edelle concordi dichiarazioni: L
del liquidatore Gerini, nonché della documentazione I
inatti, rïténeva esaurientemente dimostrato che l' f intestazione delle azioni di UTC (United Trading in
.C
Corporation che in data 30-10-80 0 3-2-81 aveva tra$-2-81 k
] sferito due importi rispettivamente di dollari t 3.700.000 a 3.500.000, alla società panamense ZUS
1 Corporation dal cui conto erano stati poi trasferiti f alla U.B.S. Unione Banche Svizzere di Lugano per l'accredite sul conto 633369 sigla Protezione) inos V
capo, alla IOR era fittizia e che detta società, co (
me (le molte altre coinvolte nei passaggi di denaro
Oggetto di distrazione, erano, semplici "schermi" i utilizzati da CA e dai dirigenti del AN Am- ( 17
brosiano per dissimulare la provenienza dei fondi . nix 7)
-Sicuramente pussistente secondo la sentenza.
1 belemento oggettiva della distrazione"; l'erogaz
-105]
zione dei 7.000.000 di dollari, infatti, non poteva trovare bilanciamento in una controprestazione cor relata da nesso sinallagmatico trattandosi d un finanziamento ad un partito, dunque, una liberalità ti oui strutturalmente non poteva corrispondere un con trapposto incremento patrimoniale;
peraltro il ten Ces
|tativo di collegare la'erogazione dei fondi al P.S. ין:
I. con i depositi dell'ENI a B.A. e di considerare unitariamente le due attività come aspetti contrap nix posti di una operazione complessivamente vantaggio. | Tone
sa era improponibile posto che il programma da 1
cui sarebbero derivati benefici economici per entràm
----
be le parti non era l'equivalente di un contratto tra lecito ma un puro "scambio di favori" oggettivamenivamen te illeciti 1. senza che potesse avere rilevanza la condizione": imposta da CA, diidestinare il riti finanziamento all'estinzione del debito del P.S.I.
verso il B.A., anche questa "prestazione"; ossendo oggettivamente illecita non solo per la contrarie g l
tà alle finalità istituzionali dell'istituto, non ro solo per la clandestinità del finanziamento, ma an
"
che perché ove i fondi fossero provenuti dallo stes 18
irr so B.A. (come in effetti avvenute) si sarebbe simu
I. lata l'estinzione di un debito cancellando dalla ste sfera patrimoniale della banca, senza alcun reabe I
| corrispettivo, un credito obbiettivamente certone ogg comunque eqigibile con gli ordinari strumenti dává
coazione giuridica za
8) del Quanto all'elemento soggettivo del reato di
3) bancarotta, 19 stesso era stato integrato dal dolo generico consistente nella consapevolezza della ex:
provenienza dei fondi del, BA [eche, l'erogazione, tą!
dei 7.000.000 di dollari implicava una diminuzione sta
10: patrimoniale, una sottrazione di beni alla garan zja dei creditori, senza che fosse necessaria an d dei che la consapevolezza, dello stato di dissesto del Cra
B.A. o che l'atto di distrazione, avrebbe concretau qua mente intaccato la garanzia dei creditori rappre-d diz sentati dal patrimonio dell'impresa. pri j
9)
Sussistevano tutte le aggravanti. contestate in
✓ ciascun fatto di distrazione ha unaɔ'sual da quanto to I autonomia ontologica;
nella fattispecie in relazio!
duci ne alle due erogazioni di 3.500.000 dollari ciascu lac na, vi erano stati due fatti di distrazione che in.
fica tegravano l'aggravante della pluralità dei fatti
2) il danno era di parex art. 219 cpv. n°1. L.F. te ċ
ticolare gravità ex art: 219 I comma L.F. essendo del 13
irrilevante la correlazione tra erogazioni al R.Ss? imw
I. e il notevole vantaggio, economico del B.Ac olo stesso coincideva con il valore economico dei bonic be I
oggetto di distrazione - circa 5.000.000.000 di Li
re dell'epoca per ciascuna delle erogazioni a geng.
za che potesse in alcun modo influire il valore della quota di attivo ripartibile tra i creditori" .
3) sussisteva l'aggravante del numero delle persone ex art. 112 C.P., circostanza sicuramente conosciun ta da XI, e LI, (e LA) che avevano conte stato il punto. I re a llen oviu onell 10 a)
Valutando, poi, in particolare le posizioni In
dei singoli imputati l'impugnata sentenza rilevavas
XI; erano infondati i motivi di appello con i elas
1) quali in sintesi si deduceva la nullità del giu ta dizio di I grado per essere stato, l'imputato nella 1
prima e nella seconda udienza privo del difensore di fiducia, legittimamente impedito, ed assistito in da altro difensore che peraltro era comparée soltanŋv ual
:to per comunicare l'impedimento del difensore di fi io
2) duciam la nullità dell'ordinanza dichiarativa del la contumacia dell'imputato nonostante idonea certi
.n
--
ficazione medica 3) l'incompatibilità del Presiden
te del Collegio che aveva partecipato al Collegio
del processo "principale" perila bancarotta del Bán ' 20
[co:Ambrosiane ed era anzi stafé l'estensore della sentenza di phimo ¸£ao (16-4592 n. 1390) i quèl· SC
_processo. Col o r It que eveniston orente 1
Quanto sopra in sintesi;
considerand che
.d assunzione delle funzioni di assistenza proprie del difensore (Hella fattispecie da parte del Tegale N むし
10 presentatosi quale sostituto e che, successivamente al controllo della regolare costituzione delle par tii aveva dedotto i legittimo impedimento De
fensors di fiducia) con il consenso de UD : p quivale, nelle ipotesi ex art. 97 IV Comma CPPA Tri
ti _alla designazione di ufficio;
comunque l'assenza 다
del difensore per impedimento non può precludere b Sl
il controllo sulla regolarità della citazione m si pedire la dichiarazione di contumacia finon risul a tava la prova dell'assoluto impedimento già esisten ma te al momento della pronuncia dell'ordinanza di con me tumacia, prova che non può essere formata successi SL
di vamente ädiessay come avvenuto nella fattispecie nella quale iI-II certificato del médico tunisino era stato legalizzato il 17-6-94 e cioè il giorno | 1ɛ
successivo all'udienza; comunque il menzionato cer- VE
tificato non attestava assoluto impedimento a compa me
11 3). rire a parte che l'imputato non aveva mai propo sto istanza di ricusazione, non sussisteva alcuna x ne incompatibilità mancando l'identità del fatto stess dei soggetti irrilevante sotto Nari profili la dedotta questione di begittimità costituzionale delbart. 34 cpv. C.P.P. tra l'altro prospettata"
in fase e sede processuale non pertinente, in site f tuazione "esaurita"
10 b) _ Quanto air motivi di merito;
il contributo cau te sale di XI era stato anzitutto quella posto in pessere aderendo alle condizioni: imposte da CA 1
per l'erogazione, dei fondi ovvero assecondando la richiesta di intervenire sugli organi amministra
T tivi dell'ENI per far eseguire depositi valūtaring
sul:"B.A., così rafforzando e determinando il propo sito di CA di erogare clandestinamente fondi i hm della banca;
in secondo luogo egli aveva concorso: sul materialmente alla commissione del reato, facendo i ten mettere a disposizione un conto bancario estero.cf con su cui far confluire i fondi e recependo detti fon si di senza una legittima giustificazionė.
Quanto sopra, essendo pienamente consapevole del la provenienza del finanziamento del B.A. come pro
-
10
vato in modo inconfutabile dalle parole assoluta- er-
mente chiare del LA. - ompa 11) LI era infondata la versione che soste copo neva l'assoluta estraneità ai fatti e la non cor· na- 22
rispondenza al vero delle dichiarazioni di ELe come
LA riguardanti la sua partecipazione al fatto. afie c t w pe che egli si era limitato al suolo di semplice i cume
"nuncius" all'oscura ded retroscena a comunque del tava significato dell'operazione, cioè a trasmettere l'enz a AL l'indicazione datagli direttamente da Cra di R 1
(3 xi del numero di un conto di LA presso L'UBS aibns di Lugano re in 9 dell
La versione di EL era sicuramente attendibile buit
- su tre dati di fatto non secondario riguardanti lenz
|la "missione" presso ELvall'Hotel CE | altr puntualmente confermata dallo stesso LI N 1 di b
+
tezi essendo irrilevante che RE avesse megato fune zioni di tramite tra EL e LI e quindi di rife avere accompagnato EL a Casa di LI per l stat incontro con XI, e che la casa di LI non. (in)
fosse än via Giulia e al primo piano dello sta nell bile invece che al terzo. 1 ARt
L'attendibilità di EL derivava da ben più A
ampie convergenze e circostanze oggettive di ri- sion scontro e cioè in primo luogo dalla sicura prove- I
nienza da LI della busta e del biglietto se avev questrato a GL IB (insieme al famoso otte
"appunto" dattiloscritto relativo al conto "Prote lari zione") entrambi sicuramente scritti da LI con ст 23
come desunto direttamente dalla Corte una serie dis constatazioni riguardanti la grafia di detti don cumenti e le scritture di comparazione, che por tavano: a conclusioni opposte a quelle della consu 1
lenza tecnico grafica fatta eseguire dal Tribunale
di Roma nella causa civile intentata da LI s
☐ ai settimanali "Candido Avvenimentistanseguito
della pubblicazione di articoli in cui veniva attri buita a LI la paternità degli appunti, consu من
lenza che doveva ritenersi completamente errata;
or altri riscontri erano costituitât dal: rinvenimentors di biglietto, busta) appunti relativis aliconto Prox
tezione molti anni prima che EL si risolvesse a" 3
riferire i fatti dalle circostanzelin qui eranosa stati rinvenuti, dal moderin cui erano custoditi
(in una delle 32 buste" trovate nella cassaforte N
nelle valige di EL, intestata all'on le DI
LI).
* 151 :
Altrettanto attendibile doveva ritenersi la ver sione di LA :
In conclusione restava confermato che LI
aveva svolto un ruolo fondamentale e propulsivo per ottenere dal B.A. 1'erogazione dei 7.000.000 di dol 30
lari egli, non solo. aveva intavolate, le trattative con EL e insieme a XI aveva con lui concorda to le condizionice) i termini del finanziamento, ma g:
aveva mantenuto successivamente i contattis on LB
.J i li fornendogli direttamente gli estremi del cantajɔ dj
Protezione presso l'UBS di Luganquil suo contribu̟
.pɛ
to e la consapevolezza della provenienza dei fondic
.49
erano ampiamente provati. si 12) Di NA:
Preliminarmente la sentenza dichiarava infonda ta per ragionio processuali e sostanziali, la cen sura contro d'ordinanza 27-6-94 che aveva dichiara. ga to inammissibile esame di 13 dei 21 testi indica de
----
tio dalla difesa ei sul rilievo chei quanto a sette pe dei tredici testo che avrebbero dovuto riferire di
"quanto sapevano in ordine a contrattiENI-BA in di particolare negli anni, 1980-81, anche in relazione: ri alle motivazioni controprestazioni, e alle oscilla da zioni di valore delle valute" il thema probandum ri era stato, indicato in modo assolutamente generico mij e comunque era irrilevante ai fini della decisione;
dil quanto agli altri cinque testimoni, per duet (TI, ed
CI) si trattava o di circostanze sostanzialmen 510
te uguali a quelle di altri testi indicati dalla cor difesa ed ammessi: (RA, LEni, OT, IO), vie
--
per gli altri. (CC, De CE, MB)….¸-che (t€
་
avrebbero dovuto riferire quanto sapevanoi.circa la l'i nomina a Presidente dell'ENI e dei componenti della di 25
тар giunta dell'anno 198207 Sintrattava di cifcostańża
eab irrilevanti in se stesse le in relazione álllépoca 21diuriferimento, successiva ai fatti de quibus le but palesementė, stante la décadenza exiartt. 468b 493,
dif 495 CPR treitesti non potevano essere ammes
D si a prevá contrariasin ordine able cincostanze şuu
da cui lavèva già deposto il teste Colombo)er sone
Ugualmente infondata la censura contra l'ordinan za 15-7-94 che aveva respinto richiesta di riesame del coimputate IO, quale teste fondamentale ca ette☐☐ peristabilire b'estraneità di Di NA nell Titerion
di fermazione e negoziazione dei contratti, la mezzo re in di nuova rogatoria alle autorità elvetiche. Ciò sul
.
$
oner rilievo che le indicazioni di IO indicato la dal B.M come teste a carico - raccolte per ogato ria internazionale nella fase delle indagini preli
-.co minari, entravano di diritto nel fascicolo per ils.
dibattimento ai sensi dell'art. 431 lett. d) C.P.P. one;
■;i, ed erano utilizzabili per lettura ai sensi dell'art. 511 C.P.P., senza che potesse essere invovato in en contrario, il disposto dell'art. 513: C.P.P.,, testo ว
++), vigente al momento della celebrazione del processo
(tempus regit actum), dovendosi comunque ritenere...
-che l'impossibilità (da intendere in senso relativo). la di ottenere la presenza del IO nei tempi previ ella 26
sti per la conclusione del processo ecquindi l'ape B
_plicabilità dellfart 512 C. Papie r fr co
Nel merito la sentenza rilevavaachajrcome risuló si tato dalle dichiarazioni di tuftiti testimoni,nooma 5
0
Саб presi quelli richiamati dalla difesa (Mazzanti, Egi 4
diç Grand±ç¤¤óìombó;: che in quegli anniosi erano ta succeduti nella odricate presidente dell'ENT)DI
•pr dė NA strettamente legato alivértice del PSI, sper pe talea"äffiliazione politica" anche prima di diventa;
re vice presidente aveva conquistato all'interno to dell'ENT una posizione di potere assolutamente inat taccabile oltre che ineguagliabile da chicchessia Di
dompreso il Presidente, ce del tutto indipendente dalla divisione "formale" di attribuzioniɗo ovo ви
| Il collegamento tra i contratti di finanziamento to reciproco tra ENI e B.A. e l'illecità erogazione I co dei fondi al PSI esplicitamente riferito da EL,⠀⠀⠀ Pr
zi trovava un riscontro "ante litteram" negli appunti - 13 trovati a GL Fiocchi 3
Il coinvolgimento diretto e personale di Di DO ca na nell'attuazione del deposito di 50.000.000 di te dollari era poi ampiamente risultato dalle testimo pe nianze di IO, direttore finanziario dell'ENI:¨¦ qu dal 1971 al 1982 e come tale dipendente gerarchica ta mente da Di NA, di LEni, direttore aggiunto del dc 27
B.Alfe¦delísuo vice NI che avevano descritto 11
comportamento palesemente dominante evil ruolo deci sivo avuto da Di NA per la conclusione dellfacal cordo consil BSA.Ved i°skoivcontatti diretti coment
CA mui il nol lek ago
Bracpoi significativo che Di NA pochi mesiJ
· · prîmâ“ àvèvá boicottato l'altrocanalogo tentativour,
dél©B♥ATę Déžviceversa, nell'ottobre 1980, ipoco dop polié contatti con LI e XIsesi fosse fate to promotore del prestito in questione.
NICE sicuramente il menzionato coinvolgimento del
1 Di NA era dimostrato anche dai suoia subcessivíð
interventi sullo stesso IO, ie, suo tramite sui dirigenti dell UBS per ostacolare l'espletamen to·dellá rögätoria' richiesta dall'A‹G. italiana con lo scopo di individuare la titolarità del conto
: "Protezione è il nome dei beneficiari della eroga-
zione dei 73000.000iai dollari P
13)
EL: non sussisteva la preclusioneida giudi cato dedotta con riferimento agli addebiti già con testati all'imputato nel procedimento "principale"
per reati di bancarotta in danno del B.A. e per-io quali”ëra”intervenuta condanna, peraltro: non passa ta in giudicato al momento della sentenza, trattan dosi di fatti aventi una loro autonomia ontologica H 28
[e rientranti nell'istituto giuridico della contira nuazione previsto dall'art. 1 spy C.P ancorchécpV «/
☑1
nominalmente degradate [arcircostanza aggravante;
iz
_percil resto EL aveva propовto.censure in ordin n ne alla provenienza dei fondi, alla struttura delŷ i n
reato di bancarotta, (all elementersoggettivo del
_reato, alla qualificazione giuridica del fatte ete , %
** V
_ questioni per (le quali 'Valevang The considerazionis 6
1 1
syelte in linealgenerale e in relazione, ai coimpum a n
% 03 n tati.
14) Co LA: l'appello era inammissibile, per tardivi t tàvessendo stato proposto a mezzo di lettera vacco mandata spedita, il 13-11-25 e cioè oltre il termine
C di 45 giorni dalla notificazione dell'avviso di de posite effettuato ai sensi dell'art. 548 cpvc C.B+ I8
P alla párte e al suo difensore in data 26-9-95
- Comunque molti dei motivi presentati dalla dife
1
sa di altri imputati erano simili a quelli prepoin 2
8
stindal difensore di LA e per essi valeva l'ef n ficacia estensiva dell'appello prevista dall'art,
587 C.B.P. ma tutte le questioni prospettate dai . in coimputati,.fatta eccezione per l'entità della pema S
in relazione alla gravità oggettiva del reato, era J. I
no state giudicate prive di fondamento.: I 29
La Corte riconosceva attenuanti generiche, Jequi
Valenti, anche a LI che nel giudizio dije chéɔ
secondo grado aveva integralmente risarcito il Ran stia no sia al B.A sia agli azionisti che si erano co
Vi ce : I ho
|stituiti parte civile.d e e10 #
Quanto alla entità della pena, la stessa veniva 1
ridotta per tutti gli imputati (compresi, per l' eted,
effetto estensivo ex art. 587 C.P.P. Di NA che nin I
non aveva proposto impugnazione sul punto, e Larif pu 3
ni, il cui appello era inammissibile per tardivich பம்
taha seguito di nuova valutazione della gravità: divi oggettiva del reato, nonché delle circostanze age cco
| gravanti per le quali l'aumento di un anno per cia mine
Quanto Claxi di mesi quants Di NA, 22 me a scuna di esse come applicato in primo grado appa i de
--
riva esorbitante. B 1
500
ife 15 1 PContro la sentenza hanno proposto ricorso per tassazione tutti gli imputati e il Procuratore Ge-
'ef nerale;
per denunciare:
1) Craxi: nullità di tutti gli atti di indagi-
i 'ne a causa di carenza di potere dell'organo di ac pera cusa;
conseguente nullità degli atti giurisdizio-
era nali essendo stato il presente procedimento instau rato senza previà revoca del provvedimento del Giu
dice Istruttore di Roma 17-3-83 da considerarsi 30
isentenza istruttoria di proscioglimento comun- mo:
que senza un provvedimento autorizzatorio ai sensi st:
dell'art. 414 Codice vigente;
en Gu
2) violazione diritto di difesa e vizi di motis po:
Vazione per non essere stato ritenutolimpedimento: se דיה .!
del difensore di fiducia " **
3) I violazione degli artt. 486, 487 CwP+Pu viziN noi dio motivazione in ordine alla mancata revoca ab del la seconda udienza della ordinanza dichiarativa.
dir contumacia con sospensionero rinvio del dibat va timento con conseguente nullità degliatti succes ne sivi alla dichiarazione di contumacia;
de:
4) (sull'erronea reiszione dell' eccezione di tu incostituzionalità dell'art. 34 C.P.P. con riferis | tur mento alla negata incompatibilità del drin@camacia C.]
chio, componente del Collegio e redattore della ri sentenza del processo "principale" per la bancarot Val
ta fraudolenta in danno del AN OS e pre de.
...
sidente del Collegio di primo grado del presente processo;
Vis*
5) questione di legittimità costituzionale dell' de] atart. 34 cpv. C.P.P. con riferimento agli artt. 3
I comma, 24 II comma Cost. sostanzialmente sempre con riferimento, alla situazione, di cui sopra;
on moi
6) do] violazione di begge processualece vizi diɔ 31
motivazione in ordine alla utilizzazioneS elIS te stimonianza" e della "relazione" del capitanoidala
Guardia di Finanza Francesco (ARcio, pilastro portante dell'accusa e della motivazione delle ope
şentenze (gulla bancarotta del AN OSs fal
7) mancata assunzione disprove decisive sulla fuBL
non consapevolezza di Oraxi dello stato di dissesto deb BeA sh oviranace o " 144 '
8) (e motivi nuovi) violazione dei criteri dirig 1.
valutazione delle prove: doveva trovare applicazioq ne xil regime transitorio fa seguito della riforma dell'art. 513 C.P.P I erano quindi inutilizzabili en tutte be dichiarazioni dei coimputati rimasti cones tumacie diṁ quellitevocati absensi dell'arts 210 1 انية
C.P.P. che si erano avvalsi della facoltà di monest rispondere, in particolare le dichiarazioni di Sil
vano LA che erano state compiutamente in modo t s
1
determinante utilizzate nella sentenza
.로 5
9) Violazione degli antty 192 cpv., 187 C.•PPLI
vizi di motivazione in ordine alla prova sul fatto della œffettiva proprietà di UTC, NORDEUROPE,.ZUS 1'
attribuita al B.A. invece che allo IOR;
1930 __
10) violazione degli artt. 42, 43 C.P. vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo, pur generico, richiesto dal reato;
;
11) violazione degli artt. 59, 112 C.P., 219 L. ١٤٠ نے جو
F 521 522 6 R P rin ordine alle ritenutefaggraoni
Ventilókot teen té a mancanzárðiemotivazionessblaanegata cóncëssioner°q delle attenuanti generiches soll entità delha ÑA
(T aul non applicato comdonoa enoistneas nijonom
A mezzo d altro difensore vengone riproposte cor cènsure riguardanti elemento soggettive del neatdan J
cirdóstanze raggravanti attenua tingeneriakete peras tie BV B lieb no tab uisv
Mante lit edelbasentenza pr olazo F
ne degli arttu 544 IT comma;
178.Lottid C.P.P 16
comma II ett bi elle Convenzione Europea dei diun ritti dell'uomo perisviolazione dei diritti del di fesa conseguente al fatto che, invece che nel ter-
mine massimo di novanta giorni dalla lettura del dir spositiva, la (maxi) sentenza era stata depositata va dopo quasi un anno e due mesi di lavoro, studio to riflessione;
con conseguente: impossibilità per la difesa di approntare una motivata rimpugnazione nel zi termine di soli quarantacinque giorni previste dal is
La Legge;
to coordi no
2) 4. nullità assoluta di tutti gli atti di inda-
gine ſe conseguentemente della sentenza per inesi ch stenza del potere di indagine ed accusatorio della qu
От p بونو NE
Procura della Repubblica di, Milano sestanzialmentes
(of nei termini di qui al I, motivor XI ssfoiv
A violazione degli artt. 190, 191, 192 CAP
vizi di motivazione sulla ritenuta attendibilità S.
delle chiamate in correità di EL LAs
4) Violazione dell'art 220 C.R.Romper,inseri-
mento nella sentenza di una pseudo perizia del giu, m ec o dice senza alcun contradiptorio tra le parti Ara td
5)6)7) erronea, applicazione degli artt. 112 n817
312 comma , 218 CP nol L. F. vizi di motiva- AsV
zionecin ordine alla ritenuta sussistenza delle as Lazio F
gravanti ih enoiaeimme stopen off ont o ni ras
8)
¡Violazione artt. 62 bis, 69 C.P. e vizi di m otivazione in, ordine alla pancata dichiarazione, dian prevalenza delle attenuanti generiche r tout t ter
9) F errata applicazione dell'art. 513 C.P.P. ¡nor 1 dir
Vellato dalla L. 267/97, con particolare, riferimen, b. ata:
to alla norma transitoria ex art. 6j vla responsabi 9000
lità era stata affermata sulla base delle dichiara la zioni rese da EL e LA al R.M. nella fase neliy istruttoria acquisite al fascicolo dibattimentále dal s
-
nonostante la formale opposizione di LI, e-mai confermate al dibattimento dai predetti imputati da-
☐ che erano rimasti contumaci;
idi dettisimputatis of
9- ம் quindi, si chiedeva sin d'ora" (la citazione dinan
س
ب 34
ster
10.) violazione a ± 13 , 139 ØYP.PR a mag
(E tirafone if ofifne of ²à ªn þvªèll Vazi
pën ai fi ñ m eant fa no vitom i div sula
DI NA ( ú fp P tà ba Q ¥ ¥ ¥ à
gine per carenza di potere de gan accusa dark vi azion i af t²¶23 ± Â 178 tent
414, 191 €80.Pf sostanzialmente negli stessi°¿e?ÑÍ ik
( ((
£84 àff f 22 TEs 772 dent mancatà assunzione di prova decisiva violažić- nesl në degli artt 5 5140 P P 1 897nds عرفة
267 in ordine alla negata ammissione di testi e al lar la ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese ter nef c indagini preliminari da IÊ blis ni e tutti gli altri che non erano testi ma imputa le ti di reati connessi of arte 210 Q.P.P. Si quali in dell
„dibattimento si arano avvalsi della facoltà di non rispondere, ovvero;
quanto a IO, senza che fosse disposto 1'accompagnamento coattivoª o£là rồi – dati gatoria internazionale;
int 9 nel! 23) vizi di motivazione mancata dimostrazione di dell'elemento oggettivo e soggettive del reato. no
LARINI: 1)?)3)4) sulla tempestività dell'appel ta
--
lo, anche consideratabl(incompletezza dell'estratto contumaciale ela invalidità della notifica dello ta 3.5
stesso. 20 toread i flo s otst
CELLI 7723 vi zion at begge1)2)3)
4).vazione sull'elemento, soggettivo del reato as fidem sulle provenienza dei fondi esla loro riferibilità:
al B.Ante comunque sulle conoscenïa die dalo fatos:
de parte di EL;
odem pena dinieke digati tenuanti generiche. _ Olatu n
11 PROCURATORE GENERALE: sua volta censuravcon denunce di Violazione di Legge e viziś difmotivazion nel'estensione a Dio ENnateralarini del motivo di appello dio XI e LI, relativo, alla pena
13 l'applicazione del condong a LAnod'errones deta terminazione della durata dell'interdizione da pub se blici ruffici per ELos XIa, la concessionedels le attenuanti generiche a TEl , la riduzione tab della pena a XI. 3
Motivi della decisione
Avendo la Corte di Cassazione, con sentenza ind data 22 Aprile 98, rigettato il ricorso di ELon
nel procedimento "principale" riguardante i reati di bancarotta commessi, da numerosi, soggetti in dan no del AN, OS, ed essendo, quindi, passa ta in giudicato la sentenza di condanna di. EL,
per bancarotta fraudolenta per distrazione aggrava
Q
,
ta dalla pluralità, dei fatti, deve trovare applica
☑ 36 iz fatzione la norma dell'art. 649 C.P.P. che non and (ECS( che
216 n e gibst in find a ba es las áð ó lgrado per e sta bl age cab e este secondo gindian vengan o Gialstate
ibi precedenza) iniziate impone if men dell'imputato. it ou t
Euè vero che ciascun fatto difdist glisestremiide atoni bancarottas maid altresi vė una ro che in Legge strutturato la rattsp ser cuf all aft£216 Le .±¿ómè reato un do the talte reb stabanene se posto in lessere con la commissione all u o teplá¯Ìƒàªà ¸£à , com £วત£Ì̈
250 219 e co la±Ðï।lità
Otri dei fatti come ci nanza aggravante de nts o
Creato di bancarotta. fah ARs
I Tale essendo la struttura data dalla Legge al reato in questione non è consentito richiamare la e m te _ normativa del reato continuato ris ta irrilevan te che il procedimento per il conto protezione" ¨* aum rit facesse inizialmente parte del più ampio procedi la mento "principale dal quale venne separato con 10
671 ordinanza di rinvio a giudizi
Equindi come la horma dell'art. 649 C.P.P. hon rea consente un secondo giudizio riguardante gli stessi +37 88.
fatti dikbandárotta=ifrévodábilmente gi aðàíçatìžene chólsá vďzver amente considerat c shóng lapuci róostanze aggravanti q ë
la natura deqi ancorché that t aggravante "déla pu tà maggior ragione.ipreclude un secondo giudizio che a oggetto sontalto Patti non compresi tra quell a cui salla sentenza irrevocabile,onal fire parole una circostanza aggravante del reato giudicato con ssentenza dirrevocabile nella fattispecie stram al tro giaritenuta nelle condanna di Gel i
2: vo Una diversa interpretazione poi, determinarebbe il risultato di una condanna a pena "piena” për bay j uno' a più fatti che se giudicati insieme agli ars tri, avrebbe comportato soltanto un aumento di pea na to addirittura, nell'ipotesi di attenuanti
| XEMMXFXENNXXXXHMIY riconosciute nell'altro processo e mantenute pquivalenti o prevalenti all'aggravan inte anche, in presenza degli ulteriori fatti, nessum 2
( aumento); senza che la questione di "aquità possa
:ritenersi; risolta con procedimento da espletare nel la fase dell'esecuzione che peraltro il CP.B. (art. 1
671) prevede saltanto peril, concorso formale i reato continuato on 38. ६ह
dei Passando all a ricorso degli altri impat.
tati (fatta eccezione penibarini si cui mOLLY
merito peraltro delle stesse tenere di iquebli det coimputati, non ressono essere presi in consideramı
zione in quanto il suo ricorsemen può andare ols tre" le doglianze sulla pronuncia di inammissibili tà dell'appello con niferimento alle questioni20.
processuali sostanziali di carattere generale ico muni a più ricorrentida Corte osservan orio DAN 29
1) qraf , mullità di tutti gli atti di indagine sa causa di carenza di potere dell'organo di accusa, consu̸-
(Si sostiene che guente nullità degli atti giurisdizionali i prov
Vedimento del Giudice Istruttore di Roma 17-3-8311
era, formalmente per intestazione e struttura, ung,
sentenza di proscioglimento exant 37 & CPR 1930
e non un decreto di archiviazione;
conseguentemente essendo il fatto del presente processo: do: stessox (bas ancorché diversamente, qualificato, già definito dal
Giudice Istruttore di Roma, per il nuovo procedimen to avrebbe dovuto essere previamente disposterex a art 434 CP.P. la revoca della pronuncia;
comun
• que, anche a ritenere che si fosse trattato di de creto di archiviazione, sussisteva una preclusione 232.
superabile solo attraverso un provvedimento auto-ai rizzatorio ai sensi dell'art. 414 C.P.P.; quanto so all کوتو
præhovendomi ritenere tha t 70
byvedimento non defixa # v S
proud of life na s sta rgate CZP P (Tegelmati
sostanzialmente g ustoni de b
1 M an o con riferimento e f al provvedimentovæðis Giu r i s
296-83, e quelle del motivo di Di NA L ib motiv o possono trovare coglimento e nome nemi g i ng in osnet
L'impugnata sentenza (supra I parte sub 4) he is affermate one i provvedimenti dei Giudice Istrutto
re di Roma erano decreti di archiviazione non 0)
sentenze istruttorie di proscioglimento e tale in quadramento deve ritenersi corretto posto che sulle.
base dei dati risultanti dai menzionatii provvedi menti deve escludersi che l'azione penale fosse sta ta già esercitata e che quindi la decisione, ancor ché formalmente "di impromovibilità dell'azione pe nale" fosse nella realtà una sentenza di prosci L
glimento; esclusa quinti l'applicabilità dell'arty:
232 Disp.Att. C P.P. 88 che equipara le sentenzer istruttorier emesse a norma dellabrogator codice aller sentenze, di non luogovar procedere ex art, 4251
+3 40
del, vigente podice (e implica quindi la napossitàr
da na nenuncia, di revoca expñt. A FEE, POR PL
tersi nuovamente procederes in ordine a liratessi fatti) altrettanto correttamente la sentenza ha i escluso che per procedere in ordine egli stessi ta fatti archiviati ai sensi dell'art. 7A & R P. 1930
fossernecessario un provvedimento di autorizzazione,
assolutamente non previsto da alcunal normas del tips di quella del menzionate arty 232 Dien, Att. CPR
1988 come già detto riguardanter soltanto, legen-
tenze di proscioglimento e non pure i decretindi archiviazione I siqua) sametnea stanguomitu tof ARvii è una ragione assorbente ditogni questione
(e quindi di quella relativa alles nature dei due or
I
provvedimenti e cioè che i fatti di cui al presen f:
te processo sono assolutamente, diversi sotto tut ti inprofili azione, evento, oggetto giuridico and della tutela penale da quelli oggetto dei menzio nati provvedimenti del Giudice, Istruttore
B ánfatti le comunicazioni giudiziarie e il re lativo procedimento come sopra definito riguardana no possibili fatti di corruzione dei funzionari del
1'ENI e di°;beculatop commesso dagli stessi per finan ziamenti al AN OS dannosis per l'istituto, 2
il-presente processo“ invece riguarda fatti di dis 1
Оз strazione in a AN OSmmaixir
zati in queroprosedimentos Es ta te p rima 1077
neläſambito delª'arts5649 richiamatorperia posisyo
60 zione Ge li deventhaleiprevonabile pro möj
giudizio per quei fatti non avrebb@Iceffamente pre
939 cluso il giudizio per bancáŕotta fraudolenta meisado one confronti degli stessi imputati proprio perché si ipg sarebbe trattato non degli stessi fattiidiversamen tenqualificati parítitóla, Igrado neūciṛö ŝtänża, maiɔ
diofatti diversis foo t of siro v sd s et of
2) provenienza d i fondida and OS sia ၁ si sprov
Sul punte XIzzcon il (IX motivo, raklbevidenzaïë-i www one
|stensibile agli altri ridonnenti, denuncia (viola#rqq
AI zione degli artt. 192 cpvd, 187 C P Basvizi wň moleh sen tivazione incestirema sintesi deducendo iche: Xil frea A
tut to di bancarotta era stato consumato daraltri in o
27% epɗcamprecedente, senza il concorso di XI e del m
21.0 PSI era dentro il rapporto BA TOR che si 11
concretizzata la destrazione delle risorse s esi era definito il concorso con il terzo estraneor e cioè lo IOR;
in attivi cera l'imprenditore doin del che distrae fraudolentemente (il. B.A ) il terzola :
nan estraneo, che coopera consapevolmente nella distrasyo
.
Luto; zione criminosa. (16 IOR): incassando tutti i capita in di lindella distrazione, poi, eventualmente, vi era un 42
altro extraneus: (fraxi)ocheiperd exactale re conte frontadel terzo entrained parament paris ( Jup cavatuna Vēra prova sul fattoðð èffé tá
prietà di UTC, Nordeurope ZNS (attribuitiɣ᪨ЪÃcial
invece che allo IOR)stale da poter sostanziar ia cusare la motivazione della sentenza s of B ai to time b
E poiché interdine allaƒprovenienza dei fondis (ea cioè dei 7.000.000§ diódollari)idal ANs Ambrosianet,
la sentenza ha valorizzato particolarmente bladeso f sizione del ſteste LU, capitano della Guardia
di Finanzayyed i richiami dallo stesso fatti alcrap porto day dai suoi uomini redatto nelbiambito a de
-
_del provvedimento principale sull'insolvenza del Bja nt
A TX motivo del ricorso di Craxt, sopra riassun to con estrema sintesi, va esaminate unitamente al: VI ta motivo che denuncia violazione di Legge processuale s de vizi, di, motivazione deducendo che il capitano AR av de cia, più che come testimone che riferisce su fattonco riferentesi all'imputazione era stato consulente ited nico che aveva espresso il suo giudizio al termine p mi delka sua fatica di studioso;
conseguentemente la sua deposizione, così.come” la "relazione scritta, doveva ne ritenersi inutilizzabile: ai sensi dell'art. 191 C.PL: tg
P. essendo stato formalmente, esaminato e controesamil ci
I 43- =
nato sim vésté) di testimone mentre în ³eff€££¥ª¤ùߣd eblesame si condo. Un apsorppiaa sa subte artoƒ50µ¤ «P‹Ðastant'è che aveva tu onsuu care un senorme (volumel di documenti tutte le mote serit ote poi confluite nella relazione acquisita atti. o f no towa (ot theo
Quest'ultimo esemente infondato ia Va nfatti in primosiuogomilovato che inuti
Qizzabilità e art. 191.CPP levabile anche ufficio in ogni statosegrado dei procedimento argo guarda le "prove acquisite in violazione” dėl a via tic stabiliti-dalla. Ileġge" situazione ben diversasia.
da quella prospettata dal ricorrente nella nono sússistes certamente uno specific divieto di sy pacquisizione e in ipotesi potrebbe ravvisarsi so1
tanto inosservanza delle regole per l'assunzione della prova testimonialen ohee eventualmente potrebbe avere rilievo unicamente sottoril divershiprofilon d della nullità n ing a v o c vivamp i rilevato che nessuna opposizione risultat
0
1
| proposta all'assunzione, delsteste ARcio'neister mini indicati dal R.M, nella richiesta di ammissio ua ne (sostanzialmente quelli seguiti onelbesame delet a teste), che il teste è stato resaminato su fattispe cifici cancorché lansua conoscenza sulla basedeblais.
* Ex
[documentazione mageolta, eildinit to diɛdifesa cà
stato assicurato dal controesame ce chen infime, ad suna eventuale, nullità (che mai potrebbe ritener assoluta ai sensi dell a 179 BB[¿comeritake mu rilevabile di ufficio incogni to grado diely p cedimento) è stata dedotta con l'appello. " . It s ģ
Quanto alla relazione scritta di Pa pure richiamata nella sentenza la stessa può ritenersi legittimamenter acquisitaï agli atti del dibattimento considerato che nelle sostanza era soltanto esplit cativa di quanto già riferito dal teste nella depo sizione e, come affermato da S U 24+1-96; [Panigoni, m altri tale acquisizione sicuramentes consenti 368
Va alle parti il controllo delle dichiarazioni del teste e quindi un più puntuale esercizio del diritto b di difesa d e 一
Quanto sopra premesso deve ritenersi infondato.”
anche il Ikemotivo di ricorso che nella sostanza prospetta soltanto una diversa valutaziönéläöllélu
risultanze processuali su punto congruamente motiva
(impugnata seurenza. to dell'impugnazione che, valorizzando la deposizio ne del testé ARcio ed i richiami dallo stesso
$5
fatti al rapporto da lui dal suoi uomini redatton 10
nell'ambito del procedimento: principale, dépos
zione del liquidatore Gerini, nonché la copiosa do
B dumentazione equ a l stutto intret finates p icamente antenuto e sauriert augnbe mdstate qual i at 30+1 -80
2 éva trasperit d e importier spetti méñté déläpi "3.7000000 ªÂ±37500.000 so te fanamensez corporation da cu ntőrepano B
atati trasferiti Sälta UBS Unione Banche Svizzare
a futana pari accredito dot conto:633369 sigiai
Profezione tím realtà apparteneva and Ambro to
S po t Intés azione dell azionivinica 1
|_ no a116 formerॣiðuíáíaµ siché déttaisocietยoo 20
me le molte altre coinvoltesnei passaggi diedenaro
öggatto di distraziones erano semplici "schermi o
_ utilizzati vi d ï°dirigenti del AN me sto
| brosiano per dissimulare la provenienza dei fondi.
In particolare la sentenza ha del tattoologica'
'mente dato decisivo rilievo alla lettera 26 luglio D£79 proveniente dal B.A. Andino e sottoscritta diret tamente de BE CA, direttà all'Istituto per le Opre di Religione (IOR) darcuit risultava ling a0 1
Scarico di acquistarer.e detenere fiduciariamentmente, le 13
$500 azioni al portatore, senza valore, nominale,idi
United Credit Corporation, Pañama) (UTC) per conto i dello stesso AN OS che contestualmente assumeva la gestione effettiva della predetta so- 4675
e tà; ed ha anche qui del tutto logicamente,
tenuto che conferma evidente della "incontestabile facerità circa i rapporti tra AN, OS e TOR
in vrelazione alla titolarità delle azioni UTQ (e..
1
jidella controllata Nordeurone). " era desunta dalls cancorde stipulato a Ginevra tra le TOR se il AN
„OS in liquidazione coatta amministrativa,
il AN Ambrosiana Holding in gestione controlla otace Bance Ambrosiane Overseas di NA in li
_quidazionésiaogordo nel quale 10 IOR aveva ricono sciuto ilodiritto della Holding Lussemburghese ad joottenere agriconsegna delle azioni UTC. si era
obbbisata'alla[restituzione dei titoli, circostanzaés
confermata dal liquidatore del AN OS,
Lanfranco Gerini, all'udienza del 15 7594cm inor !
3) elemento soggettivo, del reato correlato all' 口
«éleménto oggettive della, distrazione;
con il mo tè
TI (ermotivo aggiunte) XI denuncia Violazione να
Idegli artt. 42, 43r@xP. mancanzardi motivazione so deducendo che in pratica era stata ritenutá la, tà
responsabilità oggettivamentre per affermazione ef
-
bai responsabilità è necessaria la sia pur generica mt 5
consapevolezza) che l'azione pone, in pericolo la garanzia dei creditorius wo;
” XI ove pur, fosse. اله
stato consapevole di tutti i termini dell'operar ge 47
tabliments one in be ta to'eraião
on ce b a rebbe avut grande vantaggi da operazione st o p oft quisizione tra die con E com astia de man i cato finanziario recuper altrimenti chi fico to sissimoy de grosso credito confront PSI
sha dy ritenersi ' sistène di uncapportp' f cat alagmaticomel quales ida maggior beneficiarios
Sarebbe risultatorga BA×96... ed era indlevenes chê miel contratto fosse illecito al besenzialešá
essendo viceversa la prospettiva delsgruppo ambroo
(sianoɔ chẽŋo acquisendo comel cliente l'ENI…potevaj a uscire dallasgrave ori si finanziaria ca ți taleimve stivo((ulteriormente precisato nel I motivoj aggium
±o vaqcorrélatorals motivo VII che denuncia manca taiássunzione diſprové decisive sulla non consape volēzzaidinűrázi dėlioestato diſdissėsto, ormeglio,
Isulla consapevolezza, dello stato di grande solidéz
tàrdeléB.A©;±asmezzó dëllésaufórità (Ciampi¿[Dini
eraltri) Iché conevalarėlistituzionale avevanoifor
་
་
mubato il giudizio e rin realtà un fatto manifesto cė≥ufficializzato :so'suŀläcsolídità della banda en un motivissepraɔriassuntiðriguardantisi©principî
generali in tema) dürdolia della bancarottape di 48
strazione ma anche nella sostanze comontorsti l so di distrazione (gunto questiultimo sul cificamente insiste anche il motivo di TEl
ancorché relatívo a ggravante ex on maLF ) sono infondatie avendo i giudici di meristo of fatto commetta applicazione del principian t o
Ia Più volte i impugnata sentenza sottolinemichele ma
1'erogazione dei 3 000 000' airdollári paj elastal al particolare interesse di CAó al finanziamento 體
da parte dell'ENI ' perché pero la salvezzáidelė
ANiera Vitale, ottenere credito dallIENlicia per ché la esposizione debitoria nei confronti dell'En ag te Nazionale Idrocarburi era diventatas criticatcon 孰 210
serieïdifficoltàrdiarientro (si voleva evitaret sou 20
prattuttovuna richiesta di immediator rimborso),ysia la perché la bufera cheläveva investito il gruppo ave par va determinato una acuta crisi della capacità din raccolta di liquidità sui mercati internasionaligv 70
motivo per cui era necessario, ancheysottocil profi ne
$3
londell immagine dell'azienda discredito . esibiréj FÉ
un rinnovato interesse dell'ENI verso al AN Ame con
---
brosiano" "e sempre. "per ripristinare: 1'immagine e page prestigio della sua Banca" all'estero;quale ulterio PP
}
relcontropartita era stata anche chiesta ed ottenuta esol la lettera incarico al Presidente del B.A. di ra 3.
о 48
presentare; e tutelare in Canadayglje interessi delar
ENI) ¡ng Cosìo come. altran ragiones dell;
erogazione FRE che la stessa avrebbe estinto il, debito deli PSI vers
واحد
B emcom evidente" Vantaggio, della banca posto che, secondo la prospettive di Salviɗin; prática Barl
rebbero l'uscitile non[71000.000, di;
dollariɓ "Veri?".
ma 7.000.000 di un credito difficilmente exsolgadn parteirecuperabile. Ino tes if s YD NO
...
_ Quindi, a differenza delle altre'ipotesiɗdindia
strazione ritenute nel processer Sprincipale cheJe
Vedevano destinazioni dei fondi delтB•A•{contraried agliçinteressi aziendalipnel caso in esame l'eroga zione dei 7.000.000 di dollari vente, effettuatamper
Le ragioni di cui sopraɔe quindi nell'interesse del 0
la bancacfinteresse, tra l'altro realizzato nella parte[essenziale che era quella del ripristino dei rapporti con l'ENI: per finanziamenti e altro .
☑
| Potrebbe allora sostenersi che in tale situazio-
ne non puo parlarsi di "dìstrazione" ex arte 216 0.
F in base al principio affermato da questa Corte "
☐☐ con sentenza 21-1-98, US (in Cass. Pen 1998
3410-3411 pag 1695-1696) ancorché oin relazione a creato di appropriazione indebita, secondo la quale ... deve escludersi che possa essere qualificata come distra t મા 50
ne di denaro che pur compiut norme organizzative delle societes risponde? ad;
whil interesse riconducibile anche indirettamente alls tod ladestinazione oggetto, sociale " chev "atra Perfomento di suf lisfondi fextrábilancio) al perseguimento come mezci illeciti degli interessi social ad esempio confe ran
-
erogazioni di finanziamenti i legali a partiti. poli "ai tici ... non integra gli estremi dellstonariatio ne 37-
neiindebita . www
Questa Corter peraltro non condivide stal o princi pev se riferito alla olistrazione, art. 286 L.F. pide ritiene correttá la tèsi in diritto dellfîmpuv rani gnata, sentenza secondo la qualentale impostazione del esimproponibiles"posto che il programma daicuiosas S'
rebbero derivati benefici economici per entrambe l proj parti non era l'equivalente dijunacontrattochecitol did ma un puro scambio di favori oggettivamente ille - glix citi".é dovendosi escludere che erogazioni illecite, sold pur effettuate nell'interesse della società, rien- 'co A
tring snell oggetto sociale da intendere nel senso zier
(( Comprensiva anche dei mezzi.) late di concreta attività economica che la società aler si propone di esercitare. nerd
Tale essendo il concetto di "distrazione ex core
art. 216'L,F.ve in applicazione dei principi costan I
+
temente affermati dalla giurisprudenza (per tutte deld
proprio Cass., 22-4-98 remessa nel procedimento ex L 57. 50
cipale per Pasbancarotta n de B u mbo).
si mo ndevĕ riaffermarsi chesado integrare men todsoggettivo della bancarotta fär diáfráziðnét oua suffibienteiíkidókoigenerico insite inellasconsäpeid
vole wolontà del fatto disfratfivosòsenza8c4e-dccom ranosdollégamentíosziologiciiecpsicologiċirtraslap)
"distrazióne de Sibrfallimentabeiquindi la prévisi
ne dell'insolvenza come effetto necessarïépíprobaṁ:
bikeṇe passibile Hëll'atto .dispositive neobacconsa pevolezza dhe te intaccano può intaccane laga
啡
ranzia nord doth rappresentata dal patrimonio) si dell'impres ' in ing th pixotienst c on s DOde:ob'infondatezza del Whymo tivo quanto la W
prova dedotte per dimostrare noff.consapevolezzat di Oraxi dello stato di dissesto (finanziariovo mei glio la sua consapevolezza dello stato di grande ur solidità finanziaria economica (patrimoniale del Ban
co Ambrosiand "periquanto testé detto in rela zione all'elemento soggettiva del reato, non aveva alcun carattere di decisività ai fini dell'esclusio
_ ne del dolo (questo è l'ambito del motivo dimi corso e quello: sempre dedotto: dal ricorrente)
A) applicabilità della disciplina: transitoria i delfart :513. C.R.P. quale risulta dalla modificance ex L 7-8-1997;n° 267 e dalla sentenza della Corte 582
Costituzionale 26 ottobre/s2jnovembre 98rotalefapt
plicazione vienerichtest dat a (V
muovi TEl±b (IX) DiNAs (III);Onon visè dubof biogchapsessussistono le condizione bindicateidalSua
1
25-298 Geringovilts iniparticulare servisulterà
(come verrà precisato in prosiéguo) che glifebemant to probatori desuntisdalke Iattureidellendichiarab"
zioni predibattimentali di coimputat o m aticən
disreato sconnesso iengart. 210; 'ⱭB P inonepiù consen tite hanno avuto un peso reale sulle decisione ſebs
La CA EB dovrà trovarajapubicazionefkast norma transitoria di cui all'art. 6 L. 267/197I'LLAT
5 circostanze caggrav ati sexedet. 219 'dommarali e comma n°1 L.Fos: XI (motivo se motivi b) c ro di altro idifensore) of MA (motivi VENIE) de nunciano errata applicazione dell'art.219 .F. se vizi di motivazione in ordine salla ritenuta sussies
વપ stenza delle aggravanti del danno patrimoniale di07
rilevante entità e della pluralità dei fatti inis im sintesi si sostiene quanto all'aggravante della plu ite ralità dei fatti art 219 cpv n°1 L.R., che nell ive la fattispecie vi era stato un unico processo, volio Val
tivo, un unico, accordo, ed erroneamente quindi, la po sentenza aveva considerato come due distinti fattib gay distrattivi i due versamenti delle due rate dei x zi %
53
7.000.000 di dollari, quante al gravante ex an
-
.-'.
219 comma 1, che il danno della bancarotta deve es-
sere valutato in correlazione alla diminuzione che i fatti di reato hanno "determinato nella quota idir attivo ripartibile tra i creditori, ſche i 71000 1000
di dollari, rispetto al passivo fallimentare dio
Miliardi
1.700 rappresentavano solo le 9,50 dell'in tera somme, ë che, nel calcolo del danno doveva tes nensi conto del notevole vantaggio economico con jal seguito dal B.A. a seguito di contratti con L'ENI
FaNei motivindio XIo pi, insiste anche nella ecce zione di nullità del decreto che dispone il giudi zig, men mancata enunciazione del fatto posta alle base delle aggravanti, a la mancanza di cdrelazione litra l'imputazione, delle' aggravantio contestate certa sentenza.
La Corte, premessa la manifesta infondatezza di
1) quest'ultima deduzione posto che dal capo di imputazione si degumeva chiaramente che l'aggravan te della pluralità dei fatti era correlata ai due versamenti di 3.500.000 dollarivciascuno, rispetti ,
vamente dall'agtobre 80 e febbraio 81, e che all'im porto di tali versamenti era correlata l'altra ag 2
In deve escludersi mancanza di correla?) grayante,
zione tra accusa, e sentenza, peraltro denunciate 542 とく
•dap mat në nëna Pt 20
be eveberga to ate poste
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ཨྰཿ
esecuzionandis im afdicoradcondo non ſésél e nomisti ci e n temente distinte no fempo e a e , 期 zione attraverso i qua fu posto in essere disc passaggio di denaro 2 eilevante I
de dam pa nia cagion strazione (valutazione che va ta at nomen fo in cui inferviene e dichiara one deve essere correlato al valore economico dei Ven
oggetto della distrazione non alla diminuzione is da del valore della quota di attivo ripartibil ra is tua creditorische potrà valere eventualmente sco terio sussidiario casi "limite" dovendosi poi ter osservare che il reato in questione non offende sol tanto l'interesse dei creditorima, nella impresa Cefi
collettiva, anche quello dei soci che senza i fat ti di distrazione avrebbero goduto di un diritto વચ્ચ di riparto della quota finale di valore maggiore of rispetto a quello eventualmente. ottenuto in sede 199
fallimentare e che il fallimento potrebbe persino chiudersi in attivo ma ciò non escluderebbe certa sing mente la distrazione come sottrazione di be ll garanzia dei creditori da valutare, quindi, secon dini
о do le criteriode valore economico dei beni dietat til correttamente qui considerati on complessiva della, distrazione dit 7.000.000 dis do15
lari cipè cince, 10,000.000.000, dell'
state, ritenuta l'a r te, in questioneɔ AŐ
\cessità di utilizzare criteri sussidiari.ió 919229
• Va da sé che, una volta escluso che (à vantaggiv derivati al AN OS dagli accorday contId
ENI possano avere influenza ai fini dēlifesclusion
ne della distrazione, presta che il danno corrispon de all'importo complessivo delle erogazionios quin di ai 7.000.000 di dollari (senza che possa effebr tuarsi una specie di "compensatio lucriveun danno").
as osh rileva infine che in relazione alle menziona te aggravanti, consideratio fatti come addebitat,
non trova concreto spazio il richiamo all'art.59
C.P fatto nei motivi di XI che pacificamente u era a conoscenza sia dell'importo delle erogazioni sia del fatto che sarebbero state poate in essere in due volte s a 9220
2FG O
Passando ai motivi di ricorso che riguardano it.
singold imputati la Corte osserva: 7 0
Oraxit con il II motivo denuncia violazione di diritto di difesa e vizi di motivazione: alla prima 56
anza gi sh tore bich on ma solo per' obman ar en egittimo impēḍimento d i seguentemente non poteva jessere dichiaratà là còntumà câ¨àªªàè ªªàmputate, prov vėdimento che prequppone the singo, state sentite le parti u è quaσ
sicuramenteƒè róñé affermazione della èftën
secondo a qu e me dimento non può precludere ‡àªÃªch±ª‡à¤£Øné discof
|tumacia 200 ) [ 5 000.000. ±
(¨¤¸Ð ³ ب¤à¥àª£àªínfondato ɔ". £5 stɔgga ny bezzut infatti, come risulta dall impugnata sentenza che ha proceduto ad attenta indicazione dei dati t risultanti dal verbale di dibattimento, nella prima pr udienza XI fu ritualmente assistite dal difenso re che si era presentato come sostituto del difenso red fiducia;
e la circostanza che dette difensore fosse stato incaricato della sostituzione soltanto al fine di chiedere il rinvio del dibattimento per impedimento del difensore di fiducia, circostanza mar fatta presente solo in un secondo momento e cioè dix dopo l'esame della regolarità delle citazioni a) 0 1
giudizio dei vari imputati adichiarazione di 11.
그 57
contumacia disposta sentite Le pārti" nan comporta
Mapenza del difenaoñes ato he ljassunzione dele le garanziër di difensone con las consenɛd: dalɔ giudic ce equivale nell'ipotesis diſcuitalas ant., 97iIocom
ma.CPPoovallar designazione;
diŋufficio daspartire dels Presidente (art. 484 pv C P P ) inessuna vio lazione dei diritti' della difesa quindi,sinɔrel
zion ala dichiarazione di contumacia di XIode:
po la quale il dibattimentor EB rinviatosaɖɔ altra udienzàfä ßeguito del andichiarazione disadesione deſparteƒdēi.difensoricallaſmanifestazione disprova testa proclamata dalle(Gaméret Penali Stante quanto sopra divieneVirrilevante ferroneità dellläffermar
"per completezza. zione, peraltre fatta dalla sentenza secondo la qua
Len"l'assenza del difensore per impedimentos nonmpuò
precluderecla dichiarazione di contumacia", cioc considerato, che la contumacia: vieneidichiarata "sen tite le parti (art. 1487 Iscomma) eoquindi iniprimā
Luogo il difensore. . .. b enoi s
Conil III motivo denuncia violazione degli artt.
☑
486, 487 C.P.P. vizi di motivazione in ordine alla mancata revoca - alla seconda udienza della or dinanza dichiarativa di contumacia con sospensione;
L
o rinvio del dibattimento: accettando l'assunto che
+ 1
il certificato medico "valido" era solo il secondo, 58
quello munit' legalizzazione conso pervenuta mbuesto secondo certificato su pie prova dimostrative dell'esolute impossibilit a a dian comparire, ai sensi dell arts (487 V comma€VPXP 1
-tat ordinanza dio.contumacia doveva essere revocatas) s tiv era contradittoria Waffermazione della sentenzalan.
.att secondo la, quale la revoca dell'ordinanza presuppo 6.
ne che la prova delliimpedimentos siaianteriöre alė Ref
la dichiarazione di contumacia uih. Is slow it ag dovi
Anche tale motiveïèlinfondátóhint quantos l'intéry del pretazione dell artin1487 Vicomma CePip idata dalla sentenza (suptail parte 10 à)sdevé ritenersi corso del retta;
"la prová indicata nel comma IV che perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza di contumacia mai prima della décisione è quella già formata al mömen 18 to della dichiarazione di contumacia e non quella COSA formata successivamente ancorché. attestante asso- chel lute impedimento sussistente al momento dellaïdi sogi chiarazione di contumacia.
ZUSN
Deve soltanto precisarsi che una prova formata nona successivamente può attestare un impedimento a com to a parire da valutare non ai fini della revoca della sval dichiarazione di contumacia ma ai sensi del III com iribe ma dell'art. 486 che, nel caso di impedimento in ricu una qualsiasi udienza successiva, impone ta sospent
.Jdei
- shaneso ɓal orinvia idełodibattimento; [monɓrisulta che ka valutazione iconospecificoɲriferìmenterakŀlimpa
.dimentoɛalb'udienzáɛdèb 20-619 sia stata effettuat
-tatėgnéppűrenrickiestay,comunque olajsentenzajha, mo tivatamante Descluso che le [condizioni diisalutėsim
1.attestate dallascertificazione medicaçin÷dataɗblis
6-94 sintégrassero impossibilità assolutaja compari
Fe (anche se una fabesvalutazione megliofavrebbeva dovuto essere fatta dals@ribunale con ordinanzar deli20 6 94 offeb ofsibut leb of tícen il IV motivo idenunciasŀlderponea reiezion o dell'accèziónë dísincostituzionalità dell'art. 34p
he CPU ? GA chio, "componente de l e
é redattore della sentenza del processo " principay
10 per la bancarotta fraudolenta in danno del Ban
co OS (nel quale si era formata la prova
| che le somme di denaro (venivano distratte attraver so il BA Andino che utilizzava Nordeurope;
U10,
Zug Corporation esId IOR comėristituto diffacciata),
non era giudice terzo nel secondo processo, celebra to a carico.di altri, concorrenti, nel quale ayeva)|
svolto funzioni di presidente del collegio;
era ir irilevante che non fosse stata proposta istanza di
Aricusazione, all'epoca improponibile per mancanzar dei presupposti di cui all'art.±37 ¤•P.P., posto Go
echetéssendecil:processoлánó faðiṇúcorso ledoavante
Lavdichiarazion¿ïaliincostituzionahiƒà¤ëßkët£¤v
Stan" nonpoteva parlar§í daɓsituazionellebaunital
Con Vinmotivo esprigoddevajquestione diŋløgitti
mitàtedstitúzionalsdel art№34ã¶pvq¤¤ »P«Bus¢ON͆
priferimentoiagli artt203 Locomma ɔ24 [ comm st.
nella parte in cui non prevedenincompatibilità a ò
svolgere funzionandi giudice del dibattimento)del A
Lo stesso Giudice che ha partecipato alsdibattimen នវ
tadel precedente giudizio dello stesso procedimen 168
toỷ giudicando comportamenti di ɑimpatati di quali quello del soggetto terzo¿timputato nel processo¬⠀ L
separato, subordinate" tante, de costituire un
Variabile "dipendente della condotta del responsabi le principale, cosicché non è possibile accertare -
la colpevolezza dell'imputato secondario senza riɔ
+ tenere cincidenter tantum, Varcolpevolezzaźdell
imputato principaler vi era una illegittima dispa
L
☐ rità di trattemento rispetto allesipotesiodibincom SE
patibilità già ritenute dalla Corte Costituzionale ta
(sents 186/92, 124/92, 502/91, 432/95).
La Corte osserva che i motivi sopra riassunti Opr
sono infondati valendo il decisivoorilievo che ogni de incompatibilità deve essere fatta Varere con dichia ne razione di rieûsazione ai sensi degli artt. 37 lebt. in
ف Gt
a) 36 Letts) .R.P. (e nei termini di cui al sue cessive est ¡38) e questo vanche nel caso che la, spe
‚cifica situazione che determinerebbe incompatibili tà non sia tra quelle specificamente previste dal tobi
It QRP je si intenda sollevare questione di legitti
| mità costituzionale proprio perché anche tale situa zione venga a far parte delle cause di incompati 0
el biltà,cision of bo x strDovendosi poi rilevare che in mancanza di tempe en
ར
ketive dichiarazione di ricusazione eventuale pro en nuncia di incostituzionalità dell'art. 134 C
nella parte in qua non prevede quelle ulterior"
incompatibilità, nessun effetto potrebbe esplicare: i bi in una situazione che si è respurital con la pro nuncia, della sentenza di primo grado, donde Fami
levanza della eccezione sollevata con il motivo.
ㅗ _ _ Solo per la completezza, quindi, si osserva che,
come evidenziato dai giudici di appello, conſdajos
| sentenzano 371/961a Corte Costituzionale è anda m
3
1
| the ben oltre le aspettative della difesa ricono e
☐ scendo l'incompatibilità per "il giudice che abbia
( pronunciatoi o sia concorso a pronunciare una prece
ཤཱ dente sentenza nei confronti di altri soggetti in
་
nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia stata it. 062 'હું છે
comunque valutá Re peede saspriméráðavah fázi and its mani sở tpa dem a specte pr on a
L inearnairespons ta ter e tida
Situazione injussistente mill fatisfecie imputato in quel procéssomn "duanto del furo cêssóui
Uprincipale" per la bancarotta în danno del AN
OS nessun imputato è stato giudicato p lo stesso fatto storico dy cui è chiamato Va riis spondere XI e in nessun modo la posizione di id
XI è stata oggetto ai esame, in pure incidentadi
Te, in quel precedente a battimentor Dovendo vijoi precisare che le valutazioni të q fa riferimento la Corte Costituzionale sono quella relative all'accertamento deire connotte dei sin goli concorrenti essendone esclusi gli accertamen ti di natura oggettiva relativi alla prova del evento, alla sussistenza di condizioni obbiettive 王ě
¸‹di punibilità, alla riconducibilità del fatto al ré
modella legale: indicato nella contestazione;
ed in ar fatti diversamente ragionando;
risulterebbe, svuota to di ogni contenuto il principio, riaffermato, nel fe la sentenza) 371/96 " secondo il quale l'incompara tibilità non è ravvisabile nell'ipotesi di concorso in di persone, nel medesimo reato posto che la sen Ba
-
tenza pronunciata nei confronti di uno dei concor renti nel reato necessariamente contiene accertati|>>> le) 63
menti di natura oggdff a i a e omilavanthia porn posizionĻdeg i ari sdona n tis si
098 5 3
Fine@di al p roof - b iviton i no s e r in
0190 motivở TED' (ésconissmotivi nov e cig°vioFggioné-defªöriteri di valutazione @evNë pro ve e chiede l'applicazione delle disciplina transi toria relativa all'art. 513 C.P.P, nuova versione.
s i de JÐ Ìquest DO d atters general
& detto che si se condizion cindicaté da SU 25 -98 + in partice I
Tare se grp elementi probatori desunti dalla lettu ra delleraichiarazioni predibattimentali di coimpu tatio imputati di reate connesso ek art o Cope
P. non consentite namão cavato fun peso area
Inella decisione della soorte di Appello, deve trova re applicazione la norma transitoria di cur-all art. 6 L. 267/97. 1
... Iob
T ituazione processuale è sicuramente esisten te nel caso di XI in quanto elemento probatorio |
essenziale per T affermazione di responsabilità er in particolare, per dimostrareiche XI era perfet
Famenté á conoscenzasche 7.000.000 sau dollari pro venivano dal AN OS, sono state ritenute le dichiarazioni del “¿éîmputato LA, contumace 64
|\sia in primo grado che in appelle, whats th
Per quanto sopra la sentenza deve essere annul
|lata con rinvio restando assorbitey tutte le questi! ch ni proposte con i motivi di ricorsoinen esaminati
è quandi vquelle relative all'aggravante døk. numero (it odi persone,oesad attenuanti generiche,opena, ¿COBİŞE di den s i l encis face. I he rb 9 ev tai:
an iežav n oun . . . IL VISITS B its Bi t. SQ
|: a MAk Va premessarla manifesta sinfondatezza ma dell'ec@ezigne di nullità ex art;
178 letta) CPja 18
Pondella sentenza di appelle-per sincepaejtàƒdel gius nu
| dice sollevate all'udienzažsul rilievo che all'atto,
del deposito della stessa il giudice estenore non faceva più parte della Corte di Appelle di Milano les essendo state collocato fuori del suolo organico.I dei della Magistratura, a decorrere dal 2 98, a segui sin
: to della proclamazione a componente del Consiglio Vo
Superiore della Magistratura. S que nose d infatti la capacità del giudice Ve Valutata Право concriferimento alla situazione esistente al momen lit to della decisione che nelle sentenze pronunciates per la seguito di dibattimento conincide con quelle, del
.L con la pubblicazione in.udienza mediante lettura del di tria spositivo;
senza che abbia alcuna rilevanza il fat! dia "
to che al momento del deposito della sentenzait,I soi, 1 65
giudiced monocratico o nel caso di giudice collero giale unorde is componenti del collegio of Senza II
che possa distinguersi tre il giudice, estensorer e gli altri abbia cessate per qualsiasi causa aust
(trasferimento collocamento in pensione morted co di far parte dell'organo giudicante. (per quanto, at tiene al collocamento in pensione, situazione sostanza: identica a quella dedotta, possono richia marsi Cass 281 -1960 P.M./Sannu e Cass 16-10-1
1961 P.M. Servita non contraddette, da alcune prog nuncias ' f atu mitest г
‚¶Comil motivo si denuncia la nullità della sen tenza per violazione degli artt. 544 III comma, 178 NA
lett,c comma III lett, bdella, Convenzione Europea
dei diritti dell'uomo: invece che nel termine mast simo di novanta giorni dalla lettura del dispositi
[vo, la] (maxi)) (sentenza era stata depositata dopo, quasi un anno e due mesi di lavoro, studio, rifles isione;
ciò aveva comportato la mancata disponibi lità per la difesa del tempo minimo indispensabile per controdedurre e impugnare motivatamente anche considerato che per il tempo trascorso la difesa di trovava ad essere illegittimamente costretta a stu diare nuovamente daccapo un voluminosissimo proces so, del quale chiunque avrebbe perduto la memoria { 66 то
con conseguentà violazione anche delay a t 6ª COMMER
III b deiaal Convenzione Fritoneal d ialrittisi
[del]_uomo) (è una diversa interpretazione sarebbe tale da far Boattare le pregiudiziale europeal conſe che obbi o per il giudice italian a sensi per gl Venu effetti del Trattati comunitari di sospendere il b ber processo e rimettere gli atti alla corte di Giustä
zila Europe "cui seguirà lªmffermazione vincolante ima del principio di³ diritto. sancito dalla Corte Euro la pa steb in ipotesi doveva ritenersi non mani di 66
festamente infondata l'eccezione di incostituziona ormativa ex art 544 585 178 0 PAP. del che in casi del genere non prevedela hillità delle take sentenza o almeno un congruole proporzionale aumen 5
1
to del termine assegnato per l'impugnazione Quell
- Va innanzitutto rilevata la non pertinenza del 167-D
richiamo alla Corte di Giustizia Europea la quale adegu aï sensi dell'art. 177 del Trattato istitutivo del dal fi la Comunità Europea reso esecutivo con L. 14-10-1957 ne n° 2039 competente a pronunciarsiin via pregiu Qua
diziale sull'interpretazione del Trattato (e di al nale;
tri atti e statuti della C E.) ma non certamenter quanto sulle norme della Convenzione Europea dei diritti data p dell'uomo che, a sua volta (artt. 32 34, 35) 5x preved prevede il ricorso alla Corte Europea dei dirittie la pos:
о 67.m
Š amoj¤ñéné per p aterprétation App ziłowo délra convénźÞöné, Holtanto dopa Ountesaurimen
to de v e ap o ten isant dep a che le sentenza dei giudici de sing at predi –
Venuta definitiva. -.9.9.0 42 .
RE ST deve escludersi la dedotta RR tà
per violazione dei diritti dema nes 1 and t imanzitutto che impugnata sentenza la quare nel la sostanza ripercorre quella ben meno "toorposa ti di primo grado, presenta sicuramente una diligenti same disamina di ogni punto che non essenziale del processo, ma non quelle eccezionale complessità
tale a far ritenere insufficiente il termine ditzag quarantacinque giorni (peraltro da integrare con mon quello per motivi nuovi ex artt. 5850 IV C P.PO
167 Dish Att.) per la presentazione di impugnazione adeguatamente motivata;
dome del resto dimostrato dal fatto che tale completa ed adeguata impugnabiol he è stata presentata. noftrog atog sifac 57
.
Quanto all'eccezione di illegittimità costituzio
:male la stessa è, da una parte irrilevante per'
quanto testé detto, dall'altra manifestamente infon data posto che la normativa richiamata nel ricorsore prevede termini per l'impugnazione (ė, si" sottolinea,
la possibilità di presentare "motivi nuovi "vinte 68
pi molto più ampi) sicuramente sufficienti cab dik gente difensore per "contrastase sentenza R evel siasi complessità ancorché depositate t o lissing ritardo, rispetto ai termini previsti dallim art. 544 € P•P«« \\ 12 . vitisiteb ssone
Con il Al motivo di denuncia violazione delly ant, 220 GP „B. per inserimento nella sentenza diɔq
una pseudo merizia del giudicemsenza alcun contratii
[dittësiq«tra' be parti utilizzo e contentazione si di una consulenza di uffici a jesibita delle difesa ib senza specific provvedimento di ammissione Vizi
1 di mativazione:I avrebbe dovuto essere nominato perito grafico il giudice, pur penitus peri tarumą i "
non può sostituirsi, totalmente ad un esperto in ma teria così delicata e difficile inoltre sul pun to da sentenza aveva svolto argomentazioni, macro-ar scopicamente errate ... ignorando persino i rudiuis menti basilari, incontestabili di partenza, di: qualsis
|voglia perizia grafica . *
.F Il motivo è fondato ESRAA
L'impugnata sentenzarha ritenuto appartenentes Lea
ta LI la grafia delle parole, scritte sulla buup sta e sul biglietter con le indicazioni, sula:"contere ic
.Protezione" sulla base di una complessa operazionegud valutativa di una sessantina das pagine avente tut. 769
th estafetteristiche die unaovere e propri iperi
_ zia grafi tiisg autixsq" in acoÏANNI. af ë§ §tnaal
Is Oratidarav220 CAP.P'x preveden hajj sel parlgïun
gerba determinate certezze, forconre: s olgame indu aginis acquisire dati: or valutazioni[the richiedonbe ne
64 14 specifiche competenze ternichej søientifiche, of a dixo tistiche"oè: doverogoɔ ammettere una perizia: cheɔdat
remb Velessere espletata dau chine Formitoidin quella pari one ticolare: competenza nellas specifica discipline Isib
eep ib (art. 221 06P P); önə visè richiesta di amɔɔ
Vizi missione proveniente dalle partiz il giudice provve uns de di ufficio (art. 224).
Il giudice può sicuramente giungere alle stesse conclusioni di certezza sulla base disal trei prove pun - che rendono superflua le perizia, e ritenere, quindi,
。』r© che questa "non occorra"; má in caso contrario, dêve
disporre la perizia senza che gli sial consentito in
.
alsis avvalersi direttamente di proprie personali speci
49 fiche: compétenze "tecniche", scientifiche o artisti che", e ciò dovendo essere garantito alla parites:il diritto di intervenire a mēzzo di um consulente tec nico nel "processo" di acquisizione di quella parti buup torsb colare "certezza" e comunque quello di esaminare e
| contrastare;
primal d'ella' decisione, la "prova" a ut suo carico;
salvo, ovviamente, una volta garantito 700
contraditiorios tecnico: scientific espletarë
sentenza la funzione di "peritus peritorum ire si
Nella fattispecie è certo. The desvalutazioni ef fettuate dalla sentenza, a w chm riferimento: a metodolo.,
gie tipiche della penizië grafica 97 per contrastare quelle,o contrarie, die una consulenza tecnicai iliɔ ufa ficios disposta in un giudizio;
civileva súo" tempo it inataurāto das LI (da questi prodotta nel giuvi diziosdiſappellose quivie acquistathe pervenine[a) it conclusioni- esattamente opposte, richiedevano non;
)
una competenza generica mal Lab specifice competenza:
propria di chi esercita la professione di perito s grafico. ils stepwin s e nte óng on±50 II
› Com il IXªmotivo (e collegati motivi nuovi XI
XII), si denuncia erratas applicatione dell'anti 513
CPAP novellate dalla L. 267/97, con particolare:)]
riferimento alla norma transitoria: ex arts 6 da 09
responsabilità era stata affermata sulla base delle - St
dichiarazionii rese: da: EL e IN a Po nellat 51
fase istruttoria acquisiteral fascicolo dibattimen es tale nonostante la formale opposizione di LIn jpe e mai confermate al dibattimento" dai predettin impur ex tati che erano rimasti contumaci di detti imputati, Ita
quindi, si chiedeva "sin d'ora la citazione, dinan) la zi al giudice di merito.:. V_ 0 1-0 ☑ 74
in motivo:cè fondato per le g schiamate in ixesede di questioni di carattere generale al n°4 ers considerato che effettivamente le dichiarazioni re,
Feeda ELe barini nella fase istruttoria, emai a confermate in dibattimento dai predetti coimputati ne rimasti contumaci, hanno costituito la prova conda
· mentale per l'affermazione di responsabilità di AR ט
TEson ofrem y ' aid
- Per quanto sopra, esposto in relazione al quarto,
eral nono motivo, la sentenza deve essere annullata
1 con rinvio restando assorbiti tutte le questioni n proposte, con i motivi di ricorso non esaminati e quindi quelli relativi all'attendibilità di Gold enbarinigi all'aggravantëided; numero' dëlhespensone,s alygiudizio, .discomparazione; Talla penac io be Di NA: con il II motivo denuncia mancatalas- از
sunzione di prova decisiva Violazione deglifartt.in
513,51513, 5141C.PaPereol-21 L 7 8-97 n° 267: dovevanos jessere ammessici 13 testimonis esclusindali Tribunale,
per: "genericità", in relazione ad alcuni dei quali erroneamente a Corte aveva ritenuto anche l'assolu ta irrilevanza .. era stato violato il diritto al- 1,
la prova ext art. 4950comma II C P.Pa; erroneamenter
- ritenendosionon applicabile per il principio "tem 72
nusregit actum art. 5 3 (DP muovey informula ins zione ferard state frente del chiarazioni res not co n pretim che nári IO, Keo tutti gl i che non a nco rin testizma impu s comm e ex art. 210099 gua,
PP quals in mento si arano valsi dell Vis
facoltà di non rispondere ovvero quanto a Ficting, grai senza che fosse disposto, l'accompagnamento coattivo che la rogatoria inferma£ionale) erroneamente non e- I
rano stati ammekki?kli hitri☺ inque testimoni indi° A
cat d ifesa (Pisti e De 1'an:
MB) i quali avrebbero potato fornire unison. sune tributo decisivoiperala tēši difensiva di assolutan 200
estraneità déll'imputato alla ideazione formazione,
partecipazione, nel periodo considerato, a rapporti Lat
con il B.A. · non h
Effettivamente le dichiarazioni di IO e LE di di ni e EL hanno avuto decisivo, rilievo neldfaffen pello mazione di responsabilità di I-NAte quindi, anc impug che per Di NA, deve trovare applicazione la di sciplina transitoria ex arti 6 L. 267/97, sicura'x niɔdi
¡mente applicabile anche nell'ipotesi che l'imputato utiliz di reato :connesso ex-art. 210 C.P.P. sia stato fin notifi
}istruttoria" sentito a mezzo rogatoria internazion carta:
nale e il relativo verbale di assunzione sia state spedit 73 कई
inserite nel fascicolgrper åldïbattimentogaiasensi
dell'art.¡431 kettsad C¿R.Psineɛdowend pricescludere che l'impossibilità. dí.ottenere la presenza diɔBion che rinbi(traul'altro pratica dat a sua disponibili essere sentito): neiotemp visti pérvba conclusione del proce so possá sintë-sl เย
grare quell'impossibilità di ripetizione dell'attor cheasai sensi dell'artá 512 GH Pro(mi chiamato nel
I ocommardelly' axit 51B) ne legittima alla betturan of
-
Anche per DI NA, quindi deve essere disposta 15
l'annullamento con rinvio restando assorbute: e en sune mon esaminate 'I (ex me)
20J S illoinor is of an f
Tarini, con in primi quattro, motivi denunciated sub
La tempestività dell'appelle;, lar Corte di Appellon
non ha motivato in ordine a quanto chiarito in sede di discussione e con "note scritte"%3B l'atto. di ap ed pello ons era més unico né il primo documento di impugnazione....; era stata depositata: in cancelle ria altra copias erectius, originale snei termi ni di begge come di mostrato dal fatto che le copie utilizzate ex art. 584 0 P¡P.; 164 Disp.Att. per le to
"
notifiche alle altre parti appaiono redatte non sup 25
carta bianca con il timbro UD (come l'appello speditoɔa 1/2iposta) man su cartaiintestata;
l'unicap ipotesi plausibile è che l'orkgonálnichenp ap
✓ punto Isnec tarintéstata i Statos f atosi
„cancekberigacen una capua;
2. Áði 945 ad
Plusempre.bisemprejsulla itempestivitàsdelus Limpugnazione i
$1
quanddgricorre il dubbio ( becancelliere inonsappe a
La-Birma)); comunque l'art. blei fðasoprevede is ricostituzione delblatto rfidi eoqmi' sNG OPHTY
3. for (sempre) incompletezza della copiardelles trot to contumaciale notificata al INus non notificall pr ta'anella sua zintegristà i(manca una pag a ðlæ 266,
riguardalite la decisione su alcune parti förvilä) vis Qje
4) (sempre) 1'es tratto contumaciate wenner notitia ri ficato presso lo studio dei domiciliatari avv.: Cor¯ fa:
sa Bovio e v: Caterina Malavender in unica copia.
due soggettiɔ diversi,: com conseguenter incertezzɛši que assoluta sul soggetto al quale l'atto era stato ret capitato.or e'i t i p . " are sniad bait b Cor
fütte de soprariassunte deduzioni sono infondated era
Ed infatti uzuqm fic
1)2) In quantos dedotto: het I møta prospetta soltan te den to una vaga ipotesi che non può essere presa inch can siderazione, a finildi. ritenere anche il semplice not:
concreto dubbio, di fronte al dato, certo cheſdaglion con!
atti del processoinon risulta l'impugnazioneiche s sarebbe stata depositata direttamente in \cancell e dii
с 75 36
farmi Ampugnaz me.
dopo i deposito della stessa impi nsala di stratt o é à l ë u d f f f f f f o risulta mandante of una paging (1 266); ex mancanza riguardava soltanto una
•
nella sostanza agevolmente desumibile d enta precedente e da quella cessive of p i condanna al risarcimento dei dannidann el de parti civili etale incompletezza non puloufard ritenere gainidoneità dell'estratto contumacial
1 far decorrere i termini per l'impugnazione; vitom
4). + nessuna incertezza assoluta sul soggetto al |
quale l'atto è stato recapitato, l'imputato aveva eletto, domicilio presso i suoi difensori, a
Corso Bovio, e l'avv. Caterina Malavenda, che quindi erano, entrambi, domiciliatari;
l'estratto venne, noti ficato allo studio dei domiciliatari, specificamen te indicati, mediante consegna all'impiegata dipen dente e tanto, è sufficiente all'integrazione della :
notificazione al LA considerato che l'impiegata consegnòrla, copia (almeno) ad uno dei difensori, an E
corché non risulti a quale dei due, e che nel caso di plurima elezione di domicilio è sufficiente che 76x 2f
3. domi1latto KE notificato ad uno dei s Sob
Gli altri motivi di risorgo (de 5 a 1t 5977
ciano, violazione di Legge e vizi di motivazione;
il_gi in ordine a tutti i punti riguardanti il.' comif prospettate dai coimputatio Tabi motivko tails in nessun caso, possono essere esaminati, non 2019 durre non tanto, perché viene confermata la pronuncia fi Ai DOn
inammissibilità dell'appello quanto perché, se Jess
il ricorso fosse stato accolta sul punto deblet zazie inammissibilità del appello, la conseguenza«sareb be stata l'annullamento con ninyip per il giudizios 86568
di appello e non pure la valutazione degli altri vizij motivi di ricorso ! In '[s] donat tener
EVProcuratore Generales denuncia
contro
Di NAs tro inosservanza 587, 597 C.P.P 1331 C vini di b
Iltivazione 1) delivart 587 per avere ritenuto b
Istensibili a Di NA Te doglianze di XI e AR eral tell circa la "gravità oggettiva del reato la gravi pena con particolare riguardo agli aumenti per param
| le aggravanti;
i detti profili sono viceversa dá ti an ne (a ricondurre alla persona è alla posizione di cia
_ scun imputato, anche sul punto relativo alla gra vità oggettiva del reato ai cui fihi si deve tener 16100
conto, tra l'altro, delle modalità dell'azione eit C.P.
Оз 72 87
soprattutto risb
597
il giudice di appello può provvedere ab_uffieágzáhu comufique.±³levizionda i hostávazione esà¤ÐÀðsÌTémªAuï ta lseggravante art. 2190 °¿ömmშRÆFƒ³ ÉRÉH
durre elementi d e ltà d di NAshermost o essenzialepo r e affamenfave, aliz zazione del Creatoxe irati o in a ofof lab Atianetni
19°
contro
RIni;
vaólás on á tti 6⚫e CD P. Rij
86586 124.D.P.RS 394/9010587 0 . 33GP
Gvizi di motivaziones besonestate interamente con
U
C
donate la pena principale e quelle accessoriesenza tenarsi conto della condanna er reati commess en tro 5 anni dai citati DPR top of re legat
The stra ins (sentenza 7-5-96 Prib ano);"
Printente motivo estensibile (come per Di NA); peraltro in giudice ha tenuto conto non solo della 1
gravità oggettiva del reato ma anche "degli altri o parametri di valutazione soggettiva " evidenzia
•
3) ti in grado è anche vizio di motivazio ne attività per ostacolare la rogatoria v.) etc.
et a an hy ooz i ng i n
...
Centro EL: erronea applicazione dell'art. 29
C.P. per la sostituzione dell'interdizione perpetua 78
dai pubblici Suffici con quelles temporanear: Ap
se anni a a l'altro ilīdispositivo, tet udienza era di conferma dug off if a bu
.7in Contrō XIs erroneavapplicazionevartt. pu
|C..R__vizi divmotivaziones a. sentenza havevidenzi to la gravità del fatto sotto tutti i profili"
poi, ammotivatamente, čeonugenerico fáchiaṁo Hallase ta
Valutazione globale della gravità deli é t a intensità del dolove ai criteri ex C‹Ră, sha. .fa
dotto la pena . .¡±illogicità della motivazione ɔpër té
he aggrayanti, violazione ants 29.G.R. Aper sla asoste ch tuzione dell'interdizione perpetua dai pubblici juf la
+
fici con quella temperança, Lochoring me t o il
Contro
LI: erronea applicazione 62 bis net
133 C.Prvizi di motivazione: non va sopravalutataj
1'importanza dell'avvenuto risarcimento (parziale alle parti civili comportamento processualendi
Verso da quello, collaboratorio, di LA muo II
lo rilevante avuto da LI danno rilevanteg Се
Premesso che per quanto attiene all'erronen apit plicazione dell'art. 29 C.P.in relazione a EL en ge
(la cui posizione peraltro più non interessa a s di guito dell'annullamento senza rinvio, per impronomin bilità dell'azione penale) e XI, la Corte diq ت
От 79.08
H ooy ordinanza del 108 10 98 na d apet han d ione n ipverforé materials of interazione perpetua, invece che temporanea pub io ufici, ridorso deve essere riferito
Lemuanto alla ritenuta estensione a Di DOde donke doglianze di c asi LI relative alla pravil tà oggettiva del reato con particolare riguardore saumon tiver le aggravanti, nessun dubbio bursz fatto che il motivo di un computato appelian tel riguardante la misura della pena e fondato che in parte su elementi obbiettivi attinentis cide la natura, la specie, i mezzi 1 oggetto, il tempo,
il luogo ogni altra modalità dell'azione, oppure la gravità del danne o del pericolo cagionato alla persona offesa, deve ritenersi estensibile al coim putato non appellante se accolto dal giudice in con siderazione di tali elementi": (per tutte Cass. Sez.
II4-10-84n° 1004, Maisano).Nella fattispecie la
Corte di Appello ha valutato proprio quella parte i 30.
dei motivi di appello di XI e LI che ries guardavano aspetti oggettivi) e (cioè la gravità og gettiva del reato (intesa quanto a XI e LI
distinta dall'intensità del dolo) e le circostanze,
aggravanti, anch'esse tutte di natura oggettiva
(compresa quella del numero di persone ex art.112
1 8064
n°1 C.P.. che è correlata al maggior allarme (gecię
le di regola destato da un numeme considerevobeaddy di persone) e sulla base di tali deti oggettivi;
he rẺ
determinato l'entità sia della nena bage che degli aumenti per le aggravanti quanto ja Di NA, se del la pena inflitta con attenuanti, generiche equiva lenti quanto a LA;
rideterminazione che neces sariamente andava fatta secondo i criteri adottati dal giudice di mimo grado;
e senza affatto progę 37. 1
dersi ad una applicazione che in effetti sareb be stata errones vit dell'art. 597 u.e GPP•qb
Soltanto inammissibili censure in fatto sono, I
poi, quelle relative alla entità della riduzione della pena per Di NA, LA XI, LI
e soprattutto la concessione delle attenuanti gene riche a LI. » Pa gori o
"Quanto al condono dell'intera pena inflitta a
LA va rilevato che la sentenza 7-5-96 del Tri |
bunale di Milano che secondo il ricorso compor terebbe la revoca dell'indulto per successive con danna per delitti non colposi commessi nei cinque
}
anni dalla data di entrata in vigore dei due decre ti di olemenza e quindi l'inapplicabilità dell'in dulto che dovrebbe essere immediatamente, revocato
་Venne emessa a seguito di "patteggiamento" ai sen Hentenza di.
hom com ta alcun sccer tà penale in essa moni púðn o cost th e t o
la revocă dell'indulto precedentement cesso il cui présu a nomazdēlidecratoth
di clemenza;
la commissi quenator successivo all entrata in vigore di quest delitto non colposo per il qua acri condanna a pena detentiva non inferioré³à quèlya, 1 4
- 3 fissata dal proscioglimentō mėdėsimo (Cass. Sez.
- 2 7 (Renda Pobolo o2057; Cass. Sez. I 20-3 D'Agata n 41
7
e stante l'identità del discorso giustificativo S.
U. 26-2-97, Bahrouni che esclude la possibilità di
"
revoca della sospensione condizionale della pena.
; in caso di successiva sentenza ex art. 444 C.P.P.).
K Le considerazioni di cui sopra assorbono le ul-
teriori deduzioni di LA che con note difensive contesta il ricorso del P.G. anche sotto il profilo dell'insussistenza delle ulteriori condizioni per
La revoca dell'indulto (entità della pena in concre to inflitta).
P. Q. M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e quel 38208
la del Tribunale;
diª Milano, in date 2017:94. neig Con
fronti di EL LI per essere che latera improcedibile mer, precedente, giudicatozí akkul impugnata sentenza nei confronti di XIm EN
LI DI, I- IN LEnardo, con-rinya nuovo esame ad altra sezioner dellän Sörte, dis Appel
diòMilano;¡rigetta il, ricorso di LA: SIɛādas.
che condanna alſpagamento delle speserdel precedit]
mento; rigetta, ilɓricorso del Procuratore Generalea
Boma 15 Giugno 1999 [ a non ott e ṭÍÐ
il consigliereɔestani nom svituetabilnpresidente od dry Brung)Epscarinim otrdr. [AlfonsocMalinconicor olg o
•
fo ś nebi 9 1 2 i
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Carmela Lanzuise
...so pova
Jarjilin Q M 1.) DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 1.5 09 549
IL COLLABORATORE DI CANCELL. ry. Garmota Land oq t s) o n
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☐ 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 d
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3 i oi aiq зi五 11st a", ejtanto meno come appropriativa,. una erogazio