Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 febbraio 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 febbraio 1991 |
Commentari • 3
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 10829 del 05https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 05/05/2010, (ud. 06/04/2010, dep. 05/05/2010), n.10829 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente – Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere – Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere – Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere – Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell'avvocato CRISCUOLO FABRIZIO, rappresentata e difesa dall'avvocato NAIMO GIUSEPPE, giusta mandato a margine …
Leggi di più… - 2. WikilabourMauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Marco Biasi Scheda sintetica La trasferta consiste in uno spostamento provvisorio del lavoratore dalla normale sede di lavoro ad altro luogo di lavoro. La trasferta differisce dal trasferimento per la temporaneità dello spostamento, legato ad un'esigenza del datore di lavoro circoscritta nel tempo. In assenza di una disciplina legale, della trasferta si occupano solamente i contratti collettivi, regolandone, in particolare, i risvolti di carattere economico. Al lavoratore inviato in trasferta viene riconosciuto dai contratti collettivi il diritto all'indennità di trasferta, che può avere natura retributiva, risarcitoria o “mista”: nel primo caso le somme …
Leggi di più… - 3. D.L.vo 30.3.2001 n.165 (3)Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 22 ottobre 2001
Giurisprudenza • 216
- 1. Trib. Benevento, sentenza 19/12/2025, n. 1390Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 916/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro TRA , nato a [...] il [...] (cf. Parte_1 ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Torino C.F._1 n.118, presso lo studio degli avv.ti Antonio Panico (cf. ) e C.F._2 (cf. ) che lo rappresentano e difendono, Parte_2 C.F._3 in virtù di procura a margine del ricorso; - parte ricorrente - C O N T R O elettivamente domiciliato presso VIA S. LUCIA, 81 Parte_3 rappresentato e difeso dall'avv. DI Parte_4 SC BA giusta delega in atti; - parte resistente - all'esito della …Leggi di più...
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- 2. Trib. Catania, sentenza 06/12/2024, n. 5516Provvedimento: N. R.G. 1394/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 5.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1394/2022, promossa da ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( ), ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4 ( ), [...] C.F._4 Parte_5 ), ( C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7 ( ), rappresentati e difesi, giuste procure in atti, dall'avvocato [...] C.F._7 Francesco Stornello; -ricorrenti- contro , in persona del Direttore Generale degli affari giuridici e …Leggi di più...
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- 3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/04/2025, n. 3039Provvedimento: Pubblicato il 09/04/2025 N. 03039/2025REG.PROV.COLL. N. 09714/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9714 del 2022, proposto da Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido De Santis, Antonio Zimbardi, con domicilio …Leggi di più...
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- 5. Trib. Patti, sentenza 14/12/2025, n. 1197Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PATTI Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. IO AM Presidente dott.ssa LL AC Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1467/2023 R.G. - a cui è stato riunito il procedimento incardinato presso il Tribunale per i Minorenni di Messina n. 166/2023 R.G. Min. - promosso da nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 Salvatore di Fitalia, C.da S. Maria Cuma, n. 13, c.f. C.F._1 elettivamente domiciliata in Gliaca di Piraino, via del Sole n. 14 presso lo studio …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, al personale degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti e' attribuito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, un compenso nelle misure fissate d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore.
2. Il compenso di cui al comma 1 e' corrisposto in ratei mensili, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
3. La spesa complessiva derivante dal presente articolo non dovra' comunque superare l'importo di lire 28.000.000.000.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo degli articoli 4 e 7 della legge n. 1204/1971 (Tutela delle lavoratrici madri) e' il seguente:
"Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali".
"Art. 7. - La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c) dell'art. 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sara' conservato il posto.
La lavoratrice ha diritto, altresi', ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di eta' inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia".
N.B. - La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 332 (Gazz. Uff. 30 marzo 1988, n. 13 - serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimita' dell' art. 17, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori affidatile in preadozione: b) l'illegittimita' degli articoli 7, primo comma e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennita' spetti altresi', per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 codice civile ; c) l'illegittimita' dell' art. 4, primo comma, lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , nella parte in cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in preadozione possano avvalersi della astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria: d) l'illegittimita' dell' art. 12 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento stabilito dal precedente art. 2, le indennita' stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento, si applichi anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria. - Art. 2. 1. L'articolo 123 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 123. - 1. Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario:
a) il diritto di notificazione;
b) il diritto di esecuzione;
c) il diritto di protesto cambiario;
d) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere". - Art. 3. 1. L'articolo 128 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 128. - 1. Per la notificazione degli atti e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella seguente misura:
a) per gli atti aventi fino a due
destinatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 5.000
b) per gli atti aventi da tre a sei
destinatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 15.000
c) per gli atti aventi oltre i sei
destinatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 24.000".