Articolo 1487 del Codice civile
Articolo 1486Articolo 1488
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19 aprile 1942
Art. 1487.

(Modificazione o esclusione convenzionale della garanzia).

I contraenti possono aumentare o diminuire gli effetti della garanzia e possono altresi' pattuire che il venditore non sia soggetto a garanzia alcuna.

Quantunque sia pattuita l'esclusione della garanzia, il venditore e' sempre tenuto per l'evizione derivante da un fatto suo proprio. E' nullo ogni patto contrario.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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