Articolo 232 del Codice di procedura penale
Articolo 231Articolo 233
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24 ottobre 1989
Art. 232. Liquidazione del compenso al perito 1. Il compenso al perito e' liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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