Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2002, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
62325 E N O ee TI 6 8 A 9 R 1 0 1 6 20 / 02 IST / 4 / 6 G Ă BBLICA ITALIANA 2 E . T B R .R . U L .P B A L I D D A R L E T E T D I N T S SE SU ENA DI CASSAZIONE 1 A EN I 3 E 1 S R I E . A N T SEZIONE TRIBUTARIA A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REALE Presidente R.G.N.22123/1998 Dott. Pasquale PAPA Consigliere + 810/1999 Dott. Enrico Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Cron. 4078 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 18/10/2001 SE N TENZA Oggetto: Tributi - Procedimento sul ricorso proposto da: Notifica avvisi liquidazione MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro effettuata da Messo Comunale - tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Autorizzazione prefettizia A LLA Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocat Prova. ura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge, - ricorrente
contro
MANCINI PIETRO, nella qualità di socio della società di fatto Società di fatto F.LLI MANCINI, con sede in Viareggio, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso, dagli Avv.ti Remo Dominici, 4 1 Victor Uckmar e Claudio Schwarzemberg, domiciliato 0 2 presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, via Monte delle Gioie n.24; - controricorrente e ricorrente incidentale per la Cassazione della sentenza n.25/32/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze Sez.32, in data 12/11/1997, depositata il 12/11/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mele Francesco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, e l'inammissibilità di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avvisi notificati il 06-12-1992, l'Ufficio IVA di Pisa, procedeva alla liquidazione dell'imposta relativa agli anni 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985, dovuta da IN PI, quale socio della società di fatto F.LL IN, con sede in Viareggio. L'impugnazione del contribuente, proposta con distinti ricorsi, veniva rigettata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, la quale, previa riunione dei procedimenti, giusta sentenza n. 625/03/92, riteneva infondate le eccezioni di nuLLtà degli avvisi di liquidazione, 2 per entrambi i profili prospettati, così come l'eccepito difetto di legittimazione passiva, nonché quella di incompetenza dell'Ufficio procedente. L'appello proposto dal ricorrente, veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze con decisione n.25/32/97 del 12-10-1997, nella considerazione della nuLLtà dell'impugnata sentenza di primo grado, in quanto pronunciata in giudizio, introdotto con la notificazione di un atto, effettuata da soggetto privo della qualità di messo comunale e, come tale, radicalmente nulla. Con ricorso notificato il 03-12-1998, il Ministero delle Finanze ha chiesto la cassazione della decisione di appello con due mezzi. PI IN, nella spiegata qualità, con atto notificato il 5-01-1999, ha chiesto il rigetto del ricorso principale, proponendo, contestualmente, ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente Amministrazione censura l'impugnata одви decisione per violazione e falsa applicazione dell'art.56, comma primo DPR 26-10-1972 n.633, in relazione all'art.273 R.D. 03-03-1934 n.383, 3 dell'art.2697 C.C., nonché per insufficiente e contraddittoria motivazione sentenza, della deducendo, che avrebbe mal operato la Commissione Tributaria Regionale, nel dichiarare la nuLLtà della sentenza di primo grado, quale conseguenza dell'invalidità della notifica degli avvisi di liquidazione impugnati, per essere stata effettuata da soggetto privo di autorizzazione prefettizia, e, quindi, non legittimato, dal momento che l'autorizzazione prefettizia prevista dall'art.273 del T.U.L.C.P., era atto interno, quindi, non rilevante agli effetti della validità della notificazione e, comunque, che l'onere della prova, dell'inesistenza di tale autorizzazione, non erroneamente, affermato dai giudicigravava, come, di appello, sull'Amministrazione, bensì sul contribuente, che aveva formulato l'eccezione. La doglianza è fondata. In punto di fatto è pacifico che la contestazione del contribuente, che ha trovato riscontro nella decisione di appello, investe "la validità della notifica degli avvisi di liquidazione, perché effettuata in concreto dal messo notificatore del Comune di Viareggio senza che la relativa nomina fosse stata approvata dal Prefetto a norma 4 dell'art.273 del R.D. 03-03-1934 n.383". Da ciò la Commissione di merito ha dedotto, in assenza di prova positiva dell'esistenza del provvedimento prefettizio, la radicale nuLLtà della notificazione, in quanto effettuata da soggetto non legittimato. Osserva il Collegio che la pronuncia in esame h censurabile per avere fatto applicazione di norma già espunta dall'ordinamento giuridico. La Commissione di merito, in vero, ha ritenuto, vigente ed applicabile, alla data di notifica degli avvisi, cioè al 6-12-1992, l'art. 273 del R.D. 03- 03-1934 n.383, che, invece, a tale data risultava già essere stato abrogato per effetto dell'art. 64, comma 1°, lett. c) della Legge n. 142 dell'8-06- J O N E 1990. Quale che fosse, dunque, la rilevanza giuridica del decreto prefettizio, già previsto dal III° comma del citato art.273, di certo, l'approvazione della nomina non era più prescritta e richiesta alla data della notifica degli avvisi di liquidazione, che, pertanto, doveva ritenersi notificazione севи essere stata legittimamente effettuata dal Messo Comunale di Viareggio, giusta espressa previsione del primo comma, ultima parte, dell'art.56 DPR 26- S ☑ 10-1972 n. .633. Alla luce di tale decisiva circostanza, è evidente che i giudici di appello hanno fatto malgoverno del complesso normativo vigente ed applicabile, e che, per l'effetto, la decisione dagli stessi emessa, debba essere annullata. Ritiene, altresì, il Collegio che la Commissione di merito sia pure incorsa nella dedotta violazione dell'art.2697, comma II° C.C., per avere affermato che incombesse sull'Amministrazione l'onere di provare la circostanza relativa all'esistenza del decreto prefettizio di approvazione della nomina. Tale norma, infatti, pone a carico della parte che propone una eccezione l'onere di fornire la prova dei fatti su cui la stessa si fonda. E' pur vero, che la giurisprudenza al riguardo ha ritenuto, nell'ambito delle argomentazioni difensive prospettate dalle parti di effettuare delle distinzioni, pervenendo anche ad escludere l'esistenza di un onere probatorio del convenuto, allorquando lo stesso si limiti a contestare il fatto costitutivo del diritto azionato dalla controparte, od a proporre eccezioni in senso lato, proposizione di fatti giuridicimediante la estintivi 0 impeditivi, idonei a contrastare la 6 pretesa attorea, ma è, pur vero che non è stato mai revocato in dubbio, che, invece, gravi sul convenuto, che proponga eccezioni in senso tecnico, le quali cioè, non escludono l'azione, ma conferiscono alla parte il potere di invalidare la realtà fattuale su cui si fonda la pretesa avversaria, l'onere di fornire la prova dei fatti, su cui le stesse sono fondate. E' evidente, che 1'impugnata sentenza ha disapplicato tali condivisi principi e che, pertanto, anche sotto siffatto profilo, debba essere annullata. Osserva, pure, il Collegio che la declaratoria di nuLLtà dell'atto di notificazione non poteva, in ogni caso, essere dichiarata, ostandovi, la circostanza che l'atto aveva raggiunto lo scopo e che, pertanto, l'eventuale vizio doveva ritenersi sanato "ex tunc". Non solo, infatti, nel caso, non era in discussione l'avvenuta notifica degli avvisi, ad opera del Messo Comunale di Viareggio, ma, pure, era incontroversa la circostanza che gli stessi erano portati a conoscenza delstati consegnati destinatario che, per l'effetto, era stato messo in grado di impugnarli tempestivamente. 7 Non era, pertanto, riscontrabile una difformità dell'atto, dal modello legale, tale da impedire l'applicazione dell'art.156 C.p.C., per raggiungimento dello scopo, dovendosi ritenere, per consolidato orientamento (Cass. 13-04-2000 n.4804; 18-04-2000 n. 5011; 23-07-1999 n.7949; 06-07-1999 n.7012), che la notificazione sia inesistente solo ove manchi del tutto, rivelandosi non possibile di considerazione sotto il profilo giuridico, ovvero risulti compiuta in modo assolutamente non previsto dal codice di rito. La circostanza che l'atto era stato posto in essere dal Messo Comunale, anche ad ipotizzare la mancata approvazione della nomina da parte del prefetto, non era, in effetti, tale da poter ricondurre il presunto vizio, ai casi di nuLLtà, specificatamente indicati dall'art.160 C.p.C., né ad altra previsione desumibile dai principi generali di cui agli artt.156 e 157, stesso codice, dal momento che la nomina del Messo e la legittimazione ad eseguire la notificazione (art.56, comma I° DPR n.633/72) discendeva direttamente dalla legge, e, quindi, l'approvazione prefettizia doveva essere considerata un atto, interno all'iter procedimentale, avente funzione 8 meramente ricognitiva e di organizzazione, Conclusivamente il ricorso va accolto e, per l'effetto, cassata l'impugnata sentenza, con assorbimento degli altri motivi di doglianza. Il giudice del rinvio, che si designa in altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, deciderà adeguandosi ai richiamati principi, e pronuncerà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra Commissione Tributaria Regionale della Sezione della Toscana. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2001. Il Presidente проверкложении Dott. Pasqua Il Consigliere Relatore Estensore - Blasi Dott. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 6 FEB 2002 Osvaldo Ascanioh F CORT IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA MATERIA