Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/10/2003, n. 15917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15917 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 159 17/03 Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R N. 17898/01 Dott. Rosario DE MUSIS C sigliere Cron. 32429 Dott. Renato Dott. Aldo Consigliere CECC ERINI Rep. Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI Ud. 15/05/03 - Rel. Consigliere - Dott. Bruno SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CITTADELLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso 1'Avvocato FABIO LORENZONI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALBERTO CARTIA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AS GE, CA ED;
intimati - avverso la sentenza n. 71/01 del Giudice di pace di CITTADELLA, depositata il 03/05/01; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1274 -1- w = udienza del 15/05/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente l'Avvocato LORENZONI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 년 Svolgimento del processo Il Giudice di Pace di Cittadella, con sentenza in data 3-5-2001, accoglieva l'opposizione proposta da CA NG e AN DD, rispettivamente quali proprietaria e conducente dell'autovettura targata aw 997 cg, avverso la contravvenzione della Polizia Municipale di Cittadella n. 5585/2000 per violazione dell'art. 142, ottavo comma, C.d.S., accertata a mezzo autovelox e non immediatamente contestata perché, secondo quanto testualmente scritto nel relativo verbale, "non è stato possibile contestare immediatamente l'infrazione in quanto gli addetti alla pattuglia a valle rispetto al posto di accertamento/rilevamento automatico, erano intenti a contestare analoga violazione dell'altro veicolo". Affermava, detto Giudice di Pace che, nel caso di specie, l'impossibilità di contestare immediatamente l'infrazione non si configura come “impossibilità materiale e di fatto, indipendente dalla volontà degli agenti, ma di impossibilità dovuta alle modalità con cui il servizio di vigilanza e rilevamento è stato svolto dagli agenti stessi". Ricorre per cassazione, con due motivi, il Comune di Cittadella;
non hanno svolto attività difensiva gli intimati. Il Comune ha, altresì, depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo e secondo motivo di ricorso si deduce, rispettivamente, la violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S. in relazione dell'art. 384 del Regolamento di esecuzione e di attuazione nonché il relativo difetto di motivazione, in quanto il giudice del merito non ha considerato che, conformemente al recente e consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, laddove non è possibile, in tema di contravvenzioni stradali per violazione dei limiti di velocità accertate a mezzo apparecchiature di controllo (cd. autovelox), l'immediata contestazione, debbono essere indicati nel verbale i motivi che hanno determinato tale impossibilità, senza che in sede giurisdizionale possano censurarsi le modalità di organizzazione del servizio che rientrano nell'ambito della discrezionalità della Pubblica Amministrazione. Il ricorso è fondato. Censurabile è, infatti, la decisione impugnata laddove ha ritenuto non sussistente nel caso di specie "l'impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile o nei modi regolamentari" valutando le modalità di organizzazione del servizio di accertamento e rilevamento della violazione in questione e sindacando, quindi, la discrezionalità tecnico-amministrativa di cui dispone la P.A. in proposito. Secondo, infatti, l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 4571/2001 m. 545287 e Cass. n. 8528/2001 m. 547632), in tema di violazione delle norme del codice della strada per superamento dei limiti di velocità e di relativo accertamento a mezzo di autovelox, deve procedersi all'immediata contestazione al trasgressore, fatta salva l'indicazione dei motivi che abbiano reso impossibile tale contestazione, ai sensi dell'art. 201 C.d.S.; ne consegue che all'autorità giudiziaria deve ritenersi demandato un mero controllo di legittimità dei provvedimenti sanzionatori, con eventuale rilevanza della carenza dei requisiti di legge, tra cui l'omessa indicazione nel verbale dei motivi da cui è derivata la "materiale impossibilità", con riferimento ai - casi esemplificativamente indicati nell'art. 384 del Regolamento di attuazione del C.d.S., ma con esclusione della facoltà di interferire nelle scelte tecniche e di organizzazione della stessa amministrazione. Pertanto, nella fattispecie in esame, il Giudice di Pace ha errato nel non “limitarsi” ad accertare l'indicazione dei motivi determinanti tale immateriale impossibilità (essendo gli addetti impegnati a contestare analoga violazione ad altro veicolo), di per sé legittimanti l'omessa contestazione immediata, pervenendo ad una non consentita valutazione delle scelte operative e di organizzazione del servizio di rilevamento da parte degli agenti accertatori, rientranti nella discrezionalità della P.A.. Alla cassazione dell'impugnata sentenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, consegue, ritenendo il Collegio di decidere nel “merito" ai sensi dell'art. 384 c.p.c., il rigetto dell'opposizione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. A
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito, rigetta l'opposizione. Condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese della presente fase che liquida in € 300,00 per onorario, € 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. In Roma, il 15-5-2003 L'estensore 11 Presidente пи CORTESUPRE ZIONE - Prima Sa Civile Depositato in Cancelleria IL CAN LEKE Luisa Passinetti 2.3.OIT. 2003. IL CANCELLIERE