Sentenza 30 novembre 2016
Massime • 1
L'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all'art.491 cod.proc.pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie; ne consegue che, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non ritualmente sottoposti dalla parte entro i termini dell'art. 491 cod.proc.pen., neanche se questi siano collegati a sopravvenienze istruttorie e potrebbero giustificare, in astratto, uno spostamento della competenza.
Commentari • 2
- 1. Art. 16 c.p.p. Competenza per territorio determinata dalla connessione.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Dichiarazione infedele: può concorrere con gli altri reati dichiarativi (art. 2, 3 e 5 Dlgs 74/2000)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 settembre 2023
La massima Ciascuno dei delitti dichiarativi previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 5 d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, sanziona condotte tra loro diverse, non costituenti modalità alternative di realizzazione dello stesso reato, in quanto volte a evadere, per ogni anno, le imposte sui redditi o sul valore aggiunto mediante dichiarazioni differenti ovvero mediante la violazione dell'obbligo di presentare entrambe le dichiarazioni, sicché, ricorrendone i presupposti, può trovare applicazione l'istituto della continuazione ove, in relazione a un medesimo anno, siano realizzate diverse condotte tipizzate dalle indicate norme incriminatrici (Cassazione penale , sez. III , 16/03/2022 , n. 20050). Fonte: …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/11/2016, n. 4876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4876 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2016 |
Testo completo
0487 6-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 30/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 3183 GIACOMO FUMU Presidente - - REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N.30797/2015 ANTONIO PRESTIPINO MARGHERITA TADDEI VINCENZO TUTINELLI ANNA MARIA DE SANTIS. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC IG nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 18/06/2014 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO PRESTIPINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del OSCAR CEDRANGOLO che ha concluso per l'annullamento con rinvio in punto di trattamento sanzionatorio, e per il rigetto nel resto del ricorso. RITENUTO IN FATTO Ha proposto ricorso per cassazione SA UI, per mezzo dl proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 18 giugno 2014, che in riforma della più severa sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Alba 1'8 aprile 2013, all'esito di giudizio immediato, nei confronti di SA UI, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio (capo a) e per i reati di ricettazione di cui ai capi F), I) ed N), ridusse la pena ad anni cinque e mesi sei di reclusione ed € 8000 di multa, previa esclusione degli effetti della contestata recidiva 1.Con il primo motivo, la difesa deduce il vizio di erronea applicazione della legge processuale ai sensi dell'art. 606 lett. C) cod. proc. Pen., in relazione agli artt. 178 e 453 secondo comma cod. proc. Pen., lamentando che nel caso di specie si sia proceduto nei confronti del ricorrente con il giudizio immediato nonostante che per alcuni reati fosse prevista la citazione diretta a giudizio. Il rito immediato, infatti, secondo la difesa, che cita alcuni precedenti giurisprudenziali, non sarebbe applicabile nei casi in cui manchi l'udienza preliminare, verificandosi altrimenti una lesione del diritto di difesa in relazione al mancato espletamento degli a adempimenti previsti dall'art. 415 bis cod. proc. Pen. Nel concorso tra reati assoggettabili al giudizio immediato, e reati assoggettabili al rito ordinario, avrebbe poi dovuto prevalere quest'ultimo, secondo la regola fissata dall'art. 453 comma 2 cod. proc. pen.
2. Alla questione del rito è legata, nelle deduzioni difensive, quella dell'affermata inutilizzabilità degli atti di indagine assunti dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 354 cod. proc. Pen. La questione refluirebbe, in sostanza, anche sul requisito dell'evidenza della prova, che verrebbe a mancare in presenza di un quadro probatorio minato dall'inutilizzabilità.
3.Ancora, la Corte di merito avrebbe illegittimamente respinto l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Alba tempestivamente sollevata dalla difesa, sul rilievo che l'indeterminatezza del locus commissi delicti per il reato più grave avrebbe comportato l'applicazione delle regole suppletive di cui agli artt. 8 e 9 commi 2 e 3 codice procedura penale. I giudici di appello avevano preteso di risolvere la questione sulla base del criterio decrescente individuato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 30.10.2009, n. 40537) con riferimento alla possibilità dio applicare, in processi con plurime imputazioni, le regole generali ai reati via via più gravi dopo quelli rivelatisi non idonei come riferimento per la competenza territoriale, ma si sarebbe arrestata alla considerazione delle indicazioni formalmente contenute nel reato di ricettazione di cui al capo I, in realtà non conferenti, alla luce di un attento esame dei termini di fatto della contestazione. Nessuna concreta indicazione, poi, potrebbe trarsi nemmeno dei capi A) ed N).
4. Altra questione di utilizzabilità sollevata dalla difesa ai sensi dell'art. 606, lett. C) ed E) cod. proc. Pen., riguarda le intercettazioni disposte con i decreti d'urgenza emessi del PM rispettivamente, in data 1.10.2011 e 4.10.2011. Le intercettazioni di cui al primo decreto sarebbero inutilizzabili per due ragioni, l'una attinente alla tardività della convalida, non potendo attribuirsi rilievo all'annotazione di pugno del G.I.P. sull'orario del provvedimento;
l'altra alla provenienza dei gravi indizi di reità da fonti confidenziali, vizio, quest'ultimo comune, secondo la difesa, al decreto di intercettazione del 4.10.2011. 5. Inutilizzabili sarebbero anche le memorie scritte provenienti dai coimputati AN RI, LA UI e CA NC. Peraltro, il Tribunale di Alba aveva soprasseduto all'esame dibattimentale del AN, mai espressamente revocato, il che costituirebbe cpOncoprrente ragione dell'inutilizzabilità delle memorie scritte a firma dello stesso AN. Osterebbe, al riguardo, il divieto di apprezzamento di dichiarazioni proveniente da chi si sia volontariamente sottratto alle'esame testimoniale stabilito dall'art. 526 comma i bis cod. proc. Pen.
6. Con i motivi di cui ai n.ri 6, 7, 8 e 9 del ricorso, la difesa censura sotto il profilo del vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192, commi 2 e 3 cod. proc. Pen., e della manifesta illogicità della motivazione, le valutazioni della Corte di merito in punto di responsabilità, rilevando in particolare:
1.quanto al reato di ricettazione di cui al capo F), la contraddittorietà delle argomentazioni dei giudici di appello nella parte in cui assumono come riscontro delle dichiarazioni etero accusatorie dei coimputati intercettazioni telefoniche dai contenuti giudicati "laconici", come tali insuscettibili di integrare sotto il profilo probatorio indicazioni etero accusatorie altrettanto vaghe nei riferimenti cronologici. Peraltro, le intercettazioni smentirebbero addirittura l'accusa, per le sfasature temporali tra la data del furto e il presunto coinvolgimento del SA nella vicenda, e per il mancato incontro tra il LA e il SA che avrebbe concluso l'affare degli orologi sottratti alla persona offesa in occasione del furto del 29 settembre 2011; 2.quanto al reato di ricettazione di cui al capo I, che la Corte di merito avrebbe ancora una volta valorizzato il contenuto di intercettazioni telefoniche in realtà dissonanti rispetto alle indicazioni delle fonti dichiarative, attraverso il ricorso a indebite "supposizioni", anche riguardo all'identità degli oggetti trattati tra il SA e il AN, che non sarebbero con certezza riconducibili al Rolex AY sottratto al Pulaicini;
3. che la sopravvalutazione del generico contenuto di intercettazioni telefoniche sarebbe evidente anche con riferimento al reato di ricettazione di cui al capo N), in cui gli interlocutori si riferivano ad un'autovettura, riferimento non smentito, secondo la difesa, dagli esiti del servizio di osservazione dell'11.1.2012. La Corte avrebbe concluso poi il sillogismo accusatorio con improprie considerazioni di "verosimiglianza" circa l'intervento nella vicenda del SA.
4. che la partecipazione del SA al reato associativo, sarebbe stata affermata dalla Corte a dispetto del suo limitato coinvolgimento nei reati fine, circoscritto a tre episodi di ricettazione, e senza che dal contenuto delle conversazioni potessero trarsi indicazioni degli elementi costituitivi del sodalizio e dell'inserimento del ricorrente nella compagne criminale.
7. I motivi nr. 10 e 11, infine, sono incentrati sul trattamento sanzionatorio. Sotto un primo profilo, la difesa rileva la contraddittorietà del dispositivo rispetto alla motivazione con riguardo alla rilevanza della recidiva, esclusa in dispositivo ma riaffermata in motivazione con l'attribuzione di uno specifico aumento di pena;
in ogni caso, sarebbe riscontrabile il vizio di erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 597 cod. proc. Pen. perché, dovendo ritenersi che in un modo o nell'altro la Corte abbia inteso almeno parzialmente accogliere i motivi di appello in punto rideterminazione della pena, la rivalutazione del trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere effettuata non solo con riferimento al reato associativo, ma anche con riferimento a tutte le altre imputazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Riguardo alla questione preliminare della nullità del giudizio per violazione del diritto di difesa, in relazione alla celebrazione del giudizio immediato anche per i reati per i quali è prevista la citazione diretta, si deve anzitutto premettere che in caso di indagato in stato di custodia cautelare, il Pubblico Ministero può richiedere alternativamente, quando ne sussistano i rispettivi presupposti, il giudizio immediato fondato sull'evidenza della prova di cui all'art. 453, comma primo, cod. proc. pen., ovvero quello cosiddetto custodiale di cui ai commi primo- bis e primo-ter della medesima disposizione (Sez. 3, Sentenza n. 52037 del 11/11/2014 Ud. (dep. 15/12/2014) Rv. 261519). La valutazione della Corte di merito secondo cui dovrebbe attribuirsi sul punto rilievo alla giustificazione in concreto della richiesta di rito immediato del PM, che aveva fatto riferimento all'evidenza della prova, valutazione peraltro, non particolarmente contestata dalla difesa, non si presta quindi a censure.
1.1. La questione che si pone riguarda, piuttosto, l'ammissibilità di una richiesta congiunta di giudizio immediato in caso di connessione tra un reato per il quale deve procedersi con citazione diretta, ed un altro per il quale è prevista l'udienza preliminare,se per entrambi i reati sussistono i presupposti di cui all'art. 453 cod. proc. pen. L'indirizzo di recente formatosi sul punto, che il collegio ritiene di condividere, è ormai in via di consolidamento nel senso affermativo (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 14816 del 10/12/2013 Ud. (dep. 31/03/2014 ) Rv. 258746, Scalese;
nello stesso senso, nel solco di un indirizzo di legittimità ormai in via di consolidamento, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15189 del 14/10/2015 Cc. (dep. 12/04/2016) Rv. 266689).
1.1. La "specificità" dell'ipotesi di connessione tra procedimenti a diverso regime di vocatio in ius, è ben posta in luce, come ricordano i giudici di appello,da Cass. 2014/14816, che procede dal riferimento all'art. l'art. 551 c.p.p., secondo cui quando il procedimento concernente un reatc perseguibile mediante citazione diretta è connesso ad altro nel quale si debba procedere diversamente, "il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'art.416". Nonostante la lettera della legge alluda alla richiesta di rinvio a giudizio, la Corte ha ritenuto che la disposizione non potrebbe essere intesa nel senso di un divieto del ricorso al rito diretto nei casi in cui la domanda di giudizio dovrebbe normalmente passare, per alcuni dei 2 reati attraverso il vaglio connessi, dell'udienza preliminare. Si tratterebbe, osserva la Corte, di un assurdo sistematico, in forza del quale, riguardo ai reati a citazione diretta per i quali la prova sia evidente, e che potrebbero essere portati alla conoscenza del giudice dibattimentale senza alcun filtro, risulterebbe poi inadeguato il controllo giudiziale implicato dal rito immediato, e dovrebbe procedersi necessariamente mediante l'udienza preliminare;
con il paradosso che la connessione con reati tendenzialmente più gravi, e perseguibili col rito speciale, comporterebbe il massimo aggravamento della procedura, non richiesto per i richiamati e più gravi reati, e men che meno richiesto per i reati a citazione diretta per quali la prova sia evidente. non Sembra chiaro, quindi, continua la Corte, "come l'art. 551 c.p.p., vada letto nel senso che, per il caso di connessione, i reati "a citazione diretta" seguono la sorte di quelli diversi, qualunque poi la stessa debba essere alla luce delle norme che segnano, in generale, l'opzione tra udienza preliminare e modalità alternative di esercizio dell'azione. Non sembrano ostare, alla soluzione indicata, due possibili rilievi. È vero, anzitutto, che il ricorso al giudizio immediato priva l'imputato del deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p., che invece vi sarebbe nel caso di citazione diretta. L'obiezione è valida tuttavia per qualunque genere di reato, a cominciare da quelli connessi ai reati de quibus, ed è notoriamente superata con riferimento al requisito di evidenza della prova ed alla necessità, comunque, del previo interrogatorio. Neppure potrebbe dirsi, per altro verso, che l'incompatibilità del rito immediato con la procedura a citazione diretta comporti, per i reati pertinenti a quest'ultima, una "mancanza delle condizioni che giustificano" la scelta dello stesso rito immediato, con applicazione conseguente dell'art. 553 c.p.p., comma 2, e dunque secondo una alternativa tra scelte comunque diverse da quella compiuta nel caso di specie: la separazione dei procedimenti (con conseguente "recupero" della citazione diretta) o la prevalenza del rito ordinario, nel caso di connessione inscindibile (con conseguente "abbandono" del rito immediato). Anzitutto, prevale nella specie un favor separationis cui sottende una ratio incompatibile con la logica del simultaneus processus che segna invece l'art. 551 c.p.p.. Tale ratio si identifica con la possibilità di definire prontamente una parte almeno del giudizio, e quindi pare riferibile essenzialmente al requisito di evidenza della prova, più che ad altri fattori di discernimento tra le procedure. In secondo luogo, la lettura ipotizzata implicherebbe, ancora una volta, conseguenze incongrue dal punto di vista sistematico. Si ipotizzi la sussistenza di una riunione indispensabile tra i procedimenti: una comune evidenza della prova tra reati "ordinari" e reati "a citazione diretta" dovrebbe implicare l'obbligo per i primi di procedere mediante l'udienza preliminare: cioè, sarebbero i reati per i quali nessun filtro è necessario a imporre agli altri il più laborioso tra i filtri previsti dal codice, senza che ciò sia imposto dalla natura dell'addebito o dalla qualità della prova. In realtà può e deve ritenersi (anche nella logica della ragionevole durata) che l'art. 551 c.p.p., fondi un caso di procedibilità mediante rito immediato riguardo a reati a citazione diretta, e che dunque non operi l'art. 453 c.p., comma 2, poiché le "condizioni che giustificano" la scelta di tale rito sussistono anche per detti reati, ferma restando la necessità di una connotazione di evidenza per la prova in ordine a tutti i fatti connessi. Di qui il principio: nel caso in cui reati perseguibili mediante citazione diretta siano connessi a reati per i qua i dovrebbe essere promossa l'udienza preliminare - e per tutti i reati in questione vi sia evidenza della prova e ricorrano le ulteriori condizioni di cui all'art. 453 c.p.p. il pubblico - ministero è ammesso a procedere congiuntamente mediante richiesta di giudizio immediato. 2. 1.2. Attesa la rilevata specificità dell'ipotesi di connessione, non occorrerebbe nemmeno interrogarsi sulla compatibilità "generale" del giudizio immediato basato sull'evidenza della prova, con i reati a citazione diretta, e sulla condivisibilità o meno dell'indirizzo contrario fino ad ora espresso al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità. Va peraltro rilevato che l'indirizzo in questione è costretto a limitare "pretoriamente" l'ampiezza della previsione dell'art. 549 cod. proc. Pen. circa la generale applicabilità, al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per quanto non diversamente disposto, delle norme dettate per il procedimento davanti al Tribunale collegiale, e la corrispondente ampiezza della previsione del ricorso al rito immediato nella formulazione dell'art. 453 comma 1 cod. proc. Pen., nel quale non compare alcun riferimento al rito ordinario come esclusivo modello processuale suscettibile di essere interessato dalla richiesta di rito immediato, le uniche condizioni stabilite dalla norma riguardando l'evidenza della prova e il previo esperimento dell'interrogatorio dell'indagato (o l'inutile invito allo stesso rivolto di presentarsi davanti all'autorità giudiziaria). 3 1.2.1 Anche sugli aspetti di "criticità" della conclusione della compatibilità ritenuti da Cass. 3805 del 2014 cit., si potrebbe essere "critici", considerando che non appare irragionevole che le esigenze difensive sottese all'introduzione, nell'ordinamento processuale, dell'art. 415 bis cod. proc. Pen., possano subire una decisa attenuazione quando il presupposto dell'applicazione del rito immediato sia costituito dall'evidenza probatoria. In questo ordine di considerazioni, non sembra contrario ai principi fondamentali del processo penale che in questo il legislatore privilegi l'esigenza di speditezza del processo, presidiata del resto da caso specifica guarentigia costituzionale (art. 111 Cost.), rispetto al diritto dell'imputato al contraddittorio anticipato con il suo accusatore, che costituisce soltanto una delle possibili modalità dell' esercizio del diritto di difesa. Peraltro, non può non sottolinearsi, sotto quest'ultimo profilo, che la norma dell'art. 453 comma 1 cod. proc. Pen., prescrive pur sempre l'interrogatorio dell'indagato come concorrente condizione del ricorso al rito immediato, assicurando in definitiva all'indagato medesimo e al suo difensore anche la possibilità di contestarne i presupposti e di orientare diversamente le successive iniziative del PM.
1.2.2. Del resto, che la norma dell'art. 415 bis cod. proc. Pen. non abbia riguardo ad un aspetto essenziale, assoluto e inderogabile della tutela costituzionale apprestata al diritto di difesa è stato esplicitamente affermato dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza nr. 203 del 16 maggio 2002, con cui fu dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. sollevata 453 cod. in pen., proc. riferimento agli nella artt. 3, e 24, secondo Cost. comma, giudizio la richiesta di in parte prevede che cui non conclusione immediato debba essere preceduta dall'avviso di delle indagini preliminari ex art. 415- bis cod. proc. pen. (secondo il giudice delle leggi, anzi, l'estensione al giudizio immediato delle modalità dalla disposizione del di difesa diritto da ultimo previste porrebbe in presupposti citata si antinomia che con giustificano la costruzione di criteri secondo rito questo senza il filtro di massima celerità e semplificazione, dell'udienza preliminare, analogamente agli altri -giudizio direttissimo e decreto procedimenti speciali nei quali, per ragioni non èdiverse,pena.e di condanna- previsto l'avviso di conclusione delle indagini).
1.2.3. Non può poi trascurarsi, secondo un aspetto che non risulta considerato nella giurisprudenza della incompatibilità, l'incidenza, nelle valutazioni del caso, della recente introduzione, nell'ordinamento processuale, con L.23 maggio 2008 numero 92, del giudizio immediato cautelare (articolo 453 comma 1 bis cod. proc. Pen). E' ovvio, infatti, che una misura cautelare possa essere applicata anche nei confronti di indagato per reati per i quali sia prevista la citazione diretta. Posto che una limitazione dell'applicabilità della novella ai reati per i quali debba procedersi con rito ordinario non sembra ragionevolmente concepibile, considerando l'esigenza generale di accelerazione dei tempi del procedimento nei confronti di indagati in vinculis e l'assenza di qualunque deroga esplicita nella previsione normativa (per il che dovrebbe oltretutto ritenersi che il legislatore abbia perso l'occasione di fare chiarezza sulla questione), l'indirizzo dell'incompatibilità del rito diretto con i procedimenti a citazione diretta finirebbe per porsi in una prospettiva di antagonismo ricostruttivo ancora più ampio rispetto al sistema processuale positivo, introducendo articolate distinzioni e varianti processuali nel totale silenzio delle norme di riferimento.
1.3 Considerato il maggioritario indirizzo di recente formatosi sulla ammissibilità del giudizio immediato "unitario" in caso di connessione tra reati a citazione diretta e reati per i quali è prevista l'udienza preliminare accomunati dal presupposto dell'evidenza della prova, va poi esclusa, ad avviso del collegio, l'opportunità di un rinvio alle sezioni unite. I precedenti invocati dalla difesa (tra gli altri, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3805 del 17/12/2014 Ud. (dep. 27/01/2015) Rv. 261949), non si riferiscono alla specifica ipotesi di connessione tra reati a rito differenziato, mnetre Cass. 3805/2014 non è nemmeno invocabile sotto il più o meno condivisibile profilo dell'indebito mutamento del giudice naturale all'esito del giudizio abbreviato, pure esaminato da quell'arresto, dal momento che nel caso di specie non si è proceduto con il rito abbreviato. h 1.4. La difesa contesta anche la sussistenza, nella specie, del presupposto dell'evidenza della prova, ma al riguardo non può che essere richiamato l'indirizzo espresso dal più autorevole consesso di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 42979 del 26/06/2014 Ud. (dep. 14/10/2014) Rv. 260018) secondo cui la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato. (In motivazione, la Corte ha osservato che il provvedimento adottato dal Gip chiude una fase di carattere endoprocessuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato, salva l'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. Pen. Vedi, anche, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31728 del 28/03/2013 Cc. (dep. 23/07/2013) Rv. 256733, secondo cui, una volta disposto il rito immediato,, il giudice del dibattimento non può sindacare la sussistenza delle condizioni necessarie all'adozione del decreto ex art. 456 cod. proc. pen., non essendo previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello attribuito al G.I.P. al momento della decisione sulla richiesta avanzata dal P.M.
1.4.1. Peraltro, in quanto ricollegata alle deduzioni difensive sull'inutilizzabilità di alcune fonti di prova, la questione è da ritenersi anche infondata nel merito, dal momento che, come si vedrà, le censure di legittimità articolate sul punto in ricorso colgono nel segno solo marginalmente.
2. Va del pari rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Alba. Ricordano i giudici di appello che l'eccezione era stata formulata con esclusivo riguardo al reato di ricettazione contestato al capo F (il primo in ordine di tempo tra i reati di pari gravità suscettibili di determinare la competenza) in base al criterio previsto dall'art. 16 primo comma a codice procedura penale, sul rilievo che il luogo di consumazione del delitto non fosse individuabile e che dovesse pertanto farsi riferimento ai criteri suppletivi previsti dall'art. 9 codice procedura penale, con conseguente spostamento della competenza presso altro giudice territoriale. La Corte di Appello, però, muovendo dal riferimento a Cass. Sez. un. 30 ottobre 2009 nr. 40537, ha correttamente replicato (pag. 29) che ai fini della determinazione della competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi di pari gravità, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione di uno di essi, mentre sia certo quello dell'altro o di taluno degli altri, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 cod. proc. pen., che si riferisce a procedimenti per un singolo reato, ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione dell'uno o dell'altro dei reati residui (vedi, nel solco delle sez. un., Sez. 1, Sentenza n. 40825 del 27/10/2010 Cc. (dep. 18/11/2010) Rv. 248467, Di Perna;
Sez. 3, Sentenza n. 49643 del 22/09/2015 Ud. (dep. 17/12/2015) Rv. 265549, Fede e altro).
2.1. Il rigetto dell'eccezione è stato quindi conseguente alla mancata contestazione della competenza, da parte del ricorrente, in relazione ai reati meno gravi, secondo il criterio decrescente applicabile prima del ricorso ai criteri suppletivi indicati nell'art. 9 cod. proc. Pen.
2.2. I termini della questione restano poi cristallizzati alla stregua della concreta formulazione della relativa eccezione entro il limite processuale della sua deducibilità, dovendosi ricordare, al riguardo, che in tema di competenza per territorio le vicende processuali (e le deduzioni difensive) successive ai limiti temporali della sua rilevabilità, non incidono sulla competenza già affermata. (Sez. 6, Sentenza n. 33435 del 04/05/2006 Ud. (dep. 05/10/2006) Rv. 234350,; in senso conforme, vedi anche Cass. Sez. 6, Sentenza n. 33435 del 04/05/2006 Ud. (dep. 05/10/2006) Rv. 234347); vedi, anche, Cass. Sez. V, 18 giugno 1997 Agreste (RV 208317), che fa riferimento, a giustificazione del principio della perpetuatio iurisditionis, anche all'esigenza di speditezza del processo, che trova oggi presidio costituzionale nell'art. 111 della Carta fondamentale;
vedi, ancora, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1415 del 13/12/2013 Ud. (dep. 15/01/2014) Rv. 258149, dove il perspicuo rilievo che l'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere bensì riproposta con i motivi di impugnazione senza, però, poter introdurre argomentazioni ulteriori rispetto a quelle originarie, anche se queste ultime potrebbero giustificare uno spostamento della competenza). Non quindi è pertinente l'affermazione della difesa secondo cui una volta proposta la questione di competenza, il Tribunale avrebbe dovuto esaminarne d'ufficio tutti gli aspetti, perché per gli aspetti non sottoposti dalla parte alla sua attenzione, le valutazioni del tribunale rimangono insindacabili. D'altra parte, è ovvio che, di 5 massima, nel valutare la propria competenza il giudice dibattimentale debba fare riferimento alle indicazioni formali dell'imputazione come cristallizzata nell'atto di impulso del giudizio potendo essere diversamente indirizzato solo sulla base delle allegazioni delle parti (delle emergenze di fatto prospettate al giudice nei termini dell'art. 491 cod. proc. Pen. è cenno in Cass. Sez. 6, Sentenza n. 49754 del 21/11/2012 Ud. Rv. 254100; vedi in termini, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26699 del 23/05/2013, Rv. 256050, dove la precisazione che è precluso al giudice di dichiarare l'incompetenza per territorio quando l'individuazione di un diverso "locus commissi delicti" consegua ad un mutamento dell'imputazione intervenuto nel corso del dibattimento;
ribadisce l'irrilevanza delle vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione di competenza territoriale, anche in base al principio della "perpetuato iurisditionis", e al criterio della valutazione "ex ante", sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione, Cass. Sez. 6, Sentenza n. 49754/2012cit.. Le risultanze dell'istruzione dibattimentale, più volte invocate dalla difesa a sostegno dell'eccezione non hanno quindi alcun rilievo, mentre, per il resto, è sufficiente osservare che dalla lettura dei capi di imputazione si ricava che generalità la maggior parte delle condotte criminose contestate al SA risultano commesse in territorio di Alba.
3.Quanto alle questioni sull'utilizzabilità di talune fonti di prova, quella relativa al mancato rispetto del termine di cui all'art. 454 cod. proc. Pen. non è stata proposta con i motivi di appello, il che ha verosimilmente precluso l'attività istruttoria necessaria per la verifica della fondatezza delle deduzioni difensive. La difesa, a sostegno dell'eccezione, "indica" la richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari depositata dal Pubblico Ministero il 28 Marzo del 2012, ma non si tratta di uno degli atti normalmente inseriti nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 cod. proc. Pen., mentre non risulta nemmeno precisata in ricorso l'occasione processuale della sua eventuale produzione nel giudizio, né la sua allocazione tra gli atti del procedimento (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 41142 del 19/09/2013, relativa a questioni di inutilizzabilità di attività intercettative, dove la precisazione che il motivo di ricorso concernente l'utilizzabilità di atti di indagine può essere esaminato solo a condizione che l'atto asseritamente inutilizzabile -o dal quale consegue l'inutilizzabilità della prova- non solo sia stato specificamente indicato ma faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità e sia allegato al ricorso).
3.1. Le eccezioni della difesa vanno senz'altro disattese per quel che riguarda i "memoriali", gli scritti o comunque li si voglia definire, provenienti da alcuni coimputati, anche per la parte contenente dichiarazioni etero accusatorie, dovendosi anzi rilevare, al riguardo, che le valutazioni della Corte di merito sul valore soltanto "indiziario" di tali documenti sono persino alquanto prudenti, attestandosi sull'indirizzo più rigoroso della giurisprudenza di legittimità (A Cass. Sez. 4, Sentenza n. 9174 del 08/11/2011 Ud. (dep. 08/03/2012 ) Rv. 252452, Mele e altri, secondo cui le dichiarazioni accusatorie contenute in un documento manoscritto proveniente dall'imputato, spontaneamente esibito al giudice durante l'interrogatorio ed acquisito agli atti del processo (artt. 234 e 237 cod. proc. pen.), sono utilizzabili nei suoi confronti secondo le regole di cui all'art. 192, comma primo, cod. proc. pen, mentre le affermazioni "contra alios" hanno il valore di mero indizio da corroborare con ulteriori riscontri probatori, si contrappone ad es., Cass. Sez. 5, Sentenza n. 28036 del 04/04/2013 Ud. (dep. 26/06/2013) Rv. 255571, secondo cui le dichiarazioni contenute in un memoriale proveniente dall'imputato acquisito agli atti del processo sono utilizzabili "erga alios" senza limiti -e, quindi, senza nemmeno il condizionamento dell'esame dell'imputato, e senza che, per la natura sostanzialmente documentale di simili scritti possa invocarsi il principio dell'art. 526 bis cod. Proc. Pen. salvo l'obbligo del giudice di verificarne l'attendibilità). E' comunque da escludere l'inutilizzabilità assoluta erga alios di tali memoriali dedotta dalla difesa, potendosi peraltro osservare che il contrasto tra i due indirizzi di legittimità richiamati in parentesi finisce per essere solo apparente, considerando che la "qualità" del coimputato "memorialista" impone in ogni caso un'indagine ben più penetrante sulla sua attendibilità di quella richiesta rispetto ad un testimone extraneus.
3.2. Parzialmente fondate sono invece le deduzioni difensive in ordine all'inutilizzabilità delle intercettazioni. In particolare, non è condivisibile la valutazione della Corte di Appello della tempestività della convalida del decreto d'urgenza emesso dal PM alle ore 9,45 dell'1.10.2011, che non può in effetti essere desunta dall'orario apposto di propria mano dal GIP sul provvedimento di convalida (ore 9,45, al limite estremo della scadenza delle 48 ore di rito). I giudici territoriali si rifanno all'indirizzo espresso, tra le altre, da Cass. Sez. V, 15.2.2007 nr. 6461, 20.3.2007 nr. 11921, 19.3.2008 nr. 12244 (ma vedi, anche, Sez. 4, Sentenza n. 38153 del 03/04/2009 Ud. (dep. 29/09/2009) Rv. 245309, Masullo), secondo cui l'accertamento della tempestività della convalida non deve necessariamente risultare dal timbro di deposito apposto sul provvedimento dalla cancelleria del Gip, ma la giurisprudenza citata richiede pur sempre una conveniente "esternazione" degli estremi temporali della convalida, che non può essere rimessa all'autoreferenzialità del PM o del Gip. L'esempio più comune di certificazione "alternativa" dei tempi della convalida è del resto quello riferito alle annotazioni apposte sul registro interno di "passaggio" degli atti dall'ufficio del Pubblico ministero a quello del giudice per le indagini preliminari, passaggio rilevante appunto come dato "esterno" di riscontro.
3.2.1. L'argomento della fede privilegiata che dovrebbe accordarsi al Gip come pubblico ufficiale è poi chiaramente incongruo, in un sistema processuale che prevede anzi, solitamente (com'è del resto del tutto comprensibile in materia di produzione di certezze giuridiche), meccanismi legali ancora più strutturati e formali di "pubblicazione" e di conoscenza della generalità del provvedimenti giudiziari, mai modelli di autocertificazione dell'estensore. Nella specie, l'unico dato di controllo "esterno" della tempestività del deposito del provvedimento di convalida è quello costituito dal timbro della cancelleria del Gip, che riporta l'orario delle 11,30, irrimediabilmente fuori termine.
3.2.1. Va disattesa, al contrario, l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con il successivo decreto del 4.10.2011 (pacificamente convalidato dal Gip con assoluta tempestività il giorno seguente); basata esclusivamente sul rilievo della provenienza degli indizi di reato da fonte confidenziale. In realtà, tra la fonte confidenziale e il nuovo decreto del 4.10.2011, si interpone, anzitutto, proprio la precedente attività intercettativa che, per quanto R inutilizzabile come fonte di prova, costituisce tuttavia idonea notitia criminis ( nel senso che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ciascun decreto autorizzativo è dotato di autonomia e può ricevere impulso da qualsiasi notizia di reato, ancorché desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili, con la conseguenza che il vizio di cui sia affetto l'originario decreto intercettativo non si comunica automaticamente a quelli successivi correttamente adottati, e che pertanto non è inutilizzabile la prova che non sarebbe stata scoperta senza l'utilizzazione della prova inutilizzabile, cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 3027 del 20/10/2015 Ud. (dep. 22/01/2016) Rv. 266496 MI e altri;
conformi, N. 26112 del 2004 Rv. 229058, N. 12685 del 2008 Rv. 239373, N. 4951 del 2011 Rv. 249240).
3.2.1. La fonte confidenziale che ha dato origine alle indagini, non costituirebbe quindi, già per le ragioni suesposte, l'unico elemento posto a supporto della valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di reato con il secondo decreto del 4.10.2011 (vedi, sul punto, Sez. 6, Sentenza n. 42845 del 26/06/2013 Cc. (dep. 18/10/2013) Rv. 257295), ma va aggiunto che le indicazioni anoníme si erano già arricchite, anteriormente ai decreti intercettativi, dell'accertamento di un reatc commesso in Alba il 9 settembre 2011 con le modalità descritte dalla fonte confidenziale;
del monitoraggio di un incontro tra alcuni coimputati presso un locale indicato dalla stessa fonte come sede di "summit" criminali;
dell'identificazione del CA come autore del furto commesso in Alba il 29 settembre 2011 (vedi pag. 34 -35 della sentenza impugnata, dove il riferimento alle annotazioni di indagine dei CC del 23/09/2011 e del 30/09/2011).
3.2.2. Tanto è da ritenersi in effetti sufficiente a delineare un quadro di indagine sull'implicazione di vari soggetti in progetti criminosi "strutturati" in forma associativa relativi alla consumazione di reati contro il patrimonio, tale da giustificare il decreto di urgenza del 4.10.2011, non rilevando che in queste prime battute investigative il nominativo del SA non fosse ancora emerso, in quanto i gravi "indizi di reato" (e non di reità) che, ai sensi dell'articolo 267 cod. proc. pen., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 42017 del 17/10/2006 Cc. (dep. 21/12/2006) Rv. 235536, Capitano e altro).
3.3.. La sostanziale sovrapponibilità del contenuto delle intercettazioni utilizzabili, rispetto a quelle non utilizzabili, facilmente rilevabile dalle indicazioni della sentenza impugnata, renderebbe già di per sé ardua la prova di resistenza richiesta per l'effettiva rilevanza dell'inutilizzabilità di atti (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3207 del 02/10/2014 Ud. (dep. 23/01/2015) Rv. 262011, secondo cui quando con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento). Le deduzioni difensive sono al riguardo del tutto carenti, puntando più che altro all'espunzione pressoché generalizzata del materiale istruttorio esaminato dai giudici di merito.
4. In realtà, le valutazioni sull'utilizzabilità dei "memoriali" e delle intercettazioni disposte con il decreto del 4.10.2011, pregiudicano largamente le censure difensive in punto di motivazione del giudizio di responsabilità, le dichiarazioni etero accusatorie dei coimputati,i contenuti delle interrettazioni utilizzabili e le attività di polizia giudiziaria dando conto pienamente delle valutazioni in punto di responsabilità della sentenza impugnata, dovendosi rilevare sui singoli reati:
1.quanto al reato di ricettazione di cui al capo F), relativo agli orologi compendio del furto di cui al precedente capo e), la Corte di merito ricorda le convergenti indicazioni del CA e del AN (quelle del secondo consacrate in un "memoriale"), dando conto con apprezzamento immune da censure logiche, di marginali incongruenze e difformità nei rispettivi narrati, sostenuti peraltro dalla deposizione del teste GL e dal contenuto delle conversazioni intercettate in diversi orari del giorno 5.11.2011 (i giudici di appello sottolineano convenientemente soprattutto la conversazione delle ore 14,23, per il chiaro riferimento degli interlocutori (SA e AN) alle caratteristiche e al prezzo di alcuni orologi;
2. quanto alla ricettazione di cui al capo I), i memoriali e le dichiarazioni etero accusatorie dei coimputati LA, AN e CA, fonti di prova già comunque convergenti nel nucleo centrale, e apprezzate con notevole prudenza dalla Corte di merito trovano in effetti riscontro nelle indicazioni provenienti dalle intercettazioni telefoniche, anzitutto quella delle ore 17,59 del 5.11.2011 (gli interlocutori, LA e SA, si accordano per un incontro;
in quel momento, come nota efficacemente la Corte territoriale, LA si trova ancora nei pressi del luogo del furto appena commesso in danno del Pulacini); ma anche in quelle successive, commentate alle pagg. 43 e ss. della sentenza impugnata, anch'esse coerentemente inserite nel quadro accusatorio (vedi, ad es., la conversazione dell'8.11.2011, h. 12,24, in cui gli interlocutori -AN e CA si riferiscono ad una "bella cosa" con "quadrante giallo" indicandone la "sigla" (6265); indicazioni logicamente ritenute dai giudici di appello corrispondenti alle caratteristiche di un orologio Rolex AY compreso tra i preziosi sottratti al Pulacini);
3. quanto alla ricettazione di cui al capo N), la Corte di merito ricorda il memoriale del LA, le dichiarazioni etero accusatorie del CA, le triangolazioni SA- BB IA BR (gli ultimi due giudicati per il delitto di cui all'art. 648 bis cod. pen, in collegamento con le stesse vicende criminali ) monitorate con attività di osservazione e appostamento e con attività intercettative (i giudici di appello ricordano, in particolare, l'intercettazione delle ore 10,30 dell'11.1.2012; vedi amplius, la sentenza impugnata, pagg. 46 e 47, dove la puntuale confutazione di tutte le obiezioni difensive).
4. Quanto al reato associativo, che le deduzioni difensive sulla presunta insignificanza "quantitativa" del numero dei reati fine attribuiti al SA, potrebbero facilmente essere rovesciate con la sostituzione dell'avverbio "ben" a quello di "appena" a qualificare i tre episodi in cui il ricorrente risulta coinvolto in un periodo di tempo abbastanza concentrato. Ma è soprattutto vero che le censure difensive sono viziate da un'accentuata connotazione di merito che mira ad insidiare le valutazioni della Corte di Appello con una inammissibile prospettazione alternativa di merito, senza cogliere alcun vizio logico giuridico nelle coerenti conclusioni dei giudici territoriali, che sottolineano la stabilità delle relazioni personali e criminali del ricorrente, e la sua più che tempestiva apparizione in circostanze di tempo e di luogo “contigue" a quelle dei furti presupposti delle imputazioni di ricettazione a suo carico, per escludere logicamente qualunque "occasionalità" dei suoi interventi e qualunque spiegazione alternativa del suo protagonismo nelle vicende processuali anche rispetto ai reati fine. 8 5. La sentenza impugnata si espone invece alla censure di legittimità della difesa in punto di trattamento sanzionatorio. Dal dispositivo risulta che la riduzione della pena è stata decisa dal giudice di appello in ragione della esclusione della rilevanza della recidiva;
nella parte motiva, si legge al contrario che la recidiva non possa essere esclusa in considerazione del curriculum criminale di tutto rispetto del ricorrente, e la rimodulazione della pena è effettuata, sia pure riproducendo lo stesso esito numerico finale (cinque anni e mesi sei di reclusione ed euro 8000 di multa), con uno specifico aumento imputato alla recidiva (un anno di reclusione ed euro 1500 di multa); il giudice di appello dovrà quindi risolvere la contraddizione con una motivazione coerente con il dispositivo, partendo correttamente dalla esclusione della recidiva, anche per stabilire se la sua irrilevanza possa influire più in generale sulla valutazione dei criteri direttivi stabiliti dall'art. 133 cod. pen.. 5.1. Non sussiste, invece, la lamentata violazione dell'art. 597 comma IV cod. proc. Pen. in relazione alla mancata riduzione della pena per ciascuno dei reati addebitati al SA. La questione non potrebbe mai essere posta sotto il profilo del divieto della reformatio in peius, in presenza di un trattamento sanzionatorio complessivamente più favorevole e senza alcun aggravamento delle "quote" di pena riferibili a ciascun reato, essendo semmai prospettabile, in astratto, un vizio di motivazione. Ma anche sotto quest'ultimo profilo le censure difensive sono ben lungi dal cogliere nel segno, perché la riduzione della pena è stata decisa dai giudici di appelo per ragioni specificamente riferibili al reato associativo, in considerazione del ruolo di minor rilievo attribuito al ricorrente, considerazione che non si comprende perché dovrebbe essere estesa automaticamente ai reati fine. Alla luce delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla motivazione sul trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Il ricorso deve essere rigettato nel resto, e va dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla motivazione sul trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità del ricorrente. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016 Il consignere relatore I Presidente dr. Giacomo Fumu Dr. Antonio Prestipino Тільшовити DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 1 FEB. 2017 IL DICASS CANC ERE Claudia Piane!!! T O N