Sentenza 4 aprile 2013
Massime • 4
Il termine per la proposizione della querela per il reato di appropriazione indebita ad oggetto le somme consegnate all'agente a scopo di investimento decorre non dal momento della consegna delle stesse o da quello della scadenza dell'obbligo di restituirle, bensì dal momento in cui la persona offesa abbia raggiunto la consapevolezza che le medesime non verranno restituita per fatto e scelta del detentore.
Il reato di abusivismo finanziario si intende consumato in Italia se nel territorio nazionale è stata svolta l'attività di raccolta del risparmio, a nulla rilevando che le somme così raccolte siano state successivamente investite all'estero.
Lo svolgimento di attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio in assenza di abilitazione era oggetto di incriminazione anche prima della novella dell'art. 166 D.Lgs. n. 58 del 1998 ad opera dell'art. 16 D.Lgs. n. 164 del 2007.
Le dichiarazioni contenute in un memoriale proveniente dall'imputato acquisito agli atti del processo sono utilizzabili "erga alios" senza limiti, salvo l'obbligo del giudice di verificarne l'attendibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/04/2013, n. 28036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28036 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 04/04/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - N. 1093
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. G. - Consigliere - N. 7555/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA RC N. IL 29/10/1960;
nei confronti di:
SE GI RO IA N. IL 10/09/1947;
inoltre:
SE GI RO IA N. IL 10/09/1947;
avverso la sentenza n. 5535/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 23/09/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso di US IA RO e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di NA CO;
Uditi: l'avv. Jasonni Massimo e Della Sala GU in sost. dell'avv. Paolo Della Sala per ER MO;
l'avv. Giuseppe Iannaccone per ER GU;
l'avv. IO Zanchetti per RA Fabrizio e UC RD, che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi e la conferma delle statuizioni civili;
Udito, per NA CO, l'avv. Gessini Agostino in sostituzione dell'avv, Stefania Bramati, che ha insistito nei motivi di ricorso;
Uditi, per US IA RO, gli avv.ti Castaldo Andrea e Stefano De Francesco, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 23-9-2011, in parziale riforma di quella emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza, a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato US IA RO MA alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, per i reati seguenti:
- bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 110 cod. pen., L. Fall., art. 216, comma 1, L. Fall., art. 219, comma 1, art. 223 L. Fall.),
per avere, in concorso con NA IO, presidente del consiglio di amministrazione della Bburago spa dall'1/1/1980 al 2/2/2004 e dal 20/6/2004 al 17/6/2005, distratto a proprio profitto la somma di circa 6.000.000 di Euro, di proprietà della Bburago spa, dichiarata fallita in data 17/10/2005 (capo A);
- appropriazione indebita (art. 646 c.p., art. 61 c.p., nn. 7 e art. 11 cod. pen.) della somma di 900.000 dollari e di 300.000 Euro a lui consegnate, rispettivamente, nell'aprile-maggio 1995 e nell'agosto 2006, da ZI LO per investimenti finanziari all'estero (capo D);
- gestione abusiva del risparmio (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 166), per avere, senza l'abilitazione prescritta dal D.Lgs. n. 58 del 1998, raccolto e gestito risparmi per Euro 36.696.320 e CHF
1.371.000 dal 2000 al 2009 (capo E).
2. Alla base della pronuncia di condanna vi sono:
Quanto al capo A), le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero, in punto di morte, da NA IO in data 16 maggio 2009 (il NA decedeva il giorno successivo); l'interrogatorio reso da NA al procuratore elvetico in data 13-6-2006; una dichiarazione sottoscritta da NA IO, scritta a macchina dalla moglie SA IV, e un memoriale vergato di pugno dallo stesso NA in data 15/5/2009; le dichiarazioni di IV SA;
la corrispondenza intercorsa tra SA e US (SMS) tra marzo e maggio 2009. Da questo complesso di elementi è stato desunto che il NA, su consiglio e con l'ausilio del US, dirottò verso quest'ultimo circa sette milioni di Euro appartenenti alla società da lui amministrata e che ciò fece, in parte, trasferendo a Singapore, su conto della Pembroke Int, somme appartenenti alla Bburago spa, già depositate su conto acceso presso la Ubs di Lugano a nome della FINCOM INVESTORS S,A.. Quanto al capo D), le dichiarazioni di ZI LO e gli accertamenti della Guardia di Finanza, dai quali è emerso che il US, fattosi consegnare le rilevanti somme specificate in imputazione con la promessa di investirle proficuamente all'estero, omise poi di restituirle. Quanto al capo E), le indagini della Guardia di Finanza e le dichiarazioni dei soggetti, in numero di tredici, che affidarono il danaro al US, per investirlo, con la promessa di lauti guadagni.
3. Contro la sentenza suddetta sono stati presentati ricorsi dall'avv. Stefano De Francesco e dall'avv. Andrea Castaldo nell'interesse di US IA RO MA e dall'avv. Stefania Bramati nell'interesse della parte civile NA CO.
3.1. L'avv. De Francesco si avvale di 17 motivi (i primi otto concernenti la bancarotta;
da nove a dodici l'appropriazione di cui al capo D); il 13 e il 14 la gestione abusiva di cui al capo E); il 15 e il 16 il trattamento sanzionatorio e il 17 le sanzioni civili), con cui censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione:
3.1.1. la decisione della Corte d'appello del 23-9-2011, che ha rigettato l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (acquisizione documentale, riesame di SA IV e perizia grafica);
3.1.2. l'utilizzabilità dell'interrogatorio del NA del 16-5- 2009, effettuato dal Pubblico Ministero alla presenza del difensore d'ufficio, ma in assenza di un atto formale di nomina;
3.1.3. l'utilizzabilità dell'interrogatorio del NA del 16-5- 2009, perché non preceduto dagli avvisi prescritti dall'art. 64, comma 3, lett. b) e c);
3.1.4. l'utilizzabilità del manoscritto del NA del 15-5-2009 e le dichiarazioni raccolte, su foglio dattiloscritto, dalla moglie del NA e da quest'ultimo firmate, in conseguenza dell'inosservanza delle prescrizioni di cui al punto precedente;
3.1.5. la tenuta logica della motivazione laddove, nel valutare l'attendibilità del NA, non ha tenuto conto delle gravi condizioni di salute del dichiarante e della sua scemata capacità psichica, dei motivi di astio verso il US (che si era appropriato di una parte del suo denaro), della parzialità del racconto (il NA nulla disse in ordine ai L. 67 miliardi sottratti alla Bburago e trasferiti su conti esteri), dell'intrinseca inconsistenza del narrato (nel 2006 NA, deponendo dinanzi al Pubblico Ministero, aveva dichiarato di non possedere conti all'estero e di non ricordare dove fossero finiti i soldi ricavati dalla vendita degli immobili della moglie), dell'assenza di riscontri esterni individualizzanti (tali non potendosi configurare i tre rendiconti allegati alla memoria del NA e le dichiarazioni della moglie, che nulla dicono in ordine alla provenienza delle somme dalla Bburago e alla consapevolezza del US sulla provenienza);
3.1.6. la mancata specificazione degli episodi distrattivi imputati al NA e, in concorso con quest'ultimo, al US, attraverso cui si sarebbe formata la consistente provvista di sette milioni di Euro, dirottati poi su conti esteri. Contesta, in particolare, che dia concretezza all'assunto il riferimento alla "fittizie perdite su contratti derivati", in assenza di indicazione sui contratti e sulle perdite;
3.1.7. la motivazione resa in punto di concorso di US nelle distrazioni. Deduce che non può darsi concorso nella distrazione se, come riportato in sentenza e confermato dai testi escussi, il US conobbe il NA nel 2005 o, al massimo, nel 2004:
quando, cioè, la creazione all'estero di disponibilità extracontabili del gruppo Bburago ad opera del NA, attraverso le fittizie perdite su derivati, era già avvenuta. Deduce contraddizione tra l'ipotesi dei cospicui utili da distrarre, ipotizzati in sentenza, con lo stato di crisi e di illiquidità in cui, secondo i giudici di merito, la società si trovava già nel 2004; e tra la distrazione di sette milioni di euro, addebitata al NA e al US, con l'iniezione di capitale effettuata da NA nel 2004 (anno in cui avrebbe immesso capitale fresco nella società per 15 milioni di euro). Deduce l'assenza di prova in ordine alla provenienza dalla Bburago dei sette milioni di Euro consegnati a US, in quanto, se quei denari provenivano dalla CO OR LT (da questa passati alla Pembroke e dalla Pembroke a US), non v'è prova che la CO OR LT fosse "la cassa e la riserva occulta del gruppo multinazionale all'estero", come sostenuto in sentenza;
anzi, la stessa sentenza darebbe atto che la CO "aveva come beneficiario economico il cav. NA". Inoltre, anche i giudici di prime cure sono partiti dal presupposto che parte del denaro depositato sul conto della CO in Svizzera provenisse dalla liquidazione, fatta nel rispetto della legge, della Bburago S.A, con sede nella confederazione elvetica. Dalla Bburago non potevano venire nemmeno i 3.952.000 Euro confluiti nel marzo-aprile 2005 sul conto svizzero, in quanto nel 2005 la Bburago non generava utili ma perdite, come riconosciuto nello stesso provvedimento gravato. In realtà, continua il ricorrente, la stessa sentenza da atto che, contestualmente alla consegna a US dei sette milioni di Euro, vi fu, da parte di NA, disinvestimento dei fondi Azimut, certamente personali, il che conferma l'ipotesi che il denaro investito per mezzo del US non provenisse dalla Bburago. E sempre la sentenza impugnata parla della Bburago come di un gruppo multinazionale: il che lascia aperta l'ipotesi che il denaro confluito sul conto della CO provenisse da consociate estere, dotate di una propria autonomia.
Il difensore contesta poi che, seppur fosse provata la provenienza del danaro dalla Bburago, la condotta descritta possa sussumersi nella bancarotta per distrazione, in quanto si tratterebbe di condotta successiva, posta in essere quando il reato di bancarotta si era già perfezionato. Il denaro affidato al US proveniva, quindi, dal patrimonio personale del NA, come confermato anche in vari passaggi della sentenza impugnata;
3.1.8. la motivazione resa in punto di prova del dolo. Deduce che, seppur fosse provata la provenienza del denaro dalla Bburago, non per questo sarebbe provata la consapevolezza, in capo a US, che quel denaro proveniva da un esercizio patologico e delittuoso dell'attività imprenditoriale;
3.1.9. la tempestività della querela presentata da ZI LO in data 15-7-2009;
3.1.10. l'applicabilità della legge penale italiana, in quanto il denaro della ZI era stato allocato all'estero, presso la ZA Investment Llc, società di diritto statunitense con sede in Georgia, per cui il reato si sarebbe perfezionato negli Stati Uniti, ove il denaro era depositato;
3.1.11. la motivazione resa in punto di appropriazione indebita del denaro della ZI. Deduce che la mancata restituzione delle somme consegnate per l'investimento non integra il reato contestato, in assenza di prova della interversione del possesso. Inoltre, che possessore delle somme, e tenuto alla restituzione, non è l'avv. US, ma la ZA Investment Llc, soggetto diverso dall'imputato. Anzi l'interversione del possesso sarebbe esclusa dalla corrispondenza intercorsa tra il legale del US e quello della ZI, con cui, subito prima dell'arresto del US, il primo manifesta al secondo l'intenzione di restituire le somme investite. Lamenta che, sul punto, la Corte d'appello, sebbene richiesta, non abbia reso motivazione.
3.1.12. la reformatio in peius della sentenza, essendo stato applicata dal giudice d'appello l'aggravante dell'art. 61 c.p., n. 11, esclusa dal primo giudice. Deduce che il rapporto sentimentale intrattenuto dal US con una nipote della ZI con concreta quella "relazione domestica" in cui si sostanzia l'aggravante in parola.
3.1.13. la perseguibilità, in Italia, del reato di cui al capo E), commesso all'estero, dove "sono avvenute molte delle operazioni per cui è intervenuta condanna". Lamenta, al riguardo, l'erronea applicazione dell'art. 9 c.p., comma 2 e del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 166 e della L. n. 262 del 2005, art. 39;
3.1.14. l'interpretazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 166 e della L. n. 262 del 2005, art. 39. Contesta che prima del 2007 la norma punisse qualsiasi attività di investimento, anche diversa dal "servizio" ed anche in relazione a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario. Lamenta la mancata specificazione degli elementi di prova che hanno indotto a configurare la "acquisizione" di somme da parte dell'imputato; che le stesse fossero "a disposizione" dell'imputato e che le società estere fossero da lui "gestite";
3.1.15. la reformatio in peius della sentenza. Deduce che il giudice di primo grado aveva aumentato di nove mesi, per ognuno dei reati contestati ai capi D) ed E), la pena base. Invece, il giudice d'appello l'ha aumentata di un anno;
3.1.16. l'immotivato diniego delle circostante attenuanti generiche;
3.1.17. l'erronea applicazione degli artt. 538 e 539 cod. proc. Pen.. Lamenta che, nonostante la pronuncia di proscioglimento di cui al capo C), la Corte d'appello non ha revocato le statuizioni civili del primo grado pronunciate a favore delle parti civili costituite ER GU e ER MO. Lamenta ancora l'assenza di congrua motivazione in ordine alle provvisionali disposte a favore dei soggetti (RA e UC) di cui al capo E), interessate solo dalla gestione abusiva del risparmio e non anche da reati contro il patrimonio.
3.2. L'avv. Andrea Castaldo si avvale di undici motivi, con cui denunzia:
3.2.1. la manifesta illogicità della motivazione resa in punto di concorso nella bancarotta, non essendo specificato il momento della distrazione e le modalità della stessa.
3.2.2. l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NA IO il 16/5/2009 in violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2, e art. 64 c.p.p., comma 3, (perché rese da soggetto che doveva essere sentito fin dall'inizio in qualità di imputato e non precedute dall'avviso di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3);
3.2.3. l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da SA IV, perché acquisite, anche in questo caso, senza dargli gli avvisi previsti dall'art. 63 c.p.p., comma 2, e dall'art. 64 c.p.p., comma 3, essendo indagata, insieme al marito ed al US, per il reato di bancarotta fraudolenta, per aver trasferito a società estere (la Eames Establishement e la Aroare Foundation) quattro appartamenti della Bburago spa;
3.2.4. l'illogicità della motivazione resa in ordine al capo a), fondata sulle dichiarazioni del US e della moglie, portatori di interessi configgenti con quelli dell'imputato;
3.2.5. l'assenza di prova e di verifica in ordine alla genuinità delle dichiarazioni rese, in punto di morte, da NA IO. Deduce che non può essere il Pubblico Ministero procedente, parte processuale, a certificare la capacità di intendere e di volere del dichiarante e che la valutazione, fatta dalla Corte di merito, delle dichiarazioni del NA non tiene conto dell'astio da questi accumulato verso il US - ritenuto soggetto che si era appropriato della consistente somma di 7 milioni di Euro -, dell'interesse del NA a salvaguardare la posizione della moglie e dei figli e prescinde dai riscontri oggettivi richiesti dalla legge;
3.2.6. l'assenza di riscontri alle dichiarazioni del NA parametrati al Thema probandum e rispettosi del criterio della pertinenza. Deduce l'assenza di prova in ordine alla provenienza delle somme finite a Singapore, dacché lo stesso NA, interrogato dalle Autorità svizzere, aveva asserito che i soldi trasferiti a Singapore tra marzo e aprile 2005 provenivano da riserve personali (fondi Azimut, da lui disinvestiti, e non dalla CO OR SA). Lamenta che i giudici abbiano fatto mal governo dei principi sul concorso di persone nel reato, giacché nessun elemento addotto dai giudicanti è dimostrativo di una partecipazione del US nella bancarotta;
3.2.7. l'inidoneità delle dichiarazioni di IV SA a fungere da riscontro a quelle del marito, stante il carattere derivato (dal coniuge) delle sue conoscenze;
3.2.8. l'omessa considerazione, da parte della Corte d'appello, della "nuova documentazione attestante consistenza e sviluppo dei fondi Azimut, acquisita all'udienza del 22 settembre 2011", da cui si desume che NA aveva in Italia un consistente patrimonio ben prima del fallimento (sin dagli anni 80);
3.2.9. la violazione di legge e l'illogicità della motivazione resa in ordine all'appropriazione contestata in danno di ZI, posto che l'imputato non si è mai rifiutato di restituire le somme ricevute, ma si è trovato nell'impossibilità di farlo in conseguenza dell'arresto patito. Deduce, in ogni caso, la tardività della querela;
3.2.10. l'erronea applicazione del D.Lgs. n. 28 del 1998, art. 166 che richiede, per l'integrazione della fattispecie, lo svolgimento in forma professionale e continuativa di un'attività finanziaria di investimento, mentre il US si è limitato ad un esercizio sporadico ed occasionale. Deduce, inoltre, che il previgente testo dell'art. 166 cit., fino alla modifica apportata col D.Lgs. n. 164 del 2007, puniva il solo svolgimento dei "servizi di investimento" e non anche delle attività di investimento, per cui l'estensione al periodo concernete l'attività del US costituisce indebita estensione in malam partem della norma penale;
3.2.11. violazione di legge e illogicità della motivazione resa in ordine al trattamento sanzionatorio, nulla dicendo la sentenza in ordine alla quantificazione della pena base, al giudizio di bilanciamento delle circostanze, agli aumenti di pena per i reati in continuazione. Deduce, infine, reformatio in peius della decisione, posto che il Tribunale aveva aumentato la pena di mesi nove per ognuno dei quattro reati in continuazione, mentre il giudice d'appello l'ha aumentata di un anno per ognuno dei due reati residui.
4. Nell'interesse di NA CO è stato presentato ricorso dall'avv. Stefania Bramati, che si avvale di due motivi. Col primo contesta la qualificazione, come bancarotta, del reato di cui al capo A), deducendo trattarsi di appropriazione indebita delle somme consegnate dal padre, NA IO, all'imputato US, o, al massimo, di concorso della bancarotta con l'appropriazione indebita, in assenza di prova circa la provenienza delle somme dalla Bburago Spa e in presenza della prova che, almeno in parte, il denaro consegnato al US fosse proveniente da fondi personali del NA.
Col secondo si duole del mancato riconoscimento, a suo favore, del danno non patrimoniale, morale e biologico, in quanto, anche a tener ferma la qualificazione del reato come bancarotta, è fuor di dubbio che anche NA CO è stato danneggiato dal reato, in quanto privato della nuda proprietà delle quote della Bburago ed è stato sottoposto ad ingiusta detenzione per le distrazioni commesse dall'avv. US.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di US merita accoglimento limitatamente al trattamento sanzionatorio;
è infondato nel resto. È inammissibile quello di NA CO.
1. Procedendo all'esame dei motivi di ricorso di US nell'ordine in cui sono stati esposti, viene in rilievo la doglianza relativa al rigetto, da parte del giudice d'appello, della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata dal difensore (ut supra, sub. 3.1.1.). Il motivo è infondato, giacché l'istituto della rinnovazione del dibattimento in appello costituisce istituto eccezionale che deroga al principio di completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado, per cui ad esso può e deve farsi ricorso soltanto quando il giudice lo ritenga assolutamente indispensabile ai fini del decidere (nel senso che non sia altrimenti in grado di farlo allo stato degli atti).
La determinazione del giudice, in proposito, è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata (v. ex pluribus Cassazione penale, sez. 4, 28/04/2011, n. 23297). E la Corte di merito ha spiegato perché si sia convinta della superfluità della assunzione delle prove richieste dalla difesa (acquisizione di documenti, riesame di SA IV e perizia grafica), evidenziando la ricchezza dei dati dimostrativi della responsabilità dell'imputato, la certa riconducibilità al NA degli scritti da lui redatti o firmati e rimarcando che la richiesta di giudizio abbreviato rendeva più che mai irragionevole un'ampia integrazione probatoria, come quella richiesta dai difensori del US, tendente addirittura ad una nuova ipotesi ricostruttiva dei fatti. Il tutto secondo un itinerario logico che non presenta smagliature o contraddizioni interne e che, in quanto tale, non può essere messo in discussione in questa sede.
2. Quanto alle dichiarazioni rese da NA IO al Pubblico Ministero in data 16/5/2009 (ut supra, sub.
3.1.2 e 3.1.3, nonché 3.2.2), si conviene sul fatto che non siano utilizzabili, in quanto è stato omesso l'avviso prescritto dall'art. 64, comma 3, lett. b), valevole per ogni tipo di interrogatorio (non ha rilievo, invece, l'omissione dell'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), che è dovuto all'imputato di reato connesso o collegato, ma non anche al coimputato, che non può mai assumere la veste di "testimone" nel medesimo procedimento).
Da qui l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni in questione. La Corte di merito, pur mostrando di ritenere irrilevante l'omissione e utilizzabili le dichiarazioni rese in tale contesto, ha comunque precisato che si tratta di dichiarazioni solo confermative del memoriale spedito alla Procura il giorno precedente e che da esse non ha tratto argomenti di un qualche significato nei confronti dell'imputato, per cui l'apparato argomentativo della decisione non ne esce in alcuna maniera depotenziato.
3. Pienamente utilizzabili nel presente procedimento sono il memoriale vergato a mano da NA il 15-5-2009 e quello, senza data, dattiloscritto dalla moglie e da lui firmato, entrambi consegnati agli organi inquirenti (oggetto del motivo sub. 3.1.4). L'art. 237 c.p.p. consente, infatti, l'acquisizione anche d'ufficio di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto. Questa Corte ha infatti affermato che persino la mancata convalida del sequestro di p.g. di corrispondenza dell'imputato non ne impedisce l'acquisizione e, conseguentemente, l'utilizzabilità nel giudizio (Cass. pen. sez. 1A n. 10819 del 7.7.1994). Tale principio trova un'ulteriore conferma nella utilizzabilità perfino del documento anonimo, se proveniente dall'imputato (Cassazione penale, sez. 2, 09/10/2007, n. 43766). Nel caso di specie non solo non vi è stata acquisizione autoritativa degli scritti, ne' si tratta di scritti anonimi, ma di scritti firmati dal NA e da lui riconosciuti, oltre che confermati, quanto alla provenienza, dalla moglie. Uno di essi è anche vergato a mano, inviato alla Procura e riconosciuto come proprio. Si tratti di scritti, quindi, pienamente utilizzabili nel presente procedimento, dal momento che l'art. 237 cit. non contiene alcun riferimento alla valutazione e alla utilizzazione del documento, motivo per cui, stante il principio di tassatività dei vizi processuali, il documento, una volta acquisito, può essere valutato senza limiti nei confronti di tutti, salvo l'obbligo - che risulta pienamente adempiuto nella specie - per il giudice di verificarne l'attendibilità con particolare rigore, qualora i contenuti del documento possono essere stati falsati per le possibili conseguenze.
4. Infondate sono le critiche all'utilizzabilità delle dichiarazioni di SA IV (ut supra, sub. 3.2.3), per essere state acquisite, anche in questo caso, senza dargli gli avvisi previsti dall'art. 63 c.p.p., comma 2, e art. 64 c.p.p., comma 3. Il ricorrente non precisa, infatti, quali dichiarazioni sarebbero inutilizzabili, quando e a chi rese, ne' quale fosse lo stato del procedimento allorché quelle dichiarazioni furono rese. Il motivo manca, quindi, della necessaria specificità per essere ammissibile.
5. Parimenti infondate sono le censure che investono la tenuta logica della motivazione resa in punto di responsabilità (motivi sub. 3.1.5, 6, 7, 8 e 3.2.1, 4, 5, 6, 7, 8). Premesso che lo stesso imputato afferma di aver conosciuto NA IO alla fine del 2004 o agli inizi del 2005 e di aver ricevuto da lui le somme che gli vengono contestate (questa circostanza è provata, nel motivato giudizio della Corte territoriale, anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dalle dichiarazioni del NA e della moglie), i punti che si sono imposti all'attenzione del giudicante attengono alla provenienza delle somme consegnate al US (e da questi occultate all'estero) e alla consapevolezza, da parte dell'imputato, della provenienza suddetta. Orbene, su entrambi i punti la motivazione esibita dalla Corte d'appello si appalesa immune dalle incongruenze ed illogicità lamentate dai difensori dell'imputato, in quanto:
- la provenienza dalla Bburago delle somme in questione è attestata dal NA e dalla moglie, che non solo avevano interesse a negare la circostanza, ma anche a sostenere il contrario, per evitare l'apprensione delle stesse da parte degli organi fallimentari. Il NA, inoltre, era consapevole di essere al capolinea della sua vita materiale ed era verosimilmente disposto a porre riparo ad un errore che egli, da esperto imprenditore e da uomo maturo, sapeva essere connotato di grave illiceità giuridica e morale. Logicamente, pertanto, i giudici di merito hanno attribuito valenza dimostrativa alle dichiarazioni in questione (contenute, per quanto riguarda il NA, nel memoriale sopra specificato), siccome connotate di spontaneità e disinteresse. Nè hanno mancato di apprezzare gli elementi esterni di conferma alle affermazioni di costoro, costituiti dalla accertata vendita a società estere, in prossimità del fallimento, di cinque appartamenti, prima intestati a SA IV (ed il cui ricavato, a detta del NA, era stato consegnato a US); dalla molteplicità di messaggi intercorsi tra US e NA nei mesi immediatamente precedenti il decesso di quest'ultimo, che confermavano, passo per passo, il racconto di costui;
dalle dichiarazioni del funzionario della UBS di Lugano, G. Andreotti, dal quale è venuta la conferma che nel periodo di marzo-aprile 2005 poco meno di quattro milioni di Euro furono trasferiti, per ordine del NA, dalla banca svizzera alla BDL di Singapore, su conto della Pembroke Int, ed altre somme significative furono trasferite ad agosto del 2005, quando era apparso chiaro che il concordato preventivo proposto dalla Bburago spa ai propri creditori non sarebbe stato approvato;
- la consapevolezza del US circa la provenienza delle somme suddette è stata desunta, ancora una volta, dalle precise e concordi affermazioni di NA e SA, che non avevano, anche sotto tale profilo, alcun interesse ad attribuirgli la conoscenza di quella provenienza ed erano, anzi, interessati a negare la provenienza stessa delle somme dalla Bburago spa. E anche in questo caso le affermazioni dei due sono state vagliate ed apprezzate nella loro congruenza logica, rilevando che effettivamente la distrazione avvenne nel periodo in cui NA si era completamente affidato al US, divenuto suo consigliere e professionista di fiducia, tanto da essere certamente depositario di somme della Bburago spa, come provato dal fatto che la provvista per anticipare le spese del concordato proposto dalla società (per Euro 160.000) fu prelevata da un conto aperto presso la banca Sella dal US.
Il discorso giustificativo sviluppato dalla Corte di merito si lascia apprezzare per completezza e forza argomentativa e non è contraddetto dalle suggestive ipotesi alternative proposte dai difensori, in quanto:
- niente autorizza a ritenere che le condizioni di salute del NA fossero, anche nell'ultimo periodo, tali da avergli tolto la necessaria lucidità, dal momento che il memoriale da lui personalmente redatto è, pur nella grafia stentata, dotato di coerenza intrinseca e logica stringente. Nè è senza rilievo il fatto che il Pubblico Ministero potè colloquiare con lui e constatarne il pieno possesso delle facoltà intellettive, dal momento che le capacità psichiche sono percepibili anche da soggetti privi di cognizioni mediche, soprattutto se avvezzi al colloquio e a relazionarsi con le persone;
- non corrisponde alla realtà che SA IV abbia reso (solo) dichiarazioni de relato, in quanto, quale compagna del marito e a lui molto vicina, specialmente nel periodo della malattia, ebbe modo di apprendere di persona molte delle circostanze riferite ai giudici;
- i motivi di astio del NA verso US (per l'appropriazione, da parte di quest'ultimo, di somme che NA riteneva sue) non giustificano la riconduzione delle somme alla Bburago spa e l'attribuzione al US di una consapevolezza che NA aveva interesse a negare, per sè e per i soggetti che avevano cooperato con lui, per i motivi che si sono sopra detti. Peraltro, per ottenere la punizione del US al NA sarebbe bastato parlare dell'appropriazione del denaro da parte dell'imputato, senza la necessità di ricondurlo alla società fallita;
- non può essere la reticenza mostrata dal NA in ordine alle ulteriori distrazioni poste in essere, in epoca antecedente ai fatti per cui è processo ed in un'epoca in cui nulla è dato sapere intorno alle condizioni economiche della società, a togliere credibilità ad un racconto dotato di coerenza intrinseca e ampiamente riscontrato nei suoi aspetti oggettivi, nonché, in via logica, nei suoi aspetti soggettivi;
- per la sussistenza della distrazione non è affatto necessario sapere con quale specifica operazione è stata procurata la provvista necessaria alla successiva attività illecita, essendo sufficiente la prova logica della provenienza dei fondi dall'impresa fallita;
- il fatto che NA avesse costituito disponibilità all'estero prima del 2005, attraverso perdite fittizie su derivati, non toglie che quelle costituite dopo tale epoca fossero illecite;
- lo stato di crisi della Bburago nel 2004/2005 non impediva a NA, col concorso del US, di distrarre attività sociali, in quanto oggetto della distrazione non sono gli utili ma i ricavi. Per il resto, è risaputo che proprio lo stato di crisi induce gli imprenditori a porre in essere operazioni distrattive;
- non v'è nessuna incompatibilità tra l'iniezione di capitale nella società, effettuata quando NA era convinto di poter salvare la Bburago spa, e la distrazione successiva, effettuata quando si era convinto della inutilità dell'operazione di salvataggio;
- la possibilità che sulla CO OR LT siano confluite anche somme provenienti da altre società del gruppo non esclude che la stessa sia stata collettrice di attività provenienti dalla Bburago spa;
- costituisce solo un'ipotesi, priva di riscontri, che le somme consegnate a US provenissero dal disinvestimento di fondi personali (i fondi Azimut) del NA. Comunque, come rilevato in sentenza, quei fondi avevano l'ammontare di una parte del denaro distratto e, in ogni caso, non v'è prova che si trattasse di fondi lecitamente costituiti;
- l'ipotesi che US non abbia concorso nella distrazione, ma abbia riciclato il denaro distratto da NA, è solo un'ipotesi difensiva, priva di concreti riscontri (nemmeno l'imputato l'ha prospettata).
Ritiene pertanto la Corte che gli elementi di prova indicati dal difensore, ex se considerati, sia nella loro valutazione unitaria che nella loro valutazione complessiva, siano intrinsecamente privi della persuasività e congruenza necessarie per incidere, anche in termini meramente dubitativi, sul compendio degli elementi che hanno portato la Corte territoriale all'affermazione della penale responsabilità, qui ulteriormente osservandosi che compito della Corte di Cassazione non è quello di valutare la congruenza delle ipotesi alternative prospettate dai difensori, ma di vagliare la logicità del ragionamento dispiegato dal giudice di merito. Esula infatti dai poteri di questa Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione deve rimanere prerogativa esclusiva del giudice di merito, e non è, quindi, denunciatale come vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass. S.U. 24/11/1999, Spina;
S.U. 30/4/1997, De Simone).
6. Quanto al reato di cui al capo d) (appropriazione indebita in danno di ZI LO), valgono le osservazioni seguenti. 6.1. È infondata la doglianza concernente la tempestività della querela (ut supra, sub.
3.1.9 e 3.2.9). Il reato di appropriazione si perfeziona, infatti, nel momento in cui viene attuata l'interversione del possesso e, se successiva, nel momento in cui di essa acquista conoscenza la vittima del reato. Trattandosi di somme consegnate al US per fine di investimento, la consapevolezza dell'appropriazione va ricondotta non alla consegna del denaro, ne' alla scadenza dell'obbligazione di restituzione, ma al momento in cui ZI si è resa conto che le somme non le sarebbero state restituite per fatto e scelta del detentore: momento che correttamente è stato individuato nell'arresto del US per i fatti di questo processo, in mancanza di comportamenti negatori percepibili dall'avente diritto alla restituzione.
6.2. Altrettanto correttamente è stata ritenuta applicabile la legge penale italiana, in quanto l'appropriazione si consuma nel momento e nel luogo in cui il possessore compie sulla cosa un atto di disposizione riservato al proprietario. Trattandosi, poi, dell'inosservanza di un obbligo di restituzione, la consumazione non può che avvenire nel luogo in cui il possessore deve restituire la cosa: vale a dire in Italia, dove si trovava la ZI al momento dell'insorgenza dell'obbligo.
6.3. La prova dell'interversione del possesso è insita nella mancata restituzione del bene, allorché, alla scadenza dell'obbligo, non venga allegato alcun legittimo impedimento. Inconsistente - e nemmeno bisognosa di confutazione - è l'affermazione che il soggetto tenuto alla restituzione era la ZA Investment Llc, dal momento che si trattava del soggetto scelto dal US per attuare l'appropriazione. Speciosa è quella che l'arresto ha reso impossibile ha restituzione (motivi sub 3.1.11 e 3.2.9).
6.4. Inammissibile è il motivo riguardante l'aggravante dell'art. 61 c.p., n. 11, che non è stata applicata, ne' dal giudice di primo grado, ne' da quello d'appello. La sentenza d'appello si limita, a pag. 26, a rimarcare l'odiosità del comportamento dell'imputato, che aveva una relazione con la nipote di ZI LO, senza tuttavia procedere ad alcun aumento di pena in virtù di essa (motivo sub. 3.1.12).
7. Infondati sono tutti i motivi di ricorso concernenti il reato di cui al capo E).
7.1. Nessun pregio ha la doglianza relativa al luogo di commissione del reato, dato che in Italia è stata svolta l'attività di raccolta del risparmio, a nulla rilevando che le somme siano state collocate all'estero (motivo sub. 3.1.13).
7.2. È infondata la censura relativa all'interpretazione del D.Lgs. n. 98 del 1998, art. 166 (ut supra, sub.
3.1.14 e 3.2.10). Tale
disposizione puniva l'abusivismo di chi, senza esservi abilitato, svolgeva servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio. Con il successivo D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 alla parola "svolge servizi" è stata aggiunta quella "attività". Come già rilevato da questa Corte, "tale modifica non ha ampliato l'ipotesi criminosa, perché la giurisprudenza ha sempre definito le operazioni di intermediazione finanziaria o di gestione collettiva di risparmio sia come servizio che come attività (Cass., sez. 5A, 2 aprile 2003, n. 22410): cioè considerando non soltanto il servizio di investimento e gestione di valori mobiliari attribuito a banche e sim, che comporta la possibilità di disporre dei beni affidati, effettuando discrezionalmente valutazioni circa le opportunità di investimento e predisponendo strumenti idonei per realizzare operazioni di mercato, ma anche l'attività diretta alla conclusione del contratto, tenuto conto che lo stesso D.Lgs. cit., art. 1, comma 5, lett. e, nella sua originaria formulazione, faceva rientrare nel "servizio di investimento" anche la semplice ricezione e trasmissione ovvero mediazioni di ordini cioè la ricezione e trasmissione a soggetti abilitati di ordini riguardanti strumenti finanziari. Per cui il legislatore non ha fatto altro che adeguare la lettera della norma incriminatrice al significato che se ne era dato in sede di interpretazione e allo stesso concetto di investimento dato dall'art. 1 cit. delle stesso decreto legislativo" (Cass. Pen., n. 43026 del 24/9/2009). Nella specie, quindi, legittimamente è stato ritenuto integrasse il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria l'attività esperita dal US, diretta alla raccolta del risparmio e alla sua gestione attraverso gli strumenti dell'economia finanziaria.
Inammissibili, per assoluta genericità, sono le doglianze relative alla prova del reato, su cui la Corte d'appello si è intrattenuta con ampia motivazione, del tutto ignorata dai ricorrenti. 8. È fondata, invece, la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio (ut supra, sub.
3.1.15 e 3.2.11), in quanto il giudice di primo grado aveva statuito un aumentato di pena di nove mesi per ognuno dei reati contestati ai capi D) ed E). Invece, il giudice d'appello l'ha aumentata di un anno, in assenza di appello del Pubblico Ministero. In questo modo è stata attuata una indebita reformatio in peius della pena, che va riportata al livello del primo grado.
Destituite di fondamento sono, poi, le altre censure relative alla pena, su cui la sentenza di primo grado, fatta propria da quella d'appello, si è puntualmente soffermata, richiamando la gravità del reato, l'intensità del dolo e l'enorme danno cagionato alle persone offese. Facendo riferimento, cioè, ai parametri, per legge, che devono guidare il giudice nella commisurazione della pena. 9. È inammissibile la doglianza relativa alle attenuanti generiche, concesse dal primo giudice e confermate dal secondo (ut supra, sub. 3.1.16). Non vi è stato, pertanto, contrariamente all'assunto difensivo, un immotivato diniego.
10. È infondata la doglianza relativa alle statuizioni civili (ut supra, sub. 3.1.17). Il giudice di primo grado aveva condannato l'imputato al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali in favore di ER GU e MO non solo per il reato di cui al capo d), per il quale è intervenuto proscioglimento in appello, ma anche in relazione al capo E), per il quale è stata confermata la pronuncia di condanna. Pertanto, legittimamente il giudice ha tenuto ferme le statuizioni civili di primo grado ed ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali del secondo grado.
Quanto alla doglianza concernente l'entità della provvisionale, essa presenta evidenti profili di inammissibilità, tenuto conto del condivisibile e consolidato indirizzo interpretativo delineatosi nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le questioni concernenti le statuizioni relative alla provvisionale non sono deducibili in sede di legittimità, essendo destinate ad essere travolte dalla decisione di merito (N. 9266 del 1994 Rv. 199072, N. 6727 del 1995 Rv. 201775, N. 11984 del 1997 Rv. 209501, N. 4973 del 2000 Rv. 215770, N. 7031 del 2003 Rv. 223657, N. 36536 del 2003 Rv. 226454, N. 36760 del 2004 Rv. 230271, N. 40410 del 2004 Rv. 230105, N. 5001 del 2007 Rv. 236068, N 34791 DEL 2010, Rv 248348). 11. Venendo all'esame dei motivi di ricorso di NA CO, il primo è manifestamente infondato, siccome rivolto a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, in sostanziale sintonia con l'imputato US, che la Corte di merito ha motivatamente disattesa. Valgono, per lui, tutte le considerazioni svolte al punto 5 in ordine alla posizione dell'imputato, che vengono qui integralmente richiamate.
Il secondo è inammissibile, in quanto, oltre ad essere poco comprensibile, si fonda su un dato indimostrato: quello di essere stato privato dal US "della nuda proprietà delle quote della Bburago spa". In realtà, se il ricorrente intende dire, come sembra fare in un passo del suo ricorso (a pag. 11), che il socio può avanzare domanda di risarcimento per i danni cagionati a lui e alla società dall'amministratore, tale eventualità viene meno col fallimento. L'art. 2394 bis c.c. stabilisce, infatti, che nel fallimento le azioni di responsabilità spettano al curatore. Lo stesso prevede la L. Fall., art. 146. E se l'art. 2395 c.c. fa salva, anche dopo il fallimento, l'azione individuale, di natura aquiliana, del socio e del terzo per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore (eventualmente in combutta con extranei), ciò è possibile solo se i danni siano conseguenza "immediata e diretta" del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, essendo altrimenti proponibile la diversa azione (di natura contrattuale) prevista dagli artt. 2393 e 2393 bis cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi della L. Fall., art. 146. Danni di tal natura sono da escludere nel caso che ci occupa, in quanto non costituisce danno diretto la mancata conservazione del patrimonio sociale (Ex multis, Cass. Civ., 22/3/2011, n. 6558). Assertivo, indimostrato e inconferente è, infine, il secondo motivo accampato per la richiesta di risarcimento: quello di aver subito una ingiusta detenzione per le distrazioni poste in essere dal US. Questo motivo avrebbe un senso se il US fosse accusato di calunnia;
non è nemmeno possibile comprendere il collegamento della domanda con la vicenda di questo processo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile NA CO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende. Annulla nei confronti di US IA RO MA la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatolo in punto aumento per la continuazione;
aumento che ridetermina in complessivi mesi 18 di reclusione, così restando la pena finale rideterminata in anni cinque di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso del US e condanna detto ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle seguenti parti civili: per ZI LO in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori di legge;
per ER GU e ER MO
globalmente in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori secondo legge;
per RA AB e EI RD globalmente in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori secondo legge. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013