Sentenza 3 aprile 2009
Massime • 1
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, le annotazioni apposte sul registro interno di "passaggio" degli atti dall'ufficio del Pubblico ministero a quello del giudice per le indagini preliminari costituiscono elementi idonei per stabilire la tempestività del provvedimento di convalida del decreto d'urgenza, in mancanza dell'attestazione dell'orario di deposito di tale provvedimento in cancelleria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2009, n. 38153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38153 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 03/04/2009
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - N. 963
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 46495/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LO EF N. IL 05/05/1970;
avverso SENTENZA del 13/06/2006 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO Silvana Giovanna;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI M. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. FUMO Massimo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il difensore di EF AS ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 13 giugno 2006 che aveva confermato la decisione del Tribunale della stessa città del 9 marzo 2005 con la quale quest'ultimo imputato era stato condannato alla pena di anni 5, mesi quattro di reclusione e Euro 20.000,00 di multa perché dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, meglio specificato al capo 19 della rubrica (illecita importazione dall'estero ed occultamento in provincia di Napoli, in concorso con il padre AS RA e con NC AR, di Kg 9,5 circa di eroina, parte della quale - circa 500 grammi -era ceduta a terzi mentre altri 7 Kg erano poi trasportati per conto di AS RA a Palermo ove erano poi sequestrati a seguito dell'arresto, avvenuto a Bagheria il 22/3/2001, del NC, oltre che di LI CE e di BO LU che erano in attesa del carico. Il ricorrente ha contestato, in primo luogo, che fossero state utilizzate le intercettazioni di cui ai decreti n. 470 del 2001 e n. 884 del 2000 del Giudice per le Indagini preliminari, di convalida di quelle disposte dal Pubblico Ministero, in quanta questi provvedimenti, pur se firmati e datati dal medesimo giudice, erano privi dell'attestazione apposta dalla cancelleria al momento del deposito. La mancanza della data certa apposta dalla cancelleria comportava l'impossibilità di affermare che il GIP avesse convalidato le intercettazioni disposte dal PM entro 48 ore dal provvedimento di urgenza di quest'ultimo In particolare, ha chiesto che non si tenesse conto dei registri attestanti la registrazione del decreto n. 470/01 acquisiti dalla Corte di Appello presso l'ufficio Gip in quanto non costituenti atti pubblici facenti fede fino a querela di falso e si è lamentato della circostanza che il giudice di secondo grado avesse ritenuto valide le intercettazioni relative a tale decreto a partire dalle ore 14,00 del 19 marzo 2001, ed inutilizzabili invece quelle dal 14/3/2001 alle ore 14 del 19/3/2001, sulla base della data indicata sul timbro di rientro alla Procura quando questo non era firmato da alcun funzionario addetto alla ricezione e dai registri di passaggio risultava che detto decreto era tornato in procura il 17 marzo 2001. Il ricorrente ha dedotto, inoltre, la mancanza di motivazione dei decreti n. 884/00, 470/01, 1462/00, 39/01, 407/ del PM autorizzativi delle intercettazioni e convalidati dal GIP, poiché riportavano tutti una motivazione apparente e non chiarivano perché l'esecuzione di queste fosse stata delegata ad Ufficiali ed Agenti appartenenti alla Questura di Palermo, Squadra Mobile. Il decreto di convalida del GIP, poi, presentava una motivazione per relationem. Egli si doluto pure della circostanza che l'imputato fosse stato illogicamente condannato a titolo di concorso nel reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 sulla base di una telefonata del 19 marzo 2001 e di una relazione di servizio dello stesso giorno, nonché di un'altra conversione da lui avuta con il padre il 22 marzo 2001.
Il ricorrente ha contestato, infine, la mancata acquisizione, ad opera della Corte di Appello, dei tabulati telefonici dei numeri di telefono in uso a AS RA e AS EF nel periodo di interesse. Si trattava di una prova che avrebbe definitivamente chiarito il ruolo del AS perché necessaria per affermare con certezza l'orario e la data delle telefonate tra padre e figlio. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è infondata e, quindi, va respinta.
In ordine alla prima doglianza di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di cui ai decreti autorizzativi n. 884 e n. 470 /01 emessi di urgenza dal Pm, derivante dalla mancata attestazione del deposito in cancelleria dei decreti di convalida del GIP, premesso che i giudici hanno attribuito rilevanza probatoria ai risultati di intercettazioni di cui al decreto 470/01, correttamente è stato sottolineato che i provvedimenti dei quali è prescritta l'adozione entro un termine prestabilito, per quanto datati dal giudice prima della scadenza dello stesso, non producono il loro effetto se non anche depositati in cancelleria con la relativa attestazione della data dell'avvenuto deposito (Cass. Sez. 2^ Sent. n. 42 del 23/11/2004 Cc, RV 230526 PM in proc. Meta ed altro). La Corte di Appello, però, ha accertato che sul decreto del GIP di convalida di quello n. 470/01 del PM del 14/3/2001 è presente il timbro attestante la data del 19 marzo 2001 in cui il provvedimento è stato ricevuto dalla Procura della Repubblica di Palermo, Ufficio intercettazioni, circostanza di per sè idonea a attribuire data certa all'atto in questione. Ed infatti, sulla base dei registri di passaggio recanti le annotazioni relative ai trasferimenti degli atti dall'ufficio Gip alla Procura della Repubblica, è stato accertato che il decreto in questione era stato emesso il 15 marzo 2001 e trasmesso alla Procura il 17 marzo 2001, pervenendo sicuramente, come detto, all'Ufficio Intercettazioni il successivo 19 marzo. I registri di passaggio, quindi, erano del tutto idonei a fornire dati utili ai fini della prova della data certa del provvedimento del GIP, nonostante la mancata indicazione nello stesso di quella di deposito in cancelleria, considerato che costituiscono mezzo ufficiale di trasferimento degli atti da un ufficio all'altro. Se ne ricava che correttamente la Corte di Appello ha confermato la decisione del Tribunale secondo cui la data certa da attribuire al detto decreto di convalida era quella del 19 marzo 2001, ore 14, che era l'orario di chiusura dell'Ufficio Intercettazioni della Procura Esso, quindi, era tardivo perché la convalida era successiva alle 48 ore dalla emissione del decreto di urgenza del PM. Era però da ritenere idoneo a rendere utilizzabili le intercettazioni effettuate a partire dalle ore 14,00 del 19 marzo 2001, sulla base di quella giurisprudenza secondo cui la convalida tardiva del Gip del decreto adottato in via di urgenza dal PM vale come autorizzazione per le successive operazioni di intercettazione, ferma restando l'inutilizzabilità di quelle eseguite prima di tale convalida (Cfr. Cass. Sez. 1^, n. 28293 del 10 aprile 2001, imp. Faletti e altri).
Quanto alla contestazione relativa alla motivazione dei decreti de quibus, si osserva che correttamente la Corte di Appello ha affermato che il Gip aveva adempiuto al proprio obbligo di motivazione in quanto aveva considerato il contenuto delle informative della P.G. (debitamente richiamate e indicate) e aveva fatto espresso riferimento alla circostanza che vi fossero fondate ragioni per ritenere che si stesse svolgendo un'attività criminosa e che, quindi, fosse in atto l'illecito traffico di stupefacenti. Al riguardo, la giurisprudenza ammette il ricorso alla motivazione per relationem dei provvedimenti giudiziali e la considera legittima quando faccia riferimento a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione sia congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, e sia allegato o, comunque, conosciuto o conoscibile dall'interessato, come nella specie (Cfr. Sez. U. Sent. 17 del 21/9/2000,RV 216664, Primavera ed altri;
Cass. Sez. 5^., Sent. n. 33131 del 2002, Rugeri). Era quindi possibile comprendere l'iter logico seguito dal GIP il quale, dopo avere preso cognizione del contenuto del provvedimento di riferimento, ha compiuto la necessaria valutazione, ritenendolo, all'esito della stessa, coerente con la sua decisione. In ordine alla doglianza concernente la mancanza di motivazione del decreto del PM in ordine all'effettuazione dell'intercettazione presso impianti esterni alla Procura, si evidenzia che, secondo la Corte di Appello, risulta attestato da specifiche note allegate ai decreti di intercettazione che presso la Procura della Repubblica non erano disponibili postazioni per l'esecuzione delle intercettazioni telefoniche Peraltro, le eccezionali ragioni di urgenza poste a base del compimento delle operazioni mediante impianti in dotazione alla Polizia Giudiziaria erano agevolmente desumibili dalla natura delle indagini da compiere in rapporto alla peculiarità dei reati oggetto del giudizio. Si trattava, invero, di un articolato e vasto traffico di stupefacente riconducibile a distinti gruppi associativi operanti su ampia scala e collegati tra loro e con le fonti di approvvigionamento.
Le intercettazioni, quindi, si inserivano in un contesto investigativo particolarmente delicato e complesso eh rendeva particolarmente urgente ed improcrastinabile gli interventi della polizia Giudiziaria pere l'indifferibile necessità di impedire l'ulteriore commissione di azioni delittuose Era stato, quindi, dato conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3. Quanto alla contestazione relativa all'illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento di responsabilità, si rileva che il giudice di secondo grado, sulla base di una valutazione di merito che non può essere censurata nella presente sede, ha ritenuto, in maniera coerente, che dalla lettura comparata delle conversazioni intercettate indicate nella sentenza, ella cui utilizzabilità non era da dubitare, e dal contenuto della relazione di servizio del 19 marzo 2001 emergesse un ruolo attivo svolto da EF AS nella vicenda processuale in questione svoltasi tra il 19 ed il 22 marzo 2001. In particolare, è stato accertato che l'imputato il 19 marzo 2001 era stato visto presso un distributore di benzina in compagnia del padre, il quale era in attesa di una fornitura di droga, e che, in seguito all'incontro con un giovane, giunto a bordo di una vettura AR 145, il quale era il portavoce dei corrieri ed aveva comunicato che costoro non potevano consegnargli direttamente la partita di stupefacente, aveva deciso di inviare qualcuno a ritirare l'eroina. Risulta, inoltre, dalla valutazione delle emergenze valorizzate che EF AS, dopo avere parlato con il padre, si era allontanato a bordo di una Fiat Marea SW che era sopraggiunta dopo l'arrivo del portavoce dei fornitori e che era condotta da AR NC. Era pure andata via la vettura AR 144 facendo da staffetta. Il AS, durante il viaggio, aveva informato il genitore dei suoi spostamenti e lo aveva poi rassicurato affermando che tutto era a posto e che le candele erano diciannove, con un chiaro riferimento alla quantità dei panetti (19 da 500 grammi) di eroina da lui prelevata. Il collegio ha valutato il materiale a disposizione, considerandolo nel suo complesso e nella sua successione temporale, e si è convinto della fattiva partecipazione del ricorrente al prelievo della eroina dai fornitori del padre ed alla sua successiva custodia che lo faceva qualificare concorrente con il genitore nelle operazioni, specificate nel capo 19 della rubrica, da quest'ultimo gestite. Dalle intercettazioni risultava pure che il ricorrente aveva informato il padre dell'avvenuto arresto del NC, a prova dello stretto collegamento tra i due e della consapevolezza del AS che l'arrestato trasportava sulla Fiat Marea 7 Kg di eroina divisi in 15 panetti da 500 grammi. In ordine all'ultima doglianza, si osserva, infine, che correttamente la Corte di Appello non ha provveduto all'acquisizione dei tabulati telefonici richiesti dalla difesa, non potendo questi apportare elementi utili alla definizione del giudizio in quanto i dati acquisiti agli atti di per sè consentivano di pervenire alla decisione La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che è del tutto eccezionale in grado di appello, non era, quindi, necessaria ai fini del decidere.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del AS al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2009