Sentenza 8 novembre 2011
Massime • 2
Il documento manoscritto proveniente dall'imputato, spontaneamente esibito al giudice durante l'interrogatorio, è acquisibile ex artt. 234 e 237 cod. proc. pen., anche se successivamente ne venga chiesta la restituzione.
Le dichiarazioni accusatorie contenute in un documento manoscritto proveniente dall'imputato, spontaneamente esibito al giudice durante l'interrogatorio ed acquisito agli atti del processo (artt. 234 e 237 cod. proc. pen.), sono utilizzabili nei suoi confronti secondo le regole di cui all'art. 192, comma primo, cod. proc. pen, mentre le affermazioni "contra alios" hanno il valore di mero indizio da corroborare con ulteriori riscontri probatori.
Commentario • 1
- 1. Diffamazione via Facebook è sempre aggravata (Cass. 8328/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2011, n. 9174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9174 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 08/11/2011
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - N. 1794
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 2007/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE AR, n. a Lecce il 29/11/1975;
2) CA Roberto, n. a Lecce il 14/8/1982;
3) TE ES, n. a Galatina il 11/1/1975;
4) OS CE IA, n. a Cesario di Lecce il 21/11/1982;
5) ST AN, n. a Lecce il l/4/1980;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 24/1/2011 (n. 109/11; R.G. 1303/10);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Baglione Tindari, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Sentiti gli Avv.ti Valentini Gabriele (per EL), Stefano Prontera (per RT), Umberto Leo (per RT), che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19/11/2009 il G.U.P. del Tribunale di Lecce, in sede di rito abbreviato, condannava EL AR, CA RT, RT ES, OS CE IA e SI AN per plurimi episodi di traffico di droga e corruzione (capi A, B, C, D, E, F, G, I, H, J, K rispettivamente loro ascritti). Al EL veniva addebitato che, in qualità di agente della Polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Lecce, aveva più volte introdotto sostanza stupefacente in carcere in favore di detenuti, ricevendo compensi in danaro da parte dei loro congiunti (acc. in Lecce nel 2007 e 2008).
Con sentenza del 24/1/2011 la Corte di Appello di Lecce confermava la condanna, riducendo al pena inflitta al EL ed alla SI. Osservava la Corte di merito che la responsabilità dell'imputato emergeva dai seguenti elementi di prova:
- attività di intercettazione telefonica ed ambientale a carico del EL;
- dall'arresto in flagranza del EL ed OS dopo la consegna della droga di cui al capo I);
- dalla consegna da parte del EL, durante la sospensione del suo interrogatorio, di un block notes con annotazioni in otto pagine in cui l'imputato ammetteva i fatti e chiamava in correità gli altri imputati;
- tale documento era utilizzabile, in quanto proveniente dall'imputato e da lui spontaneamente consegnato, sebbene poi sequestrato al momento in cui ne aveva chiesto la restituzione al P.M.;
- taluni imputati avevano reso sostanzialmente dichiarazioni confessorie e la CA aveva esplicitamente accusatola RT relativamente al capo E).
3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, lamentando:
3.1. per LE: a) la violazione di legge essendo stata la condanna dell'imputato basata solo sulle annotazione del block notes che non poteva essere sequestrato ai sensi dell'art. 253 c.p.p., come confermato dalla giurisprudenza costituzionale (C. Cost. 229 del 1998). Nè il documento era acquisibile legittimamente dal P.M., in quanto non vi era stata una volontaria consegna, ma una mera esibizione nel corso dell'interrogatorio; b) la violazione di legge, essendo stato acquisito il block notes pur non potendosi considerare un documento, in quanto non formato "fuori" dal procedimento, bensì in vista dell'interrogatorio; inoltre avendone chiesto fa restituzione, io scritto non poteva valere neanche come dichiarazione orale, quindi utilizzabile contra se;
c) la inutilizzabilità delle intercettazioni, in quanto dalla motivazione dei decreti non emergeva la sussistenza di gravi indizi del delitto di concussione;
d) il difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza ed il periodo di disagio familiare in cui erano maturati i fatti.
3.2. per CA: a) il difetto di motivazione in ordine alla condanna per il capo E), in quanto l'imputata non aveva negato di avere consegnato due pacchetti di sigarette al EL, uno su incarico della RT e da consegnare ai loro fidanzati, ma aveva sempre negato di essere a conoscenza del loro contenuto;
inoltre non si era mai acclarato che all'interno vi fosse droga, b) il difetto di motivazione in relazione al diniego del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5.
3.3. per RT: a) il difetto di motivazione in ordine alla condanna per il capo E). Invero accertato che la CA mentiva allorché negava le sue responsabilità, non si comprendeva come mai dovesse essere ritenuta attendibile laddove chiamava in correità la RT. Quanto agli appunti contenuti sul block notes, essi erano indizianti per la RT solo perché riportavano la dichiarazione della CA, b) la violazione di legge laddove la corte di merito non aveva rilevato che il giudice di primo grado non aveva effettuato sulla pena base di anni 6 la diminuzione per il rito, ritenendo invece, che in primo grado la pena base fosse stata fissata in anni 9, così giustificandosi la pena finale in anni 6; e) il difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
3.4. per OS: il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il capo I). Invero, a parte la dubbia attitudine probatoria costituita dal block notes dell'imputato, la motivazione della condanna era del tutto generica.
3.5. per SI: a) la violazione di legge, laddove la corte di merito aveva utilizzato per la condanna le annotazioni contenute su block notes;
inoltre nessun riscontro all'ipotesi accusatoria emergeva dall'attività di intercettazione, in quanto i colloqui avuti con il EL avevano un significato neutro e non la vedevano coinvolta in cessioni di droga.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I motivi di censura sono infondati e pertanto i ricorsi devono essere rigettati.
3.1. Le doglianze di natura processuale formulate in relazione alla inutilizzabilità probatoria del contenuto del block notes, acquisito agli atti nel corso dell'interrogatorio del EL, sono prive di fondamento. Sulla valenza probatoria del blocco si è già pronunciata questa Corte di legittimità, in sede di procedura incidentale cautelare, statuendo che "In tema di procedimento di riesame, le dichiarazioni accusatorie rese da un coindagato, contenute in un "block notes", possono essere acquisite ex artt. 234 e 237 cod. proc. pen., ma non posseggono, quanto al contenuto, la valenza probatoria delle dichiarazioni "contra alios" disciplinate dall'ordinamento, se non accompagnate da alcuna illustrazione da parte del loro autore in sede di interrogatorio" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 21289 del 24/04/2009 Cc. (dep. 21/05/2009), Rv. 244179). Si è precisato in sentenza che nel vigente sistema processuale le dichiarazioni "erga alios" del coindagato o del coimputato sono prese in considerazione da varie disposizioni (artt. 64, 192, 210 e 273 c.p.p.) in riferimento a una loro esternazione orale, in sede di interrogatorio o esame. Nel caso di specie, invece, le dichiarazioni accusatorie del EL, erano scritte e pertanto assimilabile alla nozione di documento proveniente dall'imputato/indagato, di cui agli artt. 234 e 237 c.p.p.. Quanto alla valenza probatoria, essendo state formate e acquisite nel corso del procedimento e dopo l'arresto del EL, non sono idonee ad avere la forza probatoria di un documento redatto in tempi non sospetti e acquisito a sorpresa. Quanto al contenuto, ai tempi e al destinatario, sono rapportabili a una chiamata in correità, ma restano certamente fuori dalla nozione, e correlativa valenza probatoria, delle dichiarazioni "contra alios" disciplinate dall'ordinamento, posto che, esibite dal EL dopo una sospensione del suo interrogatorio e non accompagnate da alcuna ulteriore illustrazione orale da parte dell'autore (non avendo il EL più inteso proseguire nell'interrogatorio), sono rimaste prive della corroborante cornice dialettica garantita dal meccanismo orale di domanda e risposta.
Ne ha dedotto questa Corte che, alla stregua di tali puntualizzazioni sul valore delle dichiarazioni scritte "de quibus", considerata l'assenza di riscontri, il compendio indiziario non aveva raggiunto (per il correo del EL) la soglia sufficiente a giustificare la misura cautelare.
Ne consegue da quanto esposto, che va confermato l'indirizzo esposto sul caso da questa Corte di legittimità, secondo il quale, il contenuto probatorio del block notes, ai sensi degli artt. 234 e 237 cod. proc. pen., è utilizzabile, in quanto non acquisito in violazione di legge;
inoltre il suo valore probatorio, contra alios, è di mero indizio e necessita di ulteriori riscontri per raggiungere la soglia della valenza probatoria.
Ne può dirsi che tale soluzione sia in contrasto con la pronuncia contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 229 del 1998 nella quale il giudice delle leggi, nel dichiarare non fondata una questione di costituzionalità dell'art. 237 cit., ebbe a precisare che è immanente alla disposizione il fatto che non si possa procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, altrimenti verrebbe pregiudicato l'esercizio del diritto di autodifesa e di difesa tecnica.
Invero, dalla lettura della sentenza emerge che la Corte ebbe a pronunciarsi su un caso del tutto diverso da quello che ci occupa, ed in particolare, sull'ordine di perquisizione e sequestro, da parte del P.M., in danno dell'imputato, di un carteggio con cui egli aveva predisposto degli appunti per rispondere all'interrogatorio. Nel caso oggetto dell'odierno giudizio, l'acquisizione del blocco non è avvenuta attraverso un'iniziativa invasiva del P.M., ma attraverso la spontanea esibizione del documento dal EL al P.M., pertanto non può configurarsi alcun pregiudizio alle garanzie difensive, in quanto il EL non è stato soggetto passivo di una atto di imperio, ma protagonista spontaneo e consapevole della ostensione del documento.
Irrilevante è che, successivamente alla esibizione del blocco al magistrato, ne abbia richiesto la restituzione, in quanto una volta entrato il documento nel patrimonio conoscitivo dell'organo inquirente, non è possibile disperdere il mezzo di prova acquisito e, con l'applicazione dell'art. 237, il P.M. non ha fatto altro che cristallizzare in un atto processuale un fatto già verificatosi. Del resto, se si considerasse inutilizzabile una prova così acquisita, si dovrebbe irragionevolmente affermare che la confessione resa da un imputato, seguita da una ritrattazione, dovrebbe essere priva di qualsiasi valore probatorio. Per quanto detto, alla luce anche della citata pronuncia di questa Corte, emanata in sede di procedura incidentale cautelare, deve affermarsi che un documento manoscritto proveniente dall'imputato, preparato in vista dell'interrogatorio, e da questi spontaneamente esibito al magistrato, è acquisibile agli atti processuali ai sensi degli artt. 234 e 237 cod. proc. pen. anche se successivamente alla esibizione ne venga richiesta la restituzione, in quanto la spontaneità della esibizione esclude la possibilità di lesioni del diritto di difesa;
inoltre il patrimonio di conoscenza acquisito dal magistrato non può rimanere limitato ad una sua personale conoscenza, ma come fonte di prova se ne deve evitare la dispersione. Infine, quanto alla valenza probatoria del documento, ferma la utilizzabilità nei confronti dell'imputato che l'ha prodotta e da valutare secondo gli ordinari canoni di cui all'art. 192 cod. proc. pen., comma 1 "contra alios" ha mero valore di indizio, da corroborare con ulteriori riscontri al fine di formulare un giudizio di responsabilità.
3.2. In ordine alla doglianza formulata dal EL, di inutilizzabilità delle intercettazioni, per difetto di indicazione nei decreti dei gravi indizi di colpevolezza, tale censura è inammissibile.
Invero l'eccezione, è connotata da genericità in quanto non indica con precisione il contenuto motivazionale dei decreti che si assume essere carente, ne' sono allegati agli atti di impugnazione copia di tali decreti.
Va ricordato che questa Corte, ha più volte ribadito che qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi e modi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p. e art 268 c.p.p., commi 1 e 3, (art. 271 c.p.p., comma 1), è onere della parte indicare specificamente l'atto che si afferma essere affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. In difetto, il motivo è inammissibile per genericità, non essendo consentito al giudice di legittimità di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato (Sez. 4, Sentenza n. 32747 del 07/06/2006 Cc. (dep. 03/10/2006), Rv. 234809; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 37694 del 15/07/2008 Cc. (dep. 03/10/2008), Rv. 241300). Nella specie, come detto, il ricorrente non ha indicato testualmente la parte di motivazione del decreto asserita come carente;
ne' ha prodotto i decreti, venendo meno, pertanto, al rispetto dell'onere di autosufficienza del ricorso.
3.3. Infine, infondata è la censura di difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche ed il complessivo trattamento sanzionatorio. Va premesso che il EL è stato condannato per otto capi di imputazione riguardanti il traffico di stupefacenti e tre capi riconducibili al delitto di cui all'art. 319 cod. pen.. Il giudice di merito, del determinare la pena (anni sei e mesi sei ed Euro 32.000, pena così ridotta in appello) e negare le attenuanti generiche, ha valutato la qualità dell'imputato, Assistente della Polizia Penitenziaria, il quale ha posto in essere le condotte criminose abusando della sua qualità; inoltre ha valutato la ripetitività ("serialità") degli illeciti commessi, formulando una prognosi negativa circa la personalità dell'imputato, ciononostante fissando la pena complessiva, tenuto conto della continuazione, in misura più vicina al minimo edittale piuttosto che al massimo (pena base anni 9 di reclusione ed Euro 44.000= di multa). Va ricordato che la statuizione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio costituisce un tipico giudizio di fatto, e può essere fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Pertanto è insindacabile in sede di legittimità se sorretta, come nel caso de quo, da motivazione esente da errori logico-giuridici (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 42688 del 24/09/2008 Ud. (dep. 14/11/2008), Rv. 242419; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6771 del 22/04/1981 Ud. (dep. 09/07/1981), Rv. 149699; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5638 dei 20/01/1983 Ud. (dep. 14/06/1983), Rv. 159536).
3.4. In relazione al ricorso di CA RT (capo E), va osservato come il giudice di merito sia giunto alla pronuncia di condanna sulla base della annotazione del EL sul block notes ed ulteriori indagini.
Nel blocco il EL aveva annotato il nominativo due detenuti, NG EA (fidanzato della CA) e VI NO (marito della RT). A costoro, su incarico della CA, aveva consegnato, rispettivamente, un pacchetto di BO ed un pacchetto di IT. La donna che glieli aveva consegnanti si presentava con un'auto Twingo ed aveva riferito che il pacchetto di IT glielo aveva consegnato la moglie del VI. Le ulteriori indagini svolte hanno consentito di acclarare che il NG era legato da un rapporto affettivo con al CA e quest'ultima era possessore di una Twingo.
L'imputata in sede di interrogatorio ha ammesso la consegna dei pacchetti al EL, riferendo che le erano stati consegnati dalla RT, persona conosciuta occasionalmente, e non sapeva quale fosse il loro contenuto.
Sul punto la indagini avevano consentito di acclarare che il due detenuti erano ristretti nella stessa sezione ed avevano in più occasioni effettuato colloqui con la CA e la RT, nella stessa sala e nella stessa ora.
Ha osservato la Corte di merito che l'imputata non poteva ignorare che all'interno dei pacchetti vi fosse droga, altrimenti non sarebbe stato necessario contattare un agente penitenziario per far recapitare, contro ogni regola, delle sigarette che i detenuti avrebbero potuto acquistare direttamente ovvero farsele consegnare dai congiunti.
Inoltre, che il contenuto fosse sostanza stupefacente, lo si ricava dal fatto che tale era la modalità del EL per introdurre droga nel carcere (v. motivazione del capo I).
Le censura espressa dalla difesa sul punto, esprimono solo un dissenso generico rispetto ad una ricostruzione del fatto che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo. Infine, infondata è la censura del diniego del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5. Infatti, con coerente motivazione, il giudice di merito ha rilevato che la modalità della condotta (droga introdotta in carcere attraverso l'ausilio di un agente penitenziario), non consentivano di ritenere il fatto connotato da minima offensività, negando il riconoscimento dell'attenuante, ma fissando la pena nel minimo.
3.5. In relazione al ricorso di RT ES (capo E), anche in tal caso il giudice di merito è giunto alla pronuncia di condanna sulla base della annotazione del EL sul block notes ed ulteriori indagini. Come sopra detto, l'annotazione sul blocco fatta dal EL costituisce un indizio di reità confermato dalle dichiarazioni della CA, la quale ha riferito di avere avuto dall'imputata il mandato a far recapitare al marito detenuto (VI NO) il pacchetto.
Quanto alla doglianza formulata, della erronea valutazione delle dichiarazioni della CA (ritenuta in sentenza inattendibile quando scaricava le proprie responsabilità; attendibile quando accusava la RT), va rammentato che questa Corte di legittimità ritiene legittima una valutazione "frazionata" della prova dichiarativa;
pertanto, l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate e sempre che l'inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 3015 del 20/12/2010 Ud. (dep. 27/01/2011) Rv. 249200). Nel caso di specie, come osservato dal giudice di merito, le dichiarazioni di accusa della CA hanno trovato riscontro nelle annotazioni sul block notes fatte dal EL. Quanto al fatto che la CA abbia dichiarato di non conoscere il contenuto dei pacchetti di sigarette consegnateli dalla RT, si giustifica con l'ingenuo tentativo di ridurre il carico delle sue responsabilità, ma ciò non compromette la attendibilità dell'impianto accusatorio. Le considerazione del giudice di merito sul punto appaiono coerenti e non manifestamente illogiche e, quindi, sono incensurabili in questa sede.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la corte di appello ha coerentemente motivato sul punto, valutando la negativa personalità della RT, gravata da recidiva reiterata specifica;
inoltre ha segnalato che non sussiste alcuna disparità con il trattamento sanzionatorio più lieve, irrogato alla CA, in quanto quest'ultima non era gravata da recidiva ed aveva avuto un atteggiamento processuale maggiormente collaborativo. Infine, in ordine alla pena irrogata (anni 6 di reclusione ed Euro 28.000= di multa), la ricorrente ha lamentato che il giudice di primo grado non ha tenuto conto della diminuente del rito abbreviato. Tale doglianza era già stata formulata nei motivi di appello e già ha risposto la corte di merito rilevando la consumazione di un mero errore materiale nella motivazione.
Infatti il G.I.P. ebbe così a determinare la pena: "anni 6 di reclusione ed Euro 28.000= di multa (p.b. anni 6 di reclusione ed Euro 42.000- di multa, ridotta per il rito nella misura di 1/3)". Come rilevato dalla Corte di Appello, il G.I.P. per mero errore materiale non ha indicato in 9 anni la pena base detentiva, considerato che la pena base doveva tenere conto di due aggravanti e pertanto non poteva essere di entità pari al minimo edittale. In ogni caso, il dispositivo letto in udienza prevale sulla motivazione. Consegue che anche tale doglianza è infondata.
3.6. In relazione al ricorso dell'OS (capi I e K), le doglianza sono state limitate alla condanna per il solo capo I) per plurimi episodi di introduzione in carcere di eroina (in favore dei detenuti VI SI NO e ai fratelli SI IA ed CO da parte di SI AN e OS CE IA, per il tramite dell'agente infedele EL). Il giudice di merito è giunto alla dichiarazione di responsabilità osservando che tale vicenda era stata annotata dal EL nel block notes con il numero 5, ove è scritto : "Il 5^ gruppo è formato da SI IA e SI CO e VI NO. Nel mese fra aprile e metà di maggio le due volte in cui ci siamo visti sono state una nei locale della madre. Prima di andare mi chiamava una certa IO e poi mi recavo. Lì presente nel locale si trovava OS CE (che si faceva chiamare ON) lo stesso mi consegna un pacchetto di BO. La seconda volta lo stesso veniva con auto fuoristrada di colore scuro in via Alcide De Gasperi. Consegnandomi un pacchetto di BO. Sempre OS CE". La vicenda si conclude il 13 agosto 2008, con l'arresto in flagranza del EL e dell'OS.
Ha ricordato il giudice di merito che la Squadra Mobile, attraverso intercettazioni, pedinamenti e servizi di osservazione, aveva acclarato che la seconda consegna alla quale EL ha fatto riferimento nella sua annotazione non è avvenuta a maggio, ma il 25 luglio 2008, quando l'agente della Polizia Penitenziaria aveva ricevuto un quantitativo di stupefacenti che non era riuscito a far avere ai fratelli SI e che poi aveva restituito ad OS il 13 agosto 2008, venendo arrestato.
Dalle indagini era emerso che i fratelli SI CO e SI IA erano stati detenuti nella sezione 4^ (reparto c/1) a partire dal 12 maggio 2008 (prima erano in infermeria) e che EL aveva prestato servizio in tale sezione nei giorni 18 e 22 maggio 2008, 10 e 11 giugno 2008 e 20 e 21 luglio 2008. Dalle conversazioni intercettate si evincevano i collegamenti di EL con i familiari dei fratelli CO e IA SI;
il ruolo di AN SI, incaricata di prendere accordi con EL (che usava il nome "IO"); quello del suo fidanzato, OS CE, che si incontra con EL e gli consegna le sostanze stupefacenti ed il denaro prezzo della corruzione. Nelle conversazioni la droga è indicata con termini quali "documenti" o "carte", e dagli sms intercettati, nonché dalle osservazioni della Polizia effettuate a seguito delle indicazioni provenienti dagli ascolti in diretta delle conversazioni intercettate, era stata possibile la identificazione di "IO" e del suo fidanzato ed in occasione delle quali gli operatori della Polizia di Stato avevano assistito alle diverse fasi prodromiche alla consegna della droga a EL da parte di OS, avvenuta il 25 luglio 2008
all'interno del garage in via De Gasperi utilizzato da EL, ed a quelle immediatamente successive.
Ha ricordato il giudice di merito che, proprio sulla base delle intercettazioni e dei servizi di appostamento da parte della Polizia, era stato possibile arrestare il 13 agosto 2008 in flagranza sia il EL che l'OS, nel corso dell'ultima fase della vicenda, allorché il EL riconsegnava all'OS il pacchetto di sigarette contenente circa 80 grammi di eroina e 2,5 grammi di hashis in precedenza ricevuto per la consegna ai detenuti. Si accertava che la restituzione da parte di EL del pacchetto con la droga (consegnatogli in precedenza da OS con l'intervento di SI AN il 25 luglio 2008) era giustificata dalla difficoltà della consegna ai detenuti destinatari, in quanto in quel periodo il EL usufruiva di un periodo di congedo e, avendo terminato il periodo di aggregazione a Lecce, doveva rientrare alla sua sede naturale di servizio che era la casa circondariale di Tolmezzo.
Ha osservato il giudice di merito, che così ricostruita la vicenda, emergeva palese la responsabilità nei fatti dell'OS e della sua fidanzata SI AN. Gli elementi a loro carico risultavano dalle annotazioni sul block notes del EL, corroborate dalle ulteriori emergenze investigative. Infatti, era stata accertata la compresenza dei destinatari della droga nei vari reparti della casa circondariale di Lecce, dove proprio in quei periodi il EL prestava servizio;
la effettiva esistenza dei familiari dei reclusi, autori della consegna delle sostanze, le cui caratteristiche somatiche, le cui generalità in particolare in ordine al prenome, e la cui disponibilità di vetture, usate per recarsi nei luoghi di appuntamento con il EL, di marca, modello e colore erano esattamente corrispondenti a quelle segnalate dall'accusatore. Accanto agli accertamenti della polizia giudiziaria vi sono gli esiti delle intercettazioni telefoniche del EL con gli imputati, il cui valore probatorio si evince dal fatto che avevano consentito l'arresto in flagranza di cui si è detto.
Peraltro, nell'udienza di convalida del 16/8/2008, il EL ha ammesso di avere accettato l'incarico dalla SI e dall'AS di portare il pacchetto di sigarette contenente la droga ai loro congiunti, giustificando la restituzione, con il fatto che non "se l'era sentita" di procedere oltre.
A fronte di tale motivazione della condanna, le doglianza difensive sono di mero fatto, ed esprimono un dissenso "di merito" nei confronti della ricostruzione logica di segno opposto operata dal giudice di merito, che in quanto non manifestamente illogica, è incensurabile in questa sede di legittimità.
Per quanto attiene all'utilizzabilità probatoria del contenuto del block notes, si richiama quanto detto nell'analizzare la posizione del EL.
3.7. In ordine al ricorso della SI (capi I e K), si richiamano le argomentazioni svolte in relazione al ricorso dell'OS, sia con riferimento alla ricostruzione dei fatti, che con riferimento alla valenza probatoria delle annotazioni sul blocco e dei riscontri costituiti dalla intercettazioni telefoniche, dai pedinamenti e dall'arresto in flagranza del EL e del fidanzato della SI, OS CE IA. Va ricordato che il EL, nell'interrogatorio di garanzia del 16.8.2008, esplicitamente ha ammesso che il pacchetto di sigarette, contenere l'eroina e l'hashish, lo aveva ricevuto dall'AS su incarico della SI. Ha osservato il giudice di merito che l'attendibilità di tale ricostruzione dei fatti era attestata dal fatto che la droga era destinata a detenuti della famiglia SI e che la consegna materiale del pacchetto era stata effettuata dal fidanzato dell'imputata. Pertanto, a fronte di tale coerente e logica ricostruzione dei fatti, le obiezioni difensive degradano ad una mera alternativa ricostruzione della vicenda, inammissibile in sede di legittimità.
Considerata la non manifesta infondatezza delle censure avanzate dagli imputati, in relazione alla utilizzabilità probatoria del block notes contenenti le annotazioni del EL, i ricorsi, pur contenendo argomentazioni eminentemente di fatto, non possono essere dichiarati inammissibili, ma devono esse rigettati. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2012