Sentenza 17 ottobre 2006
Massime • 1
I gravi "indizi di reato" (e non di reità) che, ai sensi dell'articolo 267 cod.proc.pen., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicchè per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine.
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In tema di autorizzazione di intercettazioni telefoniche le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni soltanto quando abbiano costituito l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, mentre è sempre consentita l'intecettazione in caso ulteriori elementi; il divieto di utilizzazione della fonte confidenziale non è esteso anche ai dati utili per individuare i soggetti da intercettare (sempre che risulti l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l' indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione). CORTE SUPREMA DI …
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La massima La circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 5, c.p. è configurabile solo quando ricorrono condizioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale, con esclusione, pertanto, delle situazioni in cui la posizione di inferiorità della vittima ricada sotto il controllo della vittima stessa ovvero di un soggetto che l'ha determinata. (Fattispecie relativa a truffe finalizzate ad ottenere indebitamente finanziamenti da parte di soggetti cd. cattivi pagatori, in cui la Corte ha escluso che integrasse tale aggravante la condizione di “inferiorità negoziale” della banca derivante …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2006, n. 42017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42017 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente del 17/10/2006
Dott. IACOPINO Silvana Consigliere SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio Consigliere N. 1181
Dott. COLOMBO Gherardo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa Consigliere N. 011851/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PI EN N. IL 20/07/1976;
2) DE IM CO N. IL 03/04/1956;
avverso ORDINANZA del 23/01/2006 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Sost. Proc. Gen. Cons. D'AMBROSIO Vito, per il rigetto dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
LE NO e De ON RI hanno proposto ricorso per la cassazione dell'ordinanza emessa dal Tribunale della libertà di Firenze in data 23 gennaio 2006 che ha rigettato la richiesta di riesame nei confronti dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei loro confronti per reati attinenti allo spaccio di sostanze stupefacente.
La NO deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 267 c.p.p.; rileva che l'utenza cellulare in uso alla medesima è stata sottoposta ad intercettazione (con decreto del 18 ottobre 2004 e successive proroghe) in assenza di una seria e concreta ipotesi criminosa a suo carico;
sussisteva infatti solo una mera ipotesi di investigazione, ricollegabile al fatto che tale HI aveva chiamato al suo cellulare;
l'ordinanza impugnata aveva risposto in modo superficiale e illogico alla censura, limitandosi, da un lato, a fare riferimento alla ovvia differenza tra il concetto di gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare e presupposto dell'autorizzazione alle intercettazioni;
e, dall'altro, a richiamare il D.L. n. 152 del 1991 pur in assenza di una contestazione di reato associativo.
De ON RI lamenta motivazione apparente sui gravi indizi di colpevolezza e violazione di legge;
sostiene che l'ordinanza impugnata ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi solo a seguito di un travisamento dei fatti, avendo male interpretato le conversazioni intercettate, nel senso che esse si riferivano a vendita di droga, e non tenendo conto invece di quanto sostenuto dal ricorrente secondo cui egli aveva venduto al EZ una macchina Fiat 126 e alla RE una Panda ed un motorino, come dalla medesima precisato nel corso dell'interrogatorio davanti al Tribunale del riesame;
neppure una parola è poi dedicata al preteso rapporto di vendita di stupefacente a ER WA;
sostiene che gli indizi nei suoi confronti non potevano essere ritenuti gravi dal momento che il significato delle conversazioni era assolutamente chiaro, niente affatto criptico, e si riferiva, appunto, alla vendita di automobili e non già a stupefacenti;
non è dato comprendere come il contenuto delle sue telefonate potesse ritenersi relativo a stupefacenti. Il ricorso della NO è infondato.
Con riferimento alla questione posta dalla predetta, è opportuno rilevare preliminarmente che - secondo quanto risulta dall'ordinanza impugnata - la NO è stata intercettata nell'ambito di un procedimento relativo a un vasto e ramificato spaccio di stupefacenti, con numerosi imputati, nel cui ambito erano risultati contatti e telefonate di contenuto certamente criptico tra la medesima NO, moglie di un altro indagato, e tale HI, individuato quale importante fornitore di droga.
La valutazione di gravità indiziaria di cui all'art. 267 c.p.p. e il conseguente ricorso all'intercettazione dell'utenza della NO, appare correttamente apprezzata dal giudice del riesame atteso che la serietà dell'ipotesi investigativa formulata nei confronti della attuale ricorrente trova conferma dalla situazione nella quale si sono inseriti i contatti con il HI, cioè per usare la parole dell'ordinanza del Tribunale fiorentino, nell'ambito di "un contesto di criminalità organizzata in quanto trattasi di un vasto spaccato di spacciatori di droga, di elevata caratura criminosa, con articolate fonti di rifornimento". In tale situazione il riferimento al D.L. n. 152 del 1991 - che permette le intercettazioni telefoniche anche in presenza di soli sufficienti indizi - deve essere inteso nel senso della esistenza di una situazione di gravità indiziaria, a prescindere dalla formale contestazione.
Comunque, è opportuno ricordare l'ampiezza con cui può essere esercitato il potere di intercettazione, essendo intercettabili, in base alla previsione normativa, sia le utenze degli indagati che dei testimoni che quelle riferibili a persone estranee al reato quando queste ultime possano essere destinatarie di comunicazioni da parte di indagati o testimoni.
Come questa Corte ha già avuto modo di osservare, i gravi indizi di reato (e non di reità) che, ai sensi dell'articolo 267 c.p.p., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni, attengono all'esistenza dell'illecito penale e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non è necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (cfr. Cass. 1^, 3 dicembre 2003, Prota, RV. 227914). L'apprezzamento di tale condizione implica, in altre parole, la valutazione degli elementi sintomatici dell'esistenza di un fatto penalmente sanzionato, compreso tra quelli indicati nell'art. 266 c.p.p. comma 1, non di elementi relativi alla riferibilità soggettiva del medesimo (cfr. ex plurimis Cass. 1^, 10 agosto 2000, Nicchio;
Cass. 1^, 8 agosto 2000, Guastalegname;
Cass. 5^, 8 ottobre 2003, Liscai, RV. 227053, secondo cui il requisito della sussistenza dei gravi indizi di reato va inteso non in senso probatorio, ossia come valutazione del fondamento dell'accusa, ma come vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate, che non devono risultare meramente ipotetiche). Il ricorso di De ON appare fondato.
Il Tribunale ha ritenuto che vi fossero gravi indizi di vendita da parte del De ON di stupefacenti a tali EZ, RE e ER e tale convincimento ha motivato in quanto, nonostante l'attenzione particolare che il De ON usava nel parlare al telefono, non servendosi mai di una terminologia esplicita, si poteva ricavare che si parla di fornitura di stupefacente da alcune frasi pronunciate dagli interlocutori e dalla ritenuta inverosimiglianza della tesi sostenuta dalla difesa che si trattava di conversazioni relative alla vendita di auto o motorini.
Rileva la Corte che l'ordinanza impugnata non contiene la chiara indicazione delle ragioni per le quali le conversazioni intercettate devono necessariamente essere ritenute riferibili al commercio degli stupefacenti, eroina in particolare, dandolo in sostanza per scontato o ricavandolo dal fatto che gli interlocutori EZ e RE sono inseriti nel traffico di stupefacenti;
quanto alle telefonate con costoro l'ordinanza riferisce che in esse si parla di pagamento di prezzo e che tale pagamento non è riferibile alla vendita di automobili o motorini, così come sostiene il ricorrente;
le vendite però, almeno in certa misura, sembrano effettivamente essere avvenute. Nulla viene detto inoltre delle ragioni per le quali le telefonate con ER facciano emergere una trama di fornitura di stupefacenti. In tale situazione non vi sono elementi sufficienti ad affermare l'esistenza del requisito indiziario richiesto dall'art.273 c.p.p. e si impone l'annullamento della stessa per difetto di motivazione, con rinvio al Tribunale del riesame di Firenze per una nuova valutazione al riguardo.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, va disposto anche nei suoi confronti l'adempimento di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso di NO LE e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di De ON con rinvio al Tribunale di Firenze. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso, a cura della cancelleria, ai Direttori degli Istituti Penitenziari competenti perché provvedano a quanto stabilito nell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2006