Sentenza 6 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2002, n. 8209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8209 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 8 20 9 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORTE SUPREMA DI CASSAZI E AGAMENTO SEZIONE F CANONE sta dagli Ill.mi Sigg.rı Magistrati: Co R.G. N. 4699/00 Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente- © Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron. 22570 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Maria Rosaria CULTRERA Rel. Consigliere Ud. 17/01/2002 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SPARANISE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO GAITO SERGIO, PICARDI 4, presso l'avvocato GIROLAMO IZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato giusta procura a margine del ricorso;
کا ricorrente
contro
SS AN, SERVIZIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI CASERTA, COMMISSARIO GOVERNATIVO BANCO DI NAPOLI SpA;
2002 intimati .129 avversO la sentenza n. 50/99 del Giudice di pace di PIEDIMONTE MATESE, depositata il 04/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2002 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Izzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del processo Il Giudice di pace di ON Matese, sostituto di quello di Pignataro Maggiore ricusato dal comune di Sparanise, ha accolto la domanda di LA SI nei confronti di questo e della locale Concessionaria per la Riscossione Tributi, d'accertamento negativo d'un credi- to di £. 212.010, preteso dal comune con cartella esat- toriale per utenze d'acqua del 1992 ed ha condannato l'ente locale a pagare le spese all'attore. Ritenuta tardiva e inammissibile la sua ricusazione, il giudice di pace ha respinto l'istanza di riunione del giudizio ad altri connessi e affermato che la somma pre- tesa é corrispettivo della somministrazione d'acqua og- getto di contratto, chiesto nei limiti della sua compe- tenza per valore ex art. 7 c.p.c., negando che si tratti d'una tassa locale, con rigetto delle eccezioni di di- 2 fetto di giurisdizione in favore delle commissioni tri- butarie e di competenza per materia a favore del tribu- nale ex art. 9, cpv., c.p.c. Essendo maturata la dedotta prescrizione quinquenna- applicabile al "canone" le, periodico ex art. 2948, 4°co. c.c. in assenza di atti interruttivi, la sentenza ha rilevato che il comune non solo non ha provato la pre-stazione del servizio per il quale ha chiesto il pa- gamento, ma ha fissato il dovuto con delibere non vinco- lanti per la controparte, dividendo il costo del servi- zio tra gli utenti, indipendentemente dai consumi. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso il comune di Sparanise con quattordici motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. Con sentenza n. 9486 del 12 luglio 2001, le Sezioni Unite civili di questa Corte hanno rigettato il motivo di ricorso che nega la giurisdizione del giudice ordi- nario, rimettendo la causa, per gli altri motivi e le spese, a questa sezione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va anzitutto rigettata la richiesta pregiudiziale del P.G. in udienza di dichiarare d'ufficio la nullità della sentenza di merito per vizio di costituzione del giudice, perchè l'ordinanza del Pretore che ha accolto 3 l'istanza di ricusazione del giudice di pace di Pignata- ro Maggiore, ex art. 53, cpv., c.p.c., ha sostituito la persona di quel magistrato con l'ufficio del Giudice di pace di ON Matese, e non con la persona di altro magistrato, con atto amministrativo illegittimo emesso in carenza di potere, in ordine alla designazione di un diverso ufficio e che quindi non poteva conferire il po- tere di conoscere la causa al giudice di pace designato, privo di capacità legittimazione a pronunciarsi (potestas judicandi), per cui la sua decisione sarebbe nulla ex art.158 c.p.c. o inesistente e il vizio potreb- be rilevarsi ufficiosamente anche in sede di legittimi- tà. In realtà vi é stato un vizio di costituzione del giudice, perchè l'ordinanza che decide sulla ricusazione valuta la capacità soggettiva del giudice e deve de- signare nominativamente il sostituto ed é illegittima se sostituisca il ricusato con un ufficio indicato imperso- nalmente come nel caso (Cass. 23 marzo 1989 n. 1487, 14 febbraio 1984 n. 1113 e 7 novembre 1981 n. 5907). La sentenza non é però inesistente, come accade quando non sia sottoscritta o sia emessa a non judice, perchè nel caso manca solo la legittimazione concreta, pur essendovi la capacità del giudice а pronunciarsi 4 nella controversia assegnatagli illegittimamente per la quale ha competenza per valore e materia e non per ter- ritorio;
la decisione é nulla, ex art. 158 c.p.c., norma che rinvia al successivo art. 161, che converte il moti- vo di nullità in motivo di impugnazione. Se la nullità non si é rilevata di ufficio o su ec- cezione dal giudice male costituito, essa può rilevarsi solo con appello e/o ricorso per cassazione, dovendosi altrimenti ritenere sanato il vizio dal giudicato che si forma sull'omesso rilievo dell'invalidità non impugnato (Cass. 23 maggio 2000 n. 6698, 17 febbraio 1998 n. 1668, 3 settembre 1994 n. 7629, 9 ottobre 1993 n. 10011, 6 marzo 1992 n. 2699, tra molte). La giurisprudenza citata supera la precedente, favo- revole alla rilevabilità d'ufficio del vizio pure in se- de di legittimità e indipendentemente dal ricorso (così le citate 5907/81 e 1113/84), e ad essa si aderisce per l'espresso richiamo all'art. 161 nell'art. 158 C. p.c., che impedisce che il vizio possa rilevarsi se non impu- gnato e ufficiosamente;
la richiesta in tali sensi del P.G. deve pertanto essere rigettata.
2. Il giudice di pace ex art. 113 c.p.c. ha deciso secondo equità in controversia di valore inferiore a lire due milioni, con sentenza inappellabile (art. 339, 5 ° ex art.comma, c.p.c.) e ricorribile per cassazione 3 111 Cost. (Cass. S.U. 14 dicembre 1998 n. 12542), per violazione di norme processuali, costituzionali e comu- nitarie di rango superiore e per inesistenza, apparenza о radicale contraddittorietà della motivazione, (Cass. 14 marzo 2001 n. 3673, 15 ottobre 2000 n. 9799, S.U. 15 ottobre 1999 n.716, 14 dicembre 1998 n.12542). Non devono esaminarsi i motivi di ricorso sulla giu- risdizione che sono con il primo, il settimo, l'ottavo e il nono, per le parti in cui censurano pretese invasioni di campo del giudice di pace nei poteri amministrativi del comune manifestati dalle delibere sulla redistribu- zione del costo del servizio (seconda parte del motivo 7, intero motivo 8 e parte conclusiva del 9), atti rite- nuti dalla sentenza di merito invalida proposta di de- terminazione del corrispettivo del contratto di sommini- strazione d'acqua e che nel ricorso sono indicati come dimostrazione della carenza di giurisdizione del- l'A.G.O., già esaminata dalle S.U.
3. Per i limiti d'impugnabilità indicati, sono pre- clusi i motivi di ricorso che denunciano violazioni di norme sostanziali, come il sesto, il decimo e il tredi- cesimo, relativi alla prescrizione (art. 2940 c.c.) e all'ingiustificato arricchimento (artt. 2041 e 2042 6 c.c.), per non avere il giudice rilevato la cessazione della materia del contendere connessa all'irripetibilità del pagamento del debito prescritto, e agli artt. 2948, 2934, 2935, 2943 e 2944 c.c., in ordine all'interruzione della prescrizione e infine alle tariffe professionali nelle spese giudiziali, che hanno carattere sostanziale (Cass. 4 aprile 2001 n. 4984, 13 dicembre 2000 n. 15724, 8 novembre 2000 n. 14529, 7 agosto 2000 n. 8544). Per gli stessi principi, é inammissibile la denuncia d'insufficiente motivazione, non essendovi la pretesa contraddittorietà prospettata nella residua parte del nono motivo sulla valutazione delle scelte del comune nel modo di determinare il quantum preteso.
4. Da rigettare é il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione degli artt. 19 e 21 D.Lgs. 31 di- cembre 1992 n. 546, 52 del D.Lgs.5 febbraio 1997 n. 22 e 324, 329 e 320 c.p.c., per essere stata proposta l'oppo- sizione alla cartella esattoriale oltre i termini di sessanta giorni di cui alle citate norme, dovendosi ex art. 329 c.p.c. rilevare anzi l'acquiescenza dei desti- natari delle cartelle. La domanda ha infatti avuto ad oggetto l'accertamen- to negativo di un credito del comune e non é soggetta al termine indicato, applicabile solo in sede tributaria;
7 pure se la cartella di pagamento sia stata mezzo d'ese- cuzione esattoriale, costituendo avviso di mora, si avrebbe comunque un'opposizione all'esecuzione per ine- sistenza del titolo, ex art.615 c.p.c., che non é sog- getta a termine di decadenza in materia extratributaria (cfr., per le sanzioni amministrative riscosse con car- tella, Cass. S.U. 10 agosto 2000 n. 562/SU).
5. Non coglie nel segno neppure il terzo motivo sul- l'incompetenza per materia del giudice di pace ex art. 9 c.p.c. e D. P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (previgente con- tenzioso tributario), perchè per i tributi per i quali non ha cognizione la Commissione tributaria, é competen- te solo il tribunale;
come si rileva da S.U.24 luglio 2000 n. 520/SU, "il credito dell'ente territoriale per l'erogazione al singolo utente di acqua ad uso domesti- CO, costituisce entrata patrimoniale dell'ente medesimo e può esser liquidato e preteso con gli strumenti (ruolo e cartella esattoriale) propri delle entrate tributarie, ma non è imposta o tassa, nè in particolare rientra tra i tributi comunali e locali dell' art. 2 lett h) del D.Lgs. n. 546 del 1992, trovando titolo non in una pote- stà impositiva, ma negli impegni convenzionalmente as- sunti dall'utente con la domanda di somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto;
pertanto la 8 presente azione esula dalla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie" e ovviamente dalla cogni- zione esclusiva per materia del tribunale.
6. Il quarto e l'undicesimo motivo di ricorso dedu- cono violazione degli artt. 101, 134, 136, 175, 168 bis c. p.c., avendo il giudice di pace per l'ora tarda chiu- so l'udienza del 30 dicembre 1998 e invitato le parti ad allontanarsi senza trattare la causa;
successivamente, procuratori del comune, il giudice all'insaputa dei avrebbe aperto il verbale di udienza e rinviato al 31 dicembre 1998, giorno nel quale ha riservato la deci- sione, impedendo al difensore del comune di concludere e decidendo la causa inaudita altera parte. I motivi sono inammissibili, perchè il verbale riporta il rinvio al d'udienza del 30 dicembre 1998 giorno dopo per l'ora tarda e la violazione del contrad- dittorio si sarebbe avuta solo in caso di falsa e/o omessa attestazione nello stesso della circostanza che il magistrato aveva allontanato le parti prima del rin- vio al 31 dicembre 1998 e aveva disposto quest'ultimo in assenza di una ○ di entrambe le parti, dovendo, almeno in questo ultimo caso, provvedere ex art. 309 c.p.c. Mancando la querela di falso per l'omessa attestazione dell'assenza dell'odierno ricorrente о delle parti, i 9 due motivi di ricorso sono insufficienti a rilevare le falsità a base della censurata violazione del contrad- dittorio e non sono quindi ammissibili.
7. Infondato é il quinto motivo che censura la sen- tenza per violazione degli artt. 320, 321 e 184 c.p.c. e del D. P. R. 602/73, perchè, nonostante la richiesta di comparizione delle parti e pur essendo stata formalizza- ta l'istanza d'interrogatorio formale e di prova per te- sti, non vi é stato tentativo di conciliazione nè é sta- ta assunta prova orale a conferma del fatto che la let- interruttiva della prescrizione, é tera del 4.11.1994 giunta ai debitori. Dalla sentenza si rileva esservi stata la prima udienza, nella quale sono state formulate istanze ed ec- cezioni (ricusazione, difetto di giurisdizione e di competenza per materia) sulle quali il giudice di pace é pronunciato, rinviando per la discussione dellasi causa al 30 dicembre 1998; la mancanza del tentativo di conciliazione non incide sulla validità della sentenza e poichè il giudice ha deciso sulle eccezioni poste ex art. 320, 3° comma c.p.c. e ha invitato le parti a pre- cisare le conclusioni e a discutere la causa ex art. 321, 1° comma c.p.c., non può sindacarsi in questa sede l'esercizio del potere d'ammissione delle prove da parte 10 del magistrato, rilevante solo se si traduce in un vizio di motivazione della sentenza indeducibile come motivo d'impugnazione per le sentenze secondo equità del giudi- ce di pace, anche a non considerare la insufficienza del motivo in assenza delle specifiche ragioni che avrebbero resa decisiva la prova non am-messa e/o non assunta, con l'indicazione dei capi di prova sui quali dovevano esse- re sentiti i testi (Cass. 24 aprile 2001 n. 6023 sul- l'autosufficienza e 20 maggio 2000 n. 5608 sul vizio di motivazione).
8. Il settimo motivo di ricorso, per la parte non decisa dalle S.U., censura la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., perchè la domanda avrebbe avuto ad oggetto l'accertamento della prescrizione del debito e non l'inesistenza dell'obbligo o del servizio di sommi- nistrazione d'acqua del comune о l'accertamento della congruità della somma pretesa per esso. Anche questo mo- tivo non coglie nel segno perchè la domanda comprendeva l'accertamento e della prescrizione del credito di con- to troparte e del fatto che non era dovuta la somma pretesa e il dispositivo l'accoglie, dichiarando "l'inesistenza del diritto al pagamento della somma di lire 212.010 ri- chiesta alla parte attrice dal comune di Sparanise", in quanto in motivazione ha accertato la prescrizione, evi- 11 denziando inoltre come il comune non ha dato prova della somministrazione di acqua a base della pretesa nè ha de- terminato legalmente le somme che pretende da contropar- te.
9. Non é censurabile in sede di legittimità il ri- getto della riunione di questo procedimento ad altri connessi, di cui al dodicesimo motivo di ricorso, con pretesa violazione degli artt. 273 e 274 c.p.c.; si tratta di un'attività discrezionale che si manifesta in un provvedimento (nel caso negativo) di natura ordinato- ria non impugnabile in sede di legittimità (Cass. 22 gennaio 1997 n. 671). 10. Il quattordicesimo motivo lamenta violazione dell' art. 51 c.p.c., perchè il giudice di merito il 31 dicembre 1998 s'é riservato per la decisione e solo il 5 gennaio 1999 ha rimesso la dichiarazione di ricusazione al Pretore di ON dopo aver trattenuto la causa per la decisione senza sospenderla per proseguire dopo la pronuncia sulla ricusazione. Anche questo profilo di ricorso é infondato perchè il giudice ricusato che rilevi l'inammissibilità del- l'istanza di ricusazione, non deve sospendere il giudi- zio (Cass. 2 aprile 1998 n. 3400) e comunque non sono indicati in ricorso i motivi per cui la dichiarazione di 12 ricusazione fu presentata. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Viste uitrera Maria Rosaria Cultrera Rosario Musis IS Deportato in Canceteria - 6-GIU. 2002 IL CANCE Luisa Passinetty n IL CANCELLIERE Wire 13