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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.M., Dott. Giovanni D'Istria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 31585/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRI ISTITUTI
E LEGGI SPECIALI, pendente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
C.F. nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._3
C.F. nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._4
tutti residenti in [...], , C.F. Parte_5
, nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._5
Montecelio alla via Spagna n. 94/B, tutti in proprio ed in qualità di eredi del signor
, nato a [...] il [...] e deceduto in Pisa in data 20.11.2011, Persona_1
tutti elett.te dom.ti in CROTONE alla VIA TORINO N. 122, presso lo studio dall'Avv.
VULCANO MAURIZIO (C.F. ), che li rapp. e dif. giusta procura C.F._6
in calce all'atto di citazione. L'Avv. dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al n. di fax 0962901677 o all'indirizzo PEC
; Email_1
ATTORI
E
CF. , in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
1 DI NAPOLI (C.F. , presso cui ope legis domicilia, in NAPOLI alla C.F._7
VIA DIAZ N. 11, fax 0815525515, PEC Email_2
CONVENUTO
E
C.F. e P.IVA , in persona Controparte_2 P.IVA_2
dell'Amministratore Delegato, l.r.p.t., dott. , con sede in Napoli Controparte_3
alla via Orazio n. 2, rapp. e dif. dall'Avv. PANE CLELIA (C.F. ), C.F._8
giusta procura in calce alla comparsa di risposta e presso il cui studio in NAPOLI, alla VIA A. MANZONI N. 257, elettivamente domicilia. PEC
fax 08119134229; Email_3
CONVENUTA
E
, P.IVA , in persona del Direttore Generale Controparte_4 P.IVA_3
dott. , l.r.p.t., rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'Avv. GIACULLI CP_5
ORNELLA (C.F. , tutti elettivamente domiciliati in NAPOLI, CodiceFiscale_9
ALLA VIA COMUNALE DEL PRINCIPE, N. 13/A. L'Avv. dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al giudizio al n. di FAX 081/2544528, nonché alla PEC
; Email_4
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.12.2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2
, e , tutti in proprio ed in qualità di Parte_3 Parte_4 Parte_5
eredi del signor , convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli, il Persona_1
, in persona del la Controparte_1 CP_6 Controparte_2
2 in persona del l.r.p.t., l' , in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_4
al fine di ottenere il risarcimento dei danni.
La parte attrice deduceva che:
il signor era stato ricoverato presso la Persona_1 Controparte_2
di Napoli, dal 08.11.1978 al 19.11.1978, per intervento chirurgico a
[...]
seguito di politraumatismo;
in conseguenza di detto intervento si rendeva necessario sottoporre il signor a trasfusione di sangue ed allo stesso Per_1
furono trasfuse tre sacche di sangue provenienti dal “centro di immunoematologia ed emotrasfusionale” di Acerra, successivamente accertate essere infette per il virus HCV;
nel mese di Maggio 2004 il Policlinico “A Gemelli” di Roma diagnosticava che il signor era affetto da una cirrosi epatica HCV relata in Persona_1
classe child pugh A5 con ipertensione portale ipersplenismo, varici esofagee F3, prescrivendo allo stesso una serie di farmaci adatti a contenere la grave malattia, contratta a seguito della trasfusione dallo stesso subita;
in data 14.09.2004, il signor , preso coscienza della malattia Persona_1
contratta, presentava la domanda così come previsto dall'art. 1 della Legge
25.02.1992 n. 210 volta ad ottenere l'indennizzo previsto, indennizzo che veniva poi concesso a seguito di visita presso il Ministero della Difesa
Centro Militare di Medicina Legale di Caserta con parere unanime della
Commissione Medica;
in data 10.04.2009 veniva inviata dallo studio legale Parte_6
Con raccomandata a.r. di richiesta di risarcimento danni alla Parte_7
, alla Regione Campania, al , alla
[...] CP_1 CP_1 [...]
ed al Controparte_2 Controparte_7
;
[...]
in data 20.11.2011 il signor è deceduto a causa di: Cirrosi Persona_1
Epatica Virale, Rottura di varici esofagee, Shock emorragico, neoplasia polmonare;
3 in data 22.11.2012 la signora , nella sua qualità di moglie- Parte_1
erede del signor faceva richiesta ai sensi e per gli effetti della Persona_1
Legge 25.02.1992 n.210 e successive modificazioni ed integrazioni, di ottenere l'assegno una tantum di cui all'art. 2 comma 3 della predetta
Legge, quale erede del signor al quale era già stato Persona_1
riconosciuto e liquidato in data 03.09.2008 l'indennizzo dovuto ex art.1, legge 210/92;
la Regione Calabria, con missiva del 03.07.2013, prot. n. 435/210 in risposta alla richiesta volta ad ottenere l'assegno una tantum richiesto dal coniuge del defunto, trasmetteva in copia il processo verbale della C.M.O. di Messina n.40/L210/92 del 30.04.2013, acquisito agli atti il 01.07.2013 nel quale si esprimeva il parere favorevole alla concessione dell'assegno una tantum previsto dalla legge 25.07.1997 n. 238 (art. 1 comma 3);
In data 26.03.2014 veniva inviata raccomandata a.r. di richiesta di risarcimento danni subiti a seguito di trasfusione di sangue infetto e Con ricevuta in data: 26.03.2014 dall' di Napoli 1 centro;
in data 01.04.2014 dal;
in data 31.03.2014 dalla Controparte_1 Controparte_2
in data 26.03.2014 dalla Regione Campania;
nonché al
[...] [...]
. Controparte_7
Tutto ciò premesso si chiedeva di accertare e dichiarare: “la responsabilità extra contrattuale del e la responsabilità contrattuale della Controparte_1 [...]
nonché dell' tutti in solido, in ordine alla Controparte_2 Controparte_8
trasfusione di sangue infetto e dell'insorgenza delle infezioni e delle loro conseguenze tutte al signor;
per l'effetto condannare le parti Persona_1
convenute, in solido tra loro, al risarcimento in favore dei ricorrenti dei danni subiti e subendi, biologici, di vita di relazione, esistenziali, morali e da morte” iure hereditatis, da quantificare nel corso del giudizio e iure proprio.
Si costituiva il chiedendo di rigettare nel merito le domande Controparte_1
ex adverso proposte, con condanna alle spese di lite e chiedendo, in via subordinata, di accoglierle, con espressa deduzione delle somme corrisposte e da
4 corrispondere a titolo di indennizzo ex lege 210/1992, con compensazione delle spese di lite.
Si costituiva la eccependo: l'improcedibilità della Controparte_2
domanda attrice ai sensi dell'art. 8 della legge n. 24/2017; la carenza di legittimazione attiva e la conseguente inammissibilità della domanda attrice;
l'estraneità della al rapporto controverso e la carenza di Controparte_2
legittimazione passiva della stessa con conseguente estromissione dal giudizio;
la prescrizione del diritto fatto valere dagli attori iure hereditatis;
nel merito l'infondatezza della domanda degli attori.
In data 24.05.2018 si costituiva l' la quale chiedeva il rigetto Controparte_4
delle pretese attoree, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, sia formale che sostanziale, contestando l'assunto degli attori sulla ritenuta responsabilità dell' per le trasfusioni eseguite presso la Controparte_9 [...]
Con
“convenzionata” con la CP_2
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., all'udienza del 6/07/2020 la causa veniva trattenuta per la decisione, previa assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di repliche.
In data 10/01/2021, il Tribunale di Napoli, sez. VIII civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marcello Amura, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli attori nei confronti della CP_4
e non definitivamente pronunziando sulle domande proposte dagli attori
[...]
nei confronti del e della così Controparte_1 Controparte_2
provvedeva:
“1. Rigetta la domanda proposta dagli attori nei confronti della , Controparte_4
in persona del l.r.p.t.;
2. Accoglie l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata dal convenuto
[...]
, in persona del nei limiti di cui in parte motiva e per CP_1 CP_6
l'effetto rigetta la domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti di detto ente limitatamente ai danni azionati “iure hereditario”; rigetta, invece, l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto , in persona del Controparte_1
5 limitatamente ai danni azionati dagli attori iure proprio e correlati al CP_6
decesso di;
rigetta integralmente, sia avuto riguardo ai danni iure Persona_1
proprio che iure hereditario, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
3. Condanna gli attori alla refusione delle spese di lite in favore dell' CP_4
che si liquidano in euro 4.500,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso
[...]
forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari;
rinvia alle statuizioni definitive il governo delle spese tra gli attori e gli ulteriori convenuti e;
Controparte_1 Controparte_2
4. Dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio avuto riguardo alle domande proposte nei confronti del e della Controparte_1 [...]
(Sent. n. 1307/2021, pubbl. il 10/02/2021, RG n. 31585/2017 Controparte_2
Repert. n. 1911/2021 del 10/02/2021).
Disposta ed espletata la CTU in seguito alla Sent. n. 1307/2021, all'udienza del
15.10.2022 la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., decreto revocato in data 17.11.2022.
In data 17.09.2023 il Giudice, Dott.ssa Rosaria Gatti, rilevata la necessità di sentire il CTU a chiarimenti, rimetteva la causa sul ruolo e rinviava all'udienza dell'11.01.2024.
Successivamente, in data 10.06.2024 il Giudice, dott. Giovanni D'Istria, disponeva il deposito di una relazione scritta integrativa, con i richiesti chiarimenti integrativi della CTU già depositata, entro il termine del 31.10.2024, rinviando all'udienza del
09.12.2024.
In data 09.12.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava la causa a sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione come sollevata dal convenuto e dalla in persona del l.r.p.t. CP_1 Controparte_2
Orbene, in materia di danni conseguenti ad emotrasfusioni è configurabile, accanto alla responsabilità dei sanitari e della struttura ospedaliera, di tipo contrattuale (cfr., sul punto, Cass. S.U., 11 gennaio 2008, n. 577), una concorrente
6 responsabilità, a carico del , per l'omessa attività di vigilanza Controparte_1
e controllo della produzione, distribuzione e commercializzazione del plasma e degli emoderivati, che rientra nell'ambito di quella aquiliana, ex art. 2043 c.c. (cfr.
Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 582).
Nella eventuale condotta colposamente omissiva degli organi del Ministero preposti alla farmacosorveglianza possono configurarsi anche reati (come quello di lesioni colpose, anche gravissime, ovvero quello di omicidio colposo).
La prescrizione decennale - prevista nel caso di omicidio colposo - potrà operare solo in favore di coloro che (congiunti del danneggiato) abbiano agito in giudizio iure proprio, per il risarcimento del danno causato dal decesso del congiunto a seguito di emotrasfusione.
Invece, la prescrizione sarà quinquennale, qualora venga richiesto il risarcimento del danno conseguente alle lesioni colpose.
Va poi considerato che la legge 5 dicembre 2005, n. 251 ha innalzato, dalla data di entrata in vigore della stessa, i termini di prescrizione del reato di lesione gravi e gravissime colpose ad anni 6 (in luogo della precedente prescrizione penale di anni
5).
Dunque in definitiva, il termine di prescrizione per l'azione proposta nei confronti del (che risponde in via extracontrattuale, ex artt. 2049 o Controparte_1
2043 c.c.), è di cinque anni, salvo l'applicazione del più lungo termine prescrizionale in caso di reato, che il giudice civile accerti incidenter tantum ex art. 2947 c.c. (quale l' omicidio colposo, per il quale la prescrizione penale è di anni 10,
o le lesioni gravi e gravissime successive alla legge n. 251/2005, per il quale la prescrizione penale è di anni 6).
La previsione dell'art. 2947, co. 3, c.c. si riferisce, poi senza alcuna discriminazione,
a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, pertanto, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (cfr. Cass., S.U., 23 agosto 2008, n. 581).
Va, tuttavia, esclusa la configurabilità, in astratto, del reato di lesioni colpose
7 plurime, stante l'impossibilità di individuare in capo al una condotta CP_1
omissiva unica dalla quale far scaturire le lesioni sofferte dai vari danneggiati, tanto più se si tiene conto che le singole attività di omissioni di controllo e vigilanza fanno capo a diversi soggetti (persone fisiche) succedutesi nel tempo con diversi e successivi atti di autorizzazione alla commercializzazione ed al consumo di partite di sangue.
È da escludere il reato di epidemia colposa (artt. 438 e 452 c.p.), in quanto quest'ultima fattispecie, presuppone la volontaria diffusione di germi patogeni, sia pure per negligenza, imprudenza o imperizia, con conseguente incontrollabilità dell'eventuale patologia in un dato territorio e su un numero indeterminabile di soggetti e non si concilia con l'addebito di responsabilità astrattamente imputabile a carico del (in termini di omessa sorveglianza sulla distribuzione del CP_1
sangue e dei suoi derivati).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione deve prendersi atto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze 11 gennaio 2008, nn. 576, 579, 580, 581, 583, 584 il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre,
a norma degli artt. 2935 e 2947, n., 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto delle conoscenze scientifiche. In particolare, il dies a quo va ancorato a due parametri oggettivi: a)
l'ordinaria diligenza dell'uomo medio;
b) la comune conoscenza scientifica che in merito alla patologia in esame era ragionevole richiedere all'epoca dei fatti ai soggetti cui la persona lesa si è rivolta.
La Suprema Corte ha anche affermato che, qualora il soggetto leso abbia anche presentato domanda per l'indennizzo ex lege n. 210/92, appare ragionevole ritenere che, già dal momento della proposizione della domanda amministrativa
8 (e non dalla data del responso sulla predetta domanda emesso dalle Commissioni mediche ospedaliere), la persona lesa abbia avuto una sufficiente percezione sia del tipo di malattia contratta che delle conseguenze.
Dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio, invero, deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia del tipo di malattia, che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche.
Ciò non significa che automaticamente il dies a quo coincida con la data di presentazione della domanda amministrativa ex art. 4 della legge n. 210 del 1992, ma che il termine prescrizionale inizia a decorrere non più tardi del giorno di presentazione della domanda amministrativa ex art. 4 della legge n. 210 del 1992
(Cass., sez. III, 14 marzo 2013, n. 6573; Cass. Sez. Un., n. 576/2008, cit.; Cass., sez.
III, 23 maggio 2011, nn. 11301 e 11302), ben potendo iniziare a decorrere da una data anteriore nel caso in cui la conoscenza sia individuabile in un momento anteriore alla presentazione di detta istanza.
In buona sostanza, la giurisprudenza della Suprema Corte ha assimilato la decorrenza del termine di prescrizione (dell'azione contrattuale ed extracontrattuale) alla conoscenza del danneggiato.
La decorrenza della prescrizione negli illeciti lungolatenti è assimilabile, quindi, alla figura della fattispecie a formazione progressiva, in cui sussiste una condicio iuris di efficacia, legata al manifestarsi ed alla presa di coscienza della malattia.
Nell'ancorare il criterio della “conoscenza” o della “conoscibilità” ai parametri della ordinaria diligenza e della diffusione delle conoscenze scientifiche, la
Suprema Corte ha rimesso la valutazione, in concreto, all'interprete.
Nell'individuazione del dies a quo occorre dunque una rigorosa analisi delle informazioni, cui la vittima ha avuto accesso o per la cui acquisizione si sarebbe dovuta diligentemente attivare, della loro idoneità a consentire al danneggiato una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per l'instaurazione del giudizio (non solo il danno, ma anche il nesso di causalità e le
9 azioni/omissioni rilevanti) e della loro disponibilità in capo al convenuto, con conseguenti riflessi sulla condotta tenuta da quest'ultimo eventualmente colpevole di non avere fornito quelle informazioni alla vittima, nei casi in cui era a ciò tenuto.
Particolarmente interessante e condivisibile appare quanto affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 23635 del 2015, ovvero che “in tema di responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi, la presentazione della domanda di indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia e, pertanto, segna il limite temporale ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., senza che ciò esclude la possibilità di collocare l'effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base ad un accertamento che è rimesso al giudice del merito”.
Ancor più di recente la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.254 del 10 gennaio 2017, evidenziando quanto segue: “la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto infezioni da virus HBV, HIV e HCV a causa di emotrasfusioni con sangue o emoderivati infetti è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell'art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. È vero che, così come afferma la ricorrente, in diverse sentenze si è affermato che al fine di cui sopra la decorrenza
è coincidente con la proposizione della relativa domanda amministrativa (Sezioni
Unite, sentenza 11 gennaio 2008, n. 576 e numerose altre successive). Tuttavia, si
10 è più volte precisato che la data della presentazione della domanda in via amministrativa assume la funzione discriminante in relazione al risarcimento dei danni patiti dalla vittima, in contrapposizione al responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. n. 210 del 1992, cui non può essere attribuita valenza di riconoscimento del diritto. Ed invero, l'orientamento di cui sopra si completa con l'affermazione che, ai fini della configurazione dell'exordium praescriptionis, il termine di presentazione della domanda di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, è quello ultimo e più favorevole per il danneggiato, essendo evidente che, a quella data, si è conseguito un apprezzabile grado di consapevolezza (non essendo richiesta la certezza) sugli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria configurabile;
però, la personalizzazione degli accertamenti di fatto sulla consapevolezza del danneggiato, già oggetto della citata giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, ben può rilevare in peius per il danneggiato, ove sia positivamente provato che egli abbia avuto od avrebbe potuto avere, usando l'ordinaria diligenza, consapevolezza del danno, del nesso causale con l'emotrasfusione e della colpa della controparte anche in tempo anteriore (cfr., tra le altre, alle cui motivazioni può qui bastare un mero richiamo:
Cass. 14 giugno 2013, n. 14932; Cass. 30 agosto 2013, n. 19997; Cass. 22 gennaio
2014, n. 1228; Cass., ord. 25 febbraio 2014, n. 4503; Cass. 9 giugno 2014, n. 12927;
Cass. 25 giugno 2014, n. 14378; Cass. 30 luglio 2014, n. 17403; Cass. 19 dicembre
2014, nn. 26917, 26918, 26919, 26920, 26922, 26923 e 26924).
Dalla sentenza n. 1307/2021, pubblicata in data 10.02.2021 era emerso che “Ciò detto in linea generale, questo Giudice rileva che, esaminando la documentazione prodotta dall'attore ed in particolare il verbale modello ML/V n.46/06 del 28 giugno 2006 redatto dalla C.M.O (allegato 12 della produzione di parte attrice), dalla lettura dell'anamnesi risulta che sin dal 16 luglio 1996 ebbe Persona_1
contezza della positività al virus HCV in occasione di indagini diagnostiche poste in essere presso la Casa di Cura “S.Rita” di Cirò Marina;
trattasi, con tutta evidenza, di documentazione sanitaria che l'interessato ebbe a presentare in sede amministrativa e che non è stata prodotta nell'ambito del presente procedimento.
11 In ragione di ciò può ritenersi provato che a tale data (16 luglio 1996) Persona_1
avesse piena consapevolezza del contagio da HCV.
Quand'anche, peraltro, si voglia dar rilievo non già alla data di semplice conoscenza dell'infezione da HCV, bensì al momento in cui a manifestarsi in maniera univoca e conclamata la patologia (cirrosi epatica) derivante dal contagio da HCV, appare parimenti evidente, alla luce della documentazione sanitaria esibita, che detta manifestazione non ebbe a verificarsi, come asserito dagli attori, in occasione del ricovero presso il Policlinico Universitario Gemelli di
Roma, intervenuto in data 28 aprile 2004 (con dimissioni in data 5 maggio 2004), atteso che nella sezione dedicata alla diagnosi di accettazione del paziente Per_1
si legge “cirrosi epativa HCV”, sicchè è del tutto ragionevole ipotizzare che
[...]
detta diagnosi sia stata posta in essere in epoca apprezzabilmente anteriore alla data di accesso a detto struttura sanitaria, come comprova la motivazione di detto ricovero, individuata nei seguenti termini: “portatore di epatopatia cronica HCV relata con ipertensione portale (varici F2) e splenomegalia con ipersplenismo, diabete mellito. Si ricovera per messa a punto diagnostica”.
Orbene, applicando i principi di diritto autorevolmente elaborati dalla Suprema
Corte nei termini appena riassunti, può, senza dubbio, ritenersi che in epoca apprezzabilmente anteriore al 19 aprile 2004 avesse piena Persona_1
consapevolezza non solo di aver contratto una infezione da HCV bensì anche di avere sviluppato una patologia (cirrosi epatica) conseguente a detto contagio. In ragione di ciò lo stesso avrebbe potuto, già da allora, usando l'ordinaria diligenza e sulla base delle conoscenze scientifiche coeve, individuare nelle emotrasfusioni effettuate nel corso del ricovero del 1978, una possibile causa del contagio e della conseguente manifestazione patologica. Infatti, nel 2004, le conoscenze scientifiche consentivano ampiamente di individuare, tra le modalità di contagio del virus dell'epatite C, quella della somministrazione di sangue o emoderivati infetti.
Orbene, essendo stato pacificamente sottoposto a trasfusioni Persona_1
ematiche, è ragionevole affermare che, avuto conoscenza della contrazione del
12 virus e della malattia da esso derivante (cirrosi epatica), egli ben avrebbe potuto rendersi conto dell'origine del contagio e della malattia.
Ben avrebbe potuto, semplicemente rivolgendosi a qualsiasi struttura medica – e, quindi, con un comportamento sicuramente non eccedente i limiti dell'ordinaria diligenza - sapere che, tra le possibili cause della malattia diagnosticata (cirrosi epatica), poteva rientrare anche la trasfusione di sangue, a cui fu sottoposto nel corso degli indicati ricoveri.
D'altronde, alla diagnosi di una malattia da contagio virale ma, ancor più, alla diagnosi della patologia epatica (cirrosi epatica) segue ordinariamente la ricerca di tutte le possibili eziologie della stessa. In altri termini, dalla lettura degli atti del procedimento, emerge che la mancata riconduzione causale da parte del danneggiato della malattia alla emotrasfusione infetta, se non avvenuta nei cinque anni seguenti all'accertamento della patologia, non è attribuibile a nessuna circostanza esterna, ma solo ad una mera inerzia dello nell'esercitare i suoi Per_1
diritti, e quindi, innanzitutto, nell'accedere alle informazioni necessarie per risalire dalla malattia esteriorizzatasi, alle sue cause, e, infine, al responsabile del danno.
A quanto osservato a nulla serve obiettare che, in effetti, la piena percezione della derivazione causale della malattia non potrebbe ritenersi acquisita dal danneggiato prima della proposizione del ricorso volto all'ottenimento dell'indennizzo di cui si è detto.
Se è vero, infatti, che in quel momento sicuramente detta percezione può considerarsi sufficientemente acquisita (come ricordano le Sezioni Unite nella citata pronuncia), ciò non esclude, di per sé, un'antecedente conoscibilità della derivazione causale del contagio, come è da ritenersi, appunto, nel caso di specie.
Si ribadisce ancora una volta, infatti, che ciò che conta, ai fini dell'individuazione del dies a quo del decorso del termine prescrizionale, non è il momento della percezione della causa del contagio, ma la sua percepibilità. In conclusione, interpretato il disposto di cui all'art 2947 cc alla luce dei principi di diritto elaborati dalle Sezioni Unite, secondo cui nel caso di danni da emotrasfusioni infette il termine per l'esercizio del diritto al risarcimento ex art 2043 cc decorre dal
13 momento in cui la malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, deve ritenersi che, al più tardi al 16 luglio 1996, data cui la suddetta diagnosi, il decorso della prescrizione avesse già avuto il suo inizio. Avendo in quella data avuto piena conoscenza della patologia da cui era affetto, Persona_1
egli era, infatti, già nella possibilità oggettiva e soggettiva (ricollegabile ad un mero contegno informativo) di riconoscere, nell'emotrasfusione praticata nell'anno 1978, una possibile causa del contagio.
Ne segue che, risalendo la costituzione in mora – cui occorre fare riferimento, mancando in atti la prova di precedenti atti interruttivi -, alla raccomandata del 10 aprile 2009, ricevuta dal in data 16 aprile 2009, quando il termine CP_1
quinquennale di prescrizione era ormai decorso (essendo lo stesso maturato in data anteriore al 16 aprile 2009 per le ragioni sopra evidenziate), il diritto al risarcimento dei danni derivanti da contrazione del virus dell'epatite C a seguito di emotrasfusione infetta, prospettato dagli attori iure hereditario, deve, quindi, essere dichiarato prescritto, accogliendosi l'eccezione preliminare avanzata dal convenuto. CP_1
Alla luce di quanto sopra deve, invero, affermarsi che alla data del 16 aprile 2004
(ovvero circa due settimane prima del ricovero del 28 aprile 2004) il paziente avesse già avuto piena e completa consapevolezza della patologia da cui era affetto (cirrosi epativa HCV), essendosi rivolto alla struttura sanitaria Gemelli unicamente al fine di addivenire ad una messa a punto diagnostica e verificare lo stato evolutivo della malattia.
Va, invece, rigettata, sempre avuto riguardo ai danni azionati iure hereditario,
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta Controparte_2
dovendosi ritenere non maturato alla data di messa in mora (15 aprile 2009) il termine di prescrizione decennale correlato alla invocata natura contrattuale della responsabilità.
Va parimenti rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Controparte_10
[...]
[...] e dalla convenuta avuto riguardo ai danni patiti iure
[...] Controparte_2
proprio e correlati al decesso di , intervenuto in data 20 novembre Persona_1
2011, ciò alla luce degli atti di messa in mora dell'aprile 2014 depositati nella produzione di parte attrice”.
Nel merito le domande attoree vanno rigettate per quanto di ragione.
Il è tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza Controparte_1
in ordine, tra l'altro, alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, risponde ex art. 2043 CC per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi.
Le fonti normative obbligano il alla prevenzione, Controparte_1
programmazione, vigilanza e controllo ma ancor prima al generale principio di solidarietà sociale con il dovere di buona fede e correttezza.
La Giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte precisato che la delimitazione temporale della responsabilità del sussiste a decorrere dal CP_1
1978 (data di conoscenza dell'epatite B) anche per gli altri due virus (HIV e HCV epatite C), individuati ed isolati successivamente a tale data.
In particolare, la Corte di Cassazione -sez. III Civile, n. 22832 del 29/09/2017-, si è pronunciata su una questione in cui il veniva chiamato a Controparte_1
rispondere, ex art. 2043 cc, dei danni conseguenti all'omissione di attività di controllo e di vigilanza con riguardo alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati in epoca -1982- antecedente la scoperta e l'isolamento del virus della epatite C.
La Corte ha riconosciuto il nesso di causalità, benchè alla data dell'avvenuta trasfusione il virus dell'epatite C non fosse stato ancora scoperto.
Secondo la Corte invero, il è tenuto a vigilare sulla sicurezza del sangue CP_1
e ad adottare le misure necessarie per evitare i rischi per la salute umana e avrebbe dovuto accertare che i donatori “..non presentassero alterazione alle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali già all'epoca in vigore”.
Nello stesso senso Corte di Cassazione sez. III n. 6734 dell'8/03/2019.
15 La Suprema Corte, dunque, sul punto se sia o meno rilevante la circostanza che al momento delle trasfusioni, il virus contratto dalla paziente, non fosse ancora stato individuato come tale dalla comunità scientifica del tempo, precisa che tecnicamente la patologia contratta a seguito della trasfusione di sangue infetto e conseguente ad un'infezione HBV (epatite B), HIV (aids) e HCV (epatite C) va a generare non tre eventi dannosi bensì, un unico evento lesivo, ovvero la lesione dell'integrità fisica del soggetto.
In sostanza a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B, il risponde CP_1
anche per il contagio di altri virus quali l'epatite C, trattandosi di una forma di manifestazione patogena dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolato da sangue infetto.
Sulla base, dunque, dell'orientamento riportato, cui si aderisce in quanto maggiormente conforme alla tutela imposta dall'art.32 della Carta Costituzionale.
Occorre esaminare le risultanze della CTU disposta in corso di causa ed affidata al
Prof. Dott. Persona_2
La consulenza tecnica d'ufficio disposta dall'intestato Tribunale, le cui conclusioni sono condivise, in relazione al rapporto di causalità adeguata tra le emotrasfusioni ricevute dall'attore presso le indicate strutture sanitarie e la contrazione dell'infezione dedotta in citazione (virus HCV) precisa: “La somministrazione di plasma nel 1978 può ritenersi responsabile di un'infezione da HCV ma nell'arco del protratto intervallo di tempo (18 anni) intercorso tra somministrazione di plasma ed il riscontro della positività anticorpale per HCV non possono escludersi, in riferimento a quanto sopra precedentemente illustrato circa i numerosi fattori causali della infezione medesima, contagi alternativi a quello trasfusionale.
L'assenza di documentazione clinica relativa alle circostanze che portarono al riscontro della positività anticorpale per HCV ed alla successiva diagnosi di epatopatia cronica/cirrosi epatica non consente, per di più, una adeguata ricostruzione della scansione biologica dei fatti”.
Fatta questa premessa, il CTU dichiarava, pertanto che “il decesso di Persona_1
è causalmente riconducibile alla contrazione di una infezione posttrasfusionale da
16 HCV (quale conseguenza delle trasfusioni di plasma del novembre 1978), solo in termini di mera possibilità, mancando sufficienti elementi per poter ammettere un nesso causale in via di probabilità (cioè secondo il principio del più probabile che non). Tanto non contraddice quanto risulta affermato, per finalità di solidarietà sociale, in sede amministrativa, posto che il nesso causale venne ammesso dalla
C.M.O. in via presuntiva, perché ritenuta non comprovabile, in modo certo ed inequivocabile, la negatività dei donatori”, osservando nelle conclusioni che “Per quanto sopra esposto, le emotrasfusioni non sono in rapporto di causalità adeguata con la contrazione della infezione da HCV, mancando sufficienti elementi per poter ammettere un nesso causale in via di probabilità (cioè secondo il principio del più probabile che non)”.
In data 10.06.2024 il Giudice riteneva opportuno che il CTU, Prof.
[...]
fornisse dei chiarimenti alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio Persona_2
medico-legale.
Il CTU ribadendo quanto già affermato nella relazione depositata precedentemente, in merito all'aspetto dei controlli sulle transaminasi osservava che “Come già riportato nella bozza di ctu, i controlli sulle transaminasi del sangue da trasfondere hanno un significato relativo perché anche il sangue di un donatore affetto da epatite cronica su base virale può risultare normale in tal senso (è, infatti, noto che nei soggetti affetti da epatite cronica vi possono essere periodi anche lunghi in cui mancano incrementi degli indici di funzionalità epatica). La riferita percentuale del 60-80% è quella dei soggetti che dopo l'infezione acuta presentano una cronicizzazione della infezione. In questi soggetti, si ribadisce, eventuali incrementi (di 2-5 volte) delle transaminasi possono essere transitori, quindi un soggetto con infezione cronica potrà avere solo per certi periodi di tempo valori aumentati delle transaminasi intervallati a periodi di tempo con valori normali delle transaminasi o anche, addirittura, avere nel tempo valori di transaminasi persistentemente normali. Tanto può avvenire anche per altri possibili indici di infezione cronica diversi dalle transaminasi”.
Sulla questione dell'obbligatorietà dello screening dei donatori e l'effettuazione
17 sugli stessi di: transaminasemia, esame emocromocitrometico completo, determinazione dell'ematocrito e della protidemia, della velocità di sedimentazione ed esame delle urine il CTU affermava che “Il Ministero della
Sanità, con circolare N. 50 del 28.03.1966, al paragrafo F) aveva stabilito quanto segue: “Occorre indagare se nei precedenti dei donatori esistano manifestazioni di
Epatite virale e anche se essi siano stati in contatto con malati colpiti da questa affezione o, in genere, da ittero, nel corso dei sei mesi precedenti. Si eviterà di prelevare sangue dai soggetti che hanno ricevuto, a loro volta, una trasfusione nei sei mesi precedenti. Non si conosce attualmente nessuna prova di laboratorio che metta in evidenza con sicurezza tutti i portatori di virus epatico. Tuttavia è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle transaminasi sieriche dei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e, nel caso di risultati abnormi (GOT superiori a 40 Unità Internazionali e GPT superiori a 30 Unità
Internazionali), nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus epatico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti ed il sangue prelevato sarà destinato esclusivamente alla produzione di gamma globulina con il metodo di Cohn all'etanolo o di albumine. E' superfluo ricordare che i derivati del sangue (plasma, fibrinogeno, globulina antiemofilica, trombina, ecc.), ad eccezione delle gammaglobuline preparate con il metodo predetto e delle albumine, sono stati riconosciuti come possibili veicoli del virus epatico. D'altra parte è noto che non esistono sistemi sicuri di risanamento del sangue e dei suoi derivati infetti. Resta pertanto da prendere in considerazione l'adozione dei seguenti provvedimenti: limitazione del numero dei donatori partecipanti ai lotti di sangue. E' consigliabile che il numero dei donatori da comprendere in ciascun lotto di miscela non superi i 10”. Il D.P.R. n. 1256 del 24 agosto 1971, al titolo III, disponeva a propria volta che i donatori di sangue volontari periodici ed i donatori occasionali dovevano essere sottoposti, prima dell'accettazione e poi annualmente, all'esame emocromocitometrico completo, dosaggio della protidemia, determinazione della velocità di sedimentazione delle emazie (VES),
18 esame chimico e microscopico delle urine. Quindi, è vero che all'epoca delle trasfusioni effettuate sul sig. (Novembre 1978) la normativa già Persona_1
prevedeva uno screening dei donatori ma è pur vero che, per quanto sopra esposto, questo screening avrebbe potuto garantire di intercettare solo una quota dei donatori affetti, perché, come si è detto, i predetti indici di possibile infezione cronica possono risultare persistentemente negativi (o esserlo per alcuni periodi) anche in chi è affetto da epatite cronica.”
Veniva osservato, altresì, che in merito ai controlli “Agli atti di causa non vi è prova di controlli effettuati sul plasma trasfuso, fermo restando quanto sopra si è precisato circa l'effettiva validità di siffatti controlli nell'intercettare tutti i donatori affetti da epatite cronica.”
In merito al quesito sull'ipotesi che se fossero stati effettuati i dovuti controlli nel
60-80% dei casi i valori delle transaminasi sarebbero stati più probabilisticamente elevati con valori 2-5 volte i valori massimi normali e le sacche dovevano essere distrutte il CTU ha affermato che non era vero “in quanto si è precisato che nell'ipotesi di sacca infetta sarebbe stata intercettata solo una quota parte di quel
60-80% di donatori HCV positivi affetti da malattia cronica (e non tutto il 60-80% di essi) e, quindi, non si è in grado di poter affermare nell'ottica del “più probabile che non” che la sacca sarebbe stata distrutta”.
In merito agli obblighi della il CTU ha osservato che “Con Controparte_2
sentenza n. 3261/2016 la Terza sezione civile della Corte di cassazione ha chiarito quando una struttura ospedaliera possa essere chiamata a rispondere per un contagio post-trasfusionale. La Corte ha innanzitutto confermato che i sanitari appartenenti alla struttura devono, prima di procedere al trattamento, effettuare tutti i test e i controlli prescritti dalle leggi all'epoca vigenti. La Corte si è chiesta altresì “se la casa di cura, che ha utilizzato sacche di sangue … provenienti dal Part servizio di immunoematologia trasfusionale della competente, ivi sottoposte ai controlli preventivi richiesti dalla normativa all'epoca (1989) vigente”, debba effettuare anche i “controlli ulteriori conosciuti al più alto livello scientifico mondiale e non ancora obbligatori sulla base della normativa vigente”. Secondo la
19 Cassazione a questo quesito deve essere data risposta negativa;
la mancata esecuzione di questi ulteriori controlli può rilevare solo per configurare una responsabilità del;
solo all'Amministrazione, infatti, “che ha Controparte_1
come missione istituzionale la tutela della salute pubblica, è causalmente imputabile la mancata predisposizione di tutto quanto occorra a rendere concrete le misure di prevenzione che siano note a livello mondiale: innanzitutto, acquisendone repentinamente la conoscenza;
poi, assicurando, con interventi normativi implicanti scelte di spesa pubblica e con direttive, sia la concreta attuazione mediante misure di organizzazione e funzionamento dei servizi, sia la vigilanza e il controllo per garantire il raggiungimento dello scopo per il quale il potere è attribuito al dall'ordinamento”. L'obbligo imposto alla casa di CP_1
cura, invece, sia essa pubblica o privata, consiste esclusivamente “nel rispetto degli obblighi normativamente posti in materia di trasfusioni (e di utilizzo di emoderivati) al tempo dell'intervento, volti a garantire la tracciabilità e la prevenzione per scongiurare la trasmissione di virus” mentre “non può ritenersi che tra la diligenza richiesta nello svolgimento dell'attività rientri il dovere di conoscere, e di attuare, le misure di prevenzione attestate dalla più alta scienza medica a livello mondiate per scongiurare la trasmissione di virus”, a meno che la struttura “non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale””.
Veniva aggiunto, altresì, che “La circolare n. 68 del 1978 ha reso obbligatoria la ricerca della presenza dell'antigene dell'epatite B (HbsAg) in ogni singolo campione di sangue o plasma. È pur vero, tuttavia, come già riportato nella relazione di ctu definitiva, che risulta del tutto improbabile una positività del sangue trasfuso per
HbsAg, posto che nella documentazione clinica non compaiono tracce anamnestiche o sierologiche di contatto del paziente con HBV”.
Il CTU precisava, inoltre, che “nel caso della L. 210/92 la sussistenza del nesso causale risulta strutturata sulla mera possibilità di un contagio da trasfusioni mentre nell'ambito risarcitorio è richiesto che tanto lo si affermi in termini di probabilità (“più probabile che non”)”.
Inoltre in risposta al quesito “Chiarisca il CTU perché per stabilire il nesso di
20 causalità, secondo la regola del più probabile che non, richiesta dal Giudice, tra la trasfusione subita dal sig. , avvenuta presso la Persona_1 Controparte_2
nel mese di novembre 1978 (unica prova non contestata agli atti) ed altri possibili fattori di infezione (non presenti agli atti del presente giudizio) dà prevalenza a questi ultimi e quindi a mere ipotesi astratte di contagio e non all'unica prova presente e non contestata dalle parti, quando lo stesso ctu, tra l'altro, a pag.27 della relazione afferma testualmente "in base alla documentazione disponibile risulta che: a 40 anni di vita vi fu la somministrazione di 3 flaconi di plasma che in riferimento all'epoca dei fatti (1978) rappresenta concreto fattore di rischio per epatite a contagio parenterale come quello da HCV" e "antecedentemente alle trasfusioni in questione non risultano concreti fattori di rischio"” veniva affermato che “Nel caso di specie vi è un assai lungo intervallo di tempo (18 anni) che intercorre tra trasfusioni e positività anticorpale in cui sono numerosi gli altri ipotizzabili momenti di contagio per HCV alternativi alle trasfusioni.
Si tratta di momenti di contagio che possono passare misconosciuti o non essere rivelati (l'avere più di un partner sessuale, terapie chirurgiche ambulatoriali anche banali, terapia odontoiatrica, praticare fori all'orecchio o ad altre parti del corpo, tatuaggi, agopuntura, manicure, pedicure, ecc.) e, quindi, non essere documentati o documentabili. Nel caso di specie, poi, ai fini del nesso causale tra trasfusione e cirrosi epatica, risulta anche documentata una ulteriore causa di epatopatia ad evoluzione cirrogena, rappresentata dall'abuso di alcool”.
Trattasi di conclusioni cui il CTU arriva dopo una analisi dettagliata dei dati e non sono emersi elementi atti a minare le valutazioni dell'ausiliare del Giudice.
Da detta Consulenza Tecnica d'Ufficio i cui contenuti si intendono integralmente riportati, è rimasta accertata l'insussistenza del nesso di causalità tra il trattamento sanitario nei termini sopra descritti ed il danno di cui si chiede il ristoro.
Sul punto le conclusioni del CTU appaiono pienamente rispondenti ai criteri che orientano l'accertamento del nesso di causalità in campo medico legale ed appaiono congruamente e puntualmente motivate anche a mezzo di richiami alla
21 letteratura scientifica ed alle linee guida operanti nel settore di riferimento.
Lo stesso CTU ha avuto, inoltre, cura di puntualmente replicare alle osservazioni critiche provenienti dalle parti costituite, repliche che si intendono in tale sede integralmente richiamate.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra la domanda risarcitoria come originariamente proposta va rigettata per difetto di nesso di causalità tra le condotte concretamente indicate come inadempimento qualificato ed il danno, asseritamente di origine IA .
Concludendo, per quanto attiene ai danni asseritamente sofferti dai sigg.ri
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
tutti in proprio e nella qualità di eredi del sig. , la domanda va
[...] Persona_1
rigettata non essendo le emotrasfusioni in rapporto di causalità adeguata con la contrazione della infezione da HCV.
Sussistono giusti motivi attesa la natura degli interessi in gioco, in deroga al principio della soccombenza per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU come liquidate, con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 31585/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto ALTRI ISTITUTI E LEGGI SPECIALI, pendente tra Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, tutti in proprio ed in qualità di eredi del signor;
[...] Persona_1 [...]
in persona del Ministro pro tempore;
CP_1 Controparte_2
in persona del l.r.p.t., , in persona del l.r.p.t.
[...] Controparte_4
ogni contraria istanza disattesa così provvede:
• Rigetta la domanda
• Compensa le spese di giudizio.
• Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico di parte attrice.
• Con sentenza provvisoriamente esecutiva.
22 Così deciso in Napoli, il 19.03.2025
Il Giudice
Dott. Giovanni D'Istria
L'originale della presente sentenza è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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