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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14 maggio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.273/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa Parte_1
dall'avv. Lorenzo Giustinelli, elett.te domiciliata presso il suo indirizzo pec.
appellante
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Gentile, presso il cui Controparte_1
studio elett.te domicilia in Napoli, via Firenze n.32.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 13/2/2023, la ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, n. 1792 del 19/12/2022, che aveva accolto la domanda proposta da con ricorso del 15/5/2019 ed aveva così provveduto: Controparte_1
“- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che tra le parti sussiste, con decorrenza dall'8.9.2015, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 40 ore settimanali, con inquadramento nel livello 2 Ccnl
Metalmeccanica;
- Condanna la società resistente al pagamento della somma di € 8.656,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- Condanna la società resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
2.565,50, oltre rimborso spese forfetario, iva e cpa, con attribuzione in favore del difensore antistatario”.
2.L'appellante ha lamentato la violazione dell'art.112 c.p.c, per essersi il primo giudice pronunciato oltre i limiti della domanda proposta dal ricorrente, violando il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa di essa società. Ha sostenuto che il ricorrente aveva impugnato i contratti di somministrazione a tempo determinato intercorsi con essa società nel periodo dall'8/9/2015 al 21/12/2018, sostenendo di aver diritto ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della per aver prestato servizio presso tale società per un periodo Parte_1
superiore a 36 mesi , e quindi per violazione degli artt. 31 c.2, 34 e 19 Dlgs n. 81/2015 e che, avendo sempre svolto le mansioni di saldatore a filo continuo, doveva ritenersi che i contratti di somministrazione costituissero un mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa. In tale contesto il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda, considerato che, ai sensi dell'art.38 D.Lgs.81/2015, non ricorrevano le condizioni per ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società utilizzatrice ed invece il primo giudice , esorbitando dalle domande e conclusioni formulate dal ricorrente, aveva ritenuto che il prolungato utilizzo del ricorrente presso la eccedesse il concetto di durata temporanea Parte_1
ai sensi della Direttiva UE 2008/104. 3. Ha eccepito la nullità della sentenza per carenza di motivazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 n.4 e 161 c.p.c, risultando incomprensibili le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado, considerato che il primo giudice si era limitato a ritenere troppo prolungato l'invio in missione del lavoratore, così da eludere la natura temporanea della somministrazione, senza però trarre argomentazioni dalla normativa nazionale e collettiva di riferimento, dalle specificità del settore automotive, né da altri indici rivelatori, ma basandosi solo ed esclusivamente sul proprio insindacabile giudizio.
4.Ha sostenuto l'osservanza, da parte di essa società, della normativa italiana e comunitaria in tema di somministrazione, in quanto il primo contratto era stato stipulato in data 8/9/2015 e l'ultimo in data 1/2/2018, per cui trovava applicazione il Dlgs n.81 del 2015, e quindi i contratti di somministrazione e di lavoro somministrato potevano essere conclusi senza la necessità di indicare la causale ed inoltre nel caso di specie ogni singola proroga era stata effettuata ex art.22, c.2° Dlgs n.276/2003. Peraltro l'art.31 del
D.Lgs.81/15 non prevedeva alcun limite temporale di durata del rapporto di somministrazione e l'art.4 lettera B), Sez.IV, Titolo I del CCNL Metalmeccanici del
26.11.2016 prevedeva, come limite massimo oltre il quale i lavoratori assunti a termine acquisivano il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato, quello di 44 mesi, che nel caso di specie non si era raggiunto.
5.Ha sostenuto l'inapplicabilità degli effetti costitutivi e risarcitori di cui agli artt.38 e
39 Dlgs n. 81/2015, in quanto l'istituto della somministrazione fraudolenta introdotto dall'art.28 del D.L.276/2003 non aveva previsto, quale conseguenza dell'accertamento della medesima, la conversione del rapporto a tempo indeterminato con l'utilizzatore finale.
6. Ha evidenziato che essa società utilizzatrice non aveva violato l'art.5 parte 5 della
Direttiva UE 2008/104 come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria, né aveva violato alcuna norma imperativa ex art. 1344 c.c. ed ha concluso in tali termini: “in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, oggi impugnata, per violazione da parte del Giudice di prime cure del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex. art. 112 c.p.c., per essersi, appunto, pronunciato oltre i limiti della domanda proposta dal Sig. e per la CP_1
conseguente violazione del diritto di difesa ex art.24 Costituzione in pregiudizio della società e del principio della corretta instaurazione del Parte_1
contraddittorio ex art.101 c.p.c. e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dal
Sig. con il ricorso introduttivo notificato in data 27.09.2019 e depositato in CP_1
data 15.05.2019 ed emettere ogni consequenziale provvedimento;
sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, oggi impugnata, per vizio di carenza di motivazione ai sensi dell'art. 132 n. 4 cpc e 161 cpc, per le ragioni esposte nel paragrafo n. 2), e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dal Sig con il ricorso introduttivo notificato in data 27.09.2019 e CP_1
depositato in data 15.05.2019 ed emettere ogni consequenziale provvedimento;
nel merito, riformare in toto la sentenza impugnata n. 1792/2022, pubblicata il
19/10/2022, emessa dal Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del Dott. Francesco Fucci, per tutte le ragioni esposte nell'atto di appello e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dal Sig con il ricorso introduttivo CP_1
notificato in data 27.09.2019 e depositato in data 15.05.2019 ed emettere ogni consequenziale provvedimento
La società in via meramente subordinata ed istruttoria, Parte_1
chiede l'ammissione dei capitoli di prova formulati nella memoria di costituzione e risposta dell'8.11.2019, depositata l'11.11.2019, da intendersi integralmente ritrascritti, con i testimoni ivi indicati.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, Iva e
Cpa e rimborso del contributo unificato relativo al primo grado ed al presente grado di giudizio. In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso in appello, si chiede la compensazione delle spese di lite e dei compensi professionali del primo e del secondo grado di giudizio ex art.92, secondo comma, c.c”.
7. si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie Controparte_1
argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese ed attribuzione.
8.La Corte ha ammesso la prova testimoniale articolata negli atti introduttivi relativamente alle mansioni svolte dallo TO e, dopo l'espletamento di tale prova ed il deposito di note illustrative, all'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. L'appello è infondato e va rigettato.
10. Va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità della sentenza per violazione del disposto dell'art.112 c.p.c, per essersi il primo giudice pronunciato oltre i limiti della domanda proposta dal ricorrente, violando il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa della società appellante.
Nel ricorso introduttivo aveva posto a fondamento della sua domanda Controparte_1
la circostanza di avere, nell'arco temporale dall'8/9/2015 al 21/12/2018 e quindi per 39 mesi e 13 giorni, svolto la sua attività lavorativa di saldatore a filo continuo per la società utilizzatrice e ciò in virtù di dieci contratti di Parte_1
somministrazione a termine e numerose proroghe stipulati con tre diverse agenzie di somministrazione di lavoro . Aveva, quindi, lamentato la sua utilizzazione presso la stessa società ed in virtù di contratti di somministrazione a termine per un lungo periodo che eccedeva i 36 mesi, ritenendo applicabile al contratto di somministrazione a termine l'art.19 Dlgs n. 81 del 2015, e quindi la conversione del rapporto a tempo indeterminato in ipotesi di superamento del suindicato periodo. Dunque il fondamento della domanda proposta era una abusiva utilizzazione del contratto di somministrazione a termine per soddisfare una esigenza della utilizzatrice che non era temporanea, ma si era protratta per un considerevole periodo di tempo, adombrandosi anche, a pag.11 del ricorso introduttivo, un intento fraudolento della società nell'utilizzare il lavoratore sempre nelle stesse mansioni di saldatore a filo continuo a fronte delle svariate mansioni indicate nei contratti di somministrazione.
In tale contesto correttamente il primo giudice, pur escludendo l'applicazione al contratto di somministrazione dell'art.19 Dlgs 81/2015 in virtù dell'espressa esclusione del richiamo di tale norma da parte dell'art.34 c.2 Dlgs 81/2015, ha individuato la norma imperativa violata nella direttiva UE 2008/104, e ciò in applicazione del principio “iura novit curia” di cui all'art.113 c.p.c. In buona sostanza il primo giudice, fondandosi sull'impianto argomentativo contenuto nel ricorso introduttivo ed esclusa la violazione della norma indicata da parte ricorrente, ha individuato la norma sovranazionale violata, traendone le conseguenze. Non si è, quindi, verificata alcuna alterazione della causa petendi del ricorso introduttivo, che era appunto l'abusiva utilizzazione dei contratti di somministrazione a termine per un periodo eccedente una durata temporanea, e neppure del petitum, considerato che in ricorso si era chiesta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società utilizzatrice e tale costituzione è stata disposta dal giudice di prime cure in conseguenza dell'accertata nullità dei contratti di somministrazione per violazione dell'art.1344 c.c. e dello incontestato svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della dall'8/9/2015. Parte_1
Dunque, nel caso di specie risultano correttamente applicati i principi sanciti dalla
Suprema Corte secondo cui :”In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.”(
Cass. 3/3/2021 n. 5832).
L'insussistenza della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato esclude anche la dedotta violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della società appellante. Come si è visto, il primo giudice si è limitato ad applicare alla fattispecie concreta dedotta da parte ricorrente la norma imperativa sovranazionale applicabile ed a trarne le dovute conseguenze sanzionatorie, dovendosi quindi l'escludere anche l'emissione di una sentenza “a sorpresa”
11. Parimenti va disattesa l'eccezione di nullità della sentenza per omessa motivazione, ai sensi degli artt. 132 n. 4 e 161 c.p.c.
Contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, il giudice di prime cure ha ampiamente esposto le ragioni sulla cui base ha ritenuto non applicabili alla fattispecie le norme invocate dal ricorrente ed invece applicabile la Direttiva UE 2008/104. Il riferimento testuale alle numerose pronunce della Cassazione che hanno interpretato la suindicata direttiva comunitaria integra, a parere di questa Corte, una motivazione per relationem della sentenza impugnata, che risulta chiaramente intelligibile. All'esito della stessa sono stati poi indicati, a pag.10 della motivazione, gli elementi specifici sulla cui base , a parere della Suprema Corte, deve essere condotto l'accertamento dell'abusivo ricorso all'istituto della somministrazione ed il giudice di prime cure ha indicato, con estrema chiarezza, gli elementi concreti sulla cui base ha ritenuto essersi verificata la fattispecie vietata dalla norma sovranazionale.
12. Nel merito, la Corte condivide pienamente le argomentazioni sulla cui base il giudice di prime cure ha ritenuto che la reiterata utilizzazione dell'odierno appellato presso la in virtù di contratti di somministrazione a termine Parte_1
integrasse una palese violazione della Direttiva UE 2008/104. La prova testimoniale espletata nel presente grado di giudizio e finalizzata ad accertare le mansioni svolte da nel periodo oggetto di giudizio ha ulteriormente Controparte_1
confermato la correttezza delle argomentazioni sostenute dal giudice di prime cure.
13. In via preliminare appare opportuno ricostruire il quadro normativo applicabile alla fattispecie.
La Direttiva 2008/104 sul lavoro tramite agenzia interinale, all'articolo 1 definisce il proprio ambito di applicazione come relativo ai “lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse”. Il termine «temporaneamente» è utilizzato anche all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a e), della Direttiva 2008/104, che definisce le nozioni di «agenzia interinale», di «lavoratore tramite agenzia interinale», di «impresa utilizzatrice» e di
«missione» ponendo in risalto la temporaneità del lavoro prestato presso l'utilizzatore.
Come osservato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 14 ottobre 2020, JH c. KG,
C-681/2018 (punto 61) e nella successiva sentenza del 17 marzo 2022, Daimler AG,
Mercedes-Benz Werk Berlin, C-232/20 (punti 31, 34), dalla formulazione di tali disposizioni risulta che il termine “temporaneamente” non abbia lo scopo di limitare l'applicazione del lavoro interinale a posti non previsti come permanenti o che dovrebbero essere occupati per sostituzione, poiché tale termine caratterizza non il posto di lavoro che deve essere occupato all'interno dell'impresa utilizzatrice, bensì le modalità della messa a disposizione di un lavoratore presso tale impresa. È il rapporto di lavoro con un'impresa utilizzatrice ad avere, per sua natura, carattere temporaneo.
In coerenza con tali premesse, l'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva
2008/104 impone agli Stati membri, in termini chiari, precisi ed incondizionati, di adottare le misure necessarie per prevenire l'assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale aventi lo scopo di eludere le disposizioni di tale
Direttiva nel suo insieme. Ciò comporta che gli Stati membri debbano adoperarsi affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per un lavoratore tramite agenzia interinale (v. Corte di Giustizia, C-681/18 cit., punti 55, 60).
A tal proposito giova evidenziare che la Direttiva, pur riguardando rapporti di lavoro temporanei, transitori o limitati nel tempo, e non rapporti di lavoro permanenti, precisa, al considerando 15 nonché all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, che i «contratti di lavoro
a tempo indeterminato», vale a dire i rapporti di lavoro permanenti, rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e che i lavoratori tramite agenzia interinale devono essere informati dei posti vacanti nell'impresa utilizzatrice, affinché possano aspirare, al pari degli altri dipendenti dell'impresa,
a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.
Dunque, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, il requisito della durata temporanea del lavoro tramite agenzia interinale deve ritenersi implicito ed immanente di tale tipologia di lavoro, per cui nell'ipotesi in cui la normativa applicabile di uno Stato membro non abbia previsto una durata determinata, è compito dei giudici nazionali stabilirla caso per caso alla luce di tutte le circostanze pertinenti .
In tal senso si è espressa la Suprema Corte in una fattispecie analoga a quella oggetto di giudizio, affermando che:
“Il fatto che il d.lgs. n. 81 del 2015, e prima ancora il d. lgs. n. 276 del 2003, non contenga alcuna previsione esplicita sulla durata temporanea del lavoro tramite agenzia interinale non impedisce di considerare tale requisito come implicito ed immanente del lavoro tramite agenzia interinale, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, non comportando una simile lettura una interpretazione contra legem.
3.44. È compito del giudice di merito stabilire caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l'impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione delle norme imperative ai sensi dell'art. 1344 cod. civ. e, specificamente, degli obblighi e delle finalità imposti dalla
Direttiva, da cui discende, secondo l'ordinamento interno, la nullità dei contratti.
3.45. In tale compito il giudice nazionale può avvalersi delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia che nella sentenza C-681/2018 cit., pronunciata proprio su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brescia in analoga vicenda, ha rimesso al giudice di rinvio di controllare, alla luce dell'obbligo di interpretazione conforme, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, tenendo conto sia della Direttiva
2008/104 stessa, sia del diritto nazionale che la traspone nell'ordinamento giuridico italiano, in modo da verificare se possa configurarsi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al quale è stata artificiosamente attribuita la forma di una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale con lo scopo di eludere gli obiettivi della
Direttiva 2008/104, ed in particolare la natura temporanea del lavoro interinale (punto
67).
3.46. La Corte di giustizia ha, quindi, nella richiamata sentenza del 14 ottobre
2020, indicato alcuni indici rivelatori dell'eventuale ricorrenza di un abusivo ricorso al lavoro tramite agenzia interinale volto ad eludere la finalità della Direttiva di circoscriverne la portata in termini di temporaneità che, con la più recente decisione del 17 marzo scorso, vengono confermati e ulteriormente precisati.
3.47. In particolare, la Corte ha ritenuto rilevante verificare se le missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano a una durata dell'attività presso tale impresa più lunga di quanto possa essere ragionevolmente qualificato come «temporaneo»: da ciò potrebbe, infatti, evincersi un ricorso abusivo a missioni successive, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104.
3.48. Analogamente, missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice possono eludere l'essenza stessa delle disposizioni della Direttiva 2008/104 e possono costituire un abuso di tale forma di rapporto di lavoro, in quanto idonee a compromettere l'equilibrio realizzato da tale Direttiva tra la flessibilità per i datori di lavoro e la sicurezza per i lavoratori, a discapito di quest'ultima.
3.49. Infine, quando, in un caso concreto, non viene fornita alcuna spiegazione oggettiva al fatto che l'impresa utilizzatrice interessata ricorra ad una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale, spetta al giudice nazionale verificare, nel contesto del quadro normativo nazionale e tenendo conto delle circostanze di specie, se una delle disposizioni della Direttiva 2008/104 venga aggirata, a maggior ragione laddove ad essere assegnato all'impresa utilizzatrice in forza dei contratti successivi in questione sia sempre lo stesso lavoratore tramite agenzia interinale”(
Cass. n. 23495/2022).
14.Ciò posto, ritiene la Corte che l'utilizzazione di da parte della Controparte_1
in virtù di reiterati e continuativi contratti di somministrazione Parte_1
a termine per oltre 39 mesi nello stesso stabilimento e con identiche mansioni abbia realizzato una palese violazione delle disposizioni dettate dalla Direttiva 2008/104.
Nel periodo oggetto di giudizio , e quindi dall'8/9/2015 al 21/12/2018, la disciplina nazionale dei contratti di somministrazione a termine era dettata dagli artt.30 e seguenti del Dlgs n.81/2015, che non prevedevano alcun limite di durata a tali contratti;
tuttavia, come si è visto, in applicazione dei principi sanciti dalla Direttiva 2008/104, il requisito della durata temporanea del lavoro tramite agenzia interinale doveva ritenersi implicito ed immanente in tale tipologia di lavoro .
15.La prova testimoniale ha consentito di accertare che in tutto il periodo oggetto di giudizio è stato addetto, quale operaio, alle isole robotizzate dello Controparte_1
stabilimento di Pomigliano D'Arco addette alla saldatura , ed in particolare a quella denominata UN.
Il teste di parte appellante , responsabile dello stabilimento di Testimone_1
Pomigliano D'arco, ha descritto l'attività svolta dagli operai riferendo che nelle isole robotizzate il lavoratore doveva dapprima configurare una “maschera” e poi introdurre nella macchina dei sottogruppi metallici, che il robot saldava, inoltre allo scarico del prodotto assemblato il lavoratore doveva controllare la regolarità del prodotto finale ed eventualmente effettuare una ripresa di saldatura. Ha riferito che in tutte le isole robotizzate la procedura era la stessa, e ciò che cambiava erano i pezzi da saldare e che l'TO era stato sempre addetto alle isole robotizzate che si occupavano di saldature di pezzi, e prevalentemente a quella denominata UN , essendo stato addestrato lì .
Le suindicate circostanze risultano in linea di massima confermate dagli altri testi escussi ( , , ), essendosi verificata una Tes_2 Testimone_3 Tes_4
divergenza tra le deposizioni solo in ordine alla frequenza con cui era necessario intervenire sulla saldatura del robot, in quanto i testi di parte appellata hanno riferito che molto spesso l'operaio addetto all'isola robotizzata doveva correggere la saldatura effettuata dal robot perché vi era un margine di errore molto alto, circostanza questa negata dai testi di parte appellante.
Il teste ha poi confermato quanto allegato dal ricorrente, e cioè che la Tes_4
società aveva fatto prendere agli operai addetti alle isole robotizzate un brevetto come saldatori, che non aveva poi consegnato ai lavoratori.
Dunque dalla prova testimoniale è emerso che TO , nel periodo di oltre 39 CP_1
mesi in cui era stato utilizzato dalla società, aveva svolto la medesima attività di saldatore alle isole robotizzate, attività che rispondeva ad una esigenza strutturale della società, che utilizzava i suindicati macchinari per le proprie lavorazioni .
16.In tale contesto la ha sostenuto apoditticamente il legittimo Parte_1
utilizzo del personale somministrato a termine sul rilievo che si trattava di operai Contr generici e polivalenti e che le commesse della erano settimanali o mensili, senza tuttavia considerare che, all'interno delle isole robotizzate, la produzione si fondava proprio sull'attività dei suindicati operai , per cui tale attività rispondeva ad un'esigenza ordinaria e strutturale della società. In particolare la non ha in alcun modo esplicitato l'esigenza Parte_1
temporanea che aveva giustificato l'utilizzazione dello TO per lo svolgimento delle medesime mansioni nel periodo oggetto di giudizio, quale poteva essere, ad esempio, un incremento produttivo ricollegato ad una specifica commessa, che aveva richiesto l'utilizzo di un maggior numero di operai.
In mancanza di tale indicazione deve escludersi che l'utilizzazione dello CP_1
per oltre 39 mesi in una attività che rispondeva ad esigenze produttive ordinarie della società possa ritenersi temporanea.
Del resto l'indicazione, nei contratti di somministrazione a termine dello TO, di mansioni diverse e non sempre corrispondenti a quelle effettive costituisce ulteriore conferma del carattere elusivo della reiterazione dei contratti, finalizzata unicamente ad aggirare il requisito della temporaneità.
Peraltro quale parametro di temporaneità può utilizzarsi, a parere della Corte, il termine di 24 mesi introdotto quale limite massimo di durata del contratto a termine previsto dall'art.19 c.1 Dlgs n.81/2015 come sostituito dall'art.1DL n. 87/2018 conv. in legge n.
96/2018, che nel caso di specie risulta ampiamente superato. In ogni caso il concetto di temporaneità, per avere un senso, presuppone un utilizzo del lavoratore somministrato per soddisfare esigenze peculiari, legate ad incrementi temporanei e non programmabili dell'ordinaria attività d'impresa e non invece per l'ordinaria attività di impresa, come nel caso di specie.
17.Accertata la violazione della Direttiva 2008/104, vanno disattese le ulteriori doglianze riguardanti le conseguenze di tale violazione.
La Suprema Corte, in una fattispecie analoga a quella oggetto di giudizio, ha di recente affermato: “In tema di somministrazione irregolare, l'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, secondo cui il prestatore di lavoro può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore solo se la somministrazione avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1 lett. a), b) e c) non impedisce al lavoratore di esperire la medesima azione in tutti i casi di elusione di norme imperative, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1344 e 1418 c.c., in ragione dell'immanenza del requisito della temporaneità nei rapporti di lavoro interinale e della necessaria interpretazione conforme della normativa italiana al diritto dell'Unione europea”( Cass. sez.lav. 28/2/2025 n. 5332).
La Corte ha sostenuto : “ Appare dirimente, anche in tal caso, il richiamo dei precedenti di legittimità (sentenze n. 22861 del 2022; n. 23531 del 2022; n. 23499 del
2022, n. 23497 del 2022) che, nell'esaminare l'art. 38 del d.lgs. n. 81/2015, nel testo originario e tuttora vigente, considerato il requisito di temporaneità come immanente alla somministrazione di lavoro, hanno individuato la possibilità di una interpretazione conforme delle disposizioni nazionali in grado di garantire l'effetto utile alle disposizioni del diritto dell'Unione facendo leva sulle previsioni di diritto interno che disciplinano gli effetti di condotte elusive di norme imperative, e tra queste l'art. 1344 cod. civ., in combinato disposto con l'art. 1418 cod. civ.
23.Nei precedenti richiamati si è statuito che: “… l'obbligo imposto agli Stati membri dall'art. 5, par. 5, prima frase, di adottare le misure necessarie per impedire il ricorso abusivo ad una successione di missioni di lavoro tramite agenzia interinale, in contrasto con le finalità della Direttiva, è chiaro, preciso e incondizionato. Posto che
l'art. 5, par. 5, cit. non può essere direttamente invocato dal lavoratore in rapporti orizzontali, cioè tra soggetti privati, la possibilità di una interpretazione conforme delle disposizioni nazionali in grado di garantire l'effetto utile alle disposizioni del diritto dell'Unione deve basarsi anche sulle disposizioni interne che disciplinano gli effetti di condotte elusive di norme imperative, e tra queste l'art. 1344 cod. civ., in combinato disposto con l'art. 1418 cod. civ. Non vi è dubbio che le disposizioni della
Direttiva assumano carattere di norme precettive e che le stesse, come interpretate dalla Corte di Giustizia con le citate sentenze del 2020 e del 2022, contemplino quale requisito immanente e strutturale del lavoro tramite agenzia interinale la temporaneità della prestazione presso l'utilizzatore, intesa nel senso di durata complessiva delle missioni per un tempo che possa ragionevolmente considerarsi temporaneo, tenuto conto anche delle caratteristiche del settore produttivo”
18.Dunque nel caso di specie i contratti di somministrazione a termine, in quanto elusivi del requisito della temporaneità sancito dalla Direttiva 2008/104, vanno ritenuti contratti in frode alla legge, e quindi sono nulli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1344 e 1418 c.c.; di conseguenza la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la utilizzatrice scaturisce dall'effettivo utilizzo del lavoratore somministrato alle dipendenze di tale società con i connotati della subordinazione .
19.L'appello va, quindi, rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
20.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore indeterminabile della controversia ed ai sensi del DM n.147/2022, come in dispositivo, con attribuzione .
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 5.809,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Gentile antistatario.
Dà atto che ricorrono le condizioni , ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002.
Così deciso in Napoli il giorno 14 maggio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14 maggio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.273/2023 r. g. sez. lav., vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa Parte_1
dall'avv. Lorenzo Giustinelli, elett.te domiciliata presso il suo indirizzo pec.
appellante
E
, rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Gentile, presso il cui Controparte_1
studio elett.te domicilia in Napoli, via Firenze n.32.
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 13/2/2023, la ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, n. 1792 del 19/12/2022, che aveva accolto la domanda proposta da con ricorso del 15/5/2019 ed aveva così provveduto: Controparte_1
“- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che tra le parti sussiste, con decorrenza dall'8.9.2015, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 40 ore settimanali, con inquadramento nel livello 2 Ccnl
Metalmeccanica;
- Condanna la società resistente al pagamento della somma di € 8.656,92, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- Condanna la società resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €
2.565,50, oltre rimborso spese forfetario, iva e cpa, con attribuzione in favore del difensore antistatario”.
2.L'appellante ha lamentato la violazione dell'art.112 c.p.c, per essersi il primo giudice pronunciato oltre i limiti della domanda proposta dal ricorrente, violando il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa di essa società. Ha sostenuto che il ricorrente aveva impugnato i contratti di somministrazione a tempo determinato intercorsi con essa società nel periodo dall'8/9/2015 al 21/12/2018, sostenendo di aver diritto ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della per aver prestato servizio presso tale società per un periodo Parte_1
superiore a 36 mesi , e quindi per violazione degli artt. 31 c.2, 34 e 19 Dlgs n. 81/2015 e che, avendo sempre svolto le mansioni di saldatore a filo continuo, doveva ritenersi che i contratti di somministrazione costituissero un mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa. In tale contesto il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda, considerato che, ai sensi dell'art.38 D.Lgs.81/2015, non ricorrevano le condizioni per ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società utilizzatrice ed invece il primo giudice , esorbitando dalle domande e conclusioni formulate dal ricorrente, aveva ritenuto che il prolungato utilizzo del ricorrente presso la eccedesse il concetto di durata temporanea Parte_1
ai sensi della Direttiva UE 2008/104. 3. Ha eccepito la nullità della sentenza per carenza di motivazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 n.4 e 161 c.p.c, risultando incomprensibili le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado, considerato che il primo giudice si era limitato a ritenere troppo prolungato l'invio in missione del lavoratore, così da eludere la natura temporanea della somministrazione, senza però trarre argomentazioni dalla normativa nazionale e collettiva di riferimento, dalle specificità del settore automotive, né da altri indici rivelatori, ma basandosi solo ed esclusivamente sul proprio insindacabile giudizio.
4.Ha sostenuto l'osservanza, da parte di essa società, della normativa italiana e comunitaria in tema di somministrazione, in quanto il primo contratto era stato stipulato in data 8/9/2015 e l'ultimo in data 1/2/2018, per cui trovava applicazione il Dlgs n.81 del 2015, e quindi i contratti di somministrazione e di lavoro somministrato potevano essere conclusi senza la necessità di indicare la causale ed inoltre nel caso di specie ogni singola proroga era stata effettuata ex art.22, c.2° Dlgs n.276/2003. Peraltro l'art.31 del
D.Lgs.81/15 non prevedeva alcun limite temporale di durata del rapporto di somministrazione e l'art.4 lettera B), Sez.IV, Titolo I del CCNL Metalmeccanici del
26.11.2016 prevedeva, come limite massimo oltre il quale i lavoratori assunti a termine acquisivano il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato, quello di 44 mesi, che nel caso di specie non si era raggiunto.
5.Ha sostenuto l'inapplicabilità degli effetti costitutivi e risarcitori di cui agli artt.38 e
39 Dlgs n. 81/2015, in quanto l'istituto della somministrazione fraudolenta introdotto dall'art.28 del D.L.276/2003 non aveva previsto, quale conseguenza dell'accertamento della medesima, la conversione del rapporto a tempo indeterminato con l'utilizzatore finale.
6. Ha evidenziato che essa società utilizzatrice non aveva violato l'art.5 parte 5 della
Direttiva UE 2008/104 come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria, né aveva violato alcuna norma imperativa ex art. 1344 c.c. ed ha concluso in tali termini: “in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, oggi impugnata, per violazione da parte del Giudice di prime cure del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex. art. 112 c.p.c., per essersi, appunto, pronunciato oltre i limiti della domanda proposta dal Sig. e per la CP_1
conseguente violazione del diritto di difesa ex art.24 Costituzione in pregiudizio della società e del principio della corretta instaurazione del Parte_1
contraddittorio ex art.101 c.p.c. e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dal
Sig. con il ricorso introduttivo notificato in data 27.09.2019 e depositato in CP_1
data 15.05.2019 ed emettere ogni consequenziale provvedimento;
sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, oggi impugnata, per vizio di carenza di motivazione ai sensi dell'art. 132 n. 4 cpc e 161 cpc, per le ragioni esposte nel paragrafo n. 2), e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dal Sig con il ricorso introduttivo notificato in data 27.09.2019 e CP_1
depositato in data 15.05.2019 ed emettere ogni consequenziale provvedimento;
nel merito, riformare in toto la sentenza impugnata n. 1792/2022, pubblicata il
19/10/2022, emessa dal Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del Dott. Francesco Fucci, per tutte le ragioni esposte nell'atto di appello e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate dal Sig con il ricorso introduttivo CP_1
notificato in data 27.09.2019 e depositato in data 15.05.2019 ed emettere ogni consequenziale provvedimento
La società in via meramente subordinata ed istruttoria, Parte_1
chiede l'ammissione dei capitoli di prova formulati nella memoria di costituzione e risposta dell'8.11.2019, depositata l'11.11.2019, da intendersi integralmente ritrascritti, con i testimoni ivi indicati.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, Iva e
Cpa e rimborso del contributo unificato relativo al primo grado ed al presente grado di giudizio. In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso in appello, si chiede la compensazione delle spese di lite e dei compensi professionali del primo e del secondo grado di giudizio ex art.92, secondo comma, c.c”.
7. si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie Controparte_1
argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese ed attribuzione.
8.La Corte ha ammesso la prova testimoniale articolata negli atti introduttivi relativamente alle mansioni svolte dallo TO e, dopo l'espletamento di tale prova ed il deposito di note illustrative, all'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. L'appello è infondato e va rigettato.
10. Va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità della sentenza per violazione del disposto dell'art.112 c.p.c, per essersi il primo giudice pronunciato oltre i limiti della domanda proposta dal ricorrente, violando il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa della società appellante.
Nel ricorso introduttivo aveva posto a fondamento della sua domanda Controparte_1
la circostanza di avere, nell'arco temporale dall'8/9/2015 al 21/12/2018 e quindi per 39 mesi e 13 giorni, svolto la sua attività lavorativa di saldatore a filo continuo per la società utilizzatrice e ciò in virtù di dieci contratti di Parte_1
somministrazione a termine e numerose proroghe stipulati con tre diverse agenzie di somministrazione di lavoro . Aveva, quindi, lamentato la sua utilizzazione presso la stessa società ed in virtù di contratti di somministrazione a termine per un lungo periodo che eccedeva i 36 mesi, ritenendo applicabile al contratto di somministrazione a termine l'art.19 Dlgs n. 81 del 2015, e quindi la conversione del rapporto a tempo indeterminato in ipotesi di superamento del suindicato periodo. Dunque il fondamento della domanda proposta era una abusiva utilizzazione del contratto di somministrazione a termine per soddisfare una esigenza della utilizzatrice che non era temporanea, ma si era protratta per un considerevole periodo di tempo, adombrandosi anche, a pag.11 del ricorso introduttivo, un intento fraudolento della società nell'utilizzare il lavoratore sempre nelle stesse mansioni di saldatore a filo continuo a fronte delle svariate mansioni indicate nei contratti di somministrazione.
In tale contesto correttamente il primo giudice, pur escludendo l'applicazione al contratto di somministrazione dell'art.19 Dlgs 81/2015 in virtù dell'espressa esclusione del richiamo di tale norma da parte dell'art.34 c.2 Dlgs 81/2015, ha individuato la norma imperativa violata nella direttiva UE 2008/104, e ciò in applicazione del principio “iura novit curia” di cui all'art.113 c.p.c. In buona sostanza il primo giudice, fondandosi sull'impianto argomentativo contenuto nel ricorso introduttivo ed esclusa la violazione della norma indicata da parte ricorrente, ha individuato la norma sovranazionale violata, traendone le conseguenze. Non si è, quindi, verificata alcuna alterazione della causa petendi del ricorso introduttivo, che era appunto l'abusiva utilizzazione dei contratti di somministrazione a termine per un periodo eccedente una durata temporanea, e neppure del petitum, considerato che in ricorso si era chiesta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società utilizzatrice e tale costituzione è stata disposta dal giudice di prime cure in conseguenza dell'accertata nullità dei contratti di somministrazione per violazione dell'art.1344 c.c. e dello incontestato svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della dall'8/9/2015. Parte_1
Dunque, nel caso di specie risultano correttamente applicati i principi sanciti dalla
Suprema Corte secondo cui :”In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c., in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.”(
Cass. 3/3/2021 n. 5832).
L'insussistenza della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato esclude anche la dedotta violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della società appellante. Come si è visto, il primo giudice si è limitato ad applicare alla fattispecie concreta dedotta da parte ricorrente la norma imperativa sovranazionale applicabile ed a trarne le dovute conseguenze sanzionatorie, dovendosi quindi l'escludere anche l'emissione di una sentenza “a sorpresa”
11. Parimenti va disattesa l'eccezione di nullità della sentenza per omessa motivazione, ai sensi degli artt. 132 n. 4 e 161 c.p.c.
Contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, il giudice di prime cure ha ampiamente esposto le ragioni sulla cui base ha ritenuto non applicabili alla fattispecie le norme invocate dal ricorrente ed invece applicabile la Direttiva UE 2008/104. Il riferimento testuale alle numerose pronunce della Cassazione che hanno interpretato la suindicata direttiva comunitaria integra, a parere di questa Corte, una motivazione per relationem della sentenza impugnata, che risulta chiaramente intelligibile. All'esito della stessa sono stati poi indicati, a pag.10 della motivazione, gli elementi specifici sulla cui base , a parere della Suprema Corte, deve essere condotto l'accertamento dell'abusivo ricorso all'istituto della somministrazione ed il giudice di prime cure ha indicato, con estrema chiarezza, gli elementi concreti sulla cui base ha ritenuto essersi verificata la fattispecie vietata dalla norma sovranazionale.
12. Nel merito, la Corte condivide pienamente le argomentazioni sulla cui base il giudice di prime cure ha ritenuto che la reiterata utilizzazione dell'odierno appellato presso la in virtù di contratti di somministrazione a termine Parte_1
integrasse una palese violazione della Direttiva UE 2008/104. La prova testimoniale espletata nel presente grado di giudizio e finalizzata ad accertare le mansioni svolte da nel periodo oggetto di giudizio ha ulteriormente Controparte_1
confermato la correttezza delle argomentazioni sostenute dal giudice di prime cure.
13. In via preliminare appare opportuno ricostruire il quadro normativo applicabile alla fattispecie.
La Direttiva 2008/104 sul lavoro tramite agenzia interinale, all'articolo 1 definisce il proprio ambito di applicazione come relativo ai “lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse”. Il termine «temporaneamente» è utilizzato anche all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da b) a e), della Direttiva 2008/104, che definisce le nozioni di «agenzia interinale», di «lavoratore tramite agenzia interinale», di «impresa utilizzatrice» e di
«missione» ponendo in risalto la temporaneità del lavoro prestato presso l'utilizzatore.
Come osservato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 14 ottobre 2020, JH c. KG,
C-681/2018 (punto 61) e nella successiva sentenza del 17 marzo 2022, Daimler AG,
Mercedes-Benz Werk Berlin, C-232/20 (punti 31, 34), dalla formulazione di tali disposizioni risulta che il termine “temporaneamente” non abbia lo scopo di limitare l'applicazione del lavoro interinale a posti non previsti come permanenti o che dovrebbero essere occupati per sostituzione, poiché tale termine caratterizza non il posto di lavoro che deve essere occupato all'interno dell'impresa utilizzatrice, bensì le modalità della messa a disposizione di un lavoratore presso tale impresa. È il rapporto di lavoro con un'impresa utilizzatrice ad avere, per sua natura, carattere temporaneo.
In coerenza con tali premesse, l'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva
2008/104 impone agli Stati membri, in termini chiari, precisi ed incondizionati, di adottare le misure necessarie per prevenire l'assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale aventi lo scopo di eludere le disposizioni di tale
Direttiva nel suo insieme. Ciò comporta che gli Stati membri debbano adoperarsi affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per un lavoratore tramite agenzia interinale (v. Corte di Giustizia, C-681/18 cit., punti 55, 60).
A tal proposito giova evidenziare che la Direttiva, pur riguardando rapporti di lavoro temporanei, transitori o limitati nel tempo, e non rapporti di lavoro permanenti, precisa, al considerando 15 nonché all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, che i «contratti di lavoro
a tempo indeterminato», vale a dire i rapporti di lavoro permanenti, rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e che i lavoratori tramite agenzia interinale devono essere informati dei posti vacanti nell'impresa utilizzatrice, affinché possano aspirare, al pari degli altri dipendenti dell'impresa,
a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.
Dunque, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, il requisito della durata temporanea del lavoro tramite agenzia interinale deve ritenersi implicito ed immanente di tale tipologia di lavoro, per cui nell'ipotesi in cui la normativa applicabile di uno Stato membro non abbia previsto una durata determinata, è compito dei giudici nazionali stabilirla caso per caso alla luce di tutte le circostanze pertinenti .
In tal senso si è espressa la Suprema Corte in una fattispecie analoga a quella oggetto di giudizio, affermando che:
“Il fatto che il d.lgs. n. 81 del 2015, e prima ancora il d. lgs. n. 276 del 2003, non contenga alcuna previsione esplicita sulla durata temporanea del lavoro tramite agenzia interinale non impedisce di considerare tale requisito come implicito ed immanente del lavoro tramite agenzia interinale, in conformità agli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, non comportando una simile lettura una interpretazione contra legem.
3.44. È compito del giudice di merito stabilire caso per caso, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l'impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione delle norme imperative ai sensi dell'art. 1344 cod. civ. e, specificamente, degli obblighi e delle finalità imposti dalla
Direttiva, da cui discende, secondo l'ordinamento interno, la nullità dei contratti.
3.45. In tale compito il giudice nazionale può avvalersi delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia che nella sentenza C-681/2018 cit., pronunciata proprio su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brescia in analoga vicenda, ha rimesso al giudice di rinvio di controllare, alla luce dell'obbligo di interpretazione conforme, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, tenendo conto sia della Direttiva
2008/104 stessa, sia del diritto nazionale che la traspone nell'ordinamento giuridico italiano, in modo da verificare se possa configurarsi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al quale è stata artificiosamente attribuita la forma di una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale con lo scopo di eludere gli obiettivi della
Direttiva 2008/104, ed in particolare la natura temporanea del lavoro interinale (punto
67).
3.46. La Corte di giustizia ha, quindi, nella richiamata sentenza del 14 ottobre
2020, indicato alcuni indici rivelatori dell'eventuale ricorrenza di un abusivo ricorso al lavoro tramite agenzia interinale volto ad eludere la finalità della Direttiva di circoscriverne la portata in termini di temporaneità che, con la più recente decisione del 17 marzo scorso, vengono confermati e ulteriormente precisati.
3.47. In particolare, la Corte ha ritenuto rilevante verificare se le missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducano a una durata dell'attività presso tale impresa più lunga di quanto possa essere ragionevolmente qualificato come «temporaneo»: da ciò potrebbe, infatti, evincersi un ricorso abusivo a missioni successive, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della Direttiva 2008/104.
3.48. Analogamente, missioni successive assegnate al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice possono eludere l'essenza stessa delle disposizioni della Direttiva 2008/104 e possono costituire un abuso di tale forma di rapporto di lavoro, in quanto idonee a compromettere l'equilibrio realizzato da tale Direttiva tra la flessibilità per i datori di lavoro e la sicurezza per i lavoratori, a discapito di quest'ultima.
3.49. Infine, quando, in un caso concreto, non viene fornita alcuna spiegazione oggettiva al fatto che l'impresa utilizzatrice interessata ricorra ad una successione di contratti di lavoro tramite agenzia interinale, spetta al giudice nazionale verificare, nel contesto del quadro normativo nazionale e tenendo conto delle circostanze di specie, se una delle disposizioni della Direttiva 2008/104 venga aggirata, a maggior ragione laddove ad essere assegnato all'impresa utilizzatrice in forza dei contratti successivi in questione sia sempre lo stesso lavoratore tramite agenzia interinale”(
Cass. n. 23495/2022).
14.Ciò posto, ritiene la Corte che l'utilizzazione di da parte della Controparte_1
in virtù di reiterati e continuativi contratti di somministrazione Parte_1
a termine per oltre 39 mesi nello stesso stabilimento e con identiche mansioni abbia realizzato una palese violazione delle disposizioni dettate dalla Direttiva 2008/104.
Nel periodo oggetto di giudizio , e quindi dall'8/9/2015 al 21/12/2018, la disciplina nazionale dei contratti di somministrazione a termine era dettata dagli artt.30 e seguenti del Dlgs n.81/2015, che non prevedevano alcun limite di durata a tali contratti;
tuttavia, come si è visto, in applicazione dei principi sanciti dalla Direttiva 2008/104, il requisito della durata temporanea del lavoro tramite agenzia interinale doveva ritenersi implicito ed immanente in tale tipologia di lavoro .
15.La prova testimoniale ha consentito di accertare che in tutto il periodo oggetto di giudizio è stato addetto, quale operaio, alle isole robotizzate dello Controparte_1
stabilimento di Pomigliano D'Arco addette alla saldatura , ed in particolare a quella denominata UN.
Il teste di parte appellante , responsabile dello stabilimento di Testimone_1
Pomigliano D'arco, ha descritto l'attività svolta dagli operai riferendo che nelle isole robotizzate il lavoratore doveva dapprima configurare una “maschera” e poi introdurre nella macchina dei sottogruppi metallici, che il robot saldava, inoltre allo scarico del prodotto assemblato il lavoratore doveva controllare la regolarità del prodotto finale ed eventualmente effettuare una ripresa di saldatura. Ha riferito che in tutte le isole robotizzate la procedura era la stessa, e ciò che cambiava erano i pezzi da saldare e che l'TO era stato sempre addetto alle isole robotizzate che si occupavano di saldature di pezzi, e prevalentemente a quella denominata UN , essendo stato addestrato lì .
Le suindicate circostanze risultano in linea di massima confermate dagli altri testi escussi ( , , ), essendosi verificata una Tes_2 Testimone_3 Tes_4
divergenza tra le deposizioni solo in ordine alla frequenza con cui era necessario intervenire sulla saldatura del robot, in quanto i testi di parte appellata hanno riferito che molto spesso l'operaio addetto all'isola robotizzata doveva correggere la saldatura effettuata dal robot perché vi era un margine di errore molto alto, circostanza questa negata dai testi di parte appellante.
Il teste ha poi confermato quanto allegato dal ricorrente, e cioè che la Tes_4
società aveva fatto prendere agli operai addetti alle isole robotizzate un brevetto come saldatori, che non aveva poi consegnato ai lavoratori.
Dunque dalla prova testimoniale è emerso che TO , nel periodo di oltre 39 CP_1
mesi in cui era stato utilizzato dalla società, aveva svolto la medesima attività di saldatore alle isole robotizzate, attività che rispondeva ad una esigenza strutturale della società, che utilizzava i suindicati macchinari per le proprie lavorazioni .
16.In tale contesto la ha sostenuto apoditticamente il legittimo Parte_1
utilizzo del personale somministrato a termine sul rilievo che si trattava di operai Contr generici e polivalenti e che le commesse della erano settimanali o mensili, senza tuttavia considerare che, all'interno delle isole robotizzate, la produzione si fondava proprio sull'attività dei suindicati operai , per cui tale attività rispondeva ad un'esigenza ordinaria e strutturale della società. In particolare la non ha in alcun modo esplicitato l'esigenza Parte_1
temporanea che aveva giustificato l'utilizzazione dello TO per lo svolgimento delle medesime mansioni nel periodo oggetto di giudizio, quale poteva essere, ad esempio, un incremento produttivo ricollegato ad una specifica commessa, che aveva richiesto l'utilizzo di un maggior numero di operai.
In mancanza di tale indicazione deve escludersi che l'utilizzazione dello CP_1
per oltre 39 mesi in una attività che rispondeva ad esigenze produttive ordinarie della società possa ritenersi temporanea.
Del resto l'indicazione, nei contratti di somministrazione a termine dello TO, di mansioni diverse e non sempre corrispondenti a quelle effettive costituisce ulteriore conferma del carattere elusivo della reiterazione dei contratti, finalizzata unicamente ad aggirare il requisito della temporaneità.
Peraltro quale parametro di temporaneità può utilizzarsi, a parere della Corte, il termine di 24 mesi introdotto quale limite massimo di durata del contratto a termine previsto dall'art.19 c.1 Dlgs n.81/2015 come sostituito dall'art.1DL n. 87/2018 conv. in legge n.
96/2018, che nel caso di specie risulta ampiamente superato. In ogni caso il concetto di temporaneità, per avere un senso, presuppone un utilizzo del lavoratore somministrato per soddisfare esigenze peculiari, legate ad incrementi temporanei e non programmabili dell'ordinaria attività d'impresa e non invece per l'ordinaria attività di impresa, come nel caso di specie.
17.Accertata la violazione della Direttiva 2008/104, vanno disattese le ulteriori doglianze riguardanti le conseguenze di tale violazione.
La Suprema Corte, in una fattispecie analoga a quella oggetto di giudizio, ha di recente affermato: “In tema di somministrazione irregolare, l'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, secondo cui il prestatore di lavoro può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore solo se la somministrazione avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1 lett. a), b) e c) non impedisce al lavoratore di esperire la medesima azione in tutti i casi di elusione di norme imperative, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1344 e 1418 c.c., in ragione dell'immanenza del requisito della temporaneità nei rapporti di lavoro interinale e della necessaria interpretazione conforme della normativa italiana al diritto dell'Unione europea”( Cass. sez.lav. 28/2/2025 n. 5332).
La Corte ha sostenuto : “ Appare dirimente, anche in tal caso, il richiamo dei precedenti di legittimità (sentenze n. 22861 del 2022; n. 23531 del 2022; n. 23499 del
2022, n. 23497 del 2022) che, nell'esaminare l'art. 38 del d.lgs. n. 81/2015, nel testo originario e tuttora vigente, considerato il requisito di temporaneità come immanente alla somministrazione di lavoro, hanno individuato la possibilità di una interpretazione conforme delle disposizioni nazionali in grado di garantire l'effetto utile alle disposizioni del diritto dell'Unione facendo leva sulle previsioni di diritto interno che disciplinano gli effetti di condotte elusive di norme imperative, e tra queste l'art. 1344 cod. civ., in combinato disposto con l'art. 1418 cod. civ.
23.Nei precedenti richiamati si è statuito che: “… l'obbligo imposto agli Stati membri dall'art. 5, par. 5, prima frase, di adottare le misure necessarie per impedire il ricorso abusivo ad una successione di missioni di lavoro tramite agenzia interinale, in contrasto con le finalità della Direttiva, è chiaro, preciso e incondizionato. Posto che
l'art. 5, par. 5, cit. non può essere direttamente invocato dal lavoratore in rapporti orizzontali, cioè tra soggetti privati, la possibilità di una interpretazione conforme delle disposizioni nazionali in grado di garantire l'effetto utile alle disposizioni del diritto dell'Unione deve basarsi anche sulle disposizioni interne che disciplinano gli effetti di condotte elusive di norme imperative, e tra queste l'art. 1344 cod. civ., in combinato disposto con l'art. 1418 cod. civ. Non vi è dubbio che le disposizioni della
Direttiva assumano carattere di norme precettive e che le stesse, come interpretate dalla Corte di Giustizia con le citate sentenze del 2020 e del 2022, contemplino quale requisito immanente e strutturale del lavoro tramite agenzia interinale la temporaneità della prestazione presso l'utilizzatore, intesa nel senso di durata complessiva delle missioni per un tempo che possa ragionevolmente considerarsi temporaneo, tenuto conto anche delle caratteristiche del settore produttivo”
18.Dunque nel caso di specie i contratti di somministrazione a termine, in quanto elusivi del requisito della temporaneità sancito dalla Direttiva 2008/104, vanno ritenuti contratti in frode alla legge, e quindi sono nulli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1344 e 1418 c.c.; di conseguenza la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la utilizzatrice scaturisce dall'effettivo utilizzo del lavoratore somministrato alle dipendenze di tale società con i connotati della subordinazione .
19.L'appello va, quindi, rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
20.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore indeterminabile della controversia ed ai sensi del DM n.147/2022, come in dispositivo, con attribuzione .
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 5.809,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Gentile antistatario.
Dà atto che ricorrono le condizioni , ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002.
Così deciso in Napoli il giorno 14 maggio 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente