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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/04/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 588/2024
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra
Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 588/2024 R.G., promossa
da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Nunzio Peligra C.F._2
-ricorrenti-
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
-resistente contumace-
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 28.2.2024 e successivamente notificato, e - premettendo di essere proprietari, anche per Parte_1 Parte_2 successione ereditaria dei genitori e , dell'immobile sito in Persona_1 Persona_2
Comiso, c.da Difesa, censito al catasto fabbricati del Comune di Comiso al foglio 9, particella
1051 sub 3 e 4 – esponevano che il de cuius aveva concesso in godimento Persona_1 una porzione di detto immobile – segnatamente quella destinata a garage al piano scantinato
(particella 1051, sub 3) – in comodato, per uso deposito, a . Controparte_1
Lamentavano di avere, dopo la morte di , invano domandato al Persona_1 CP_1 la riconsegna dell'immobile, dapprima verbalmente e, poi, con lettera di diffida del 23.5.2022. Indi, i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di volere “accertare e dichiarare la detenzione sine titulo della porzione dell'immobile distinta in premessa, in Comiso C.da Difesa n 22, posta in essere dal sig. come sopra generalizzato, e, per l'effetto, Controparte_1 condannare il medesimo al rilascio dell'immobile sopra detto, in favore dei Controparte_1 ricorrenti, condannare, altresì, il resistente al pagamento dei danni causati da siffatta
pagina 1 di 4 occupazione, questi liquidare anche in via equitativa nella misura di euro 1.000 o in quell'altra maggiore o minore cha apparirà ben visa dal Decidente all'esito del giudizio”.
In data 31.5.2024, il Giudice, rilevata la mancata costituzione in giudizio di
[...] nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di CP_1 comparizione e stante la pendenza tra le parti di trattative per una definizione bonaria della controversia, dichiarava la contumacia di , disponendo l'avvio della procedura Controparte_1 di mediazione, obbligatoria in materia di comodato.
In seno alle note scritte ex art.127-ter c.p.c., depositate il 3.10.2024, i ricorrenti deducevano di avere, con scrittura privata sottoscritta in data 24.4.2024, risolto consensualmente il contratto di comodato tra loro in essere, con assunzione, da parte del comodatario, dell'obbligo di rilasciare l'immobile entro il 24.5.2024, obbligo tuttavia rimasto inadempiuto.
<<<>>>
Preliminarmente, va confermata la dichiarazione di contumacia di . Controparte_1
Nel merito, deve dirsi cessata la materia del contendere, anzitutto, sulla domanda di rilascio.
Ed invero, i ricorrenti hanno prodotto un accordo transattivo, sottoscritto dalle parti in data 24.4.2024, del quale occorre vagliare il contenuto, al fine di accertarne il carattere novativo o meno rispetto all'originario rapporto inter partes. Ora, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto” (Cass., n.22650/2008); in particolare, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, “la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati “ex actis”” (v. ex multis
Cass., n.10728/2017). Nella fattispecie in scrutinio, deve prendersi atto che l'accordo transattivo prodotto in giudizio, così come congegnato, recide ogni ragione di contrasto tra le parti, atteso che le stesse hanno concordato di risolvere consensualmente il contratto di comodato in essere (“I comparenti sigg. e da una parte, e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dall'altra, dichiarano e convengono di risolvere ad ogni effetto di legge il contratto di comodato gratuito di cui alla superiore premessa, il quale, pertanto, con la sottoscrizione della presente perderà ogni efficacia tra le parti”), tanto più che, nella clausola finale, hanno pattuito che “Le parti, in relazione al contratto oggi risolto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra e pertanto il giudizio civile di cui alla superiore premessa, verrà abbandonato e si estinguerà per inattività delle parti, con compensazione delle relative spese di lite”.
pagina 2 di 4 Né a diversa conclusione può giungersi in ragione del mancato adempimento, da parte del resistente, all'obbligo di rilascio dell'immobile alla data del 29.5.2024.
Invero, il tenore delle pattuizioni fa propendere per il carattere novativo della transazione, avendo le parti – con la concordata risoluzione del contratto di comodato e la conseguente perdita di efficacia di quest'ultimo – deciso di estinguere il rapporto preesistente, facendo sorgere, in capo al , l'obbligo di restituire l'immobile, di guisa che, per CP_1
l'adempimento di tale obbligo, va azionato il nuovo titolo. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, statuito che “si ha transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva: sul piano oggettivo è necessario che le parti, onde risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità; sul piano soggettivo, è necessario che sussista una inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati” (Cass. n.4455/2006).
Si ritiene, poi, che con la scrittura del 24.4.2024 le parti abbiano inteso transigere anche sulla domanda risarcitoria pure proposta dai ricorrenti nel presente giudizio;
tale domanda, infatti, appare rientrare nella pattuizione, pure sopra richiamata, secondo cui “le parti, in relazione al contratto oggi risolto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra”.
Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere anche in ordine alla domanda di risarcimento del danno.
Quanto alle spese processuali, sussiste la potenziale fondatezza della domanda di rilascio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, posto il carattere intuitu personae del comodato, “la morte del comodante determina, come nel caso della morte del comodatario
(art. 1811 Cod. Civ.), la risoluzione del comodato con l'attribuzione agli eredi del comodante del diritto di agire per la risoluzione del contratto e la restituzione della cosa” (si veda ex multis Cass. 4258/1991).
Ne deriva che il rapporto di comodato sub iudice era cessato con la morte del comodante;
la richiesta di restituzione dell'immobile già concesso in comodato da Persona_1 quest'ultimo risulta fatta stragiudizialmente, dall'erede , con raccomandata a.r. Parte_1 del 23.5.2022, inviata in data 6.6.2022 e non ritirata nel termine per la compiuta giacenza;
la detenzione dell'immobile in capo a risultava, perciò, indebita già a far data dal Controparte_1
16.6.2022.
Per altro verso, la domanda risarcitoria spiegata dai ricorrenti è domanda del tutto generica, non essendo specificamente allegato il tipo di danno sofferto in conseguenza pagina 3 di 4 dell'occupazione abusiva dell'immobile da parte del resistente, né essendo offerti elementi concreti per la sua eventuale quantificazione. Attesa la netta prevalenza della domanda di rilascio rispetto all'intero oggetto del contendere, le spese processuali vanno seguono il principio della soccombenza virtuale e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta al n. 588/2024 R.G., nella contumacia di , Controparte_1
DICHIARA cessata la materia del contendere.
CONDANNA alla rifusione, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
delle spese processuali, che liquida in € 600,00 per compensi difensivi ed € 59,11
[...] per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, in data 16.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra
Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 588/2024 R.G., promossa
da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Nunzio Peligra C.F._2
-ricorrenti-
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
-resistente contumace-
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 28.2.2024 e successivamente notificato, e - premettendo di essere proprietari, anche per Parte_1 Parte_2 successione ereditaria dei genitori e , dell'immobile sito in Persona_1 Persona_2
Comiso, c.da Difesa, censito al catasto fabbricati del Comune di Comiso al foglio 9, particella
1051 sub 3 e 4 – esponevano che il de cuius aveva concesso in godimento Persona_1 una porzione di detto immobile – segnatamente quella destinata a garage al piano scantinato
(particella 1051, sub 3) – in comodato, per uso deposito, a . Controparte_1
Lamentavano di avere, dopo la morte di , invano domandato al Persona_1 CP_1 la riconsegna dell'immobile, dapprima verbalmente e, poi, con lettera di diffida del 23.5.2022. Indi, i ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di volere “accertare e dichiarare la detenzione sine titulo della porzione dell'immobile distinta in premessa, in Comiso C.da Difesa n 22, posta in essere dal sig. come sopra generalizzato, e, per l'effetto, Controparte_1 condannare il medesimo al rilascio dell'immobile sopra detto, in favore dei Controparte_1 ricorrenti, condannare, altresì, il resistente al pagamento dei danni causati da siffatta
pagina 1 di 4 occupazione, questi liquidare anche in via equitativa nella misura di euro 1.000 o in quell'altra maggiore o minore cha apparirà ben visa dal Decidente all'esito del giudizio”.
In data 31.5.2024, il Giudice, rilevata la mancata costituzione in giudizio di
[...] nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di CP_1 comparizione e stante la pendenza tra le parti di trattative per una definizione bonaria della controversia, dichiarava la contumacia di , disponendo l'avvio della procedura Controparte_1 di mediazione, obbligatoria in materia di comodato.
In seno alle note scritte ex art.127-ter c.p.c., depositate il 3.10.2024, i ricorrenti deducevano di avere, con scrittura privata sottoscritta in data 24.4.2024, risolto consensualmente il contratto di comodato tra loro in essere, con assunzione, da parte del comodatario, dell'obbligo di rilasciare l'immobile entro il 24.5.2024, obbligo tuttavia rimasto inadempiuto.
<<<>>>
Preliminarmente, va confermata la dichiarazione di contumacia di . Controparte_1
Nel merito, deve dirsi cessata la materia del contendere, anzitutto, sulla domanda di rilascio.
Ed invero, i ricorrenti hanno prodotto un accordo transattivo, sottoscritto dalle parti in data 24.4.2024, del quale occorre vagliare il contenuto, al fine di accertarne il carattere novativo o meno rispetto all'originario rapporto inter partes. Ora, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto” (Cass., n.22650/2008); in particolare, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, “la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati “ex actis”” (v. ex multis
Cass., n.10728/2017). Nella fattispecie in scrutinio, deve prendersi atto che l'accordo transattivo prodotto in giudizio, così come congegnato, recide ogni ragione di contrasto tra le parti, atteso che le stesse hanno concordato di risolvere consensualmente il contratto di comodato in essere (“I comparenti sigg. e da una parte, e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dall'altra, dichiarano e convengono di risolvere ad ogni effetto di legge il contratto di comodato gratuito di cui alla superiore premessa, il quale, pertanto, con la sottoscrizione della presente perderà ogni efficacia tra le parti”), tanto più che, nella clausola finale, hanno pattuito che “Le parti, in relazione al contratto oggi risolto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra e pertanto il giudizio civile di cui alla superiore premessa, verrà abbandonato e si estinguerà per inattività delle parti, con compensazione delle relative spese di lite”.
pagina 2 di 4 Né a diversa conclusione può giungersi in ragione del mancato adempimento, da parte del resistente, all'obbligo di rilascio dell'immobile alla data del 29.5.2024.
Invero, il tenore delle pattuizioni fa propendere per il carattere novativo della transazione, avendo le parti – con la concordata risoluzione del contratto di comodato e la conseguente perdita di efficacia di quest'ultimo – deciso di estinguere il rapporto preesistente, facendo sorgere, in capo al , l'obbligo di restituire l'immobile, di guisa che, per CP_1
l'adempimento di tale obbligo, va azionato il nuovo titolo. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, statuito che “si ha transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva: sul piano oggettivo è necessario che le parti, onde risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità; sul piano soggettivo, è necessario che sussista una inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati” (Cass. n.4455/2006).
Si ritiene, poi, che con la scrittura del 24.4.2024 le parti abbiano inteso transigere anche sulla domanda risarcitoria pure proposta dai ricorrenti nel presente giudizio;
tale domanda, infatti, appare rientrare nella pattuizione, pure sopra richiamata, secondo cui “le parti, in relazione al contratto oggi risolto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra”.
Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere anche in ordine alla domanda di risarcimento del danno.
Quanto alle spese processuali, sussiste la potenziale fondatezza della domanda di rilascio.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, posto il carattere intuitu personae del comodato, “la morte del comodante determina, come nel caso della morte del comodatario
(art. 1811 Cod. Civ.), la risoluzione del comodato con l'attribuzione agli eredi del comodante del diritto di agire per la risoluzione del contratto e la restituzione della cosa” (si veda ex multis Cass. 4258/1991).
Ne deriva che il rapporto di comodato sub iudice era cessato con la morte del comodante;
la richiesta di restituzione dell'immobile già concesso in comodato da Persona_1 quest'ultimo risulta fatta stragiudizialmente, dall'erede , con raccomandata a.r. Parte_1 del 23.5.2022, inviata in data 6.6.2022 e non ritirata nel termine per la compiuta giacenza;
la detenzione dell'immobile in capo a risultava, perciò, indebita già a far data dal Controparte_1
16.6.2022.
Per altro verso, la domanda risarcitoria spiegata dai ricorrenti è domanda del tutto generica, non essendo specificamente allegato il tipo di danno sofferto in conseguenza pagina 3 di 4 dell'occupazione abusiva dell'immobile da parte del resistente, né essendo offerti elementi concreti per la sua eventuale quantificazione. Attesa la netta prevalenza della domanda di rilascio rispetto all'intero oggetto del contendere, le spese processuali vanno seguono il principio della soccombenza virtuale e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta al n. 588/2024 R.G., nella contumacia di , Controparte_1
DICHIARA cessata la materia del contendere.
CONDANNA alla rifusione, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
delle spese processuali, che liquida in € 600,00 per compensi difensivi ed € 59,11
[...] per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, in data 16.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sandra Levanti
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