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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4805 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa CI NT, nella causa iscritta al N. 14250 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GIAISI ANGELA ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ATP all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 10/11/2025 ha pronunziato SENTENZA Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento) a far data dal mese di settembre 2024.
Compensa le spese di lite.
Liquida con separato decreto gli onorari del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Pone a carico dell' le spese di consulenza, liquidate con CP_1 separato decreto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 28/11/2023 la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
1 - premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, all'udienza di trattazione scritta del 10/11/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (indennità di accompagnamento) a far data dal mese di settembre 2024;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della decorrenza, successiva al deposito del ricorso ex art. 445bis cpc,
- rilevato che devono essere liquidati con separato decreto gli onorari del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato e vanno poste a carico dell' le spese di consulenza, liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 10/11/2025
La Giudice
CI NT
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa CI NT, nella causa iscritta al N. 14250 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GIAISI ANGELA ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA resistente
Avente ad oggetto: Opposizione ATP all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 10/11/2025 ha pronunziato SENTENZA Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento) a far data dal mese di settembre 2024.
Compensa le spese di lite.
Liquida con separato decreto gli onorari del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Pone a carico dell' le spese di consulenza, liquidate con CP_1 separato decreto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 28/11/2023 la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
1 - premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, all'udienza di trattazione scritta del 10/11/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (indennità di accompagnamento) a far data dal mese di settembre 2024;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della decorrenza, successiva al deposito del ricorso ex art. 445bis cpc,
- rilevato che devono essere liquidati con separato decreto gli onorari del procuratore di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato e vanno poste a carico dell' le spese di consulenza, liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 10/11/2025
La Giudice
CI NT
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