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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/10/2025, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 737 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. GH MO Presidente
Dott. Francesco Distefano Consigliere Dott. Irene LU Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MO EL , con elezione di domicilio in VIA GIULINI N. 20 22100 COMO, presso e nello studio dell'avv. MO EL
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato assistito e difeso dall'avv.to Daniele Lucchetti (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, C.F._1
Via Milano 40 (fax 031-2450931)
-appellata-
CONCLUSIONI : PER CP_2
In riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento della presente impugnazione voglia la C.A. così giudicare: - ogni avversa domanda respinta in quanto infondata in fatto, diritto e nel quantum, accertata e dichiarata l'illegittima risoluzione del contratto ad opera del convenuto, condannare lo stesso al risarcimento di CP_1 tutti i danni – in via esemplificativa e non esaustiva indicati quali materiali, morali, d'immagine ecc. –cagionati, nella misura che risulterà ad istruttoria esperita o che sarà ritenuta di giustizia. In via istruttoria: ove ritenuto, ammettere le prove articolate in memoria ex art. 183 VI n. 2 cpc. con i testi indicati, da intendersi integralmente richiamate e trascritte. Col favore di tutte le spese di lite di ambo i gradi di giudizio PER Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in totale accoglimento dell'impugnata sentenza, così decidere: NEL
1 MERITO IN VIA PRINCIPALE: - Respingere le domande dell'appellante perché infondate in fatto ed in diritto come da narrativa che precede;
- Accertare e dichiarare la legittima risoluzione del contratto di Appalto servizio gestione del Compendio comunale, via Malvisino rep. N. 92/12 del 13/11/202112, assunta dal
[...]
per grave inadempimento di e/o comunque Controparte_1 Parte_1 dichiarare la risoluzione del suddetto contratto di appalto per grave inadempimento dell'attrice. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2012 otteneva la concessione quindicennale del centro sportivo Parte_1 comunale. Il contratto prevedeva che realizzasse una serie di opere e Parte_1 provvedesse alla manutenzione ordinaria dell'impianto a fronte dell'uso gratuito dello stesso. Il nel 2022, lamentando l'inadempimento dell'associazione a tali CP_1 obblighi, esercitava il recesso ex art. 11 del contratto di appalto.
ha, dunque, citato in giudizio il ritenendo illegittima la Parte_1 CP_1 risoluzione del contratto e chiedendo il risarcimento danni.
Il a sua volta, ha eccepito l'inadempimento dell'associazione e ha chiesto CP_1 la condanna di quest'ultima per danni derivanti dalla gestione inadeguata.
Il Tribunale ha rigettato le domande dell'associazione accertando il grave inadempimento di rispetto agli obblighi contrattuali (e ciò per la Parte_1 mancata manutenzione dell'impianto, il mancato rispetto degli orari, la modifica unilaterale delle tariffe).
Ha, altresì, rigettato la domanda riconvenzionale di danni del in quanto non CP_1 provata e compensato le spese per metà.
Avverso la sentenza ha proposto appello di lamentando Parte_1
l'errata valutazione dei documenti prodotti, nonché delle testimonianze con riferimento alla omessa manutenzione dell'impianto, al mancato rispetto degli orari, alla modifica unilaterale delle tariffe.
Ha chiesto, pertanto, la riforma integrale della sentenza.
Il si è costituito in appello replicando che la concessione prevedeva CP_1 specifici obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria in capo a Parte_1 che costituivano corrispettivo per l'uso gratuito e che tali obblighi erano rimasti inadempiuti in violazione di più clausole contrattuali (tra cui gli art. 2, 3, 4 e 8).
2 L'appellato ha dunque chiesto la conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Fatte precisare le conclusioni la corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima doglianza censura la sentenza di primo grado laddove Parte_1 accerta l'inadempimento dell'appellante riguardo agli obblighi di manutenzione ordinaria del centro. In particolare assume che l'accesso effettuato dal comune per Parte_1 controllare la struttura è avvenuto nel marzo 2021 quando il centro era chiuso per covid e che il Giudice ha fondato la decisione su foto inattendibili ( scattate in occasione del sopralluogo predetto) in quanto mostravano i campi col manto non rifatto laddove, a dire dell'appellante, il manto viene eseguito ad aprile, alla fine del periodo invernale;
inoltre l'appellante evidenzia che le foto sono prevalentemente relative al campo 3 che è quello che presenta maggiori criticità già sottoposte all'attenzione del comune al quale era stato richiesto di intervenire sull'area boschiva adiacente: dunque, il campo era inutilizzabile per responsabilità del che era CP_1 rimasto inerte. Aggiunge l'appellante che anche i testi avrebbero confermato dette circostanze.
Tanto premesso, la corte osserva quanto segue. Va anzitutto precisato che non ha contestato le risultanze CP_2 dell'accertamento svolto dal tecnico comunale nel corso del suo sopralluogo, ma ha messo in dubbio la data stessa del sopralluogo, argomentando che, mentre la relazione di sopralluogo del tecnico comunale è datata 16-3-22, nella Pt_2 narrativa la relazione specifica che il sopralluogo è avvenuto in data 11-3-21 anche con l'intervento dell'ufficiale di polizia Cattaneo;
alla relazione sono allegate delle fotografie. Assume, quindi, l'appellante che in data 11-3-21 lo stato di abbandono, rappresentato nelle fotografie, è giustificato dal periodo pandemico e dal conseguente lockdown.
Tuttavia, la Cattaneo, sentita come teste, ha dichiarato di aver eseguito il sopralluogo con la nel marzo 2022 per verificare lo stato dei luoghi: considerato il Pt_2 periodo di pandemia ( con restrizioni per l'intero paese, unica zona rossa ) deve dunque presumersi che la relazione di sopralluogo in atti e le foto siano riferite al 2022 e che l'indicazione 11-3-21 sia frutto di un mero errore materiale dovendosi leggere 11-3-22. In conclusione , alla luce di quanto sopra deve ritenersi che l'accesso sia avvenuto in epoca successiva alla pandemia e che , ciò nonostante, il centro fosse in pessimo stato manutentivo come emerge dalle fotografie allegate al sopralluogo che rappresentano ammassati nel centro assi, legna, attrezzi e carriole
3 con materiale abbandonati, rampicanti spontaneamente cresciuti sui muri , interni ammuffiti.
In ogni caso, le fotografie predette e contestate solo con riferimento al periodo (2021
o 2022) dimostrano un degrado del compendio che attesta uno stato di abbandono del centro anche frequentato da minori, che va ben oltre la sospensione dell'impianto per il periodo di pandemia ( dal 15-3-2021 al 6-4 2021) o giustificato dalla stagione invernale e ciò in violazione dell'art. 3 del contratto di appalto che pone a carico del gestore tutti gli oneri relativi alla gestione dell'impianto e tra essi : “ pulire periodicamente lo spazio riservato al gioco e l'area circostante, estirpare e falciare l'erba nella parte esterna adiacente all'ingresso dell'impianto e tra i campi n.2 e 3.provvedere alla potatura delle piante …custodire la proprietà comunale con particolare decoro e piacevolezza alla vista”, decoro e piacevolezza con tutta evidenza assenti e così pure le più elementari regole di sicurezza in un impianto sportivo. L' omessa manutenzione del campo n. 3 , poi, è ammessa, dalla stessa parte appellante che assume che il campo era invaso dalla boscaglia adiacente aggiungendo che il non aveva provveduto al disboscamento. Tuttavia dal contratto di CP_1 appalto emerge che (punto 2) la manutenzione iniziale di tutto il verde era a carico dell'appaltatrice, ivi compresa la pulizia del sottobosco per almeno 5 mt sui vari confini e periodicamente per mantenere efficiente la struttura.
In ogni caso, come correttamente statuito dal primo giudice la manutenzione del campo n. 3 non era impedita dalle sterpaglie provenienti dal bosco attiguo ma tutt'al più resa più onerosa. Il teste , ex legale rappresentante della società e istruttore di tennis ha riferito Tes_1 che i campi erano tre : uno polifunzionale sintetico coperto e due in terra rossa di cui uno inutilizzato ( il n. 3) , mentre il n. 2 era oggetto di manutenzione da aprile a settembre . Anche il teste frequentatore del centro solo nel periodo 2020-21 Tes_2 ha confermato che solo i campi 1 e 2 nel periodo estivo erano accessibili, l'1 anche nel periodo invernale. Peraltro, i testi hanno riferito solo dei campi (di cui uno abbandonato e uno manutenuto solo nella primavera) ma non delle condizioni generali del centro come documentato dalle fotografie allegate al verbale del sopralluogo.
In conclusione, considerato che l'art. 11 del contratto di appalto prevede che, in caso di inadempienza da parte del gestore per cattiva conduzione dell'impianto, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata riservandosi la richiesta dei danni, legittimamente il ha sciolto il contratto e nessuna CP_1 censura può muoversi alla sentenza impugnata, essendo l'inadempimento dell'appellante grave non solo in considerazione del fatto che il corrispettivo dell'appalto per il comune era costituito proprio dalle stesse strutture sportive come
4 manutenute e realizzate, ma anche per il vulnus al decoro e alla fruibilità in sicurezza di un bene pubblico. La questione è assorbente.
A mero fine di completezza si osserva comunque che la sentenza di prime cure non è censurabile neppure laddove ha ritenuto il centro gravemente inadempiente anche con riferimento alla unilaterale modifica da parte dello stesso delle tariffe, in assenza cioè di autorizzazione della giunta comunale. Infatti, la modifica unilaterale delle tariffe è pacifica posto che l'appellante ha ammesso in atto di citazione di aver modificato le tariffe applicate dandone comunicazione al solo a modifica avvenuta. CP_1
Tuttavia , l'art 8 del contratto prevede che le modifiche tariffarie siano autorizzate dalla Giunta Comunale e pertanto, in assenza del visto della Giunta, tale circostanza costituisce un ulteriore grave inadempimento contrattuale, in considerazione del pregiudizio che deriva alla collettività nella fruizione del centro. L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuto al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Controparte_3 impugnata del tribunale di Como n. 76/2025 del 04.02.2025; condanna l'appellante al pagamento in favore del delle Controparte_1 spese del grado che liquida in euro 9.900,00 oltre spese generali e oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
Così deciso in Milano, 24/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Irene LU GH MO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. GH MO Presidente
Dott. Francesco Distefano Consigliere Dott. Irene LU Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MO EL , con elezione di domicilio in VIA GIULINI N. 20 22100 COMO, presso e nello studio dell'avv. MO EL
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato assistito e difeso dall'avv.to Daniele Lucchetti (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Como, C.F._1
Via Milano 40 (fax 031-2450931)
-appellata-
CONCLUSIONI : PER CP_2
In riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento della presente impugnazione voglia la C.A. così giudicare: - ogni avversa domanda respinta in quanto infondata in fatto, diritto e nel quantum, accertata e dichiarata l'illegittima risoluzione del contratto ad opera del convenuto, condannare lo stesso al risarcimento di CP_1 tutti i danni – in via esemplificativa e non esaustiva indicati quali materiali, morali, d'immagine ecc. –cagionati, nella misura che risulterà ad istruttoria esperita o che sarà ritenuta di giustizia. In via istruttoria: ove ritenuto, ammettere le prove articolate in memoria ex art. 183 VI n. 2 cpc. con i testi indicati, da intendersi integralmente richiamate e trascritte. Col favore di tutte le spese di lite di ambo i gradi di giudizio PER Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in totale accoglimento dell'impugnata sentenza, così decidere: NEL
1 MERITO IN VIA PRINCIPALE: - Respingere le domande dell'appellante perché infondate in fatto ed in diritto come da narrativa che precede;
- Accertare e dichiarare la legittima risoluzione del contratto di Appalto servizio gestione del Compendio comunale, via Malvisino rep. N. 92/12 del 13/11/202112, assunta dal
[...]
per grave inadempimento di e/o comunque Controparte_1 Parte_1 dichiarare la risoluzione del suddetto contratto di appalto per grave inadempimento dell'attrice. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2012 otteneva la concessione quindicennale del centro sportivo Parte_1 comunale. Il contratto prevedeva che realizzasse una serie di opere e Parte_1 provvedesse alla manutenzione ordinaria dell'impianto a fronte dell'uso gratuito dello stesso. Il nel 2022, lamentando l'inadempimento dell'associazione a tali CP_1 obblighi, esercitava il recesso ex art. 11 del contratto di appalto.
ha, dunque, citato in giudizio il ritenendo illegittima la Parte_1 CP_1 risoluzione del contratto e chiedendo il risarcimento danni.
Il a sua volta, ha eccepito l'inadempimento dell'associazione e ha chiesto CP_1 la condanna di quest'ultima per danni derivanti dalla gestione inadeguata.
Il Tribunale ha rigettato le domande dell'associazione accertando il grave inadempimento di rispetto agli obblighi contrattuali (e ciò per la Parte_1 mancata manutenzione dell'impianto, il mancato rispetto degli orari, la modifica unilaterale delle tariffe).
Ha, altresì, rigettato la domanda riconvenzionale di danni del in quanto non CP_1 provata e compensato le spese per metà.
Avverso la sentenza ha proposto appello di lamentando Parte_1
l'errata valutazione dei documenti prodotti, nonché delle testimonianze con riferimento alla omessa manutenzione dell'impianto, al mancato rispetto degli orari, alla modifica unilaterale delle tariffe.
Ha chiesto, pertanto, la riforma integrale della sentenza.
Il si è costituito in appello replicando che la concessione prevedeva CP_1 specifici obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria in capo a Parte_1 che costituivano corrispettivo per l'uso gratuito e che tali obblighi erano rimasti inadempiuti in violazione di più clausole contrattuali (tra cui gli art. 2, 3, 4 e 8).
2 L'appellato ha dunque chiesto la conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Fatte precisare le conclusioni la corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima doglianza censura la sentenza di primo grado laddove Parte_1 accerta l'inadempimento dell'appellante riguardo agli obblighi di manutenzione ordinaria del centro. In particolare assume che l'accesso effettuato dal comune per Parte_1 controllare la struttura è avvenuto nel marzo 2021 quando il centro era chiuso per covid e che il Giudice ha fondato la decisione su foto inattendibili ( scattate in occasione del sopralluogo predetto) in quanto mostravano i campi col manto non rifatto laddove, a dire dell'appellante, il manto viene eseguito ad aprile, alla fine del periodo invernale;
inoltre l'appellante evidenzia che le foto sono prevalentemente relative al campo 3 che è quello che presenta maggiori criticità già sottoposte all'attenzione del comune al quale era stato richiesto di intervenire sull'area boschiva adiacente: dunque, il campo era inutilizzabile per responsabilità del che era CP_1 rimasto inerte. Aggiunge l'appellante che anche i testi avrebbero confermato dette circostanze.
Tanto premesso, la corte osserva quanto segue. Va anzitutto precisato che non ha contestato le risultanze CP_2 dell'accertamento svolto dal tecnico comunale nel corso del suo sopralluogo, ma ha messo in dubbio la data stessa del sopralluogo, argomentando che, mentre la relazione di sopralluogo del tecnico comunale è datata 16-3-22, nella Pt_2 narrativa la relazione specifica che il sopralluogo è avvenuto in data 11-3-21 anche con l'intervento dell'ufficiale di polizia Cattaneo;
alla relazione sono allegate delle fotografie. Assume, quindi, l'appellante che in data 11-3-21 lo stato di abbandono, rappresentato nelle fotografie, è giustificato dal periodo pandemico e dal conseguente lockdown.
Tuttavia, la Cattaneo, sentita come teste, ha dichiarato di aver eseguito il sopralluogo con la nel marzo 2022 per verificare lo stato dei luoghi: considerato il Pt_2 periodo di pandemia ( con restrizioni per l'intero paese, unica zona rossa ) deve dunque presumersi che la relazione di sopralluogo in atti e le foto siano riferite al 2022 e che l'indicazione 11-3-21 sia frutto di un mero errore materiale dovendosi leggere 11-3-22. In conclusione , alla luce di quanto sopra deve ritenersi che l'accesso sia avvenuto in epoca successiva alla pandemia e che , ciò nonostante, il centro fosse in pessimo stato manutentivo come emerge dalle fotografie allegate al sopralluogo che rappresentano ammassati nel centro assi, legna, attrezzi e carriole
3 con materiale abbandonati, rampicanti spontaneamente cresciuti sui muri , interni ammuffiti.
In ogni caso, le fotografie predette e contestate solo con riferimento al periodo (2021
o 2022) dimostrano un degrado del compendio che attesta uno stato di abbandono del centro anche frequentato da minori, che va ben oltre la sospensione dell'impianto per il periodo di pandemia ( dal 15-3-2021 al 6-4 2021) o giustificato dalla stagione invernale e ciò in violazione dell'art. 3 del contratto di appalto che pone a carico del gestore tutti gli oneri relativi alla gestione dell'impianto e tra essi : “ pulire periodicamente lo spazio riservato al gioco e l'area circostante, estirpare e falciare l'erba nella parte esterna adiacente all'ingresso dell'impianto e tra i campi n.2 e 3.provvedere alla potatura delle piante …custodire la proprietà comunale con particolare decoro e piacevolezza alla vista”, decoro e piacevolezza con tutta evidenza assenti e così pure le più elementari regole di sicurezza in un impianto sportivo. L' omessa manutenzione del campo n. 3 , poi, è ammessa, dalla stessa parte appellante che assume che il campo era invaso dalla boscaglia adiacente aggiungendo che il non aveva provveduto al disboscamento. Tuttavia dal contratto di CP_1 appalto emerge che (punto 2) la manutenzione iniziale di tutto il verde era a carico dell'appaltatrice, ivi compresa la pulizia del sottobosco per almeno 5 mt sui vari confini e periodicamente per mantenere efficiente la struttura.
In ogni caso, come correttamente statuito dal primo giudice la manutenzione del campo n. 3 non era impedita dalle sterpaglie provenienti dal bosco attiguo ma tutt'al più resa più onerosa. Il teste , ex legale rappresentante della società e istruttore di tennis ha riferito Tes_1 che i campi erano tre : uno polifunzionale sintetico coperto e due in terra rossa di cui uno inutilizzato ( il n. 3) , mentre il n. 2 era oggetto di manutenzione da aprile a settembre . Anche il teste frequentatore del centro solo nel periodo 2020-21 Tes_2 ha confermato che solo i campi 1 e 2 nel periodo estivo erano accessibili, l'1 anche nel periodo invernale. Peraltro, i testi hanno riferito solo dei campi (di cui uno abbandonato e uno manutenuto solo nella primavera) ma non delle condizioni generali del centro come documentato dalle fotografie allegate al verbale del sopralluogo.
In conclusione, considerato che l'art. 11 del contratto di appalto prevede che, in caso di inadempienza da parte del gestore per cattiva conduzione dell'impianto, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata riservandosi la richiesta dei danni, legittimamente il ha sciolto il contratto e nessuna CP_1 censura può muoversi alla sentenza impugnata, essendo l'inadempimento dell'appellante grave non solo in considerazione del fatto che il corrispettivo dell'appalto per il comune era costituito proprio dalle stesse strutture sportive come
4 manutenute e realizzate, ma anche per il vulnus al decoro e alla fruibilità in sicurezza di un bene pubblico. La questione è assorbente.
A mero fine di completezza si osserva comunque che la sentenza di prime cure non è censurabile neppure laddove ha ritenuto il centro gravemente inadempiente anche con riferimento alla unilaterale modifica da parte dello stesso delle tariffe, in assenza cioè di autorizzazione della giunta comunale. Infatti, la modifica unilaterale delle tariffe è pacifica posto che l'appellante ha ammesso in atto di citazione di aver modificato le tariffe applicate dandone comunicazione al solo a modifica avvenuta. CP_1
Tuttavia , l'art 8 del contratto prevede che le modifiche tariffarie siano autorizzate dalla Giunta Comunale e pertanto, in assenza del visto della Giunta, tale circostanza costituisce un ulteriore grave inadempimento contrattuale, in considerazione del pregiudizio che deriva alla collettività nella fruizione del centro. L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuto al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Controparte_3 impugnata del tribunale di Como n. 76/2025 del 04.02.2025; condanna l'appellante al pagamento in favore del delle Controparte_1 spese del grado che liquida in euro 9.900,00 oltre spese generali e oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228
Così deciso in Milano, 24/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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