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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 35/25 Registro generale Appello Lavoro n. 1075/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 2506/2024 del Tribunale di Milano, est. dott.ssa Tosoni, discussa all'udienza collegiale del 23-1- 2025 e promossa
DA in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Balestro, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, corso Italia, n.8
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana Mostacchi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Savarè, n. 1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“a) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 31.08.2022 e della conseguente ripetizione di indebito per tutte le ragioni di cui al ricorso;
b) condannare l' a restituire al ricorrente l'importo di € 16.994,49 ovvero il Controparte_1 diverso importo anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa o comunque ritenuto di giustizia (sulla base delle trattenute effettivamente operate). Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
PER L'APPELLATO:
“in via principale, respingere l'avversa impugnazione, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2506/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. In subordine, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare tenuto il Sig. , in qualità di amministratore di sostegno di , alla restituzione Parte_1 Parte_2
[1] CP all' dell'importo di €. 16.994,49 o della diversa somma ritenuta di giustizia indebitamente percepita a titolo di indennità di accompagnamento. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 14.2.24, , in qualità di amministratore di sostegno di , Parte_1 Parte_2 ha convenuto in giudizio chiedendo a) di accertare e dichiarare l'illegittimità CP_1 del provvedimento del 31.08.2022 e della conseguente ripetizione di indebito per tutte le ragioni di cui al ricorso;
b) di condannare l' Controparte_1
a restituire al ricorrente l'importo di € 16.994,49 ovvero il
[...] diverso importo anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa o comunque ritenuto di giustizia (sulla base delle trattenute effettivamente operate). Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. L' si è costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto la fondatezza CP_1 della domanda avversaria e chiedendone il rigetto. Il Tribunale, con sentenza n. 2506/2024 (est. dott.ssa Tosoni), ha rigettato il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite, sulla base delle seguenti argomentazioni: «nel caso di indebito riconnesso al venir meno dei requisiti sanitari (art. 37, comma 8, legge n. 448 del 1998), come nella fattispecie che ci occupa, è noto come sia possibile ripetere la somma indebitamente percepita dall'accipiens “a decorrere dalla data della visita di verifica” (cfr. Cass., 9 novembre 2018, n. 28771, in motivazione). In particolare la Cassazione., sez. un., 9 maggio 2022, n. 14561 ha coerentemente statuito come: “La necessità di una nuova domanda amministrativa, condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, poi, mal si coordina con l'affermazione che, il termine di decadenza semestrale per la proposizione della domanda giudiziale (di cui al D.L. n. 269 del 2003, citato art. 42, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 326 del 2003) decorra dalla data di comunicazione all'interessato del verbale della Commissione medica anche nell'ipotesi in cui detto verbale accerti il venir meno dei requisiti sanitari per il beneficio in godimento, irrilevante la data del successivo provvedimento di revoca da parte dell'ente previdenziale, che ha carattere meramente ricognitivo di effetti già prodotti (cfr. Cass. 11/04/2018 n. 8970 ed ivi le richiamate Cass. n. 26096 del 2010, Cass. n. 392 del 2009, Cass. n. 16260 del 2003, Cass. n. 12759 del 2003, Cass. n. 14590 del 2002 che hanno affermato che la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili produce i suoi effetti, tra cui il diritto della pubblica amministrazione alla ripetizione delle prestazioni indebite, dalla data della visita sanitaria di verifica)”. Tale arresto di legittimità è stato fatto proprio anche dalla Corte d'appello di Milano con la sent. n. 622 del 2022 che qui si richiama anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 118 disp.stt. c.p.c.. Nel caso di specie, assume valenza altamente significativa proprio il fatto che il provvedimento di indebito sia connesso al venir meno del requisito sanitario e ciò proprio a seguito della visita di revisione 15.1.19. Diversamente poi da quanto
[2] argomentato dalla ricorrente, la mancata sospensione dei pagamenti piuttosto che la revoca della prestazione, come peraltro osservato anche dalla locale Corte d'appello nel precedente appena citato, non rilevano ai fini della ripetibilità dei ratei. La ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera infatti dalla data di accertamento dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro limiti prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto irrispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorchè precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cass. n. 16260 del 29 ottobre 2003)”».
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 9-10-2024 ha proposto appello il sig. sulla base dei seguenti motivi: Pt_1
1. Errata motivazione Ad avviso dell'appellante, il Giudice di primo grado ha omesso di considerare i confini di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e l'applicabilità dei principi che regolano l'indebito in materia assistenziale, dando per indiscussa, anzitutto, la ripetibilità delle somme indebitamente percepite e, inoltre, l'esigibilità dell'indebito dalla data di accertamento del venir meno del requisito sanitario. La Suprema Corte ha limitato l'operatività dell'indebito oggettivo in ambito assistenziale, valorizzando il principio dell'affidamento del percipiente (v. Cass. n. 13917/2021, Cass. n. 13223/2020, Cass. n. 15759/2019 e Cass. n. 28771/2018: “le norme limitative della ripetibilità dell'indebito sono preposte alla tutela dell'affidamento in capo all'accipiens”) e, dunque, della non imputabilità allo stesso dell'indebito, limitando la ripetibilità ai soli casi di dolo del percipiente. La Corte chiarisce sia i confini di applicabilità dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., sia la piena applicabilità dei principi che regolano l'indebito alle prestazioni assistenziali, ritenendo che “restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito” (Cass. sent. n. 13917/2021). Detti principi hanno condotto al consolidamento di regole derogatorie al principio generale della ripetibilità delle somme non dovute ex art. 2033 c.c. Tali regole, proprie e specifiche di questo sottosistema, escludono la ripetibilità in presenza di
[3] situazioni di fatto particolari, aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. In tal senso, si era già espressa la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 431/1993, nella quale si afferma che è consolidato “un principio di settore, secondo il quale – in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.) - trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta”. È l'articolo 38 della Costituzione, prosegue, che
“circoscrive la misura della garanzia costituzionale apprestata al principio di settore in questione – in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto;
che vengono ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetibilità di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
– e nei limiti – della loro destinazione alimentare”. La ricostruzione così operata è stata recentemente confermata dalla Corte Costituzionale, con sentenza 8/2023, chiamata a pronunciarsi sulla questione di incostituzionalità dell'art. 2033 c.c. Respingendo la questione e richiamando l'interpretazione giurisprudenziale della Corte EDU in materia di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, la Corte ha espresso la necessità di operare un bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole. In tal senso, ha ricondotto la tutela dell'affidamento legittimo al diritto di ogni soggetto, persona fisica o giuridica, al rispetto dei suoi beni, nel senso estensivo del termine, e ha richiamato gli indici individuati in sede sovranazionale per valutare la sussistenza di un legittimo affidamento che vada oltre la mera aspettativa di fatto, ovvero:
• l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità;
• la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
• la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
• un'erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
• la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
[4] Il perno della decisione della Corte risiede, dunque, nella clausola di buona fede oggettiva o correttezza, su cui si fonda la possibilità di identificare un affidamento legittimo, suscettibile di rinvenire una tutela. Nel caso di specie, il sig. faceva legittimamente affidamento sulla Pt_1 conoscenza da parte dell' della situazione sanitaria della figlia, dal momento che i verbali CP_1 di accertamento medico contenenti le variazioni delle prestazioni di cui era titolare sono stati, anzitutto, redatti dal Centro Medico Legale . Da ciò si desume che CP_1
l' avesse la conoscenza – o comunque la conoscibilità – dei dati anagrafici e CP_1 sanitari di e dell'ammontare delle relative prestazioni assistenziali Parte_2 per via telematica. Quanto al verbale del 2019, in cui è stato ridotto il grado di invalidità ed è stato riconosciuto il diritto all'indennità di frequenza invece che all'indennità di accompagnamento, il sig. non ne ha mai preso visione, se non a seguito Pt_1 della comunicazione dell'indebito di agosto 2022. Conseguentemente, il sig. era ignaro del fatto che l'erogazione della Pt_1 prestazione avrebbe dovuto cessare con la maggiore età della figlia, dal momento che l'indennità di accompagnamento (di cui era convinto fosse titolare) non è vincolata ad un requisito anagrafico;
peraltro, se anche il sig. avesse Pt_1 tempestivamente visionato il verbale del 2019, non vi avrebbe trovato alcun avvertimento espresso sulla cessazione dell'erogazione dell'indennità di frequenza al compimento dei diciotto anni di . Il primo provvedimento da cui sono Pt_2 stati effettivamente compresi la rimodulazione e il venir meno delle prestazioni è proprio la comunicazione dell'indebito: l' , erroneamente, non ha mai CP_1 ridotto né revocato la prima prestazione attribuita a Parte_2
(accompagnamento), continuando ad erogarla per più di tre anni dopo l'accertamento sanitario del 2019 e dopo il compimento della maggiore età, generando nel sig. un legittimo affidamento nel fatto che fosse Pt_1 Pt_2 sempre titolare della medesima prestazione. Peraltro, il lunghissimo arco di tempo durante il quale è stata corrisposta l'indennità di accompagnamento legittima l'affidamento nella correttezza del versamento della provvidenza. Sul tema, in un caso analogo, questa Corte d'Appello, con sentenza n. 722/2023 del 26.06.2023, superando il precedente citato dal Giudice di primo grado (CdA Milano n. 622/2022), ha ritenuto che “la perdurante corresponsione della prestazione nel tempo ha quindi, ad avviso del collegio, generato nel beneficiario la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Nello stesso senso va anche evidenziata la natura qualificata e la competenza professionale del soggetto erogatore della prestazione: si tratta di circostanze anch'esse in grado di generare nell'accipiens – persona fisica una fiducia circa la spettanza dell'erogazione” (doc.14 fascicolo di primo grado – CdA Milano, sent. n. 722/2023).
2. Irripetibilità delle somme
[5] Nel caso di specie, i fatti incidenti sulla misura della prestazione sono da ricondurre, in primo luogo, al venir meno del diritto di all'indennità Parte_2 di accompagnamento, come accertato in sede di visita di revisione della Commissione medico-legale del 15.01.2019 (doc.6 fascicolo di primo grado); CP_1 in secondo luogo, la prestazione riconosciuta a decorrere da febbraio 2019, avrebbe dovuto essere revocata a seguito del compimento dei diciotto anni. È evidente che i dati sanitari e anagrafici rilevanti per la modulazione delle prestazioni erogate fossero nella piena disponibilità dell' , tanto che il verbale CP_1 della visita di revisione in oggetto è stato trasmesso al sig. dall'Istituto Pt_1 stesso (se pur non ricevuto da parte ricorrente). Il provvedimento di liquidazione deve ritenersi certamente definitivo, non recando alcun riferimento ad una
“provvisorietà” della liquidazione. Da un lato, il ricorrente faceva legittimamente affidamento sulla conoscenza da parte dell' della situazione sanitaria della figlia, dal momento che i verbali di CP_1 accertamento medico contenenti le variazioni delle prestazioni di cui era titolare sono stati, anzitutto, redatti dal Centro Medico Legale . CP_1
Dall'altro, non essendo entrato in possesso del verbale del 2019 - in cui è stato ridotto il grado di invalidità ed è stato riconosciuto il diritto all'indennità di frequenza invece che all'indennità di accompagnamento - era convinto che
Pt_2 fosse rimasta titolare della medesima prestazione e, quindi, della spettanza del beneficio economico ricevuto. Convinzione, peraltro, rafforzata dal fatto che l' , erroneamente, non ha mai ridotto né revocato l'erogazione dell'indennità CP_1 di accompagnamento attribuita alla figlia, continuando a versarla anche dopo l'accertamento sanitario del 2019 e dopo il compimento della maggiore età di
. Pertanto, tali aspetti hanno legittimato il legittimo affidamento del sig. Pt_2
nella correttezza del versamento. Pt_1
In merito poi all'individuazione della data da cui esigere l'indebito di prestazioni assistenziali, l'appellante rileva che l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo dopo l'emissione di un provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge (e salvo ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento). In sostanza, affinché l' sia legittimato a ripetere somme indebitamente corrisposte, deve CP_1 emettere un provvedimento espresso di revoca o sospensione della prestazione stessa.
Con memoria del 9-1-2025, si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'appello, CP_1 escludendo che, nella specie, si possa configurare un legittimo affidamento del beneficiario della prestazione, atteso che nel verbale del 2018 era riconosciuto espressamente il diritto all'indennità di accompagnamento ( cfr. doc.1 del fascicolo di primo grado), mente nel verbale del 2019 era riconosciuto il diritto all'indennità di frequenza (cfr. doc.3 del fascicolo di primo grado). In ogni caso
[6] nessun rilievo attribuisce la Suprema Corte a Sezioni Unite ad un preteso affidamento del beneficiario dell'indebita erogazione giacchè “la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determina la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta". Ad avviso dell' , l'affidamento deve ritenersi cessato CP_1 dalla data dell'accertamento amministrativo, ancorchè questo sia precedente al formale atto di revoca. Pertanto, se è pacifico ed incontestato che l'appellante ha percepito, a far tempo dal 1.2.2019 al 30.9.2022, l'importo relativo all'indennità di accompagnamento anche se non le spettava e senza nulla obiettare, pur essendo stato notificato il verbale della Commissione medica in data 1.2.2019, da questo discende la piena ripetibilità dell'indebito. Deve pertanto ritenersi irrilevante la circostanza che la revoca sia stata effettuata nel 2022, giacchè ciò che rileva è che, dalla data della visita di verifica che ha sancito l'insussistenza delle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento, la predetta indennità ciò nonostante sia stata indebitamente percepita.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'indebito non fosse dovuto ad una situazione idonea a generare affidamento, nonostante i dati sanitari e anagrafici rilevanti per la modulazione delle prestazioni erogate erano nella piena disponibilità dell' . CP_1
L'appello non è fondato. Il primo Giudice ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi che regolano la materia. I fatti di causa sono incontestati:
-a seguito della visita di primo accertamento in data 14.5.2018 (doc. 1), alla minore , sono stati riconosciuti l'indennità di accompagnamento Parte_2 con visita di revisione entro il mese di febbraio 2019, nonchè i benefici derivanti dal riconoscimento del art. 3, comma 3 della L 104/92, anche questi con data visita di revisione entro il mese di aprile 2019;
-conseguentemente è stata disposta la liquidazione dell'indennità di accompagnamento con provvedimento del 22.6.2018 (doc.2);
-in data 15.01.2019, è stata disposta la visita di Revisione, a seguito della quale non è stata più riconosciuta l'indennità di accompagnamento, ma l'indennità di frequenza (senza revisione), e veniva confermato il riconoscimento dei benefici di cui all' art 3 comma 3 della L 104/92, con revisione da effettuarsi ad aprile 2025.
-il verbale è stato regolarmente notificato all'indirizzo della ricorrente in data
[7] 1.2.2019 (doc.3), essendosi infatti perfezionata la notifica per compiuta giacenza trascorsi 10 giorni dalla data di effettuazione dell'avviso.
-nonostante l'esito della revisione, la minorenne ha continuato a percepire Pt_1
l'importo relativo all'indennità di accompagnamento e non quello, inferiore, spettante a titolo di indennità di frequenza, sino al 30.9.2022;
-quando, in seguito, è divenuta maggiorenne, è stata presentata in Parte_2 data 23.09.2022 un'istanza diretta ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile;
-a seguito della visita disposta in data 16.11.2022 (doc.4) è stata accertata una riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88), con attribuzione di una percentuale invalidante del 75%, con data di Revisione a novembre 2025;
-a detto riconoscimento ha fatto seguito l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza a far tempo dal 1° ottobre 2022 (doc.5);
-successivamente l' ha proceduto alle verifiche programmate a livello CP_1 nazionale dalla Direzione Centrale dell'Istituto volte a rilevare le posizioni in cui vi era incoerenza tra quanto accertato con verbale sanitario e le prestazioni in effettivo pagamento, tra cui è rientrata anche quella di cui si controverte.
A fronte della situazione in fatto come sopra ricostruita, la sentenza impugnata merita di essere confermata per avere, il primo giudice, correttamente applicato l'insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia. La questione sottoposta all'esame del Collegio ha per oggetto la ripetibilità, da parte dell' , di somme erogate a parte appellante in assenza Controparte_2 del requisito sanitario dal 1.2.2019 al 30.9.2022. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con consolidato orientamento, ha affermato che in tema di revoca delle prestazioni assistenziali a favore degli invalidi civili, in caso di inesistenza dei requisiti sanitari, la ripetizione delle somme indebitamente percepite opera dalla data di accertamento del venir meno del requisito, senza che rivesta rilevanza la circostanza che l'Amministrazione non abbia sospeso la relativa erogazione e non abbia proceduto entro il termine indicato alla relativa revoca. Questa Corte (vedi sentenza n. 622/2022 Pres. Rel. nel Per_1 Per_2 decidere analoga controversia, ha richiamato l'ordinanza della Suprema Corte n. 34013/2019, la quale, “riprendendo plurimi precedenti (cfr. Cass. nn. 16260/2003, 20992/2004, 26096/10, 26162/2016)”, ha dato continuità al consolidato principio secondo cui, "Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4 (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998) … deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in
[8] mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta"; si è precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate, ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini … l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini" (così Cass. n. 16260/03)”. In particolare, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 14561/2022, ha, inoltre, precisato che gli effetti della revoca della prestazione di invalidità civile decorrono “dalla data di comunicazione all'interessato del verbale della Commissione medica anche nell'ipotesi in cui detto verbale accerti il venir meno dei requisiti sanitari per il beneficio in godimento, irrilevante la data del successivo provvedimento di revoca da parte dell'ente previdenziale, che ha carattere meramente ricognitivo di effetti già prodotti (cfr. Cass. 11/04/2018 n. 8970 ed ivi le richiamate Cass. n. 26096 del 2010, Cass. n. 392 del 2009, Cass. n. 16260 del 2003, Cass. n. 12759 del 2003, Cass. n. 14590 del 2002 che hanno affermato che la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili produce i suoi effetti, tra cui il diritto della pubblica amministrazione alla ripetizione delle prestazioni indebite, dalla data della visita sanitaria di verifica)”.
Nella fattispecie in esame non si ravvisano i presupposti di “non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta” né gli elementi per configurare una
“situazione idonea a generare l'affidamento” in capo all'appellante che, come si evince dal doc. 5, era anche assistito dal Patronato di fiducia. Peraltro, va evidenziato che la prestazione economica (indennità di accompagnamento) è stata erogata con l'espressa previsione di una revisione, a breve termine.
[9] Ne consegue, quindi, che il beneficiario non poteva fare affidamento sulla definitività dell'erogazione. In particolare, nel Verbale di prima visita si legge: “MINORE DO con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita(L.18/80) -indennità di accompagnamento -Data decorrenza: 16/2/2018” “REVISIONE SI Anno: 2019 Mese: 02” (cfr. doc.1), mentre nel verbale di revisione, oltre a scomparire ogni riferimento all'indennità di accompagnamento (e ai suoi requisiti), riporta chiaramente una valutazione migliorativa dei presupposti sanitari: “MINORE DO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.11871 L.289/90) - indennità di frequenza -Data decorrenza: 15/01 /2019” (cfr. doc. 3) per la quale non è stata più richiesta la visita di revisione. A fronte della valida comunicazione del verbale di revisione, non assume alcuna rilevanza la mancata effettiva conoscenza del contenuto del plico postale. Nella specie, infatti, deve ritenersi applicabile il principio secondo cui l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente recapitato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione. In particolare, per consolidata giurisprudenza, la presunzione di conoscenza (produttiva di effetti legali) si verifica nel momento in cui l'agente postale lascia all'indirizzo del destinatario l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, indipendentemente dai fatti verificatisi successivamente, quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o il compiersi della giacenza. Il mancato ritiro del plico è infatti imputabile al destinatario che, pertanto, non può eccepire alcun impedimento oggettivo.
Risulta, quindi, per tabulas che già dal 2019 l'indennità di accompagnamento non era più riconosciuta in forza del verbale di visita allegato in atti. In sede, infatti, di revisione la Commissione ha riconosciuto il diritto della minorenne all'indennità di frequenza e non più quello all'indennità di accompagnamento, in precedenza riconosciuto, essendo venuti meno i presupposti sanitari. Non è dunque ragionevolmente sostenibile che l'appellante da quella data in avanti potesse ritenere corretta la percezione dell'indennità di accompagnamento oltre a quella di frequenza. In applicazione del richiamato insegnamento della Corte di Cassazione – secondo cui la mancata sospensione dei pagamenti non ha alcuna efficacia in tema di ripetibilità dei ratei - e rilevata la insussistenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti di “non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta” ovvero dei presupposti per configurare una “situazione idonea a generare l'affidamento”, l'appello va rigettato e l'impugnata sentenza integralmente confermata.
[10] Per tutti questi motivi, l'appello dev'essere rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Sussistono giuste ragioni, attesa la particolare complessità della materia, per compensare tra le parti le spese di questo grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. n. 2506/2024 del Tribunale di Milano;
compensa tra le parti le spese del grado;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 23 gennaio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[11]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 2506/2024 del Tribunale di Milano, est. dott.ssa Tosoni, discussa all'udienza collegiale del 23-1- 2025 e promossa
DA in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Balestro, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, corso Italia, n.8
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana Mostacchi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Savarè, n. 1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“a) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 31.08.2022 e della conseguente ripetizione di indebito per tutte le ragioni di cui al ricorso;
b) condannare l' a restituire al ricorrente l'importo di € 16.994,49 ovvero il Controparte_1 diverso importo anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa o comunque ritenuto di giustizia (sulla base delle trattenute effettivamente operate). Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
PER L'APPELLATO:
“in via principale, respingere l'avversa impugnazione, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2506/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. In subordine, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare tenuto il Sig. , in qualità di amministratore di sostegno di , alla restituzione Parte_1 Parte_2
[1] CP all' dell'importo di €. 16.994,49 o della diversa somma ritenuta di giustizia indebitamente percepita a titolo di indennità di accompagnamento. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 14.2.24, , in qualità di amministratore di sostegno di , Parte_1 Parte_2 ha convenuto in giudizio chiedendo a) di accertare e dichiarare l'illegittimità CP_1 del provvedimento del 31.08.2022 e della conseguente ripetizione di indebito per tutte le ragioni di cui al ricorso;
b) di condannare l' Controparte_1
a restituire al ricorrente l'importo di € 16.994,49 ovvero il
[...] diverso importo anche maggiore che dovesse risultare in corso di causa o comunque ritenuto di giustizia (sulla base delle trattenute effettivamente operate). Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. L' si è costituita in giudizio, contestando in fatto ed in diritto la fondatezza CP_1 della domanda avversaria e chiedendone il rigetto. Il Tribunale, con sentenza n. 2506/2024 (est. dott.ssa Tosoni), ha rigettato il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite, sulla base delle seguenti argomentazioni: «nel caso di indebito riconnesso al venir meno dei requisiti sanitari (art. 37, comma 8, legge n. 448 del 1998), come nella fattispecie che ci occupa, è noto come sia possibile ripetere la somma indebitamente percepita dall'accipiens “a decorrere dalla data della visita di verifica” (cfr. Cass., 9 novembre 2018, n. 28771, in motivazione). In particolare la Cassazione., sez. un., 9 maggio 2022, n. 14561 ha coerentemente statuito come: “La necessità di una nuova domanda amministrativa, condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, poi, mal si coordina con l'affermazione che, il termine di decadenza semestrale per la proposizione della domanda giudiziale (di cui al D.L. n. 269 del 2003, citato art. 42, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 326 del 2003) decorra dalla data di comunicazione all'interessato del verbale della Commissione medica anche nell'ipotesi in cui detto verbale accerti il venir meno dei requisiti sanitari per il beneficio in godimento, irrilevante la data del successivo provvedimento di revoca da parte dell'ente previdenziale, che ha carattere meramente ricognitivo di effetti già prodotti (cfr. Cass. 11/04/2018 n. 8970 ed ivi le richiamate Cass. n. 26096 del 2010, Cass. n. 392 del 2009, Cass. n. 16260 del 2003, Cass. n. 12759 del 2003, Cass. n. 14590 del 2002 che hanno affermato che la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili produce i suoi effetti, tra cui il diritto della pubblica amministrazione alla ripetizione delle prestazioni indebite, dalla data della visita sanitaria di verifica)”. Tale arresto di legittimità è stato fatto proprio anche dalla Corte d'appello di Milano con la sent. n. 622 del 2022 che qui si richiama anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 118 disp.stt. c.p.c.. Nel caso di specie, assume valenza altamente significativa proprio il fatto che il provvedimento di indebito sia connesso al venir meno del requisito sanitario e ciò proprio a seguito della visita di revisione 15.1.19. Diversamente poi da quanto
[2] argomentato dalla ricorrente, la mancata sospensione dei pagamenti piuttosto che la revoca della prestazione, come peraltro osservato anche dalla locale Corte d'appello nel precedente appena citato, non rilevano ai fini della ripetibilità dei ratei. La ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera infatti dalla data di accertamento dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro limiti prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto irrispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorchè precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta (Cass. n. 16260 del 29 ottobre 2003)”».
Avverso tale sentenza, con ricorso depositato in data 9-10-2024 ha proposto appello il sig. sulla base dei seguenti motivi: Pt_1
1. Errata motivazione Ad avviso dell'appellante, il Giudice di primo grado ha omesso di considerare i confini di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e l'applicabilità dei principi che regolano l'indebito in materia assistenziale, dando per indiscussa, anzitutto, la ripetibilità delle somme indebitamente percepite e, inoltre, l'esigibilità dell'indebito dalla data di accertamento del venir meno del requisito sanitario. La Suprema Corte ha limitato l'operatività dell'indebito oggettivo in ambito assistenziale, valorizzando il principio dell'affidamento del percipiente (v. Cass. n. 13917/2021, Cass. n. 13223/2020, Cass. n. 15759/2019 e Cass. n. 28771/2018: “le norme limitative della ripetibilità dell'indebito sono preposte alla tutela dell'affidamento in capo all'accipiens”) e, dunque, della non imputabilità allo stesso dell'indebito, limitando la ripetibilità ai soli casi di dolo del percipiente. La Corte chiarisce sia i confini di applicabilità dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., sia la piena applicabilità dei principi che regolano l'indebito alle prestazioni assistenziali, ritenendo che “restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito” (Cass. sent. n. 13917/2021). Detti principi hanno condotto al consolidamento di regole derogatorie al principio generale della ripetibilità delle somme non dovute ex art. 2033 c.c. Tali regole, proprie e specifiche di questo sottosistema, escludono la ripetibilità in presenza di
[3] situazioni di fatto particolari, aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. In tal senso, si era già espressa la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 431/1993, nella quale si afferma che è consolidato “un principio di settore, secondo il quale – in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.) - trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di una situazione di fatto (variamente articolata, ma comunque) avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta”. È l'articolo 38 della Costituzione, prosegue, che
“circoscrive la misura della garanzia costituzionale apprestata al principio di settore in questione – in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto;
che vengono ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetibilità di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
– e nei limiti – della loro destinazione alimentare”. La ricostruzione così operata è stata recentemente confermata dalla Corte Costituzionale, con sentenza 8/2023, chiamata a pronunciarsi sulla questione di incostituzionalità dell'art. 2033 c.c. Respingendo la questione e richiamando l'interpretazione giurisprudenziale della Corte EDU in materia di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, la Corte ha espresso la necessità di operare un bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole. In tal senso, ha ricondotto la tutela dell'affidamento legittimo al diritto di ogni soggetto, persona fisica o giuridica, al rispetto dei suoi beni, nel senso estensivo del termine, e ha richiamato gli indici individuati in sede sovranazionale per valutare la sussistenza di un legittimo affidamento che vada oltre la mera aspettativa di fatto, ovvero:
• l'erogazione di una prestazione a seguito di una domanda presentata dal beneficiario che agisca in buona fede o su spontanea iniziativa delle autorità;
• la provenienza dell'attribuzione da parte di un ente pubblico, sulla base di una decisione adottata all'esito di un procedimento, fondato su una disposizione di legge, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione sia percepita dal beneficiario come fonte della prestazione, individuabile anche nel suo importo;
• la mancanza di una attribuzione manifestamente priva di titolo o basata su semplici errori materiali;
• un'erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria e non a una prestazione isolata o occasionale, per un periodo sufficientemente lungo da far nascere la ragionevole convinzione circa il carattere stabile e definitivo della medesima;
• la mancata previsione di una clausola di riserva di ripetizione.
[4] Il perno della decisione della Corte risiede, dunque, nella clausola di buona fede oggettiva o correttezza, su cui si fonda la possibilità di identificare un affidamento legittimo, suscettibile di rinvenire una tutela. Nel caso di specie, il sig. faceva legittimamente affidamento sulla Pt_1 conoscenza da parte dell' della situazione sanitaria della figlia, dal momento che i verbali CP_1 di accertamento medico contenenti le variazioni delle prestazioni di cui era titolare sono stati, anzitutto, redatti dal Centro Medico Legale . Da ciò si desume che CP_1
l' avesse la conoscenza – o comunque la conoscibilità – dei dati anagrafici e CP_1 sanitari di e dell'ammontare delle relative prestazioni assistenziali Parte_2 per via telematica. Quanto al verbale del 2019, in cui è stato ridotto il grado di invalidità ed è stato riconosciuto il diritto all'indennità di frequenza invece che all'indennità di accompagnamento, il sig. non ne ha mai preso visione, se non a seguito Pt_1 della comunicazione dell'indebito di agosto 2022. Conseguentemente, il sig. era ignaro del fatto che l'erogazione della Pt_1 prestazione avrebbe dovuto cessare con la maggiore età della figlia, dal momento che l'indennità di accompagnamento (di cui era convinto fosse titolare) non è vincolata ad un requisito anagrafico;
peraltro, se anche il sig. avesse Pt_1 tempestivamente visionato il verbale del 2019, non vi avrebbe trovato alcun avvertimento espresso sulla cessazione dell'erogazione dell'indennità di frequenza al compimento dei diciotto anni di . Il primo provvedimento da cui sono Pt_2 stati effettivamente compresi la rimodulazione e il venir meno delle prestazioni è proprio la comunicazione dell'indebito: l' , erroneamente, non ha mai CP_1 ridotto né revocato la prima prestazione attribuita a Parte_2
(accompagnamento), continuando ad erogarla per più di tre anni dopo l'accertamento sanitario del 2019 e dopo il compimento della maggiore età, generando nel sig. un legittimo affidamento nel fatto che fosse Pt_1 Pt_2 sempre titolare della medesima prestazione. Peraltro, il lunghissimo arco di tempo durante il quale è stata corrisposta l'indennità di accompagnamento legittima l'affidamento nella correttezza del versamento della provvidenza. Sul tema, in un caso analogo, questa Corte d'Appello, con sentenza n. 722/2023 del 26.06.2023, superando il precedente citato dal Giudice di primo grado (CdA Milano n. 622/2022), ha ritenuto che “la perdurante corresponsione della prestazione nel tempo ha quindi, ad avviso del collegio, generato nel beneficiario la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Nello stesso senso va anche evidenziata la natura qualificata e la competenza professionale del soggetto erogatore della prestazione: si tratta di circostanze anch'esse in grado di generare nell'accipiens – persona fisica una fiducia circa la spettanza dell'erogazione” (doc.14 fascicolo di primo grado – CdA Milano, sent. n. 722/2023).
2. Irripetibilità delle somme
[5] Nel caso di specie, i fatti incidenti sulla misura della prestazione sono da ricondurre, in primo luogo, al venir meno del diritto di all'indennità Parte_2 di accompagnamento, come accertato in sede di visita di revisione della Commissione medico-legale del 15.01.2019 (doc.6 fascicolo di primo grado); CP_1 in secondo luogo, la prestazione riconosciuta a decorrere da febbraio 2019, avrebbe dovuto essere revocata a seguito del compimento dei diciotto anni. È evidente che i dati sanitari e anagrafici rilevanti per la modulazione delle prestazioni erogate fossero nella piena disponibilità dell' , tanto che il verbale CP_1 della visita di revisione in oggetto è stato trasmesso al sig. dall'Istituto Pt_1 stesso (se pur non ricevuto da parte ricorrente). Il provvedimento di liquidazione deve ritenersi certamente definitivo, non recando alcun riferimento ad una
“provvisorietà” della liquidazione. Da un lato, il ricorrente faceva legittimamente affidamento sulla conoscenza da parte dell' della situazione sanitaria della figlia, dal momento che i verbali di CP_1 accertamento medico contenenti le variazioni delle prestazioni di cui era titolare sono stati, anzitutto, redatti dal Centro Medico Legale . CP_1
Dall'altro, non essendo entrato in possesso del verbale del 2019 - in cui è stato ridotto il grado di invalidità ed è stato riconosciuto il diritto all'indennità di frequenza invece che all'indennità di accompagnamento - era convinto che
Pt_2 fosse rimasta titolare della medesima prestazione e, quindi, della spettanza del beneficio economico ricevuto. Convinzione, peraltro, rafforzata dal fatto che l' , erroneamente, non ha mai ridotto né revocato l'erogazione dell'indennità CP_1 di accompagnamento attribuita alla figlia, continuando a versarla anche dopo l'accertamento sanitario del 2019 e dopo il compimento della maggiore età di
. Pertanto, tali aspetti hanno legittimato il legittimo affidamento del sig. Pt_2
nella correttezza del versamento. Pt_1
In merito poi all'individuazione della data da cui esigere l'indebito di prestazioni assistenziali, l'appellante rileva che l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo dopo l'emissione di un provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge (e salvo ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento). In sostanza, affinché l' sia legittimato a ripetere somme indebitamente corrisposte, deve CP_1 emettere un provvedimento espresso di revoca o sospensione della prestazione stessa.
Con memoria del 9-1-2025, si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'appello, CP_1 escludendo che, nella specie, si possa configurare un legittimo affidamento del beneficiario della prestazione, atteso che nel verbale del 2018 era riconosciuto espressamente il diritto all'indennità di accompagnamento ( cfr. doc.1 del fascicolo di primo grado), mente nel verbale del 2019 era riconosciuto il diritto all'indennità di frequenza (cfr. doc.3 del fascicolo di primo grado). In ogni caso
[6] nessun rilievo attribuisce la Suprema Corte a Sezioni Unite ad un preteso affidamento del beneficiario dell'indebita erogazione giacchè “la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determina la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta". Ad avviso dell' , l'affidamento deve ritenersi cessato CP_1 dalla data dell'accertamento amministrativo, ancorchè questo sia precedente al formale atto di revoca. Pertanto, se è pacifico ed incontestato che l'appellante ha percepito, a far tempo dal 1.2.2019 al 30.9.2022, l'importo relativo all'indennità di accompagnamento anche se non le spettava e senza nulla obiettare, pur essendo stato notificato il verbale della Commissione medica in data 1.2.2019, da questo discende la piena ripetibilità dell'indebito. Deve pertanto ritenersi irrilevante la circostanza che la revoca sia stata effettuata nel 2022, giacchè ciò che rileva è che, dalla data della visita di verifica che ha sancito l'insussistenza delle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento, la predetta indennità ciò nonostante sia stata indebitamente percepita.
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'indebito non fosse dovuto ad una situazione idonea a generare affidamento, nonostante i dati sanitari e anagrafici rilevanti per la modulazione delle prestazioni erogate erano nella piena disponibilità dell' . CP_1
L'appello non è fondato. Il primo Giudice ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi che regolano la materia. I fatti di causa sono incontestati:
-a seguito della visita di primo accertamento in data 14.5.2018 (doc. 1), alla minore , sono stati riconosciuti l'indennità di accompagnamento Parte_2 con visita di revisione entro il mese di febbraio 2019, nonchè i benefici derivanti dal riconoscimento del art. 3, comma 3 della L 104/92, anche questi con data visita di revisione entro il mese di aprile 2019;
-conseguentemente è stata disposta la liquidazione dell'indennità di accompagnamento con provvedimento del 22.6.2018 (doc.2);
-in data 15.01.2019, è stata disposta la visita di Revisione, a seguito della quale non è stata più riconosciuta l'indennità di accompagnamento, ma l'indennità di frequenza (senza revisione), e veniva confermato il riconoscimento dei benefici di cui all' art 3 comma 3 della L 104/92, con revisione da effettuarsi ad aprile 2025.
-il verbale è stato regolarmente notificato all'indirizzo della ricorrente in data
[7] 1.2.2019 (doc.3), essendosi infatti perfezionata la notifica per compiuta giacenza trascorsi 10 giorni dalla data di effettuazione dell'avviso.
-nonostante l'esito della revisione, la minorenne ha continuato a percepire Pt_1
l'importo relativo all'indennità di accompagnamento e non quello, inferiore, spettante a titolo di indennità di frequenza, sino al 30.9.2022;
-quando, in seguito, è divenuta maggiorenne, è stata presentata in Parte_2 data 23.09.2022 un'istanza diretta ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile;
-a seguito della visita disposta in data 16.11.2022 (doc.4) è stata accertata una riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88), con attribuzione di una percentuale invalidante del 75%, con data di Revisione a novembre 2025;
-a detto riconoscimento ha fatto seguito l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza a far tempo dal 1° ottobre 2022 (doc.5);
-successivamente l' ha proceduto alle verifiche programmate a livello CP_1 nazionale dalla Direzione Centrale dell'Istituto volte a rilevare le posizioni in cui vi era incoerenza tra quanto accertato con verbale sanitario e le prestazioni in effettivo pagamento, tra cui è rientrata anche quella di cui si controverte.
A fronte della situazione in fatto come sopra ricostruita, la sentenza impugnata merita di essere confermata per avere, il primo giudice, correttamente applicato l'insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia. La questione sottoposta all'esame del Collegio ha per oggetto la ripetibilità, da parte dell' , di somme erogate a parte appellante in assenza Controparte_2 del requisito sanitario dal 1.2.2019 al 30.9.2022. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con consolidato orientamento, ha affermato che in tema di revoca delle prestazioni assistenziali a favore degli invalidi civili, in caso di inesistenza dei requisiti sanitari, la ripetizione delle somme indebitamente percepite opera dalla data di accertamento del venir meno del requisito, senza che rivesta rilevanza la circostanza che l'Amministrazione non abbia sospeso la relativa erogazione e non abbia proceduto entro il termine indicato alla relativa revoca. Questa Corte (vedi sentenza n. 622/2022 Pres. Rel. nel Per_1 Per_2 decidere analoga controversia, ha richiamato l'ordinanza della Suprema Corte n. 34013/2019, la quale, “riprendendo plurimi precedenti (cfr. Cass. nn. 16260/2003, 20992/2004, 26096/10, 26162/2016)”, ha dato continuità al consolidato principio secondo cui, "Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4 (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998) … deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in
[8] mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta"; si è precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate, ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini … l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini" (così Cass. n. 16260/03)”. In particolare, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 14561/2022, ha, inoltre, precisato che gli effetti della revoca della prestazione di invalidità civile decorrono “dalla data di comunicazione all'interessato del verbale della Commissione medica anche nell'ipotesi in cui detto verbale accerti il venir meno dei requisiti sanitari per il beneficio in godimento, irrilevante la data del successivo provvedimento di revoca da parte dell'ente previdenziale, che ha carattere meramente ricognitivo di effetti già prodotti (cfr. Cass. 11/04/2018 n. 8970 ed ivi le richiamate Cass. n. 26096 del 2010, Cass. n. 392 del 2009, Cass. n. 16260 del 2003, Cass. n. 12759 del 2003, Cass. n. 14590 del 2002 che hanno affermato che la revoca dei benefici assistenziali agli invalidi civili produce i suoi effetti, tra cui il diritto della pubblica amministrazione alla ripetizione delle prestazioni indebite, dalla data della visita sanitaria di verifica)”.
Nella fattispecie in esame non si ravvisano i presupposti di “non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta” né gli elementi per configurare una
“situazione idonea a generare l'affidamento” in capo all'appellante che, come si evince dal doc. 5, era anche assistito dal Patronato di fiducia. Peraltro, va evidenziato che la prestazione economica (indennità di accompagnamento) è stata erogata con l'espressa previsione di una revisione, a breve termine.
[9] Ne consegue, quindi, che il beneficiario non poteva fare affidamento sulla definitività dell'erogazione. In particolare, nel Verbale di prima visita si legge: “MINORE DO con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita(L.18/80) -indennità di accompagnamento -Data decorrenza: 16/2/2018” “REVISIONE SI Anno: 2019 Mese: 02” (cfr. doc.1), mentre nel verbale di revisione, oltre a scomparire ogni riferimento all'indennità di accompagnamento (e ai suoi requisiti), riporta chiaramente una valutazione migliorativa dei presupposti sanitari: “MINORE DO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.11871 L.289/90) - indennità di frequenza -Data decorrenza: 15/01 /2019” (cfr. doc. 3) per la quale non è stata più richiesta la visita di revisione. A fronte della valida comunicazione del verbale di revisione, non assume alcuna rilevanza la mancata effettiva conoscenza del contenuto del plico postale. Nella specie, infatti, deve ritenersi applicabile il principio secondo cui l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente recapitato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prendere cognizione. In particolare, per consolidata giurisprudenza, la presunzione di conoscenza (produttiva di effetti legali) si verifica nel momento in cui l'agente postale lascia all'indirizzo del destinatario l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, indipendentemente dai fatti verificatisi successivamente, quali il momento in cui la lettera sia stata effettivamente ritirata o il compiersi della giacenza. Il mancato ritiro del plico è infatti imputabile al destinatario che, pertanto, non può eccepire alcun impedimento oggettivo.
Risulta, quindi, per tabulas che già dal 2019 l'indennità di accompagnamento non era più riconosciuta in forza del verbale di visita allegato in atti. In sede, infatti, di revisione la Commissione ha riconosciuto il diritto della minorenne all'indennità di frequenza e non più quello all'indennità di accompagnamento, in precedenza riconosciuto, essendo venuti meno i presupposti sanitari. Non è dunque ragionevolmente sostenibile che l'appellante da quella data in avanti potesse ritenere corretta la percezione dell'indennità di accompagnamento oltre a quella di frequenza. In applicazione del richiamato insegnamento della Corte di Cassazione – secondo cui la mancata sospensione dei pagamenti non ha alcuna efficacia in tema di ripetibilità dei ratei - e rilevata la insussistenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti di “non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta” ovvero dei presupposti per configurare una “situazione idonea a generare l'affidamento”, l'appello va rigettato e l'impugnata sentenza integralmente confermata.
[10] Per tutti questi motivi, l'appello dev'essere rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Sussistono giuste ragioni, attesa la particolare complessità della materia, per compensare tra le parti le spese di questo grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. n. 2506/2024 del Tribunale di Milano;
compensa tra le parti le spese del grado;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 23 gennaio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
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