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15 gennaio 1993
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30 ottobre 1993
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4 gennaio 2024
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1 gennaio 2026
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20 febbraio 2026
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Art. 21. Termine per la proposizione del ricorso 1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilita' entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito ((...)) di cui all'articolo 19, comma 1, (( lettere g) e g-bis) )) , puo' essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione ((o di autotutela)) presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non puo' essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione. ((52)) --------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito ((...)) di cui all'articolo 19, comma 1, (( lettere g) e g-bis) )) , puo' essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione ((o di autotutela)) presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non e' prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non puo' essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione. ((52)) --------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".
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- 1. Cittadino Della Georgia Con Debiti In Italia E Cartelle Esattoriali: Cosa Fare E Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 15 novembre 2025 · 5.0326233
[…] D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 – Codice del processo tributario. […]
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- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. II, sentenza 26/08/2025, n. 166Provvedimento: […]Leggi di più...
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