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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/04/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 743/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale Parte_1 C.F._1
alle liti, dall'Avv. Andrea Ruocco;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alle Controparte_1 P.IVA_1
liti, dagli Avv.ti Fernando M. Gabetta e Gianluca Bona;
appellati avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di consegna di documenti;
conclusioni: appellante: “Condannare la Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”;
1 appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Ancona, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e deduzione, ed emessa ogni opportuna pronunzia, confermare la sentenza di primo grado impugnata e così giudicare nel merito: dichiarare cessata la materia del contendere e confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 817/2022 del Tribunale di Fermo, emesso il 20 Dicembre 2022 e notificato all'opponente il 25 Dicembre 2022, per i motivi dedotti in atti o come meglio ritenuto, confermando la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio;
Con vittoria di spese di lite per il presente grado d'appello”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nelle comparse di riposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare superfluo, pertanto, indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. L'unico motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite in carenza del presupposto, secondo la prospettazione difensiva ora in esame, della reciprocità della soccombenza.
Il motivo è infondato.
Come noto, “in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13212 del 15/05/2023; in tal senso, anche
Sentenza della Corte di Cassazione n. 16162 del 18/08/2004).
Tale principio deve essere declinato al caso di specie, come correttamente operato dal Tribunale di Fermo, in ragione dell'infondatezza della pretesa incentrata sulla consegna del contratto di carta di credito, del pari veicolata in via monitoria sebbene l'intermediario finanziario ebbe a consegnare il documento in epoca pregressa al deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c.
2 Al di là della reciprocità della soccombenza, nei termini sopra indicati, e del rilievo del principio della causalità (l'intermediario finanziario è stato indotto ad instaurare il giudizio a cognizione piena, onde impedire il consolidamento di un decreto monitorio veicolante una pretesa restitutoria in parte infondata), devono anche essere valorizzate, ad implementazione della motivazione della sentenza impugnata, le seguenti circostanze. ha consegnato gli estratti conto già in data 6.9.2023 (sì da prestare sostanziale CP_1
acquiescenza, in parte qua, all'altrui pretesa).
Altresì non è emerso alcun elemento volto a fondare il convincimento che l'intermediario non abbia regolarmente consegnato gli estratti conto a nel corso della relazione Parte_1
negoziale e la lite non sarebbe sorta qualora quest'ultimo, agendo con adeguata diligenza, avesse conservato gli estratti conto.
Anche tali considerazioni impongono l'integrale compensazione delle spese del primo grado.
II. L'infondatezza dell'unico motivo conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
III. La regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva, decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori minimi per tutte e tre le fasi.
La controversia è di valore indeterminato e di complessità bassa.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
3 - condanna all'immediato pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.473,00 per compenso oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di , dei presupposti contemplati Parte_1
dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 15.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; alla scadenza del termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 743/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa
DA
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale Parte_1 C.F._1
alle liti, dall'Avv. Andrea Ruocco;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alle Controparte_1 P.IVA_1
liti, dagli Avv.ti Fernando M. Gabetta e Gianluca Bona;
appellati avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di consegna di documenti;
conclusioni: appellante: “Condannare la Società appellata al pagamento delle spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”;
1 appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Ancona, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e deduzione, ed emessa ogni opportuna pronunzia, confermare la sentenza di primo grado impugnata e così giudicare nel merito: dichiarare cessata la materia del contendere e confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 817/2022 del Tribunale di Fermo, emesso il 20 Dicembre 2022 e notificato all'opponente il 25 Dicembre 2022, per i motivi dedotti in atti o come meglio ritenuto, confermando la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio;
Con vittoria di spese di lite per il presente grado d'appello”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nelle comparse di riposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare superfluo, pertanto, indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dell'unico motivo di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
*****
I. L'unico motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite in carenza del presupposto, secondo la prospettazione difensiva ora in esame, della reciprocità della soccombenza.
Il motivo è infondato.
Come noto, “in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13212 del 15/05/2023; in tal senso, anche
Sentenza della Corte di Cassazione n. 16162 del 18/08/2004).
Tale principio deve essere declinato al caso di specie, come correttamente operato dal Tribunale di Fermo, in ragione dell'infondatezza della pretesa incentrata sulla consegna del contratto di carta di credito, del pari veicolata in via monitoria sebbene l'intermediario finanziario ebbe a consegnare il documento in epoca pregressa al deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c.
2 Al di là della reciprocità della soccombenza, nei termini sopra indicati, e del rilievo del principio della causalità (l'intermediario finanziario è stato indotto ad instaurare il giudizio a cognizione piena, onde impedire il consolidamento di un decreto monitorio veicolante una pretesa restitutoria in parte infondata), devono anche essere valorizzate, ad implementazione della motivazione della sentenza impugnata, le seguenti circostanze. ha consegnato gli estratti conto già in data 6.9.2023 (sì da prestare sostanziale CP_1
acquiescenza, in parte qua, all'altrui pretesa).
Altresì non è emerso alcun elemento volto a fondare il convincimento che l'intermediario non abbia regolarmente consegnato gli estratti conto a nel corso della relazione Parte_1
negoziale e la lite non sarebbe sorta qualora quest'ultimo, agendo con adeguata diligenza, avesse conservato gli estratti conto.
Anche tali considerazioni impongono l'integrale compensazione delle spese del primo grado.
II. L'infondatezza dell'unico motivo conduce al rigetto dell'appello e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
III. La regolamentazione delle spese del presente grado deve avvenire in ragione della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a giustificare ipotesi di compensazione integrale o parziale.
La difesa di parte appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva, decisionale.
In ragione dell'impegno effettivamente profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori minimi per tutte e tre le fasi.
La controversia è di valore indeterminato e di complessità bassa.
L'esito dell'appello evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
3 - condanna all'immediato pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.473,00 per compenso oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di , dei presupposti contemplati Parte_1
dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
Ancona, 15.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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