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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/04/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 866/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso cumulativo di separazione e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio depositato il 23/02/2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione di nuove difensore, dall'avv. Lorenza Secoli (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata con foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Michela Sabatini (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso il suo studio in Treviso;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 15/04/2025
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 866/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data 07/09/2019 contraeva Parte_1
matrimonio con in Romania;
che la vita coniugale si svolgeva prevalentemente in Controparte_1
Italia; che dall'unione nasceva a Conegliano la figlia in data 26/08/2020; che i rapporti tra le Per_1
parti, inizialmente improntati al reciproco rispetto, si deterioravano gravemente tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che a nulla erano valsi i tentativi di giungere ad una definizione consensuale della separazione.
Esposte ampiamente le vicende familiari, nonché le rispettive situazioni personali e patrimoniali chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Si costituiva il resistente con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 08/05/2024, sostanzialmente aderendo alla domanda di separazione ma contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente, in quanto non corrispondente al vero.
Ribadita quindi l'infondatezza delle ragioni a sostegno della domanda avversaria, esponeva la propria versione e rassegnava le proprie conclusioni.
Richiesto un rinvio alla prima udienza del 20/06/2024, alla successiva udienza di comparizione delle parti, differita al 10/07/2024, erano presenti i procuratori e le parti in persona.
Esperito tentativo di conciliazione che dava esito negativo, il Giudice proponeva alle parti i provvedimenti provvisori, che venivano accettati dalle parti.
Disposta quindi la regolamentazione provvisoria, su richiesta del resistente, il Giudice ammetteva consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali delle parti.
In seguito al giuramento del nominato CTU, il Giudice, sospese tuttavia le operazioni peritali atteso lo stato di detenzione del resistente che non consentiva la presenza del medesimo, disponeva la comparizione delle parti all'udienza del 21/01/2025, all'esito della quale – revocato l'incarico al
CTU – veniva fissata ulteriore udienza per tentativo di conciliazione.
Infine, alla successiva udienza del 15/04/2025, dato atto che il resistente si trovava ancora in condizione di restrizione, le parti rassegnavano conclusioni congiunte.
Pertanto, il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla domanda di separazione
1.1 Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo la ricorrente nata in [...] e il resistente in Romania – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del Giudice adito e della eventuale conseguente legge applicabile.
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 866/2024 Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi. Dagli atti emerge infatti che la famiglia ha risieduto in Conegliano, dapprima alla Via Fabio Filzi n. 39 e successivamente in
Viale Ventiquattro Maggio n. 11.
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3, lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
25/06/2019, applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo in data
23/02/2024 e quindi successivamente all'01/08/2022, data di entrata in vigore del predetto
Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21/06/2012, trova applicazione il Regolamento (UE) n.
1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti, deve applicarsi la legge italiana ex art. 8, lett. d), del predetto regolamento in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
1.2 Tanto preliminarmente premesso, nel merito, la domanda avanzata dalla ricorrente – al quale il resistente non si opposto – e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione prodotta appare infatti evidente che la comunione materiale e morale è venuta meno ormai da tempo e anzi le parti hanno già cessato la convivenza da diverso tempo, a far data dal 27/09/2023 allorquando la ricorrente decideva di lasciare l'abitazione familiare.
La domanda di separazione deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
1.3 Considerato, infine, che le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza, al fine di provvedere sulla domanda di divorzio una volta decorso il termine previsto dalla legge, pari a 12 mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i coniugi nata in [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] - ROMANIA il 26/03/1995, matrimonio contratto il Controparte_1
07/09/2019 a Cisnădie - Romania alle seguenti condizioni:
1- autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2- stabilisce, in ragione dell'attuale stato di detenzione in carcere del padre, che la signora
[...]
eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla figlia , Pt_1 Persona_2
assumendo tutte le decisioni di interesse;
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 866/2024 3- stabilisce ai fini anagrafici e come collocamento principale, che sia iscritta Persona_2 nell'abitazione ove attualmente vive con la madre;
4- a partire da quando il padre cesserà lo stato di detenzione in carcere, lo stesso a Controparte_1
fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18.00 sino al lunedì ore 18.00, potrà trattenere la figlia presso la sua abitazione in Conegliano;
i genitori si alterneranno per effettuare la consegna e la ripresa della bambina;
5- il padre corrisponderà alla madre un assegno mensile di euro 350 mensili per il mantenimento della minore con decorrenza dal luglio 2024; le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori in misura paritaria;
6- per le vacanze estive, la bambina trascorrerà con il padre 15 giorni anche non consecutivi Per_1
da concordare con la madre;
7- l'assegno unico erogato dall'INPS sarà percepito integralmente dalla mamma ed il papà si impegna a formalizzare la rinuncia, qualora non già eseguita;
8- spese di causa compensate.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria attesa la contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Stante la mancata trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio non occorre venga ordinata la trasmissione della presente sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello
Stato Civile competente per le annotazioni e le altre incombenze di cui all'art. 69, DPR 396/00, ordinamento Stato civile.
Così deciso in Treviso, 17/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 866/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 866/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso con ricorso cumulativo di separazione e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio depositato il 23/02/2024 da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione di nuove difensore, dall'avv. Lorenza Secoli (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata con foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Michela Sabatini (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso il suo studio in Treviso;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 15/04/2025
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 866/2024 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che in data 07/09/2019 contraeva Parte_1
matrimonio con in Romania;
che la vita coniugale si svolgeva prevalentemente in Controparte_1
Italia; che dall'unione nasceva a Conegliano la figlia in data 26/08/2020; che i rapporti tra le Per_1
parti, inizialmente improntati al reciproco rispetto, si deterioravano gravemente tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che a nulla erano valsi i tentativi di giungere ad una definizione consensuale della separazione.
Esposte ampiamente le vicende familiari, nonché le rispettive situazioni personali e patrimoniali chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Si costituiva il resistente con comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico in data 08/05/2024, sostanzialmente aderendo alla domanda di separazione ma contestando la ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente, in quanto non corrispondente al vero.
Ribadita quindi l'infondatezza delle ragioni a sostegno della domanda avversaria, esponeva la propria versione e rassegnava le proprie conclusioni.
Richiesto un rinvio alla prima udienza del 20/06/2024, alla successiva udienza di comparizione delle parti, differita al 10/07/2024, erano presenti i procuratori e le parti in persona.
Esperito tentativo di conciliazione che dava esito negativo, il Giudice proponeva alle parti i provvedimenti provvisori, che venivano accettati dalle parti.
Disposta quindi la regolamentazione provvisoria, su richiesta del resistente, il Giudice ammetteva consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali delle parti.
In seguito al giuramento del nominato CTU, il Giudice, sospese tuttavia le operazioni peritali atteso lo stato di detenzione del resistente che non consentiva la presenza del medesimo, disponeva la comparizione delle parti all'udienza del 21/01/2025, all'esito della quale – revocato l'incarico al
CTU – veniva fissata ulteriore udienza per tentativo di conciliazione.
Infine, alla successiva udienza del 15/04/2025, dato atto che il resistente si trovava ancora in condizione di restrizione, le parti rassegnavano conclusioni congiunte.
Pertanto, il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla domanda di separazione
1.1 Rilevato che emergono profili di internazionalità – essendo la ricorrente nata in [...] e il resistente in Romania – si impone innanzitutto una preliminare analisi circa la sussistenza di giurisdizione del Giudice adito e della eventuale conseguente legge applicabile.
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 866/2024 Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi. Dagli atti emerge infatti che la famiglia ha risieduto in Conegliano, dapprima alla Via Fabio Filzi n. 39 e successivamente in
Viale Ventiquattro Maggio n. 11.
Sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 3, lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111 del
25/06/2019, applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo in data
23/02/2024 e quindi successivamente all'01/08/2022, data di entrata in vigore del predetto
Regolamento.
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21/06/2012, trova applicazione il Regolamento (UE) n.
1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti, deve applicarsi la legge italiana ex art. 8, lett. d), del predetto regolamento in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale.
1.2 Tanto preliminarmente premesso, nel merito, la domanda avanzata dalla ricorrente – al quale il resistente non si opposto – e la constatata presenza dei requisiti normativamente richiesti per tale pronuncia, impone l'accoglimento della domanda.
Dalla documentazione prodotta appare infatti evidente che la comunione materiale e morale è venuta meno ormai da tempo e anzi le parti hanno già cessato la convivenza da diverso tempo, a far data dal 27/09/2023 allorquando la ricorrente decideva di lasciare l'abitazione familiare.
La domanda di separazione deve quindi essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1., cod. civ. per procedere alla pronuncia di separazione giudiziale.
1.3 Considerato, infine, che le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di scioglimento del matrimonio, si rende necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza, al fine di provvedere sulla domanda di divorzio una volta decorso il termine previsto dalla legge, pari a 12 mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale in caso di separazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra i coniugi nata in [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] - ROMANIA il 26/03/1995, matrimonio contratto il Controparte_1
07/09/2019 a Cisnădie - Romania alle seguenti condizioni:
1- autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2- stabilisce, in ragione dell'attuale stato di detenzione in carcere del padre, che la signora
[...]
eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla figlia , Pt_1 Persona_2
assumendo tutte le decisioni di interesse;
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3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 866/2024 3- stabilisce ai fini anagrafici e come collocamento principale, che sia iscritta Persona_2 nell'abitazione ove attualmente vive con la madre;
4- a partire da quando il padre cesserà lo stato di detenzione in carcere, lo stesso a Controparte_1
fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18.00 sino al lunedì ore 18.00, potrà trattenere la figlia presso la sua abitazione in Conegliano;
i genitori si alterneranno per effettuare la consegna e la ripresa della bambina;
5- il padre corrisponderà alla madre un assegno mensile di euro 350 mensili per il mantenimento della minore con decorrenza dal luglio 2024; le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori in misura paritaria;
6- per le vacanze estive, la bambina trascorrerà con il padre 15 giorni anche non consecutivi Per_1
da concordare con la madre;
7- l'assegno unico erogato dall'INPS sarà percepito integralmente dalla mamma ed il papà si impegna a formalizzare la rinuncia, qualora non già eseguita;
8- spese di causa compensate.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria attesa la contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Stante la mancata trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio non occorre venga ordinata la trasmissione della presente sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello
Stato Civile competente per le annotazioni e le altre incombenze di cui all'art. 69, DPR 396/00, ordinamento Stato civile.
Così deciso in Treviso, 17/04/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 866/2024