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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/10/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1983/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, alla udienza del 24.09.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1983/2019 R.G.L. TRA
, C.F.: , nata a [...] il [...], rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta mandato, dall'avv. Antonio Bisignani, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Vito CP_1 P.IVA_1 iusta procura generale alle liti, ed elettiv iliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare necessario riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. Con ricorso depositato in data 02.08.2019, ha adito il Giudice del Parte_1 Lavoro del Tribunale di Lagonegro al fine di vedersi rattamento pensionistico anticipato ex art. 1, comma 8, D. Lgs. N. 503/1992, deducendo di aver presentato, in data 11.06.2018, apposita istanza alla competente sede rigettata per insussistenza del requisito CP_1 sanitario. Seguiva, dunque, il prescritto iter amminist conclusosi con un nuovo rigetto da parte dell'Ente. Pertanto, con il ricorso in oggetto, l'epigrafata ricorrente ha dedotto di trovarsi nelle condizioni socio - economiche per aver diritto alla prestazione richiesta in quanto, sin dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa, affetta da gravi patologie che determinano uno stato di invalidità pari o superiore all'80%. Ha, dunque, concluso chiedendo, previo esperimento di Ctu medico-legale, l'accertamento di un grado di invalidità pari o superiore all'80%, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire la pensione di vecchiaia anticipata dalla domanda amministrativa o, in subordine, dalla data determinata dalla TU, con condanna dell al CP_1 pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali, il tutto con vittoria di da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' ha confermato il giudizio reso in fase CP_1 amministrativa, contestando l'asserita sussistenza, in ll'istante, del requisito sanitario utile al riconoscimento di quanto richiesto;
pertanto, ha concluso insistendo per il rigetto del ricorso. Esaminati gli atti, è stata disposta la TU medico legale con conferimento dell'incarico al dott. il quale ha provveduto al deposito dell'elaborato definitivo in data 27.09.2021. Persona_1 La causa ha, poi, subito rinvii sia a causa dell'esorbitante carico di ruolo sia al fine di verificare l'eventuale intervenuto pensionamento – nelle more del giudizio – dell'istante, nonché al fine di acquisire l'attestazione contributiva certificata. Esaurita l'istruttoria, la scrivente, che sostituisce la dott.ssa CRISCI sul ruolo giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, decide la causa alla udienza del 24.09.2025, come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento nei limiti di seguito esposti. L'art. 1 del d.lgs. 503/1992 cit., recante disposizioni in materia di “età per il pensionamento di vecchiaia”, così dispone:
“1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata;
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65 anno;
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma
2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.
5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”. La Corte Costituzionale, con sentenza 6 maggio 1997, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma della disposizione in commento, nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio della facoltà di opzione non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.
2.1. Ferma restando la sussistenza del requisito contributivo, non contestata dall e CP_1 comprovata dall'estratto conto assicurativo versato agli atti, che attesta il versamento da pa la ricorrente di un numero di contributi settimanali superiore al minimo previsto (1065), occorre, altresì, verificare se, nel caso di specie, può ritenersi integrato il requisito sanitario richiesto dall'art. 1, comma 8, cit. Tale requisito ricorre quando l'invalidità non sia inferiore all'80%. A tal riguardo, l'incaricato Consulente, dott. all'esito dell'esame obiettivo e della valutazione Per_1 della documentazione sanitaria versata in att iscontrato in capo all'istante la sussistenza delle seguenti patologie: “Miocardiopatia sclero-ipertensiva con disfunzione diastolica FE =38%, IT e aortosclerosi in
Pag. 2 di 6 terapia farmacologica, artrosi polidistrettuale in particolare spondilouncartrosi cervicale e lombare con protrusioni discali multiple, spondilolistesi L4 su L5 e scoliosi dorsolombare sx convessa, PSO bilaterale, esiti di STC bilaterale, coxartrosi e gonartrosi bilaterale, artrosi piede e alluce valgo bilaterale, sindrome menieriforme con ipoacusia neurosensoriale bilaterale, disturbo depressivo e d'ansia in terapia farmacologica, cataratta in OO e angiosclerosi con deficit visivo, incontinenza urinaria da sforzo, MERG grado A, ernia iatale da scivolamento, gastrite cronica erosiva, diverticolosi del colon.” Premesso ciò, il Ctu ha evidenziato quanto segue:
“1- la periziata è affetta da cardiopatia ipertensiva con IT (…) Nel caso in esame è una cardiopatia ipertensiva in terza classe NHYA e l'ecocardio del 03.04.21 reperta una IVS con moderata/severa disfunzione diastolica del VS e FE = 38%, con associata insufficienza tricuspidale 2+/4+, aortosclerosi di grado lieve 1+/4+. Nel DM/92 non è tabellata la cardiopatia ipertensiva, in altri barèmes alla forma con moderato impegno cardiaco e in terapia farmacologica si applica una p.i. dal 31% al 50%, nel caso in esame del 40%. Nel DM/92 le valvulopatie sono tabellate con l'insufficienza cardiaca a seconda della classe NHYA (I lieve- IV gravissima). (…) In altri baremes le valvulopatie sono tabellate a seconda del grado di gravità con le seguenti p.i.:
• di grado severo p.i. 71%-80%
• grado moderato/severo p.i. 51%-70%
• grado lieve- moderato p.i. 34%-50% Alla valvulopatia di grado moderato (IT)si attribuisce una p.i. dal 34% al 50% cod. ICD 424 classe II, nel caso in esame del 40%. Essendo patologie concorrenti abbiamo una p.i. complessiva del 72%.
2- la periziata è affetta da artrosi polidistrettuale in particolare:
• scoliosi dorsolombare sx convessa
• spondiloartrosi cervicale e lombosacrale con discopatie multiple e spondilolistesi di L4 su L5
• coxartrosi bilaterale con limitazione funzionale ai gradi medi
• gonartrosi bilateralecon limitazione funzionale ai gradi medio-estremi
• esiti di STC bilaterale
• periartrite scapolo-omerale bilaterale L'artrosi è una malattia cronica, degenerativa ad evoluzione in senso peggiorativo, invalidante, che risente molto della tipologia lavorativa e dei fattori climatici. Il BMI (h 150 cm e peso 68 kg) = 30,9 obesità lieve. L'esame clinico e le indagini strumentali (radiografie) documentano la presenza del quadro patologico osteoarticolare. Nel DM/92 l'artrosi è tabellata come complicanza dell'obesità e con BMI tra 35 e 40 si attribuisce una p.i. dal 31% al 40% cod. 7105. Effettuando la proporzione abbiamo una p.i. del 21%.
3- la periziata è affetta da disturbo depressivo misto (…) La visita psichiatrica del 21.06.19 certifica soltanto la depressione reattiva ma non la definizione del grado di gravità del disturbo. È in terapia farmacologica con ansioliti e antidepressivi. Nel DM/92 è riportata la sindrome depressiva reattiva di tipo lieve cui si applica una p.i. del 10% cod. 2204 e al disturbo d'ansia del 15% cod. 2207. Essendo patologie concorrenti la p.i. totale è del 24%.
4- la periziata è affetta da ipoacusia neurosensoriale bilaterale L'esame audiogramma allegato alla visita ORL del 09.04.21 reperta una ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Secondo la tabella dei deficit uditivi allegata al DM/92, calcolando la somma delle perdite uditive in dB per le frequenze 500- 1000-2000 Hz, abbiamo a sx orecchio peggiore = 135 e a dx = 135 con p.i. del 18%
5- la periziata è affetta da cataratta in OO (…) La visita oculistica del 19.06.19 certifica una sclerosi del cristallino in OO opacità corticali in evoluzione con angiosclerosi retinica e distrofia, con AVC in OO = 7/10. Utilizzando la tabella per la valutazione dei deficit binoculari del DM/92 nel caso in esame abbiamo unap.i. del 3%.
6- la periziata è affetta da incontinenza urinaria da sforzo La periziata è stata sottoposta il 12.04.19 ad intervento chirurgico di sospensione uretrale con sling per incontinenza urinaria da sforzo. Nel DM/92 non è tabellata, in altri barèmes alla incontinenza urinaria iniziale da sforzo si applica una p.i. del 10%.
7- la periziata è affetta da diverticolosi del colon
Pag. 3 di 6 (…) Nel caso in esame, agli atti è allegata una colonscopia del 11.09.18 che reperta una mucosa interrotta da numerosi osti diverticolari a piccolo e medio calibro del colon sinistro-sigma (diagnosi di diverticolosi colica e congestione emorroidaria). Non viene specificato il numero dei diverticoli. Inoltre è affetta da MERG grado A con ernia iatale da scivolamento (p.i. del 10% ICD 530.1) e gastrite cronica erosiva, malattia non invalidante ed emendabile con terapia dietetica, medica. Nel complesso le patologie croniche invalidanti riscontrate, considerando anche il lavoro di bracciante agricola, comportano una invalidità con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 85% a partire dalla visita cardiologica del 03.04.21.”
Pertanto, ha concluso riconoscendo l'istante invalida nella misura dell'85% “A partire dalla data della visita cardiologica del 03.04.21” precisando di aver dovuto ancorare la decorrenza alla predetta certificazione medica per la mancanza, in atti, del mod. SS4, per cui non è stato “possibile stabilire se le patologie diagnosticate fossero tutte presenti all'epoca della visita medica dell A partire dalla data della visita CP_1 cardiologica del 03.04.21 esse comportano un'invalidità totale e permanente zione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini nella misura dell'85% con diritto al riconoscimento della pensione di vecchiaia. (art.1 L.503/92)”.
2.2. Circa la decorrenza individuata, va altresì richiamata la recente pronuncia Cassazione civile, sez. lav., 14/08/2023 n. 24617 Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi – oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d. lgs. N. 503 del 1992 -; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (c.d. finestra) individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione. Con ordinanza n. 2382 del 03/02/2020, la Cassazione ha confermato l'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione dell'applicabilità delle c.d. finestre mobili (di cui al D.L. n. 78/del 2010, art. 12 convertito in L. n. 122 del 2010) alle pensioni di vecchiaia anticipata ex D. Lgs. N. 503 del 1992, così argomentando: (tra le tante Cass. nn. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018, 29191/2018) perché, la disposizione dell'art. 12, comma 1 - per motivi letterali, logici e sistematici individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei “soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato, secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che 'negli altri casi' maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia 'alle età previste dagli specifici ordinamenti' “ È sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che se rientrano nell'ampio disposto (“… previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi”) utilizzato, invia residuale, da legislatore nello stesso art. 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed invia generale dall'art. 1, comma 5 della legge 247/2007). Va pure considerato che nessun argomento contrario all'interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma RO (L. n. 214/2011, di conversione del D.L. 201/2011) che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12 del D.L. n. 78/ del 2010 esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11 - assoggettati dalla stessa data ai requisiti più gravosi rispetto al passato per l'accesso al pensionamento - tra i quali non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l'accesso a pensione. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato art. 1, comma 8 del decreto legislativo n. 503/1992), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui all'art. 12 D.L. n. 78/2010. La stessa considerazione vale pertanto anche su quanto sostenuto in proposito dalla circolare n. 35 del 2012, la quale, illustrando la medesima legge 201/2011, ha infatti CP_1 affermato che “nulla è to in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non
Pag. 4 di 6 inferiore all'80%. Tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma RO modificato la disciplina dell'accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
ciò comporta che anche dopo la legge RO le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione. Occorre inoltre ribadire che, ad avviso del Collegio, non vengono qui in rilievo principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D'altra parte si tratta di scelte che, come già detto virgola non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con l'art. 1, comma 8 del decreto legislativo n. 503/1992; che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto virgola non comporta necessariamente l'abbandono posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della “finestra”, dato che in tale periodo l'assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare;
ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa. Le stesse considerazioni di rilievo costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla c.d. legge RO n. 211/2011, dovendosi escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, assunto come tertium comparationis, qui il sistema delle finestre, come già detto, non si applica. E ciò perché la regolamentazione dell'accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i primi sono stati invece alzati dalla legge RO cit., i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore e l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia siccome fissato dall'art. 1, comma 8 D.Lgs 503/1992.>> Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, la decorrenza della prestazione va differita, in quanto, come ampiamente argomentato dalla Suprema Corte, in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle c.d. “finestre” previsto dall'art 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv. con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto sessantacinque anni per gli uomini e a sessant'anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”. La ricorrente ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata soltanto dal 03.04.2022, ossia dopo 12 mesi dalla maturazione del requisito sanitario.
2.3. Tenuto conto dell'PE TU (la cui relazione va qui integralmente richiamata e deve intendersi trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento) le cui conclusioni sono ritenute complessivamente esaurienti, adeguatamente argomentate e immuni da vizi logici, quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo Giudice, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art 1, comma 8, d. Lgs. 30.12.1992, n. 503, nei limiti di cui innanzi.
3. Le spese processuali devono essere compensate tra le parti, in ragione della decorrenza del diritto alla prestazione invocata da data successiva al deposito del ricorso giurisdizionale (anche l'accertamento del requisito sanitario ha decorrenza successiva non solo alla domanda amministrativa, ma anche a quella giudiziale); le spese della consulenza tecnica d'Ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa – devono essere poste a carico dell in ragione della sua CP_1 prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Pag. 5 di 6 1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente, , alla pensione Parte_1 anticipata di vecchiaia al realizzarsi dei requisit e, comunque, CP_ successivamente all'APRILE 2022 e condanna l alla erogazione dei ratei della predetta pensione in favore della ricorrente, oltre accesso e per legge;
2. compensa le spese di lite tra le parti;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'Ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell CP_1 Lagonegro, 20.10.2025 Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, alla udienza del 24.09.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1983/2019 R.G.L. TRA
, C.F.: , nata a [...] il [...], rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta mandato, dall'avv. Antonio Bisignani, con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Vito CP_1 P.IVA_1 iusta procura generale alle liti, ed elettiv iliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare necessario riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. Con ricorso depositato in data 02.08.2019, ha adito il Giudice del Parte_1 Lavoro del Tribunale di Lagonegro al fine di vedersi rattamento pensionistico anticipato ex art. 1, comma 8, D. Lgs. N. 503/1992, deducendo di aver presentato, in data 11.06.2018, apposita istanza alla competente sede rigettata per insussistenza del requisito CP_1 sanitario. Seguiva, dunque, il prescritto iter amminist conclusosi con un nuovo rigetto da parte dell'Ente. Pertanto, con il ricorso in oggetto, l'epigrafata ricorrente ha dedotto di trovarsi nelle condizioni socio - economiche per aver diritto alla prestazione richiesta in quanto, sin dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa, affetta da gravi patologie che determinano uno stato di invalidità pari o superiore all'80%. Ha, dunque, concluso chiedendo, previo esperimento di Ctu medico-legale, l'accertamento di un grado di invalidità pari o superiore all'80%, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire la pensione di vecchiaia anticipata dalla domanda amministrativa o, in subordine, dalla data determinata dalla TU, con condanna dell al CP_1 pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre interessi legali, il tutto con vittoria di da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' ha confermato il giudizio reso in fase CP_1 amministrativa, contestando l'asserita sussistenza, in ll'istante, del requisito sanitario utile al riconoscimento di quanto richiesto;
pertanto, ha concluso insistendo per il rigetto del ricorso. Esaminati gli atti, è stata disposta la TU medico legale con conferimento dell'incarico al dott. il quale ha provveduto al deposito dell'elaborato definitivo in data 27.09.2021. Persona_1 La causa ha, poi, subito rinvii sia a causa dell'esorbitante carico di ruolo sia al fine di verificare l'eventuale intervenuto pensionamento – nelle more del giudizio – dell'istante, nonché al fine di acquisire l'attestazione contributiva certificata. Esaurita l'istruttoria, la scrivente, che sostituisce la dott.ssa CRISCI sul ruolo giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, decide la causa alla udienza del 24.09.2025, come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento nei limiti di seguito esposti. L'art. 1 del d.lgs. 503/1992 cit., recante disposizioni in materia di “età per il pensionamento di vecchiaia”, così dispone:
“1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata;
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65 anno;
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma
2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati.
3. La percentuale annua di commisurazione della pensione per ogni anno di anzianità contributiva acquisita per effetto di opzione esercitata ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini della permanenza in servizio oltre le età di cui al comma 1, è incrementata di un punto percentuale fino al compimento del 60° anno di età per le donne e 65° per gli uomini e di mezzo punto percentuale negli altri casi, anche in deroga all'articolo 11, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153. Gli incentivi indicati sono attribuiti, comunque, fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile. Per gli anni successivi viene riconosciuta la maggiorazione della pensione di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
4. Le percentuali annue di rendimento attribuite ai sensi del comma 3 restano acquisite indipendentemente dalla successiva applicazione dell'elevazione del requisito di età prevista dal comma 1.
5. Il trattamento pensionistico derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 non può comunque superare l'importo della retribuzione pensionabile prevista dai singoli ordinamenti.
6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti.
7. Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”. La Corte Costituzionale, con sentenza 6 maggio 1997, n. 117, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma della disposizione in commento, nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio della facoltà di opzione non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo.
2.1. Ferma restando la sussistenza del requisito contributivo, non contestata dall e CP_1 comprovata dall'estratto conto assicurativo versato agli atti, che attesta il versamento da pa la ricorrente di un numero di contributi settimanali superiore al minimo previsto (1065), occorre, altresì, verificare se, nel caso di specie, può ritenersi integrato il requisito sanitario richiesto dall'art. 1, comma 8, cit. Tale requisito ricorre quando l'invalidità non sia inferiore all'80%. A tal riguardo, l'incaricato Consulente, dott. all'esito dell'esame obiettivo e della valutazione Per_1 della documentazione sanitaria versata in att iscontrato in capo all'istante la sussistenza delle seguenti patologie: “Miocardiopatia sclero-ipertensiva con disfunzione diastolica FE =38%, IT e aortosclerosi in
Pag. 2 di 6 terapia farmacologica, artrosi polidistrettuale in particolare spondilouncartrosi cervicale e lombare con protrusioni discali multiple, spondilolistesi L4 su L5 e scoliosi dorsolombare sx convessa, PSO bilaterale, esiti di STC bilaterale, coxartrosi e gonartrosi bilaterale, artrosi piede e alluce valgo bilaterale, sindrome menieriforme con ipoacusia neurosensoriale bilaterale, disturbo depressivo e d'ansia in terapia farmacologica, cataratta in OO e angiosclerosi con deficit visivo, incontinenza urinaria da sforzo, MERG grado A, ernia iatale da scivolamento, gastrite cronica erosiva, diverticolosi del colon.” Premesso ciò, il Ctu ha evidenziato quanto segue:
“1- la periziata è affetta da cardiopatia ipertensiva con IT (…) Nel caso in esame è una cardiopatia ipertensiva in terza classe NHYA e l'ecocardio del 03.04.21 reperta una IVS con moderata/severa disfunzione diastolica del VS e FE = 38%, con associata insufficienza tricuspidale 2+/4+, aortosclerosi di grado lieve 1+/4+. Nel DM/92 non è tabellata la cardiopatia ipertensiva, in altri barèmes alla forma con moderato impegno cardiaco e in terapia farmacologica si applica una p.i. dal 31% al 50%, nel caso in esame del 40%. Nel DM/92 le valvulopatie sono tabellate con l'insufficienza cardiaca a seconda della classe NHYA (I lieve- IV gravissima). (…) In altri baremes le valvulopatie sono tabellate a seconda del grado di gravità con le seguenti p.i.:
• di grado severo p.i. 71%-80%
• grado moderato/severo p.i. 51%-70%
• grado lieve- moderato p.i. 34%-50% Alla valvulopatia di grado moderato (IT)si attribuisce una p.i. dal 34% al 50% cod. ICD 424 classe II, nel caso in esame del 40%. Essendo patologie concorrenti abbiamo una p.i. complessiva del 72%.
2- la periziata è affetta da artrosi polidistrettuale in particolare:
• scoliosi dorsolombare sx convessa
• spondiloartrosi cervicale e lombosacrale con discopatie multiple e spondilolistesi di L4 su L5
• coxartrosi bilaterale con limitazione funzionale ai gradi medi
• gonartrosi bilateralecon limitazione funzionale ai gradi medio-estremi
• esiti di STC bilaterale
• periartrite scapolo-omerale bilaterale L'artrosi è una malattia cronica, degenerativa ad evoluzione in senso peggiorativo, invalidante, che risente molto della tipologia lavorativa e dei fattori climatici. Il BMI (h 150 cm e peso 68 kg) = 30,9 obesità lieve. L'esame clinico e le indagini strumentali (radiografie) documentano la presenza del quadro patologico osteoarticolare. Nel DM/92 l'artrosi è tabellata come complicanza dell'obesità e con BMI tra 35 e 40 si attribuisce una p.i. dal 31% al 40% cod. 7105. Effettuando la proporzione abbiamo una p.i. del 21%.
3- la periziata è affetta da disturbo depressivo misto (…) La visita psichiatrica del 21.06.19 certifica soltanto la depressione reattiva ma non la definizione del grado di gravità del disturbo. È in terapia farmacologica con ansioliti e antidepressivi. Nel DM/92 è riportata la sindrome depressiva reattiva di tipo lieve cui si applica una p.i. del 10% cod. 2204 e al disturbo d'ansia del 15% cod. 2207. Essendo patologie concorrenti la p.i. totale è del 24%.
4- la periziata è affetta da ipoacusia neurosensoriale bilaterale L'esame audiogramma allegato alla visita ORL del 09.04.21 reperta una ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Secondo la tabella dei deficit uditivi allegata al DM/92, calcolando la somma delle perdite uditive in dB per le frequenze 500- 1000-2000 Hz, abbiamo a sx orecchio peggiore = 135 e a dx = 135 con p.i. del 18%
5- la periziata è affetta da cataratta in OO (…) La visita oculistica del 19.06.19 certifica una sclerosi del cristallino in OO opacità corticali in evoluzione con angiosclerosi retinica e distrofia, con AVC in OO = 7/10. Utilizzando la tabella per la valutazione dei deficit binoculari del DM/92 nel caso in esame abbiamo unap.i. del 3%.
6- la periziata è affetta da incontinenza urinaria da sforzo La periziata è stata sottoposta il 12.04.19 ad intervento chirurgico di sospensione uretrale con sling per incontinenza urinaria da sforzo. Nel DM/92 non è tabellata, in altri barèmes alla incontinenza urinaria iniziale da sforzo si applica una p.i. del 10%.
7- la periziata è affetta da diverticolosi del colon
Pag. 3 di 6 (…) Nel caso in esame, agli atti è allegata una colonscopia del 11.09.18 che reperta una mucosa interrotta da numerosi osti diverticolari a piccolo e medio calibro del colon sinistro-sigma (diagnosi di diverticolosi colica e congestione emorroidaria). Non viene specificato il numero dei diverticoli. Inoltre è affetta da MERG grado A con ernia iatale da scivolamento (p.i. del 10% ICD 530.1) e gastrite cronica erosiva, malattia non invalidante ed emendabile con terapia dietetica, medica. Nel complesso le patologie croniche invalidanti riscontrate, considerando anche il lavoro di bracciante agricola, comportano una invalidità con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 85% a partire dalla visita cardiologica del 03.04.21.”
Pertanto, ha concluso riconoscendo l'istante invalida nella misura dell'85% “A partire dalla data della visita cardiologica del 03.04.21” precisando di aver dovuto ancorare la decorrenza alla predetta certificazione medica per la mancanza, in atti, del mod. SS4, per cui non è stato “possibile stabilire se le patologie diagnosticate fossero tutte presenti all'epoca della visita medica dell A partire dalla data della visita CP_1 cardiologica del 03.04.21 esse comportano un'invalidità totale e permanente zione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini nella misura dell'85% con diritto al riconoscimento della pensione di vecchiaia. (art.1 L.503/92)”.
2.2. Circa la decorrenza individuata, va altresì richiamata la recente pronuncia Cassazione civile, sez. lav., 14/08/2023 n. 24617 Per i soggetti indicati dall'art. 12, comma 1, lett. a, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, il differimento dell'accesso alla pensione di vecchiaia non decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla maturazione dei requisiti anagrafici, assicurativi e contributivi – oltre che sanitari, nella fattispecie regolata dall'art. 1, comma 8, del d. lgs. N. 503 del 1992 -; la predetta cessazione si configura come una condizione cui l'art. 1, comma 7, del citato d.lgs. subordina il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in questione, purché sussistano gli altri requisiti previsti dagli artt. 1 e 2 del medesimo decreto e sia decorso anche il tempo di attesa (c.d. finestra) individuato dalla legge come ulteriore elemento costitutivo del diritto alla pensione. Con ordinanza n. 2382 del 03/02/2020, la Cassazione ha confermato l'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione dell'applicabilità delle c.d. finestre mobili (di cui al D.L. n. 78/del 2010, art. 12 convertito in L. n. 122 del 2010) alle pensioni di vecchiaia anticipata ex D. Lgs. N. 503 del 1992, così argomentando: (tra le tante Cass. nn. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018, 29191/2018) perché, la disposizione dell'art. 12, comma 1 - per motivi letterali, logici e sistematici individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta, per quanto qui interessa, non solo dei “soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato, secondo la lettura riduttiva che è stata accolta dai giudici di merito, ma anche - oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma - di tutti gli altri soggetti che 'negli altri casi' maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia 'alle età previste dagli specifici ordinamenti' “ È sbagliato perciò sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che se rientrano nell'ampio disposto (“… previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi”) utilizzato, invia residuale, da legislatore nello stesso art. 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed invia generale dall'art. 1, comma 5 della legge 247/2007). Va pure considerato che nessun argomento contrario all'interpretazione qui accolta può essere tratto dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma RO (L. n. 214/2011, di conversione del D.L. 201/2011) che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12 del D.L. n. 78/ del 2010 esclusivamente per i soggetti titolari di pensione di vecchiaia di cui ai commi da 6 a 11 - assoggettati dalla stessa data ai requisiti più gravosi rispetto al passato per l'accesso al pensionamento - tra i quali non rientrano però i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità di cui qui si discute, per i quali è rimasta integra la disciplina precedente sia per la maturazione sia per l'accesso a pensione. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle mano a mano ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato art. 1, comma 8 del decreto legislativo n. 503/1992), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui all'art. 12 D.L. n. 78/2010. La stessa considerazione vale pertanto anche su quanto sostenuto in proposito dalla circolare n. 35 del 2012, la quale, illustrando la medesima legge 201/2011, ha infatti CP_1 affermato che “nulla è to in materia di età e di disciplina delle decorrenze per gli invalidi in misura non
Pag. 4 di 6 inferiore all'80%. Tale affermazione, in effetti, si spiega avendo la riforma RO modificato la disciplina dell'accesso e della decorrenza della pensione di vecchiaia soltanto per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti ed autonomi assoggettati al regime ordinario di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
ciò comporta che anche dopo la legge RO le pensioni di vecchiaia in oggetto, concesse alle persone invalide, rimangono assoggettate allo stesso regime precedente per quanto attiene la decorrenza della pensione. Occorre inoltre ribadire che, ad avviso del Collegio, non vengono qui in rilievo principi di ordine costituzionale tali da consentire di sindacare soluzioni normative che sono chiaramente ispirate alla necessità del contenimento finanziario ed al riequilibrio del sistema previdenziale. D'altra parte si tratta di scelte che, come già detto virgola non hanno mai posto in discussione la disciplina di favore stabilita a monte con l'art. 1, comma 8 del decreto legislativo n. 503/1992; che ha sempre consentito, e tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80% l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini. Inoltre, lo stesso slittamento della pensione di vecchiaia, previsto dalla norma in oggetto virgola non comporta necessariamente l'abbandono posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della “finestra”, dato che in tale periodo l'assicurato invalido può, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare;
ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa. Le stesse considerazioni di rilievo costituzionale rimangono valide anche a seguito della disciplina dettata dalla c.d. legge RO n. 211/2011, dovendosi escludere la violazione di principi affermati dalla Carta costituzionale, sia pure sotto il profilo della comparazione con il caso dei pensionati non invalidi, assunto come tertium comparationis, qui il sistema delle finestre, come già detto, non si applica. E ciò perché la regolamentazione dell'accesso a pensione di vecchiaia degli invalidi anticipati continua a rimanere comunque favorevole in quanto per i primi sono stati invece alzati dalla legge RO cit., i requisiti anagrafici e contributivi di base da cui invece rimangono esclusi i secondi che mantengono il requisito anagrafico di favore e l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia siccome fissato dall'art. 1, comma 8 D.Lgs 503/1992.>> Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, la decorrenza della prestazione va differita, in quanto, come ampiamente argomentato dalla Suprema Corte, in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle c.d. “finestre” previsto dall'art 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv. con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto sessantacinque anni per gli uomini e a sessant'anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”. La ricorrente ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata soltanto dal 03.04.2022, ossia dopo 12 mesi dalla maturazione del requisito sanitario.
2.3. Tenuto conto dell'PE TU (la cui relazione va qui integralmente richiamata e deve intendersi trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento) le cui conclusioni sono ritenute complessivamente esaurienti, adeguatamente argomentate e immuni da vizi logici, quantomeno sulla base degli elementi scientifici di questo Giudice, va riconosciuto il diritto di parte ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art 1, comma 8, d. Lgs. 30.12.1992, n. 503, nei limiti di cui innanzi.
3. Le spese processuali devono essere compensate tra le parti, in ragione della decorrenza del diritto alla prestazione invocata da data successiva al deposito del ricorso giurisdizionale (anche l'accertamento del requisito sanitario ha decorrenza successiva non solo alla domanda amministrativa, ma anche a quella giudiziale); le spese della consulenza tecnica d'Ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa – devono essere poste a carico dell in ragione della sua CP_1 prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Pag. 5 di 6 1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente, , alla pensione Parte_1 anticipata di vecchiaia al realizzarsi dei requisit e, comunque, CP_ successivamente all'APRILE 2022 e condanna l alla erogazione dei ratei della predetta pensione in favore della ricorrente, oltre accesso e per legge;
2. compensa le spese di lite tra le parti;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'Ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell CP_1 Lagonegro, 20.10.2025 Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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