Sentenza breve 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 28/05/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00981/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00498/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2025, proposto da
NA FE, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonia Barbuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore, Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
A) del provvedimento del II Settore del Comune di Cava de’ Tirreni prot. 791 del 7.1.2025 - successivamente notificato recante “Accertamento dell’inottemperanza ex art. 31, co. 4, del T.U. Edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001); B) della relazione tecnica di accertamento edilizio prot. 248 del 2.1.2025 – allegata al provvedimento impugnato sub A) - e di tutti gli atti posti a corredo della predetta relazione, tutti allegati al provvedimento impugnato sub A); C) del sopralluogo che sarebbe stato effettuato il 5.11.2024, richiamato nella relazione tecnica impugnata sub B) e di tutte le operazioni materiali – anche sconosciute – eseguite dalla P.A. presso la proprietà della ricorrente; D) del provvedimento del II Settore del Comune di Cava de’ Tirreni prot.5073 del 28.1.2025 – successivamente conosciuto - con il quale è stata comminata alla ricorrente la sanzione pecuniaria ex comma 4-bis Art. 31 D.p.R. n. 380/2001; E) del provvedimento del II Settore del Comune di Cava de’ Tirreni prot. 5175 del 28.01.2025 - successivamente conosciuto – recante acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili e delle aree di sedime di cui al foglio 12, particelle 761, 2528 e 2529; F) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente e, in particolare, del diniego – di qualsiasi natura esso sia – che sarebbe intervenuto sulla richiesta di sanatoria ex art. 36 D.p.R. n. 380/2001, come risulta dalla lettura della relazione tecnica impugnata sub B).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cava de' Tirreni e di Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente impugna gli atti attraverso cui il Comune di Cava de’ Tirreni ha disposto l’acquisizione gratuita degli immobili e delle aree di sedime di cui al fl. 12, part. 761, 2528 e 2529 ed irrogato la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4- bis , D.P.R. n. 380/2001 per accertata inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 104/411 del 26.10.2018, deducendo la pendenza di un’istanza di accertamento di conformità presentata in data 24.01.2019.
Resiste il Comune di Cava de’ Tirreni.
Il ricorso è manifestamente infondato e può essere deciso in forma semplificata.
Invero, con sentenza definitiva inter partes n. 429/2022, questa Sezione ha già incidentalmente esaminato l’istanza di sanatoria, affermando che “sulla stessa, in ragione del decorso del termine di legge, si è formato il provvedimento tacito di diniego, sul quale è inevitabilmente traslato l’interesse a ricorrere” e che “nel caso, di specie, il silenzio rifiuto non è stato impugnato nei termini di legge”.
Vertendosi in tema di pregiudizialità logica, sulla questione si è formato il giudicato implicito esterno, dovendosi ritenere precluso alle parti proporre, in altro giudizio, qualsivoglia domanda avente ad oggetto situazioni giuridiche soggettive incompatibili (cfr. Cass. civ., 12 dicembre 2014, n. 26242 e n. 25243).
Né ha senso sostenere che, alla formazione del giudicato, osti il “comportamento dell’Ufficio che, dopo la pubblicazione della sentenza – che reca la data del 16.02.2022 –, si è determinato a riaprire il procedimento di sanatoria, quando il 18.02.2022 ha riassegnato la pratica per l’istruttoria”, di modo che “la riassegnazione della pratica ha escluso l’inverarsi del silenzio rigetto, posto che l’avvio dell’istruttoria ha impedito il formarsi del preteso silenzio rigetto”.
E’ infatti evidente che, ove anche così fosse, l’inutile trascorrere di ulteriori 60 giorni dal 18.02.2022, ha determinato il formarsi di un nuovo silenzio rigetto, anch’esso rimasto inimpugnato.
La particolarità della vicenda consente di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO