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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
RG nr. 41/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente dott. Lorenzo Puccetti Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 26/01/2024 da
(c.f. ), Pt_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Conte con domicilio eletto presso il suo studio legale di Mestre, Via Allegri 29, Parte appellante contro
), Controparte_1 CodiceFiscale_1
, Controparte_2 CodiceFiscale_2
CP_3 CodiceFiscale_3
, CP_4 CodiceFiscale_4
), Controparte_5 CodiceFiscale_5
CP_6 CodiceFiscale_6
), Controparte_7 CodiceFiscale_7
CP_8 CodiceFiscale_8
) CP_9 CodiceFiscale_9 tutti rappresentati, difesi ed assistiti dall'avvocato Domenico Nastari e domiciliati presso lo studio dello stesso in 30174 EN Mestre, via San Rocco n. 7, Parte appellata
* Oggetto : appello avverso la sentenza n. 590/2023 del Tribunale di EN, pubblicata il 5/10/2023, notificata il 28.12.2023. in punto: retribuzione. CONCLUSIONI Conclusioni per parte appellante : In accoglimento dei motivi d'appello e in riforma della sentenza n. 590/2023 del Tribunale di EN pubblicata il 5/10/2023, rigettarsi le domande dei ricorrenti;
In
1 subordine: - dichiararsi prescritta la domanda dei ricorrenti quantomeno per il periodo ante quinquennio dall'entrata in vigore della Legge Fornero;
Spese, onorari e accessori rifusi di entrambi i gradi.
Conclusioni per parte appellata : contrariis reiectis - nel merito: rigettare in quanto infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, tutti i motivi di appello proposti da
[...]
- in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite oltre al rimborso forfetario d Pt_1 generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio;
- in via istruttoria: ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze riportate.
*
Motivi della decisione
1. Per mezzo della sentenza appellata il Tribunale di EN ha parzialmente accolto, con le precisazioni di cui in appresso, la domanda con la quale gli odierni appellati – originariamente erano in 10, 1 dei quali è pervenuto con la parte appellante ad accordo transattivo –, tutti dipendenti o ex dipendenti di nel settore “navigazione” con qualifica di preposti al comando, Parte_1 chiedevano:
➢ Venisse accertata la nullità dell'art. 3 dell'accordo nazionale 27/11/2020 e dell'art. 5 dell'accordo nazionale 15/11/2015 e precedenti e successivi cc.cc.nn.ll. nonché la nullità degli accordi nazionali e/o aziendali e/o di qualsiasi altro accordo e/o circolare e/o disposizione datoriale succedutisi nel tempo, laddove non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere a ciascun ricorrente durante le ferie, alcune voci variabili della retribuzione correlate alle mansioni svolte [indennità pro tempore;
indennità turnisti;
indennità di presenza;
indennità piano nebbia;
indennità di comando;
quota consolidata PDR.]1;
2 ➢ Venisse quindi accertato il diritto dei lavoratori a vedersi ricomprendere nel calcolo della retribuzione feriale le suddette indennità e, conseguentemente, pronunciata condanna (generica) al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale di EN, quindi, accertava il diritto dei ricorrenti <alla retribuzione di ogni giorno di ferie con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore con inclusione negli elementi variabili della retribuzione ai fini di tale calcolo delle seguenti voci: indennità pro tempore, indennità di presenza, indennità piano nebbia, indennità di comando e quota consolidata PDR/ incentivazione produttività mensile>> (quindi con esclusione dell'indennità turnisti) e conseguentemente condanna alla corresponsione <delle differenze Pt_1 retributive maturate e maturande, maggiorate di accessori di legge, dovute ai sensi del capo che precede adottando come valore orario dovuto per ciascun mese la media calcolata sui dodici mesi precedenti e quanto al periodo dall' 1.7.2022 detraendo l' indennità retribuzione ferie pari 8 euro al giorno ( = euro 1,23 /ora) di cui all' art 4 dell' Accordo di Rinnovo 10.5.2022>>. Pronunciava infine condanna al pagamento e rifusione delle spese liquidate in € 10.050,00 oltre accessori.
1.1. In particolare il Tribunale di EN, rigettata la sollevata eccezione di prescrizione mediante richiamo delle pronunce di Cassazione n. 26246/2022 e 11547/2012:
➢ Richiamava la propria giurisprudenza elaborata in relazione ad analoga tematica (filone ) e quella sviluppata, su analoghe tematiche, dalla CP_10
Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione a proposito dell'ambito di applicazione ed interpretazione della Direttiva 2003/882 e dell'art. 10 D.Lgs. 66/033;
3 ➢ Rilevava quindi come la normativa sopra enunciata, dovesse essere interpretata nel senso che nell'ambito delle voci, pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento, in particolare, a quelle che concorrono a determinare il compenso ordinario per la mansione svolta, sulla premessa che la retribuzione spettante per i giorni di ferie debba tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di presenza al lavoro, altrimenti il lavoratore potrebbe essere disincentivato dal fruirne ed in questo modo rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile;
➢ Rilevava come buona porzione delle indennità richieste dai lavoratori
[indennità pro tempore;
indennità di presenza;
indennità piano nebbia;
indennità di comando;
quota consolidata PDR], incidenti sulla retribuzione giornaliera in misura pari a circa il 17%, fossero intrinsecamente legate alle mansioni agli stessi assegnate ed ove non conteggiate al fine della determinazione della retribuzione feriale potenzialmente in grado di disincentivare la fruizione delle ferie;
rimandava pertanto a precedente sempre del Tribunale di EN (sentenza del 29/9/2023 in RG 342/2023)4; 4 <E' dunque necessario esaminare le voci retributive indicate dai ricorrenti, al fine di valutare se le stesse siano intrinsecamente legate alle mansioni del personale del settore navigazione. Dalla produzione degli accordi sindacali risulta quanto segue a) Indennità o compenso pro tempore: istituita con accordo sindacale del 17/04/1981 (doc. 19 ricorso), è destinata agli “agenti aventi qualifica di navigazione che operano nell'esercizio della navigazione” e agli “agenti non aventi qualifica di navigazione ma che operano nell'esercizio della navigazione”. Nell'accordo del 17/04/1981 viene espressamente previsto che “il compenso di cui trattasi compete solo in caso di effettiva presentazione (sono quindi esclude le giornate di malattia, di ferie, di permesso retribuito o non per qualsiasi motivo, le assenze ingiustificate, gli scioperi, ecc.)”. Di fatto l'indennità pro tempore viene riconosciuta nei cedolini paga ai lavoratori del settore navigazione per 32 minuti per ciascuna giornata di lavoro svolta, ad eccezione dei periodi ferie, nei quali viene esclusa. L'indennità in parola costituisce una voce retributiva caratteristica della mansione degli agenti del comparto navigazione, ad essi solo riservata. Deve pertanto includersi nell'ambito della retribuzione dovuta nel periodo feriale;
b) Indennità di istituita già con l'accordo aziendale del 18.12.1987 (doc. 22 ricorso), è destinata a CP_11 compensare il dis rsonale soggetto a turni. Non è l'appartenenza del lavoratore ad un settore o ad un altro che fonda il presupposto per la corresponsione dell'indennità, ma piuttosto alternativamente una “posizione di lavoro caratterizzata da avvicendamento di turno in un determinato periodo” ovvero una “posizione di lavoro caratterizzata da regime di riposo e non domenicale fisso”. Se così è, deve escludersi che l'indennità de qua sia da computarsi nell'ambito della retribuzione dovuta nel periodo feriale, non essendo la corresponsione legata alla mansione, ma piuttosto ad una modalità organizzativa rimessa al potere datoriale;
c) Indennità di PRESENZA o premio produttività giornaliera: prevista inizialmente dall'accordo 16.7.1963 (v. doc.19 ricorso), è corrisposta in funzione dell'effettiva presenza al lavoro. Con l'accordo del 27.7.1984, tale indennità assume il nome di premio di produttività giornaliero e viene espressamente prevista per tutte le 14 mensilità retribuite. Con l'accordo del 31.7.2014 (v. doc. 32 ricorso), il premio di produttività giornaliero viene conglobato in un'unica voce assieme ad altre indennità, per poi essere nuovamente scorporato con il successivo accordo del 29.6.2017 (doc. 33 ricorso). Proprio in quanto legata alla presenza giornaliera, di fatto l'indennità in questione è divenuta parte integrante della retribuzione mensile e deve essere pertanto computata anche nella retribuzione dovuta durante il periodo di ferie. Non è un caso che non vi sia sul punto una specifica contestazione di;
Pt_1 d) Indennità piano nebbia: è riservata ai soli preposti al comando e ai comandanti d (v. accordo 30.3.2001, doc. 24 ricorso). L'accordo del 25/03/2004 (doc. 27 ricorso) prevede testualmente che la prevista indennità economica sia da erogarsi in modo strettamente ed esclusivamente legato alla concreta effettuazione della prestazione
4 ➢ Evidenziava come si dovesse procedere al ricalcolo sulla base della retribuzione media percepita <nei 12 mesi in cui è ricompreso il periodo di ferie>> ovvero, in particolare, tenuto conto del fatto che <La retribuzione media per i giorni di ferie andrà calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo>>
➢ Chiariva come dovesse essere quindi condannata al Pt_1 pagamento delle differenze retributive tenuto conto del fatto che <La condanna va limitata al periodo minimo di durata delle ferie annuali stabilito dall'art. 7 della Direttiva 88/2003 nonché dall'art. 10 D. Lgs. 66/2003, come da sentenza della Corte di Giustizia 385/2018 e Cassazione n. 20216 del 23.6.2022 già sopra citata, e quanto al periodo dall' 1.7.2022 va detratta l' indennità retribuzione ferie pari 8 euro al giorno ( = euro 1,23 /ora) di cui all' art 4 dell' Accordo di Rinnovo 10.5.2022>>. 2. Avverso la suddetta sentenza propone appello con atto Pt_1 depositato in data 26/1/2024 sulla base di quattro motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo contesta la sentenza appellata nella Pt_1 porzione in cui afferma che l'indennità pro tempore è intrinsecamente legata alla mansione in quanto <istituita con l'accordo aziendale 17.4.1981 (doc. 23 controparte) per il settore navigazione “fino a diversa definizione dell'orario di lavoro” del settore navigazione e non per compensare uno specifico disagio legato alla mansione. Successivamente, con accordo sindacale aziendale 27.7.1984, punto 11, (sub doc. 26 presente atto), l'indennità pro tempore è stata estesa “a tutto il personale per il quale è in atto un orario settimanale di lavoro di 39 ore e che già non percepisce in forza dell'accordo sindacale aziendale sottoscritto presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di EN il 17/4/1981 l'indennità pro tempore>>.
2.2. Con il secondo motivo pone poi in dubbio che anche Pt_1
l'Indennità di presenza possa essere ricompresa al fine della determinazione
(con i vincoli già noti e riconfermati), per “compensarne il disagio” ed il maggior impegno derivante”. Non vi è dubbio che trattasi di una retribuzione per il lavoro giornaliero svolto in presenza di nebbia, che va a compensare quell'evidente incomodo dato dal dover svolgere proprio la gravosa mansione di conduzione di mezzi in presenza di tale evento. Ne discende che la voce debba essere inclusa nella retribuzione dovuta per il periodo feriale;
e) Indennità di comando: viene introdotta dall'accordo sindacale del 17/10/2013 (doc. 31 ricorso), in misura pari
“a 15 minuti di retribuzione ordinaria”. Tale indennità viene riconosciuta esclusivamente per le giornate di effettiva presenza ai preposti al comando e ai comandanti di coperta e successivamente attribuita anche RI di IN con accordo sindacale del 18/12/2014. Anche l'indennità di comando viene conglobata con accordo del 31/07/2014 nella voce “1160 incentivazione prod. gg.”, per essere nuovamente ripristinata quale voce retributiva individuale con il successivo accordo del 29/06/2017. Valgono le stesse considerazioni già espresse per l'indennità pro tempore: si tratta di una voce retributiva caratteristica della mansione degli agenti del comparto navigazione, con esclusione peraltro dei marinai. Deve pertanto includersi nell'ambito della retribuzione dovuta nel periodo feriale>>.
5 della retribuzione feriale non potendosi affermare <che tale indennità sia relativa a modalità intrinseche di una mansione, tant'è che viene applicata a tutto il personale indipendentemente dalla qualifica rivestita e di sicuro non compensa un
“disagio”>>.
2.3. Con il terzo motivo , sul presupposto che la giurisprudenza Pt_1 comunitaria e quella della Cassazione ha richiesto che la retribuzione feriale non sia dissimile da quella erogata nei periodi lavorati e non sia tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie ed inoltre che tali limiti valgano solo nell'ambito delle 4 settimane di cui alla normativa di riferimento, contesta la valutazione del giudice di prime cure in merito all'incidenza pari al 17% delle indennità di cui si discute sulla retribuzione [attestandosi, al più, attorno al 15%] non reputando che un simile divario sia tale da dissuadere il lavoratore dal fruire delle ferie.
2.4. Con il quarto motivo contesta il criterio del computo dei Pt_1 giorni feriali in particolare dolendosi del fatto che la sentenza gravata non precisa quanti siano effettivamente i giorni in relazione ai quali spetta la corresponsione dell'indennità così come calcolata tenendo conto delle varie indennità menzionate in sentenza [<Il criterio di computo delle ferie indicato in sentenza, invece, non fa riferimento ai giorni di calendario (es.: se un lavoratore fruisce di un periodo feriale continuativo di 28 giorni, è rispettata la normativa europea sul numero minimo di ferie, dovendosi considerare i giorni di calendario, mentre le ferie consumate in tale periodo, considerando i riposi ordinari compresi nel periodo, sono 22)>>].
Parte appellante inoltre contesta la sentenza gravata nella porzione in cui non tiene conto del fatto che le voci non computate nel calcolo della retribuzione feriale sono tali da non rendere la riduzione di tale retribuzione (rispetto a quella ordinaria) effettivamente disincentivante (al più aggirandosi attorno ad una riduzione del 15% e, come tale, non rilevante in quanto ben inferiore alla misura del 30% di cui si legge in alcune – citate dalla parte appellante – pronunce della Corte di cassazione).
2.5. Con il quinto motivo contesta la sentenza gravata nella Pt_1 porzione in cui non ha affermato il decorso della prescrizione – che Pt_1
colloca in data precisa - sulla base della stabilità del rapporto di lavoro in
[...] quanto disciplinato – in modo speciale – dal RD 148/1931 che conterrebbe tali e tante garanzie in ipotesi di licenziamento che, in associazione alle dimensioni aziendali, sono tali da escludere quel metus che, secondo la più
6 recente giurisprudenza della Corte di Cassazione [cass. civ. 26246/2022], impone che la prescrizione decorra solo dal giorno della cessazione del rapporto.
Rileva in ogni caso come la pronuncia gravata non abbia tenuto conto della prescrizione maturata anteriormente all'entrata in vigore della Legge 92/2012.
3. Si sono costituiti i lavoratori appellati con memoria depositata in data 25/3/2025 prendendo specifica posizione su tutti i motivi di appello formulati da . Pt_1
3.1. Con riferimento al primo ed al secondo motivo di appello rileva la parte appellata come , nel primo grado di giudizio, non avesse sollevato Pt_1 alcuna contestazione sulle voci indennità pro tempore ed indennità di presenza evidentemente reputandole, al pari di altre indennità in effetti riconosciute al fine del calcolo della retribuzione feriale, come correlate alla mansione.
Rileva poi parte appellata come del tutto nuova sia la produzione in giudizio – effettuata solo in grado di appello – dell'accordo aziendale del 27/07/1984 (doc. 26).
Nel merito, mediante richiamo delle difese svolte in primo grado, evidenziano gli appellati come <l'indennità in oggetto è corrisposta con costanza, essendo presente in ogni giornata lavorativa. […] L'indennità in oggetto è quindi parte integrante della retribuzione mensile: trattasi di una retribuzione aggiuntiva per il lavoro giornaliero nell'esercizio della navigazione. Una compensazione ritenuta necessaria – e quindi un vero e proprio aumento retributivo – in virtù della specificità del servizio lagunare;
si va quindi a compensare quell'evidente incomodo dato dal dover svolgere l'attività resa più gravosa da tale ambito, specifico della navigazione. Essa si applica infatti a chi, come i preposti al comando od i marinai, sono impegnati nella navigazione ed hanno pertanto un particolare status. Non è certo una voce indiscriminatamente presente nelle buste paga di tutti i dipendenti
. Pt_1
Prendono inoltre gli appellanti posizione sull'accordo del 27/07/1984 richiamando giurisprudenza ad essi conforme resa dal Tribunale di EN.
3.2. Con riferimento al secondo motivo di appello e, quindi, in punto indennità di presenza, ripropone difese paragonabili a quelle esplicitate con riferimento al primo motivo di appello trattandosi in definitiva di <voce che costituisce “un pezzo” dell'ordinaria retribuzione>>.
7 3.3. In ordine al terzo motivo di appello gli appellati difendono le ragioni esposte dalla pronuncia appellata mediante richiamo delle più recenti sentenze della Corte di Cassazione.
3.4. Quanto al quarto motivo di appello gli appellati si esprimono nei seguenti termini: <La gravata sentenza ha limitato a quattro settimane il diritto dei lavoratori alla retribuzione “europea”. Essa non ha però specificato se dette quattro settimane vadano considerate, in caso di fruizione continuativa, come 28 giorni comprensivi dei riposi intermedi o se invece esse debbano intendersi pari a 28 giorni. Trattasi peraltro di tema dibattuto dalle parti in causa (sin dalla memoria di costituzione in primo grado, alla pg. 17, e così nelle note conclusive per i lavoratori, alla pg. 10). sostiene che i 28 giorni Pt_1 vadano considerati al lordo dei riposi. Al contrario, è da ritenersi che le quattro settimane di ferie alle quali applicare la retribuzione come sopra calcolata siano da intendersi pari a 28 giorni. La conferma giunge dalla sentenza Cass. 20216/202 2 ; al punto 20 della stessa è riportato, riferendosi alla sentenza CGUE: “ Ai punti 21, 22 e 23 è testualmente affermato: “In primo luogo, occorre ricordare che secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane ”. Non si fa un generico riferimento al riposo per il lavoratore;
riposo che quindi, in questa accezione ampia, dovrebbe comprendere le ferie ed i riposi settimanali. Nella direttiva si parla specificamente di ferie e, a chiarire ulteriormente tale individuazione, si precisa che devono essere retribuite;
mentre i riposi non lo sono. In altre parole, se la citata direttiva europea avesse voluto garantire per il singolo lavoratore una soglia minima di “non lavoro” di 4 settimane all'anno, avrebbe parlato genericamente di 4 settimane di “non lavoro” o di 4 settimane costitute da ferie e riposi. Ed invece ha statuito che devono essere di ferie retribuite. E d'altronde le 4 settimane all'anno di non lavoro, comprensive di ferie e riposi, costituirebbe un “minimum” irragionevole, visto che i soli riposi in un anno sono 52 (se 1 a settimana) o 104 (se 2 a settimana); numeri di gran lunga superiori alle 4 settimane annuali. Le 4 settimane di cui alla direttiva non possono quindi che essere di ferie “pure”. Non è quindi un caso se la citata sentenza Cass. 20126/2022, al punto 30, fa riferimento “ai giorni eccedenti il numero di 28>>.
3.5. In ordine al quinto motivo di appello evidenziano gli appellanti come il RD148/1931 nulla preveda in relazione alle tutele accordate al lavoratore nell'ipotesi di licenziamento illegittimo/invalido/nullo cosicchè nulla da tale normativa è possibile ricavare in merito alla stabilità del rapporto e come proprio la Cassazione abbia affermato che al rapporto di lavoro dei ferrotramvieri si applica, in ipotesi di licenziamento, la disciplina comune di
8 cui all'art. 18, Legge 300/1970 (cfr. cass. civ. 11547/2012). Ciò anche sul presupposto che non è un ente pubblico e che <le deroghe alla Pt_1 disciplina privatistica dei rapporti di lavoro, contenute all'interno del D.Lgs. n. 175/2016 per le società in controllo pubblico, riguardano soltanto le assunzioni e la retribuzione;
non esiste, invece, alcuna norma specifica che in materia di provvedimenti disciplinari intimati ai lavoratori dipendenti di società in house deroghi alla normativa generale prevista per i rapporti di lavoro privati>>.
Evidenzia come, al più, la prescrizione possa dirsi maturata all'anno 2007 essendo evidentemente incorsa parte appellante in errore allorquando afferma che la prescrizione si è consumata nel 2017,
Devono quindi trovare applicazione nel caso di specie i principii espressi dal Supremo collegio (Cass. civ. Cass. 26246/2022).
4. La controversia, instaurata con atto di appello depositato in data 26/1/2024, è stata trattata nel corso dell'udienza del 17/4/2025 nel corso della quale è stata discussa dalle parti e quindi decisa dal Collegio.
*
5. L'appello è, limitatamente a porzione residuale del quinto motivo, fondato, dovendo invece essere rigettato nel resto.
6. Muovendo dal primo motivo di appello, occorre rilevare – ciò valendo anche per gli ulteriori motivi di gravame sviluppati a – come parte Pt_1 appellante non contesti la porzione di motivazione che ricostruisce il quadro giuridico generale così come emergente dal susseguirsi della giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia descritta dalla pronuncia di primo grado.
È pertanto assodato che al fine della determinazione della retribuzione (giornaliera) feriale sia necessario tenere conto di tutte quelle voci che, ancorché variabili, concorrono a determinare il compenso ordinario del singolo lavoratore con riferimento alla mansione effettivamente svolta, dovendo la retribuzione spettante per i giorni di ferie tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di effettivo lavoro;
così da non disincentivare il lavoratore dal fruire delle ferie e, quindi, da non porre in essere condizioni tali da indurre il lavoratore a rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile.
Dovendo quindi essere escluse solo quelle voci retributive accidentali corrisposte in via del tutto eccezionale in quanto correlate a vicende
9 estemporanee e, quindi, con continuative ovvero legate alla normalità del rapporto ed alle modalità di erogazione della prestazione lavorativa.
6.1. Posto il suddetto ed incontroverso principio, si palesa infondato il rilievo di parte appellante in merito alla non computabilità ai fini della terminazione del trattamento retributivo feriale dell'indennità pro tempore.
Ed infatti, proprio in ragione del fatto che l'indennità in questione è riconosciuta a tutto il personale che ha un orario di lavoro di 39 ore – essendo peraltro proporzionalmente ridotta con riferimento al personale che ha orario più limitato - si deve ritenere che l'indennità in parola costituisce un elemento stabile della retribuzione spettante e che, pertanto, proprio in ragione di una simile stabilità (come d'altronde è stabile la retribuzione base) deve essere incluso nel calcolo della retribuzione che deve essere corrisposta nei giorni di ferie;
ciò proprio alla luce della giurisprudenza comunitaria e della Cassazione formatasi sul punto come sopra sinteticamente riportata.
6.2. Appaino quindi le argomentazioni di parte appellante come sostanzialmente ammissive della necessità di inclusione dell'indennità pro tempore nel calcolo della retribuzione feriale.
7. Identiche considerazioni, viste le ragioni dell'appello che tende a mettere in luce l'esteso riconoscimento, a tutto il personale, dell'indennità di presenza, possono essere fatte con riferimento al secondo motivo di gravame, dovendosi in ogni caso rilevare come l'indennità di cui si discute sia in effetti destinata a compensare la specifica attività lavorativa svolta dagli appellati tanto da essere, appunto, elemento stabile e continuativo della retribuzione, al pari della paga base che è, per ovvie ragioni, posta a base del calcolo della retribuzione feriale.
7.2. Merita in ultimo rilevare, come evidenziato dalla parte appella, come in effetti non avesse, nell'ambito del giudizio di primo grado, Pt_1 sollevato contestazione alcuna con riferimento alle indennità pro tempore e di presenza, cosicchè i primi due motivi di appello, ove mai dovessero essere ritenuti fondati (il che non può essere), dovrebbero in ogni caso essere valutati come non ammissibilmente proposti.
8. In ordine al terzo motivo ed al quarto motivo di appello, a mezzo dei quali parte appellante si duole per la mancata indicazione da parte del giudice di prime cure se per quattro settimane debbano intendersi 22/24 giorni oppure 28 giorni, intende questa Corte mantenere fermo il proprio già affermato
10 orientamento espresso in contenzioso similare (in corso) che vede coinvolti macchinisti e capitreno di . CP_12
Ed invero se per un verso nella direttiva 2003/88 non è affatto detto che per quattro settimane devono intendersi 4 settimane di calendario, quindi (tolto il giorno di riposo obbligatorio) 24 giorni di lavoro, nella giurisprudenza di legittimità – si veda in particolare Cass. civ. n. 20216/2022 (punto 30 della motivazione) – vi son riferimenti che inducono a ritenere che le quattro settimane di ferie debbano corrispondere, secondo quanto argomentato dalla parte appellata, ad un numero di giorni pari a 28 (cfr. Corte App. EN, n. 621/2024 del 08/11/2024).
Risulta quindi condivisibile la ricostruzione di parte appellata laddove ritiene che il diritto al ricalcolo della retribuzione spettante nei giorni di ferie non può eccedere i limiti annui previsti dalla direttiva 2003/88, intendendo quattro settimane come 28 giorni.
8.1. Con riferimento all'ulteriore aspetto sollevato dalla parte appellante in seno al quarto motivo di gravame, rileva il Collegio come la pur ammessa riduzione in misura pari a circa il 15% della retribuzione feriale rispetto alla media della retribuzione per così dire ordinaria (mensile), corrisposta nei periodi effettivamente lavorati, non sia affatto irrisoria tenuto peraltro conto del fatto che la stessa giurisprudenza Comunitaria afferma che <che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e a., Racc. pag. I-2531, punto 50, nonché e a., cit., punto Persona_1 Persona_2
58). Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Robinson-Steele e a., punto 58, nonché Schultz-Hoff e a., punto 60). Come precisato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione>> (GUCE, 15 settembre 2011, nel procedimento C-155/10, nella causa e altri). Per_3
11 Ora, dalla suddetta pronuncia, coerente con numerose altre sempre emesse dalla Corte di Giustizia e che, come si è già sopra detto, esprime principii per il giudice nazionale vincolanti, ben si evince come la retribuzione paragonabile, che deve essere assicurata al lavoratore durante le ferie al fine dal dissuaderlo dal non godimento delle stesse, sia una retribuzione sostanzialmente coincidente (né più né meno) con quella corrisposta nei periodi effettivamente lavorati ovvero che si discosti da questa per il sol fatto che nel periodo feriale il lavoratore non potrà pretendere la corresponsione di quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa. pertanto, una retribuzione feriale inferiore anche solo del 10% rispetto alla retribuzione c.d. ordinaria - tenuto anche conto del fatto che nel caso di specie non si tratta di retribuzioni mensili elevate -, è certamente una retribuzione che, potenzialmente, è in grado di disincentivare il lavoratore dal fruire delle ferie così da non perdere una porzione della propria capacità di guadagno e quindi di spesa.
9. Certamente infondato è poi il quarto motivo di appello a mezzo del quale
, che pur non contesta i principii espressi dalla Cassazione con la Pt_1 sentenza n. 26246/2022, argomenta in merito al decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro.
Ed infatti, quanto alla speciale disciplina di cui al R.D. n. 148/1931 che, a detta della parte appellante garantirebbe una particolare stabilità al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare, con tesi che questo Collegio condivide e che qui intende riproporre, come <in virtù della forza espansiva di cui sono dotate, le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 si applicano a tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro, qualora non assoggettate ad una diversa e specifica disciplina e, quindi, anche al licenziamento degli autoferrotranvieri invalido per inosservanza delle norme di cui ai primi tre commi dell'art. 7 della suddetta legge, non essendo a ciò di ostacolo la speciale disciplina della destituzione, di cui all'art. 45 del r.d. n. 148 del 1931>> (Cass. civ. 17436/2015). Pertanto, attesa l'applicabilità dell'art. 18, Legge 300/70 (nella versione novellata dalla Legge 92/2012) al rapporto di lavoro degli appellati, ne viene che gli stessi sono soggetti al principio di diritto espresso dalla sopra richiamata pronuncia [sentenza n. 26246/2022] della Cassazione in punto non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto
12 di lavoro e, quindi, di sospensione del decorso della prescrizione a far data dall'entrata in vigore della citata Legge 92/2012 (principio invero già affermato dalla sentenza gravata e dalle parti, tutte, non avversato).
9.1. Deve in ogni caso trovare accoglimento, per quanto sopra, come peraltro affermato in altre sentenze sempre rese dal Tribunale di EN dai lavoratori non fatte oggetto di appello (incidentale), la doglianza di parte appellante afferente alla manca affermazione di intervenuta prescrizione delle differenze retributive (feriali) matura anteriormente alla data del 17/7/2007. Ciò proprio in applicazione dei principii affermati dalla sopra ricordata cass. civ. n. 26246/2022 a mente della quale <Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro>>.
10. Quanto alle spese del giudizio e, in ogni caso, del presente grado, tenuto conto della più che prevalente soccombenza di , le stesse non Pt_1 possono che essere poste a carico della parte appellante tenuto conto del complessivo valore di controversia (indeterminabile, complessità bassa), vendo quindi liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 e successive modificazioni (in ragione della serialità del contenzioso), al limitato aumento ai sensi del disposto dell'art. 4 comma 2° (tenuto conto della ripetitività delle difese essendo le posizioni dei lavoratori appellati totalmente sovrapponibili) ed alle tariffe professionali vigenti, senza tenere conto delle spese relative alla fase istruttoria (di fatto non svoltasi atteso che il contenzioso si è sostanziato nello studio della controversia, nella redazione dell'atto introduttivo e nella discussione della causa in unica udienza ove, peraltro, sono state discusse controversie del tutto analoghe alla presente).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: in accoglimento parziale del quinto motivo di appello dichiara prescritto il diritto alle differenze retributive rivendicate dagli appellanti fino al 17/7/2007;
13 accertato e dichiarato che per 4 settimane devono intendersi 28 giorni di calendario, rigetta nel resto l'appello; condanna la parte appellante alla rifusione delle spese sostenute dalla parte appellata a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 4.000,00 oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa).
Così deciso in EN in data 17/04/2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <
1. indennità pro tempore/incentivazione produttività giornaliera, costituita da retribuzione aggiuntiva per il lavoro giornaliero nell' esercizio della navigazione a titolo di compensazione per la specificità del servizio lagunare;
indentificata con la voce 1045 e prevista da accordo 17.4.1981;
2. indennità turnisti/incentivazione produttività giornaliera, costituita da retribuzione aggiuntiva per il lavoro giornaliero a titolo di compensazione dell' incomodo dato dal dover svolgere l'attività in turni, vale a dire con orari che mutano di giorno in giorno e non sono fissi, prevista da accordo aziendale 18.12.1987 e 18.1.2008;
3. indennità di presenza/premio di produttività giornaliero/incentivazione produttività giornaliera, costituita da retribuzione presente in ogni giornata lavorativa, riconsosciuta per il fatto stesso della presenza in servizio, prevista dall'accordo 1963 e 18.12.1987;
4. indennità piano nebbia, costituita da retribuzione aggiuntiva per il lavoro giornaliero svolto in presenza di nebbia a titolo di compensazione dell' incomodo dato dal dover svolgere proprio la 5. indennità di comando giornaliera, costituita da retribuzione aggiuntiva per il lavoro giornaliero a titolo di incentivazione premiale al personale di comando di coperta, voce 1075, prevista da accordo sindacale del 17/10/2013; 6. quota consolidata PDR / incentivazione produttività mensile, istituita già con l'accordo sindacale aziendale del 18/12/1987, al punto 2.2 di pg. 2: “A decorrere dall'1 gennaio 1988, a titolo di premio di produttività, l'importo di L. 50.000.- mensili (per 14 mensilità) parametrato al livello 7 a tutto il personale in ruolo..”. Importo innalzato a Lire 82.000 a decorrere dal 01/01/1989. Trattasi dunque di un importo mensile, ed è la voce 1115>>. 2 Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite e non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro. 3 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 c.c. il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuito e non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. gravosa mansione di conduzione di mezzi in presenza di avversa condizione atmosferica, prevista da accordo 30.3.2001;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Paolo Talamo Presidente dott. Lorenzo Puccetti Giudice Relatore dott. Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 26/01/2024 da
(c.f. ), Pt_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Conte con domicilio eletto presso il suo studio legale di Mestre, Via Allegri 29, Parte appellante contro
), Controparte_1 CodiceFiscale_1
, Controparte_2 CodiceFiscale_2
CP_3 CodiceFiscale_3
, CP_4 CodiceFiscale_4
), Controparte_5 CodiceFiscale_5
CP_6 CodiceFiscale_6
), Controparte_7 CodiceFiscale_7
CP_8 CodiceFiscale_8
) CP_9 CodiceFiscale_9 tutti rappresentati, difesi ed assistiti dall'avvocato Domenico Nastari e domiciliati presso lo studio dello stesso in 30174 EN Mestre, via San Rocco n. 7, Parte appellata
* Oggetto : appello avverso la sentenza n. 590/2023 del Tribunale di EN, pubblicata il 5/10/2023, notificata il 28.12.2023. in punto: retribuzione. CONCLUSIONI Conclusioni per parte appellante : In accoglimento dei motivi d'appello e in riforma della sentenza n. 590/2023 del Tribunale di EN pubblicata il 5/10/2023, rigettarsi le domande dei ricorrenti;
In
1 subordine: - dichiararsi prescritta la domanda dei ricorrenti quantomeno per il periodo ante quinquennio dall'entrata in vigore della Legge Fornero;
Spese, onorari e accessori rifusi di entrambi i gradi.
Conclusioni per parte appellata : contrariis reiectis - nel merito: rigettare in quanto infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, tutti i motivi di appello proposti da
[...]
- in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite oltre al rimborso forfetario d Pt_1 generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio;
- in via istruttoria: ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze riportate.
*
Motivi della decisione
1. Per mezzo della sentenza appellata il Tribunale di EN ha parzialmente accolto, con le precisazioni di cui in appresso, la domanda con la quale gli odierni appellati – originariamente erano in 10, 1 dei quali è pervenuto con la parte appellante ad accordo transattivo –, tutti dipendenti o ex dipendenti di nel settore “navigazione” con qualifica di preposti al comando, Parte_1 chiedevano:
➢ Venisse accertata la nullità dell'art. 3 dell'accordo nazionale 27/11/2020 e dell'art. 5 dell'accordo nazionale 15/11/2015 e precedenti e successivi cc.cc.nn.ll. nonché la nullità degli accordi nazionali e/o aziendali e/o di qualsiasi altro accordo e/o circolare e/o disposizione datoriale succedutisi nel tempo, laddove non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere a ciascun ricorrente durante le ferie, alcune voci variabili della retribuzione correlate alle mansioni svolte [indennità pro tempore;
indennità turnisti;
indennità di presenza;
indennità piano nebbia;
indennità di comando;
quota consolidata PDR.]1;
2 ➢ Venisse quindi accertato il diritto dei lavoratori a vedersi ricomprendere nel calcolo della retribuzione feriale le suddette indennità e, conseguentemente, pronunciata condanna (generica) al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale di EN, quindi, accertava il diritto dei ricorrenti <alla retribuzione di ogni giorno di ferie con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore con inclusione negli elementi variabili della retribuzione ai fini di tale calcolo delle seguenti voci: indennità pro tempore, indennità di presenza, indennità piano nebbia, indennità di comando e quota consolidata PDR/ incentivazione produttività mensile>> (quindi con esclusione dell'indennità turnisti) e conseguentemente condanna alla corresponsione <delle differenze Pt_1 retributive maturate e maturande, maggiorate di accessori di legge, dovute ai sensi del capo che precede adottando come valore orario dovuto per ciascun mese la media calcolata sui dodici mesi precedenti e quanto al periodo dall' 1.7.2022 detraendo l' indennità retribuzione ferie pari 8 euro al giorno ( = euro 1,23 /ora) di cui all' art 4 dell' Accordo di Rinnovo 10.5.2022>>. Pronunciava infine condanna al pagamento e rifusione delle spese liquidate in € 10.050,00 oltre accessori.
1.1. In particolare il Tribunale di EN, rigettata la sollevata eccezione di prescrizione mediante richiamo delle pronunce di Cassazione n. 26246/2022 e 11547/2012:
➢ Richiamava la propria giurisprudenza elaborata in relazione ad analoga tematica (filone ) e quella sviluppata, su analoghe tematiche, dalla CP_10
Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione a proposito dell'ambito di applicazione ed interpretazione della Direttiva 2003/882 e dell'art. 10 D.Lgs. 66/033;
3 ➢ Rilevava quindi come la normativa sopra enunciata, dovesse essere interpretata nel senso che nell'ambito delle voci, pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento, in particolare, a quelle che concorrono a determinare il compenso ordinario per la mansione svolta, sulla premessa che la retribuzione spettante per i giorni di ferie debba tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di presenza al lavoro, altrimenti il lavoratore potrebbe essere disincentivato dal fruirne ed in questo modo rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile;
➢ Rilevava come buona porzione delle indennità richieste dai lavoratori
[indennità pro tempore;
indennità di presenza;
indennità piano nebbia;
indennità di comando;
quota consolidata PDR], incidenti sulla retribuzione giornaliera in misura pari a circa il 17%, fossero intrinsecamente legate alle mansioni agli stessi assegnate ed ove non conteggiate al fine della determinazione della retribuzione feriale potenzialmente in grado di disincentivare la fruizione delle ferie;
rimandava pertanto a precedente sempre del Tribunale di EN (sentenza del 29/9/2023 in RG 342/2023)4; 4 <E' dunque necessario esaminare le voci retributive indicate dai ricorrenti, al fine di valutare se le stesse siano intrinsecamente legate alle mansioni del personale del settore navigazione. Dalla produzione degli accordi sindacali risulta quanto segue a) Indennità o compenso pro tempore: istituita con accordo sindacale del 17/04/1981 (doc. 19 ricorso), è destinata agli “agenti aventi qualifica di navigazione che operano nell'esercizio della navigazione” e agli “agenti non aventi qualifica di navigazione ma che operano nell'esercizio della navigazione”. Nell'accordo del 17/04/1981 viene espressamente previsto che “il compenso di cui trattasi compete solo in caso di effettiva presentazione (sono quindi esclude le giornate di malattia, di ferie, di permesso retribuito o non per qualsiasi motivo, le assenze ingiustificate, gli scioperi, ecc.)”. Di fatto l'indennità pro tempore viene riconosciuta nei cedolini paga ai lavoratori del settore navigazione per 32 minuti per ciascuna giornata di lavoro svolta, ad eccezione dei periodi ferie, nei quali viene esclusa. L'indennità in parola costituisce una voce retributiva caratteristica della mansione degli agenti del comparto navigazione, ad essi solo riservata. Deve pertanto includersi nell'ambito della retribuzione dovuta nel periodo feriale;
b) Indennità di istituita già con l'accordo aziendale del 18.12.1987 (doc. 22 ricorso), è destinata a CP_11 compensare il dis rsonale soggetto a turni. Non è l'appartenenza del lavoratore ad un settore o ad un altro che fonda il presupposto per la corresponsione dell'indennità, ma piuttosto alternativamente una “posizione di lavoro caratterizzata da avvicendamento di turno in un determinato periodo” ovvero una “posizione di lavoro caratterizzata da regime di riposo e non domenicale fisso”. Se così è, deve escludersi che l'indennità de qua sia da computarsi nell'ambito della retribuzione dovuta nel periodo feriale, non essendo la corresponsione legata alla mansione, ma piuttosto ad una modalità organizzativa rimessa al potere datoriale;
c) Indennità di PRESENZA o premio produttività giornaliera: prevista inizialmente dall'accordo 16.7.1963 (v. doc.19 ricorso), è corrisposta in funzione dell'effettiva presenza al lavoro. Con l'accordo del 27.7.1984, tale indennità assume il nome di premio di produttività giornaliero e viene espressamente prevista per tutte le 14 mensilità retribuite. Con l'accordo del 31.7.2014 (v. doc. 32 ricorso), il premio di produttività giornaliero viene conglobato in un'unica voce assieme ad altre indennità, per poi essere nuovamente scorporato con il successivo accordo del 29.6.2017 (doc. 33 ricorso). Proprio in quanto legata alla presenza giornaliera, di fatto l'indennità in questione è divenuta parte integrante della retribuzione mensile e deve essere pertanto computata anche nella retribuzione dovuta durante il periodo di ferie. Non è un caso che non vi sia sul punto una specifica contestazione di;
Pt_1 d) Indennità piano nebbia: è riservata ai soli preposti al comando e ai comandanti d (v. accordo 30.3.2001, doc. 24 ricorso). L'accordo del 25/03/2004 (doc. 27 ricorso) prevede testualmente che la prevista indennità economica sia da erogarsi in modo strettamente ed esclusivamente legato alla concreta effettuazione della prestazione
4 ➢ Evidenziava come si dovesse procedere al ricalcolo sulla base della retribuzione media percepita <nei 12 mesi in cui è ricompreso il periodo di ferie>> ovvero, in particolare, tenuto conto del fatto che <La retribuzione media per i giorni di ferie andrà calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo>>
➢ Chiariva come dovesse essere quindi condannata al Pt_1 pagamento delle differenze retributive tenuto conto del fatto che <La condanna va limitata al periodo minimo di durata delle ferie annuali stabilito dall'art. 7 della Direttiva 88/2003 nonché dall'art. 10 D. Lgs. 66/2003, come da sentenza della Corte di Giustizia 385/2018 e Cassazione n. 20216 del 23.6.2022 già sopra citata, e quanto al periodo dall' 1.7.2022 va detratta l' indennità retribuzione ferie pari 8 euro al giorno ( = euro 1,23 /ora) di cui all' art 4 dell' Accordo di Rinnovo 10.5.2022>>. 2. Avverso la suddetta sentenza propone appello con atto Pt_1 depositato in data 26/1/2024 sulla base di quattro motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo contesta la sentenza appellata nella Pt_1 porzione in cui afferma che l'indennità pro tempore è intrinsecamente legata alla mansione in quanto <istituita con l'accordo aziendale 17.4.1981 (doc. 23 controparte) per il settore navigazione “fino a diversa definizione dell'orario di lavoro” del settore navigazione e non per compensare uno specifico disagio legato alla mansione. Successivamente, con accordo sindacale aziendale 27.7.1984, punto 11, (sub doc. 26 presente atto), l'indennità pro tempore è stata estesa “a tutto il personale per il quale è in atto un orario settimanale di lavoro di 39 ore e che già non percepisce in forza dell'accordo sindacale aziendale sottoscritto presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di EN il 17/4/1981 l'indennità pro tempore>>.
2.2. Con il secondo motivo pone poi in dubbio che anche Pt_1
l'Indennità di presenza possa essere ricompresa al fine della determinazione
(con i vincoli già noti e riconfermati), per “compensarne il disagio” ed il maggior impegno derivante”. Non vi è dubbio che trattasi di una retribuzione per il lavoro giornaliero svolto in presenza di nebbia, che va a compensare quell'evidente incomodo dato dal dover svolgere proprio la gravosa mansione di conduzione di mezzi in presenza di tale evento. Ne discende che la voce debba essere inclusa nella retribuzione dovuta per il periodo feriale;
e) Indennità di comando: viene introdotta dall'accordo sindacale del 17/10/2013 (doc. 31 ricorso), in misura pari
“a 15 minuti di retribuzione ordinaria”. Tale indennità viene riconosciuta esclusivamente per le giornate di effettiva presenza ai preposti al comando e ai comandanti di coperta e successivamente attribuita anche RI di IN con accordo sindacale del 18/12/2014. Anche l'indennità di comando viene conglobata con accordo del 31/07/2014 nella voce “1160 incentivazione prod. gg.”, per essere nuovamente ripristinata quale voce retributiva individuale con il successivo accordo del 29/06/2017. Valgono le stesse considerazioni già espresse per l'indennità pro tempore: si tratta di una voce retributiva caratteristica della mansione degli agenti del comparto navigazione, con esclusione peraltro dei marinai. Deve pertanto includersi nell'ambito della retribuzione dovuta nel periodo feriale>>.
5 della retribuzione feriale non potendosi affermare <che tale indennità sia relativa a modalità intrinseche di una mansione, tant'è che viene applicata a tutto il personale indipendentemente dalla qualifica rivestita e di sicuro non compensa un
“disagio”>>.
2.3. Con il terzo motivo , sul presupposto che la giurisprudenza Pt_1 comunitaria e quella della Cassazione ha richiesto che la retribuzione feriale non sia dissimile da quella erogata nei periodi lavorati e non sia tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie ed inoltre che tali limiti valgano solo nell'ambito delle 4 settimane di cui alla normativa di riferimento, contesta la valutazione del giudice di prime cure in merito all'incidenza pari al 17% delle indennità di cui si discute sulla retribuzione [attestandosi, al più, attorno al 15%] non reputando che un simile divario sia tale da dissuadere il lavoratore dal fruire delle ferie.
2.4. Con il quarto motivo contesta il criterio del computo dei Pt_1 giorni feriali in particolare dolendosi del fatto che la sentenza gravata non precisa quanti siano effettivamente i giorni in relazione ai quali spetta la corresponsione dell'indennità così come calcolata tenendo conto delle varie indennità menzionate in sentenza [<Il criterio di computo delle ferie indicato in sentenza, invece, non fa riferimento ai giorni di calendario (es.: se un lavoratore fruisce di un periodo feriale continuativo di 28 giorni, è rispettata la normativa europea sul numero minimo di ferie, dovendosi considerare i giorni di calendario, mentre le ferie consumate in tale periodo, considerando i riposi ordinari compresi nel periodo, sono 22)>>].
Parte appellante inoltre contesta la sentenza gravata nella porzione in cui non tiene conto del fatto che le voci non computate nel calcolo della retribuzione feriale sono tali da non rendere la riduzione di tale retribuzione (rispetto a quella ordinaria) effettivamente disincentivante (al più aggirandosi attorno ad una riduzione del 15% e, come tale, non rilevante in quanto ben inferiore alla misura del 30% di cui si legge in alcune – citate dalla parte appellante – pronunce della Corte di cassazione).
2.5. Con il quinto motivo contesta la sentenza gravata nella Pt_1 porzione in cui non ha affermato il decorso della prescrizione – che Pt_1
colloca in data precisa - sulla base della stabilità del rapporto di lavoro in
[...] quanto disciplinato – in modo speciale – dal RD 148/1931 che conterrebbe tali e tante garanzie in ipotesi di licenziamento che, in associazione alle dimensioni aziendali, sono tali da escludere quel metus che, secondo la più
6 recente giurisprudenza della Corte di Cassazione [cass. civ. 26246/2022], impone che la prescrizione decorra solo dal giorno della cessazione del rapporto.
Rileva in ogni caso come la pronuncia gravata non abbia tenuto conto della prescrizione maturata anteriormente all'entrata in vigore della Legge 92/2012.
3. Si sono costituiti i lavoratori appellati con memoria depositata in data 25/3/2025 prendendo specifica posizione su tutti i motivi di appello formulati da . Pt_1
3.1. Con riferimento al primo ed al secondo motivo di appello rileva la parte appellata come , nel primo grado di giudizio, non avesse sollevato Pt_1 alcuna contestazione sulle voci indennità pro tempore ed indennità di presenza evidentemente reputandole, al pari di altre indennità in effetti riconosciute al fine del calcolo della retribuzione feriale, come correlate alla mansione.
Rileva poi parte appellata come del tutto nuova sia la produzione in giudizio – effettuata solo in grado di appello – dell'accordo aziendale del 27/07/1984 (doc. 26).
Nel merito, mediante richiamo delle difese svolte in primo grado, evidenziano gli appellati come <l'indennità in oggetto è corrisposta con costanza, essendo presente in ogni giornata lavorativa. […] L'indennità in oggetto è quindi parte integrante della retribuzione mensile: trattasi di una retribuzione aggiuntiva per il lavoro giornaliero nell'esercizio della navigazione. Una compensazione ritenuta necessaria – e quindi un vero e proprio aumento retributivo – in virtù della specificità del servizio lagunare;
si va quindi a compensare quell'evidente incomodo dato dal dover svolgere l'attività resa più gravosa da tale ambito, specifico della navigazione. Essa si applica infatti a chi, come i preposti al comando od i marinai, sono impegnati nella navigazione ed hanno pertanto un particolare status. Non è certo una voce indiscriminatamente presente nelle buste paga di tutti i dipendenti
. Pt_1
Prendono inoltre gli appellanti posizione sull'accordo del 27/07/1984 richiamando giurisprudenza ad essi conforme resa dal Tribunale di EN.
3.2. Con riferimento al secondo motivo di appello e, quindi, in punto indennità di presenza, ripropone difese paragonabili a quelle esplicitate con riferimento al primo motivo di appello trattandosi in definitiva di <voce che costituisce “un pezzo” dell'ordinaria retribuzione>>.
7 3.3. In ordine al terzo motivo di appello gli appellati difendono le ragioni esposte dalla pronuncia appellata mediante richiamo delle più recenti sentenze della Corte di Cassazione.
3.4. Quanto al quarto motivo di appello gli appellati si esprimono nei seguenti termini: <La gravata sentenza ha limitato a quattro settimane il diritto dei lavoratori alla retribuzione “europea”. Essa non ha però specificato se dette quattro settimane vadano considerate, in caso di fruizione continuativa, come 28 giorni comprensivi dei riposi intermedi o se invece esse debbano intendersi pari a 28 giorni. Trattasi peraltro di tema dibattuto dalle parti in causa (sin dalla memoria di costituzione in primo grado, alla pg. 17, e così nelle note conclusive per i lavoratori, alla pg. 10). sostiene che i 28 giorni Pt_1 vadano considerati al lordo dei riposi. Al contrario, è da ritenersi che le quattro settimane di ferie alle quali applicare la retribuzione come sopra calcolata siano da intendersi pari a 28 giorni. La conferma giunge dalla sentenza Cass. 20216/202 2 ; al punto 20 della stessa è riportato, riferendosi alla sentenza CGUE: “ Ai punti 21, 22 e 23 è testualmente affermato: “In primo luogo, occorre ricordare che secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane ”. Non si fa un generico riferimento al riposo per il lavoratore;
riposo che quindi, in questa accezione ampia, dovrebbe comprendere le ferie ed i riposi settimanali. Nella direttiva si parla specificamente di ferie e, a chiarire ulteriormente tale individuazione, si precisa che devono essere retribuite;
mentre i riposi non lo sono. In altre parole, se la citata direttiva europea avesse voluto garantire per il singolo lavoratore una soglia minima di “non lavoro” di 4 settimane all'anno, avrebbe parlato genericamente di 4 settimane di “non lavoro” o di 4 settimane costitute da ferie e riposi. Ed invece ha statuito che devono essere di ferie retribuite. E d'altronde le 4 settimane all'anno di non lavoro, comprensive di ferie e riposi, costituirebbe un “minimum” irragionevole, visto che i soli riposi in un anno sono 52 (se 1 a settimana) o 104 (se 2 a settimana); numeri di gran lunga superiori alle 4 settimane annuali. Le 4 settimane di cui alla direttiva non possono quindi che essere di ferie “pure”. Non è quindi un caso se la citata sentenza Cass. 20126/2022, al punto 30, fa riferimento “ai giorni eccedenti il numero di 28>>.
3.5. In ordine al quinto motivo di appello evidenziano gli appellanti come il RD148/1931 nulla preveda in relazione alle tutele accordate al lavoratore nell'ipotesi di licenziamento illegittimo/invalido/nullo cosicchè nulla da tale normativa è possibile ricavare in merito alla stabilità del rapporto e come proprio la Cassazione abbia affermato che al rapporto di lavoro dei ferrotramvieri si applica, in ipotesi di licenziamento, la disciplina comune di
8 cui all'art. 18, Legge 300/1970 (cfr. cass. civ. 11547/2012). Ciò anche sul presupposto che non è un ente pubblico e che <le deroghe alla Pt_1 disciplina privatistica dei rapporti di lavoro, contenute all'interno del D.Lgs. n. 175/2016 per le società in controllo pubblico, riguardano soltanto le assunzioni e la retribuzione;
non esiste, invece, alcuna norma specifica che in materia di provvedimenti disciplinari intimati ai lavoratori dipendenti di società in house deroghi alla normativa generale prevista per i rapporti di lavoro privati>>.
Evidenzia come, al più, la prescrizione possa dirsi maturata all'anno 2007 essendo evidentemente incorsa parte appellante in errore allorquando afferma che la prescrizione si è consumata nel 2017,
Devono quindi trovare applicazione nel caso di specie i principii espressi dal Supremo collegio (Cass. civ. Cass. 26246/2022).
4. La controversia, instaurata con atto di appello depositato in data 26/1/2024, è stata trattata nel corso dell'udienza del 17/4/2025 nel corso della quale è stata discussa dalle parti e quindi decisa dal Collegio.
*
5. L'appello è, limitatamente a porzione residuale del quinto motivo, fondato, dovendo invece essere rigettato nel resto.
6. Muovendo dal primo motivo di appello, occorre rilevare – ciò valendo anche per gli ulteriori motivi di gravame sviluppati a – come parte Pt_1 appellante non contesti la porzione di motivazione che ricostruisce il quadro giuridico generale così come emergente dal susseguirsi della giurisprudenza di legittimità e della Corte di Giustizia descritta dalla pronuncia di primo grado.
È pertanto assodato che al fine della determinazione della retribuzione (giornaliera) feriale sia necessario tenere conto di tutte quelle voci che, ancorché variabili, concorrono a determinare il compenso ordinario del singolo lavoratore con riferimento alla mansione effettivamente svolta, dovendo la retribuzione spettante per i giorni di ferie tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di effettivo lavoro;
così da non disincentivare il lavoratore dal fruire delle ferie e, quindi, da non porre in essere condizioni tali da indurre il lavoratore a rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile.
Dovendo quindi essere escluse solo quelle voci retributive accidentali corrisposte in via del tutto eccezionale in quanto correlate a vicende
9 estemporanee e, quindi, con continuative ovvero legate alla normalità del rapporto ed alle modalità di erogazione della prestazione lavorativa.
6.1. Posto il suddetto ed incontroverso principio, si palesa infondato il rilievo di parte appellante in merito alla non computabilità ai fini della terminazione del trattamento retributivo feriale dell'indennità pro tempore.
Ed infatti, proprio in ragione del fatto che l'indennità in questione è riconosciuta a tutto il personale che ha un orario di lavoro di 39 ore – essendo peraltro proporzionalmente ridotta con riferimento al personale che ha orario più limitato - si deve ritenere che l'indennità in parola costituisce un elemento stabile della retribuzione spettante e che, pertanto, proprio in ragione di una simile stabilità (come d'altronde è stabile la retribuzione base) deve essere incluso nel calcolo della retribuzione che deve essere corrisposta nei giorni di ferie;
ciò proprio alla luce della giurisprudenza comunitaria e della Cassazione formatasi sul punto come sopra sinteticamente riportata.
6.2. Appaino quindi le argomentazioni di parte appellante come sostanzialmente ammissive della necessità di inclusione dell'indennità pro tempore nel calcolo della retribuzione feriale.
7. Identiche considerazioni, viste le ragioni dell'appello che tende a mettere in luce l'esteso riconoscimento, a tutto il personale, dell'indennità di presenza, possono essere fatte con riferimento al secondo motivo di gravame, dovendosi in ogni caso rilevare come l'indennità di cui si discute sia in effetti destinata a compensare la specifica attività lavorativa svolta dagli appellati tanto da essere, appunto, elemento stabile e continuativo della retribuzione, al pari della paga base che è, per ovvie ragioni, posta a base del calcolo della retribuzione feriale.
7.2. Merita in ultimo rilevare, come evidenziato dalla parte appella, come in effetti non avesse, nell'ambito del giudizio di primo grado, Pt_1 sollevato contestazione alcuna con riferimento alle indennità pro tempore e di presenza, cosicchè i primi due motivi di appello, ove mai dovessero essere ritenuti fondati (il che non può essere), dovrebbero in ogni caso essere valutati come non ammissibilmente proposti.
8. In ordine al terzo motivo ed al quarto motivo di appello, a mezzo dei quali parte appellante si duole per la mancata indicazione da parte del giudice di prime cure se per quattro settimane debbano intendersi 22/24 giorni oppure 28 giorni, intende questa Corte mantenere fermo il proprio già affermato
10 orientamento espresso in contenzioso similare (in corso) che vede coinvolti macchinisti e capitreno di . CP_12
Ed invero se per un verso nella direttiva 2003/88 non è affatto detto che per quattro settimane devono intendersi 4 settimane di calendario, quindi (tolto il giorno di riposo obbligatorio) 24 giorni di lavoro, nella giurisprudenza di legittimità – si veda in particolare Cass. civ. n. 20216/2022 (punto 30 della motivazione) – vi son riferimenti che inducono a ritenere che le quattro settimane di ferie debbano corrispondere, secondo quanto argomentato dalla parte appellata, ad un numero di giorni pari a 28 (cfr. Corte App. EN, n. 621/2024 del 08/11/2024).
Risulta quindi condivisibile la ricostruzione di parte appellata laddove ritiene che il diritto al ricalcolo della retribuzione spettante nei giorni di ferie non può eccedere i limiti annui previsti dalla direttiva 2003/88, intendendo quattro settimane come 28 giorni.
8.1. Con riferimento all'ulteriore aspetto sollevato dalla parte appellante in seno al quarto motivo di gravame, rileva il Collegio come la pur ammessa riduzione in misura pari a circa il 15% della retribuzione feriale rispetto alla media della retribuzione per così dire ordinaria (mensile), corrisposta nei periodi effettivamente lavorati, non sia affatto irrisoria tenuto peraltro conto del fatto che la stessa giurisprudenza Comunitaria afferma che <che l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e a., Racc. pag. I-2531, punto 50, nonché e a., cit., punto Persona_1 Persona_2
58). Infatti, l'obbligo di monetizzare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Robinson-Steele e a., punto 58, nonché Schultz-Hoff e a., punto 60). Come precisato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione>> (GUCE, 15 settembre 2011, nel procedimento C-155/10, nella causa e altri). Per_3
11 Ora, dalla suddetta pronuncia, coerente con numerose altre sempre emesse dalla Corte di Giustizia e che, come si è già sopra detto, esprime principii per il giudice nazionale vincolanti, ben si evince come la retribuzione paragonabile, che deve essere assicurata al lavoratore durante le ferie al fine dal dissuaderlo dal non godimento delle stesse, sia una retribuzione sostanzialmente coincidente (né più né meno) con quella corrisposta nei periodi effettivamente lavorati ovvero che si discosti da questa per il sol fatto che nel periodo feriale il lavoratore non potrà pretendere la corresponsione di quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa. pertanto, una retribuzione feriale inferiore anche solo del 10% rispetto alla retribuzione c.d. ordinaria - tenuto anche conto del fatto che nel caso di specie non si tratta di retribuzioni mensili elevate -, è certamente una retribuzione che, potenzialmente, è in grado di disincentivare il lavoratore dal fruire delle ferie così da non perdere una porzione della propria capacità di guadagno e quindi di spesa.
9. Certamente infondato è poi il quarto motivo di appello a mezzo del quale
, che pur non contesta i principii espressi dalla Cassazione con la Pt_1 sentenza n. 26246/2022, argomenta in merito al decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro.
Ed infatti, quanto alla speciale disciplina di cui al R.D. n. 148/1931 che, a detta della parte appellante garantirebbe una particolare stabilità al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, la Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare, con tesi che questo Collegio condivide e che qui intende riproporre, come <in virtù della forza espansiva di cui sono dotate, le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 si applicano a tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro, qualora non assoggettate ad una diversa e specifica disciplina e, quindi, anche al licenziamento degli autoferrotranvieri invalido per inosservanza delle norme di cui ai primi tre commi dell'art. 7 della suddetta legge, non essendo a ciò di ostacolo la speciale disciplina della destituzione, di cui all'art. 45 del r.d. n. 148 del 1931>> (Cass. civ. 17436/2015). Pertanto, attesa l'applicabilità dell'art. 18, Legge 300/70 (nella versione novellata dalla Legge 92/2012) al rapporto di lavoro degli appellati, ne viene che gli stessi sono soggetti al principio di diritto espresso dalla sopra richiamata pronuncia [sentenza n. 26246/2022] della Cassazione in punto non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto
12 di lavoro e, quindi, di sospensione del decorso della prescrizione a far data dall'entrata in vigore della citata Legge 92/2012 (principio invero già affermato dalla sentenza gravata e dalle parti, tutte, non avversato).
9.1. Deve in ogni caso trovare accoglimento, per quanto sopra, come peraltro affermato in altre sentenze sempre rese dal Tribunale di EN dai lavoratori non fatte oggetto di appello (incidentale), la doglianza di parte appellante afferente alla manca affermazione di intervenuta prescrizione delle differenze retributive (feriali) matura anteriormente alla data del 17/7/2007. Ciò proprio in applicazione dei principii affermati dalla sopra ricordata cass. civ. n. 26246/2022 a mente della quale <Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro>>.
10. Quanto alle spese del giudizio e, in ogni caso, del presente grado, tenuto conto della più che prevalente soccombenza di , le stesse non Pt_1 possono che essere poste a carico della parte appellante tenuto conto del complessivo valore di controversia (indeterminabile, complessità bassa), vendo quindi liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 e successive modificazioni (in ragione della serialità del contenzioso), al limitato aumento ai sensi del disposto dell'art. 4 comma 2° (tenuto conto della ripetitività delle difese essendo le posizioni dei lavoratori appellati totalmente sovrapponibili) ed alle tariffe professionali vigenti, senza tenere conto delle spese relative alla fase istruttoria (di fatto non svoltasi atteso che il contenzioso si è sostanziato nello studio della controversia, nella redazione dell'atto introduttivo e nella discussione della causa in unica udienza ove, peraltro, sono state discusse controversie del tutto analoghe alla presente).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: in accoglimento parziale del quinto motivo di appello dichiara prescritto il diritto alle differenze retributive rivendicate dagli appellanti fino al 17/7/2007;
13 accertato e dichiarato che per 4 settimane devono intendersi 28 giorni di calendario, rigetta nel resto l'appello; condanna la parte appellante alla rifusione delle spese sostenute dalla parte appellata a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 4.000,00 oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa).
Così deciso in EN in data 17/04/2025.
Il Presidente dott. Paolo Talamo
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <
1. indennità pro tempore/incentivazione produttività giornaliera, costituita da retribuzione aggiuntiva per il lavoro giornaliero nell' esercizio della navigazione a titolo di compensazione per la specificità del servizio lagunare;
indentificata con la voce 1045 e prevista da accordo 17.4.1981;
2. indennità turnisti/incentivazione produttività giornaliera, costituita da retribuzione aggiuntiva per il lavoro giornaliero a titolo di compensazione dell' incomodo dato dal dover svolgere l'attività in turni, vale a dire con orari che mutano di giorno in giorno e non sono fissi, prevista da accordo aziendale 18.12.1987 e 18.1.2008;
3. indennità di presenza/premio di produttività giornaliero/incentivazione produttività giornaliera, costituita da retribuzione presente in ogni giornata lavorativa, riconsosciuta per il fatto stesso della presenza in servizio, prevista dall'accordo 1963 e 18.12.1987;
4. indennità piano nebbia, costituita da retribuzione aggiuntiva per il lavoro giornaliero svolto in presenza di nebbia a titolo di compensazione dell' incomodo dato dal dover svolgere proprio la 5. indennità di comando giornaliera, costituita da retribuzione aggiuntiva per il lavoro giornaliero a titolo di incentivazione premiale al personale di comando di coperta, voce 1075, prevista da accordo sindacale del 17/10/2013; 6. quota consolidata PDR / incentivazione produttività mensile, istituita già con l'accordo sindacale aziendale del 18/12/1987, al punto 2.2 di pg. 2: “A decorrere dall'1 gennaio 1988, a titolo di premio di produttività, l'importo di L. 50.000.- mensili (per 14 mensilità) parametrato al livello 7 a tutto il personale in ruolo..”. Importo innalzato a Lire 82.000 a decorrere dal 01/01/1989. Trattasi dunque di un importo mensile, ed è la voce 1115>>. 2 Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite e non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro. 3 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 c.c. il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuito e non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. gravosa mansione di conduzione di mezzi in presenza di avversa condizione atmosferica, prevista da accordo 30.3.2001;