TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10732/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10732/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in via Pietro Micca n. 3, Torino, presso lo studio dell'avv. MIGLIORE
ALESSANDRA e dell'avv. SAVATTERI ALBERTO che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ORi e contraevano matrimonio in CHIAVERANO Parte_1 Parte_2
(TO) il 12/04/2014.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 24/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la ORa si impegna a trasferire al OR la propria quota del Parte_2 Pt_1 50% di proprietà dell'immobile sito in Torino, via San Donato, n. 24 del quale il OR è Pt_1 proprietario dell'altro 50%. Tale immobile è distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 1178, particella 277 e precisamente: sub. 22, Via San Donato n. 24, piano 4, z.c. 1, cat. A/3, classe 3, vani 6, superficie catastale totale mq. 116, (l'alloggio); sub. 23, Via San Donato n. 24, piano S1, z.c. 1, cat. C/2, classe 1, mq 5, superficie catastale totale mq 8, (il locale ad uso cantina); sub. 24, Via San Donato n. 24, piano S1,
z.c. 1, cat. C/2, classe 1, mq 2, superficie catastale totale mq 3, (il locale ad uso cantina). La cessione della quota da parte della ORa al OR è subordinata all'assenso dell'Istituto Parte_2 Pt_1 Bancario all'accollo liberatorio del OR delle residue rate di mutuo con conseguente Pt_1 liberazione della cedente. In caso di assenso della il OR , si accolla il pagamento CP_1 Pt_1 dell'intero importo del mutuo ancora non corrisposto garantito dall'ipoteca gravante sull'immobile e così provvederà al pagamento integrale delle rate di mutuo con scadenza successiva alla cessione della quota dell'immobile stipulata con atto pubblico e sino alla completa estinzione;
la ORa rinuncia Parte_2
a richiedere al OR il rimborso delle quote delle rate del mutuo dalla stessa pagate. Il OR Pt_1
, a titolo di corrispettivo per la cessione della quota dell'immobile, corrisponderà alla ORa Pt_1 l'importo complessivo di Euro 10.000,00 entro tre mesi dalla data di stipulazione dell'atto Parte_2 pubblico di cessione della quota. L'atto definitivo di trasferimento della quota dell'immobile dovrà essere stipulato entro tre mesi dalla data dell'assenso dell'Istituto Bancario, con atto pubblico stipulato da Notaio scelto di comune accordo tra i coniugi;
tutti i costi per tasse e imposte inerenti all'atto di trasferimento comprese anche le spese di registrazione, la tassa catastale ipotecaria e le visure catastali, saranno a carico del OR , ivi compresi i costi dell'onorario del Notaio. Pt_1
PRENDE ATTO che in caso di accollo liberatorio del mutuo, la ORa trasferirà la propria Parte_2 residenza e abitazione in luogo diverso dalla casa coniugale entro nove mesi dall'assenso all'accollo liberatorio dell'Istituto Bancario.
PRENDE ATTO che nell'ipotesi in cui l'Istituto Bancario non acconsenta all'accollo liberatorio del mutuo, i ORi e convengono di porre in vendita la casa coniugale mediante Parte_2 Pt_1 conferimento di incarico ad un'agenzia immobiliare individuata di comune accordo e convengono che fino alla vendita effettiva della casa coniugale, essi continueranno a dividere il mutuo al 50%; 5) la ORa rimarrà ad abitare la casa coniugale sino alla vendita effettiva della stessa;
6) gli Parte_2
pagina 2 di 3 accordi patrimoniali di cui ai precedenti punti 2) e 4) ric., ovvero, sia in caso di cessione al coniuge della quota dell'immobile in comproprietà, sia in caso di vendita della proprietà a terzi, entro i cinque anni dall'acquisto, sono funzionali alla risoluzione della crisi coniugale sicchè tali trasferimenti non determinano la decadenza dalle agevolazioni 'prima casa' disciplinate dalla Nota II-bis, posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (TUR). (Risoluzione Agenzia delle Entrate 80/E 9 settembre 2019).
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano, ad eccezione di quanto previsto sopra, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10732/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in via Pietro Micca n. 3, Torino, presso lo studio dell'avv. MIGLIORE
ALESSANDRA e dell'avv. SAVATTERI ALBERTO che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ORi e contraevano matrimonio in CHIAVERANO Parte_1 Parte_2
(TO) il 12/04/2014.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 24/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la ORa si impegna a trasferire al OR la propria quota del Parte_2 Pt_1 50% di proprietà dell'immobile sito in Torino, via San Donato, n. 24 del quale il OR è Pt_1 proprietario dell'altro 50%. Tale immobile è distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 1178, particella 277 e precisamente: sub. 22, Via San Donato n. 24, piano 4, z.c. 1, cat. A/3, classe 3, vani 6, superficie catastale totale mq. 116, (l'alloggio); sub. 23, Via San Donato n. 24, piano S1, z.c. 1, cat. C/2, classe 1, mq 5, superficie catastale totale mq 8, (il locale ad uso cantina); sub. 24, Via San Donato n. 24, piano S1,
z.c. 1, cat. C/2, classe 1, mq 2, superficie catastale totale mq 3, (il locale ad uso cantina). La cessione della quota da parte della ORa al OR è subordinata all'assenso dell'Istituto Parte_2 Pt_1 Bancario all'accollo liberatorio del OR delle residue rate di mutuo con conseguente Pt_1 liberazione della cedente. In caso di assenso della il OR , si accolla il pagamento CP_1 Pt_1 dell'intero importo del mutuo ancora non corrisposto garantito dall'ipoteca gravante sull'immobile e così provvederà al pagamento integrale delle rate di mutuo con scadenza successiva alla cessione della quota dell'immobile stipulata con atto pubblico e sino alla completa estinzione;
la ORa rinuncia Parte_2
a richiedere al OR il rimborso delle quote delle rate del mutuo dalla stessa pagate. Il OR Pt_1
, a titolo di corrispettivo per la cessione della quota dell'immobile, corrisponderà alla ORa Pt_1 l'importo complessivo di Euro 10.000,00 entro tre mesi dalla data di stipulazione dell'atto Parte_2 pubblico di cessione della quota. L'atto definitivo di trasferimento della quota dell'immobile dovrà essere stipulato entro tre mesi dalla data dell'assenso dell'Istituto Bancario, con atto pubblico stipulato da Notaio scelto di comune accordo tra i coniugi;
tutti i costi per tasse e imposte inerenti all'atto di trasferimento comprese anche le spese di registrazione, la tassa catastale ipotecaria e le visure catastali, saranno a carico del OR , ivi compresi i costi dell'onorario del Notaio. Pt_1
PRENDE ATTO che in caso di accollo liberatorio del mutuo, la ORa trasferirà la propria Parte_2 residenza e abitazione in luogo diverso dalla casa coniugale entro nove mesi dall'assenso all'accollo liberatorio dell'Istituto Bancario.
PRENDE ATTO che nell'ipotesi in cui l'Istituto Bancario non acconsenta all'accollo liberatorio del mutuo, i ORi e convengono di porre in vendita la casa coniugale mediante Parte_2 Pt_1 conferimento di incarico ad un'agenzia immobiliare individuata di comune accordo e convengono che fino alla vendita effettiva della casa coniugale, essi continueranno a dividere il mutuo al 50%; 5) la ORa rimarrà ad abitare la casa coniugale sino alla vendita effettiva della stessa;
6) gli Parte_2
pagina 2 di 3 accordi patrimoniali di cui ai precedenti punti 2) e 4) ric., ovvero, sia in caso di cessione al coniuge della quota dell'immobile in comproprietà, sia in caso di vendita della proprietà a terzi, entro i cinque anni dall'acquisto, sono funzionali alla risoluzione della crisi coniugale sicchè tali trasferimenti non determinano la decadenza dalle agevolazioni 'prima casa' disciplinate dalla Nota II-bis, posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (TUR). (Risoluzione Agenzia delle Entrate 80/E 9 settembre 2019).
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano, ad eccezione di quanto previsto sopra, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3