CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 799/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente rel.
dr.ssa Serena Baccolini Consigliere
dr. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 799/2023, promossa con atto di citazione notificato in data 15.3.2023 e rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza dell'8.1.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maurizio Bianchini ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Lodi, Via Solferino
n. 69
APPELLANTE
E
Provincia di Milano (C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Luciana Clerici ed elettivamente domiciliata presso il di lei domicilio digitale
Email_1
APPELLATA
pagina 1 di 22 (C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Ignazio
Abrignani ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8
APPELLATA
(C.F. e P. IVA ), in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_3 speciale, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Marco Pesenti ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Milano (MI), Via Correggio n. 43
APPELLATA
e per essa (C.F. e P. IVA ), in CP_4 Controparte_5 P.IVA_4 persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Francesco
Grilletta ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Milano, Via Principe Amedeo n. 3
APPELLATA
oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d' Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 10263/2022 pubbl. il 28/12/2022 RG n. 45081/2019 Repert. n. 12832/2022
del 28/12/2022:
1. dichiarare la insussistenza dell'obbligo
– di cui alla cartella di pagamento impugnata n. 06820180045016852001 emessa da , Controparte_1
Agente della riscossione – prov. di Milano Viale dell'Innovazione 1/b -20126 Milano, su incarico di
[...]
Controparte_2
– di cui al ruolo ad essa inerente n. 2018/013281 Entrate coattive anno 2018
– e di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n. 06876201900002955000 – fascicolo n.
2019/42166 notificata al signor in data 4 giugno 2019 ad istanza di , Parte_1 Controparte_1
Agente della riscossione – prov. di Milano Viale dell'Innovazione 1/b – 20126 Milano nonché dichiarare la nullità della cartella, del ruolo e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ora menzionati e/o annullare gli stessi;
altresì dichiarare la insussistenza del diritto dell'agente della riscossione Agente Controparte_1 [...]
– prov. di Milano di procedere ad esecuzione e ad iscrizione ipotecaria;
CP_1
pagina 2 di 22 declaratorie tutte che si richiedono essendo stato estinto per pagamento il debito principale.
- con il favore di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio
2. In subordine, nel caso di mancato accoglimento della domanda di cui al capo 1. delle presenti conclusioni:
a) dichiarare la nullità della sentenza impugnata per le ragioni enunciate al capo “– C –“ della esposizione che precede ,
con remissione del giudizio al Giudice di primo grado
b) quale che sia il Giudice alla competenza del quale sarà ritenuta appartenere la potestas iudicandi (con riserva di gravame), dichiarare la inammissibilità / improcedibilità del procedimento di riscossione a mezzo ruolo in relazione al credito
– di cui alla cartella di pagamento impugnata n. 06820180045016852001 emessa da , Controparte_1
– prov. di Milano Viale dell'Innovazione 1/b -20126 Milano, su incarico di Controparte_1 [...]
Controparte_2
– di cui al ruolo ad essa inerente n. 2018/013281 Entrate coattive anno 2018
– e di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n. 06876201900002955000 – fascicolo n.
2019/42166 notificata al signor in data 4 giugno 2019 ad istanza di , Parte_1 Controparte_1
riscossione – prov. di Milano Viale dell'Innovazione 1/b -20126 Milano CP_1 nonché dichiarare la nullità della cartella, del ruolo e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ora
menzionati e/o annullare gli stessi
c) dichiarare la insussistenza del diritto dell'agente della riscossione , Controparte_1 CP_1
– prov. di Milano di procedere ad esecuzione e ad iscrizione ipotecaria declaratorie tutte quelle di cui al capo 2
[...]
b) che si richiedono essendo stato estinto per pagamento il debito principale ovvero che richiedono in alternativa e/o in
subordine per le ragioni esposte nel giudizio di primo grado e nell'atto introduttivo del presente giudizio di appello.
d) previa separazione della domanda relativa all'accertamento della nullità denunciata dall' attore (e di cui al capo e) delle presenti conclusioni) e remissione del giudizio relativo a tale domanda alla sezione del Tribunale di Milano competente ex art.33 l.287/90 e sospensione del presente giudizio, in attesa dell'esito dell'altro avente ad oggetto una questione di carattere pregiudiziale dalla cui definizione dipende la decisione della presente causa, ex art. 295 c.p.c.
e) previo pertanto accertamento, da parte del Giudice competente in materia, e per le ragioni di cui alla narrativa , della nullità della fideiussione prestata dall'opponente con atto 2 novembre 2005 (timbro postale del 3 novembre 2005) e sua successiva integrazione 28 marzo 2013 , o in subordine della nullità della clausola di cui all'art. 6 contenuta in detta fideiussione, contenente deroga all'art. 1957 c.c., per essere decorso il termine di decadenza e/o prescrizione previsto dall'art. 1957 c.c. senza che il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore, e comunque per le ragioni tutte di cui alla precedente narrativa;
f) accertare e dichiarare per le ragioni tutte di cui alla precedente narrativa la nullità della cartella di pagamento
impugnata n. 06820180045016852001 emessa da , – prov. di Controparte_1 Controparte_1
Milano Viale dell'Innovazione 1/b -20126 Milano, su incarico di e Controparte_2 del ruolo ad essa inerente n. 2018/013281 Entrate coattive anno 2018 nonché e conseguentemente della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n. 06876201900002955000 - fascicolo n. 2019/42166 notificata al signor
in data 4 giugno 2019 ad istanza di Agente – prov. di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
Milano Viale dell'Innovazione 1/b -20126 Milano
e / o annullare gli atti anzidetti pagina 3 di 22 g) respingere comunque ogni domanda e pretesa ex adverso avanzata nei confronti di Parte_1
h) in ogni caso con il favore di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, voglia il Tribunale ammettere prova per testi sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli contrassegnati con i numeri 1. e 2.
Capitolo 1.
“vero che l'istituto di credito (già società anonima) è stato socio Controparte_3 CP_3 dell'Associazione Bancaria Italiana a far tempo dal 1945 anno di ricostituzione di detta Associazione”.
Si indicano quali testimoni, su detto capitolo, il Presidente della Associazione Bancaria Italiana con sede in Roma (Palazzo
Altieri) in Piazza del Gesù, 49 ed il Direttore pro tempore della Direzione “Rapporti Istituzionali e media” della medesima associazione, come sopra domiciliato per la carica presso la sede della Associazione, o altro loro incaricato.
Capitolo 2.
"Vero che, nel periodo intercorrente tra l'anno 2005 e l'anno 2018, in qualità di direttore di filiale bancaria ho utilizzato, per la conclusione dei contratti di fideiussione cd "omnibus" con la clientela, i testi standardizzati / moduli di cui ai
contratti di fideiussione prodotti nei docc. 31. 32. 33. e che sono individuati come riferentisi alla filiale da me diretta nell' elenco delle produzioni in calce alla memoria istruttoria di parte attrice datata 10 febbraio 2021, documenti tutti che mi vengono rammostrati".
Si indicano quali testimoni, su detto capitolo, i direttori delle filiali bancarie elencate alla colonna "filiale" nell' elenco
delle produzioni in calce alla memoria istruttoria di parte attrice datata 10 febbraio 2021 ai docc. 31. 32. 33., in carica alla data di rilascio di ciascuna fideiussione, previa individuazione delle generalità di detti testimoni mediante acquisizione del libro matricola / libro unico del lavoro relativo alle filiali indicate nell' elenco medesimo. Si chiede a tal fine che il
Tribunale voglia ordinare agli istituti di credito indicati nell' elenco delle produzioni in calce alla memoria istruttoria di
parte attrice datata 10 febbraio 2021 ai docc. 31. 32. 33. (più precisamente individuati nelle colonne "Banca" e "Ragione sociale attuale") la esibizione ex art. 210 cpc del libro matricola / libro unico del lavoro nella parte di esso riguardante le suddette filiali.
Altresì ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante delle società convenute e per testi sulle
seguenti circostanze:
"vero che il debito di cui alla cartella di pagamento n. 06820180045016852001 emessa da Controparte_1
, Agente della riscossione – prov. di Milano Viale dell'Innovazione 1/b -20126 Milano su incarico di
[...] [...]
al signor il 12 novembre 2018 per l'importo di Euro Parte_2 Parte_1
(334.644,09 + 117,13) complessivamente Euro 344.804,05 è stato estinto per pagamento dal debitore principale avvalendosi delle disposizioni di cui alla cd definizione agevola prevista dalla legge 197/2022 art.1 commi da 231 a 252 "
Si indicano quali testimoni:
Dott. (Curatore del Fallimento Global Service Energy and Communication Srl) con studio in Milano (Mi) Controparte_6 via Turati n.8
(amministratore VT Energy srl) c/o VT Energy Srl con sede in Milano (Mi) via G. Prina n.15 Persona_1
Altresì voglia il Giudice ordinare agli istituti di credito indicati nell' elenco delle produzioni in calce alla memoria istruttoria di parte attrice datata 10 febbraio 2021 ai docc. 31. 32. 33. (più precisamente individuati nelle colonne "Banca"
e "Ragione sociale attuale") di esibire in giudizio ex art 210 cpc i testi standardizzati/ moduli utilizzati negli anni dal 2005 al 2018 per la redazione dei contratti di fideiussione "omnibus" con la propria clientela.
pagina 4 di 22 Ciò al fine di provare (senza con ciò che l'attore intenda accollarsi oneri di prova non dovuti) la diffusa permanenza
dell'utilizzo dello schema Abi contenente le clausole indicate in citazione in capo agli istituti di credito anche dopo
l'emissione del provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005.
Ancora in via istruttoria: voglia il Giudice ordinare ex art. 210 c.p.c. ad con sede in Controparte_7
Roma (Palazzo Altieri) Piazza del Gesù, 49 - 00186 l'esibizione in giudizio dell'elenco degli istituti di credito ad essa associati a far tempo dall'anno 1985 ad oggi Ancora in via istruttoria: voglia voglia il Giudice ordinare ex art. 210 c.p.c. ad , Agente della riscossione – prov. di Milano l'esibizione in giudizio dell'estratto di Controparte_8 ruolo attuale relativo al signor nato a [...] il [...] codice fiscale residente Parte_1 C.F._1 in 26900 Lodi (Lo) C.so V.le Rimembranze n.49 nonché a Global Service Energy and Communication Srl società avente con sede legale in Milano (Mi) via G. Prina n.15 codice fiscale ” P.IVA_5
Per – Agente Provincia di Milano Controparte_1 Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, omnibus contrariis rejectis, così giudicare
- In via preliminare:
- RIGETTARE l'istanza di sospensione ex adverso formulata ex art. 295 c.p.c. in quanto inammissibile per le ragioni esposte nel § A) - a.1) comparsa di costituzione e risposta di I grado nonché nel § 3) della comparsa di costituzione e risposta in appello, e comunque perché gli atti impugnati non costituiscono esecuzione (il preavviso di iscrizione ipotecario ex art. 77
DPR n. 602/73 è misura cautelare di garanzia, e non atto esecutivo: cfr. § A - a.2 comparsa di costituzione e risposta e §
1.a della comparsa di costituzione e risposta in appello, e perché non sussistono i presupposti di cui all'art. 624 c.p.c.
- DICHIARARE la carenza di legittimazione passiva di in relazione a tutte le domande ed Controparte_1 eccezioni inerenti il ruolo o il merito della pretesa creditoria ovvero attività e/o comportamenti attribuibili all'
[...]
e comunque non attribuibili all'Agente della Riscossione;
Parte_3
-In via preliminare e pregiudiziale:
- DICHIARARE l'inammissibilità della domanda dell'opponente per tutti i motivi dedotti sub § 1) della comparsa di costituzione e risposta in appello, anche per tardività della domanda;
- Nel merito:
- RIGETTARE tutte le domande ed eccezioni dell'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che pretestuose.
- Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversis reiectis, rigettare in toto l'interposto appello, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 10263/2022; in stretto subordine, per la sola denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso appello per motivi attinenti alla validità ed efficacia della rilasciata fideiussione (e sua integrazione), si chiede il conseguente accoglimento delle domande come spiegate in prime cure nei confronti del
[...]
e/o della cessionaria Controparte_3 CP_9
Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente grado.”
pagina 5 di 22 Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improponibile ex artt. 348 bis e/o 342 c.p.c. l'appello proposto dal Sig. con atto di citazione notificato in data 15/03/2023 per tutti i motivi indicati in narrativa e, Parte_1 conseguentemente, confermare la sentenza n. 10263/2022, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 28/12/2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. 45081/2019, per tutte le ragioni spiegate in parte motiva;
Nel merito: respingere integralmente per tutti i motivi innanzi esposti, e comunque perché infondato in fatto ed in diritto,
l'appello proposto dal Sig. con atto di citazione notificato in data 15/03/2023 per tutti i motivi indicati in Parte_1 narrativa e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 10263/2022, pubblicata dal Tribunale di Milano in data
28/12/2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. 45081/2019, per tutte le ragioni spiegate in parte motiva;
In via istruttoria: l'odierna appellata insiste per l'inammissibilità della prova testimoniale, e dell'ordine di esibizione richiesti da controparte.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”
Per e per essa CP_4 Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano così decidere:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile e/o improponibile l'appello proposto dal Sig. ex artt. 348 Parte_1 bis e/o 342 c.p.c. con atto di citazione notificato in data 15.03.23 per tutti i motivi indicati in narrativa e di conseguenza confermare la sentenza n. 10263/2022, pubblicata dal Tribunale di Milano del 28.12.22 (R.G. 45081/19), per le ragioni argomentate in narrativa;
NEL MERITO: respingere l'appello proposto dal Sig. e ogni domanda formulata per i motivi illustrati in Parte_1 narrativa, e comunque in quanto infondato in fatto e diritto, e di conseguenza confermare la sentenza n. 10263/22 del
28.12.22 del Tribunale di Milano (R.G. 45081/2019), per tutte le ragioni spiegate in parte motiva e in ogni caso dichiarare che nulla deve in favore di alcuna delle parti del presente giudizio a nessun titolo;
CP_4
IN VIA ISTRUTTORIA: omissis
Con vittoria di spese e compensi per i gradi di giudizio.”
FATTO E PROCESSO
Le vicende su cui si fonda il presente procedimento, desunte dai documenti offerti agli atti del primo grado di giudizio, possono essere così riassunte:
− in data 2 novembre 2005, aveva sottoscritto una fideiussione in favore della società Parte_1
a responsabilità limitata VT EM (ora Global Service Energy And Communication s.r.l.) per l'adempimento delle obbligazioni dalla stessa assunte verso il Controparte_3
(di seguito, semplicemente, ), presso il quale la società aveva acceso, il precedente 26 CP_3
ottobre 2005, un conto corrente;
pagina 6 di 22 − in data 18 giugno 2014, aveva concesso alla VT EM un mutuo chirografario (n. CP_3
76720) per l'importo di € 650.000,00, garantito dal Fondo di garanzia in favore delle medie e piccole imprese, gestito da;
CP_2
− il 21 febbraio 2017 l'istituto di credito finanziatore aveva comunicato la risoluzione del finanziamento a fronte dell'inadempimento della mutuataria, intimando contestualmente tanto VT
EM, quanto il garante al pagamento, entro quindici giorni, delle rate non versate del Pt_1 mutuo e del debito residuo al 10 febbraio 2017, oltre interessi, per il complessivo importo di €
413.649,99;
− a fronte dell'inadempimento degli obbligati, su richiesta di dell'11 luglio 2017, CP_3
aveva attivato il Fondo di garanzia effettuando il pagamento di € 344.644,09 in favore CP_2
della banca finanziatrice, invitando VT EM e MO LP al versamento in proprio favore di tale somma;
− nel giugno 2018, aveva stipulato un contratto di cessione dei propri crediti con CP_3
ai sensi della L. 130/1999; in data 23 luglio 2018, l'istituto di credito aveva CP_4 provveduto al versamento alla cessionaria dell'importo ricevuto da;
CP_2
− in data 12 novembre 2018, a fronte del mancato pagamento, da parte degli obbligati, l' CP_1 [...]
, su incarico di , aveva notificato a la cartella di Controparte_1 CP_2 Parte_1
pagamento n. 06820180045016852001 relativa al ruolo n. 2018/013281.
Tanto premesso in fatto, con atto di citazione notificato in data 13.9.2019, il sig. conveniva in Pt_1
Cont giudizio l' o, semplicemente, ) e la Controparte_1 CP_10
[...]
(di seguito, ) innanzi al Tribunale di Milano, Controparte_2 CP_2
opponendosi alla cartella di pagamento (n. 06820180045016852001, relativa al ruolo n. 2018/013281) emessa nei suoi confronti dall'ente convenuto.
A fondamento della spiegata opposizione, il eccepiva: Pt_1
− l'incompetenza dell' Agente di Riscossione della Provincia di Milano, sul Controparte_1
rilievo che l'art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 prevedeva la competenza del concessionario della provincia di residenza del debitore escusso;
di conseguenza, l'attore affermava la competenza, ai fini dell'esercizio della potestà esecutiva, dell' di Lodi;
Controparte_1
− la nullità della cartella di pagamento, prevedendo l'art. 9 D.Lgs. cit. il recupero del dovuto con l'iscrizione al ruolo nelle sole ipotesi di revoca di un finanziamento pubblico, laddove, nel caso di specie, si discuteva di somme dovute in conseguenza di un inadempimento dell'obbligazione restitutoria derivante dal finanziamento erogato;
pagina 7 di 22 − la nullità virtuale della fideiussione posta a fondamento della pretesa di – surrogatasi CP_2
nella posizione di sulla base di convenzione tra i due soggetti, ai sensi dell'art. 1203 CP_3
c.c. e dell'art. 2, co. 4 D.M. 20.06.2005 – per violazione dell'art. 1957 c.c.;
− in ogni caso, la nullità parziale della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. di cui all'art. 6 della fideiussione, per l'accertamento della quale l'attore chiedeva la separazione del giudizio innanzi al
Tribunale di Milano per competenza della Sezione specializzata in materia di impresa.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo: Controparte_1
− la propria carenza di legittimazione passiva, relativamente alle domande inerenti al ruolo e al merito della pretesa creditoria;
− la tardività e inammissibilità delle domande dell'attore, non legittimato attivamente;
− la propria competenza all'emissione della cartella di pagamento;
− nel merito, l'infondatezza delle pretese attoree.
Si costituiva altresì innanzi al Tribunale di Milano la Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande attoree e rilevando:
[...]
− la natura autonoma del proprio rapporto con rispetto a quello intercorrente tra CP_3
l'istituto di credito finanziatore e la società finanziata;
− il proprio diritto a surrogarsi nei diritti dell'istituto finanziatore nei confronti del finanziato;
− la corretta attivazione della procedura esattoriale;
− la circostanza, non contestata dall'attore, del mancato pagamento da parte del debitore principale e del fideiussore.
Chiedeva altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa del per sentirla CP_2 CP_3 condannare in via riconvenzionale alla restituzione in suo favore dell'importo già versato e comunque di essere dalla stessa manlevata.
Autorizzatane la chiamata da parte del primo giudice, si costituiva il Controparte_3
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva a fronte dell'avvenuta cessione del
[...]
credito in favore di e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in giudizio la società CP_4
cessionaria. Nel merito, la banca finanziatrice:
− rilevava la mancata integrazione del contraddittorio relativamente alle domande concernenti la validità della fideiussione, non avendo l'attore citato in giudizio la banca finanziatrice;
− evidenziava la pregiudizialità del giudizio relativo alla validità della fideiussione, con conseguente necessità di sospensione della causa;
pagina 8 di 22 − sottolineava la natura autonoma della garanzia prestata dal Fondo di Garanzia gestito da
; CP_2
− rilevava l'infondatezza nel merito sia delle pretese attoree, sia delle domande spiegate da nei propri confronti, chiedendone il rigetto. CP_2
A seguito di autorizzazione alla chiamata, si costituiva altresì nel giudizio di primo grado CP_4
cessionaria del credito di , richiamando le difese svolte da e da
[...] CP_3 Controparte_1
e chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri confronti. CP_2
Con sentenza n. 10263/2022, pubblicata il 28 dicembre 2022, il Tribunale di Milano rigettava le domande di condannandolo alla rifusione delle spese processuali in favore dei Parte_1
convenuti.
A fondamento della decisione, il Tribunale di Milano decideva come segue.
− Veniva disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dal posta l'unicità Pt_1
della cartella di pagamento, riferita a un credito unitariamente individuato, e a fronte del fatto che il debitore principale ( ora Global Service Energy And Communication s.r.l.) Controparte_11
aveva sede legale a Milano.
− Con riferimento alla lamentata nullità della cartella di pagamento, il giudice di primo grado evidenziava, anzitutto, come fosse documentato il versamento, da parte di in favore CP_2 del , dell'importo di € 334.644,09 (doc. 4 ); rilevava Controparte_3 CP_2 altresì la natura autonoma dell'obbligazione di , che, nell'esercitare l'attività di CP_2
gestione del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese, è chiamato ad attivare il Fondo su richiesta del solo istituto finanziatore, instaurandosi così un rapporto tra quest'ultimo e il gestore del fondo rispetto al quale i soggetti beneficiari restano estranei, così da non poter opporre a le eccezioni relative al rapporto garantito. CP_2
− Veniva accertato il diritto di , una volta effettuato il pagamento in favore dell'istituto CP_2 finanziatore, di surrogarsi nei diritti di quest'ultimo e di rivalersi ex art. 1203 c.c. sull'impresa beneficiaria del finanziamento: in proposito, il giudice richiamava l'art. 2 D.M. 20.6.2005, secondo cui il gestore “[n]ello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
− Veniva ritenuta legittima la scelta di di procedere al recupero del credito mediante CP_2
iscrizione a ruolo del credito vantato – prevedendo l'art. 8bis D.L. 24.1.2015 n. 3, conv. in L.
pagina 9 di 22 33/2015, che “Al recupero di predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni” – indipendentemente da ogni valutazione sulla nullità della fideiussione stipulata tra e CP_3
l'attore Pt_1
− Con riferimento all'eccepita nullità della garanzia prestata dal il Tribunale rilevava come Pt_1
l'attore, nel convenire in giudizio esclusivamente l' , non avesse Controparte_12
svolto tempestivamente domande nei confronti del creditore , né Controparte_3 avesse incardinato alcun autonomo giudizio finalizzato all'accertamento dell'invalidità del contratto di garanzia;
ne derivava l'inammissibilità delle relative domande, coinvolgendo il suddetto accertamento un soggetto terzo rispetto alle pretese attoree.
Con atto di citazione notificato in data 15.3.2023, ha proposto appello avverso tale Parte_1 sentenza, contestandone l'erroneità nelle parti in cui il Tribunale di Milano:
1. ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale dell' – Agente della Controparte_1
Riscossione della provincia di Milano;
2. ha ritenuto legittima la scelta di procedere al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo del credito vantato;
3. ha ritenuto inammissibili le domande attoree relative alla nullità della fideiussione;
4. ha implicitamente affermato la propria competenza sulle domande relative alla validità della fideiussione;
5. ha condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti di e Parte_1 CP_3
CP_4
La causa è stata iscritta sub R.G. 727/2023 e la prima udienza fissata al 27 settembre 2023.
Si sono costituiti nel presente grado di giudizio (6 giugno 2023), Controparte_3
(23 agosto 2023), Controparte_2 Controparte_1
e (6 settembre 2023), contestando tutti l'ammissibilità e la fondatezza del
[...] CP_4
gravame avverso e chiedendone il rigetto.
Alla fissata udienza, su accordo delle parti, il consigliere istruttore ha rimesso la causa davanti a sé per l'udienza del 26 giugno 2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c..
Con decreto n. 2105/2024 del 19.6.2024 l'udienza è stata rinviata d'ufficio e successivamente è stato nominato un nuovo istruttore, il quale, all'udienza del giorno 8 gennaio 2025, viste le note conclusive e gli scritti difensivi finali depositati dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
pagina 10 di 22 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte rileva che l'eccezione di inammissibilità spiegata ex art. 348bis c.p.c. dalle appellate e deve ritenersi superata sin dal momento in cui l'istruttore ha CP_2 CP_4 disposto il rinvio della causa all'udienza del 26.6.2024 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. Va ricordato infatti che l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. deve essere rilevata alla prima udienza, prima di procedere alla trattazione: ove, come nel caso di specie, la Corte disponga per la definizione del giudizio con sentenza fissando l'udienza di rimessione in decisione (o, come avveniva nel regime previgente, di precisazione delle conclusioni), l'eccezione deve intendersi respinta e la statuizione di inammissibilità non più adottabile, almeno per tale ragione (cfr Cass. 14696/16).
Tanto premesso, la Corte ritiene che il primo e il secondo motivo di appello si prestino a una trattazione congiunta.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha anzitutto censurato la sentenza del Parte_1
Tribunale nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale dell' Controparte_13
, individuando il debitore principale nella VT EM (oggi Global Service Energy And
[...]
Communication s.r.l.), società con sede a Milano.
Secondo la difesa dell'appellante, il debitore escusso andrebbe individuato in chi subisce l'azione di recupero, e quindi, nel caso di specie, nel sig. residente in [...]: infatti, se pur la natura solidale Pt_1
del debito si esprime normalmente in due richieste di pagamento, una soltanto, la cartella destinata al coobbligato rileverebbe in questa sede. Di qui l'incompetenza dell' di Milano Pt_1 CP_10
in favore del corrispondente ufficio competente per Lodi, provincia di residenza del Pt_1
ha altresì lamentato, con il secondo motivo di appello, l'erroneità della sentenza impugnata Pt_1
nella parte in cui ha ritenuto legittima la scelta di procedere al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo.
Secondo l'appellante, la regola generale di cui all'art. 12 D.P.R. 602/1973, per cui il ruolo assume natura di titolo esecutivo – sì da permettere l'esecuzione esattoriale, fondata esclusivamente sul ruolo, ai sensi dell'art. 49 D.P.R. cit. – non si applicherebbe in caso di rapporti di natura privatistica, come quello oggetto del contenzioso. Tale deroga sarebbe sancita dall'art. 21, D.Lgs. 46/99, che prevede che
“salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge […] le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
pagina 11 di 22 Cont Nel costituirsi nel presente grado di giudizio, l' , eccepita in via preliminare la tardività dell'opposizione attorea – avendo l'opponente contestato vizi formali degli atti inerenti alla riscossione coattiva, opponibili nel breve termine di cui all'art. 617 c.p.c. – ha ribadito la propria carenza di legittimazione passiva, già eccepita in primo grado, in relazione alle doglianze attinenti al merito della pretesa creditoria.
Nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello, ha richiamato, a fondamento CP_2
della legittimità della procedura di riscossione coattiva del credito mediante iscrizione a ruolo, il comma 4 dell'art. 2 D.M. n. 18456/2005 e l'art. 8bis D.L. 3/2015, evidenziando, inoltre, l'autonomia del rapporto tra l'ente gestore del Fondo di Garanzia e . CP_3
La Corte osserva come i motivi di appello sopra riassunti appaiano inammissibili, in quanto tardivi, ove considerati alla stregua di doglianze inerenti agli atti oppositivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; ove invece considerati come motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., gli stessi risultino comunque infondati.
Con riguardo all'eccepita incompetenza dell'ente territoriale Agente della Riscossione di Milano, merita invero condivisione la difesa svolta nel merito dall' , nella parte in cui, Controparte_1
rilevata la propria natura di ente pubblico economico, ha evidenziato la carenza di autonomia organizzativa e amministrativa dei connessi uffici distrettuali.
Sul punto, si osserva come il D.L. 193/2016, correttamente richiamato dall'ente appellato, abbia soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, precedentemente attribuito ad demandando l'attività di esazione nazionale unicamente Controparte_14 all' , ente strumentale che esercita la suddetta attività in modo Controparte_1 unitario e con valenza nazionale, mancando, d'altro lato, una disposizione di legge che attribuisca rilevanza esterna all'organizzazione territoriale dell'unico ente della riscossione e che permetta di identificare negli uffici territoriali distinti centri di competenza.
Conseguentemente, essendo divenuta l' l'unico soggetto Controparte_1 demandato all'attività di esazione nazionale, le relative questioni concernenti la competenza dei singoli uffici territoriali, soggetti sprovvisti di autonomia organizzativa e funzionale, rimangono prive di qualsiasi pregio giuridico.
Relativamente al profilo di doglianza inerente all'illegittimità della procedura esecutiva concretamente impiegata dall' , la Corte ritiene che ragioni di chiarezza espositiva impongano di Controparte_15
premettere brevi cenni sulla disciplina applicabile.
pagina 12 di 22 La L. n. 662/1996 ha istituito il c.d. Fondo di Garanzia, costituito presso con la Controparte_2 finalità di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese mediante il rilascio, a favore delle
Banche e degli Intermediari finanziari, di garanzie dirette, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a prima richiesta.
La garanzia prestata dal Fondo ricade tra le agevolazioni oggetto del D.Lgs. n. 123/1998, afferente agli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive.
In tale ambito, l'art. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, n. 18456 – norma successivamente recepita dal comma 3 dell'art. 8bis D.L. 3/2015 – prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Se ne desume che il credito derivante dal finanziamento erogato, nel caso di inadempimento, costituisca titolo per l'instaurazione della procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo prevista dal richiamato art. 17 D.Lgs. 46/1999, strumento che consente il recupero del credito per la restituzione delle somme liquidate dal Fondo di Garanzia, tanto nei confronti del beneficiario finale, quanto nei confronti dei terzi prestatori di garanzie.
Invero, già nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 8bis L. 33/2015 doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godessero del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998, posto che “diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario”, non emergendo, sotto il profilo del privilegio richiamato, delle “ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste” (cfr., in specie, Cass., sez. 1, 30/01/2019, n. 2664).
In altri termini, in tutti i casi di operatività del sistema di revoca e restituzione previsto dall'art. 9
D.Lgs. 123/1998, si tratta comunque di recuperare il sacrificio patrimoniale sopportato dal sostegno pubblico in funzione dello sviluppo delle attività produttive (Cass. n. 21841/2017).
Una simile ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia “sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente
pagina 13 di 22 fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (Cass. 36513/2023).
Né la disposizione di cui all'art. 21, D.Lgs. 46/99 è in grado di confutare la consolidata interpretazione dell'impianto normativo richiamato, posto che la norma si apre con una clausola di riserva (“salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge”): interpretare il combinato disposto degli artt. 17 e 21 d.lgs. 46/99 nel senso propugnato dall'appellante concretizzerebbe, infatti, una sostanziale disapplicazione della normativa posta a fondamento e regolamentazione del Fondo di
Garanzia, escludendo l'applicabilità del privilegio previsto dall'art. 9 cit. in tutti i casi in cui le entrate patrimoniali traggano origine da rapporti privatistici e, conseguentemente, pregiudicando la finalità di pubblica utilità e di sostegno dello sviluppo delle attività produttive che giustifica il suddetto privilegio in sede esecutiva.
Di qui il rigetto dei primi due motivi di appello.
Con il terzo motivo, il sig. ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto Pt_1
che l'appellante avrebbe dovuto integrare il contraddittorio anche nei confronti del
[...]
in quanto parte originaria del contratto di fideiussione di cui il garante aveva Controparte_3
dedotto la nullità.
Sul punto, l'appellante ha evidenziato come, escussa la garanzia e surrogatosi nei diritti CP_2
della banca finanziatrice, pure rispetto a il debitore avrebbe legittimamente sollevato le CP_2 eccezioni relativa all'esistenza e all'entità del debito.
La difesa del ha altresì dedotto come il diritto a far valere la nullità spetti a chiunque vi abbia Pt_1 interesse e non sia soggetta a termini di prescrizione, oltre ad essere rilevabile d'ufficio dal giudice.
L'appellante ha poi osservato come, ravvisata un'ipotesi di litisconsorzio necessario, sarebbe stato onere del Tribunale procedere all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.: di qui la nullità della sentenza di primo grado.
La Corte ritiene che il motivo di gravame proposto si presti ad essere trattato congiuntamente al successivo quarto motivo di appello, con cui ha censurato la sentenza impugnata nella parte in Pt_1 cui ha ritenuto che l'obbligazione di nei confronti di avesse natura CP_2 CP_3
autonoma rispetto al rapporto obbligatorio tra la banca finanziatrice e il fideiussore.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto procedere: 1) alla separazione dei giudizi, rimettendo alla Sezione specializzata in materia di impresa il giudizio sulla nullità della fideiussione;
2)
pagina 14 di 22 alla sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., in attesa dell'esito del giudizio relativo alla nullità della fideiussione.
A fronte della surrogazione di nei diritti di , infatti, sarebbe CP_2 CP_3 CP_2
subentrato nella posizione della banca finanziatrice nei confronti del divenendo parte attiva del Pt_1
contratto di garanzia.
L'appellante ha quindi reiterato l'eccezione di incompetenza per materia della prima sezione civile del
Tribunale di Milano con riferimento alla domanda di nullità della fideiussione, rispetto alla quale il giudice di primo grado avrebbe dovuto declinare la propria competenza a favore della sezione specializzata in materia d'impresa, così come richiesto in atto di citazione e nelle conclusioni.
ha contestato l'ammissibilità della censura avversaria, a fronte dell'omessa integrazione, CP_3 da parte dell'attore, odierno appellante, del contraddittorio nei confronti dello stesso . CP_3
Con riguardo al merito della doglianza, l'appellata ha evidenziato la natura autonoma della garanzia prestata da , che giustificherebbe l'inopponibilità delle vicende inerenti al rapporto CP_2
fondamentale garantito e il rigetto della domanda di manleva proposta dalla stessa , posto CP_2 che l'escussione della garanzia del Fondo dovrebbe considerarsi legittima e non ripetibile.
La banca appellata ha inoltre contestato la fondatezza delle argomentazioni addotte a sostegno della doglianza, richiamando la sentenza resa a Sezioni Unite n. 41994/2021, che ha escluso l'integrale nullità dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 1, comma 2, lett. a) L. 287/90 e 101 TFUE.
Non sarebbe peraltro fondata neppure l'eccepita nullità parziale della fideiussione, non avendo la controparte fornito prova né dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, né dell'applicazione uniforme delle clausole contestate, posto che l'eventuale corrispondenza delle clausole contrattuale al modello ABI non può ritenersi elemento sufficiente a confermare tali circostanze.
In ogni caso, con riguardo all'eventuale nullità parziale della fideiussione, ha rilevato CP_3
come le clausole fideiussorie nulle in quanto riproduttive dello schema ABI non abbiano trovato applicazione nel caso di specie.
In particolare, la banca finanziatrice ha sostenuto l'infondatezza dell'eccepita violazione del disposto dell'art. 1957 c.c. per non avere provveduto ad avviare le opportune azioni nei riguardi CP_3 dell'obbligata principale nei sei mesi successivi al verificarsi del primo inadempimento.
Invero, la clausola di cui all'art. 6, soggetta a doppia sottoscrizione ex artt. 1341 ss. c.c., prevederebbe specificamente che “i diritti derivanti al dalla fideiussione restano integri fino a totale CP_3
estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che esso sia tenuta ad escutere il debitore o il
pagina 15 di 22 fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”.
Alle difese proposte dall'istituto di credito ha aderito, nella propria comparsa di costituzione e risposta, anche la cessionaria CP_16
Sul punto si è difesa anche , avallando la decisione del Tribunale di Milano nella parte in CP_2
cui ha ritenuto che il non avesse tempestivamente svolto domande nei confronti della banca Pt_1
creditrice, né attivato autonomo giudizio per l'accertamento della validità della fideiussione.
ha comunque ribadito, in linea con la decisione di primo grado, che la sua obbligazione CP_2
nei confronti del aveva natura autonoma rispetto al rapporto obbligatorio che legava la CP_3 finanziatrice al fideiussore appellante. Da tale autonomia deriverebbe, quindi, l'inopponibilità a delle contestazioni relative al rapporto di garanzia. CP_2
La Corte ritiene che neppure gli esposti motivi di gravame meritino accoglimento.
Va anzitutto richiamato, in merito all'eccepita incompetenza del Tribunale di Milano in favore della
Sezione Specializzata in materia di Imprese del medesimo ufficio giudiziario, il consolidato orientamento giurisprudenziale, cristallizzatosi nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 19882/2019, secondo cui “Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui
l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita”.
Conseguentemente, non si instaura alcun obbligo, in capo al giudice cui venga affidata la trattazione del procedimento, di sospendere il giudizio ai fini della riassunzione innanzi alla Sezione specializzata dello stesso Ufficio.
Con riferimento al profilo della mancata integrazione del contraddittorio, può condividersi la tesi del
Tribunale, che ha ritenuto inammissibili le domande attoree concernenti il rapporto di garanzia e l'accertamento della validità della fideiussione, a fronte della mancata loro proposizione, da parte dell'attore, nei confronti del reale contraddittore, il , e della mancata Controparte_3
attivazione di autonomo giudizio ai fini del suddetto accertamento.
Né tali domande possono considerarsi correttamente indirizzate alla parte evocata in giudizio,
, attesa l'autonomia del rapporto che lega quest'ultima all'istituto di credito, rispetto al CP_2 rapporto di garanzia da cui è originata l'attivazione del Fondo di Garanzia.
pagina 16 di 22 Invero, le domande avanzate dal garante in merito alla pretesa nullità della fideiussione Pt_1
attengono al rapporto contrattuale instaurato tra il e la finanziatrice , rapporto Pt_1 CP_3
rispetto al quale – chiamato all'attivazione del Fondo a fronte dell'inadempimento, tanto CP_2 della debitrice principale VT EM, quanto del garante – è rimasto estraneo, in quanto Pt_1 tenuto a procedere all'attivazione del Fondo su sola richiesta dell'istituto finanziatore.
Ferma l'inammissibilità delle domande circa la validità del contratto di garanzia, la Corte ne rileva, ad abundantiam, l'infondatezza nel merito.
Il contrasto interpretativo sulla invalidità – parziale o integrale – delle fideiussioni riproduttive del modello ABI del 2003 – la cui natura anticoncorrenziale è stata appurata dal provvedimento di Banca
d'Italia n. 55 del 2005 – deve ritenersi risolto dalla già richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n.
41994/2021.
Il massimo consesso ha avallato la teoria della invalidità parziale (e non totale) dei negozi che presentino suddette clausole – orientamento, peraltro, già consolidatosi presso questa Corte ancor prima della citata pronunzia1 – statuendo che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”.
Se ne desume che l'accertamento dell'invalidità integrale del contratto non possa prescindere dalla dimostrazione, ai sensi dell'art. 1419 c.c., della natura essenziale delle clausole viziate rispetto all'intero negozio fideiussorio (id est: della prova che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del contenuto colpita da nullità).
L'onere di tale dimostrazione, peraltro, incombe sul garante, secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e tale onere, nel caso di specie, è rimasto non assolto, non avendo l'attore, odierno appellante, addotto alcun elemento in ordine all'incidenza della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. sulla determinazione delle parti a stipulare il negozio fideiussorio.
Il si è infatti limitato a sostenere la tesi della nullità integrale sul mero assunto della Pt_1
corrispondenza tra la clausola n. 6 della fideiussione rilasciata da e il modello ABI: CP_3 trattasi evidentemente di rilievo del tutto inidoneo a dimostrare l'essenzialità delle clausole in contestazione. 1 Cfr. Corte d'Appello di Milano, sent. n. 3580/2021. pagina 17 di 22 Non sussistono, pertanto, i presupposti di una declaratoria di nullità integrale della fideiussione ex art. 1419 c.c.
Tanto considerato, non può neppure ritenersi che, nel caso di specie, la clausola contrattuale suddetta abbia trovato concreta applicazione e, conseguentemente, la banca beneficiaria della garanzia abbia tratto vantaggio dalla deroga al regime legale ordinario contenuta nelle clausole colpite da nullità.
Sul punto, merita rilevare che il garante – che non ha contestato la ricorrenza di alcuna delle Pt_1
fattispecie previste dalle clausole nn. 2 e 8 del negozio fideiussorio – ha indirizzato le proprie difese solo e unicamente al termine decadenziale di cui all'art. 1957, reclamando l'applicazione della regola generale prevista dalla citata norma codicistica: in tal senso, ha invocato l'intervenuta decadenza dalla garanzia per avere la banca creditrice intimato il pagamento alla società debitrice principale e al fideiussore con comunicazione del 21 febbraio 2017, cui avrebbe dato corso con ruolo CP_3
reso esecutivo in data 10 settembre 2018 e notificato in data 12 novembre 2018.
L'appellante aveva peraltro sostenuto la necessità che l'istanza prevista dall'art. 1957 c.c. presentasse carattere giudiziale ai fini del rispetto del previsto termine decadenziale di sei mesi.
L'assunto deve ritenersi infondato, in considerazione della presenza, nel testo della fideiussione, della clausola di cui all'art. 7, non intaccata dal provvedimento B.I. 55/2005, che prevede che “il fideiussore
è tenuto a pagare immediatamente al a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione CP_3 del debitore, quanto dovutogli per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”.
Invero, secondo un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, cui questa
Corte ha già inteso dar seguito2, in presenza di una clausola a prima richiesta deve ritenersi sufficiente, al fine di evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, non essendo necessario che, entro il termine suddetto, sia proposta una domanda giudiziale.
La Suprema Corte ha, infatti, da tempo chiarito che la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore a semplice richiesta, o entro un breve tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui deve essere osservato l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., che non necessariamente richiede la proposizione di un'azione giudiziaria: “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n. 7345/95 in motivazione), azione che d'altronde può 2 Cfr., tra le altre, C. Appello Milano n. 1062 del 30.3.2022; C. Appello Milano n. 220 del 24/1/2023. pagina 18 di 22 essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali” (Cass. 29/10/2008 n. 13078).
Ne segue che la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c. (la cui reviviscenza, nel caso, sarebbe la normale conseguenza della nullità del patto di deroga), determina non già l'elusione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma soltanto il venire meno dell'obbligo di esperire, in quello stesso termine, un'azione giudiziale (come richiesto dalla tradizionale esegesi della norme), dovendosi ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento… atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass.
26/9/2017 n. 22346).
Quanto alla fattispecie in esame, va osservato che già nel primo grado di giudizio era stata prodotta la comunicazione con cui, in data 21 febbraio 2017, l'istituto creditore , nel dichiarare la CP_3
risoluzione per inadempimento del mutuo concesso a VT EM, aveva contestualmente intimato il pagamento delle rate insolute del finanziamento alla debitrice e al garante Parte_1
La richiesta di pagamento contenuta nella lettera di risoluzione inviata sia alla debitrice principale, sia al fideiussore, deve quindi considerarsi rispettosa dei termini previsti dall'art. 1957 c.c. e delle modalità previste dalla clausola di pagamento a prima richiesta di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione, con conseguente infondatezza delle ragioni di contestazione sollevate dall'attore, odierno appellante, con riferimento all'intervenuta decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.
Entrambi i motivi di impugnazione devono, quindi, essere rigettati.
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante ha censurato il capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite, rilevando come il non avesse mai Pt_1
avanzato alcuna contestazione né sul diritto di a surrogarsi nei diritti e nelle ragioni del CP_2
, né sull'entità del credito. L'appellante ha quindi contestato la legittimità della condanna CP_3
al pagamento delle spese di lite in favore di – chiamato in causa dal convenuto CP_3
– e altresì in favore di – chiamata in causa da . CP_2 CP_4 CP_3
Le parti appellate si sono difese avallando la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, che avrebbe fatto corretta applicazione del principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il motivo di appello appare fondato, almeno nei termini di seguito esposti.
Nella disciplina della definitiva regolamentazione delle spese giudiziali vige il principio della soccombenza, per cui il costo del processo non può gravare sulla parte vittoriosa. pagina 19 di 22 La regola, contenuta nell'art. 91 c.p.c., contribuisce a realizzare la pienezza e l'effettività del diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., contribuendo la condanna alle spese del soccombente alla necessità di evitare una diminuzione patrimoniale in danno della parte costretta a svolgere un'attività processuale al fine di vedere riconosciuto un proprio diritto.
In ossequio al principio della soccombenza, dunque, il rigetto della domanda principale comporta di norma la diretta imputazione, delle spese sostenute dal terzo chiamato in causa, al soggetto processuale soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata (Cass. n. 6757 del 2001; Cass. n. 6514 del 2004;
Cass. n. 4958 del 2007; Cass. n. 7674 del 2008; Cass. n. 8363 del 2010; Cass. n. 23552 del 2011), anche laddove il soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. n. 2492 del
2016).
Nondimeno, una deroga a tale principio è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità nei casi di palese arbitrarietà dell'iniziativa del chiamante (Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 8363 del 2010)
e di manifesta infondatezza della domanda di garanzia proposta dal chiamante nei confronti del terzo chiamato. Tale situazione, invero, rende applicabile il principio di soccombenza nel rapporto processuale instaurato tra chiamante e terzo chiamato, anche quando il primo sia a sua volta vittorioso nei confronti del proprio diverso contraddittore, dal momento che, nei casi prospettati, il chiamante sarebbe risultato soccombente nei confronti del terzo chiamato anche in caso di esito diverso della causa principale (cfr Cass. n. 10070 del 2017).
Pertanto, come sostenuto a più riprese dalla Corte di Cassazione, “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato […] devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria” (Cass. n. 10364 del 2023; conf. Cass. n. 18710 del 2021; Cass. n. 31889 del 2019; Cass. n. 23948 del 2019; Cass. n. 23123 del 2019; Cass. n. 7431 del 2012).
La prospettazione del garante soccombente in primo grado, muove dalla mancata valutazione, Pt_1
da parte del Tribunale di Milano, della distinzione tra i diversi rapporti processuali, per cui è stato condannato a rifondere le spese anche in favore delle parti chiamate in causa dai convenuti: in particolare, in favore del , chiamato in causa da , e in favore di CP_3 CP_2 CP_4
cessionaria del credito della banca finanziatrice, evocata in giudizio da quest'ultima.
La Corte osserva come la chiamata in causa dell'istituto finanziatore Controparte_3
da parte della convenuta appaia giustificata dalla proposizione, da parte del garante
[...] CP_2
di domande relative alla validità del negozio fideiussorio che legava quest'ultimo alla banca Pt_1
creditrice. Non poteva, in effetti, pretendersi una diversa condotta difensiva da parte di , CP_2
pagina 20 di 22 che, nell'eccepire la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle suddette doglianze, ha comunque puntualmente chiamato, a intervenire nel procedimento, la parte effettiva del rapporto dedotto in giudizio.
Lo stesso non sembra potersi dire rispetto alla chiamata in giudizio, da parte di , della CP_3 cessionaria del credito nei confronti della quale l'istituto di credito cedente non ha CP_4
ritenuto di formulare alcuna domanda giudiziale.
La cedente, infatti, si è limitata a eccepire la propria carenza di legittimazione passiva – eccezione, peraltro, infondata, a fronte del fatto che la cessione del credito non comporta il trasferimento, dal cedente al cessionario, dell'intera posizione contrattuale (cfr. Cass. n. 17727 2018; conf., ex multis, Cass.,
n. 8579 del 2024) – senza, peraltro, neppure chiedere l'estromissione dal giudizio a seguito della chiamata della cessionaria.
Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello deve essere parzialmente accolto, limitatamente all'ultimo motivo di gravame.
Considerati l'esito complessivo della lite, la natura e il valore della controversia, i parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii, oltre che l'attività istruttoria e difensiva richiesta e complessivamente prestata, sembra congruo assumere la seguente regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio:
− nei rapporti processuali tra da un lato, e e Pt_1 Controparte_1 [...]
dall'altro lato, le spese vengono poste, secondo Controparte_2
soccombenza, a carico del e liquidate nella misura indicata in dispositivo;
Pt_1
− quanto ai rapporti processuali che interessano il possono Controparte_3
distinguersi: 1) quelli con il chiamante , da porre a carico del per la CP_2 Pt_1
soccombenza e il carattere giustificato della relativa chiamata;
2) quelli con lo stesso che non Pt_1
formula domande nei confronti del e che sembrano quindi presentare i presupposti di cui CP_3 all'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
3) quelli con la chiamata in relazione ai quali, a fronte della quasi speculare identità CP_4
delle svolte difese, nonché dell'assenza di reciproche domande, sembrano pure sussistere i presupposti di una integrale compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio. Dunque, per i rapporti che lo vedono soccombente nei confronti di , pare congruo indicare una quota CP_3
spese pari a un terzo.
P.Q.M.
pagina 21 di 22 La Corte d'appello di Milano, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, Controparte_1 Controparte_17 [...]
, nonché di Controparte_2 Controparte_18
avverso la sentenza n. 10263/2022 del Tribunale di Milano pubblicata il 28.12.2022, in CP_4
parziale riforma della sentenza impugnata, così dispone:
1. condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
, Agente della riscossione – prov. di Milano delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che
[...]
liquida in complessivi euro 27.522,00 (di cui euro 16.843,00 per il primo grado ed euro 10.679,00 per il presente grado), a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi Controparte_2
euro 27.522,0 (di cui euro 16.843,00 per il primo grado ed euro 10.679,00 per il presente grado), a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3. condanna a rifondere a le spese relative ai Parte_1 Controparte_3 rapporti processuali di quest'ultimo con che liquida in euro 9.174,00 (di Controparte_2
cui euro 5.614 per il primo grado ed euro 3.560 per il presente grado), a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
4. dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate nei rapporti processuali tra e e tra quest'ultimo e Parte_1 Controparte_3 CP_4
5. conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Domenico Bonaretti
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente rel.
dr.ssa Serena Baccolini Consigliere
dr. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 799/2023, promossa con atto di citazione notificato in data 15.3.2023 e rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza dell'8.1.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maurizio Bianchini ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Lodi, Via Solferino
n. 69
APPELLANTE
E
Provincia di Milano (C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Luciana Clerici ed elettivamente domiciliata presso il di lei domicilio digitale
Email_1
APPELLATA
pagina 1 di 22 (C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Ignazio
Abrignani ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8
APPELLATA
(C.F. e P. IVA ), in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_3 speciale, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Marco Pesenti ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Milano (MI), Via Correggio n. 43
APPELLATA
e per essa (C.F. e P. IVA ), in CP_4 Controparte_5 P.IVA_4 persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Francesco
Grilletta ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Milano, Via Principe Amedeo n. 3
APPELLATA
oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d' Appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 10263/2022 pubbl. il 28/12/2022 RG n. 45081/2019 Repert. n. 12832/2022
del 28/12/2022:
1. dichiarare la insussistenza dell'obbligo
– di cui alla cartella di pagamento impugnata n. 06820180045016852001 emessa da , Controparte_1
Agente della riscossione – prov. di Milano Viale dell'Innovazione 1/b -20126 Milano, su incarico di
[...]
Controparte_2
– di cui al ruolo ad essa inerente n. 2018/013281 Entrate coattive anno 2018
– e di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n. 06876201900002955000 – fascicolo n.
2019/42166 notificata al signor in data 4 giugno 2019 ad istanza di , Parte_1 Controparte_1
Agente della riscossione – prov. di Milano Viale dell'Innovazione 1/b – 20126 Milano nonché dichiarare la nullità della cartella, del ruolo e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ora menzionati e/o annullare gli stessi;
altresì dichiarare la insussistenza del diritto dell'agente della riscossione Agente Controparte_1 [...]
– prov. di Milano di procedere ad esecuzione e ad iscrizione ipotecaria;
CP_1
pagina 2 di 22 declaratorie tutte che si richiedono essendo stato estinto per pagamento il debito principale.
- con il favore di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio
2. In subordine, nel caso di mancato accoglimento della domanda di cui al capo 1. delle presenti conclusioni:
a) dichiarare la nullità della sentenza impugnata per le ragioni enunciate al capo “– C –“ della esposizione che precede ,
con remissione del giudizio al Giudice di primo grado
b) quale che sia il Giudice alla competenza del quale sarà ritenuta appartenere la potestas iudicandi (con riserva di gravame), dichiarare la inammissibilità / improcedibilità del procedimento di riscossione a mezzo ruolo in relazione al credito
– di cui alla cartella di pagamento impugnata n. 06820180045016852001 emessa da , Controparte_1
– prov. di Milano Viale dell'Innovazione 1/b -20126 Milano, su incarico di Controparte_1 [...]
Controparte_2
– di cui al ruolo ad essa inerente n. 2018/013281 Entrate coattive anno 2018
– e di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n. 06876201900002955000 – fascicolo n.
2019/42166 notificata al signor in data 4 giugno 2019 ad istanza di , Parte_1 Controparte_1
riscossione – prov. di Milano Viale dell'Innovazione 1/b -20126 Milano CP_1 nonché dichiarare la nullità della cartella, del ruolo e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ora
menzionati e/o annullare gli stessi
c) dichiarare la insussistenza del diritto dell'agente della riscossione , Controparte_1 CP_1
– prov. di Milano di procedere ad esecuzione e ad iscrizione ipotecaria declaratorie tutte quelle di cui al capo 2
[...]
b) che si richiedono essendo stato estinto per pagamento il debito principale ovvero che richiedono in alternativa e/o in
subordine per le ragioni esposte nel giudizio di primo grado e nell'atto introduttivo del presente giudizio di appello.
d) previa separazione della domanda relativa all'accertamento della nullità denunciata dall' attore (e di cui al capo e) delle presenti conclusioni) e remissione del giudizio relativo a tale domanda alla sezione del Tribunale di Milano competente ex art.33 l.287/90 e sospensione del presente giudizio, in attesa dell'esito dell'altro avente ad oggetto una questione di carattere pregiudiziale dalla cui definizione dipende la decisione della presente causa, ex art. 295 c.p.c.
e) previo pertanto accertamento, da parte del Giudice competente in materia, e per le ragioni di cui alla narrativa , della nullità della fideiussione prestata dall'opponente con atto 2 novembre 2005 (timbro postale del 3 novembre 2005) e sua successiva integrazione 28 marzo 2013 , o in subordine della nullità della clausola di cui all'art. 6 contenuta in detta fideiussione, contenente deroga all'art. 1957 c.c., per essere decorso il termine di decadenza e/o prescrizione previsto dall'art. 1957 c.c. senza che il creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore, e comunque per le ragioni tutte di cui alla precedente narrativa;
f) accertare e dichiarare per le ragioni tutte di cui alla precedente narrativa la nullità della cartella di pagamento
impugnata n. 06820180045016852001 emessa da , – prov. di Controparte_1 Controparte_1
Milano Viale dell'Innovazione 1/b -20126 Milano, su incarico di e Controparte_2 del ruolo ad essa inerente n. 2018/013281 Entrate coattive anno 2018 nonché e conseguentemente della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n. 06876201900002955000 - fascicolo n. 2019/42166 notificata al signor
in data 4 giugno 2019 ad istanza di Agente – prov. di Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
Milano Viale dell'Innovazione 1/b -20126 Milano
e / o annullare gli atti anzidetti pagina 3 di 22 g) respingere comunque ogni domanda e pretesa ex adverso avanzata nei confronti di Parte_1
h) in ogni caso con il favore di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio
In via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, voglia il Tribunale ammettere prova per testi sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli contrassegnati con i numeri 1. e 2.
Capitolo 1.
“vero che l'istituto di credito (già società anonima) è stato socio Controparte_3 CP_3 dell'Associazione Bancaria Italiana a far tempo dal 1945 anno di ricostituzione di detta Associazione”.
Si indicano quali testimoni, su detto capitolo, il Presidente della Associazione Bancaria Italiana con sede in Roma (Palazzo
Altieri) in Piazza del Gesù, 49 ed il Direttore pro tempore della Direzione “Rapporti Istituzionali e media” della medesima associazione, come sopra domiciliato per la carica presso la sede della Associazione, o altro loro incaricato.
Capitolo 2.
"Vero che, nel periodo intercorrente tra l'anno 2005 e l'anno 2018, in qualità di direttore di filiale bancaria ho utilizzato, per la conclusione dei contratti di fideiussione cd "omnibus" con la clientela, i testi standardizzati / moduli di cui ai
contratti di fideiussione prodotti nei docc. 31. 32. 33. e che sono individuati come riferentisi alla filiale da me diretta nell' elenco delle produzioni in calce alla memoria istruttoria di parte attrice datata 10 febbraio 2021, documenti tutti che mi vengono rammostrati".
Si indicano quali testimoni, su detto capitolo, i direttori delle filiali bancarie elencate alla colonna "filiale" nell' elenco
delle produzioni in calce alla memoria istruttoria di parte attrice datata 10 febbraio 2021 ai docc. 31. 32. 33., in carica alla data di rilascio di ciascuna fideiussione, previa individuazione delle generalità di detti testimoni mediante acquisizione del libro matricola / libro unico del lavoro relativo alle filiali indicate nell' elenco medesimo. Si chiede a tal fine che il
Tribunale voglia ordinare agli istituti di credito indicati nell' elenco delle produzioni in calce alla memoria istruttoria di
parte attrice datata 10 febbraio 2021 ai docc. 31. 32. 33. (più precisamente individuati nelle colonne "Banca" e "Ragione sociale attuale") la esibizione ex art. 210 cpc del libro matricola / libro unico del lavoro nella parte di esso riguardante le suddette filiali.
Altresì ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante delle società convenute e per testi sulle
seguenti circostanze:
"vero che il debito di cui alla cartella di pagamento n. 06820180045016852001 emessa da Controparte_1
, Agente della riscossione – prov. di Milano Viale dell'Innovazione 1/b -20126 Milano su incarico di
[...] [...]
al signor il 12 novembre 2018 per l'importo di Euro Parte_2 Parte_1
(334.644,09 + 117,13) complessivamente Euro 344.804,05 è stato estinto per pagamento dal debitore principale avvalendosi delle disposizioni di cui alla cd definizione agevola prevista dalla legge 197/2022 art.1 commi da 231 a 252 "
Si indicano quali testimoni:
Dott. (Curatore del Fallimento Global Service Energy and Communication Srl) con studio in Milano (Mi) Controparte_6 via Turati n.8
(amministratore VT Energy srl) c/o VT Energy Srl con sede in Milano (Mi) via G. Prina n.15 Persona_1
Altresì voglia il Giudice ordinare agli istituti di credito indicati nell' elenco delle produzioni in calce alla memoria istruttoria di parte attrice datata 10 febbraio 2021 ai docc. 31. 32. 33. (più precisamente individuati nelle colonne "Banca"
e "Ragione sociale attuale") di esibire in giudizio ex art 210 cpc i testi standardizzati/ moduli utilizzati negli anni dal 2005 al 2018 per la redazione dei contratti di fideiussione "omnibus" con la propria clientela.
pagina 4 di 22 Ciò al fine di provare (senza con ciò che l'attore intenda accollarsi oneri di prova non dovuti) la diffusa permanenza
dell'utilizzo dello schema Abi contenente le clausole indicate in citazione in capo agli istituti di credito anche dopo
l'emissione del provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005.
Ancora in via istruttoria: voglia il Giudice ordinare ex art. 210 c.p.c. ad con sede in Controparte_7
Roma (Palazzo Altieri) Piazza del Gesù, 49 - 00186 l'esibizione in giudizio dell'elenco degli istituti di credito ad essa associati a far tempo dall'anno 1985 ad oggi Ancora in via istruttoria: voglia voglia il Giudice ordinare ex art. 210 c.p.c. ad , Agente della riscossione – prov. di Milano l'esibizione in giudizio dell'estratto di Controparte_8 ruolo attuale relativo al signor nato a [...] il [...] codice fiscale residente Parte_1 C.F._1 in 26900 Lodi (Lo) C.so V.le Rimembranze n.49 nonché a Global Service Energy and Communication Srl società avente con sede legale in Milano (Mi) via G. Prina n.15 codice fiscale ” P.IVA_5
Per – Agente Provincia di Milano Controparte_1 Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, omnibus contrariis rejectis, così giudicare
- In via preliminare:
- RIGETTARE l'istanza di sospensione ex adverso formulata ex art. 295 c.p.c. in quanto inammissibile per le ragioni esposte nel § A) - a.1) comparsa di costituzione e risposta di I grado nonché nel § 3) della comparsa di costituzione e risposta in appello, e comunque perché gli atti impugnati non costituiscono esecuzione (il preavviso di iscrizione ipotecario ex art. 77
DPR n. 602/73 è misura cautelare di garanzia, e non atto esecutivo: cfr. § A - a.2 comparsa di costituzione e risposta e §
1.a della comparsa di costituzione e risposta in appello, e perché non sussistono i presupposti di cui all'art. 624 c.p.c.
- DICHIARARE la carenza di legittimazione passiva di in relazione a tutte le domande ed Controparte_1 eccezioni inerenti il ruolo o il merito della pretesa creditoria ovvero attività e/o comportamenti attribuibili all'
[...]
e comunque non attribuibili all'Agente della Riscossione;
Parte_3
-In via preliminare e pregiudiziale:
- DICHIARARE l'inammissibilità della domanda dell'opponente per tutti i motivi dedotti sub § 1) della comparsa di costituzione e risposta in appello, anche per tardività della domanda;
- Nel merito:
- RIGETTARE tutte le domande ed eccezioni dell'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che pretestuose.
- Con vittoria delle spese e competenze del giudizio.”
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, adversis reiectis, rigettare in toto l'interposto appello, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 10263/2022; in stretto subordine, per la sola denegata ipotesi di accoglimento dell'avverso appello per motivi attinenti alla validità ed efficacia della rilasciata fideiussione (e sua integrazione), si chiede il conseguente accoglimento delle domande come spiegate in prime cure nei confronti del
[...]
e/o della cessionaria Controparte_3 CP_9
Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente grado.”
pagina 5 di 22 Per Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o improponibile ex artt. 348 bis e/o 342 c.p.c. l'appello proposto dal Sig. con atto di citazione notificato in data 15/03/2023 per tutti i motivi indicati in narrativa e, Parte_1 conseguentemente, confermare la sentenza n. 10263/2022, pubblicata dal Tribunale di Milano in data 28/12/2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. 45081/2019, per tutte le ragioni spiegate in parte motiva;
Nel merito: respingere integralmente per tutti i motivi innanzi esposti, e comunque perché infondato in fatto ed in diritto,
l'appello proposto dal Sig. con atto di citazione notificato in data 15/03/2023 per tutti i motivi indicati in Parte_1 narrativa e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 10263/2022, pubblicata dal Tribunale di Milano in data
28/12/2022, nella causa civile iscritta al n. R.G. 45081/2019, per tutte le ragioni spiegate in parte motiva;
In via istruttoria: l'odierna appellata insiste per l'inammissibilità della prova testimoniale, e dell'ordine di esibizione richiesti da controparte.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”
Per e per essa CP_4 Controparte_5
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano così decidere:
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile e/o improponibile l'appello proposto dal Sig. ex artt. 348 Parte_1 bis e/o 342 c.p.c. con atto di citazione notificato in data 15.03.23 per tutti i motivi indicati in narrativa e di conseguenza confermare la sentenza n. 10263/2022, pubblicata dal Tribunale di Milano del 28.12.22 (R.G. 45081/19), per le ragioni argomentate in narrativa;
NEL MERITO: respingere l'appello proposto dal Sig. e ogni domanda formulata per i motivi illustrati in Parte_1 narrativa, e comunque in quanto infondato in fatto e diritto, e di conseguenza confermare la sentenza n. 10263/22 del
28.12.22 del Tribunale di Milano (R.G. 45081/2019), per tutte le ragioni spiegate in parte motiva e in ogni caso dichiarare che nulla deve in favore di alcuna delle parti del presente giudizio a nessun titolo;
CP_4
IN VIA ISTRUTTORIA: omissis
Con vittoria di spese e compensi per i gradi di giudizio.”
FATTO E PROCESSO
Le vicende su cui si fonda il presente procedimento, desunte dai documenti offerti agli atti del primo grado di giudizio, possono essere così riassunte:
− in data 2 novembre 2005, aveva sottoscritto una fideiussione in favore della società Parte_1
a responsabilità limitata VT EM (ora Global Service Energy And Communication s.r.l.) per l'adempimento delle obbligazioni dalla stessa assunte verso il Controparte_3
(di seguito, semplicemente, ), presso il quale la società aveva acceso, il precedente 26 CP_3
ottobre 2005, un conto corrente;
pagina 6 di 22 − in data 18 giugno 2014, aveva concesso alla VT EM un mutuo chirografario (n. CP_3
76720) per l'importo di € 650.000,00, garantito dal Fondo di garanzia in favore delle medie e piccole imprese, gestito da;
CP_2
− il 21 febbraio 2017 l'istituto di credito finanziatore aveva comunicato la risoluzione del finanziamento a fronte dell'inadempimento della mutuataria, intimando contestualmente tanto VT
EM, quanto il garante al pagamento, entro quindici giorni, delle rate non versate del Pt_1 mutuo e del debito residuo al 10 febbraio 2017, oltre interessi, per il complessivo importo di €
413.649,99;
− a fronte dell'inadempimento degli obbligati, su richiesta di dell'11 luglio 2017, CP_3
aveva attivato il Fondo di garanzia effettuando il pagamento di € 344.644,09 in favore CP_2
della banca finanziatrice, invitando VT EM e MO LP al versamento in proprio favore di tale somma;
− nel giugno 2018, aveva stipulato un contratto di cessione dei propri crediti con CP_3
ai sensi della L. 130/1999; in data 23 luglio 2018, l'istituto di credito aveva CP_4 provveduto al versamento alla cessionaria dell'importo ricevuto da;
CP_2
− in data 12 novembre 2018, a fronte del mancato pagamento, da parte degli obbligati, l' CP_1 [...]
, su incarico di , aveva notificato a la cartella di Controparte_1 CP_2 Parte_1
pagamento n. 06820180045016852001 relativa al ruolo n. 2018/013281.
Tanto premesso in fatto, con atto di citazione notificato in data 13.9.2019, il sig. conveniva in Pt_1
Cont giudizio l' o, semplicemente, ) e la Controparte_1 CP_10
[...]
(di seguito, ) innanzi al Tribunale di Milano, Controparte_2 CP_2
opponendosi alla cartella di pagamento (n. 06820180045016852001, relativa al ruolo n. 2018/013281) emessa nei suoi confronti dall'ente convenuto.
A fondamento della spiegata opposizione, il eccepiva: Pt_1
− l'incompetenza dell' Agente di Riscossione della Provincia di Milano, sul Controparte_1
rilievo che l'art. 9, comma 5, D.Lgs. 123/1998 prevedeva la competenza del concessionario della provincia di residenza del debitore escusso;
di conseguenza, l'attore affermava la competenza, ai fini dell'esercizio della potestà esecutiva, dell' di Lodi;
Controparte_1
− la nullità della cartella di pagamento, prevedendo l'art. 9 D.Lgs. cit. il recupero del dovuto con l'iscrizione al ruolo nelle sole ipotesi di revoca di un finanziamento pubblico, laddove, nel caso di specie, si discuteva di somme dovute in conseguenza di un inadempimento dell'obbligazione restitutoria derivante dal finanziamento erogato;
pagina 7 di 22 − la nullità virtuale della fideiussione posta a fondamento della pretesa di – surrogatasi CP_2
nella posizione di sulla base di convenzione tra i due soggetti, ai sensi dell'art. 1203 CP_3
c.c. e dell'art. 2, co. 4 D.M. 20.06.2005 – per violazione dell'art. 1957 c.c.;
− in ogni caso, la nullità parziale della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. di cui all'art. 6 della fideiussione, per l'accertamento della quale l'attore chiedeva la separazione del giudizio innanzi al
Tribunale di Milano per competenza della Sezione specializzata in materia di impresa.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo: Controparte_1
− la propria carenza di legittimazione passiva, relativamente alle domande inerenti al ruolo e al merito della pretesa creditoria;
− la tardività e inammissibilità delle domande dell'attore, non legittimato attivamente;
− la propria competenza all'emissione della cartella di pagamento;
− nel merito, l'infondatezza delle pretese attoree.
Si costituiva altresì innanzi al Tribunale di Milano la Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande attoree e rilevando:
[...]
− la natura autonoma del proprio rapporto con rispetto a quello intercorrente tra CP_3
l'istituto di credito finanziatore e la società finanziata;
− il proprio diritto a surrogarsi nei diritti dell'istituto finanziatore nei confronti del finanziato;
− la corretta attivazione della procedura esattoriale;
− la circostanza, non contestata dall'attore, del mancato pagamento da parte del debitore principale e del fideiussore.
Chiedeva altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa del per sentirla CP_2 CP_3 condannare in via riconvenzionale alla restituzione in suo favore dell'importo già versato e comunque di essere dalla stessa manlevata.
Autorizzatane la chiamata da parte del primo giudice, si costituiva il Controparte_3
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva a fronte dell'avvenuta cessione del
[...]
credito in favore di e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in giudizio la società CP_4
cessionaria. Nel merito, la banca finanziatrice:
− rilevava la mancata integrazione del contraddittorio relativamente alle domande concernenti la validità della fideiussione, non avendo l'attore citato in giudizio la banca finanziatrice;
− evidenziava la pregiudizialità del giudizio relativo alla validità della fideiussione, con conseguente necessità di sospensione della causa;
pagina 8 di 22 − sottolineava la natura autonoma della garanzia prestata dal Fondo di Garanzia gestito da
; CP_2
− rilevava l'infondatezza nel merito sia delle pretese attoree, sia delle domande spiegate da nei propri confronti, chiedendone il rigetto. CP_2
A seguito di autorizzazione alla chiamata, si costituiva altresì nel giudizio di primo grado CP_4
cessionaria del credito di , richiamando le difese svolte da e da
[...] CP_3 Controparte_1
e chiedendo il rigetto delle domande formulate nei propri confronti. CP_2
Con sentenza n. 10263/2022, pubblicata il 28 dicembre 2022, il Tribunale di Milano rigettava le domande di condannandolo alla rifusione delle spese processuali in favore dei Parte_1
convenuti.
A fondamento della decisione, il Tribunale di Milano decideva come segue.
− Veniva disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dal posta l'unicità Pt_1
della cartella di pagamento, riferita a un credito unitariamente individuato, e a fronte del fatto che il debitore principale ( ora Global Service Energy And Communication s.r.l.) Controparte_11
aveva sede legale a Milano.
− Con riferimento alla lamentata nullità della cartella di pagamento, il giudice di primo grado evidenziava, anzitutto, come fosse documentato il versamento, da parte di in favore CP_2 del , dell'importo di € 334.644,09 (doc. 4 ); rilevava Controparte_3 CP_2 altresì la natura autonoma dell'obbligazione di , che, nell'esercitare l'attività di CP_2
gestione del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese, è chiamato ad attivare il Fondo su richiesta del solo istituto finanziatore, instaurandosi così un rapporto tra quest'ultimo e il gestore del fondo rispetto al quale i soggetti beneficiari restano estranei, così da non poter opporre a le eccezioni relative al rapporto garantito. CP_2
− Veniva accertato il diritto di , una volta effettuato il pagamento in favore dell'istituto CP_2 finanziatore, di surrogarsi nei diritti di quest'ultimo e di rivalersi ex art. 1203 c.c. sull'impresa beneficiaria del finanziamento: in proposito, il giudice richiamava l'art. 2 D.M. 20.6.2005, secondo cui il gestore “[n]ello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
− Veniva ritenuta legittima la scelta di di procedere al recupero del credito mediante CP_2
iscrizione a ruolo del credito vantato – prevedendo l'art. 8bis D.L. 24.1.2015 n. 3, conv. in L.
pagina 9 di 22 33/2015, che “Al recupero di predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni” – indipendentemente da ogni valutazione sulla nullità della fideiussione stipulata tra e CP_3
l'attore Pt_1
− Con riferimento all'eccepita nullità della garanzia prestata dal il Tribunale rilevava come Pt_1
l'attore, nel convenire in giudizio esclusivamente l' , non avesse Controparte_12
svolto tempestivamente domande nei confronti del creditore , né Controparte_3 avesse incardinato alcun autonomo giudizio finalizzato all'accertamento dell'invalidità del contratto di garanzia;
ne derivava l'inammissibilità delle relative domande, coinvolgendo il suddetto accertamento un soggetto terzo rispetto alle pretese attoree.
Con atto di citazione notificato in data 15.3.2023, ha proposto appello avverso tale Parte_1 sentenza, contestandone l'erroneità nelle parti in cui il Tribunale di Milano:
1. ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale dell' – Agente della Controparte_1
Riscossione della provincia di Milano;
2. ha ritenuto legittima la scelta di procedere al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo del credito vantato;
3. ha ritenuto inammissibili le domande attoree relative alla nullità della fideiussione;
4. ha implicitamente affermato la propria competenza sulle domande relative alla validità della fideiussione;
5. ha condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti di e Parte_1 CP_3
CP_4
La causa è stata iscritta sub R.G. 727/2023 e la prima udienza fissata al 27 settembre 2023.
Si sono costituiti nel presente grado di giudizio (6 giugno 2023), Controparte_3
(23 agosto 2023), Controparte_2 Controparte_1
e (6 settembre 2023), contestando tutti l'ammissibilità e la fondatezza del
[...] CP_4
gravame avverso e chiedendone il rigetto.
Alla fissata udienza, su accordo delle parti, il consigliere istruttore ha rimesso la causa davanti a sé per l'udienza del 26 giugno 2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c..
Con decreto n. 2105/2024 del 19.6.2024 l'udienza è stata rinviata d'ufficio e successivamente è stato nominato un nuovo istruttore, il quale, all'udienza del giorno 8 gennaio 2025, viste le note conclusive e gli scritti difensivi finali depositati dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
pagina 10 di 22 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte rileva che l'eccezione di inammissibilità spiegata ex art. 348bis c.p.c. dalle appellate e deve ritenersi superata sin dal momento in cui l'istruttore ha CP_2 CP_4 disposto il rinvio della causa all'udienza del 26.6.2024 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. Va ricordato infatti che l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. deve essere rilevata alla prima udienza, prima di procedere alla trattazione: ove, come nel caso di specie, la Corte disponga per la definizione del giudizio con sentenza fissando l'udienza di rimessione in decisione (o, come avveniva nel regime previgente, di precisazione delle conclusioni), l'eccezione deve intendersi respinta e la statuizione di inammissibilità non più adottabile, almeno per tale ragione (cfr Cass. 14696/16).
Tanto premesso, la Corte ritiene che il primo e il secondo motivo di appello si prestino a una trattazione congiunta.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha anzitutto censurato la sentenza del Parte_1
Tribunale nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale dell' Controparte_13
, individuando il debitore principale nella VT EM (oggi Global Service Energy And
[...]
Communication s.r.l.), società con sede a Milano.
Secondo la difesa dell'appellante, il debitore escusso andrebbe individuato in chi subisce l'azione di recupero, e quindi, nel caso di specie, nel sig. residente in [...]: infatti, se pur la natura solidale Pt_1
del debito si esprime normalmente in due richieste di pagamento, una soltanto, la cartella destinata al coobbligato rileverebbe in questa sede. Di qui l'incompetenza dell' di Milano Pt_1 CP_10
in favore del corrispondente ufficio competente per Lodi, provincia di residenza del Pt_1
ha altresì lamentato, con il secondo motivo di appello, l'erroneità della sentenza impugnata Pt_1
nella parte in cui ha ritenuto legittima la scelta di procedere al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo.
Secondo l'appellante, la regola generale di cui all'art. 12 D.P.R. 602/1973, per cui il ruolo assume natura di titolo esecutivo – sì da permettere l'esecuzione esattoriale, fondata esclusivamente sul ruolo, ai sensi dell'art. 49 D.P.R. cit. – non si applicherebbe in caso di rapporti di natura privatistica, come quello oggetto del contenzioso. Tale deroga sarebbe sancita dall'art. 21, D.Lgs. 46/99, che prevede che
“salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge […] le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
pagina 11 di 22 Cont Nel costituirsi nel presente grado di giudizio, l' , eccepita in via preliminare la tardività dell'opposizione attorea – avendo l'opponente contestato vizi formali degli atti inerenti alla riscossione coattiva, opponibili nel breve termine di cui all'art. 617 c.p.c. – ha ribadito la propria carenza di legittimazione passiva, già eccepita in primo grado, in relazione alle doglianze attinenti al merito della pretesa creditoria.
Nella propria comparsa di costituzione e risposta in appello, ha richiamato, a fondamento CP_2
della legittimità della procedura di riscossione coattiva del credito mediante iscrizione a ruolo, il comma 4 dell'art. 2 D.M. n. 18456/2005 e l'art. 8bis D.L. 3/2015, evidenziando, inoltre, l'autonomia del rapporto tra l'ente gestore del Fondo di Garanzia e . CP_3
La Corte osserva come i motivi di appello sopra riassunti appaiano inammissibili, in quanto tardivi, ove considerati alla stregua di doglianze inerenti agli atti oppositivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; ove invece considerati come motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., gli stessi risultino comunque infondati.
Con riguardo all'eccepita incompetenza dell'ente territoriale Agente della Riscossione di Milano, merita invero condivisione la difesa svolta nel merito dall' , nella parte in cui, Controparte_1
rilevata la propria natura di ente pubblico economico, ha evidenziato la carenza di autonomia organizzativa e amministrativa dei connessi uffici distrettuali.
Sul punto, si osserva come il D.L. 193/2016, correttamente richiamato dall'ente appellato, abbia soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, precedentemente attribuito ad demandando l'attività di esazione nazionale unicamente Controparte_14 all' , ente strumentale che esercita la suddetta attività in modo Controparte_1 unitario e con valenza nazionale, mancando, d'altro lato, una disposizione di legge che attribuisca rilevanza esterna all'organizzazione territoriale dell'unico ente della riscossione e che permetta di identificare negli uffici territoriali distinti centri di competenza.
Conseguentemente, essendo divenuta l' l'unico soggetto Controparte_1 demandato all'attività di esazione nazionale, le relative questioni concernenti la competenza dei singoli uffici territoriali, soggetti sprovvisti di autonomia organizzativa e funzionale, rimangono prive di qualsiasi pregio giuridico.
Relativamente al profilo di doglianza inerente all'illegittimità della procedura esecutiva concretamente impiegata dall' , la Corte ritiene che ragioni di chiarezza espositiva impongano di Controparte_15
premettere brevi cenni sulla disciplina applicabile.
pagina 12 di 22 La L. n. 662/1996 ha istituito il c.d. Fondo di Garanzia, costituito presso con la Controparte_2 finalità di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese mediante il rilascio, a favore delle
Banche e degli Intermediari finanziari, di garanzie dirette, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a prima richiesta.
La garanzia prestata dal Fondo ricade tra le agevolazioni oggetto del D.Lgs. n. 123/1998, afferente agli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive.
In tale ambito, l'art. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005, n. 18456 – norma successivamente recepita dal comma 3 dell'art. 8bis D.L. 3/2015 – prevede che “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Se ne desume che il credito derivante dal finanziamento erogato, nel caso di inadempimento, costituisca titolo per l'instaurazione della procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo prevista dal richiamato art. 17 D.Lgs. 46/1999, strumento che consente il recupero del credito per la restituzione delle somme liquidate dal Fondo di Garanzia, tanto nei confronti del beneficiario finale, quanto nei confronti dei terzi prestatori di garanzie.
Invero, già nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 8bis L. 33/2015 doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godessero del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998, posto che “diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario”, non emergendo, sotto il profilo del privilegio richiamato, delle “ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste” (cfr., in specie, Cass., sez. 1, 30/01/2019, n. 2664).
In altri termini, in tutti i casi di operatività del sistema di revoca e restituzione previsto dall'art. 9
D.Lgs. 123/1998, si tratta comunque di recuperare il sacrificio patrimoniale sopportato dal sostegno pubblico in funzione dello sviluppo delle attività produttive (Cass. n. 21841/2017).
Una simile ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia “sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi;
una volta rinvenuto il coerente
pagina 13 di 22 fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è, dunque, da considerare procedura idonea, nella sequenza legale così individuata, a prescindere da ogni considerazione sulla natura pubblica o privata del rapporto che nasce dall'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (Cass. 36513/2023).
Né la disposizione di cui all'art. 21, D.Lgs. 46/99 è in grado di confutare la consolidata interpretazione dell'impianto normativo richiamato, posto che la norma si apre con una clausola di riserva (“salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge”): interpretare il combinato disposto degli artt. 17 e 21 d.lgs. 46/99 nel senso propugnato dall'appellante concretizzerebbe, infatti, una sostanziale disapplicazione della normativa posta a fondamento e regolamentazione del Fondo di
Garanzia, escludendo l'applicabilità del privilegio previsto dall'art. 9 cit. in tutti i casi in cui le entrate patrimoniali traggano origine da rapporti privatistici e, conseguentemente, pregiudicando la finalità di pubblica utilità e di sostegno dello sviluppo delle attività produttive che giustifica il suddetto privilegio in sede esecutiva.
Di qui il rigetto dei primi due motivi di appello.
Con il terzo motivo, il sig. ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto Pt_1
che l'appellante avrebbe dovuto integrare il contraddittorio anche nei confronti del
[...]
in quanto parte originaria del contratto di fideiussione di cui il garante aveva Controparte_3
dedotto la nullità.
Sul punto, l'appellante ha evidenziato come, escussa la garanzia e surrogatosi nei diritti CP_2
della banca finanziatrice, pure rispetto a il debitore avrebbe legittimamente sollevato le CP_2 eccezioni relativa all'esistenza e all'entità del debito.
La difesa del ha altresì dedotto come il diritto a far valere la nullità spetti a chiunque vi abbia Pt_1 interesse e non sia soggetta a termini di prescrizione, oltre ad essere rilevabile d'ufficio dal giudice.
L'appellante ha poi osservato come, ravvisata un'ipotesi di litisconsorzio necessario, sarebbe stato onere del Tribunale procedere all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c.: di qui la nullità della sentenza di primo grado.
La Corte ritiene che il motivo di gravame proposto si presti ad essere trattato congiuntamente al successivo quarto motivo di appello, con cui ha censurato la sentenza impugnata nella parte in Pt_1 cui ha ritenuto che l'obbligazione di nei confronti di avesse natura CP_2 CP_3
autonoma rispetto al rapporto obbligatorio tra la banca finanziatrice e il fideiussore.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto procedere: 1) alla separazione dei giudizi, rimettendo alla Sezione specializzata in materia di impresa il giudizio sulla nullità della fideiussione;
2)
pagina 14 di 22 alla sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., in attesa dell'esito del giudizio relativo alla nullità della fideiussione.
A fronte della surrogazione di nei diritti di , infatti, sarebbe CP_2 CP_3 CP_2
subentrato nella posizione della banca finanziatrice nei confronti del divenendo parte attiva del Pt_1
contratto di garanzia.
L'appellante ha quindi reiterato l'eccezione di incompetenza per materia della prima sezione civile del
Tribunale di Milano con riferimento alla domanda di nullità della fideiussione, rispetto alla quale il giudice di primo grado avrebbe dovuto declinare la propria competenza a favore della sezione specializzata in materia d'impresa, così come richiesto in atto di citazione e nelle conclusioni.
ha contestato l'ammissibilità della censura avversaria, a fronte dell'omessa integrazione, CP_3 da parte dell'attore, odierno appellante, del contraddittorio nei confronti dello stesso . CP_3
Con riguardo al merito della doglianza, l'appellata ha evidenziato la natura autonoma della garanzia prestata da , che giustificherebbe l'inopponibilità delle vicende inerenti al rapporto CP_2
fondamentale garantito e il rigetto della domanda di manleva proposta dalla stessa , posto CP_2 che l'escussione della garanzia del Fondo dovrebbe considerarsi legittima e non ripetibile.
La banca appellata ha inoltre contestato la fondatezza delle argomentazioni addotte a sostegno della doglianza, richiamando la sentenza resa a Sezioni Unite n. 41994/2021, che ha escluso l'integrale nullità dei contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 1, comma 2, lett. a) L. 287/90 e 101 TFUE.
Non sarebbe peraltro fondata neppure l'eccepita nullità parziale della fideiussione, non avendo la controparte fornito prova né dell'esistenza di un accordo anticoncorrenziale, né dell'applicazione uniforme delle clausole contestate, posto che l'eventuale corrispondenza delle clausole contrattuale al modello ABI non può ritenersi elemento sufficiente a confermare tali circostanze.
In ogni caso, con riguardo all'eventuale nullità parziale della fideiussione, ha rilevato CP_3
come le clausole fideiussorie nulle in quanto riproduttive dello schema ABI non abbiano trovato applicazione nel caso di specie.
In particolare, la banca finanziatrice ha sostenuto l'infondatezza dell'eccepita violazione del disposto dell'art. 1957 c.c. per non avere provveduto ad avviare le opportune azioni nei riguardi CP_3 dell'obbligata principale nei sei mesi successivi al verificarsi del primo inadempimento.
Invero, la clausola di cui all'art. 6, soggetta a doppia sottoscrizione ex artt. 1341 ss. c.c., prevederebbe specificamente che “i diritti derivanti al dalla fideiussione restano integri fino a totale CP_3
estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che esso sia tenuta ad escutere il debitore o il
pagina 15 di 22 fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”.
Alle difese proposte dall'istituto di credito ha aderito, nella propria comparsa di costituzione e risposta, anche la cessionaria CP_16
Sul punto si è difesa anche , avallando la decisione del Tribunale di Milano nella parte in CP_2
cui ha ritenuto che il non avesse tempestivamente svolto domande nei confronti della banca Pt_1
creditrice, né attivato autonomo giudizio per l'accertamento della validità della fideiussione.
ha comunque ribadito, in linea con la decisione di primo grado, che la sua obbligazione CP_2
nei confronti del aveva natura autonoma rispetto al rapporto obbligatorio che legava la CP_3 finanziatrice al fideiussore appellante. Da tale autonomia deriverebbe, quindi, l'inopponibilità a delle contestazioni relative al rapporto di garanzia. CP_2
La Corte ritiene che neppure gli esposti motivi di gravame meritino accoglimento.
Va anzitutto richiamato, in merito all'eccepita incompetenza del Tribunale di Milano in favore della
Sezione Specializzata in materia di Imprese del medesimo ufficio giudiziario, il consolidato orientamento giurisprudenziale, cristallizzatosi nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 19882/2019, secondo cui “Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui
l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita”.
Conseguentemente, non si instaura alcun obbligo, in capo al giudice cui venga affidata la trattazione del procedimento, di sospendere il giudizio ai fini della riassunzione innanzi alla Sezione specializzata dello stesso Ufficio.
Con riferimento al profilo della mancata integrazione del contraddittorio, può condividersi la tesi del
Tribunale, che ha ritenuto inammissibili le domande attoree concernenti il rapporto di garanzia e l'accertamento della validità della fideiussione, a fronte della mancata loro proposizione, da parte dell'attore, nei confronti del reale contraddittore, il , e della mancata Controparte_3
attivazione di autonomo giudizio ai fini del suddetto accertamento.
Né tali domande possono considerarsi correttamente indirizzate alla parte evocata in giudizio,
, attesa l'autonomia del rapporto che lega quest'ultima all'istituto di credito, rispetto al CP_2 rapporto di garanzia da cui è originata l'attivazione del Fondo di Garanzia.
pagina 16 di 22 Invero, le domande avanzate dal garante in merito alla pretesa nullità della fideiussione Pt_1
attengono al rapporto contrattuale instaurato tra il e la finanziatrice , rapporto Pt_1 CP_3
rispetto al quale – chiamato all'attivazione del Fondo a fronte dell'inadempimento, tanto CP_2 della debitrice principale VT EM, quanto del garante – è rimasto estraneo, in quanto Pt_1 tenuto a procedere all'attivazione del Fondo su sola richiesta dell'istituto finanziatore.
Ferma l'inammissibilità delle domande circa la validità del contratto di garanzia, la Corte ne rileva, ad abundantiam, l'infondatezza nel merito.
Il contrasto interpretativo sulla invalidità – parziale o integrale – delle fideiussioni riproduttive del modello ABI del 2003 – la cui natura anticoncorrenziale è stata appurata dal provvedimento di Banca
d'Italia n. 55 del 2005 – deve ritenersi risolto dalla già richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n.
41994/2021.
Il massimo consesso ha avallato la teoria della invalidità parziale (e non totale) dei negozi che presentino suddette clausole – orientamento, peraltro, già consolidatosi presso questa Corte ancor prima della citata pronunzia1 – statuendo che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.
2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”.
Se ne desume che l'accertamento dell'invalidità integrale del contratto non possa prescindere dalla dimostrazione, ai sensi dell'art. 1419 c.c., della natura essenziale delle clausole viziate rispetto all'intero negozio fideiussorio (id est: della prova che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del contenuto colpita da nullità).
L'onere di tale dimostrazione, peraltro, incombe sul garante, secondo l'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. e tale onere, nel caso di specie, è rimasto non assolto, non avendo l'attore, odierno appellante, addotto alcun elemento in ordine all'incidenza della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. sulla determinazione delle parti a stipulare il negozio fideiussorio.
Il si è infatti limitato a sostenere la tesi della nullità integrale sul mero assunto della Pt_1
corrispondenza tra la clausola n. 6 della fideiussione rilasciata da e il modello ABI: CP_3 trattasi evidentemente di rilievo del tutto inidoneo a dimostrare l'essenzialità delle clausole in contestazione. 1 Cfr. Corte d'Appello di Milano, sent. n. 3580/2021. pagina 17 di 22 Non sussistono, pertanto, i presupposti di una declaratoria di nullità integrale della fideiussione ex art. 1419 c.c.
Tanto considerato, non può neppure ritenersi che, nel caso di specie, la clausola contrattuale suddetta abbia trovato concreta applicazione e, conseguentemente, la banca beneficiaria della garanzia abbia tratto vantaggio dalla deroga al regime legale ordinario contenuta nelle clausole colpite da nullità.
Sul punto, merita rilevare che il garante – che non ha contestato la ricorrenza di alcuna delle Pt_1
fattispecie previste dalle clausole nn. 2 e 8 del negozio fideiussorio – ha indirizzato le proprie difese solo e unicamente al termine decadenziale di cui all'art. 1957, reclamando l'applicazione della regola generale prevista dalla citata norma codicistica: in tal senso, ha invocato l'intervenuta decadenza dalla garanzia per avere la banca creditrice intimato il pagamento alla società debitrice principale e al fideiussore con comunicazione del 21 febbraio 2017, cui avrebbe dato corso con ruolo CP_3
reso esecutivo in data 10 settembre 2018 e notificato in data 12 novembre 2018.
L'appellante aveva peraltro sostenuto la necessità che l'istanza prevista dall'art. 1957 c.c. presentasse carattere giudiziale ai fini del rispetto del previsto termine decadenziale di sei mesi.
L'assunto deve ritenersi infondato, in considerazione della presenza, nel testo della fideiussione, della clausola di cui all'art. 7, non intaccata dal provvedimento B.I. 55/2005, che prevede che “il fideiussore
è tenuto a pagare immediatamente al a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione CP_3 del debitore, quanto dovutogli per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”.
Invero, secondo un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, cui questa
Corte ha già inteso dar seguito2, in presenza di una clausola a prima richiesta deve ritenersi sufficiente, al fine di evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, non essendo necessario che, entro il termine suddetto, sia proposta una domanda giudiziale.
La Suprema Corte ha, infatti, da tempo chiarito che la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore a semplice richiesta, o entro un breve tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui deve essere osservato l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., che non necessariamente richiede la proposizione di un'azione giudiziaria: “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass. n. 7345/95 in motivazione), azione che d'altronde può 2 Cfr., tra le altre, C. Appello Milano n. 1062 del 30.3.2022; C. Appello Milano n. 220 del 24/1/2023. pagina 18 di 22 essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali” (Cass. 29/10/2008 n. 13078).
Ne segue che la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c. (la cui reviviscenza, nel caso, sarebbe la normale conseguenza della nullità del patto di deroga), determina non già l'elusione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma soltanto il venire meno dell'obbligo di esperire, in quello stesso termine, un'azione giudiziale (come richiesto dalla tradizionale esegesi della norme), dovendosi ritenere “sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento… atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (Cass.
26/9/2017 n. 22346).
Quanto alla fattispecie in esame, va osservato che già nel primo grado di giudizio era stata prodotta la comunicazione con cui, in data 21 febbraio 2017, l'istituto creditore , nel dichiarare la CP_3
risoluzione per inadempimento del mutuo concesso a VT EM, aveva contestualmente intimato il pagamento delle rate insolute del finanziamento alla debitrice e al garante Parte_1
La richiesta di pagamento contenuta nella lettera di risoluzione inviata sia alla debitrice principale, sia al fideiussore, deve quindi considerarsi rispettosa dei termini previsti dall'art. 1957 c.c. e delle modalità previste dalla clausola di pagamento a prima richiesta di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione, con conseguente infondatezza delle ragioni di contestazione sollevate dall'attore, odierno appellante, con riferimento all'intervenuta decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c.
Entrambi i motivi di impugnazione devono, quindi, essere rigettati.
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante ha censurato il capo della sentenza di primo grado relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite, rilevando come il non avesse mai Pt_1
avanzato alcuna contestazione né sul diritto di a surrogarsi nei diritti e nelle ragioni del CP_2
, né sull'entità del credito. L'appellante ha quindi contestato la legittimità della condanna CP_3
al pagamento delle spese di lite in favore di – chiamato in causa dal convenuto CP_3
– e altresì in favore di – chiamata in causa da . CP_2 CP_4 CP_3
Le parti appellate si sono difese avallando la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, che avrebbe fatto corretta applicazione del principio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il motivo di appello appare fondato, almeno nei termini di seguito esposti.
Nella disciplina della definitiva regolamentazione delle spese giudiziali vige il principio della soccombenza, per cui il costo del processo non può gravare sulla parte vittoriosa. pagina 19 di 22 La regola, contenuta nell'art. 91 c.p.c., contribuisce a realizzare la pienezza e l'effettività del diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., contribuendo la condanna alle spese del soccombente alla necessità di evitare una diminuzione patrimoniale in danno della parte costretta a svolgere un'attività processuale al fine di vedere riconosciuto un proprio diritto.
In ossequio al principio della soccombenza, dunque, il rigetto della domanda principale comporta di norma la diretta imputazione, delle spese sostenute dal terzo chiamato in causa, al soggetto processuale soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata (Cass. n. 6757 del 2001; Cass. n. 6514 del 2004;
Cass. n. 4958 del 2007; Cass. n. 7674 del 2008; Cass. n. 8363 del 2010; Cass. n. 23552 del 2011), anche laddove il soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. n. 2492 del
2016).
Nondimeno, una deroga a tale principio è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità nei casi di palese arbitrarietà dell'iniziativa del chiamante (Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 8363 del 2010)
e di manifesta infondatezza della domanda di garanzia proposta dal chiamante nei confronti del terzo chiamato. Tale situazione, invero, rende applicabile il principio di soccombenza nel rapporto processuale instaurato tra chiamante e terzo chiamato, anche quando il primo sia a sua volta vittorioso nei confronti del proprio diverso contraddittore, dal momento che, nei casi prospettati, il chiamante sarebbe risultato soccombente nei confronti del terzo chiamato anche in caso di esito diverso della causa principale (cfr Cass. n. 10070 del 2017).
Pertanto, come sostenuto a più riprese dalla Corte di Cassazione, “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato […] devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria” (Cass. n. 10364 del 2023; conf. Cass. n. 18710 del 2021; Cass. n. 31889 del 2019; Cass. n. 23948 del 2019; Cass. n. 23123 del 2019; Cass. n. 7431 del 2012).
La prospettazione del garante soccombente in primo grado, muove dalla mancata valutazione, Pt_1
da parte del Tribunale di Milano, della distinzione tra i diversi rapporti processuali, per cui è stato condannato a rifondere le spese anche in favore delle parti chiamate in causa dai convenuti: in particolare, in favore del , chiamato in causa da , e in favore di CP_3 CP_2 CP_4
cessionaria del credito della banca finanziatrice, evocata in giudizio da quest'ultima.
La Corte osserva come la chiamata in causa dell'istituto finanziatore Controparte_3
da parte della convenuta appaia giustificata dalla proposizione, da parte del garante
[...] CP_2
di domande relative alla validità del negozio fideiussorio che legava quest'ultimo alla banca Pt_1
creditrice. Non poteva, in effetti, pretendersi una diversa condotta difensiva da parte di , CP_2
pagina 20 di 22 che, nell'eccepire la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle suddette doglianze, ha comunque puntualmente chiamato, a intervenire nel procedimento, la parte effettiva del rapporto dedotto in giudizio.
Lo stesso non sembra potersi dire rispetto alla chiamata in giudizio, da parte di , della CP_3 cessionaria del credito nei confronti della quale l'istituto di credito cedente non ha CP_4
ritenuto di formulare alcuna domanda giudiziale.
La cedente, infatti, si è limitata a eccepire la propria carenza di legittimazione passiva – eccezione, peraltro, infondata, a fronte del fatto che la cessione del credito non comporta il trasferimento, dal cedente al cessionario, dell'intera posizione contrattuale (cfr. Cass. n. 17727 2018; conf., ex multis, Cass.,
n. 8579 del 2024) – senza, peraltro, neppure chiedere l'estromissione dal giudizio a seguito della chiamata della cessionaria.
Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello deve essere parzialmente accolto, limitatamente all'ultimo motivo di gravame.
Considerati l'esito complessivo della lite, la natura e il valore della controversia, i parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii, oltre che l'attività istruttoria e difensiva richiesta e complessivamente prestata, sembra congruo assumere la seguente regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio:
− nei rapporti processuali tra da un lato, e e Pt_1 Controparte_1 [...]
dall'altro lato, le spese vengono poste, secondo Controparte_2
soccombenza, a carico del e liquidate nella misura indicata in dispositivo;
Pt_1
− quanto ai rapporti processuali che interessano il possono Controparte_3
distinguersi: 1) quelli con il chiamante , da porre a carico del per la CP_2 Pt_1
soccombenza e il carattere giustificato della relativa chiamata;
2) quelli con lo stesso che non Pt_1
formula domande nei confronti del e che sembrano quindi presentare i presupposti di cui CP_3 all'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
3) quelli con la chiamata in relazione ai quali, a fronte della quasi speculare identità CP_4
delle svolte difese, nonché dell'assenza di reciproche domande, sembrano pure sussistere i presupposti di una integrale compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio. Dunque, per i rapporti che lo vedono soccombente nei confronti di , pare congruo indicare una quota CP_3
spese pari a un terzo.
P.Q.M.
pagina 21 di 22 La Corte d'appello di Milano, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, Controparte_1 Controparte_17 [...]
, nonché di Controparte_2 Controparte_18
avverso la sentenza n. 10263/2022 del Tribunale di Milano pubblicata il 28.12.2022, in CP_4
parziale riforma della sentenza impugnata, così dispone:
1. condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
, Agente della riscossione – prov. di Milano delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che
[...]
liquida in complessivi euro 27.522,00 (di cui euro 16.843,00 per il primo grado ed euro 10.679,00 per il presente grado), a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi Controparte_2
euro 27.522,0 (di cui euro 16.843,00 per il primo grado ed euro 10.679,00 per il presente grado), a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3. condanna a rifondere a le spese relative ai Parte_1 Controparte_3 rapporti processuali di quest'ultimo con che liquida in euro 9.174,00 (di Controparte_2
cui euro 5.614 per il primo grado ed euro 3.560 per il presente grado), a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
4. dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente compensate nei rapporti processuali tra e e tra quest'ultimo e Parte_1 Controparte_3 CP_4
5. conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Domenico Bonaretti
pagina 22 di 22