TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/05/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 494/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice nel procedimento n.494 R.G.A.C. dell'anno 2024 promosso
DA
(cod. fic.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa dall'avv.
Albina Nucera, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio
Calabria, alla via del Gelsomino n.37 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc.: , nato il Controparte_1 CodiceFiscale_2
17.11.1961 a Reggio Calabria), rappresentato e difeso dall'avv. Simona
Carlo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Prato n.2 ha eletto domicilio.
-resistente-
* * * * *
pagina 1 di 6 -esaminato il ricorso depositato il 23.02.2024 con il quale
[...]
ha chiesto che a parziale modifica delle condizioni Parte_1
contenute nel decreto adottato dal Tribunale in composizione collegiale l'01.02.2023 con il quale era stato disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre, venga disposto l'affidamento in via esclusiva della ragazza alla ricorrente, in conseguenza della mancata e reiterata inosservanza di detto provvedimento da parte del padre;
-letta la memoria di costituzione predisposta nell'interesse di CP_1
con la quale si è contestata la esposizione dei fatti offerta dalla
[...]
ricorrente e si è chiesto il rigetto del ricorso;
-osservato che il ricorso risulta comunicato al P.M. in data 11.03.2024;
-esaminati gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del
03.12.2024;
OSSERVA
Deve rammentarsi, in generale, che la regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, è possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore
Il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla pagina 2 di 6 disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.
E' stato chiarito, in particolare, che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, in relazione ad uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Ed invero, la giurisprudenza ha in più occasioni evidenziato che l'affidamento condiviso può essere derogato, poiché non esprime un principio di ordine pubblico internazionale e che la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se così richiede la migliore realizzazione dell'interesse della prole, purchè risulti, nei confronti di uno dei genitori,
pagina 3 di 6 una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, e la strada dell'affidamento esclusivo può essere praticabile solo nei casi in cui la conflittualità genitoriale si presenti in forme tali da alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, pregiudicando, dunque, il loro superiore interesse.
Ebbene, soffermandosi sulla vicenda processuale qui scrutinata e in applicazione dei granitici principi giurisprudenziali appena enunciati, va detto che la situazione di particolare difficoltà, di sostanziale incomunicabilità nei rapporti padre-figlia e di assenza e disinteresse del nella vita della ragazza è emersa in tutta evidenza dalle CP_1
eloquenti dichiarazioni rese dalla minore in sede di sua Persona_1
audizione: “Preciso che con mio padre inizialmente non avevo grandi rapporti perché non era presente nella mia vita anche perché usciva presto la mattina e tornava tardi quando io ormai dormivo;
lui non si è mai interessato di quello che facevo;
mio padre è stato arrestato due volte: la prima volta quando avevo solo un anno e la seconda volta nel febbraio di quest'anno; aggiungo che dopo circa un mese dall'ultimo arresto ho spedito una lettera a mio padre in cui mi lamentavo del suo disinteresse nei miei confronti e devo dire che da allora i rapporti sono un po' migliorati;
faccio presente che inizialmente era detenuto presso il carcere di Reggio Calabria, attualmente si trova detenuto ad Agrigento” “nonostante mia madre di tanto in tanto mi abbia sollecitato se intendevo andare a trovare mio padre, io mi sono sino ad ora rifiutata perché l'ambiente del carcere mi fa un po' paura;
con mio padre abbiamo negli ultimi tempi rapporti settimanali tramite videochiamata il giovedì della durata di un'ora, videochiamata durante la quale ci raccontiamo
pagina 4 di 6 reciprocamente quello che facciamo durante il giorno;
preciso che da quando mio padre ha ricevuto la lettera che io gli ho inviato, in cui mi lamentavo duramente del suo disinteresse, mi è sembrato un po' più interessato alla mia vita” “intendo riferire che sono stata io a chiedere a mia madre di rivolgersi al Tribunale per chiedere l'affidamento esclusivo perché ogniqualvolta necessitava della firma di mio padre a scuola per permessi, gite o qualsiasi altra necessità lui, nonostante dicesse che sarebbe andato a scuola, poi di fatto non lo faceva e la responsabilità gravava solo su mia madre”.
Ed allora, alla luce della situazione così determinatasi, ritiene il Collegio che ricorrono nella fattispecie in esame le condizioni per disporre l'affidamento in via esclusiva della ragazza alla madre, avuto riguardo ai profili di grave inadeguatezza riscontrati in merito alla cronica difficoltà del padre a sintonizzarsi con la figlia, senza che lo stesso abbia mostrato allo stato di avere acquisito consapevolezza dei bisogni affettivi e relazionali della figlia, di guisa che lo stesso non appare in grado di svolgere alcuna funzione educativa nei confronti della ragazza.
In altri termini, il comportamento tenuto negli anni dal , CP_1
traducendosi in palese inidoneità genitoriale, assurge a motivo ostativo alla concessione dell'affidamento condiviso, tenuto peraltro conto che allo stato, l'odierno resistente non ha in alcun modo dimostrato di avere acquisito una sufficiente consapevolezza della delicatezza del suo ruolo affettivo ed educativo tale da poter assicurare il sereno sviluppo della personalità di Persona_1
Merita, altresì, accoglimento la richiesta della di beneficiare Parte_1
nella misura del 100% dell'Assegno Unico Universale, anche alla luce del chiaro e condivisibile orientamento giurisprudenziale espresso sul punto di recente dalla Suprema Corte (Cass. n.4672/2025).
pagina 5 di 6 Le spese di giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 23.02.2024 da
[...]
nei confronti di , ogni altra istanza, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-accoglie il ricorso e, a parziale modifica delle condizioni stabilite con il provvedimento dell'01.02.2023, dispone l'affidamento in via esclusiva alla madre della figlia minore Persona_1
-attribuisce alla nella misura del 100%, l'Assegno Unico Parte_1
Universale;
-condanna al pagamento, in favore dell'Erario delle Controparte_1
spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.05.2025
Il Presidente rel.est. dott. Giuseppe Campagna
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice nel procedimento n.494 R.G.A.C. dell'anno 2024 promosso
DA
(cod. fic.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...]), rappresentata e difesa dall'avv.
Albina Nucera, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio
Calabria, alla via del Gelsomino n.37 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
NEI CONFRONTI DI
(cod. fisc.: , nato il Controparte_1 CodiceFiscale_2
17.11.1961 a Reggio Calabria), rappresentato e difeso dall'avv. Simona
Carlo, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Prato n.2 ha eletto domicilio.
-resistente-
* * * * *
pagina 1 di 6 -esaminato il ricorso depositato il 23.02.2024 con il quale
[...]
ha chiesto che a parziale modifica delle condizioni Parte_1
contenute nel decreto adottato dal Tribunale in composizione collegiale l'01.02.2023 con il quale era stato disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre, venga disposto l'affidamento in via esclusiva della ragazza alla ricorrente, in conseguenza della mancata e reiterata inosservanza di detto provvedimento da parte del padre;
-letta la memoria di costituzione predisposta nell'interesse di CP_1
con la quale si è contestata la esposizione dei fatti offerta dalla
[...]
ricorrente e si è chiesto il rigetto del ricorso;
-osservato che il ricorso risulta comunicato al P.M. in data 11.03.2024;
-esaminati gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del
03.12.2024;
OSSERVA
Deve rammentarsi, in generale, che la regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, è possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore
Il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla pagina 2 di 6 disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.
E' stato chiarito, in particolare, che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, in relazione ad uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Ed invero, la giurisprudenza ha in più occasioni evidenziato che l'affidamento condiviso può essere derogato, poiché non esprime un principio di ordine pubblico internazionale e che la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se così richiede la migliore realizzazione dell'interesse della prole, purchè risulti, nei confronti di uno dei genitori,
pagina 3 di 6 una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, e la strada dell'affidamento esclusivo può essere praticabile solo nei casi in cui la conflittualità genitoriale si presenti in forme tali da alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, pregiudicando, dunque, il loro superiore interesse.
Ebbene, soffermandosi sulla vicenda processuale qui scrutinata e in applicazione dei granitici principi giurisprudenziali appena enunciati, va detto che la situazione di particolare difficoltà, di sostanziale incomunicabilità nei rapporti padre-figlia e di assenza e disinteresse del nella vita della ragazza è emersa in tutta evidenza dalle CP_1
eloquenti dichiarazioni rese dalla minore in sede di sua Persona_1
audizione: “Preciso che con mio padre inizialmente non avevo grandi rapporti perché non era presente nella mia vita anche perché usciva presto la mattina e tornava tardi quando io ormai dormivo;
lui non si è mai interessato di quello che facevo;
mio padre è stato arrestato due volte: la prima volta quando avevo solo un anno e la seconda volta nel febbraio di quest'anno; aggiungo che dopo circa un mese dall'ultimo arresto ho spedito una lettera a mio padre in cui mi lamentavo del suo disinteresse nei miei confronti e devo dire che da allora i rapporti sono un po' migliorati;
faccio presente che inizialmente era detenuto presso il carcere di Reggio Calabria, attualmente si trova detenuto ad Agrigento” “nonostante mia madre di tanto in tanto mi abbia sollecitato se intendevo andare a trovare mio padre, io mi sono sino ad ora rifiutata perché l'ambiente del carcere mi fa un po' paura;
con mio padre abbiamo negli ultimi tempi rapporti settimanali tramite videochiamata il giovedì della durata di un'ora, videochiamata durante la quale ci raccontiamo
pagina 4 di 6 reciprocamente quello che facciamo durante il giorno;
preciso che da quando mio padre ha ricevuto la lettera che io gli ho inviato, in cui mi lamentavo duramente del suo disinteresse, mi è sembrato un po' più interessato alla mia vita” “intendo riferire che sono stata io a chiedere a mia madre di rivolgersi al Tribunale per chiedere l'affidamento esclusivo perché ogniqualvolta necessitava della firma di mio padre a scuola per permessi, gite o qualsiasi altra necessità lui, nonostante dicesse che sarebbe andato a scuola, poi di fatto non lo faceva e la responsabilità gravava solo su mia madre”.
Ed allora, alla luce della situazione così determinatasi, ritiene il Collegio che ricorrono nella fattispecie in esame le condizioni per disporre l'affidamento in via esclusiva della ragazza alla madre, avuto riguardo ai profili di grave inadeguatezza riscontrati in merito alla cronica difficoltà del padre a sintonizzarsi con la figlia, senza che lo stesso abbia mostrato allo stato di avere acquisito consapevolezza dei bisogni affettivi e relazionali della figlia, di guisa che lo stesso non appare in grado di svolgere alcuna funzione educativa nei confronti della ragazza.
In altri termini, il comportamento tenuto negli anni dal , CP_1
traducendosi in palese inidoneità genitoriale, assurge a motivo ostativo alla concessione dell'affidamento condiviso, tenuto peraltro conto che allo stato, l'odierno resistente non ha in alcun modo dimostrato di avere acquisito una sufficiente consapevolezza della delicatezza del suo ruolo affettivo ed educativo tale da poter assicurare il sereno sviluppo della personalità di Persona_1
Merita, altresì, accoglimento la richiesta della di beneficiare Parte_1
nella misura del 100% dell'Assegno Unico Universale, anche alla luce del chiaro e condivisibile orientamento giurisprudenziale espresso sul punto di recente dalla Suprema Corte (Cass. n.4672/2025).
pagina 5 di 6 Le spese di giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario, essendo stata ammessa la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 23.02.2024 da
[...]
nei confronti di , ogni altra istanza, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattese, così provvede:
-accoglie il ricorso e, a parziale modifica delle condizioni stabilite con il provvedimento dell'01.02.2023, dispone l'affidamento in via esclusiva alla madre della figlia minore Persona_1
-attribuisce alla nella misura del 100%, l'Assegno Unico Parte_1
Universale;
-condanna al pagamento, in favore dell'Erario delle Controparte_1
spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.05.2025
Il Presidente rel.est. dott. Giuseppe Campagna
pagina 6 di 6